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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/05/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1041 R.G.A. 2024 promossa in grado di appello d a
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Barrile e Luciano Romeo, Parte_1 presso il cui studio in Palermo, Via Principe di Villafranca n. 10, è elettivamente domiciliato appellante c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Sergio Palesano elettivamente Controparte_1 domiciliato in Palermo, Piazza Marina n. 39 presso l'Avvocatura Comunale di Palermo appellato all'udienza di discussione del 3 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso depositato il 05.02.2024 presso la Cancelleria del Tribunale G.L. di Palermo, convenne in giudizio il per chiedere di: Parte_1 Controparte_1
“accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'invalidità e conseguentemente dichiarare nulla, illegittima o, comunque, annullare con qualsivoglia statuizione caducare la nota prot. n. 1062/ris (prot. AREG 900109) del 17.08.2023 nonché la determinazione dirigenziale prot. n. 10073 dell'01.09.2023 recante la cessazione di diritto del rapporto lavorativo inter partes a far data dall'01.09.2010, ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del D.P.R. n.3/1957;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'invalidità e conseguentemente dichiarare nullo, illegittimo e comunque annullare o con qualsivoglia statuizione caducare l'atto di licenziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. prot. 13852 del 15.11.2023 e del relativo verbale del Collegio del 14.11.2023;
- in via principale, ordinare e condannare il in persona del sindaco e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 64 D.lgs. n.165/2001, condannando altresì la stessa amministrazione comunale al risarcimento del danno subito dal ricorrente in conseguenza degli atti di licenziamento impugnati, mediante pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle Pag.1 ventiquattro mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;
- in via subordinata, annullare gli atti di licenziamento disciplinare impugnati per difetto di proporzionalità; e, per l'effetto, ordinare e condannare al a reintegrare nel posto di Controparte_1 lavoro il ricorrente e al pagamento in suo favore di tutte le retribuzioni medio tempore maturate, dalla data del licenziamento e sino all'effettiva reintegra”. A fondamento delle proprie pretese, dedusse:
- di aver sottoscritto, in data 28.05.2009, con il contratto a P_ P_ tempo indeterminato e parziale (con modalità part-time orizzontale per 23 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 13:30 alle ore 18:30 circa), con inquadramento nella categoria B, nel profilo di collaboratore professionale servizi culturali e turistici presso il Servizio alle Imprese sportello unico AA.PP.;
- di aver iniziato a svolgere servizio anche alle dipendenze del
[...]
, a far data dall'01.09.2012, nella figura di docente di scuola Controparte_2 secondaria di I grado, per l'insegnamento della materia “Lingua straniera Inglese A345” presso l'istituto scolastico Cavour di Palermo;
- che entrambe le attività di cui sopra erano state svolte “con diligenza e professionalità” e “senza alcuna sovrapposizione”, dal momento che “presso il Comune di Palermo lo stesso è stato impegnato, con rapporto part time orizzontale, tutti i pomeriggi, mentre nella scuola statale (che prevede un impegno di 18 ore settimanali) ha svolto la funzione di docente in orario antimeridiano”;
- che con nota del 27.07.2023 prot. n. 16552, inviata a mezzo pec, l'
[...]
aveva comunicato al che egli Controparte_3 Controparte_1 aveva preso servizio alle dipendenze del “con contratto a Controparte_2 tempo indeterminato a decorrere dal 01.09.2011 (retrodatato 01.09.2010)”;
- che, in ragione di ciò, con nota prot. n.1062/ris (prot. AREG 900109) del 17.08.2023 (poi confermata dalla determinazione dirigenziale prot. n.10073 dell'01.09.2023), il Dirigente del Settore Risorse Umane del Comune di Palermo aveva dichiarato la cessazione di diritto del rapporto lavorativo inter partes a decorrere dall'01.09.2010, in applicazione dell'art. 65 del D.P.R. n.3/1957, avendo rilevato che a quella data (e già dall'01.06.2009) lo stesso risultava essere dipendente dell'Amministrazione locale;
