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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/04/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 14282
dell'anno 2021
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Fabio Doria e Antonella Fiume ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opponente
Contro
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Schiavone ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del
15.03.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 1 di 3 Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3668/2021 emesso dal Tribunale di Bari in data 14.09.2021 su istanza della società con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 7.656,22 oltre Controparte_1
interessi e spese della procedura. L'opponente eccepiva nel merito la mancata prova del credito ingiunto.
Si costituiva in giudizio la società opposta solo in data 2 novembre 2022 dopo le udienze del 18 marzo
2022 e del 21 ottobre 2022 che contestava le avverse pretese, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Concessi i termini ex art. 183 sesto comma per il deposito di memorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.03.2024.
A questa udienza le parti precisavano le conclusioni e a causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
pagina 2 di 3 La parte opposta ha deposito tutta la documentazione idonea a identificare il credito che non è stato specificamente contestato dall'opponente. In particolare, sono stati depositati: la lista dei movimenti operazioni Compass, la richiesta di prestito con accettazione banca, il documento di sintesi con le condizioni economiche regolarmente pattuite.
Sono risultate, invece, generiche e non provate le deduzioni di parte opponente sulla prova del credito e sugli interessi maturati.
L'opposizione è quindi infondata e viene rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando, per lo scaglione di riferimento, le tariffe minime poiché la costituzione della società opposta è avvenuta solo dopo le prime due udienze.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto n. 3668/2021 emesso dal Tribunale di Bari in data 14.09.2021;
2) Condanna l'opponente, verso la società opposta, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 2.540,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15%
ed iva e cap come per legge,
Così deciso in Bari il 23.04.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 14282
dell'anno 2021
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Fabio Doria e Antonella Fiume ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opponente
Contro
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Schiavone ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del
15.03.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 1 di 3 Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3668/2021 emesso dal Tribunale di Bari in data 14.09.2021 su istanza della società con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 7.656,22 oltre Controparte_1
interessi e spese della procedura. L'opponente eccepiva nel merito la mancata prova del credito ingiunto.
Si costituiva in giudizio la società opposta solo in data 2 novembre 2022 dopo le udienze del 18 marzo
2022 e del 21 ottobre 2022 che contestava le avverse pretese, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Concessi i termini ex art. 183 sesto comma per il deposito di memorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.03.2024.
A questa udienza le parti precisavano le conclusioni e a causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
pagina 2 di 3 La parte opposta ha deposito tutta la documentazione idonea a identificare il credito che non è stato specificamente contestato dall'opponente. In particolare, sono stati depositati: la lista dei movimenti operazioni Compass, la richiesta di prestito con accettazione banca, il documento di sintesi con le condizioni economiche regolarmente pattuite.
Sono risultate, invece, generiche e non provate le deduzioni di parte opponente sulla prova del credito e sugli interessi maturati.
L'opposizione è quindi infondata e viene rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando, per lo scaglione di riferimento, le tariffe minime poiché la costituzione della società opposta è avvenuta solo dopo le prime due udienze.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto n. 3668/2021 emesso dal Tribunale di Bari in data 14.09.2021;
2) Condanna l'opponente, verso la società opposta, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 2.540,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15%
ed iva e cap come per legge,
Così deciso in Bari il 23.04.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 3 di 3