Decreto cautelare 27 settembre 2024
Ordinanza cautelare 8 novembre 2024
Ordinanza collegiale 28 aprile 2025
Ordinanza collegiale 28 luglio 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
Ordinanza cautelare 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00507/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04493/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4493 del 2024, proposto da
GE.A.M. S.r.l., in relazione alla procedura CIG 981053231E, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Vitolo, con domicilio eletto in Napoli al Viale Gramsci n. 16 presso lo studio dell’Avv. Ezio IA Zuppardi e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- COMUNE DI TORRE DEL GRECO, rappresentato e difeso dall’Avv. NC Nappo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE, non costituita in giudizio;
nei confronti
DEPAC Società Cooperativa Sociale a r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luciano Pennacchio e Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della determinazione dirigenziale del Comune di Torre del Greco n. -OMISSIS- recante il rinnovo dell’aggiudicazione di servizi cimiteriali (inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione salme) in favore della AC Società Cooperativa Sociale a r.l.;
b) della relazione istruttoria e della determinazione di accoglimento delle giustificazioni della società aggiudicataria, rese dal RUP e recepite nel suddetto provvedimento di aggiudicazione;
c) di ogni altro atto adottato dall’amministrazione appaltante e/o dalla commissione giudicatrice;
e per la condanna
dell’amministrazione comunale al risarcimento del danno in forma specifica mediante, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicataria, ordine di aggiudicazione dell’appalto alla società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente e della società controinteressata;
Vista l’ordinanza collegiale n. 2278 dell’8 novembre 2024, con cui è stata accolta l’istanza cautelare mediante l’inibizione alla stipula del contratto con la società aggiudicataria fino alla definizione del giudizio;
Vista l’ordinanza collegiale n. 3407 del 28 aprile 2025, con cui è stata disposta verificazione, individuando quale organo incaricato il Capo dell’Ispettorato del Lavoro dell’Area Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario dell’Ufficio;
Vista l’ordinanza collegiale n. 5633 del 28 luglio 2025, con cui è stata concessa proroga al verificatore per il deposito della relazione conclusiva della verificazione;
Vista la relazione conclusiva della verificazione con relativa richiesta di compenso, depositata dal verificatore in data 6 ottobre 2025;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. RL LLOL e uditi per le parti i difensori Giuseppe Vitolo per la parte ricorrente, NC Nappo per il Comune intimato, OS D'LT su delega degli avvocati Pennacchio per la società controinteressata;
Rilevata la complessità della presente controversia e della stesura della relativa sentenza, anche alla luce del pregresso contenzioso instaurato tra le parti e della copiosità dei depositi documentali effettuati;
Rilevato, altresì, che la pubblicazione del dispositivo, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 120, comma 11, c.p.a., presuppone l’espressa richiesta – mancante nella specie – delle parti o di almeno una di esse, in ragione della natura soggettiva del processo amministrativo e del suo carattere dispositivo;
Premesso che:
- la GE.A.M. S.r.l. (d’ora in seguito per brevità anche “Geam”) partecipava alla procedura aperta – indetta, ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), dal Comune di Torre del Greco secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed affidata per il suo svolgimento alla Centrale Unica di Committenza (CUC) dei Comuni di Torre del Greco e Trecase – finalizzata all’affidamento di servizi cimiteriali (inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione salme), collocandosi al secondo posto in graduatoria dopo l’aggiudicataria AC Società Cooperativa Sociale a r.l. (d’ora in seguito per brevità anche “AC”);
- la Geam impugnava la determinazione dirigenziale del Comune di Torre del Greco n. 2742 del 7 dicembre 2023, recante l’aggiudicazione in favore della AC, contestando il favorevole giudizio di anomalia espresso dalla stazione appaltante in ordine all’offerta da quest’ultima presentata;
- il suddetto provvedimento di aggiudicazione veniva annullato da questo Tribunale con sentenza n. 3010 dell’8 maggio 2024, sulla scorta del seguente percorso argomentativo: “Considerato, nel merito, che: - va premesso che il giudizio di verifica della congruità di un’offerta sospettata di anomalia ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme e costituisce espressione paradigmatica di un potere tecnico-discrezionale dell’amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salve le ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche, irragionevoli, fondate su insufficiente motivazione o affette da erroneità fattuale o difetto di istruttoria (giurisprudenza consolidata: cfr. ex multis Consiglio di Stato, A.P., 29 novembre 2012 n. 36; Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 gennaio 2023 n. 500; Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 novembre 2021 n. 7912; Consiglio di Stato, Sez. V, 11 marzo 2021 n. 2086; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 17 aprile 2023 n. 2350 e 8 marzo 2022 n. 1559); - ebbene, alla luce dei ripercorsi punti salienti della vicenda, si palesa fondata la censura, articolata nell’unico motivo di gravame, con cui la società ricorrente stigmatizza il difetto istruttorio in cui sarebbe incorsa l’amministrazione comunale nell’addivenire ad una positiva verifica dell’anomalia fondata su giustificazioni della ditta aggiudicataria evasive e generiche ai fini della dimostrazione dell’affidabilità dell’offerta, con particolare riguardo ai costi complessivi della manodopera, immotivatamente inferiori a quelli della tabelle ministeriali riportati nel QE, al costo per il lavoratore svantaggiato, non assistito da elementi di prova, ai costi da sostenere