CA
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/10/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 48/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALINAO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa AN RA Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 48/2024
promossa da
(C.F ), rappresentata e difesa anche Parte_1 P.IVA_1 disgiuntamente dall'Avv. Gabriele Pignatti Morano di Custoza e dall'Avv. Massimo
Maioletti
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Silvio Marozzi
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
789/2023 pubblicata in data 5.12.2023. pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE e dell'APPELLATA: le parti hanno concordemente concluso chiedendo “dichiararsi cessata la materia del contendere anche per gli effetti dell'art. 37 comma 1° t.u. e compensazione delle spese del grado”
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza n. 789/2023 emessa il 5.12.2023 e pubblicata in pari data, all'esito del giudizio introdotto da per l'accertamento della Controparte_1 responsabilità e conseguente condanna della al risarcimento Parte_1 dei danni dalla medesima patiti a seguito dell'impianto di una protesi coxofemorale difettosa, il Tribunale di Ascoli Piceno ha accertato la responsabilità della società convenuta, ha condannato la stessa al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 100.928,41 – con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo – a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre le spese di lite e ha posto le spese di CTU a carico della convenuta medesima.
II) Ha proposto appello la che ha contestato, sotto diversi Parte_1 profili, la decisione del giudice di primo grado (errata interpretazione e applicazione dei principi del Codice del consumo ed errata individuazione della figura del produttore;
errata applicazione dei principi in materia di prescrizione e decadenza;
erroneità della qualificazione e la quantificazione del danno accertato sulla base di una valutazione fondata su una CTU errata) e ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare tutte le domande proposte dall'attrice, con vittoria di spese.
III) , costituendosi, ha contestato l'impugnazione avversaria, Controparte_1 deducendone l'infondatezza e chiedendo il rigetto dell'appello.
pagina 2 di 4 IV) Quindi, preso atto delle note depositate in data con cui le parti hanno precisato le concordi conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che le parti hanno depositato in data 7.7.2025 le rispettive note contenenti la precisazione delle conclusioni con cui – entrambe – hanno evidenziato “di aver transatto la lite … pattuendo il dimezzamento delle somme liquidate nella sentenza di primo grado, anche per le spese, e la compensazione in appello” ed hanno concluso, così come indicato in epigrafe, chiedendo
“dichiararsi cessata la materia del contendere, anche per gli effetti dell'art. 37 comma 1° t. reg. e compensazione di spese del grado”;
rilevato che la cessazione della materia del contendere - che comporta la perdita di efficacia della sentenza impugnata – può essere dichiarata quando le parti di una controversia danno atto, davanti al giudice dinanzi al quale essa pende, di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, che con la sua efficacia e nella loro congiunta prospettazione, rende non più necessario l'intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione della sistemazione data alla lite dall'accordo ( Cass. S.U. 8980/2018); ritenuto pertanto che, nella specie, va dichiarata la cessazione della materia del contendere poiché le concordi conclusioni delle parti denotano che, in seguito all'intervenuto accordo - in base al quale l'appellante e la appellata hanno pattuito “il dimezzamento delle somme liquidate nella sentenza di primo grado, anche per le spese” - è venuto meno l'interesse delle parti stesse ad una pronuncia giudiziale sulle questioni originariamente controverse;
ritenuto che
le spese di lite del presente grado vadano integralmente compensate in conformità a quanto concordemente richiesto dalle parti;
considerato, infine, che non sussistono i presupposti processuali per disporre a carico dell'appellante il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-
pagina 3 di 4 quater, D.P.R. n. 115/2002, posto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il meccanismo sanzionatorio di cui alla citata previsione è applicabile solo qualora il procedimento si concluda con l'integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass. 20697/2021; Cass.
3542/2017)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli
[...] Controparte_1
Piceno n. 789/2023, pubblicata il 5.12.2023, dichiara cessata la materia del contendere e la compensazione tra le parti delle spese del presente grado.
