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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/10/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1838/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione alla scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 14 maggio 2025, vertente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 Pt_6
(C.F. ), (C.F. ) e
[...] C.F._6 Parte_7 C.F._7
(C.F. ), in proprio e quali eredi di Parte_8 C.F._8 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Zagarese (C.F. ) (PEC: C.F._9
, elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Email_1
IA (CS), Area Urbana do Rossano, alla via Nazionale, 17
Attori in riassunzione
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Controparte_1 C.F._10
PE (C.F. ) (PEC , C.F._11 Email_2 elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Cosenza al Corso Luigi Fera, 152
Convenuto in riassunzione
1 E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Annibale Larocca (C.F.
) (PEC , elettivamente domiciliata nel di C.F._12 Email_3 lui studio in Cosenza al Viale della Repubblica, 311
Convenuta in riassunzione
E
LILT – LEGA TUMORI – Sezione Provinciale di Cosenza – (P.I. ), in persona del P.IVA_2 legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Filicetti (C.F.
(PEC , elettivamente C.F._13 Email_4 domiciliata nel di lui studio in Cosenza alla Via Negroni, 53
Convenuta in riassunzione
Conclusioni
Per , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , e :
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
“Chiedono pertanto conclusivamente gli istanti che l'Ecc. ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis rejectis e previa ammissione delle richieste istruttorie per come articolate e reiterate,
Voglia:
-Accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. nella determinazione della Controparte_1 morte della sig.ra , verificatosi il 15.12.2011 e per l'effetto Persona_1
-Condannare il predetto convenuto in solido con la in Controparte_3 persona del l.r.p.t. e l' in persona del l.r.p.t. quali responsabili Controparte_2 civili alla refusa dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dagli odierni appellanti in riassunzione per come specificati e quantificati in narrativa, oltre a quelli iure hereditatis da liquidarsi ex artt. 2059 e 1226 c.c. in via equitativa, o nella diversa, ovvero maggiore o minore somma dovesse essere ritenuta di giustizia, nonché alla refusa delle spese relative alla fase di legittimità nell'ammontare complessivo di € 10.800,00 oltre oneri ed accessori come per legge o in quello, maggiore o minore, determinando e altresì di quelle di questo grado di giudizio”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
IN VIA PRELIMINARE
1.Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Dott. Controparte_1 nell'odierno giudizio;
2 Sempre in via preliminare e, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suddetta eccezione di carenza di legittimazione passiva:
- Autorizzare, previo differimento della udienza fissata al 11.02.2020, il Dott. Controparte_1
a chiamare in causa:
- già Controparte_4 Controparte_5
VIA STALINGRADO 45 - 40128 BOLOGNA Codice Fiscale;
P.IVA_3
- (già Viale Controparte_6 Controparte_7
Certosa, 222 - 20156 Milano Codice Fiscale P.IVA_4
- /o Isola C2 80143 Napoli (Na) Codice Controparte_8 Controparte_9
Fiscale ; P.IVA_5
- – VIA CLERICI 14 – 20121 MILANO;
Controparte_10
Nonché, qualora ritenuto necessario, in persona del Controparte_11
l.r.p.t., nonchè , in persona del l.r.p.t.. Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione o ATP ex d.lgs 28/2010 e L. 24/2017;
- Dichiarare il Dott. esente da qualsivoglia responsabilità per i fatti per cui è causa e, CP_1 per l'effetto, rigettare integralmente la domanda attorea, in quanto infondata ed illegittima in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni su espresse e dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di risarcimento del danno;
IN VIA SUBORDINATA NELLA DENEGATA IPOTESI DI ACCOGLIMENTO ANCHE
PARZIALE DELLA DOMANDA
-accertare e dichiarare la sussistenza di un elevato grado di concorso di colpa del danneggiato sig. nella causazione dell'evento e, per l'effetto, ridurre in proporzione l'eventuale Persona_1 risarcimento nella misura ritenuta di giustizia;
- procedere a riquantificare i danni richiesti alla luce del suddetto concorso di colpa del danneggiato e stante la carenza di prova in ordine al danno biologico dei richiedenti e, per
l'effetto, ridurne l'importo.
IN OGNI CASO
-nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda dichiarare le predette società Assicuratrici, nonché LILT e obbligate a tenere indenne il Dott. Controparte_2
da ogni conseguenza o pronuncia anche solo parzialmente pregiudizievole, con CP_1 conseguente condanna delle medesime al pagamento diretto delle somme tutte a qualsiasi titolo
3 eventualmente dovute, nonché alla refusione al dott. degli onorari e delle spese legali CP_1 sostenute per la propria difesa.
Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c..”
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis,
(-) in via preliminare, dichiarare il difetto di titolarità passiva del rapporto controverso oggetto di causa in capo all' , con ogni conseguenza di legge;
Controparte_2
(-) nel merito, rigettare la domanda proposta perché infondata in fatto ed in diritto e, previo ogni accertamento che dovesse occorrere, condannare Controparte alla refusione delle spese di lite, anche del giudizio di legittimità;
(-) in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, accertare l'effettiva eventuale quota parte di responsabilità da ascrivere all'
[...]
, quantificando le somme pretesamente dovute, a qualunque titolo, nei Controparte_2 limiti di legge e/o di quanto verrà provato in corso di causa;
(-) in ogni caso, condannare gli attori alla rifusione delle spese e competenze di lite.”
Per Lilt – Lega Tumori – Sezione Provinciale di Cosenza:
“Si insiste pertanto nell'accoglimento di tutte le eccezioni preliminari, deduzioni, richieste e conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo e nei verbali di causa, da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Con condanna di parte appellante alle spese legali del presente e di tutti i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Aldo Filicetti ex art. 93 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1
La Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale – con sentenza n. 32478/2019 del 21 febbraio 2019, pubblicata in data 22 luglio 2019, in accoglimento del ricorso proposto dalle parti civili costituite , , , – Parte_1 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 annullò la sentenza resa dalla Corte di Appello di Catanzaro del 29 gennaio 2018, con la quale era stata disattesa l'impugnazione proposta ai fini civili contro la pronuncia resa dal Tribunale di
Cosenza per il delitto di cui all'art. 589 c.p. incardinato nei confronti di , Controparte_1 medico radiologo Direttore sanitario dell'ambulatorio LILT di Cosenza, in originaria tesi responsabile di avere cagionato la morte di deceduta per “carcinoma duttale Persona_1 infiltrante mammella destra”.