- che, parallelamente, per lo stesso fatto, era stato intrapreso nei suoi confronti procedimento disciplinare, avviato con atto di contestazione degli addebiti prot. n. 968 del 20.07.2023 e conclusosi con determinazione dirigenziale n.13853 del 15.11.2023 che ne aveva disposto il licenziamento per giusta causa per violazione degli articoli 53 d.lgs. 65/2001 e 65 D.P.R. 3/1957, nonché degli obblighi di cui agli artt. 3 commi 1 e 3 del C.C.N.L. del 11.04.2008, 57 co. 1 e 3 lett. a) CCNL del 21.05.2018 e 71 co. 1 e 3 lett. a) CCNL del 16.11.2022, e di cui agli artt. 98 e ss. del Regolamento Comunale Uffici e Servizi e all'art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del . Controparte_1
Con memoria del 23.04.2024 si costituì regolarmente in giudizio il P_
, contestando le pretese avversarie e avvalorando la correttezza del proprio
[...] operato nonché della disciplina applicata. Il Giudice adito, con sentenza n.3448/2024, emessa il 22.07.2024, rigettò il ricorso, ritenendo la risoluzione di diritto accertata dal come “pienamente Controparte_1
Pag.2 legittima in quanto conseguenza del cumulo di impieghi realizzato dal ricorrente in mancanza dei presupposti di legge ed in piana applicazione dell'art. 65 del D.P.R. n. 3/1957” e, conseguentemente, superflua la disamina delle censure concernenti la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato. Per la riforma della predetta decisione, con ricorso del 17.09.2024, ha interposto appello Parte_1
In particolare, ha censurato la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale, per errata interpretazione del quadro normativo di riferimento, ha ritenuto sussistente nel caso che occupa una fattispecie di cumulo di impieghi. Ritiene, infatti, che il divieto di cui all'art. 65 D.P.R. n.3/1957 (richiamato dall'art. 53, co. 1, d.lgs. 165/2001), in forza del quale è stato risolto di diritto il rapporto lavorativo alle dipendenze del , operi soltanto nelle ipotesi in cui vengano Controparte_1 ricoperti contemporaneamente due impieghi pubblici a tempo pieno, mentre nel caso di specie ricorre la diversa ipotesi in cui sono stati intrattenuti in sincrono due rapporti pubblici a tempo parziale. Soggiunge, inoltre, che l'art. 53 d.lgs. 165/2001, quanto al regime delle incompatibilità e dei cumuli di impieghi e incarichi, rinvia, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, alla speciale disciplina rappresentata dalle previsioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.P.C.M. 117/1989 e dall'art. 1 commi 56 e ss. della L. 662/1996, le quali, secondo la tesi prospettata dall'appellante, devono essere lette nel senso che la previsione contenuta nel D.P.C.M. 117/89 avrebbe consentito ai dipendenti pubblici con orario parziale, a prescindere dalla percentuale oraria di lavoro, di svolgere altre attività su autorizzazione, mentre la successiva legge 662/1996 avrebbe differenziato tra dipendenti part -time che svolgono prestazione lavorativa inferiore o uguale al 50% del tempo pieno, per i quali non occorrerebbe l'autorizzazione per l'espletamento di ulteriori attività, e quelli che svolgono prestazione superiore alla predetta percentuale (come l'appellante), per i quali invece resterebbe necessaria l'autorizzazione allo svolgimento di altro impiego. Argomenta, pertanto, che, data l'impossibilità di far cessare di diritto il rapporto di impiego per inapplicabilità dell'art. 65 d.P.R. n. 3/1957 e vista la peculiare disciplina dedicata ai dipendenti part-time, la fattispecie in esame avrebbe dovuto essere inquadrata dal primo Giudice come svolgimento di “incarico non autorizzato”, qualificato dal comma 61 dell'art. 1 della L. 662/1996 esclusivamente quale giusta causa del recesso datoriale (e non di cessazione di diritto del rapporto di impiego). Così inquadrata la fattispecie, ha riproposto le censure, rimaste assorbite in primo grado, di illegittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa irrogato successivamente alla risoluzione di diritto del rapporto (intervenuta decadenza dall'esercizio del potere disciplinare per mancato rispetto dei termini perentori di cui all'art. 55-bis d.lgs. 165/2001 ratione temporis vigente;
la possibilità di perseguire il procedimento disciplinare successivamente alla cessazione del rapporto solo in caso di dimissioni del dipendente, in ragione della formulazione del tempo dell'art. 55-bis, co. 9, d.lgs. 165/2011; mancata previa diffida da parte dell'Amministrazione al dipendente per la cessazione dell'incompatibilità, imprescindibile per l'avvio del procedimento disciplinare;
difetto di proporzionalità della sanzione comminata). Con memoria del 24.03.2025 si è regolarmente costituito in giudizio il P_
, resistendo al gravame.
[...]