per gli 800 interventi annui aggiuntivi, affidati alla squadra dei soci volontari in funzione sostitutiva degli operatori professionali in violazione dell’art. 2 della legge n. 381/1991, nonché all’esiguo importo delle spese generali, sorretto da preventivi non aggiornati ed inattendibili; - infatti, come si evince dalla piana lettura delle relazioni giustificative in questione, è indubbio come la verifica di anomalia condotta dal RUP non si sia soffermata adeguatamente su alcuni aspetti dell’offerta della AC che andavano seriamente approfonditi ai fini del giudizio di congruità, con conseguente superficialità dell’istruttoria procedimentale; - in particolare avrebbero meritato, da parte della stazione appaltante, un approccio valutativo più accurato i seguenti profili di criticità emergenti dai giustificativi resi dalla AC: i) sebbene la relazione del 9 novembre 2023 – superando sul punto la precedente relazione del 31 ottobre 2023 – deponga per l’applicazione agli operai di primo e terzo livello dei costi medi orari delle tabelle ministeriali di settore recepite nel QE, la medesima riporta solo gli importi finali dei costi della manodopera in base all’impegno orario dei singoli lavoratori coinvolti, senza dar conto del percorso di calcolo seguito e dei fattori numerici di partenza, in modo da non consentire alla stazione appaltante di appurare l’effettiva corrispondenza dei suddetti importi ai valori espressi nelle tabelle ministeriali e l’incidenza di un eventuale scostamento dalle stesse; ii) il costo medio orario per il lavoratore svantaggiato è fissato in € 12,48 a fronte di un costo annuo individuato nella cifra di € 19.732,57, che è la risultante del costo totale annuo depurato dall’importo degli oneri previdenziali ed assicurativi, come da tabella ministeriale di settore. Tuttavia, nei giustificativi non è specificato, facendo ricorso ad elementi circostanziati, se il lavoratore svantaggiato appartenga alla categoria di cui al comma 3 dell’art. 4 della legge n. 381/1991, per la quale l’esenzione dagli oneri contributivi è totale, oppure alla diversa categoria di cui al successivo comma 3-bis (persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari, etc.), per la quale gli sgravi contributivi operano in misura parziale; iii) sebbene nello svolgimento di attività diverse dai servizi socio-sanitari ed educativi, i soci volontari possano essere impiegati direttamente nell’esecuzione di appalti pubblici, in virtù del combinato disposto dell’art. 1, comma 1, lett. b), e dell’art. 2 della legge n. 381/1991, nel caso di specie andrebbero meglio giustificati i costi per gli 800 interventi aggiuntivi, nel senso che dovrebbe essere previamente accertata l’esistenza, all’interno dello statuto della AC, della clausola che contempli la presenza di soci volontari addetti a prestare la loro attività gratuitamente, come prescritto dai commi 1 e 2 dell’art. 2 da ultimo citato; iv) infine, del tutto generico e non supportato da conferenti ed aggiornati preventivi di spesa quanto alla scontistica applicata, si profila il notevole abbattimento delle spese generali, dal 28,70% del Q.E. al 4% dei giustificativi (inclusa la percentuale di utile), che non riesce a trovare sostegno nemmeno nel prospettato avvenuto ammortamento dei beni aziendali, in effetti privo della documentazione citata a comprova (registro dei beni ammortizzabili); Considerato, per converso, che: - vanno disattese le eccezioni formulate dalla difesa della controinteressata AC tese a sminuire la rilevanza, ai fini del giudizio di congruità sull’offerta risultata aggiudicataria, del dato degli 800 interventi aggiuntivi annui, mediante gli argomenti che tali interventi atterrebbero alla fase esecutiva del contratto e che integrerebbero una quantità massima di eventuali prestazioni ulteriori, le quali mai potrebbero essere richieste, non essendo peraltro scontato che debbano eseguirsi a cadenza giornaliera; - difatti, è agevole replicare che gli 800 interventi aggiuntivi costituiscono parte integrante dell’offerta della AC e non possono essere sottratti dal conto economico relativo alla stessa, ben potendo la stazione appaltante chiedere l’effettuazione di tutti gli interventi in parola, nel numero massimo promesso, in base alle sue esigenze. La sostenibilità economica di tali prestazioni ulteriori deve essere verificata in fase di affidamento e non in sede di esecuzione dell’appalto, proprio perché potrebbe essere indice di anomalia dell’offerta e, quindi, di scarsa serietà dell’impegno contrattuale; Ritenuto, in conclusione, che: - ribadite le suesposte osservazioni, il provvedimento di aggiudicazione reso in favore della AC con la determinazione dirigenziale n. 2742 del 7 dicembre 2023 è illegittimo per eccesso di potere da difetto di istruttoria, con la conseguenza che merita di essere rimosso dal mondo giuridico con assorbimento delle censure meno invasive qui non esaminate; - la stazione appaltante dovrà riaprire il procedimento di gara e rideterminarsi (in senso positivo o negativo) sulla verifica di anomalia dell’offerta presentata dalla AC senza incorrere nei sopra delineati vizi istruttori, con eventuale nuova fase in contraddittorio con la diretta interessata ai fini dell’acquisizione di ulteriori elementi di giudizio. Invero, emergono dagli atti di causa fattori indicativi di carenze istruttorie all’interno dell’attività valutativa svolta dalla stazione appaltante, tuttavia non sufficienti a giustificare e provare la radicale e definitiva inattendibilità dell’offerta dell’aggiudicataria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 luglio 2021 n. 5057; TAR Campania Napoli, Sez. V, 6 aprile 2022 n. 2355);”;
- riaperto il procedimento di gara, il Comune di Torre del Greco sottoponeva a rinnovata verifica di anomalia l’offerta dell’aggiudicataria tenendo conto delle indicazioni contenute nella suddetta sentenza e, una volta acquisite giustificazioni integrative da parte della AC (formulate con relazione giustificativa del 31 maggio 2024), riteneva congrua l’offerta ed aggiudicava nuovamente i servizi cimiteriali alla AC con determinazione dirigenziale n. 1781 del 7 agosto 2024;