4 Giova precisare che l'addebito mosso al professionista – tratto originariamente a giudizio ed assolto dall'imputazione per insussistenza del fatto – era stato individuato nelle condotte ritenute non adeguate e generative dell'exitus, così riepilogate:
- erronea esecuzione della prestazione diagnostica ovvero dell'esame mammografico, effettuato in data 19 maggio 2008, con interpretazione e lettura immagine errate, per omessa valutazione di neoplasie non riconosciute o erroneamente riconosciute come benigne;
- omessa diagnosi del carcinoma mammario destro, con esclusione della presenza di elementi di sospetto oncologico, quali la opacità di tipo nodulare, pur in costanza di una modularità, identificata, nel dicembre 2010, in carcinoma della mammella;
- omessa indicazione alla paziente di una condotta diagnostica diversa da quella suggerita di un nuovo esame ecografico alla scadenza del biennio successivo.
La condotta rilevante del professionista era stata individuata in quella tenuta in data 19 maggio 2008, a fronte di exitus verificatosi il 15 dicembre 2011.
§2
Merita di essere evidenziato che l'annullamento della decisione venne operato dalla
Suprema Corte in ragione:
1) della ritenuta grave carenza motivazionale della sentenza di secondo grado, essendosi l'estensore limitato a richiamare le conclusioni dei consulenti di parte, senza specificare le regole di scienza ed esperienza applicate nel caso concreto, ed avendo altresì omesso di indicare le linee-guida seguite dal sanitario, ritenute necessarie al fine di valutare:
a. la loro effettiva riferibilità al caso concreto;
b. il consenso alle linee guida nella comunità scientifica di riferimento e il carattere non isolato delle medesime;
2) del mancato esame delle linee guida indicate dalla difesa di parte civile afferenti al mancato espletamento dei doverosi accertamenti e delle iniziative cautelari dirette a verificare la reale natura di un nodulo mammario;
3) del carattere non esaustivo del percorso argomentativo relativo alle indicazioni fornite da alla paziente a seguito dell'esame mammografico;
CP_1
4) del mancato adeguato vaglio della decisione di di non eseguire Persona_1 un'ecografia, apparendo la medesima tranquillizzata dall'espletamento di tale esame solo un mese prima e della prescrizione di una mammografia di routine dopo ben due anni;
5 5) della carenza di motivazione in ordine alla mancata disposizione di eseguire approcci diagnostici di c.d. “terzo livello” consigliati dalle linee-guida citate dalle parti civili
(ago aspirato, risonanza magnetica e biopsia escissionale);
6) della motivazione non fondata su argomentazioni di carattere scientifico, ma solo su considerazioni di opportunità determinate dalla loro natura invasiva;
7) della genericità dell'affermazione – in ordine alla interruzione del nesso causale tra la condotta e l'exitus – in rapporto alla mancata esecuzione dell'ecografia e alla gravidanza della donna.
§3
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. del 19 settembre 2019, consegnato all'Ufficiale
Giudiziario per la notifica il 25 settembre 2019, notificato in data 27 settembre - 8 ottobre 2019,
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
e , in proprio e quali eredi di , hanno
[...] Parte_7 Parte_8 Persona_1 ritualmente riassunto la causa davanti alla Corte di Appello di Catanzaro, chiedendo l'accertamento della responsabilità di nella determinazione della morte di Controparte_1
e, di conseguenza, la condanna del predetto convenuto, della LILT - Sezione Persona_1
Provinciale di Cosenza e dell' al risarcimento di tutti i danni Controparte_2 patrimoniali e non patrimoniali in favore degli odierni attori in riassunzione, oltre a quelli iure hereditatis, da liquidarsi ex artt. 2059 e 1226 c.c. in via equitativa o nella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia.
Con comparsa di risposta depositata 19 gennaio 2020, si è costituito in giudizio
[...] chiedendo preliminarmente di essere autorizzato alla chiamata in causa di CP_1 [...]
e Controparte_12 Controparte_13 Controparte_8
al fine di essere da costoro garantito in caso di accoglimento della Controparte_10 domanda attrice;
ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione o ATP ex D.Lgs. n. 28/2010 e L. n. 24/2017; ha chiesto, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20 gennaio 2020, si è costituita in giudizio la LILT- Sezione Provinciale di Cosenza, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, invocando la sua estromissione dal giudizio;
in ogni caso ha chiesto di essere manlevata dalla convenuta e dalla sua compagnia assicuratrice in caso di Controparte_2 condanna;
nel merito, ha invocato il rigetto della domanda perché infondata.
6 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10 febbraio 2020, si è costituita in giudizio l' eccependo, in via preliminare, la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva: ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
§4
La Corte, con ordinanza del 12 marzo 2020, ha disposto l'acquisizione dei fascicoli penali del giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Cosenza, Sezione Penale, iscritto al n. 130/2014 R.G.
Tribunale e a questa Corte, Prima Sezione Penale, iscritto al n. 2486/2016 R.G. Appello.
Acquisiti i fascicoli, il Collegio, con ordinanza del 2 settembre 2021, ritenuto che ogni determinazione in ordine alle richieste istruttorie delle parti dovesse essere riservata unitamente alla decisione nel merito della controversia in esito alla delibazione delle eccezioni preliminari di carenza di legittimazione passiva e di improcedibilità della domanda sollevate dal convenuto in riassunzione ha rinviato all'udienza del 23 maggio 2023 per la precisazione Controparte_1 delle conclusioni.
Disposti alcuni rinvii per esigenze di ufficio, il fascicolo è transitato nei ruoli della Seconda
Sezione.
Indi, la Corte ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni per il 14 maggio 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, sono stati fissati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata assegnata a sentenza.