Pag.3 Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Il gravame è infondato e, come tale, deve essere disatteso non potendosi condividere la tesi interpretativa del quadro normativo di riferimento prospettata dall'appellante. Vale, anzitutto, premettere che la ratio del divieto di cumulo di impieghi, valido anche nel lavoro pubblico privatizzato, trova le proprie radici nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico, ossia nell'art. 98 Cost. che, nel prevedere che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”, rafforza il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., sottraendo tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa alle dipendenze - in senso lato - delle Pubbliche Amministrazioni dai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività (cfr. Cass. n.22188/2021). Il principio del “servizio esclusivo della Nazione” del pubblico dipendente è stato poi declinato agli artt. 60 e ss. del d.P.R. n. 3/1957, che ha disposto l'incompatibilità assoluta dell'impiego pubblico con l'esercizio di altre attività. Tale divieto così previsto è stato successivamente mitigato dall'art. 58 del d.lgs. n. 29/1993, poi trasfuso nell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 che ha previsto la possibilità per l'amministrazione di appartenenza di autorizzare il dipendente a svolgere incarichi attribuiti da altre pubbliche amministrazioni o soggetti privati, anche retribuiti, se ritenuti compatibili con l'attività dallo stesso svolta. Nel dettaglio, il primo comma dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001(nel testo vigente prima delle modifiche di cui alla legge del 2012) stabilisce che “resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662 …”. In particolare, l'art. 6, comma 2, del D.P.C.M. n. 117/1989, ricalcando quanto già previsto nel Testo Unico sul Pubblico Impiego, dispone che al personale con rapporto a tempo parziale “è consentito previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente”. La legge n. 662/1996, inoltre, prevede che “Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni” (poi trasfuso, come detto, nell'art. 53 del d.lgs. 165/2001) “nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno” (art. 1, comma 56), al punto che “Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego” (art. 1, comma 60) e, in ogni caso,
“Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni Pag.4 provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno” (art. 1, comma 58-bis). La normativa in esame, dunque, non consente una deroga tout court al principio di incompatibilità in caso di svolgimento di lavoro part-time, circoscrivendola piuttosto alle sole ipotesi in cui il dipendente pubblico svolga una prestazione ad orario ridotto non superiore al 50%. Né può condividersi la prospettazione di parte appellante secondo cui l'ipotesi contemplata dall'art.65 del DPR n.3/57 presuppone la coesistenza di due rapporti di impiego a tempo pieno, atteso che “all'epoca della sua formulazione” non era prevista la possibilità di “svolgere attività lavorativa a tempo parziale”. Rileva la Corte, al riguardo, che la norma in questione deve essere letta ed interpretata in maniera dinamica ossia comprendente, nella sua ratio, le successive evoluzioni dell'assetto normativo in materia di lavoro (tra le quali vi rientra certamente il lavoro a tempo parziale). Tanto premesso, nel caso che occupa, risulta pacifico che il svolgesse presso il Pt_1
Comune di Palermo attività lavorativa con prestazione oraria ridotta di 23 ore settimanali (poi 25 ore settimanali), superiore al 50% di quella a tempo pieno e, in quanto tale, non rientrante nella speciale ipotesi di deroga prevista dalla lettura sistematica dell'art. 53 d.lgs. 165/2001 con l'art. 1, commi 56-65, L. 662/1996. Ne deriva l'applicazione del regime di incompatibilità previsto dalla disciplina generale di natura cogente di cui all'art. 53, d.lgs. 165/2001, che sancisce per tutti i pubblici dipendenti la perdurante vigenza, nell'attuale regime, delle disposizioni contenute agli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n.3/1957. Lo stesso appellante, del resto, ammette di non aver mai richiesto al P_
alcuna autorizzazione all'espletamento dell'ulteriore impiego di docente alle
[...] dipendenze del , né di aver mai effettuato alcuna comunicazione Controparte_2 all'una o all'altra Amministrazione, neppure in sede di dichiarazioni rese al momento della stipula del contratto di docenza (all. 3, appellante). Consegue, per come affermato nella sentenza qui impugnata, l'applicazione della disciplina contenuta nel D.P.R. n.3/1957, espressamente richiamata dall'art. 53 del TUPI, e segnatamente dell'art. 65 rubricato “Divieto di cumulo di impieghi pubblici”, sulla scorta del quale “Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali. I capi di ufficio, di istituti o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a riferire al ministro competente, il quale ne dà notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale. L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 125, alla data di assunzione del nuovo impiego”. Pertanto, conformemente alla decisione di prime cure, la risoluzione di diritto del rapporto lavorativo (disposta con nota prot. n.1062/ris del 17.08.2023 e confermata con determinazione dirigenziale prot. n.10073 dell'01.09.2023) deve ritenersi legittima, quale conseguenza del cumulo di impieghi pubblici realizzato dall'appellante vietato dal quadro normativo di riferimento.
Pag.5 Ne deriva l'assorbimento delle censure concernenti la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato successivamente alla cessazione ex lege del rapporto, nonché la conferma della sentenza impugnata.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, in favore dell'appellato. Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contradittorio delle parti, conferma la sentenza n.3448/2024 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo in data 22.7.2024. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato che liquida in complessivi euro 3.473,00, per compensi professionali oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo, 3 aprile 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria
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