Rilevato che:
- con l’odierno ricorso, la Geam impugna tale ultima determinazione dirigenziale, unitamente agli altri atti di gara indicati in epigrafe, attaccando di nuovo la verifica di anomalia conclusasi favorevolmente per la AC;
- alla domanda di annullamento è acclusa l’istanza di risarcimento del danno in forma specifica meglio individuata in epigrafe;
Ritenuto, in via preliminare, che:
- occorre circoscrivere l’ambito della cognizione al provvedimento effettivamente lesivo della posizione della società ricorrente, ossia alla determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- con cui l’appalto di servizi cimiteriali è stato riaggiudicato alla AC;
- difatti, sui rimanenti atti gravati (relazione istruttoria e determinazione di accoglimento delle giustificazioni della società aggiudicataria) non può intervenire alcuna pronuncia di merito, essendo la relativa impugnativa inammissibile per carenza di interesse, poiché si tratta di meri atti endoprocedimentali destinati ad essere recepiti nel provvedimento finale di aggiudicazione e, quindi, di atti privi di autonoma lesività;
Rilevato in punto di fatto, con riferimento al contestato giudizio di anomalia, che:
- il RUP del Comune di Torre del Greco si determinava a sottoporre a verifica di anomalia l’offerta della AC al fine di acquisire motivazioni giustificative della discrepanza fra la stima dei costi della manodopera indicati nell’offerta economica e quelli contenuti nella lex specialis di gara, e precisamente nel quadro economico allegato al capitolato speciale (d’ora in seguito per brevità “QE”). In particolare, mentre i primi ammontavano a € 578.021,00, i secondi si attestavano alla superiore cifra di € 608.795,55;
- i costi della manodopera indicati nel QE erano stati calcolati applicando i parametri di costo medio orario fissati nelle tabelle ministeriali di luglio 2022 relative al CCNL delle imprese esercenti servizi di attività cimiteriali, nonché presupponendo l’impiego di cinque operai – di cui uno di terzo livello e quattro di primo livello salariale – per un monte ore settimanale (spalmato su cinque giorni lavorativi) di 137,50 ore per 261 settimane di durata complessiva dell’appalto;
- l’offerta tecnica della AC, quanto all’impiego di personale, era articolata su un duplice piano: 1) all’espletamento dei servizi cimiteriali ordinari contemplati dal capitolato speciale veniva preposta una squadra composta da un caposquadra e da cinque unità lavorative inquadrati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 2) invece, allo svolgimento dei servizi cimiteriali migliorativi, quantificati dalla AC in 800 interventi annui a scelta della stazione appaltante e meglio descritti a pagina 21 del disciplinare di gara al punto a.4 della “griglia punteggi” (ossia interventi aggiuntivi di manutenzione ordinaria e di pulizia dei complessi nicchiari e dei viali di accesso), veniva destinata un’ulteriore squadra, operativa nei giorni festivi e non festivi, costituita da due operai necrofori e da due operai generici;
- dall’analisi complessiva delle prime due relazioni giustificative della congruità dell’offerta, prodotte dalla AC in occasione dell’originaria verifica di anomalia nelle date del 31 ottobre 2023 e del 9 novembre 2023, si ricavano i seguenti dati: a) ferma restando l’attribuzione dei servizi ordinari alle sei unità di lavoratori subordinati, per i servizi migliorativi era previsto l’impiego di quattro soci volontari non retribuiti; b) questi ultimi avrebbero dovuto svolgere gli 800 interventi annui aggiuntivi di cui all’offerta tecnica, attivabili su richiesta della stazione appaltante, mentre sulle sei unità di lavoratori subordinati sarebbe gravato il disimpegno del monte ore settimanale delle prestazioni ordinarie, pari (si ripete) a 137,50 ore;
- più in dettaglio, con riguardo alle sei unità di lavoratori subordinati, la terza relazione giustificativa della AC del 31 maggio 2024, posta alla base del rinnovo dell’aggiudicazione disposto con la gravata determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- così ne illustrava le modalità di impiego e i relativi costi: “A riguardo si significa che il costo orario applicato è di 16,65 per gli operai di 1° livello e 18,22 per l’operaio di 3° livello (coerente ai valori di QE), eccezion fatta per l’operaio svantaggiato, del quale, come meglio si chiarirà al punto seguente, è previsto un costo orario di euro 12,48. In ragione di detti parametri il costo del personale dichiarato, pari ad euro 578.021,00, viene ampiamente giustificato e così riassunto: a) Euro 89575,20 operaio disagiato 1° livello (261 settimane con turni da 5,5 ore giornaliere x 5 giorni settimanali con paga oraria 12,48) b) Euro 130.770,05 operaio 3° livello (261 settimane con turni da 5,5 ore giornaliere x 5 giorni settimanali con paga oraria 18,22) c) Euro 358.515,75 n. 4 operai 3° livello (261 settimane con n. 3 turni da 20 ore settimanali e n. 1 con turno da 22,5 ore settimanali con paga oraria 16,65). (…). A riguardo si allega certificazione del dipendente -OMISSIS- dalla quale si evince che il medesimo appartiene alla categoria di cui al comma 3 dell’art. 4 della legge n. 381/1991, con totale esenzione degli oneri contributivi. Trattasi di persona invalido civile come da certificato allegato il sig -OMISSIS-che ha fatto parte del cosiddetto passaggio di cantiere con impresa uscente (nello specifico, erano stati allegati il frontespizio della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 3/2010 e il certificato di pensione INPS categoria INVCIV numero 07123635, entrambi riguardanti il Sig. -OMISSIS-, ndr.).”;