Tutte le parti in causa hanno depositato le comparse conclusionali, le memorie di replica solo gli attori in riassunzione e la . Controparte_2
§5
In via preliminare, devono essere affrontate due questioni, relative
- alla richiesta della Difesa del di essere autorizzata ad evocare in giudizio, a fini CP_1 di manleva, Controparte_12 Controparte_13
e onde essere da costoro garantito Controparte_8 Controparte_10 in caso di accoglimento della domanda attrice;
- alla dedotta improcedibilità della domanda in ragione del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione o ATP ex D. Lgs 28/2010 e L. 24/2017.
La prima richiesta appare inammissibile.
Deve infatti ricordarsi che “il giudizio in grado si appello sulle domande civili, celebrato a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza penale, presenta struttura
"chiusa", ai sensi dell'art. 394 cod. proc. civ., sicché nello stesso non è consentito l'intervento del
7 terzo che non abbia partecipato al processo penale, se non nei limiti in cui egli deduca la titolarità di un diritto autonomo, tale da legittimare la proposizione dell'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. In forza di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito non aveva autorizzato la chiamata in causa, da parte del danneggiante - ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ. - del proprio assicuratore” (Cass. Civ. Sez. III, 10 aprile 2015 n. 7175).
Il corpo motivazionale della decisione citata (argomentazione spesa sul quarto motivo di ricorso) rende conto del fondamento della regula iuris condivisa da questo Collegio.
Anche la seconda questione si profila pretestuosa.
La norma dispositiva del necessario accertamento tecnico preventivo, come è noto, è stata introdotta dalla legge 8 marzo 2017 n. 24
Certamente essa non si applica a vicende processuali – come quelle in esame – incardinatesi antecedentemente alla data di pubblicazione del testo normativo;
tenuto conto del fatto che l'azione risarcitoria è stata esercitata nel processo penale con la costituzione parte civile in data
21 febbraio-3 marzo 2013, nessun ATP avrebbe dovuto essere attivato.
Merita di essere messo in evidenza che il procedimento che occupa – per come sopra rilevato – trae la sua origine dall'avvenuta costituzione di parte civile degli odierni instanti nell'ambito di un processo penale: circostanza, anch'essa, idonea ad escludere l'operatività della media conciliazione ex art. 5 comma 4 lett. g del D. Lgs. 28/2010.
§6
Ciò detto, mette conto preliminarmente osservare che con l'atto di citazione in riassunzione
è stata espressamente invocata l'emanazione di una pronuncia che “esamini partitamente la sussistenza dei requisiti indicati dalla giurisprudenza come necessari ai fini di un giudizio di penale responsabilità in capo al sanitario che, nel caso di specie, varrà, incidentalmente, a fondare l'affermazione di obbligo risarcitorio” (pag. 12).
La tesi non è corretta e – nella rilevata necessità di esaminare nel merito le domande risarcitorie sia pure con diversa qualificazione delle richieste – suggerisce al Collegio di operare un molteplice ordine di osservazioni, destinate ad assumere la funzione di coordinate interpretative del giudizio.
Deve in primo luogo essere osservato che “nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in ragione della necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza …, sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso
8 l'accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto” (Cass. Civ. Sez. III,
Ordinanza n. 30496 del 18/10/2022).
In secondo luogo, appare necessario rilevare – per come del resto ha fatto la stessa Difesa delle parti attrici in riassunzione, che ha invocato in seno alla memoria di replica il relativo principio (pag. 7) – che l'art. 652 c.p.p., sull'efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno della sentenza irrevocabile di assoluzione, non trova applicazione nel caso di annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., perché la sentenza di proscioglimento dell'imputato, annullata su ricorso della parte civile, pur restando ferma agli effetti penali, non produce effetti extrapenali, operando il rinvio una translatio dell'azione civile dal giudizio penale a quello civile che, pur collocandosi all'interno della medesima vicenda, ha per oggetto unicamente l'accertamento dei fatti costitutivi dell'illecito civile
(Cass. Civ. Sez. I, 24 giugno 2025 n. 16905).
In disparte l'articolato dipanarsi della giurisprudenza della Suprema Corte – sia Civile che
Penale, in materia – giova qui solo richiamare, a specificazione, la regola a mente della quale “in tema di rapporti tra processo penale e azione di risarcimento, il giudice civile - chiamato a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria a seguito di cassazione, su ricorso della parte civile, della sentenza penale di proscioglimento dell'imputato - è tenuto a verificare se è integrata la fattispecie atipica di cui all'art. 2043 c.c., senza poter incidentalmente accertare la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice e senza essere vincolato dal principio di diritto enunciato in sede penale, mediante un accertamento condotto, nell'ambito di una piena translatio iudicii, attraverso i criteri di giudizio funzionali all'accertamento della responsabilità civile e nel rispetto delle regole processuali che presiedono all'esercizio della giurisdizione civile, con riguardo sia ai mezzi di prova in senso stretto, sia alla valutazione delle risultanze probatorie” (Ord. Cass. Civ.
Sez. III, 31 maggio 2024 n. 15290).
Merita altresì di essere ricordato che l'istituzionale autonomia dei due giudizi (penale e civile) non rende priva di rilevanza l'argomentazione del giudice penale e, pertanto, non esime il giudice civile da una attenta considerazione degli stessi snodi motivazionali ritenuti carenti da quello penale, dedicando ad essi una particolare attenzione, sia pure in relazione alle diverse finalità ed esigenze della ricostruzione dei fatti nei due processi (tendenti ad un accertamento oltre ogni ragionevole dubbio per il penale;
da accertarsi, specie sul piano della causalità, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza per il civile) ed alla diversa ampiezza dei vizi deducibili nell'uno e nell'altro in ordine alla relativa motivazione (Cass. Civ. Sez. III, 26 settembre 2024,
Ord. n. 25767, in motivazione, punto 5.1.2).
9 Conclusivamente, occorre tener conto dei seguenti punti fermi:
a) l'attivazione dello strumento di cui all'art. 622 c.p.p., comporta una translatio iudici, che contempla l'emendatio ma non la mutatio della domanda risarcitoria avanzata con la costituzione di parte civile in sede penale;
b) non sussiste vincolatività della pronuncia assolutoria in ordine alla invocata condanna per i capi civili;
c) parimenti non sussiste alcun principio di diritto vincolante, cui il Giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p. è tenuto ad adeguarsi, fermo restando un onere di particolare attenzione in ordine agli snodi motivazionali ritenuti carenti dalla Corte di Cassazione;
d) le regole processuali, sia in tema di mezzi di prova che di regole di valutazione delle prove, sono dettate da quelle vigenti in ambito civilistico.
