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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/07/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 2798/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 09/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2798/2025 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marta Lavanna e dall'avv. Silvia Ingegneri, elettivamente domiciliato in Torino, via
Susa 31 presso il loro studio;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Pellerino, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Torino alla via Arcivescovado n. 9 presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Torino;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: altre controversie in materia previdenziale e assistenziale - ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“in via principale
a) accertare e dichiarare l'irripetibilità della somma oggetto della richiesta di restituzione da parte dell' , come da ultimo precisata nel provvedimento in autotutela comunicato in data 24.3.2025; e CP_2 di conseguenza: CP_ b) accertare che nulla è dovuto da parte del ricorrente all' - Con vittoria di spese e competenze”;
Per parte convenuta:
1 “Nel merito, rigettare siccome infondate le - ex adverso- domande dispiegate nei confronti dell' – CP_2
CP_ anche per difetto di prova - assolvendo l' da ogni pretesa avversaria
- Spese come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.3.2025 il sig. ha esposto di essere Parte_1 titolare da ottobre 2010 di pensione di invalidità civile ai sensi dell'art. 12 l. n. 118/1971
e di avere ricevuto dall' lettera datata 30.9.2024 di rideterminazione della pensione CP_1
a decorrere dall'1.1.2021 sulla base dei redditi percepiti nell'anno 2021 e nella quale veniva formulata richiesta di ripetizione dell'importo lordo di euro 10.247,71, in ragione del superamento dei limiti reddituali in ragione dell'attività lavorativa svolta dal sig. Pt_1
All'esito del ricorso amministrativo, il provvedimento del 30.9.2024 è stato modificato in sede di autotutela, e l'indebito è stato rideterminato in euro 2.469,83 per l'annualità
2022 non spettante in base ai redditi percepiti nel 2021.
Il ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di restituzione delle somme percepite anteriormente all'accertamento da parte dell' CP_1 del superamento del limite reddituale. A sostegno delle proprie conclusioni, il sig. Pt_1 invoca la giurisprudenza in materia di indebito assistenziale e argomenta la sussistenza del legittimo affidamento circa la spettanza delle somme percepite sulla base delle dichiarazioni dei redditi regolarmente trasmesse all'Agenzia delle Entrate e della fruizione di permessi ex l. n. 104/1992, gestiti direttamente dall' . CP_1
Si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' invocando la giurisprudenza di CP_1 legittimità pronunciatasi in materia di superamento dei limiti reddituali per la percezione della pensione ai sensi dell'art. 8 l. n. 638/1983 e ritenendo la fattispecie in esame soggetta alla disciplina ordinaria dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.
1. L'indebito assistenziale
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Occorre preliminarmente rilevare che il precedente (Cass. civ. sez. lav., ord.
07/02/2024, n.3551) su cui si fonda la difesa dell' resistente è inconferente CP_2 rispetto al caso trattato nel presente giudizio.
2 Tale pronuncia riguarda un indebito maturato dall' in relazione ad una pensione CP_1 soggetta alla disciplina dettata dall'art. 8 l. n. 638/1983, fattispecie dunque diversa da quella in esame, che verte in materia di invalidità civile ex l. n. 118/1971.
La specialità della disposizione ivi applicata (specialità di cui dà conto la stessa sentenza invocata dall' ), non ne consente l'applicazione analogica o estensiva al CP_1 caso di specie, che resta dunque soggetta alla disciplina dell'indebito assistenziale.
Nel caso di specie devono trovare invece applicazione i consolidati principi giurisprudenziali secondo cui:
“a) "Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili,
[…], la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali";
b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988);
c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”
(Cass. civ. sez. lav., 20/05/2021, n. 13915).
È peraltro affermazione pacifica in giurisprudenza quella per cui il dolo dell'accipiens
“non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. civ. sez. VI, CP_1
30/06/2020, n. 13223).
La sequenza normativa richiamata dalla difesa di parte ricorrente a pag. 10 del ricorso
(art. 15 d.l. 78/2009 conv. in l. n. 102/2009; art. 13 d.l. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010), conferma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. civ. sez. VI,
30/06/2020, n. 13223) che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall . CP_1
3 La giurisprudenza ha sul punto precisato che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito [di comunicare all' la situazione reddituale] riguarda in CP_1 sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730
(come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' (Cass. civ. sez. VI, 25/06/2020, n. 12608) CP_1
Nel caso di specie, il legittimo affidamento si ricava dalla dichiarazione dei redditi regolarmente trasmessa dal sig. all'Agenzia delle Entrate, dichiarazione cui aveva Pt_1 accesso l' . CP_1
Non vi sono nel caso in esame redditi non dichiarati ad Agenzia delle Entrate che abbiano determinato il superamento dei limiti di reddito, tanto che è proprio dall'esame delle complete dichiarazioni dei redditi che l' ha rilevato la variazione reddituale CP_1 che ha portato al superamento dei limiti di legge.
