Decreto cautelare 18 novembre 2024
Decreto presidenziale 21 novembre 2024
Ordinanza cautelare 11 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 20 marzo 2025
Inammissibile
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/07/2025, n. 5840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5840 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05840/2025REG.PROV.COLL.
N. 08617/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8617 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS- -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VII n.-OMISSIS-
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina e udito per le parti l’avvocato -OMISSIS- -OMISSIS-;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’originario ricorrente, premesso di essere procuratore onorario in servizio presso la Procura della Repubblica di AR, ha impugnato in primo grado il silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti in relazione alla istanza volta ad ottenere delucidazioni circa il proprio status di magistrato onorario in considerazione del fatto che, fin dal 2023, risultava sospeso in ragione dell’adozione, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), della delibera 21 ottobre 2023, -OMISSIS-.
Con motivi aggiunti ha impugnato poi il provvedimento espresso, depositato in giudizio, con cui era stata riscontrata la sua istanza e gli era stato comunicato che non faceva più parte dell’ordine giudiziario.
La prima sezione del Tar Lazio, dopo aver dichiarato, con sentenza parziale, improcedibile il ricorso introduttivo proposto avverso il silenzio, con sentenza n. -OMISSIS-del 22 marzo 2024 ha respinto il ricorso per motivi aggiunti osservando, in sintesi, che la delibera impugnata non aveva valenza costitutiva ma meramente ricognitiva di un effetto verificatosi ex lege , ossia la scadenza del termine dell’incarico, non avendo il ricorrente presentato la domanda di conferma per il quadriennio 2020-2024.
Impugnata la sentenza il Consiglio di Stato, con la sentenza oggetto del ricorso per revocazione, ha respinto l’appello osservando che il CSM, con un provvedimento avente valenza meramente ricognitiva che non necessitava né di comunicazione di avvio del procedimento né di comunicazione di un formale provvedimento di “esclusione”, si era limitato a prendere atto che l’incarico era cessato per scadenza del termine, non avendo il richiedente presentato l’istanza di conferma per il quadriennio in corso (2020-2024).
Ha osservato il Giudice che la domanda di conferma per il quadriennio 2020-2024, prodotta in giudizio dall’appellante, non risulta protocollata né timbrata e che le attestazioni di servizio che il ricorrente ha prodotto in giudizio, non risultano in contraddizione con la situazione di cui il Csm ha preso atto. Infatti l’attestazione del Ministero della giustizia del 12 marzo 2021 è meramente ricognitiva dell’incarico attribuito al ricorrente, ma non attesta che, a quella data, lo stesso è ancora in servizio. Le due attestazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di AR, rispettivamente del 24 marzo 2021 e 3 maggio 2022, nel riferire che egli risulta in servizio, si limitano a “fotografare” una situazione in relazione alla quale non era stata comunicata alcuna variazione, dal momento che la delibera ricognitiva del Csm della mancata presentazione, da parte del ricorrente, della domanda di conferma, è del 22 febbraio 2023 ed è stata comunicata il 1 giugno 2023, sicché alle date delle suindicate attestazioni l’Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di AR non aveva contezza della circostanza che l’appellante «non fa più parte dell’ordine giudiziario».
La sentenza è stata impugnata per revocazione.
Resistono il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura.
All’udienza del giorno 1 luglio 2025 la causa passava in decisione
DIRITTO
1.Con il motivo di ricorso il ricorrente evidenzia la sussistenza dei casi di revocazione previsti dall’art.395, n.1), n.2) e n.3) c.p.c.
1.1. Quanto alla ipotesi di cui all’art. 395 comma 1 n. 1 c.p.c. il ricorrente lamenta che dalla stessa documentazione ricevuta dal CSM in data 18 settembre (e quindi successiva alla sentenza di appello), consistente nella nota datata 19 dicembre 2022, inoltrata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AR emergeva con chiarezza la falsa rappresentazione dei fatti con evidente dolo al fine di danneggiarlo. Evidenzia che la nota non ha data certa (si evidenzierebbe una correzione a penna nell’anno indicato - 2021 - probabilmente corretto con l’anno 2022), oltre ad essere sottoscritta dal Procuratore della Repubblica aggiunto e non dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AR, come capo dell’Ufficio Giudiziario. Dalla stessa nota del 19 dicembre 2022 si evincerebbe, inoltre, che non vi era stato alcun avvio del procedimento di cessazione dell’incarico di Vice Procuratore Onorario e che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di AR non aveva comunicato con certezza che il V.P.O. non avesse presentato alcuna domanda per il secondo mandato quadriennale, ma si era limitato soltanto a riferire testualmente che “……Relativamente all’anno 2019 non è stata rinvenuta alcuna domanda di conferma ”.
