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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/06/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1858 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ALBA ANNALISA (pec: , nominata in corso Email_1
di causa in sostituzione del precedente difensore, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte attrice
e
già (P.I.: , in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. RIZZUTI
PAOLINO (pec: , che la rappresenta e difende giusta procura in Email_2
atti;
parte convenuta nonché contro
(C.F.: ed (C.F.: Controparte_3 C.F._2 CP_4
); C.F._3
convenuti contumaci
OGGETTO: lesione personale;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
1 CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato nelle date del 12-13.12.2019, ha convenuto in Parte_1
giudizio la società ed , al fine di Controparte_5 Controparte_3 CP_4
ottenere la loro condanna in solido al risarcimento dei danni per le lesioni personali dal medesimo subite in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 3.08.2018, alle ore 14:00 circa, in agro del Comune di Gioiosa Jonica (RC), in c.da S. Antonio.
A tal fine esponeva: che, recatosi con Commisso e , a bordo dell'autovettura CP_6 CP_7
Fiat Panda tg. TO69260M da quest'ultimo condotta, in c.da Sant'Antonio di Gioiosa Jonica (RC), giunti sul posto i tre scendevano dal veicolo, in prossimità del civico n. 80-83; che, mentre il sostava in piedi, fermo di fronte al cordolo posto lungo il margine destro della sede _1
stradale per fumare una sigaretta (per come precisato nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c.),
, alla guida dell'autovettura KIA CEE'D tg. EH008NV (di proprietà di CP_4 _3
), percorrendo la c.da S. Antonio in retromarcia con direzione mare-monte, nel compiere
[...]
una manovra di svolta verso ovest non si avvedeva della presenza del e lo urtava con la _1
parte posteriore del veicolo, facendolo cadere in un canalone d'acqua (in secca al momento del sinistro), di circa due metri di profondità, in fondo al quale si trovava della legna accatastata, sulla quale il atterrava frontalmente;
che, per effetto della collisione, subiva gravi lesioni _1 personali, per le quali veniva trasportato al P.S. dell'Ospedale di Locri (RC), ove gli veniva diagnosticato: “traumatismo della milza, senza menzione di ferita aperta in cavità, lacerazione estesa al parenchima in pz con soffusione emorragica cerebrale, frattura teca cranica, fratture costali”, con prognosi riservata;
che, a causa della gravità delle sue condizioni, veniva sottoposto ad un intervento di splenectomia e, all'esito, trasferito d'urgenza in elicottero presso il Grande
Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, ove veniva ricoverato in terapia intensiva sino al
10.08.2018, data in cui veniva dimesso e ricoverato presso il reparto di Neurologia dell'Ospedale di Locri (RC), con la seguente diagnosi: “Trauma cranico con ematoma subdurale in sede emisferica destra, Trauma toracico con pnx sinistro, Fratture costali multiple emitorace sinistro e versamento pleurico omolaterale, Trauma addominale con splenectomia” e, poi, dimesso il
21.08.2018; che, in seguito al trauma cranico riportato, nei mesi successivi al sinistro manifestava in più occasioni “improvvisi stati confusionali, vertigini ed amnesie temporanee”, con conseguenti ripercussioni e disagi nella sfera relazionale e sociale;
che in data 19.01.2019 veniva dichiarato
2 clinicamente guarito, con postumi da valutarsi in sede medico-legale; che, per l'occorso, CP_4
veniva sottoposto a procedimento penale. Sulla scorta della c.t.p. versata in atti, stimava
[...]
quindi i postumi permanenti nella misura del 23%, quantificando il risarcimento richiesto in €
100.246,25 (“Età del danneggiato alla data del sinistro 46 anni;
Percentuale di invalidità permanente 23%; Punto base danno non patrimoniale € 4.918,30; Punto base I.T.T. € 111,00;
Giorni di invalidità temporanea totale 20; Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 80;
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30; Giorni di invalidità temporanea parziale al
25% 39; Danno risarcibile € 87.669,00; Invalidità temporanea totale € 2.220,00; Invalidità temporanea parziale al 75% € 6.660,00; Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.665,00;
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.082,25; Totale danno biologico temporaneo €
11.627,25; Spese mediche € 350,00; Altre spese € 600,00; TOTALE GENERALE: € 100.246,25”); rappresentava altresì che i tentativi stragiudiziali di ottenere il risarcimento si erano rivelati infruttuosi, così come l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reiette, accogliere la domanda così come formulata e per
l'effetto: IN VIA PRELIMINARE: • ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 cod. ass. e/o art. 5 L.
102/06, stante l'evidente sussistenza di gravi indizi di responsabilità a carico del conducente dell'auto, ravvisabili nella sottoscrizione del modulo CAI da parte dello stesso e nell'avvio di procedimento penale a suo carico, si chiede disporsi, con ordinanza immediatamente esecutiva, sentite le parti, la liquidazione di una provvisionale nella misura del 30% del residuo risarcimento presuntivamente dovuto;
NEL MERITO: • accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di
nella causazione del sinistro de quo, per violazione dell'art. 154 c.d.s. e, comunque, CP_4 per tutti i motivi indicati in narrativa, quindi, per l'effetto, • condannare i convenuti, in solido tra loro, ciascuno secondo il proprio titolo, al risarcimento, in favore di , della Parte_1 somma di € 100.246,25, o di quella diversa somma, anche minore, che sarà giudizialmente accertata, a titolo di risarcimento per tutti i danni, fisici, non patrimoniali e morali, dallo stesso subiti, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo”, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.03.2020, si costituiva in giudizio la società (nelle more del giudizio divenuta, dapprima, HDI Italia Spa Controparte_5
3 e, successivamente, , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
contestando nell'an la pretesa avversaria, evidenziando di nutrire “dubbi sul reale accadimento del sinistro secondo la dinamica prospettata da controparte in citazione e sulla riconducibilità causale del danno con l'evento dedotto”; in via gradata, eccepiva il concorso del pedone nella causazione dell'evento; contestava comunque anche nel quantum l'avversa pretesa, instando per il rigetto della stessa;
in subordine, chiedeva che - “accertate le rispettive responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, la derivazione causale dei danni riportati con la dinamica dell'evento descritta in citazione nonché il reale ammontare dei danni subiti dalla attrice” - la condanna fosse contenuta “nei limiti che si accerteranno in corso di causa riducendo, ex art 1227 cod.civ.,
l'eventuale risarcimento riconosciuto”, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Alla prima udienza veniva disposta la rinnovazione della citazione nei confronti dei convenuti non costituiti, ed , per il mancato rispetto dei termini liberi a comparire;
Controparte_3 CP_4 all'udienza del 5.03.2021, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, i due venivano dichiarati contumaci.
Concessi i chiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita, oltre che documentalmente, a mezzo prova testimoniale, c.t.u. modale e c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore, disposta con ordinanza del 29.02.2024 di questo Giudice, subentrato nella titolarità del presente procedimento solo a far data dal 26.01.2024.
Nelle more, per parte attrice si è costituito in giudizio l'Avv. Alba Annalisa, in sostituzione del precedente difensore.
Espletata la c.t.u. medico-legale, la parte attrice chiedeva la condanna delle controparti nei limiti di quanto accertato dal consulente;
la parte convenuta chiedeva il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 20.12.2024, comunicata alle parti in pari data, rilevato che l'udienza del 19.12.2024 era fissata per la valutazione degli esiti della c.t.u. e per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda attorea è fondata, nei limiti di seguito spiegati.
Innanzitutto, deve ritenersi provato l'effettivo accadimento dell'evento dannoso per come allegato dall'attore.
4 Merita infatti osservarsi che, nel modello di contestazione amichevole di incidente datato
25.09.2018, ritualmente allegato in atti dal , viene brevemente descritta la dinamica del _1 sinistro ( si trovava fermo a piedi al bordo della strada a fumare. Con lui erano Parte_1
due amici. faceva retromarcia in c.da S. Antonio e, non avvedendosi della presenza CP_4
del , lo urtava con la parte posteriore del veicolo e lo faceva precipitare in un canale _1
sottostante (al momento in secca). , viste le gravissime condizioni del , lo CP_4 _1 accompagnava al pronto soccorso”); il modulo risulta sottoscritto dall' , conducente CP_4 dell'autovettura KIA CEE'D tg. EH008NV.
In ordine all'efficacia probatoria del modulo C.A.I., va rammentato che “in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la confessione contenuta nel modulo
CA proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all'assicuratore ed al proprietario dello stesso, è liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro in applicazione dell'art. 2733, terzo comma, cod. civ., mentre ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall'art. 2733, secondo comma, cod. civ.” (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 3 agosto 2017,
n.19327).
Nel presente giudizio, perciò, le dichiarazioni contenute nel modulo C.A.I. e sottoscritte dall' , vanno valutate nell'insieme di tutti gli altri elementi probatori emersi nel corso del CP_4
giudizio.
Tra tali elementi ulteriori, rilievo preminente assumono sia la prova testimoniale, sia la c.t.u. modale disposta dal precedente giudicante, che hanno confermato la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione.
In particolare, il teste oculare , sentito sulle circostanze articolate nella memoria CP_7
istruttoria di parte attrice, ha riferito: “ADR: ero insieme a e ed Per_1 CP_6 Parte_1
eravamo andati con la mia auto a S. Antonio di Gioiosa Ionica, non ricordo in che data, non ricordo l'anno, era estate, nel pomeriggio;
ADR: il sig. doveva comprare del miele, _1
quindi ho accostato la macchina e siamo scesi dalla macchina. Mentre aspettavamo che arrivasse il signore del miele, il si è allontanato per fumare una sigaretta;
ADR: eravamo sul lato _1
sinistro della carreggiata, parcheggiati, era lì anche il sig. il quale è entrato in macchina CP_4
per andarsene, ha fatto retromarcia ed ha urtato;
ADR: non ho visto il punto di impatto _1
5 tra l'auto di ed il , dopo l'urto è caduto nel canalone;
ADR: in questo CP_4 _1 _1 canalone c'era della legna. è caduto a faccia avanti, ha sbattuto col viso e con la testa, _1
perdeva sangue, ci siamo spaventati, abbiamo aiutato a caricarlo in macchina per portalo CP_4
in ospedale;
ADR: da terzi ho saputo che era stato portato in ospedale;
ADR: la strada dove ci siamo fermati era una stradina di campagna, era asfaltata;
vicino ci sono delle case. Non so chi era il signor che doveva portare il miele. ADR dell'Avv. Maio: il canalone era un metro o due;
siamo scesi nel canalone per soccorrere il ” (cfr. verbale d'udienza dell'11.02.2022). _1
L'altro teste, , anch'egli presente sui luoghi al momento del sinistro, ha Testimone_1 dichiarato: “ADR: sono amico del sig. , avevamo un appuntamento alla pizzeria Costa di _1
Gioiosa Ionica, non ricordo la via, era il 3 agosto 2018, erano circa le 14,00. Stavamo andando lì perché doveva comprarsi il miele in contrada s. Antonio;
ADR: siamo partiti dalla _1 pizzeria Costa, eravamo io, e sulla macchina di quest'ultimo, e ci siamo _1 CP_7
diretti verso S. Antonio, che è una contrada di Gioiosa ma prima ci siamo fermati ad un bar, di cui non ricordo il nome, sempre a Gioiosa Ionica. ADR: poi siano ripartiti e arrivati a contrada S.