- con ordinanza collegiale n. 3407 del 28 aprile 2025 è stato affidato al Capo dell’Ispettorato del Lavoro dell’Area Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario dell’Ufficio, il compito di svolgere una verificazione sui fatti di causa, mirante ad acquisire delucidazioni in ordine ai seguenti quesiti, tra loro connessi: “a) al dipendente della AC -OMISSIS- è attribuibile lo status di persona svantaggiata con esenzione totale dalla contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo quanto prescritto dall’art. 4, commi 1, 2 e 3, della legge n. 381/1991, recante la disciplina delle cooperative sociali? b) i costi illustrati nella terza ed ultima relazione giustificativa della AC del 31 maggio 2024 con riguardo alle sei unità di lavoratori subordinati, sono in linea con i costi del personale indicati nelle tabelle ministeriali recepite nel QE (tabelle ministeriali di luglio 2022 per la Campania, relative al CCNL delle imprese esercenti servizi di attività cimiteriali), tenuto conto del livello retributivo degli operai previsti e della possibile decontribuzione applicabile al cd. lavoratore svantaggiato? c) in caso di risposta negativa al quesito di cui al punto precedente, a quanto ammonterebbe complessivamente l’entità dello scostamento dai parametri retributivi fissati nelle tabelle ministeriali recepite nel QE?”;
- dopo la concessione di una breve proroga dei termini e la trasmissione alle parti della bozza di relazione, il nominato verificatore, nella persona del Dott. -OMISSIS-, Direttore dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Napoli, depositava in data 6 ottobre 2025 la relazione conclusiva della verificazione, nella quale, con riguardo ai quesiti proposti, formulava le seguenti osservazioni (si riportano solo le parti ritenute di precipuo interesse per la definizione dell’odierna controversia): QUESITO A): con riguardo alla posizione del dipendente della AC -OMISSIS-, si evidenziava quanto segue: “ – in conformità a quanto disposto dal secondo comma dell’art. 4 della Legge n. 381/1991 – ai fini del riconoscimento dell’esonero dalla contribuzione previdenziale e assicurativa, il lavoratore svantaggiato deve rivestire la qualifica di socio della cooperativa. Tale requisito, tuttavia, non risultava comprovato dalla Cooperativa AC, atteso che agli atti non è stato prodotto il Libro dei soci. A seguito della bozza di Relazione di Verificazione, la DEPAC SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, mediante le Note prodotte in data 31 luglio 2025, a firma digitale dell’avv. Luciano Pennacchio, forniva la seguente documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti in capo al sig. -OMISSIS-, di soggetto “svantaggiato” di cui all’art. 4 della legge 381/91: a) Estratto conto Previdenziale b) Cassetto Previdenziale c) Verbale sanitario del 24.02.2024 d) Esito visita del 05.04.2024 Dalla documentazione sopra richiamata e con specifico riferimento al primo quesito (lett. a), risulta comprovato che il Sig. -OMISSIS- possedeva lo status di persone svantaggiate, con conseguente diritto, per la Cooperativa, dell’esenzione integrale dalla contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, della Legge n. 381/1991. Ferma restando la risposta fornita al quesito di cui alla lett. a), si ritiene tuttavia opportuno, da parte del Verificatore, evidenziare che, nelle Osservazioni presentate da DEPAC Società Cooperativa Sociale, è stato comunicato il decesso del Sig. -OMISSIS-, avvenuto in data 28 giugno 2024. Trattandosi di un evento oggettivamente non determinabile, tale circostanza non incide sulla valutazione e sulla conclusione già espressa in relazione al quesito medesimo. Per completezza d’informazione, si ritiene opportuno riportare testualmente quanto dichiarato dalla DEPAC Società Cooperativa Sociale: “la AC ha in carico altri lavoratori (-OMISSIS- ed Ed Abssi) svantaggiati da assegnare all’appalto con conseguente immutabilità del costo orario dichiarato per la commessa, che resterà ovviamente immutato.” Si evidenzia, tuttavia, che la suddetta informazione fornita dalla DEPAC Società Cooperativa Sociale appare generica, in quanto: non viene specificato quale delle due risorse indicate, in possesso dei requisiti di soggetto “svantaggiato” ai sensi della Legge n. 381/1991, o se entrambe alternativamente, abbia effettivamente reso la prestazione lavorativa in sostituzione del defunto Sig. -OMISSIS-; non viene indicata la decorrenza della sostituzione, la quale potrebbe essere intervenuta anche in data antecedente al decesso del Sig.-OMISSIS- non vengono forniti i dati anagrafici completi delle due risorse richiamate; non viene prodotta alcuna documentazione comprovante la sussistenza, in capo ai soggetti richiamati, dello status di “persona svantaggiata” ai sensi della Legge n. 381/1991.”; QUESITO B): si rilevava, in via preliminare, che la somma algebrica dei costi del personale da ultimo rielaborati dall’aggiudicataria “ammonta a euro 578.861,00, e non a euro 578.021,00 come indicato nelle giustificazioni del 31.05.2024 della AC, con una differenza di maggior costo di euro 840,00”. Con riferimento all’articolazione oraria del personale adibito ai servizi ordinari, si puntualizzava che essa “comporta un impiego complessivo pari a 137,50 ore settimanali, in linea con quanto previsto dall’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto (CSA)”, con la precisazione che “l’impiego di una risorsa aggiuntiva e la diversa distribuzione delle ore di lavoro non risultano in contrasto con quanto stabilito dal Capitolato né sotto il profilo dei livelli contrattuali di riferimento, né in relazione al monte ore settimanale complessivo, che resta conforme a quanto prescritto”. Si rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni: “Conseguentemente, essendo stati accertati i presupposti per l’applicazione dell’esonero contributivo per le retribuzioni corrisposte al lavoratore Sig. -OMISSIS-, si conferma che il costo del personale indicato nella Relazione giustificativa della DEPAC, datata 31 maggio 2024, risulta sostanzialmente coerente con i valori dei costi del personale riportati nelle tabelle ministeriali recepite nel Quadro Economico (tabelle ministeriali di luglio 2022 per la Regione Campania, relative al CCNL delle imprese esercenti servizi di attività cimiteriali). Tale corrispondenza considera sia il livello retributivo previsto per gli operai, sia l’applicazione della decontribuzione spettante al lavoratore svantaggiato, in relazione ai costi effettivi. Si rileva, inoltre, che il valore indicato dalla DEPAC risulta sottostimato di soli € 1.490,34.”; QUESITO C): di seguito le considerazioni finali del verificatore: “La risposta fornita al quesito di cui alla lett. b) risulta sostanzialmente positiva, in quanto i costi rilevati sono risultati coerenti con quanto illustrato dalla DEPAC nella terza e ultima Relazione giustificativa del 31 maggio 2024. Si evidenzia esclusivamente un lieve scostamento pari a € 1.490,34, corrispondente allo 0,26% dell’ammontare complessivamente dichiarato dalla DEPAC Società Cooperativa Sociale.”;