Va infine escluso rilievo alla tesi, sostenuta in seno alla comparsa conclusionale della
Difesa del secondo la quale l'intervenuta assoluzione per insussistenza del fatto CP_1 inibirebbe al giudice civile il compimento di qualsiasi altra indagine in relazione alla condotta del convenuto.
Invero, il principio invocato – secondo il quale l'accertamento del giudice penale, passato in giudicato, circa la insussistenza del fatto vincola il giudice civile, che non può considerare il fatto come esistente (Cass. Civ. Sez. III, 8 aprile 2025 n. 9204) – non è destinato ad aver rilievo nel caso concreto, posto che la vicenda esaminata dalla Suprema Corte con la pronuncia in esame atteneva alla diversa fattispecie nella quale gli attori avevano agito al fine di ottenere il risarcimento del danno in via ordinaria dopo avere registrato l'assoluzione dell'imputato ed il
Giudice della domanda aveva poi mutato anche la dinamica dei fatti.
Nella vicenda che occupa, in tutta evidenza, si è a cospetto dell'attivazione del procedimento ex art. 622 c.p.p., con connessa e già evidenziata improduttività della sentenza di assoluzione di effetti extrapenali, stante la richiamata translatio dell'azione civile dal giudizio penale a quello civile che, pur collocandosi all'interno della medesima vicenda, ha per oggetto unicamente l'accertamento dei fatti costitutivi dell'illecito civile.
§7
E dunque, si impone la rivisitazione della domanda risarcitoria avanzata dagli originari attori nei confronti del Dott. della LILT e dell' Controparte_1 Controparte_2
(queste ultime per quanto di rispettiva competenza) in rapporto alla condotta del sanitario,
[...] cui è stato addebitato di aver colposamente causato il decesso di , intervenuto il 15 Persona_1 dicembre 2011, in ragione di tre addebiti (sui quali infra).
10 Giova precisare che la condotta “contestata” al – medico radiologo incardinato CP_1 presso l' ma nel caso di specie operante nella sua qualità di Controparte_2
Direttore sanitario dell'ambulatorio LILT di Cosenza – attiene a quanto compiuto in data 19 maggio 2008 nell'esecuzione di un esame mammografico seguito sulla , poi deceduta in Per_1 data 15 dicembre 2011 per gli esiti di “carcinoma duttale infiltrante mammella destra”.
I documenti versati al fascicolo rendono incontroversi i fatti:
• in data 24 aprile 2008, (cl. 1975) si sottopose a visita senologica presso la Persona_1
Lega italiana per la lotta contro i tumori di Cosenza;
• l'oncologo, Dott. , dopo esame obiettivo e dopo aver riscontrato la presenza di una Per_2 tumefazione di tipo modulare di consistenza duro elastica, mobile, localizzata al quadrante supero esterno della mammella destra in linea con il prolungamento ascellare, operò un esame ecografico;
• all'esito, il Dott. individuò “mammella lievemente disomogenea e presenza di una Per_2 formazione nodulare con immagine ipoecogena a contenuto omogeneo con bordi regolari ma sfumati di dimensioni 0,40- 0,44 cm. di diametro”;
• l'oncologo indicò la necessità di un esame mammografico;
• in data 19 maggio 2008 l'esame mammografico venne eseguito – sempre presso la LILT di Cosenza – e valutato dal Dott. specialista radiologo, il quale escluse elementi CP_1 di sospetto oncologico quali opacità di tipo nodulari e microcalcificazioni indicando “un seno denso ghiandolare;
non si evidenziano opacità nodulari né microcalcificazioni anomale;
utile completamento con ecografia;
controllo mammografico massimo tra due anni”;
• in data 24 maggio 2010 la si sottopose a nuovo esame mammografico presso la Per_1
LILT, con il seguente esito, refertato sempre dal Dott. “Seno denso CP_1 ghiandolare. A destra nel quadrante supero esterno si evidenzia un'immagine nodulare, ovalare, del diametro massimo di 15 mm visibile solo in proiezione obliqua;
nulla da segnalare a sinistra non microcalcificazioni anomale. Si consiglia, anche dopo valutazione clinico- ecografica, escissione chirurgica”;
• la venne sottoposta a un nuovo esame da parte del Dott. , il quale evidenziò Per_1 Per_2 la presenza di nodulo localizzato al quadrante supero esterno della mammella destra di consistenza dura fisso ai piani cutaneo e sottocutaneo;
eseguito l'esame ecografico il nodulo venne descritto come immagine ipoecogena a contenuto disomogeneo, con bordi
11 in parte regolari ed in parte sfumati, con dimensioni di centimetri 2,19 di diametro massimo ed indicazione alla paziente di procedere con biopsia escissionale;
• in data 31 maggio 2010 la paziente si sottopose a nuova ecografia presso l'ambulatorio di patologia mammaria dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma con biopsia ecoguidata, con il seguente esito dell'esame bioptico: carcinoma duttale infiltrante parenchima con neoplastico con fibrosi e colonizzazione vascolare linfatico;
• il 19 giugno 2010 venne eseguita risonanza magnetica nucleare presso l'Ospedale di
Cosenza con conferma della presenza di neoformazione a livello della mammella destra;
• la venne quindi sottoposta a mastectomia radicale presso l'Ospedale Sant'Eugenio Per_1 di Roma;
• il successivo esame istologico confermò la diagnosi di carcinoma duttale invasivo, multifocale, scarsamente differenziato, grado III secondo;
Persona_3
• gli esami dimostrarono una crescita di tipo infiltrativo-espansiva, con invasione del tessuto adiposo limitrofo e presenza di focolai multipli di carcinoma duttale in situ, sui bordi della neoplasia nel parenchima circostante, contigui ai margini di escissione chirurgica;
• la paziente si sottopose a cicli di chemioterapia e radioterapia rivelatisi inutili, per come documentato da controllo PET operato in data 19 ottobre 2011, stante l'evidenziata presenza di metastasi ossee, linfonodali ed epatiche, correlate con la primatività mammaria;
• in data 11 dicembre 2011, a seguito di ricovero operato presso l'ospedale di Rossano, il quadro clinico della si presentò complicato da severo deficit citopenico, ascite ed Per_1 ittero progressivo da compressione secondaria epatobiliare con subentrante shock ipovolemico;
• in data 15 dicembre 2011 venne constatato l'exitus.