Antonio, siamo scesi dalla macchina e abbiamo chiesto di per il miele, ma Parte_2 ancora non c'era. Un signore difronte sig. , che conosco di vista perché è di CP_4
Gioiosa, è salito su una macchina nera station wagon ed ha fatto retromarcia. ADR: nel fare retromarcia ha investito . Il luogo dove attendevamo è una strada sterrata non _1 Pt_2
molto larga, eravamo sul lato opposto del sig. il quale ha fatto retromarcia venendo verso CP_4
di noi, il era di spalle che stava fumando una sigaretta;
ADR: la parte posteriore della _1
macchina ha urtato ma non era possibile vedere il punto di impatto perché coperto _1 dall'auto. Siamo accorsi, è caduto verso il torrente in una zona sottostante, su della legna;
ADR: aveva sangue vicino alla testa, sembrava avesse perso conoscenza. ADR: ha insistito per CP_4
portarlo in ospedale e così ha fatto. ADR: non so precisare l'altezza dalla quale è caduto il
. ADR dell'Avv. Rizzuti: il guardava verso il fosso ed è caduto in avanti. ADR _1 _1 dell'Avv. Ammendolea: il era posizionato in una cunetta prima del torrente. ADR: il _1
teste riconosce i luoghi di causa nella fotografia 1 allegata alla pag. 3 della CTP di parte convenuta” (cfr. verbale d'udienza del 20.05.2022).
Con ordinanza del 20.06.2022, il giudicante all'epoca titolare del presente procedimento - ravvisate “delle imprecisioni nella descrizione del sinistro sulla base di quanto riferito dai testi” e
6 ritenuto “necessario, anche dal raffronto tra le deposizioni e la documentazione fotografica in atti, accertare la compatibilità tra la descrizione del sinistro e le lesioni lamentate” dall'odierno attore
- ha disposto c.t.u. modale, al fine di accertare “la velocità che l'autovettura potrebbe avere raggiunto nel punto di impatto con il pedone”, nonché “se l'impatto tra la parte posteriore dell'autovettura e la parte posteriore del pedone, possa avere causato la caduta del sig. _1 nel canalone d'acqua” e la compatibilità tra la descritta dinamica e le lesioni riportate dall'attore, nei limiti delle competenze tecniche dell'ausiliario.
Il consulente nelle more nominato, ing. sulla scorta della documentazione in atti e Persona_2 all'esito del sopralluogo svolto presso il teatro del sinistro, ha rappresentato che quest'ultimo si è verificato “in prossimità dell'area di una intersezione stradale, sita in località Sant'Antonio del comune di Gioiosa Jonica, identificata dalle seguenti caratteristiche plano-altimetriche: (la descrizione verrà fatta dando alle due vie che caratterizzano l'incrocio le direzioni CZ-RC e
Monti-Mare. Si precisa che in corrispondenza dell'incrocio esiste un torrente regimentato da strutture in muratura di pietrame con fondo alveo in cemento battuto e da un ponticello che consente la viabilità di attraversamento del torrente). La via che sviluppa il proprio tracciato planimetrico in direzione Monti-Mare presenta le seguenti caratteristiche: -pianeggiante; larghezza media della sede stradale variabile, da ml. 3,7 all'altezza del ponticello, a ml. 7,8 all'altezza opposta al ponte, in direzione mare;
piano viabile in asfalto in mediocri condizioni di viabilità; all'altezza dell'intersezione è ubicato un ponticello per il superamento di un torrente naturale. Le ringhiere poste sull'argine del ponticello sono molto degradate fino al punto da non esplicare la propria funzione di sicurezza. La via che sviluppa il tracciato in direzione CZ-RC è in leggera pendenza nella direzione RC. Ha una larghezza media della carreggiata pari a ml. 5, è costeggiata sul lato sx da un cordolo trapezoidale in cemento alto cm. 35 e largo cm 20, successivamente da un piccolo argine stradale sterrato largo cm. 50. A seguire, senza alcun riparo, è ubicato il fondo del torrente posto ad una quota più bassa rispetto al piano stradale mediamente di ml. 2,3. Entrambe le vie sono sprovviste di segnaletica stradale sia orizzontale che verticale. Inoltre, sono completamente assenti elementi di sicurezza stradale che dovevano essere ubicate in prossimità del ponte e del torrente”.
Ha poi proseguito affermando: “L'autovettura KIA CEED, condotta dal Sig. , CP_4
transitava sulla via monti-mare e con manovra di retromarcia destrorsa, cercava di raggiungere
7 la via RC-CZ in direzione CZ. In generale, la determinazione della velocità di una autovettura in movimento è una grandezza fisica che dipende da molti fattori quali, fra i più importanti ed indispensabili ai fini del calcolo sono: tracce di frenata, deformazioni dei lamierati, massa dei veicoli, tipologia dei sistemi di frenatura, caratteristiche meccaniche del motore, ecc. Nel caso in esame non si ha quasi nulla delle suddette grandezze fisiche. Si è solo a conoscenza delle caratteristiche meccaniche del motore dell'autovettura che in realtà non gode di una eccessiva ripresa, e del peso dell'autovettura pari a circa Kg.
1.400. Tenendo conto delle caratteristiche geometriche che caratterizzano l'incrocio (larghezza strade, pendenza, spazi di manovra, angoli di avvistamento), la velocità tenuta dall'autovettura, in retromarcia, nel percorrere il tratto stradale fino al punto dove sostava il sig. poteva essere, verosimilmente, compresa _1 nell'intervallo fra i 5 e i 9 Km/h. In definitiva, sulla base di quanto sopra e considerando altresì la dinamica del sinistro che successivamente sarà esposta, la velocità tenuta dall'autovettura al momento dell'impatto fra la parte posteriore sx ed il dorso del Sig. era all'incirca pari a _1
7 Km/h”.
Con specifico riguardo alla dinamica del sinistro, l'ausiliario del giudice ha illustrato che “il Sig.
, alla guida dell'autovettura KIA CEE'D tg. EH008NV, stava transitando sulla via CP_4
individuata precedentemente dalla direzione Monti-Mare, in retromarcia. Avanzava quindi da mare verso monte, con manovra di sterzata destrorsa. La predetta manovra, a causa di zone dell'autovettura non trasparenti quali, nel caso in esame, il montante compreso fra il lunotto posteriore e la portiera, complica la visibilità del conducente nel controllare i c.d. angoli morti dell'autovettura quando la stessa procede in retromarcia e, soprattutto in fase curvante. Nel frattempo, lungo il margine dx della strada che sviluppa il tracciato in direzione CZ-RC, fermo, vicino al cordolo che delimita la medesima strada e con lo sguardo rivolto verso il torrente, si trovava il sig. … Nel mentre il Sig. era fermo nella sua posizione, accanto al _1 _1
cordolo e con lo sguardo rivolto verso il torrente ed intento a fumare la sigaretta, sopraggiungeva
l'autovettura Kia Cee'd, condotta dal Sig. che, con manovra di retromarcia destrorsa, si CP_4
avviava con la parte posteriore della propria autovettura verso la base del cordolo dove appunto sostava il . La manovra di retromarcia destrorsa poneva come zona dell'autovettura più _1
sporgente, soprattutto la parte posteriore sx, laddove è posizionato il gruppo ottico ed il curvante del paraurti posteriore sx. A questo punto avveniva il leggero urto fra la parte superiore della
8 parte post. sx dell'autovettura contro la schiena del … A causa ed in conseguenza al _1 suddetto urto fra la parte post. sx dell'autovettura e la schiena del , quest'ultimo veniva _1 spinto al di là del cordolo, cadeva a faccia avanti sull'argine interposto fra il cordolo e la sommità del muro del canalone per poi proseguire la caduta fino a raggiungere il fondo del canalone … La predetta ricostruzione risulta essere compatibile sia con le caratteristiche geometriche dello stato dei luoghi, sia con le dichiarazioni dei Testi e sia con quanto riportato nella relazione peritale del C.T. del P.M. Ispettore Tringali” (cfr. pag. 5 della relazione di c.t.u.).
A sostegno della dinamica per come ricostruita, il c.t.u. ha specificato quanto segue: “- caratteristiche geometriche: a) altezza ml. 1,70; altezza cordolo cm. 35; ne consegue che _1
la sommità del cordolo ha la stessa quota altimetrica della parte alta della tibia (poco al disotto ginocchio) del . La schiena del ha una altezza dal suolo mediamente compresa _1 _1
fra cm. 90 e cm. 115, intervallo fra le vertebre lombari e dorsali. Peso corporeo circa _1
Kg. 80; b) altezza parte post. sx più sporgente dell'autovettura circa cm 95. Peso massa autovettura circa Kg. 1.400; - caratteristiche fisiche: la forza generata da un corpo in movimento
è direttamente proporzionale alla massa per l'accelerazione. F = M x A. Nel caso in esame la
Forza (Spinta) che ha causato la caduta del non è stata la velocità dell'autovettura, _1 comunque bassa;
viceversa è stata causata maggiormente dalla Massa dell'autovettura Kg.