- per completezza di esposizione, vale ripercorrere le parzialmente diverse valutazioni espresse dal verificatore – con riguardo alla posizione del dipendente -OMISSIS- e alle relative ripercussioni sulla stima del costo del personale – nella bozza di relazione trasmessa alle parti l’11 luglio 2025 (si riportano solo i punti salienti del ragionamento): QUESITO A): “Si evidenzia, inoltre, che – in conformità a quanto disposto dal secondo comma dell’art. 4 della Legge n. 381/1991 – ai fini del riconoscimento dell’esonero dalla contribuzione previdenziale e assicurativa, il lavoratore svantaggiato deve rivestire la qualifica di socio della cooperativa. Tale requisito, tuttavia, non risulta comprovato dalla Cooperativa AC, atteso che agli atti non è stato prodotto il Libro dei soci. Si ricorda, al riguardo, che le cooperative sociali possono instaurare rapporti di lavoro subordinato sia con soci-lavoratori sia con lavoratori non soci, e che pertanto l’effettiva appartenenza del soggetto alla compagine sociale della cooperativa deve essere specificamente documentata ai fini del beneficio contributivo. Non assume valore probatorio neppure l’estratto del cassetto previdenziale – ticket n. 81809691 del 05.03.2024 – depositato dalla Cooperativa, peraltro presentato in data successiva sia alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, sia alla data di decorrenza dell’appalto. Il suddetto documento, infatti, si limita a certificare che alla Cooperativa è stato attribuito il codice di autorizzazione INPS “5V”, che consente l’applicazione dell’esonero contributivo e assistenziale previsto dall’art. 4, comma 3, della Legge n. 381/1991. Tuttavia, tale autorizzazione non specifica per quale/i socio/i lavoratore/i sia stata richiesta o concessa, né offre elementi idonei a collegarla al sig. -OMISSIS-. Inoltre, si evidenzia che l’autorizzazione in questione risulta essere stata rilasciata con validità limitata al 31 dicembre 2024. Pertanto, anche nell’ipotesi in cui ne fosse stata dimostrata la riferibilità al lavoratore in oggetto, essa non varrebbe a giustificare l’applicazione dell’esonero per i restanti quattro anni della durata dell’appalto, con conseguente obbligo di ricalcolo della contribuzione piena per tale periodo. Alla luce di quanto sopra, con riferimento al primo quesito (lett. a), non risulta adeguatamente provato che il sig. -OMISSIS- possieda lo status di persona svantaggiata con diritto per la Cooperativa all’esenzione totale dalla contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, commi 1, 2, e 3, della Legge n. 381/1991.”; QUESITO B): “Considerando il costo orario previsto dalla tabella ministeriale di luglio 2022 per la Regione Campania, relativa al CCNL delle imprese esercenti servizi di attività cimiteriali, al fine di rispondere in modo esaustivo al quesito posto, si è ritenuto opportuno sviluppare due distinti prospetti di calcolo: 1. Prescindendo dalle conclusioni formulate in merito al quesito di cui alla lettera a), considerando applicabile l’esonero contributivo previsto dal terzo comma dell’art. 4 della Legge n. 381/1991 al lavoratore -OMISSIS-. 2. Tenendo invece conto delle conclusioni di cui alla lettera a), e quindi NON applicando l’esonero contributivo previsto dal medesimo terzo comma dell’art. 4 della Legge n. 381/1991 per il lavoratore -OMISSIS-. (Seguono prospetti di calcolo 1) e 2), ndr.). Conseguentemente, il costo del personale indicato nella relazione giustificativa della AC del 31 maggio 2024, in riferimento al prospetto 1) – cioè al calcolo effettuato applicando l’esonero contributivo per il lavoratore -OMISSIS- – risulta sostanzialmente coerente con i costi del personale riportati nelle tabelle ministeriali recepite nel Quadro Economico (tabelle ministeriali di luglio 2022 per la Regione Campania, relative al CCNL delle imprese esercenti servizi di attività cimiteriali). Tale rispondenza tiene conto sia del livello retributivo degli operai previsti, sia della possibile decontribuzione applicabile al cosiddetto lavoratore svantaggiato, in relazione ai costi effettivi. Si evidenzia che il valore indicato dalla AC risulta sottostimato di soli euro 1.490,34. Diversamente, nel prospetto 2) – ossia quello elaborato SENZA l’applicazione dell’esonero contributivo per il lavoratore -OMISSIS- – il costo del personale non risulta in linea con i valori indicati nelle tabelle ministeriali recepite nel Quadro Economico (tabelle ministeriali di luglio 2022 per la Regione Campania, relative al CCNL delle imprese esercenti servizi di attività cimiteriali). Considerando il livello retributivo degli operai previsti e la mancata decontribuzione applicabile al cosiddetto lavoratore svantaggiato, il valore riportato dalla AC risulta sottostimato di euro 30.774,54.”; QUESITO C): “Il riscontro articolato fornito in relazione al quesito b) fornisce altresì risposta al quesito di cui alla lettera c). Come esaminato e concluso nel precedente quesito a), non risulta comprovata la presenza dei presupposti per l’applicazione dell’esonero contributivo a favore del lavoratore -OMISSIS-. Pertanto, applicando il costo orario previsto dalla tabella ministeriale di luglio 2022 per la Regione Campania, relativa al CCNL delle imprese esercenti servizi di attività cimiteriali, senza considerare i benefici previsti dal 3° comma dell’art. 4 della legge 381/1991, il costo complessivo del personale per la durata dell’appalto (cinque anni) è determinato in euro 608.795542 (rectius 608.795,54, ndr.), come risultante dal precedente prospetto “2”. Conseguentemente, il costo del personale riportato nella Relazione giustificativa della AC del 31 maggio 2024 risulta inferiore a quello effettivo per un importo complessivo pari a euro 30.774,54.”;