Ancona, così deciso il 22 ottobre 2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa AN RA
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALINAO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa AN RA Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 48/2024
promossa da
(C.F ), rappresentata e difesa anche Parte_1 P.IVA_1 disgiuntamente dall'Avv. Gabriele Pignatti Morano di Custoza e dall'Avv. Massimo
Maioletti
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Silvio Marozzi
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
789/2023 pubblicata in data 5.12.2023. pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE e dell'APPELLATA: le parti hanno concordemente concluso chiedendo “dichiararsi cessata la materia del contendere anche per gli effetti dell'art. 37 comma 1° t.u. e compensazione delle spese del grado”
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza n. 789/2023 emessa il 5.12.2023 e pubblicata in pari data, all'esito del giudizio introdotto da per l'accertamento della Controparte_1 responsabilità e conseguente condanna della al risarcimento Parte_1 dei danni dalla medesima patiti a seguito dell'impianto di una protesi coxofemorale difettosa, il Tribunale di Ascoli Piceno ha accertato la responsabilità della società convenuta, ha condannato la stessa al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 100.928,41 – con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo – a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre le spese di lite e ha posto le spese di CTU a carico della convenuta medesima.
II) Ha proposto appello la che ha contestato, sotto diversi Parte_1 profili, la decisione del giudice di primo grado (errata interpretazione e applicazione dei principi del Codice del consumo ed errata individuazione della figura del produttore;
errata applicazione dei principi in materia di prescrizione e decadenza;
erroneità della qualificazione e la quantificazione del danno accertato sulla base di una valutazione fondata su una CTU errata) e ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare tutte le domande proposte dall'attrice, con vittoria di spese.
III) , costituendosi, ha contestato l'impugnazione avversaria, Controparte_1 deducendone l'infondatezza e chiedendo il rigetto dell'appello.
pagina 2 di 4 IV) Quindi, preso atto delle note depositate in data con cui le parti hanno precisato le concordi conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che le parti hanno depositato in data 7.7.2025 le rispettive note contenenti la precisazione delle conclusioni con cui – entrambe – hanno evidenziato “di aver transatto la lite … pattuendo il dimezzamento delle somme liquidate nella sentenza di primo grado, anche per le spese, e la compensazione in appello” ed hanno concluso, così come indicato in epigrafe, chiedendo
“dichiararsi cessata la materia del contendere, anche per gli effetti dell'art. 37 comma 1° t. reg. e compensazione di spese del grado”;
rilevato che la cessazione della materia del contendere - che comporta la perdita di efficacia della sentenza impugnata – può essere dichiarata quando le parti di una controversia danno atto, davanti al giudice dinanzi al quale essa pende, di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, che con la sua efficacia e nella loro congiunta prospettazione, rende non più necessario l'intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione della sistemazione data alla lite dall'accordo ( Cass. S.U. 8980/2018); ritenuto pertanto che, nella specie, va dichiarata la cessazione della materia del contendere poiché le concordi conclusioni delle parti denotano che, in seguito all'intervenuto accordo - in base al quale l'appellante e la appellata hanno pattuito “il dimezzamento delle somme liquidate nella sentenza di primo grado, anche per le spese” - è venuto meno l'interesse delle parti stesse ad una pronuncia giudiziale sulle questioni originariamente controverse;
ritenuto che
le spese di lite del presente grado vadano integralmente compensate in conformità a quanto concordemente richiesto dalle parti;
considerato, infine, che non sussistono i presupposti processuali per disporre a carico dell'appellante il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-
pagina 3 di 4 quater, D.P.R. n. 115/2002, posto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il meccanismo sanzionatorio di cui alla citata previsione è applicabile solo qualora il procedimento si concluda con l'integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass. 20697/2021; Cass.
3542/2017)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli
[...] Controparte_1
Piceno n. 789/2023, pubblicata il 5.12.2023, dichiara cessata la materia del contendere e la compensazione tra le parti delle spese del presente grado.
Ancona, così deciso il 22 ottobre 2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa AN RA
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 4 di 4