1.400 contro i Kg. 80 del peso corporeo del . Ed ancora: - caratteristiche dinamiche: La spinta _1 subita dal all'altezza della schiena, mediamente, alta all'incirca cm. 100, rispetto _1 all'altezza del cordolo cm. 35, ha generato una coppia che ha causato il ribaltamento del
in avanti. Il tutto avente come centro di rotazione lo spigolo del cordolo che ha fatto leva _1
contro la parte alta della tibia del . Il canalone corre parallelamente alla strada, e _1
sviluppa il proprio tracciato planimetrico in direzione CZ-RC. Realizzato con due sponde in muratura di pietrame alti circa ml.
2. Il fondo dell'alveo è in cemento battuto. Quest'ultimo ha una quota di meno ml. 2,3 rispetto alla quota del piano stradale. Lungo l'argine stradale non esistono elementi (guardrail, ringhiere, parapetti, ecc.) per la messa in sicurezza della scarpata.
Le suddette caratteristiche: geometriche, fisiche e dinamiche rendono ancor più verosimile e compatibile la suddetta ricostruzione della dinamica del sinistro”. Infine, con riferimento alla compatibilità della dinamica del sinistro con le lesioni riportate dall'odierno attore – ovviamente nei limiti delle competenze tecniche dell'ausiliario – quest'ultimo ha riferito che “L'entità
9 maggiore dei danni subiti dal Sig. sono riconducibili per la maggiore a “Traumi” del _1 cranio, del torace, delle costole e dell'addome. I traumi, generalmente, sono conseguenze di urti fra due corpi (termine fisico) aventi rigidezza e fragilità diversa, nel caso in esame il corpo umano del Sig. e l'alveo del torrente in cemento. Il corpo del Sig. meno rigido e più _1 _1 fragile, in conseguenza alla caduta dall'alto verso il basso, dall'altezza di circa due metri, quando ha urtato contro la base dell'alveo del torrente, più rigido e meno fragile, si è causato i danni fisici diagnosticati dal personale delle strutture sanitarie, consistenti prevalentemente in Traumi. I danni fisici diagnosticati sono compatibili con la dinamica del sinistro precedentemente esposta nonché con le caratteristiche geometriche, soprattutto altimetriche dello stato dei luoghi teatro del sinistro”.
Nel rispondere alle osservazioni di parte attrice – che aveva rappresentato che sul fondo del canale, al momento del sinistro, fosse presente una catasta di legna, sicché il era atterrato sulla _1
legna e non piuttosto sul fondo del canale in cemento – il c.t.u. ha concluso affermando: “nulla cambia ai fini dei danni fisici subiti dal in quanto trattasi di elementi rigidi (la legna _1
accatastata). Cosa diversa sarebbe stata se al posto dei legni ci fosse stata una catasta di frasche
o fogliame o erbacce o arbusti;
quest'ultimi, infatti, sono da considerarsi elementi deformabili e quindi in conseguenza al loro grado di più o meno deformabilità avrebbero ammorbidito l'impatto
e conseguentemente i danni fisici”.
Con riguardo alle osservazioni alla bozza di c.t.u. svolte da parte convenuta, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, esula dal thema decidendum del presente giudizio ogni valutazione ipotetica in ordine a quali sarebbero state le conseguenze dell'impatto qualora il tratto stradale fosse stato munito dei dovuti presidi di sicurezza e ciò in quanto la compagnia assicurativa, costituendosi, non ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa l'ente custode della strada, sicché ogni deduzione svolta sul punto in corso di causa si appalesa tardiva ed incoducente ai fini del decidere.
Con riguardo al comportamento tenuto dal ed alla sua rilevanza in termini di concorso _1 nella causazione dell'evento, ogni opportuna valutazione verrà condotta infra, in punto di riparto della responsabilità.
Infine, il c.t.u. ha sufficientemente controdedotto in ordine all'asserito mancato riscontro sulla vettura condotta dall' di tracce tali da confermare l'avvenuto contatto con il corpo CP_4
10 dell'odierno attore, avendo l'ausiliario osservato che in ragione “della bassa velocità di impatto fra la parte posteriore dell'autovettura e il corpo del , non si potevano riscontrare segni _1 di deformazione sui lamierati dell'autovettura, anche perché l'urto si è verificato fra un elemento rigido (autovettura) ed un elemento deformabile (corpo )”. _1
Orbene, esaminato l'intero compendio probatorio in atti, è possibile ritenere sufficientemente dimostrata la dinamica del sinistro per come descritta dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio.
Nelle deposizioni rese dai due testimoni oculari, infatti, non sussistono profili di divergenza afferenti ai dati essenziali della dinamica del sinistro, non essendo mai stato messo in discussione, nelle rispettive propalazioni, che il sia stato colpito dal veicolo di proprietà di _1 _3
, nell'occorso condotto da , mentre eseguiva una manovra di retromarcia.
[...] CP_4
Peraltro, entrambi i testi hanno dichiarato di essere scesi dall'auto (parcheggiata sul margine sinistro della carreggiata, per come riferito dal teste;
quest'ultimo ha poi riferito che il _3
si sia allontanato per fumare una sigaretta;
entrambi hanno sostanzialmente dichiarato _1
che la macchina di si trovava parcheggiata sul lato sinistro della carreggiata, e che CP_4
costui fosse entrato in auto per poi muoversi in retromarcia, colpendo il , fermo di spalle _1
sul margine destro della strada.
Sebbene i due testimoni non abbiano potuto scorgere l'esatto punto di impatto tra l'auto ed il corpo dell'odierno attore, in quanto la visuale era coperta dall'autovettura, entrambi hanno dichiarato che il sia stato urtato dal veicolo che procedeva in retromarcia, così cadendo nel canale _1
sottostante.
La discrepanza tra quanto dichiarato dal teste (“Mentre aspettavamo che arrivasse il _3
signore del miele, il si è allontanato per fumare una sigaretta;
ADR: eravamo sul lato _1
sinistro della carreggiata, parcheggiati, era lì anche il sig. il quale è entrato in macchina CP_4 per andarsene, ha fatto retromarcia ed ha urtato ”) e quanto riferito dal teste _1 Per_1
(“arrivati a contrada S. Antonio, siamo scesi dalla macchina e abbiamo chiesto di Pt_2
per il miele, ma ancora non c'era. Un signore difronte sig. , che conosco
[...] CP_4
di vista perché è di Gioiosa, è salito su una macchina nera station wagon ed ha fatto retromarcia.
ADR: nel fare retromarcia ha investito … eravamo sul lato opposto del sig. il _1 CP_4 quale ha fatto retromarcia venendo verso di noi”) non è tale, a parere di questo Giudice, da inficiare l'attendibilità dei testimoni, anche alla luce delle concordanti dichiarazioni dai medesimi
11 rese nell'immediatezza del fatto, ossia in data 13.08.2018, durante l'escussione a sommarie informazioni (cfr. all. 43 e 44 all'atto di citazione), ove entrambi hanno dichiarato di trovarsi sul lato sinistro della strada, mentre l'odierno attore si trovava sul lato destro (cfr. sul punto Cass. civ.,
Sez. 3, n. 12751/2001: “La deposizione resa da un soggetto informato dei fatti innanzi alla polizia giudiziaria non ha lo stesso valore della deposizione testimoniale resa ai sensi dell'art. 244 e ss. cod. proc. civ., tuttavia il giudice può liberamente valutare la stessa quale elemento indiziario che, pur non potendo sostituire la prova diretta, può, però, concordando con altri elementi di prova, rafforzare il suo convincimento nella ricostruzione dei fatti”).
Il narrato dei testimoni oculari risulta peraltro suffragato dalle risultanze della consulenza tecnica modale che, tenuto conto delle caratteristiche geometriche, fisiche e dinamiche del veicolo, dei luoghi e del corpo del , ha concluso ritenendo “verosimile e compatibile la suddetta _1 ricostruzione della dinamica del sinistro”.
Gli esiti della c.t.u. modale, elaborata con metodo ed argomentazioni esaurienti, possono quindi essere posti a fondamento della presente decisione.
Tanto premesso in ordine alla dinamica dell'evento, occorre procedere alla disamina del riparto delle responsabilità nella causazione del sinistro.
Sul punto, giova osservare che la responsabilità civile da circolazione stradale ed il conseguente obbligo risarcitorio trovano il proprio fondamento nel combinato disposto degli artt. 2043 e 2054
c.c. Infatti, i danni originati da un sinistro stradale determinano una responsabilità da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., il quale prevede che qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Ai sensi dell'art. 2054, co. 1 c.c., in materia di circolazione di veicoli, con riferimento ai sinistri stradali nei quali sono coinvolti pedoni, il conducente, o il proprietario se soggetto diverso, devono risarcire il danno cagionato a persone o a cose durante la circolazione del veicolo se non provano di aver fatto il possibile per evitare il danno.
La norma pone una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale non deve offrire la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza (Cass. civ.,
Sez. 3, n. 1724/1987). Più in particolare, la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente
12 data in modo diretto cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza (Cass. civ., Sez. 3, n. 12751/2001; Cass. civ., Sez. 3, n. 12039/1998) o, comunque, dall'infruttuosa attuazione, con la massima perizia e diligenza, di tutte le manovre di fortuna in concreto esperibili (Cass. civ., Sez. 3, n. 4737/1984).
Non è la presunzione di colpa, tuttavia, ad imporre che il danneggiante sia sempre obbligato per l'intero. Ed invero, il coordinamento con l'art. 1227, co. 1, c.c. esige che il risarcimento sia ridotto, ove il danneggiato, con un contegno causalmente efficiente alla sua produzione, abbia concorso a determinare l'evento, riduzione che deve muovere dall'accertamento gravità della sua colpa e dalle conseguenze che ne sono derivate. Diversamente, di ardua composizione si rivelerebbe l'aporia tra il disposto dell'art. 2054, co. 1 e l'art. 1227, co. 1, c.c., con la non trascurabile conseguenza per la quale il responsabile, per il danno cagionato dalla circolazione dei veicoli (e fuori dalla diversa ipotesi dell'art. 2054, co. 2, c.c.), o sarebbe sempre chiamato a rispondere integralmente del danno cagionato o andrebbe sempre assolto in caso di positiva offerta della prova liberatoria. Sì che il danneggiato dalla circolazione dei veicoli fruirebbe di un trattamento di favore, contrario alla regola generale di cui all'art. 1227, co. 1, c.c. nonché difficilmente giustificabile e armonizzabile con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. (cfr. nello stesso senso, Tribunale Locri, n.