Considerato, nel merito, che:
- va premesso che il giudizio di verifica della congruità di un’offerta sospettata di anomalia ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme e costituisce espressione paradigmatica di un potere tecnico-discrezionale dell’amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salve le ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche, irragionevoli, inattendibili, fondate su insufficiente motivazione o affette da erroneità fattuale o difetto di istruttoria (giurisprudenza consolidata: cfr. ex multis Consiglio di Stato, A.P., 29 novembre 2012 n. 36; Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 gennaio 2023 n. 500; Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 novembre 2021 n. 7912; Consiglio di Stato, Sez. V, 11 marzo 2021 n. 2086; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 17 aprile 2023 n. 2350 e 8 marzo 2022 n. 1559);
- ebbene, alla luce dei ripercorsi punti salienti della vicenda e degli esiti degli adempimenti istruttori – in parte condivisibili, come si vedrà in seguito – va scrutinata una prima batteria di censure formulate nei quattro motivi di gravame, così riassumibili: a) la determinazione di riaggiudicazione n. 1781 del 7 agosto 2024 è stata impropriamente emessa dal dirigente del VI Settore – Tutela dell’Ambiente, Demanio e Servizi Tecnologici, anziché dal competente dirigente del V Settore – Tributi, Patrimonio, Cimitero e Attività Produttive, il quale, infatti, aveva adottato l’originaria determinazione di aggiudicazione n. 2742 del 7 dicembre 2023, poi annullata in sede giurisdizionale; b) l’appalto è stato riaggiudicato in assenza della relazione istruttorio-valutativa del RUP sulle giustificazioni presentate dalla AC e senza che fosse esternata una minima motivazione sulla plausibilità di dette giustificazioni; c) la AC andava esclusa dalla gara avendo manipolato, attraverso la relazione giustificativa del 31 maggio 2024, l’offerta economica originaria, “totalmente modificata in tutti i suoi elementi costitutivi” pure con riguardo al costo annuo del lavoratore svantaggiato, nonostante fosse rimasto inalterato il prezzo finale; d) la medesima avrebbe meritato l’estromissione dalla gara anche per la complessiva inaffidabilità dell’offerta, essendo l’anomalia di quest’ultima confermata dalla stessa relazione giustificativa del 31 maggio 2024 nella parte esplicativa dei profili professionali coinvolti. In particolare essa AC, nell’indicare nelle giustificazioni l’utilizzo di sei operai per i servizi ordinari, li ha suddivisi in un operaio svantaggiato di primo livello e in cinque operai di terzo livello, ma solo ad uno di questi cinque ha applicato la corrispondente paga oraria di 18,22 euro, mentre agli altri quattro ha attribuito l’inferiore paga oraria di 16,65 euro, il tutto in contrasto con i valori esposti nelle tabelle ministeriali recepite nel QE;
- tutte le prefate doglianze non convincono e vanno disattese per le ragioni che seguono: aa) come pacificamente evidenziato dalla difesa comunale e come risulta dalle stesse emergenze processuali, il V e il VI Settore del Comune di Torre del Greco erano all’epoca retti dalla stessa figura dirigenziale, ossia dall’Arch. Antonio Sarnello, il quale deteneva la titolarità del V Settore e l’interim del VI. Ne discende che la dedotta incompetenza dell’organo dirigenziale si scolorisce e perde ogni rilievo giuridico, dal momento che il provvedimento di riaggiudicazione è stato emesso dalla stessa persona fisica che aveva comunque la titolarità del competente V Settore e che, nella diversa veste giuridica, non avrebbe assunto una decisione diversa; bb) come correttamente obiettato dalla difesa comunale e come si evince dalla piana lettura della gravata determinazione di riaggiudicazione n. -OMISSIS- la relazione istruttorio-valutativa del RUP, nella persona dell’Ing. -OMISSIS- in veste anche di funzionario istruttore, è ricompresa nel corpo della predetta determinazione sotto la voce “Relazione Istruttoria”, il che smentisce in fatto l’assunto attoreo della sua assenza. Né era necessaria una diffusa esternazione delle ragioni di ritenuta congruità dell’offerta della AC a seguito della rinnovata verifica di anomalia, atteso il pacifico principio secondo il quale l’esito positivo della verifica di anomalia non richiede una motivazione analitica, trovando sostegno nelle stesse giustificazioni presentate dall’impresa concorrente (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 aprile 2020 n. 2522; Consiglio di Stato, Sez. V, 22 febbraio 2011 n. 1090 e 10 febbraio 2009 n. 748); cc) è orientamento consolidato e qui condiviso che, in sede di verifica dell’anomalia, è consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l’aggiustamento di tali voci per sopravvenienze di fatto (quali la valorizzazione di successive economie) o normative, ovvero al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo (come avvenuto nella specie), sempre che resti ferma l’entità dell’offerta economica in ossequio alla regola della immodificabilità dell’offerta stessa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 febbraio 2023 n. 1624 e 16 marzo 2020 n. 1873; TAR Campania Napoli, Sez. I, 21 marzo 2024 n. 1838 e 23 febbraio 2023 n. 1166); dd) infine, dalla disamina della relazione giustificativa del 31 maggio 2024 la dedotta disparità di trattamento fra le posizioni retributive dei cinque operai di terzo livello si profila solo apparente, essendo evidentemente dovuta ad un mero refuso di stampa: si trattava, in realtà, di un operaio di terzo livello con paga oraria di 18,22 euro e di quattro operai di primo livello con paga oraria di 16,65 euro, conformemente ai profili professionali e ai valori retributivi esposti nel QE. In tal senso depone pure la stessa ricostruzione dei dati retributivi della AC operata a pag. 5 della relazione tecnico-illustrativa di parte a firma del Sig. -OMISSIS-, depositata in giudizio dalla ricorrente il 4 novembre 2024;