§8
Tanto posto, il thema decidendum si focalizza sulla condotta tenuta dal Dott. il CP_1
19 maggio 2008 in occasione dell'esame mammografico condotto sulla . Per_1
Per come sopra accennato, triplice è l'addebito a lui mosso, sì come estrapolabile dall'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. e costituente la causa petendi valutabile dalla Corte:
➢ avere eseguito con imperizia l'esame mammografico il 19 maggio 2008;
➢ aver negligentemente escluso falsi negativi;
➢ aver imprudentemente agito senza aver considerato la complessiva vicenda della , Per_1 anche alla luce dei referti delle visite eseguite nel 2008 e dell'anamnesi familiare, ed aver
12 omesso di formulare diagnosi differenziale, con ipotesi diagnostiche alternative necessitanti di congrui esami diagnostici e consistenti quantomeno in risonanza magnetica nucleare (pagg. 15-16 dell'atto di citazione in riassunzione).
Appare allora utile ricordare che – nella indiscussa irretroattività delle norme poste dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017 e della loro inapplicabilità ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 11 novembre 2019 n. 28994; id. 8 novembre
2019 n. 28811) – il rapporto instaurato tra paziente e l'ente di cura ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo - che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente - insorgono a carico dell'ente di cura obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Ne consegue che la responsabilità dell'ente nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. Civ.
Sez. III, 26 gennaio 2006 n. 1698; Cass. Civ. Sez. Un., 1° luglio 2002 n. 9556).
A tanto occorre aggiungere che, ferma la responsabilità dell'ente a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente, anche l'obbligazione di quest'ultimo nei confronti del paziente, ancorchè non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso.
Tale situazione si riscontra nei confronti dell'operatore di una professione c.d. protetta (per la quale cioè è richiesta una speciale abilitazione), particolarmente quando essa abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti come il bene della salute tutelato dall'art. 32 Cost. (Cass. Civ.
Sez. III, 19 aprile 2006 n. 9085).
Con una ulteriore specificazione in punto di onere probatorio: “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a
13 provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass. Civ. Sez. Un. 11 gennaio 2008 n. 577).
Con riguardo al caso di specie, incontestata la dimostrazione dell'esistenza del rapporto e della erogazione della prestazione da parte del Dott. occorre prendere in esame i CP_1 singoli addebiti alla luce dei principi sopra esposti.
§9.a
Non sussiste alcun elemento per ritenere che l'esame mammografico effettuato in data 19 maggio 2008 sia stato compiuto in maniera non corretta.
Gli attori non hanno allegato elementi in tal senso, né hanno fatto menzione di errori nel compimento delle attività di esame.
L'unico accenno in tale direzione è contenuto nella relazione del Prof. consulente Per_4 delle parti civili nel processo penale, il quale ha fissato le proprie considerazioni assumendo di essere a cospetto di “inadeguatezza tecnica della prestazione mammografica cui (è conseguita) un'erronea interpretazione e lettura dell'immagine mammografica stessa” (pag. 9).
L'affermazione sopra richiamata appare in parte apodittica e in parte fondata su premesse non condivisibili.
Dalla disamina delle successive pagine della relazione, infatti, si ha modo di comprendere il procedimento ermeneutico seguito dal consulente delle parti civili, il quale sulla scorta della successivamente accertata formazione neoplasica nell'identica posizione della “formazione nodulare con immagine ipoecogena” – originariamente individuata nella prima ecografia eseguita dal Dott. il 24 aprile 2008 – e della ordinaria dinamica di sviluppo delle formazioni Per_2 cancerose, è giunto a concludere che si trattasse della medesima formazione, tenuto altresì conto della accertata familiarità con analoghe patologie oncologiche della : è incontestato che Per_1 alla madre della fu diagnosticato un tumore simile. Per_1
Sicché, l'affermazione del Prof. circa l'inadeguatezza della tecnica mammografica si Per_4 risolve, a ben vedere, in una costatazione meramente fattuale fondata sul non ammissibile principio del post hoc proter hoc.
Difetta, peraltro, una spiegazione tecnica del perché si sarebbe a cospetto di inadeguata prestazione mammografica.
14 Il Prof. addirittura in seno all'udienza del 18 ottobre 2015, ha negato di essere a Per_4 cospetto di inesatta esecuzione dell'esame (pag. 39 delle trascrizioni).
D'altro canto, tutti gli altri consulenti tecnici che hanno fornito il loro ausilio nel procedimento penale non hanno compiuto alcuna menzione di inesatta esecuzione dell'accertamento.
Anzi, merita di essere considerato quanto riferito dal Dott. e dal Dott. in Per_5 Per_6 particolare quest'ultimo – specialista in radiodiagnostica – ha escluso che nel caso in esame si possa configurare “qualsivoglia errore tecnico nell'esecuzione dell'esame mammografico in quanto tutti i parametri per una buona visualizzazione sono stati eseguiti correttamente” (relazione del 3 maggio 2013).
Tanto consente di escludere fondatezza al relativo addebito.
§9.b
Quel che costituisce oggetto di vivo contrasto tra le parti ed appare snodo decisionale determinante è il tema della correttezza:
1. della attività di interpretazione dell'esame mammografico,
2. delle indicazioni diagnostiche operate dal sanitario.
Sotto questo secondo specifico aspetto, in verità, non sussistono dubbi di ordine fattuale, posto che la documentazione medica acquisita reca l'espressa indicazione “utile completamento con ecografia;
controllo mammografico massimo tra due anni”.
D'altro canto, incontestato è anche quanto rilevato dal professionista: la documentazione in atti denota che effettivamente il Dott. “lesse” gli esiti dell'accertamento CP_1 mammografico da lui condotto così descrivendo quanto osservato;
“seno denso ghiandolare;
non si evidenziano opacità nodulari né microcalcificazioni anomale”.