710/2023; 810/2018).
Pertanto, se pure il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l'art. 2054, co. 1, c.c. pone nei suoi confronti, non è preclusa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con quella presunta del conducente (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 2433/2024: “In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si
13 svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame”; Cass. civ., Sez. 3, n. 842/2020: “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione”; Cass. civ., Sez. 3, n. 17397/2007).
Nel caso di specie, parte convenuta non ha provato alcun fatto idoneo a superare la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2054, co. 1, c.c., apparendo anzi evidente che il conducente dell'autovettura investitrice non si sia uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza, avendo operato una manovra di retromarcia, notoriamente pericolosa, senza porre la doverosa attenzione o comunque senza avvedersi della presenza dell'attore nel raggio di movimento dell'autovettura.
Tuttavia, può essere condivisa la deduzione difensiva della compagnia di assicurazione secondo cui il sinistro è da addebitarsi – seppur in minima parte – alla responsabilità del , per _1
essersi fermato sulla carreggiata, in prossimità di un canale in secca profondo circa 2,3 metri rispetto al piano stradale (cfr. c.t.u. modale, pag. 6-7: “Il fondo dell'alveo è in cemento battuto.
Quest'ultimo ha una quota di meno mt. 2,3 rispetto alla quota del piano stradale”), pacificamente sprovvisto di presidi di sicurezza.
Sebbene l'attore non abbia compiuto nell'occorso alcun movimento improvviso tale da creare intralcio alla circolazione, la scelta di sostare a fumare una sigaretta in prossimità di un profondo canale in secca, voltato di spalle, senza prestare attenzione alla circolazione stradale circostante ed al sopraggiungere di un'automobile in retromarcia, si appalesa, a parere di chi scrive, una condotta incauta, idonea a concorrere alla causazione dell'evento.
Del resto, l'art. 190 co. 4 D.Lgs. 285/1992 vieta ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità, certamente non ravvisabili nella vicenda de qua.
Pertanto, tenuto conto della dinamica del sinistro per come accertata in corso di causa e delle condotte concretamente poste in essere dai due soggetti coinvolti nell'evento, appare congruo
14 addebitare all'attore un concorso di colpa nella misura del 10%, mentre per il residuo 90% la responsabilità del sinistro è da addebitare ad , conducente dell'autovettura CP_4
investitrice.
Accertato il concorso di responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, possono a questo punto essere esaminate e quantificate le conseguenze dannose derivate dall'evento.
Nella determinazione del pregiudizio subito dall'odierno attore, questo Giudice ritiene di fare proprie le conclusioni della c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa, a firma del dott.
, frutto di un iter logico-motivazionale immune da censure (invero neppure Persona_3
formulate dalle parti).
Il consulente, al termine delle operazioni peritali, ha formulato il seguente giudizio diagnostico:
“Trauma cranico con emorragia subdurale;
Trauma facciale con frattura dello zigomo ed emoseno, Trauma emitorace sx con fratture costali multiple, PNX e versamento pleurico omolaterale;
trauma addominale con rottura della milza e successiva splenectomia”.
In ordine al nesso causale tra il sinistro e i danni riportati, l'ausiliario del Giudice ha precisato che
“esiste nesso di causalità tra trauma subito e lesioni riportate. Le lesioni sono compatibili con la dinamica dichiarata” (cfr. pag. 13 della c.t.u.).
Con riferimento alla quantificazione dei danni, il perito ha così concluso: “Per quanto concerne la valutazione del danno così concluderemo:
- Invalidità temporanea assoluta al 100% giorni 20 (venti);
- Invalidità temporanea parziale al 75% giorni 20 (venti);
- Invalidità temporanea parziale al 50% giorni 90 (novanta);
- Invalidità temporanea parziale al 25% giorni 40 (quaranta);
- Invalidità permanente da valutarsi come danno biologico pari al 19% (diciannove per cento) della totale. Non esiste danno lavorativo specifico”.
Dette conclusioni, rispetto alle quali le parti non hanno avanzato alcuna osservazione, non appaiono inficiate da errori o vizi di metodo ed alle stesse il Giudicante ritiene di aderire.
Per procedere alla liquidazione del danno, trattandosi di lesioni macro-permanenti (essendo il danno biologico superiore ai 9 punti percentuali di invalidità), di particolare utilità e pregio appaiono – ratione temporis, atteso che la “tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti”, adottata con D.P.R. n. 12/2025, trova
15 applicazione “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, ossia dopo il 5.03.2025 – le tabelle redatte dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, le quali hanno ottenuto un importante riconoscimento ad opera della Suprema Corte, che ha evidenziato che “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale
– e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. –, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di
Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge” (Cass. civ., Sez. 3, n. 12408/2011).
Sulla base della valutazione sopra riportata si procede quindi alla liquidazione del danno non patrimoniale, in applicazione delle Tabelle del Tribunale Milano vigenti al momento della presente decisione e tenendo conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro (46 anni):
- I.P. 19% € 54.342,00
- I.T.T. 20 giorni (€ 115,00/die) € 2.300,00
- I.T.P. 20 giorni al 75% € 1.725,00
- I.T.P. 90 giorni al 50% € 5.175,00
- I.T.P. 40 giorni al 25% € 1.150,00 per un importo complessivamente pari ad € 64.692,00.
Non ricorrono, ad avviso di questo Giudice, gli estremi per procedere alla personalizzazione del danno alla salute, non essendo emersi elementi eccezionali che consentano di distinguere la situazione del danneggiato da quella in cui si troverebbe una qualsiasi altra persona con la medesima patologia. Pertanto, in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal
16 criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, n. 31681/2024), nulla può essere riconosciuto nella fattispecie a titolo personalizzazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, non avendo l'attore allegato, né tantomeno provato di aver patito conseguenze anomali e/o peculiari.
Ancora, merita osservarsi che la liquidazione del risarcimento ut supra compiuta tiene conto della sola componente dinamico-relazionale del c.d. danno biologico, esclusa la componente relativa alla sofferenza soggettiva, in difetto di una puntuale prova da parte dell'attore di detta componente
(cfr. sul punto Cass. Civ., Sez. 3, n. 7513/2018, §5.10 della motivazione: “… 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale") …”; più di recente, Cass. civ., Sez. 3, n. 19922/2023: “In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia
17 giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria”).
Ed invero, le generiche dichiarazioni rese dal teste , fratello dell'odierno attore Testimone_2
– che, sentito sul capitolo sub 11) “Vero che per molti mesi dopo il sinistro, in varie circostanze il sig. affermava di avere improvvisi stati di confusione, vertigini, amnesie e Parte_1 problemi di concentrazione per i quali manifestava il proprio disagio ad uscire di casa?”, ha dichiarato: “ADR: non ero presente all'incidente del 3.8.2018 che ha coinvolto mio fratello;
ADR: posso dire che dopo l'accaduto mio fratello lamentava capogiri, era molto nervoso, non riusciva ad uscire di casa, quasi, non riusciva più a guidare infatti lo accompagnavo io. Era provato sia mentalmente che fisicamente” (cfr. verbale d'udienza dell'11.02.2022) – non consentono di ritenere sufficientemente dimostrata l'incidenza in concreto delle lesioni patite in termini di sofferenza soggettiva/interiore, dovendosi quindi escludere l'autonomo risarcimento di detta voce di danno che, diversamente opinando, rischierebbe di tradursi in un'inammissibile duplicazione delle poste risarcitorie, in ragione dei riflessi dinamico-relazionali dei postumi riferiti dal teste.
Alla luce di quanto precede e tenuto conto del concorso di colpa dell'odierno attore, deve a quest'ultimo essere riconosciuto l'importo di € 58.222,80, all'attualità, a titolo di danno non patrimoniale.
Sull'importo così determinato occorre riconoscere anche il c.d. lucro cessante, ossia il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
Detto danno non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 1226 (e 2056, co. 2), c.c.
Non avendo nel caso in esame l'odierna parte attrice fornito alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il c.d. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712/1995 e Cass.
Civ., sez. 3, n. 2325/2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato - devalutato all'epoca del verificarsi del fatto e poi rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat - un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
18 All'importo così calcolato deve aggiungersi la liquidazione del danno patrimoniale, rappresentato dalle spese mediche documentate. Sebbene infatti il c.t.u. non abbia risposto al quesito formulato sul punto (né le parti hanno avanzato alcun rilievo in merito), questo Giudice ritiene di poter formulare un vaglio di congruità delle spese sanitarie sulla scorta della documentazione allegata all'atto di citazione, nei seguenti limiti: € 20,00 (all. 3) + € 30,50 (all. 8) + € 102,00 (all. 15) + €
30,50 (all. 17) + € 30,50 (all. 21) + € 20,00 (all. 23) + € 30,50 (all. 27) + € 30,50 (all. 36) + € 38,60
(all. 40), per un totale di € 333,10.
Pertanto, deve essere liquidato l'ulteriore importo di € 333,10 per le spese sanitarie, oltre interessi e rivalutazione a far data da ciascun esborso.
Non è invece possibile tener conto dell'importo di € 502,00 (all. 42) per l'“esame medico-legale con relazione”, in virtù del principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (Cass. civ., Sez. 3, n. 21402/2022).
Nella fattispecie in esame, la ricevuta n. 1/2019 del 30.01.2019 reca soltanto l'indicazione dell'importo “da pagare” ed è sprovvista di sottoscrizione, per quietanza, da parte del dott.
. Pertanto, in difetto di prova dell'esborso, non è possibile computare la predetta Controparte_8
somma.
Alla luce di tutto quanto esposto, la società (già Controparte_1 Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e devono
[...] Controparte_3 CP_4 essere condannati, in solido, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
58.222,80, all'attualità, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi come sopra specificato, nonché dell'importo di € 333,10, oltre interessi e rivalutazione a far data da ciascun esborso, per le spese sanitarie.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti gli interessi legali sulla somma così determinata.