Considerato, altresì, che:
- si palesa invece fondata la censura, articolata nel quarto motivo di gravame, con cui parte ricorrente, nell’insistere sull’anomalia dell’offerta risultata aggiudicataria, stigmatizza l’ingiustificato abbattimento dei costi della manodopera – stimati dalla stazione appaltante in recepimento dei valori indicati nelle tabelle ministeriali – da € 608.795,55 a € 578.021,00 in ragione del previsto impiego del Sig. -OMISSIS- quale lavoratore svantaggiato ai sensi dell’art. 4, commi 1, 2 e 3, della legge n. 381/1991, dal momento che la AC non avrebbe sufficientemente dimostrato, attraverso la documentazione allegata alle giustificazioni, l’appartenenza di tale dipendente alla categoria dei lavoratori svantaggiati destinatari degli esoneri contributivi previsti dalla legge;
- si riporta, per comodità di lettura e per la parte di specifico interesse, l’enunciato dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 4 della legge n. 381/1991: comma 1: “Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) (ossia le cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, tra le quali rientra pacificamente la AC, ndr.), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali (…).”; comma 2: “Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.”; comma 3: “Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l’eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.”;
- dalla formulazione letterale e dalla combinazione sistematica delle suddette disposizioni si evince che il previsto esonero contributivo per le cooperative sociali, che svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, è subordinato all’esistenza di tre condizioni: i) innanzitutto, il lavoratore per il quale si chiede l’esonero deve possedere la qualità di soggetto svantaggiato ai sensi del comma 1 del citato art. 4, risultante da documentazione ufficiale della pubblica amministrazione; ii) in secondo luogo, la forza lavoro delle persone svantaggiate deve rappresentare almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa; iii) infine, il lavoratore destinatario dell’esonero deve essere socio della cooperativa, salvo impedimento derivante dal suo stato soggettivo mentale, con conseguente incapacità giuridica di assumere obbligazioni (per la contemporanea sussistenza delle suddette tre condizioni ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo in parola, cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro, 10 novembre 2022 n. 33130 e 26 febbraio 2007 n. 4397);
- ebbene, calando le suindicate coordinate ermeneutiche al caso in esame, effettivamente la documentazione allegata dalla AC alla sua relazione giustificativa del 31 maggio 2024, come riguardata alla luce degli approfondimenti istruttori condotti con l’espletata verificazione, comprova, quanto alla posizione del dipendente -OMISSIS-, la ricorrenza di solo due condizioni sulle tre sopra elencate, con conseguente inidoneità della stessa ai fini del riconoscimento dell’esonero contributivo in questione;
- infatti, la relazione conclusiva della verificazione ha condivisibilmente chiarito che il Sig. -OMISSIS- possedeva, in base alla documentazione sanitaria e previdenziale acquisita, lo status di persona svantaggiata ai sensi del comma 1 dell’art. 4 della legge n. 381/1991, essendo invalido civile con decorrenza dal gennaio 2006 fino al 28 giugno 2024, data della sua morte (cfr. estratto conto previdenziale in atti). Parimenti, il verbale di revisione del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2024 – depositato in atti dalla difesa della AC in data 3 ottobre 2024 e pacificamente già prodotto in sede di verifica di anomalia ad integrazione della documentazione allegata alla relazione giustificativa del 31 maggio 2024 – comprova la sussistenza del requisito occupazionale di almeno il 30% di persone svantaggiate inserite in organico. Tuttavia, la AC non è riuscita documentalmente a dimostrare, in occasione dell’ultima verifica di anomalia, che il dipendente -OMISSIS- fosse anche socio della cooperativa, o che esistesse un legittimo impedimento ad assumere tale qualità in virtù del suo stato soggettivo mentale (peraltro, i verbali sanitari del 23 febbraio 2024 e del 28 marzo 2024 presenti in atti, rispettivamente finalizzati alla conferma dello stato di invalidità civile e al riconoscimento dello stato di handicap, davano conto di patologie del -OMISSIS- non riconducibili a malattie mentali). In altri termini, come anche correttamente osservato dal verificatore sia nella bozza di relazione sia nella relazione conclusiva, la AC non era stata in grado di produrre, né in sede di verifica di anomalia né nel corso della verificazione, documentazione idonea, quanto meno nella forma di estratto aggiornato dei libri sociali obbligatori, a suffragare la sussistenza e la permanenza, in capo al Sig. -OMISSIS-, dello status di socio o la ricorrenza di un legittimo impedimento in tal senso;
- per completezza di esposizione, il Collegio deve chiarire che dissente dal giudizio valutativo espresso dal verificatore nella sua relazione conclusiva, a termini del quale la AC avrebbe avuto diritto all’esonero contributivo in relazione alla posizione del -OMISSIS- a cagione della sua qualità di persona svantaggiata, dal momento che detto giudizio – a differenza di quanto osservato in prima battuta dallo stesso verificatore nella bozza di relazione – si pone in palese contrasto con l’appurata mancata dimostrazione dell’inserimento del -OMISSIS- nella compagine sociale o del suo legittimo impedimento a ricoprire il ruolo di socio;