Come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, l' era peraltro a CP_1 conoscenza dello svolgimento di attività lavorativa da parte del sig. dai permessi Pt_1 ex art. l. n. 104/1992 gestititi dallo stesso istituto (docc. 5 e 6 di parte ricorrente).
Alla luce della completezza delle dichiarazioni dei redditi trasmesse all'Agenzia delle
Entrate e anche tenuto conto delle particolari patologie che affliggono il ricorrente, che incidono sulla sua capacità cognitiva (docc. 1 e 2, ma anche doc. 6 di cui al ricorso), va esclusa qualunque forma di dolo nella parziale compilazione del modello RED.
Peraltro, se l'omessa comunicazione dei redditi all' , per le ragioni sopra indicate, CP_1 non integra dolo (Cass. civ. sez. VI, 30/06/2020, n. 13223), a maggior ragione non può integrare dolo la trasmissione all' di una dichiarazione parziale, in assenza di CP_1 prova di un intento decettivo (nel caso di specie da escludere a fronte della completa dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle Entrate).
Per questi motivi
, in accoglimento del ricorso deve essere escluso il diritto dell' di CP_1 ripetere le somme corrisposte anteriormente alla data di comunicazione dell'indebito e quantificate dall' nel provvedimento del 30.9.2024 (doc. 11 di parte ricorrente), CP_1 poi modificato in autotutela in data 21.3.2025 (doc. 18 di parte ricorrente).
2. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara non dovute all' da parte del sig. le somme di cui al CP_1 Parte_1 provvedimento in autotutela comunicato in data 24.3.2025;
2. condanna l' a rimborsare al sig. le spese di lite, che si liquidano in € CP_1 Pt_1
1.769,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Torino, 09/07/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 09/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2798/2025 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marta Lavanna e dall'avv. Silvia Ingegneri, elettivamente domiciliato in Torino, via
Susa 31 presso il loro studio;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Pellerino, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Torino alla via Arcivescovado n. 9 presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Torino;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: altre controversie in materia previdenziale e assistenziale - ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“in via principale
a) accertare e dichiarare l'irripetibilità della somma oggetto della richiesta di restituzione da parte dell' , come da ultimo precisata nel provvedimento in autotutela comunicato in data 24.3.2025; e CP_2 di conseguenza: CP_ b) accertare che nulla è dovuto da parte del ricorrente all' - Con vittoria di spese e competenze”;
Per parte convenuta:
1 “Nel merito, rigettare siccome infondate le - ex adverso- domande dispiegate nei confronti dell' – CP_2
CP_ anche per difetto di prova - assolvendo l' da ogni pretesa avversaria
- Spese come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.3.2025 il sig. ha esposto di essere Parte_1 titolare da ottobre 2010 di pensione di invalidità civile ai sensi dell'art. 12 l. n. 118/1971
e di avere ricevuto dall' lettera datata 30.9.2024 di rideterminazione della pensione CP_1
a decorrere dall'1.1.2021 sulla base dei redditi percepiti nell'anno 2021 e nella quale veniva formulata richiesta di ripetizione dell'importo lordo di euro 10.247,71, in ragione del superamento dei limiti reddituali in ragione dell'attività lavorativa svolta dal sig. Pt_1
All'esito del ricorso amministrativo, il provvedimento del 30.9.2024 è stato modificato in sede di autotutela, e l'indebito è stato rideterminato in euro 2.469,83 per l'annualità
2022 non spettante in base ai redditi percepiti nel 2021.
Il ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di restituzione delle somme percepite anteriormente all'accertamento da parte dell' CP_1 del superamento del limite reddituale. A sostegno delle proprie conclusioni, il sig. Pt_1 invoca la giurisprudenza in materia di indebito assistenziale e argomenta la sussistenza del legittimo affidamento circa la spettanza delle somme percepite sulla base delle dichiarazioni dei redditi regolarmente trasmesse all'Agenzia delle Entrate e della fruizione di permessi ex l. n. 104/1992, gestiti direttamente dall' . CP_1
Si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' invocando la giurisprudenza di CP_1 legittimità pronunciatasi in materia di superamento dei limiti reddituali per la percezione della pensione ai sensi dell'art. 8 l. n. 638/1983 e ritenendo la fattispecie in esame soggetta alla disciplina ordinaria dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.