Tenuto conto dell'accertamento di una (seppur limitata) concorrente responsabilità in capo all'odierno attore, le spese di lite devono essere compensate nella misura di un quinto tra le parti,
19 con conseguente condanna dei convenuti, in solido, a rifondere i restanti quattro quinti all'Erario, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, stante l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello
Stato, il tutto con la precisazione che non si procede alla dimidiazione ex art. 130 D.P.R. 115/2002 alla luce dell'orientamento più recente della giurisprudenza civile della Corte di Cassazione, in forza del quale “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n.
115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, n.
777/2021; Cass. civ., Sez. II, n. 22017/2018).
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012 e del successivo d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento, in base al decisum (scaglione compreso tra
€ 52.000,01 ed € 260,000,00 parametri tra i minimi e i medi), nel seguente modo: € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 4.500,00 per la fase istruttoria, € 3.300,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 11.000,00, oltre le spese anticipate o prenotate a debito e quant'altro previsto dalla legge, importi su cui operare la compensazione.
Anche le spese di entrambe le c.t.u., per ciò che concerne i rapporti interni tra le parti, sono compensate per un quinto, sicché i restanti quattro quinti devono essere posti definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie nei limiti di cui in motivazione la domanda attorea e, per l'effetto:
a) accerta e dichiara che la responsabilità per il sinistro stradale verificatosi in data
20 3.08.2018, alle ore 14:00 circa, in agro del Comune di Gioiosa Jonica (RC), in c.da S.
Antonio, è da imputare per il 90% ad e per il restante 10% a CP_4 Parte_1
[...]
b) condanna la società (già , in Controparte_1 Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, ed , in Controparte_3 CP_4
solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € 58.222,80, Parte_1 all'attualità, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi per come indicato in motivazione, nonché dell'importo di € 333,10 per le spese sanitarie, oltre interessi e rivalutazione a far data da ciascun esborso;
- compensa per un quinto le spese di lite tra le parti e condanna i convenuti in solido a rifondere i restanti quattro quinti nei confronti dell'Erario ex art. 133 D.P.R. 115/2002, che liquida in complessivi € 8.800,00 per compensi (già applicata la compensazione), oltre le spese anticipate o prenotate a debito e quant'altro previsto dalla legge, su cui operare la disposta compensazione;
- nei rapporti tra le parti, compensa per un quinto le spese di entrambe le c.t.u., ponendo definitivamente i restanti quattro quinti a carico dei convenuti in solido.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 17/06/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1858 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ALBA ANNALISA (pec: , nominata in corso Email_1
di causa in sostituzione del precedente difensore, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte attrice
e
già (P.I.: , in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. RIZZUTI
PAOLINO (pec: , che la rappresenta e difende giusta procura in Email_2
atti;
parte convenuta nonché contro
(C.F.: ed (C.F.: Controparte_3 C.F._2 CP_4
); C.F._3
convenuti contumaci
OGGETTO: lesione personale;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
1 CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato nelle date del 12-13.12.2019, ha convenuto in Parte_1
giudizio la società ed , al fine di Controparte_5 Controparte_3 CP_4
ottenere la loro condanna in solido al risarcimento dei danni per le lesioni personali dal medesimo subite in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 3.08.2018, alle ore 14:00 circa, in agro del Comune di Gioiosa Jonica (RC), in c.da S. Antonio.
A tal fine esponeva: che, recatosi con Commisso e , a bordo dell'autovettura CP_6 CP_7
Fiat Panda tg. TO69260M da quest'ultimo condotta, in c.da Sant'Antonio di Gioiosa Jonica (RC), giunti sul posto i tre scendevano dal veicolo, in prossimità del civico n. 80-83; che, mentre il sostava in piedi, fermo di fronte al cordolo posto lungo il margine destro della sede _1
stradale per fumare una sigaretta (per come precisato nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c.),
, alla guida dell'autovettura KIA CEE'D tg. EH008NV (di proprietà di CP_4 _3
), percorrendo la c.da S. Antonio in retromarcia con direzione mare-monte, nel compiere
[...]
una manovra di svolta verso ovest non si avvedeva della presenza del e lo urtava con la _1
parte posteriore del veicolo, facendolo cadere in un canalone d'acqua (in secca al momento del sinistro), di circa due metri di profondità, in fondo al quale si trovava della legna accatastata, sulla quale il atterrava frontalmente;
che, per effetto della collisione, subiva gravi lesioni _1 personali, per le quali veniva trasportato al P.S. dell'Ospedale di Locri (RC), ove gli veniva diagnosticato: “traumatismo della milza, senza menzione di ferita aperta in cavità, lacerazione estesa al parenchima in pz con soffusione emorragica cerebrale, frattura teca cranica, fratture costali”, con prognosi riservata;
che, a causa della gravità delle sue condizioni, veniva sottoposto ad un intervento di splenectomia e, all'esito, trasferito d'urgenza in elicottero presso il Grande
Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, ove veniva ricoverato in terapia intensiva sino al
10.08.2018, data in cui veniva dimesso e ricoverato presso il reparto di Neurologia dell'Ospedale di Locri (RC), con la seguente diagnosi: “Trauma cranico con ematoma subdurale in sede emisferica destra, Trauma toracico con pnx sinistro, Fratture costali multiple emitorace sinistro e versamento pleurico omolaterale, Trauma addominale con splenectomia” e, poi, dimesso il
21.08.2018; che, in seguito al trauma cranico riportato, nei mesi successivi al sinistro manifestava in più occasioni “improvvisi stati confusionali, vertigini ed amnesie temporanee”, con conseguenti ripercussioni e disagi nella sfera relazionale e sociale;
che in data 19.01.2019 veniva dichiarato
2 clinicamente guarito, con postumi da valutarsi in sede medico-legale; che, per l'occorso, CP_4
veniva sottoposto a procedimento penale. Sulla scorta della c.t.p. versata in atti, stimava
[...]
quindi i postumi permanenti nella misura del 23%, quantificando il risarcimento richiesto in €
100.246,25 (“Età del danneggiato alla data del sinistro 46 anni;
Percentuale di invalidità permanente 23%; Punto base danno non patrimoniale € 4.918,30; Punto base I.T.T. € 111,00;
Giorni di invalidità temporanea totale 20; Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 80;
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30; Giorni di invalidità temporanea parziale al
25% 39; Danno risarcibile € 87.669,00; Invalidità temporanea totale € 2.220,00; Invalidità temporanea parziale al 75% € 6.660,00; Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.665,00;
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.082,25; Totale danno biologico temporaneo €
11.627,25; Spese mediche € 350,00; Altre spese € 600,00; TOTALE GENERALE: € 100.246,25”); rappresentava altresì che i tentativi stragiudiziali di ottenere il risarcimento si erano rivelati infruttuosi, così come l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reiette, accogliere la domanda così come formulata e per
l'effetto: IN VIA PRELIMINARE: • ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 cod. ass. e/o art. 5 L.
102/06, stante l'evidente sussistenza di gravi indizi di responsabilità a carico del conducente dell'auto, ravvisabili nella sottoscrizione del modulo CAI da parte dello stesso e nell'avvio di procedimento penale a suo carico, si chiede disporsi, con ordinanza immediatamente esecutiva, sentite le parti, la liquidazione di una provvisionale nella misura del 30% del residuo risarcimento presuntivamente dovuto;
NEL MERITO: • accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di
nella causazione del sinistro de quo, per violazione dell'art. 154 c.d.s. e, comunque, CP_4 per tutti i motivi indicati in narrativa, quindi, per l'effetto, • condannare i convenuti, in solido tra loro, ciascuno secondo il proprio titolo, al risarcimento, in favore di , della Parte_1 somma di € 100.246,25, o di quella diversa somma, anche minore, che sarà giudizialmente accertata, a titolo di risarcimento per tutti i danni, fisici, non patrimoniali e morali, dallo stesso subiti, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo”, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.03.2020, si costituiva in giudizio la società (nelle more del giudizio divenuta, dapprima, HDI Italia Spa Controparte_5
3 e, successivamente, , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
contestando nell'an la pretesa avversaria, evidenziando di nutrire “dubbi sul reale accadimento del sinistro secondo la dinamica prospettata da controparte in citazione e sulla riconducibilità causale del danno con l'evento dedotto”; in via gradata, eccepiva il concorso del pedone nella causazione dell'evento; contestava comunque anche nel quantum l'avversa pretesa, instando per il rigetto della stessa;
in subordine, chiedeva che - “accertate le rispettive responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, la derivazione causale dei danni riportati con la dinamica dell'evento descritta in citazione nonché il reale ammontare dei danni subiti dalla attrice” - la condanna fosse contenuta “nei limiti che si accerteranno in corso di causa riducendo, ex art 1227 cod.civ.,
l'eventuale risarcimento riconosciuto”, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Alla prima udienza veniva disposta la rinnovazione della citazione nei confronti dei convenuti non costituiti, ed , per il mancato rispetto dei termini liberi a comparire;
Controparte_3 CP_4 all'udienza del 5.03.2021, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, i due venivano dichiarati contumaci.
Concessi i chiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita, oltre che documentalmente, a mezzo prova testimoniale, c.t.u. modale e c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore, disposta con ordinanza del 29.02.2024 di questo Giudice, subentrato nella titolarità del presente procedimento solo a far data dal 26.01.2024.
Nelle more, per parte attrice si è costituito in giudizio l'Avv. Alba Annalisa, in sostituzione del precedente difensore.
Espletata la c.t.u. medico-legale, la parte attrice chiedeva la condanna delle controparti nei limiti di quanto accertato dal consulente;
la parte convenuta chiedeva il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 20.12.2024, comunicata alle parti in pari data, rilevato che l'udienza del 19.12.2024 era fissata per la valutazione degli esiti della c.t.u. e per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda attorea è fondata, nei limiti di seguito spiegati.
Innanzitutto, deve ritenersi provato l'effettivo accadimento dell'evento dannoso per come allegato dall'attore.