- né, come (questa volta) condivisibilmente ritenuto dal verificatore e come concorda la stessa difesa della AC, assume rilievo l’avvenuto decesso del -OMISSIS- in data 28 giugno 2024, in quanto verificatosi successivamente alla presentazione al RUP comunale, avvenuta il 3 giugno 2024 (prot. n. 26062), della relazione giustificativa del 31 maggio 2024, atteso che l’attendibilità di quest’ultima doveva essere vagliata in base ai presupposti di fatto e di diritto sussistenti all’epoca della sua produzione presso gli uffici comunali, incidendo l’indicata sopravvenienza non sull’affidabilità dell’offerta dell’aggiudicataria, come cristallizzata in un determinato frangente temporale in occasione della comunicazione delle giustificazioni di prezzo, ma sulla successiva fase esecutiva della commessa in termini di adeguata sostituzione dei fattori della produzione venuti a mancare (sulla quale, peraltro, il verificatore ha espresso motivata perplessità con riguardo alle ipotesi alternative prospettate dalla AC in sede di svolgimento dell’incombente istruttorio);
- ne discende che, dovendo il costo della manodopera relativo al dipendente -OMISSIS- essere calcolato per intero, ossia al lordo degli oneri contributivi, il complessivo costo del personale emarginato nella relazione giustificativa del 31 maggio 2024 risulta ingiustificatamente inferiore a quello tabellare, recepito nel QE, per l’importo di € 30.774,55, come peraltro confermato dai calcoli contenuti nella bozza di relazione del verificatore, il che comporta la sicura anomalia dell’offerta della AC per indebita riduzione dei trattamenti salariali minimi di legge;
- al riguardo, va osservato che, pur costituendo i valori (anche orari) del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che ogni eventuale scostamento dalle stesse non implica necessariamente un giudizio di anomalia, è tuttavia doveroso propendere per la non congruità dell’offerta medesima ogni qualvolta la discordanza dalle tabelle ministeriali sia considerevole e palesemente ingiustificata. In altri termini, le tabelle ministeriali sui costi medi del lavoro contengono dati ed elementi che non sono inderogabili, ma assolvono ad una funzione di parametro legale di riferimento, da cui è possibile discostarsi a condizione che le differenze retributive siano giustificate in modo puntuale e rigoroso, con la conseguenza che uno scostamento importante che non poggia su validi elementi giustificativi, come avvenuto nella fattispecie, determina l’anomalia dell’offerta per inattendibilità del trattamento salariale proposto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2022 n. 10071; Consiglio di Stato, Sez. III, 18 settembre 2018 n. 5444);
- sotto altro concorrente profilo, non è superfluo notare che la lievitazione del costo del personale per l’importo di € 30.774,55, laddove la AC applicasse integralmente il trattamento tabellare recepito nel QE, comporterebbe comunque l’anomalia dell’offerta per svolgimento in perdita della commessa, giacché tale maggior importo non riuscirebbe ad essere assorbito dall’esiguo utile di impresa, pari a € 6.529,00 (ossia l’1% del prezzo offerto);
- in definitiva, risulta conclamato l’errore istruttorio commesso dalla stazione appaltante, che ha indebitamente valorizzato la posizione del Sig. -OMISSIS- in termini di esonero contributivo per la AC, in assenza della documentazione giustificativa della ricorrenza di tutte le condizioni richieste per tale esonero dall’art. 4 della legge n. 381/1991, senza, viceversa, determinarsi nel senso dell’anomalia dell’offerta e per la doverosa esclusione della AC dalla procedura selettiva;
Ritenuto, in conclusione, che:
- ribadite le suesposte osservazioni e alla luce della doverosa esclusione della AC dalla gara per anomalia dell’offerta, il provvedimento di aggiudicazione, reso in favore della medesima con la gravata determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- è illegittimo per eccesso di potere da difetto di istruttoria e per violazione dell’art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, con la conseguenza che merita di essere rimosso dal mondo giuridico con assorbimento delle censure meno invasive qui non esaminate, dovendo la stazione appaltante rideterminarsi a seguito dello scorrimento della graduatoria in favore della seconda graduata Geam, odierna ricorrente;
- invece, va rigettata la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto, non essendo stata dimostrata la sua avvenuta stipula, con correlativa inammissibilità della connessa istanza risarcitoria in forma specifica per carenza della condizione dell’azione prevista dall’art. 124 c.p.a.;
- in definitiva, l’odierno ricorso deve essere accolto nei limiti e termini sopra precisati, con conseguente annullamento del suindicato provvedimento di aggiudicazione;
- le spese processuali, inclusive del compenso da corrispondere al verificatore, che si liquida nel complessivo importo di € 2.500,00 in ragione del presumibile numero di vacazioni effettuate durante il periodo di svolgimento dell’incarico, vanno addebitate ai soccombenti Comune di Torre del Greco e AC nelle modalità indicate in dispositivo, tenuto anche conto della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 1781 del 7 agosto 2024.
Condanna le parti soccombenti alla rifusione delle spese processuali in favore della società ricorrente, nelle seguenti modalità: i) € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, a carico del Comune di Torre del Greco; ii) € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, a carico della AC Società Cooperativa Sociale a r.l.; iii) € 6.000,00 (seimila/00), quale importo del contributo unificato versato, a solidale carico del Comune di Torre del Greco e della AC Società Cooperativa Sociale a r.l., con onere ripartito all’interno in ragione della metà; iv) per tutti i suddetti importi va disposta l’attribuzione al difensore della società ricorrente, Avv. Giuseppe Vitolo, dichiaratosi antistatario.
Pone a solidale carico del Comune di Torre del Greco e della AC Società Cooperativa Sociale a r.l., con onere ripartito all’interno in ragione della metà, il compenso da corrispondere al verificatore, Dott. -OMISSIS-, liquidato nel complessivo importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) come da motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del Sig. -OMISSIS- e dei Sig.ri -OMISSIS- ed -OMISSIS-
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE IA OR, Presidente
RL LLOL, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL LLOL | GE IA OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.