1.2. Quanto alla ipotesi di cui all’art.395, comma 1 n.2), c.p.c. il ricorrente evidenzia che doveva considerarsi falso il richiamo al contenuto della nota laddove l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, costituendosi nel giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato, come già fatto nel giudizio di primo grado, aveva inteso rappresentare una controprova falsa e non veritiera perché esaminando la stessa nota del 19 dicembre 2022 il Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di AR, e non il capo d’ufficio da individuarsi nel Procuratore della Repubblica, riferiva una verità diversa e, in particolare, che la domanda di conferma da parte del V.P.O. per il secondo quadriennio non era stata rinvenuta agli atti per l’anno 2019, usando quindi con una evidente espressione dubitativa.
1.3. Quanto alla ipotesi di cui all’art.395, comma 1 n.3), c.p.c. il ricorrente evidenzia la decisività del documento acquisito solo in data 18 settembre 2024 dal CSM - quindi dopo la sentenza di appello emessa dal Consiglio di Stato, concernente la nota inoltrata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di AR allo stesso CSM - dove veniva comunicato che non era stata rinvenuta agli atti la domanda di conferma per il secondo periodo quadriennale, con una evidente formula dubitativa.
1.4.In sostanza il ricorrente fonda il ricorso sulla pretesa falsità della nota con cui la Procura della Repubblica di AR, in data 19 dicembre 2022 ha comunicato al CSM che l’avv. Altavilla non aveva presentato domanda di conferma nell'incarico per un secondo mandato di durata quadriennale (dal 1° giugno 2020 al 31 maggio 2024), con conseguente integrazione dell’ipotesi di cui all’ art. 395, n. 2, c.p.c.: muovendo da tale presupposto, il ricorrente afferma che l’Amministrazione avrebbe dolosamente omesso di mettere a disposizione del ricorrente e del giudice la nota (asseritamente falsa) proveniente dalla Procura di AR (con conseguente integrazione dell’ipotesi di cui all’art. 395, n. 1, c.p.c.) e che tale nota era decisiva ai fini del giudizio (con conseguente integrazione dell’ipotesi di cui all’art. 395, n. 3, c.p.c.)
2.Il ricorso è inammissibile
2.1.L’art. 395 comma 1 c.p.c. prevede che possono essere revocate le sentenze se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra.
Nella specie il dolo consisterebbe nel fatto che entrambe le Amministrazioni resistenti, omettendo dolosamente di produrre la citata nota del 19 dicembre 2022, avevano resistito in giudizio al fine di far rigettare la domanda di impugnativa di esclusione dall’ordinamento giudiziario.
La delibera impugnata dal ricorrente con i motivi aggiunti disponeva testualmente: “ Il Consiglio, - letta la nota in data 19 dicembre 2022 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AR con la quale si comunica che il dott. -OMISSIS- -OMISSIS-, già vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BARI, non ha presentato domanda di conferma nell’incarico per un secondo mandato di durata quadriennale (periodo 1° giugno 2020 – 31 maggio 2024) ai sensi dell’art.18 del d.lgs. 13 luglio 2017, n.116…omissis…delibera di prendere atto dell’avvenuta cessazione dal servizio del dott. -OMISSIS- -OMISSIS-…omissis… ”.
Il contenuto della nota, invece, in tesi si limitava ad attestare che non era stata rinvenuta alcuna domanda di conferma.
Ricorre dolo revocatorio nel caso in cui la parte ponga in essere artifizi e raggiri tali da pregiudicare concretamente il potere di difesa avversario e la possibilità in capo al giudicante di accertare la verità. Evidentemente, deve trattarsi di vero e proprio dolus malus , inteso come fatto idoneo a sviare il convincimento del giudice.