Di talché, il primo elemento da investigare – nell'ambito del procedimento ermeneutico rimesso al Giudice – attiene alla dimostrazione o meno della correttezza della prestazione resa dal professionista sanitario.
Detto in altri termini, si pone il tema legato alla diligente – o meno – opera di interpretazione del dato offerto dall'esame mammografico condotto dal Dott. in data CP_1
19 maggio 2008.
In questo quadro, il tema relativo alla presenza sin dal 19 maggio 2008 di una formazione eventualmente già neoplasica (tema ampiamente dibattuto tra i consulenti della parte civile, Prof.
e del responsabile civile, Prof. ) nella mammella destra della , in posizione Per_4 CP_14 Per_1 dichiaratamente coincidente con quella in cui era stata anche ritratta una formazione nodulare
15 nell'ecografia del 24 aprile 2008 dal Dott. , si presenta logicamente successivo a quello Per_2 legato alla correttezza della attività di percezione ed interpretazione dell'esame mammografico del
19 maggio 2008.
Non è infatti in primaria questione se alla data del 19 maggio 2008 fosse o meno presente una formazione tumorale, quanto se gli esiti dell'esame mammografico condotto potessero consentire di tanto ipotizzare ovvero se essi rendessero necessario disporre nuove indagini non prescritte.
La risposta alla questione – per come si è visto, centrale – a parere della Corte è negativa.
Tutti i consulenti ascoltati nel corso del dibattimento di primo grado e le relazioni tecniche Per_ acquisite – ad eccezione di quanto sostenuto dal Prof. ed in parte dal Dott. – hanno Per_4 concluso circa la correttezza della opera percettiva e diagnostica del CP_1
Concordi sono apparsi, in questo senso, i consulenti del P.M.; sia il Dott. Per_8 radiologo, che il Dott. medico legale, hanno sostenuto che le linee guida conducessero Per_9 ad indicare, quale accertamento strumentale per la diagnosi del carcinoma della mammella in donna in età inferiore a 35 anni ovvero di donna in età inferiore a quarant'anni senza familiarità,
l'accertamento ecografico.
Hanno altresì specificato che la mammografia doveva essere ritenuta indicata quale strumento di indagine preferenziale per le donne in età superiore a 40 anni ovvero per le donne di età comprese tra i 35 di quarant'anni con familiarità ed ereditarietà: i dati afferenti alla sfortunata
Gentile conducevano ad individuare nell'accertamento ecografico lo strumento utile.
Hanno altresì escluso che gli esiti della mammografia eseguita il 19 maggio 2008 conducessero ad immaginare di essere a cospetto di una condizione di allarme oncologico, specificamente sostenendo che l'immagine che evidenziava un addensamento a livello del quadrante supero esterno della mammella destra non presentava caratteristiche radiologiche compatibili con una eteroplasia.
Sempre a dire dei consulenti del P.M., la presenza dei margini in parte sfumati della formazione costituiva elemento di sospetto necessitante di verifica a breve mediante lo strumento ecografico e non altro.
Particolarmente rilevanti appaiono le affermazioni del Dott. radiologo, in ordine Per_8 alla individuata necessità di un'ecografia a completamento della mammografia già effettuata in ragione del recente allattamento operato dalla donna e della mastopatia fibrocistica correlata ad esso.
16 Sostanzialmente coincidenti sono le conclusioni formulate dal Dott. consulente di Per_5 parte dell'imputato, e del Prof. , consulente di parte dell' . CP_14 Controparte_2
In definitiva, è dato registrare una sostanziale adesione dei predetti consulenti in ordine alle linee guida che avrebbero dovuto essere seguite – e che all'esito dell'istruttoria appaiono effettivamente essere state seguite – da parte del Dott. registrandosi in definitiva una CP_1 univocità di interpretazione tale da rendere assodato il rispetto dei protocolli diagnostici da parte dell'originario imputato.
Si è a cospetto di un quadro chiaro, che non impone alcuna specifica verifica circa l'esistenza di protocolli diversi ovvero linee guida non meglio precisate che avrebbero imposto una diagnosi differenziale con un connesso progressivo e diverso approccio diagnostico da eseguire con la effettuazione di ulteriori esami.
Le tesi svolte sia in sede di relazione sia in sede di audizione da parte del professor Per_4
a mente delle quali sarebbe stato necessario procedere ad esami ulteriori ed in particolare immediatamente ad una escissione con esame bioptico non si profilano fondate.
Giova osservare che né nella relazione redatta né nell'audizione effettuata il 12 ottobre
2015 si ritrova menzione della necessità di disporre trattamento con ago aspirato ovvero risonanza magnetico nucleare. Per_
Di quest'ultimo accertamento – necessitato, a suo dire – ha fatto menzione il Dott. ascoltato, come teste l' , nella sua qualità di radiologo consultato dal Prof. Testimone_1 Per_4
Appare allora decisivo il contenuto delle sue dichiarazioni.
Si legge nelle trascrizioni dell'udienza (pagg. 4- 9):
“CONSULENTE RIGA - Stavo lavorando e il professor mi chiese se potevo vedere una Per_4 mammografia fatta su una paziente ed esprimere il mio giudizio su quell'esame mammografico.
AVV. P.C. ZAGARESE – Le specificò qualcosa della storia clinica di questa signora?
CONSULENTE RIGA - No mi disse solo se potevo dare uno sguardo ed esprimere la mia opinione su quell'esame mammografico.
AVV. P.C. ZAGARESE – Ricorda quale esame mammografico lei ha esaminato?
CONSULENTE RIGA – Se non ricordo male era un esame fatto nel 2008
AVV. P.C. ZAGARESE –Si chi era stato fatto questo esame?
CONSULENTE RIGA - Sulla paziente, adesso ho un vuoto, la paziente che... come si chiama?
AVV. P.C. ZAGARESE - Per la quale oggi siamo qui?
CONSULENTE RIGA - Si, adesso ho vuoto di memoria, mi dispiace.
GIUDICE - Va bene, se ha il suo elaborato... comunque, insomma, la teste era...