1. L'indebito assistenziale
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Occorre preliminarmente rilevare che il precedente (Cass. civ. sez. lav., ord.
07/02/2024, n.3551) su cui si fonda la difesa dell' resistente è inconferente CP_2 rispetto al caso trattato nel presente giudizio.
2 Tale pronuncia riguarda un indebito maturato dall' in relazione ad una pensione CP_1 soggetta alla disciplina dettata dall'art. 8 l. n. 638/1983, fattispecie dunque diversa da quella in esame, che verte in materia di invalidità civile ex l. n. 118/1971.
La specialità della disposizione ivi applicata (specialità di cui dà conto la stessa sentenza invocata dall' ), non ne consente l'applicazione analogica o estensiva al CP_1 caso di specie, che resta dunque soggetta alla disciplina dell'indebito assistenziale.
Nel caso di specie devono trovare invece applicazione i consolidati principi giurisprudenziali secondo cui:
“a) "Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili,
[…], la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali";
b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988);
c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”
(Cass. civ. sez. lav., 20/05/2021, n. 13915).
È peraltro affermazione pacifica in giurisprudenza quella per cui il dolo dell'accipiens
“non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. civ. sez. VI, CP_1
30/06/2020, n. 13223).
La sequenza normativa richiamata dalla difesa di parte ricorrente a pag. 10 del ricorso
(art. 15 d.l. 78/2009 conv. in l. n. 102/2009; art. 13 d.l. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010), conferma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. civ. sez. VI,
30/06/2020, n. 13223) che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall . CP_1
3 La giurisprudenza ha sul punto precisato che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito [di comunicare all' la situazione reddituale] riguarda in CP_1 sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730
(come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' (Cass. civ. sez. VI, 25/06/2020, n. 12608) CP_1
Nel caso di specie, il legittimo affidamento si ricava dalla dichiarazione dei redditi regolarmente trasmessa dal sig. all'Agenzia delle Entrate, dichiarazione cui aveva Pt_1 accesso l' . CP_1
Non vi sono nel caso in esame redditi non dichiarati ad Agenzia delle Entrate che abbiano determinato il superamento dei limiti di reddito, tanto che è proprio dall'esame delle complete dichiarazioni dei redditi che l' ha rilevato la variazione reddituale CP_1 che ha portato al superamento dei limiti di legge.
Come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, l' era peraltro a CP_1 conoscenza dello svolgimento di attività lavorativa da parte del sig. dai permessi Pt_1 ex art. l. n. 104/1992 gestititi dallo stesso istituto (docc. 5 e 6 di parte ricorrente).
Alla luce della completezza delle dichiarazioni dei redditi trasmesse all'Agenzia delle
Entrate e anche tenuto conto delle particolari patologie che affliggono il ricorrente, che incidono sulla sua capacità cognitiva (docc. 1 e 2, ma anche doc. 6 di cui al ricorso), va esclusa qualunque forma di dolo nella parziale compilazione del modello RED.
Peraltro, se l'omessa comunicazione dei redditi all' , per le ragioni sopra indicate, CP_1 non integra dolo (Cass. civ. sez. VI, 30/06/2020, n. 13223), a maggior ragione non può integrare dolo la trasmissione all' di una dichiarazione parziale, in assenza di CP_1 prova di un intento decettivo (nel caso di specie da escludere a fronte della completa dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle Entrate).
Per questi motivi
, in accoglimento del ricorso deve essere escluso il diritto dell' di CP_1 ripetere le somme corrisposte anteriormente alla data di comunicazione dell'indebito e quantificate dall' nel provvedimento del 30.9.2024 (doc. 11 di parte ricorrente), CP_1 poi modificato in autotutela in data 21.3.2025 (doc. 18 di parte ricorrente).
2. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara non dovute all' da parte del sig. le somme di cui al CP_1 Parte_1 provvedimento in autotutela comunicato in data 24.3.2025;
2. condanna l' a rimborsare al sig. le spese di lite, che si liquidano in € CP_1 Pt_1
1.769,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Torino, 09/07/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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