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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/03/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5780 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
13/06/2024, vertente
TRA
(c.f. , difeso dall'Avv. PIOLI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO (c.f. , unitamente all'Avv. CELOTTO C.F._2
ALFONSO ( ); C.F._3
APPELLANTE
E
(c.f. ), con l'Avv. LUCCI Controparte_1 C.F._4
ANDREA (c.f. ); C.F._5
APPELLATO
E
(c.f. , con l'Avv. FALIVENA LUCA (c.f. CP_2 P.IVA_1
); C.F._6
APPELLATA
E
c.f. ), Controparte_3 C.F._7
APPELLATO, CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1742/2020 emessa dal Tribunale di
Roma in data 28/01/2020.
r.g. n. 1 Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti di costituzione nel grado.
FATTO E DIRITTO
L'odierno appellante aveva adito il tribunale di Roma con un ricorso ex art. 617 cpc lamentando che il giudice dell'esecuzione non avesse sospeso il procedimento di espropriazione immobiliare sebbene vi fosse stata l'istanza in tal senso di un creditore.
Prospettava, invero, dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 624 bis cpc se letto nel senso che il giudice dell'esecuzione possa respingere l'istanza di sospensione senza prima aver convocato udienza nella quale sentire il parere di tutte le parti sul punto.
Il tribunale di Roma, preso atto che si era ormai verificata la vendita del bene immobile e che era stato approvato il piano di distribuzione, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato il ricorrente al rimborso delle spese in favore delle controparti costituite, in base al principio della soccombenza virtuale.
Con l'appello viene denunciata l'omessa pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale già prospettata in primo grado e l'erroneità della condanna alle spese collegata ad una soccombenza non ravvisabile sol che - esaminata la questione così come proposta - il giudice avesse escluso la cessazione della materia del contendere.
e anno resistito al gravame. CP_2 Controparte_3
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 13/06/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello è infondato.
Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624 bis cpc che, ove modulato nei termini proposti dall'appellante, condurrebbe alla paralisi dei procedimenti esecutivi.
Per quanto qui rileva, l'art. 624-bis (Sospensione su istanza delle parti) al primo comma prevede: “Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro me si. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo
r.g. n. 2 comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito
Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.”.
Se, come ipotizza l'appellante, bastasse l'istanza di un solo creditore ad innescare l'udienza nella quale sentire tutti gli altri (che a loro volta potrebbero ulteriormente proporre individualmente istanze in successione) l'esecuzione non vedrebbe fine.
Ecco perché la norma prevede che la stessa iniziativa provenga da tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, sia oppur no tale iniziativa frutto di previa interlocuzione con il debitore.
Del resto è principio generale in materia esecutiva che il giudice fissi l'udienza sol quando la reputi necessaria od utile (art. 485 cpc).
Neppure è ipotizzabile la violazione dell'art. 6 CEDU come ipotizza l'appellante con riferimento ai termini previsti dall'art. 624 bis (a suo avviso ordinatori e non perentori); da un lato, perché non viene in discussione l'esercizio di una facoltà o diritto processuale del debitore, bensì dei creditori;
dall'altro lato, perché la previsione di un termine (perentorio) è connaturale alla funzione del processo esecutivo di pervenire alla soddisfazione dell'interesse dei creditori in u termine ragionevole.
Così superate le perplessità d'ordine costituzionale sollevate dall'appellante cadono i restanti motivi di appello che su tale prospettazione si basavano.
L'appello è conseguentemente respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, in base al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello;
r.g. n. 3 b) condanna l'appellante al rimborso in favore di ciascuna delle controparti costituite delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 17/02/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4