17 CONSULENTE RIGA - Come si chiama adesso la paziente adesso non... l'emozione...
AVV. P.C. ZAGARESE - Senta, lei ha reso un parere? Ha poi avuto modo di approfondire?
CONSULENTE RIGA - Guardi, mi disse se vedevo qualcosa su quell'esame mammografico e se potevo metterlo per iscritto, come se stessi facendo un referto su quell'esame mammografico.
AVV. P.C. ZAGARESE - Ricorda che tipo di referto fece?
CONSULENTE RIGA - Si, io scrissi che c'era...
AVV. P.C. ZAGARESE - Ovviamente ci sono gli atti.
CONSULENTE RIGA - No, no, scrivo che c'era una retrazione del profilo posteriore, circoscritta retrazione del profilo posteriore della ghiandola mammaria, del prolungamento ascellare della ghiandola mammaria. Il professor mi chiese: "a questo punto lei cosa avrebbe fatto?", io gli Per_4 ho detto: "avrei fatto un'ecografia" ma il professor mi disse che l'ecografia era stata già Per_4 fatta. Poi, successivamente, mi mandò l'esame ecografico e nella sede del reperto mammografico
c'era una lesione evidenziata ecograficamente. Questo quello che ricordo.
AVV. P.C. ZAGARESE - Dottore, lei ricorda di aver rilasciato, in data primo febbraio 2012, un parere scritto?
CONSULENTE RIGA - Si, si, in seguito a questo il professore mi mandò quell'esame Per_4 mammografico e mi chiese se potevo refertarlo, tipo fare un referto, tanto che ho scritto che
l'esame... il referto è eseguito in altra sede, in data eccetera, eccetera.
AVV. P.C. ZAGARESE - Siccome dobbiamo, ovviamente, introdurre...
CONSULENTE RIGA - C'è scritto, le date a memoria non le ricordo.
AVV. P.C. ZAGARESE - (Voci sovrapposte) la maggior parte delle notizie possibili ad evitare che gliele legga e lei me le conferma.
CONSULENTE RIGA - No, le date a memoria non le posso... non le ricordo. Io so che il professor mi chiese di refertare questo esame mammografico fatto in altra sede, anni addietro. Per_4
AVV. P.C. ZAGARESE - Senta, ricorda se esaminò anche un esame ecografico?
CONSULENTE RIGA - In conseguenza di questo io dissi al professor che cosa... lui mi Per_4 chiese: "vedendo questa mammografia, cosa farebbe?" e io dissi: "è indispensabile un'ecografia perché la mammella è densa, c'è questo reperto dubbio, sospetto, con un sospetto, per cui in quella sede va fatto un esame ecografico".
Il professore mi disse: "ma l'esame ecografico l'ha già fatto" e mi mandò a vedere l'esame Per_4 ecografico.
18 AVV. P.C. ZAGARESE - Quindi lei ebbe modo di esaminare in un momento successivo anche
l'esame ecografico per completare la sua...
CONSULENTE RIGA - Si, si, si, mi mandò l'esame ecografico, nel quale era riportato che nella sede del reperto mammografico c'era quella lesione.
AVV. P.C. ZAGARESE - Vi era presenza di banda arquata?
CONSULENTE RIGA - Si, o banda arquata oppure una retrazione, in termine tecnico è una retrazione del profilo, una retrazione circoscritta nel profilo posteriore nel prolungamento ascellare della ghiandola mammaria che è un segno indiretto, sospetto, non è che indichi sicuramente la presenza di qualcosa.
AVV. P.C. ZAGARESE - Va bene, un attimo, questo poi lo andremo meglio a vedere. Comunque è un segno di sospetto, indicativo?
CONSULENTE RIGA - Indicativo, sospetto, per cui va approfondito.
AVV. P.C. ZAGARESE - Dal punto di vista scientifico, "sospetto" può tradurlo per noi profani?
Che vuol dire? Perché così cerchiamo di capire.
CONSULENTE RIGA - Che non è chiaro, può essere sia... può un reperto... è un reperto dubbio in pratica, questo voglio dire.
AVV. P.C. ZAGARESE - E un reperto dubbio. Di fronte al reperto dubbio qual è, secondo i protocolli scientifici e le linee guida delle società scientifiche, il comportamento esigibile da un medico specialista, come nel caso particolare?
CONSULENTE RIGA - In quel caso io ho visto che, trattandosi di una donna giovane, è...
AVV. P.C. ZAGARESE - Giovane, ricorda l'età?
CONSULENTE RIGA - Mi sembra trentaquattro o trentacinque anni, se non erro. Ho detto che andava fatto l'esame ecografico, l'esame ecografico era già stato fatto, a quel punto, visto che trattavasi di una mammella anche... oltre di un soggetto giovane, con una mammella densa, si sarebbe dovuta fare una risonanza magnetica sia per confermare la presenza della lesione, sia per escludere la presenza di altre lesioni perché, essendo densa la mammella, si può nascondere... prestarsi a dubbi, insomma, ad errori interpretativi.
AVV. P.C. ZAGARESE - Quindi, a fronte di un esame dubbio, come quello che lei ha esaminato, si impone un approfondimento diagnostico.
CONSULENTE RIGA - Una risonanza magnetica e la biopsia, visto la sede un po' difficile da raggiungere, una biopsia escissionale per capire quella lesione cos'era, quella lesione che poi è stata evidenziata ecograficamente e che produceva quella retrazione del profilo ghiandolare,
19 visibile nella sola proiezione obliqua, mi ricordo, perché la lesione era alquanto posteriore, localizzata posteriormente. Quindi nell'altra proiezione, che era la cranio-caudale, non si vedeva.
AVV. P.C. ZAGARESE - Questo comportamento prudenziale che lei ha oggi riferito, nell'ipotesi di familiarità?
CONSULENTE RIGA - Di familiarità... la familiarità... allora, in presenza di un parente di primo grado che abbia contratto una neoplasia in giovane età - Mi sembra che la mamma abbia avuto una neoplasia, non so a che età ma mi sembra intorno ai quarantacinque, poco sopra ai quarant'anni in una mammella giovane è ancora di più indicata alla risonanza magnetica”. Per_ In definitiva, il Dott. pure con le precisazioni riportate, ha validato la prima scelta del in ordine alla necessità di un esame ecografico. CP_1
Il che è quanto effettivamente prescrisse il Dott. così come emergente dai dati CP_1 documentali incontestabilmente versati agli atti.