Inoltre, è richiesta la sussistenza di un rapporto di causa/effetto tra il dolo posto in essere e la sentenza resa, nel senso che l'elemento viziato dal dolo deve essere quello in base al quale si è formata la decisione e la susseguente deliberazione del magistrato.
Colui il quale agisce in revocazione ha l'onere di provare il dolo ed il momento in cui il dolo è stato scoperto, al fine di valutare la tempestività della proposizione dell'impugnazione.
Il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. 1, cod. proc. civ., dunque, in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale.
Ne consegue che non sono idonei a realizzare la suddetta fattispecie la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili, ove sussistenti, sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità.
Nella condotta contestata dunque, non può in alcun modo configurarsi il dolo processuale, così come ricostruito, dolo che è, in ogni caso, sfornito di prova.
2.2. L’art. 395 comma 2 c.p.c. prevede che la sentenza è revocabile se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza.
Il motivo di revocazione fa riferimento all’ipotesi in cui la falsità attenga a prove che abbiano concorso alla formazione del convincimento del giudice, purché tale falsità sia stata riconosciuta o dichiarata dopo la pronuncia del giudice.
Il concetto di "prova" deve essere inteso in senso strettamente strumentale rispetto alle domande ed alle eccezioni processuali.
L'art. 395 c.p.c., indicando quale presupposto dell'istanza di revocazione che si sia giudicato su prove «dichiarate false» postula che tale dichiarazione sia avvenuta con sentenza passata in giudicato (in sede civile o penale) anteriormente alla proposizione dell'istanza di revocazione, con la conseguenza che è inammissibile l'istanza di revocazione basata sulla falsità di prove da accertare nello stesso giudizio di revocazione.
Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di revocazione è necessario, altresì, che il giudicato (civile o penale) sul falso si sia formato in un giudizio, al quale abbiano partecipato tutte le parti del giudizio in cui è stata emessa la sentenza assoggettata a revocazione, restando esclusa, inoltre, la possibilità che detto giudicato possa desumersi se non per via diretta e principale e quindi in via incidentale (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3947 del 22 febbraio 2006).
Nella specie non ricorrono dunque i presupposti di cui all’art. 395 n. 2 c.p.c.
3.3..L’art. 395 n.3 c.p.c. prevede che può essere revocata la sentenza se dopo la sua pronuncia sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
La decisività del documento, ai fini della proponibilità della domanda di revocazione a norma dell'art. 395, n. 3, c.p.c., postula che esso sia idoneo, mediante la prova diretta dei fatti di causa, a provocare una statuizione diversa, evidenziando che il giudice della sentenza revocanda avrebbe adottato una pronuncia di segno opposto ove ne avesse avuto conoscenza. Ne consegue che una siffatta decisività va negata non soltanto quando l'atto ritrovato possa offrire semplici elementi indiziari, utilizzabili per dimostrare quei fatti esclusivamente nel concorso con altri dati, ma anche quando dia la prova diretta di un fatto che non sia stato ritenuto determinante per la definizione della contesa, e che potrebbe a palesarsi risolutivo solo in esito ad una revisione dell'apprezzamento della sua irrilevanza (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13650 del 22 luglio 2004).
Nel caso di specie è evidente come il documento in parola certamente non possa qualificarsi come “decisivo” nel senso chiarito dalla giurisprudenza (e auspicato dal ricorrente): come detto, infatti, da un lato, la nota del 19 dicembre 2022 proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di AR segnala che “ relativamente all’anno 2019 non è stata rinvenuta alcuna domanda di conferma ”; d’altro lato, la delibera impugnata si limita, conseguentemente, a prendere atto del fatto che in tale data è stato comunicato “ che il dott. -OMISSIS- -OMISSIS-, già vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BARI, non ha presentato domanda di conferma nell'incarico per un secondo mandato di durata quadriennale (periodo 1° giugno 2020 - 31 maggio 2024) ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ”.
In altre parole, la nota della Procura della Repubblica di AR, lungi dall’essere idonea “ mediante la prova diretta dei fatti di causa, a provocare una statuizione diversa ”, conferma la correttezza dell’agire dell’Amministrazione la quale, del contenuto di essa, prende atto.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €3000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.