4 Merita infatti osservarsi che, nel modello di contestazione amichevole di incidente datato
25.09.2018, ritualmente allegato in atti dal , viene brevemente descritta la dinamica del _1 sinistro ( si trovava fermo a piedi al bordo della strada a fumare. Con lui erano Parte_1
due amici. faceva retromarcia in c.da S. Antonio e, non avvedendosi della presenza CP_4
del , lo urtava con la parte posteriore del veicolo e lo faceva precipitare in un canale _1
sottostante (al momento in secca). , viste le gravissime condizioni del , lo CP_4 _1 accompagnava al pronto soccorso”); il modulo risulta sottoscritto dall' , conducente CP_4 dell'autovettura KIA CEE'D tg. EH008NV.
In ordine all'efficacia probatoria del modulo C.A.I., va rammentato che “in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la confessione contenuta nel modulo
CA proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all'assicuratore ed al proprietario dello stesso, è liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro in applicazione dell'art. 2733, terzo comma, cod. civ., mentre ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall'art. 2733, secondo comma, cod. civ.” (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 3 agosto 2017,
n.19327).
Nel presente giudizio, perciò, le dichiarazioni contenute nel modulo C.A.I. e sottoscritte dall' , vanno valutate nell'insieme di tutti gli altri elementi probatori emersi nel corso del CP_4
giudizio.
Tra tali elementi ulteriori, rilievo preminente assumono sia la prova testimoniale, sia la c.t.u. modale disposta dal precedente giudicante, che hanno confermato la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione.
In particolare, il teste oculare , sentito sulle circostanze articolate nella memoria CP_7
istruttoria di parte attrice, ha riferito: “ADR: ero insieme a e ed Per_1 CP_6 Parte_1
eravamo andati con la mia auto a S. Antonio di Gioiosa Ionica, non ricordo in che data, non ricordo l'anno, era estate, nel pomeriggio;
ADR: il sig. doveva comprare del miele, _1
quindi ho accostato la macchina e siamo scesi dalla macchina. Mentre aspettavamo che arrivasse il signore del miele, il si è allontanato per fumare una sigaretta;
ADR: eravamo sul lato _1
sinistro della carreggiata, parcheggiati, era lì anche il sig. il quale è entrato in macchina CP_4
per andarsene, ha fatto retromarcia ed ha urtato;
ADR: non ho visto il punto di impatto _1
5 tra l'auto di ed il , dopo l'urto è caduto nel canalone;
ADR: in questo CP_4 _1 _1 canalone c'era della legna. è caduto a faccia avanti, ha sbattuto col viso e con la testa, _1
perdeva sangue, ci siamo spaventati, abbiamo aiutato a caricarlo in macchina per portalo CP_4
in ospedale;
ADR: da terzi ho saputo che era stato portato in ospedale;
ADR: la strada dove ci siamo fermati era una stradina di campagna, era asfaltata;
vicino ci sono delle case. Non so chi era il signor che doveva portare il miele. ADR dell'Avv. Maio: il canalone era un metro o due;
siamo scesi nel canalone per soccorrere il ” (cfr. verbale d'udienza dell'11.02.2022). _1
L'altro teste, , anch'egli presente sui luoghi al momento del sinistro, ha Testimone_1 dichiarato: “ADR: sono amico del sig. , avevamo un appuntamento alla pizzeria Costa di _1
Gioiosa Ionica, non ricordo la via, era il 3 agosto 2018, erano circa le 14,00. Stavamo andando lì perché doveva comprarsi il miele in contrada s. Antonio;
ADR: siamo partiti dalla _1 pizzeria Costa, eravamo io, e sulla macchina di quest'ultimo, e ci siamo _1 CP_7
diretti verso S. Antonio, che è una contrada di Gioiosa ma prima ci siamo fermati ad un bar, di cui non ricordo il nome, sempre a Gioiosa Ionica. ADR: poi siano ripartiti e arrivati a contrada S.
Antonio, siamo scesi dalla macchina e abbiamo chiesto di per il miele, ma Parte_2 ancora non c'era. Un signore difronte sig. , che conosco di vista perché è di CP_4
Gioiosa, è salito su una macchina nera station wagon ed ha fatto retromarcia. ADR: nel fare retromarcia ha investito . Il luogo dove attendevamo è una strada sterrata non _1 Pt_2
molto larga, eravamo sul lato opposto del sig. il quale ha fatto retromarcia venendo verso CP_4
di noi, il era di spalle che stava fumando una sigaretta;
ADR: la parte posteriore della _1
macchina ha urtato ma non era possibile vedere il punto di impatto perché coperto _1 dall'auto. Siamo accorsi, è caduto verso il torrente in una zona sottostante, su della legna;
ADR: aveva sangue vicino alla testa, sembrava avesse perso conoscenza. ADR: ha insistito per CP_4
portarlo in ospedale e così ha fatto. ADR: non so precisare l'altezza dalla quale è caduto il
. ADR dell'Avv. Rizzuti: il guardava verso il fosso ed è caduto in avanti. ADR _1 _1 dell'Avv. Ammendolea: il era posizionato in una cunetta prima del torrente. ADR: il _1
teste riconosce i luoghi di causa nella fotografia 1 allegata alla pag. 3 della CTP di parte convenuta” (cfr. verbale d'udienza del 20.05.2022).
Con ordinanza del 20.06.2022, il giudicante all'epoca titolare del presente procedimento - ravvisate “delle imprecisioni nella descrizione del sinistro sulla base di quanto riferito dai testi” e
6 ritenuto “necessario, anche dal raffronto tra le deposizioni e la documentazione fotografica in atti, accertare la compatibilità tra la descrizione del sinistro e le lesioni lamentate” dall'odierno attore
- ha disposto c.t.u. modale, al fine di accertare “la velocità che l'autovettura potrebbe avere raggiunto nel punto di impatto con il pedone”, nonché “se l'impatto tra la parte posteriore dell'autovettura e la parte posteriore del pedone, possa avere causato la caduta del sig. _1 nel canalone d'acqua” e la compatibilità tra la descritta dinamica e le lesioni riportate dall'attore, nei limiti delle competenze tecniche dell'ausiliario.
Il consulente nelle more nominato, ing. sulla scorta della documentazione in atti e Persona_2 all'esito del sopralluogo svolto presso il teatro del sinistro, ha rappresentato che quest'ultimo si è verificato “in prossimità dell'area di una intersezione stradale, sita in località Sant'Antonio del comune di Gioiosa Jonica, identificata dalle seguenti caratteristiche plano-altimetriche: (la descrizione verrà fatta dando alle due vie che caratterizzano l'incrocio le direzioni CZ-RC e
Monti-Mare. Si precisa che in corrispondenza dell'incrocio esiste un torrente regimentato da strutture in muratura di pietrame con fondo alveo in cemento battuto e da un ponticello che consente la viabilità di attraversamento del torrente). La via che sviluppa il proprio tracciato planimetrico in direzione Monti-Mare presenta le seguenti caratteristiche: -pianeggiante; larghezza media della sede stradale variabile, da ml. 3,7 all'altezza del ponticello, a ml. 7,8 all'altezza opposta al ponte, in direzione mare;
piano viabile in asfalto in mediocri condizioni di viabilità; all'altezza dell'intersezione è ubicato un ponticello per il superamento di un torrente naturale. Le ringhiere poste sull'argine del ponticello sono molto degradate fino al punto da non esplicare la propria funzione di sicurezza. La via che sviluppa il tracciato in direzione CZ-RC è in leggera pendenza nella direzione RC. Ha una larghezza media della carreggiata pari a ml. 5, è costeggiata sul lato sx da un cordolo trapezoidale in cemento alto cm. 35 e largo cm 20, successivamente da un piccolo argine stradale sterrato largo cm. 50. A seguire, senza alcun riparo, è ubicato il fondo del torrente posto ad una quota più bassa rispetto al piano stradale mediamente di ml. 2,3. Entrambe le vie sono sprovviste di segnaletica stradale sia orizzontale che verticale. Inoltre, sono completamente assenti elementi di sicurezza stradale che dovevano essere ubicate in prossimità del ponte e del torrente”.
Ha poi proseguito affermando: “L'autovettura KIA CEED, condotta dal Sig. , CP_4
transitava sulla via monti-mare e con manovra di retromarcia destrorsa, cercava di raggiungere
7 la via RC-CZ in direzione CZ. In generale, la determinazione della velocità di una autovettura in movimento è una grandezza fisica che dipende da molti fattori quali, fra i più importanti ed indispensabili ai fini del calcolo sono: tracce di frenata, deformazioni dei lamierati, massa dei veicoli, tipologia dei sistemi di frenatura, caratteristiche meccaniche del motore, ecc. Nel caso in esame non si ha quasi nulla delle suddette grandezze fisiche. Si è solo a conoscenza delle caratteristiche meccaniche del motore dell'autovettura che in realtà non gode di una eccessiva ripresa, e del peso dell'autovettura pari a circa Kg.
1.400. Tenendo conto delle caratteristiche geometriche che caratterizzano l'incrocio (larghezza strade, pendenza, spazi di manovra, angoli di avvistamento), la velocità tenuta dall'autovettura, in retromarcia, nel percorrere il tratto stradale fino al punto dove sostava il sig. poteva essere, verosimilmente, compresa _1 nell'intervallo fra i 5 e i 9 Km/h. In definitiva, sulla base di quanto sopra e considerando altresì la dinamica del sinistro che successivamente sarà esposta, la velocità tenuta dall'autovettura al momento dell'impatto fra la parte posteriore sx ed il dorso del Sig. era all'incirca pari a _1
7 Km/h”.
Con specifico riguardo alla dinamica del sinistro, l'ausiliario del giudice ha illustrato che “il Sig.