In questo quadro i dubbi sollevati dalla decisione della Suprema Corte in relazione alla significatività di una indicazione terapeutica volta a ripetere un esame svolto solo pochi giorni prima (all'incirca 25) non appaiono decisivi ai fini del giudizio.
Ciò che rileva, per come sopra più volte evidenziato, è la correttezza della condotta e la sussistenza della diligenza posta in opera dal professionista nella prestazione a lui demandata. Per_ E sotto questo profilo, per come affermato dal Dott. l'esame ecografico rappresentava il primo accertamento da compiere, non apparendo in alcuna misura utile a confutare la predetta determinazione il fatto che esso fosse stato compiuto quasi un mese prima e che tanto avrebbe potuto indurre la paziente a disattendere la relativa indicazione.
D'altro canto, non è dato comprendere dagli atti versati al fascicolo se il Dott. CP_1 fosse consapevole del fatto che il Dott. avesse già eseguito il 24 aprile 2008 l'accertamento Per_2 ecografico e quale fosse stato l'esito.
Mette conto osservare che nel suo esame il nulla ha riferito sul punto, anche in CP_1 difetto di specifica interlocuzione;
allo stato è solo immaginabile ritenere che tale dato fosse stato riferito dalla in occasione del controllo mammografico del 19 maggio 2008. Per_1
Ma, sia che di tanto fosse consapevole l'originario imputato sia che tale consapevolezza Per_ egli non possedesse, appare evidente che l'esame ecografico, anche a detta del Dott. si profilasse come il primo udite a “completare” la lettura degli esiti degli esami mammografici.
Significativo appare il termine “completamento”, essendo emerso da tutte le audizioni – ad eccezione di quella di ordine generale del Prof. sul punto - che l'ecografia, lungi dal Per_4
20 rappresentare una sorta di “passo indietro”, si configurasse come necessario strumento di integrazione diagnostica.
E dunque corretta appare la scelta compiuta dal professionista nel formulare la relativa indicazione.
Giova rilevare che tutti gli altri specialisti hanno convenuto nel ritenere anche che tanto fosse rispettoso delle linee guida applicabili nel caso di specie.
Né risulta che sarebbe stato evidentemente necessario compiere altri e ben più invasivi accertamenti.
Sotto questo specifico profilo, mette conto osservare che l'atto di citazione in riassunzione
- che per come sopra rilevato detta il thema decidendum e la causa petendi di questo giudizio - reca menzione del fatto che sarebbe stata necessaria l'effettuazione di una risonanza magnetica nucleare.
In realtà, l'istruttoria dibattimentale e tutto il giudizio di primo grado sono stati condotti anche nel senso di verificare se sussistessero o meno i presupposti per ulteriori e diversi accertamenti, segnatamente l'esecuzione di un agoaspirato e l'eventuale escissione chirurgica con esame bioptico.
Anche sotto questo profilo, composito, occorre osservare come gli esiti della istruttoria dibattimentale hanno condotto ad escludere che vi fosse la necessità di procedere nel senso adombrato dalle parti civili.
I consulenti ascoltati hanno reiteratamente affermato che, data la peculiare posizione della formazione nodulare individuata nell'ecografia del 19 maggio 2008, impossibile fosse l'esecuzione dell'ago aspirato.
Parimenti, sono versati agli atti del fascicolo le dichiarazioni dei consulenti in ordine alla strutturale inutilità di un eventuale accertamento con risonanza magnetica nucleare in rapporto a una formazione, non sospetta, di dimensioni assai limitate per come rilevate dall'ecografia in contestazione.
Ed appare immune da censure la decisione di non procedere all'escissione chirurgica del nodulo e al conseguente esame bioptico in presenza di sintomi poco significativi tali da rendere non praticabile, sulla scorta delle condivise linee terapeutiche, il più invasivo esame indicato.
E se è pur vero che un eventuale esame bioptico avrebbe consentito di individuare, senza margini di incertezza, la natura della formazione evidenziata, è d'altro canto necessario osservare come tale valutazione non può avere rilievo post factum, dovendosi di contro valorizzare quello
21 che appariva essere il quadro sintomatologico e grafico evidenziato al momento dell'intervento del professionista. Parte_ Per_ A sostenere la tesi della necessità della risulta essere solo il Dott. cui peraltro va ascritta l'affermazione reiterata circa la prima necessaria integrazione con l'esame ecografico.
Le considerazioni che precedono, in conclusione, conducono a ritenere che la prestazione professionale resa dal Dott. sia stata conforme a diligenza. CP_1
Ergo, pure a fronte del drammatico esito della vicenda, non si ravvisano i presupposti per ritenere di essere a cospetto del preliminare presupposto – l'inesatta esecuzione della prestazione del medico – per la affermazione della responsabilità del sanitario nell'exitus registrato il 15 dicembre 2011.
In questo quadro perdono rilievo, evidentemente, tutte le ulteriori questioni.
§10
Le domande proposte dagli attori in riassunzione, in definitiva, devono essere rigettate.
Le spese del presente giudizio e quelle del procedimento svoltosi innanzi alla Corte di
Cassazione, alla luce delle peculiari motivazioni delle decisioni e dell'oggettiva incertezza sulla vicenda tragicamente conclusasi, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sulle domande proposte con atto di citazione ex art. 622 c.p.p. e 392 c.p.c. del 19 settembre 2019, consegnato all'Ufficiale Giudiziario per la notifica il 25 settembre 2019, notificato in data 27 settembre - 18 ottobre 2019, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Quarta Sezione
Penale n. 32478/2019 del 21 febbraio 2019, pubblicata in data 22 luglio 2019, ad istanza di
[...]
, Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e , in proprio e quali eredi di , nei confronti di Parte_7 Parte_8 Persona_1
LILT- Sezione Provinciale di Cosenza, e dell' Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
1) rigetta le domande proposte;
2) dichiara integralmente compensate tre le parti le spese del presente giudizio e di quelle del procedimento svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 1° ottobre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero
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