Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2001, n. 9877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9877 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DE987 7/01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G.N. 10134/99 1 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.22480 - Consigliere Rep 1 Dott. Antonio LAMORGESE . Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 07/05/01 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZ A sul ricorso proposto da: ER IN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato GARDIN LUIGI, rappresentata e difesa dagli avvocati LEONE MICHELE, NOTARISTEFANO GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
A.U.S.L. BARI/4, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 27, presso lo studio dell'avvocato CIOCIOLA ROBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato DE 2001 ROBERTIS RAFFAELE, giusta delega in atti;
2227 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 1881/98 del Tribunale di BARI, depositata il 12/05/98 R.G.N. 1041/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato CIOCIOLA per delega DE' ROBERTIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'odierna ricorrente, assumendosi creditrice, nei confronti della USL BA/10, di somme imputabili al titolo dell'indennità di rischio radiologico, otteneva, dal Pretore di Bari, in funzione di giudice del lavoro, un decreto ingiuntivo per il pagamento dei relativi importi. Il decreto, a seguito di opposizione dell'amministrazione ingiunta, veniva però revocato dallo stesso giudice, che dichiarava il difetto della giurisdizione ordinaria sulla controversia. Il susseguente giudizio di appello, introdotto dalla parte privata, si concludeva con la sentenza qui impugnata e meglio in epigrafe specificata, con la quale l'adito Tribunale di Bari, individuata come parte appellata la ASL BA/4, istituita a seguito della soppressione della USL BA/10 ed effettivamente costituitasi nella fase di gravame, rilevava il difetto di legittimazione passiva della medesima parte e dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione proposta nei suoi confronti: tanto in base al rilievo che le norme di previsione della suddetta soppressione avevano determinato una successione a titolo particolare delle Regioni agli enti soppressi, relativamente ai debiti gravanti su questi ultimi, con conseguente estraneità ai relativi rapporti giuridici delle neocostituite ASL. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la parte privata, svolgendo due motivi di censura, illustrati con successiva memoria, cui resiste la ASL BA/4 con controricorso. Motivi della decisione Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, del d.P.R. 8 giugno 1986, n. 289, della legge della NE PU 30 dicembre 1994, n. 38, come modificata dall'art. 1 della successiva legge regionale 12 aprile 1995, n. 19, in tema di assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle UU.SS.LL.; della legge della NE PU 5 giugno 1997, n. 16; del d.l. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal d.l. 7 dicembre 1993, n. 517, in tema di riordino della disciplina della materia sanitaria, dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in tema di misure di razionalizzazione della finanza pubblica, dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in identico tema. 3 Sostiene, in particolare la ricorrente che la richiamata disciplina deve essere interpretata nel senso che dei debiti delle soppresse Unità Sanitarie Locali sono tenute a rispondere le Aziende di nuova costituzione, mentre alle Regioni è affidato esclusivamente il compito di ripartire fra le varie gestioni liquidatorie degli enti cessati i finanziamenti a tale fine erogati dallo Stato. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione, per essersi limitato il giudice d'appello a richiamare, a fondamento della propria decisione, una sentenza delle Sezioni unite della Suprema Corte, senza considerare che la legislazione della NE PU (legge n. 19 del 1995, confermata, in parte qua, dall'art. 20, decimo comma, della legge n. 16 del 1997) ha espressamente conservato la legittimazione processuale, nelle controversie relative alle soppresse USL, a gestioni stralcio appositamente costituite, attribuendone la rappresentanza ai Commissari liquidatori, quali legali rappresentanti delle neocostituite Aziende sanitarie. 의 I due motivi, che possono congiuntamente esaminarsi per la loro connessione, sono infondati. In relazione alla soppressione delle Unità sanitarie locali e all'istituzione delle Aziende unità sanitarie locali, disposta dal d. lgs. n. 502 del 1992, la Corte si è ripetutamente pronunciata, formulando il principio per cui tale vicenda non configura una successione a titolo universale delle seconde nei rapporti giuridici di cui erano titolari la prime, poiché, mediante l'art. 6, comma primo, legge n. 724 del 1994 e l'art. 2, comma quattordicesimo, legge n. 549 del 1995, sono state chiaramente individuati nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere integralmente a proprio carico i debiti delle unità sanitarie locali mediante apposite "gestioni a stralcio", rimaste di pertinenza delle Regioni anche quando sono state trasformate (dalla legge n. 549/1995) in "gestioni liquidatorie" affidate ai direttori generali della Aziende USL, agenti nell'interesse e per conto delle Regioni: donde la