, alla guida dell'autovettura KIA CEE'D tg. EH008NV, stava transitando sulla via CP_4
individuata precedentemente dalla direzione Monti-Mare, in retromarcia. Avanzava quindi da mare verso monte, con manovra di sterzata destrorsa. La predetta manovra, a causa di zone dell'autovettura non trasparenti quali, nel caso in esame, il montante compreso fra il lunotto posteriore e la portiera, complica la visibilità del conducente nel controllare i c.d. angoli morti dell'autovettura quando la stessa procede in retromarcia e, soprattutto in fase curvante. Nel frattempo, lungo il margine dx della strada che sviluppa il tracciato in direzione CZ-RC, fermo, vicino al cordolo che delimita la medesima strada e con lo sguardo rivolto verso il torrente, si trovava il sig. … Nel mentre il Sig. era fermo nella sua posizione, accanto al _1 _1
cordolo e con lo sguardo rivolto verso il torrente ed intento a fumare la sigaretta, sopraggiungeva
l'autovettura Kia Cee'd, condotta dal Sig. che, con manovra di retromarcia destrorsa, si CP_4
avviava con la parte posteriore della propria autovettura verso la base del cordolo dove appunto sostava il . La manovra di retromarcia destrorsa poneva come zona dell'autovettura più _1
sporgente, soprattutto la parte posteriore sx, laddove è posizionato il gruppo ottico ed il curvante del paraurti posteriore sx. A questo punto avveniva il leggero urto fra la parte superiore della
8 parte post. sx dell'autovettura contro la schiena del … A causa ed in conseguenza al _1 suddetto urto fra la parte post. sx dell'autovettura e la schiena del , quest'ultimo veniva _1 spinto al di là del cordolo, cadeva a faccia avanti sull'argine interposto fra il cordolo e la sommità del muro del canalone per poi proseguire la caduta fino a raggiungere il fondo del canalone … La predetta ricostruzione risulta essere compatibile sia con le caratteristiche geometriche dello stato dei luoghi, sia con le dichiarazioni dei Testi e sia con quanto riportato nella relazione peritale del C.T. del P.M. Ispettore Tringali” (cfr. pag. 5 della relazione di c.t.u.).
A sostegno della dinamica per come ricostruita, il c.t.u. ha specificato quanto segue: “- caratteristiche geometriche: a) altezza ml. 1,70; altezza cordolo cm. 35; ne consegue che _1
la sommità del cordolo ha la stessa quota altimetrica della parte alta della tibia (poco al disotto ginocchio) del . La schiena del ha una altezza dal suolo mediamente compresa _1 _1
fra cm. 90 e cm. 115, intervallo fra le vertebre lombari e dorsali. Peso corporeo circa _1
Kg. 80; b) altezza parte post. sx più sporgente dell'autovettura circa cm 95. Peso massa autovettura circa Kg. 1.400; - caratteristiche fisiche: la forza generata da un corpo in movimento
è direttamente proporzionale alla massa per l'accelerazione. F = M x A. Nel caso in esame la
Forza (Spinta) che ha causato la caduta del non è stata la velocità dell'autovettura, _1 comunque bassa;
viceversa è stata causata maggiormente dalla Massa dell'autovettura Kg.
1.400 contro i Kg. 80 del peso corporeo del . Ed ancora: - caratteristiche dinamiche: La spinta _1 subita dal all'altezza della schiena, mediamente, alta all'incirca cm. 100, rispetto _1 all'altezza del cordolo cm. 35, ha generato una coppia che ha causato il ribaltamento del
in avanti. Il tutto avente come centro di rotazione lo spigolo del cordolo che ha fatto leva _1
contro la parte alta della tibia del . Il canalone corre parallelamente alla strada, e _1
sviluppa il proprio tracciato planimetrico in direzione CZ-RC. Realizzato con due sponde in muratura di pietrame alti circa ml.
2. Il fondo dell'alveo è in cemento battuto. Quest'ultimo ha una quota di meno ml. 2,3 rispetto alla quota del piano stradale. Lungo l'argine stradale non esistono elementi (guardrail, ringhiere, parapetti, ecc.) per la messa in sicurezza della scarpata.
Le suddette caratteristiche: geometriche, fisiche e dinamiche rendono ancor più verosimile e compatibile la suddetta ricostruzione della dinamica del sinistro”. Infine, con riferimento alla compatibilità della dinamica del sinistro con le lesioni riportate dall'odierno attore – ovviamente nei limiti delle competenze tecniche dell'ausiliario – quest'ultimo ha riferito che “L'entità
9 maggiore dei danni subiti dal Sig. sono riconducibili per la maggiore a “Traumi” del _1 cranio, del torace, delle costole e dell'addome. I traumi, generalmente, sono conseguenze di urti fra due corpi (termine fisico) aventi rigidezza e fragilità diversa, nel caso in esame il corpo umano del Sig. e l'alveo del torrente in cemento. Il corpo del Sig. meno rigido e più _1 _1 fragile, in conseguenza alla caduta dall'alto verso il basso, dall'altezza di circa due metri, quando ha urtato contro la base dell'alveo del torrente, più rigido e meno fragile, si è causato i danni fisici diagnosticati dal personale delle strutture sanitarie, consistenti prevalentemente in Traumi. I danni fisici diagnosticati sono compatibili con la dinamica del sinistro precedentemente esposta nonché con le caratteristiche geometriche, soprattutto altimetriche dello stato dei luoghi teatro del sinistro”.
Nel rispondere alle osservazioni di parte attrice – che aveva rappresentato che sul fondo del canale, al momento del sinistro, fosse presente una catasta di legna, sicché il era atterrato sulla _1
legna e non piuttosto sul fondo del canale in cemento – il c.t.u. ha concluso affermando: “nulla cambia ai fini dei danni fisici subiti dal in quanto trattasi di elementi rigidi (la legna _1
accatastata). Cosa diversa sarebbe stata se al posto dei legni ci fosse stata una catasta di frasche
o fogliame o erbacce o arbusti;
quest'ultimi, infatti, sono da considerarsi elementi deformabili e quindi in conseguenza al loro grado di più o meno deformabilità avrebbero ammorbidito l'impatto
e conseguentemente i danni fisici”.
Con riguardo alle osservazioni alla bozza di c.t.u. svolte da parte convenuta, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, esula dal thema decidendum del presente giudizio ogni valutazione ipotetica in ordine a quali sarebbero state le conseguenze dell'impatto qualora il tratto stradale fosse stato munito dei dovuti presidi di sicurezza e ciò in quanto la compagnia assicurativa, costituendosi, non ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa l'ente custode della strada, sicché ogni deduzione svolta sul punto in corso di causa si appalesa tardiva ed incoducente ai fini del decidere.
Con riguardo al comportamento tenuto dal ed alla sua rilevanza in termini di concorso _1 nella causazione dell'evento, ogni opportuna valutazione verrà condotta infra, in punto di riparto della responsabilità.
Infine, il c.t.u. ha sufficientemente controdedotto in ordine all'asserito mancato riscontro sulla vettura condotta dall' di tracce tali da confermare l'avvenuto contatto con il corpo CP_4
10 dell'odierno attore, avendo l'ausiliario osservato che in ragione “della bassa velocità di impatto fra la parte posteriore dell'autovettura e il corpo del , non si potevano riscontrare segni _1 di deformazione sui lamierati dell'autovettura, anche perché l'urto si è verificato fra un elemento rigido (autovettura) ed un elemento deformabile (corpo )”. _1
Orbene, esaminato l'intero compendio probatorio in atti, è possibile ritenere sufficientemente dimostrata la dinamica del sinistro per come descritta dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio.
Nelle deposizioni rese dai due testimoni oculari, infatti, non sussistono profili di divergenza afferenti ai dati essenziali della dinamica del sinistro, non essendo mai stato messo in discussione, nelle rispettive propalazioni, che il sia stato colpito dal veicolo di proprietà di _1 _3
, nell'occorso condotto da , mentre eseguiva una manovra di retromarcia.
[...] CP_4
Peraltro, entrambi i testi hanno dichiarato di essere scesi dall'auto (parcheggiata sul margine sinistro della carreggiata, per come riferito dal teste;
quest'ultimo ha poi riferito che il _3
si sia allontanato per fumare una sigaretta;
entrambi hanno sostanzialmente dichiarato _1
che la macchina di si trovava parcheggiata sul lato sinistro della carreggiata, e che CP_4
costui fosse entrato in auto per poi muoversi in retromarcia, colpendo il , fermo di spalle _1
sul margine destro della strada.
Sebbene i due testimoni non abbiano potuto scorgere l'esatto punto di impatto tra l'auto ed il corpo dell'odierno attore, in quanto la visuale era coperta dall'autovettura, entrambi hanno dichiarato che il sia stato urtato dal veicolo che procedeva in retromarcia, così cadendo nel canale _1
sottostante.
La discrepanza tra quanto dichiarato dal teste (“Mentre aspettavamo che arrivasse il _3
signore del miele, il si è allontanato per fumare una sigaretta;
ADR: eravamo sul lato _1
sinistro della carreggiata, parcheggiati, era lì anche il sig. il quale è entrato in macchina CP_4 per andarsene, ha fatto retromarcia ed ha urtato ”) e quanto riferito dal teste _1 Per_1
(“arrivati a contrada S. Antonio, siamo scesi dalla macchina e abbiamo chiesto di Pt_2
per il miele, ma ancora non c'era. Un signore difronte sig. , che conosco
[...] CP_4
di vista perché è di Gioiosa, è salito su una macchina nera station wagon ed ha fatto retromarcia.
ADR: nel fare retromarcia ha investito … eravamo sul lato opposto del sig. il _1 CP_4 quale ha fatto retromarcia venendo verso di noi”) non è tale, a parere di questo Giudice, da inficiare l'attendibilità dei testimoni, anche alla luce delle concordanti dichiarazioni dai medesimi
11 rese nell'immediatezza del fatto, ossia in data 13.08.2018, durante l'escussione a sommarie informazioni (cfr. all. 43 e 44 all'atto di citazione), ove entrambi hanno dichiarato di trovarsi sul lato sinistro della strada, mentre l'odierno attore si trovava sul lato destro (cfr. sul punto Cass. civ.,
Sez. 3, n. 12751/2001: “La deposizione resa da un soggetto informato dei fatti innanzi alla polizia giudiziaria non ha lo stesso valore della deposizione testimoniale resa ai sensi dell'art. 244 e ss. cod. proc. civ., tuttavia il giudice può liberamente valutare la stessa quale elemento indiziario che, pur non potendo sostituire la prova diretta, può, però, concordando con altri elementi di prova, rafforzare il suo convincimento nella ricostruzione dei fatti”).
Il narrato dei testimoni oculari risulta peraltro suffragato dalle risultanze della consulenza tecnica modale che, tenuto conto delle caratteristiche geometriche, fisiche e dinamiche del veicolo, dei luoghi e del corpo del , ha concluso ritenendo “verosimile e compatibile la suddetta _1 ricostruzione della dinamica del sinistro”.