conseguenza che, ove la successione intervenga in corso di causa, la legittimazione processuale attiva e passiva e, in particolare, la legittimazione ad impugnare o a resistere all'impugnazione proposta contro la sentenza resa nei confronti di una USL, spetta non già alla ASL subentrante, bensì alla USL soppressa (la cui soggettività continua nella gestione stralcio per tutta la fase liquidatoria), ovvero alla regione, in ipotesi di intervento o chiamata in causa di essa nella sua qualità di successore a titolo particolare. Questo principio, affermato e poi più volte ripetuto anche dalle Sezioni unite (cfr., per la prima enunciazione la sentenza 6 marzo 1997, n. 1989 e, in senso conforme, 18 dicembre 1998, n. 12712; 26 febbraio 1999 n. 102) è stato dalle medesime nuovamente ribadito in sede di - risoluzione del contrasto configurabile rispetto al più remoto e minoritario orientamento espresso dalle isolate Cass., sez. lav., 25 settembre 1996 n. 8472 e Cass., sez. prima, 11 novembre 1996 n. 9842 con la sentenza 30 novembre 2000, n. 1237, la quale: a) ha altresì escluso che argomenti contrari alla titolarità delle passività da parte in capo alle Regioni possano desumersi dall'art. 1, comma 35, legge 23 dicembre 1966 n. 662, il quale, nello stabilire che gli eventuali avanzi di gestione registrati a decorrere dall'anno 1995 dagli enti del servizio sanitario nazionale devono essere destinati, in via prioritaria, alla copertura dei disavanzi verificatisi negli anni precedenti, anche oggetto delle gestioni liquidatorie di cui all'art. 2, comma 14, legge 28 dicembre 1995 n. 549>> detta una norma destinata a fornire criteri di provvista finanziaria, non anche identificativi di diverse legittimazioni degli enti suddetti rispetto ai debiti delle soppresse USL, risultandone, anzi, attraverso il richiamo alle gestioni liquidatorie, espressamente confermate le linee della disciplina precedentemente posta a tale ultimo riguardo;
b) ha ritenuto che un risolutivo argomento di conferma delle superiori conclusioni sia somministrato proprio dal d.l. 13 dicembre 1996 n. 630, convertito in legge 11 febbraio 1997 n. 21, il cui art. 1, invero, contiene, al di là del titolo, disposizioni precise nel senso di identificare nelle Regioni gli enti divenuti titolari delle passività delle soppresse USL;
c) ha, in particolare e per quanto immediatamente interessa la presente fattispecie, precisato che in senso contrario non sono desumibili argomenti neanche dalla legislazione della NE PU: quest'ultimo rilievo è stato, invero, formulato con riguardo alla legge regionale 12 aprile 1995, n. 19 e non alla successiva 5 giugno 1997, n. 16; ma quest'ultima, come riconosce lo stesso ricorrente col secondo motivo di ricorso (cfr. pag. 9 del ricorso) conferma, in parte qua, la precedente, sicché ad entrambe si attaglia il comune rilievo che la riservata 5 rappresentanza legale e processuale in capo ai Commissari liquidatori, quali legali rappresentanti delle neocostituite aziende sanitarie>> (così testualmente, loco cit.), mentre conferma il sopra ricordato prolungamento, a fini liquidatori, della soggettività degli enti soppressi, non prova la sussistenza di una successione universale fra i diversi soggetti dei quali un'unica persona fisica cumula i poteri rappresentativi. Innumerevoli sono, poi, le sentenze delle sezioni semplici della Corte (sez. lav., 9 novembre 2000, n. 14544; sez. prima 24 luglio 2000, n. 9693; id. 7 giugno 2000, n. 7709; id. 9 maggio 2000, n. 5858; sez. lav., 23 febbraio 2000, n. 2032; sez. lavoro 7 febbraio 2000, n. 1348; sez. terza, 18 febbraio 2000, n. 1868; sez. prima 25 maggio 1999, n. 5054; sez. seconda 18 febbraio 2000, n. 1829; Id., 19 maggio 1999, n. 4847; sez. prima 28 luglio 1999, n. 8159; id., 25 maggio 1999, n. 5054; sez. lav. 6 giugno 1998 n. 5602; sez. prima 7 novembre 1997, n. 10939; ecc.) che formulano e confermano identici principi, sicché la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 89 del 31 marzo 2000, pronunciata in materia, ha riconosciuto trattarsi di un orientamento identificabile come diritto vivente>>. A tale orientamento, il Collegio reputa di doversi conformare, perché le difese di parte ricorrente non sono sorrette da argomenti che non siano già stati disattesi dalla Corte nelle ricordate occasioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte medesima dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione (assegnatale dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e succ. modificazioni, ma di rilevanza costituzionale, essendo anche strumentale al suo espletamento il principio, sancito dall'art. 111 Cost., dell'indeclinabilità del controllo di legittimità delle sentenze) di assicurare l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale. Il conclusione il ricorso deve essere rigettato. Sussistono, in relazione alla complessità della questione ed all'incertezza che, a lungo, si è registrata nell'esatta definizione delle questioni controverse, anche a causa di una disciplina disorganica e frammentaria, giusti motivi di compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 7 maggio 2001 IL PRESIDENTE M ini Ravaquoni IL CONSIGLIERE - ESTENSORE fal ellollett Lundi BR IL CANCELLIERE) in 2001 Depositato in Cancelle (20/7/2001 S M oggi, E R P U IL CANCELLIERE S " D . I A A M I A A D D E , E T T O A I N T E O S S S I I E G T G I E O N R A C I D L L O E D p t