Gli esiti della c.t.u. modale, elaborata con metodo ed argomentazioni esaurienti, possono quindi essere posti a fondamento della presente decisione.
Tanto premesso in ordine alla dinamica dell'evento, occorre procedere alla disamina del riparto delle responsabilità nella causazione del sinistro.
Sul punto, giova osservare che la responsabilità civile da circolazione stradale ed il conseguente obbligo risarcitorio trovano il proprio fondamento nel combinato disposto degli artt. 2043 e 2054
c.c. Infatti, i danni originati da un sinistro stradale determinano una responsabilità da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., il quale prevede che qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Ai sensi dell'art. 2054, co. 1 c.c., in materia di circolazione di veicoli, con riferimento ai sinistri stradali nei quali sono coinvolti pedoni, il conducente, o il proprietario se soggetto diverso, devono risarcire il danno cagionato a persone o a cose durante la circolazione del veicolo se non provano di aver fatto il possibile per evitare il danno.
La norma pone una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale non deve offrire la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza (Cass. civ.,
Sez. 3, n. 1724/1987). Più in particolare, la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente
12 data in modo diretto cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza (Cass. civ., Sez. 3, n. 12751/2001; Cass. civ., Sez. 3, n. 12039/1998) o, comunque, dall'infruttuosa attuazione, con la massima perizia e diligenza, di tutte le manovre di fortuna in concreto esperibili (Cass. civ., Sez. 3, n. 4737/1984).
Non è la presunzione di colpa, tuttavia, ad imporre che il danneggiante sia sempre obbligato per l'intero. Ed invero, il coordinamento con l'art. 1227, co. 1, c.c. esige che il risarcimento sia ridotto, ove il danneggiato, con un contegno causalmente efficiente alla sua produzione, abbia concorso a determinare l'evento, riduzione che deve muovere dall'accertamento gravità della sua colpa e dalle conseguenze che ne sono derivate. Diversamente, di ardua composizione si rivelerebbe l'aporia tra il disposto dell'art. 2054, co. 1 e l'art. 1227, co. 1, c.c., con la non trascurabile conseguenza per la quale il responsabile, per il danno cagionato dalla circolazione dei veicoli (e fuori dalla diversa ipotesi dell'art. 2054, co. 2, c.c.), o sarebbe sempre chiamato a rispondere integralmente del danno cagionato o andrebbe sempre assolto in caso di positiva offerta della prova liberatoria. Sì che il danneggiato dalla circolazione dei veicoli fruirebbe di un trattamento di favore, contrario alla regola generale di cui all'art. 1227, co. 1, c.c. nonché difficilmente giustificabile e armonizzabile con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. (cfr. nello stesso senso, Tribunale Locri, n.
710/2023; 810/2018).
Pertanto, se pure il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l'art. 2054, co. 1, c.c. pone nei suoi confronti, non è preclusa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con quella presunta del conducente (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 2433/2024: “In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si
13 svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame”; Cass. civ., Sez. 3, n. 842/2020: “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione”; Cass. civ., Sez. 3, n. 17397/2007).
Nel caso di specie, parte convenuta non ha provato alcun fatto idoneo a superare la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2054, co. 1, c.c., apparendo anzi evidente che il conducente dell'autovettura investitrice non si sia uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza, avendo operato una manovra di retromarcia, notoriamente pericolosa, senza porre la doverosa attenzione o comunque senza avvedersi della presenza dell'attore nel raggio di movimento dell'autovettura.
Tuttavia, può essere condivisa la deduzione difensiva della compagnia di assicurazione secondo cui il sinistro è da addebitarsi – seppur in minima parte – alla responsabilità del , per _1
essersi fermato sulla carreggiata, in prossimità di un canale in secca profondo circa 2,3 metri rispetto al piano stradale (cfr. c.t.u. modale, pag. 6-7: “Il fondo dell'alveo è in cemento battuto.
Quest'ultimo ha una quota di meno mt. 2,3 rispetto alla quota del piano stradale”), pacificamente sprovvisto di presidi di sicurezza.
Sebbene l'attore non abbia compiuto nell'occorso alcun movimento improvviso tale da creare intralcio alla circolazione, la scelta di sostare a fumare una sigaretta in prossimità di un profondo canale in secca, voltato di spalle, senza prestare attenzione alla circolazione stradale circostante ed al sopraggiungere di un'automobile in retromarcia, si appalesa, a parere di chi scrive, una condotta incauta, idonea a concorrere alla causazione dell'evento.
Del resto, l'art. 190 co. 4 D.Lgs. 285/1992 vieta ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità, certamente non ravvisabili nella vicenda de qua.
Pertanto, tenuto conto della dinamica del sinistro per come accertata in corso di causa e delle condotte concretamente poste in essere dai due soggetti coinvolti nell'evento, appare congruo
14 addebitare all'attore un concorso di colpa nella misura del 10%, mentre per il residuo 90% la responsabilità del sinistro è da addebitare ad , conducente dell'autovettura CP_4
investitrice.
Accertato il concorso di responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, possono a questo punto essere esaminate e quantificate le conseguenze dannose derivate dall'evento.
Nella determinazione del pregiudizio subito dall'odierno attore, questo Giudice ritiene di fare proprie le conclusioni della c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa, a firma del dott.
, frutto di un iter logico-motivazionale immune da censure (invero neppure Persona_3
formulate dalle parti).
Il consulente, al termine delle operazioni peritali, ha formulato il seguente giudizio diagnostico:
“Trauma cranico con emorragia subdurale;
Trauma facciale con frattura dello zigomo ed emoseno, Trauma emitorace sx con fratture costali multiple, PNX e versamento pleurico omolaterale;
trauma addominale con rottura della milza e successiva splenectomia”.
In ordine al nesso causale tra il sinistro e i danni riportati, l'ausiliario del Giudice ha precisato che
“esiste nesso di causalità tra trauma subito e lesioni riportate. Le lesioni sono compatibili con la dinamica dichiarata” (cfr. pag. 13 della c.t.u.).
Con riferimento alla quantificazione dei danni, il perito ha così concluso: “Per quanto concerne la valutazione del danno così concluderemo:
- Invalidità temporanea assoluta al 100% giorni 20 (venti);
- Invalidità temporanea parziale al 75% giorni 20 (venti);
- Invalidità temporanea parziale al 50% giorni 90 (novanta);
- Invalidità temporanea parziale al 25% giorni 40 (quaranta);
- Invalidità permanente da valutarsi come danno biologico pari al 19% (diciannove per cento) della totale. Non esiste danno lavorativo specifico”.
Dette conclusioni, rispetto alle quali le parti non hanno avanzato alcuna osservazione, non appaiono inficiate da errori o vizi di metodo ed alle stesse il Giudicante ritiene di aderire.
Per procedere alla liquidazione del danno, trattandosi di lesioni macro-permanenti (essendo il danno biologico superiore ai 9 punti percentuali di invalidità), di particolare utilità e pregio appaiono – ratione temporis, atteso che la “tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti”, adottata con D.P.R. n. 12/2025, trova
15 applicazione “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, ossia dopo il 5.03.2025 – le tabelle redatte dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, le quali hanno ottenuto un importante riconoscimento ad opera della Suprema Corte, che ha evidenziato che “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale
– e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. –, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di
Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge” (Cass. civ., Sez. 3, n. 12408/2011).
Sulla base della valutazione sopra riportata si procede quindi alla liquidazione del danno non patrimoniale, in applicazione delle Tabelle del Tribunale Milano vigenti al momento della presente decisione e tenendo conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro (46 anni):
- I.P. 19% € 54.342,00
- I.T.T. 20 giorni (€ 115,00/die) € 2.300,00
- I.T.P. 20 giorni al 75% € 1.725,00
- I.T.P. 90 giorni al 50% € 5.175,00
- I.T.P. 40 giorni al 25% € 1.150,00 per un importo complessivamente pari ad € 64.692,00.
Non ricorrono, ad avviso di questo Giudice, gli estremi per procedere alla personalizzazione del danno alla salute, non essendo emersi elementi eccezionali che consentano di distinguere la situazione del danneggiato da quella in cui si troverebbe una qualsiasi altra persona con la medesima patologia. Pertanto, in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal
16 criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, n. 31681/2024), nulla può essere riconosciuto nella fattispecie a titolo personalizzazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, non avendo l'attore allegato, né tantomeno provato di aver patito conseguenze anomali e/o peculiari.
Ancora, merita osservarsi che la liquidazione del risarcimento ut supra compiuta tiene conto della sola componente dinamico-relazionale del c.d. danno biologico, esclusa la componente relativa alla sofferenza soggettiva, in difetto di una puntuale prova da parte dell'attore di detta componente
(cfr. sul punto Cass. Civ., Sez. 3, n. 7513/2018, §5.10 della motivazione: “… 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale") …”; più di recente, Cass. civ., Sez. 3, n. 19922/2023: “In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia
17 giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria”).
Ed invero, le generiche dichiarazioni rese dal teste , fratello dell'odierno attore Testimone_2
– che, sentito sul capitolo sub 11) “Vero che per molti mesi dopo il sinistro, in varie circostanze il sig. affermava di avere improvvisi stati di confusione, vertigini, amnesie e Parte_1 problemi di concentrazione per i quali manifestava il proprio disagio ad uscire di casa?”, ha dichiarato: “ADR: non ero presente all'incidente del 3.8.2018 che ha coinvolto mio fratello;
ADR: posso dire che dopo l'accaduto mio fratello lamentava capogiri, era molto nervoso, non riusciva ad uscire di casa, quasi, non riusciva più a guidare infatti lo accompagnavo io. Era provato sia mentalmente che fisicamente” (cfr. verbale d'udienza dell'11.02.2022) – non consentono di ritenere sufficientemente dimostrata l'incidenza in concreto delle lesioni patite in termini di sofferenza soggettiva/interiore, dovendosi quindi escludere l'autonomo risarcimento di detta voce di danno che, diversamente opinando, rischierebbe di tradursi in un'inammissibile duplicazione delle poste risarcitorie, in ragione dei riflessi dinamico-relazionali dei postumi riferiti dal teste.
Alla luce di quanto precede e tenuto conto del concorso di colpa dell'odierno attore, deve a quest'ultimo essere riconosciuto l'importo di € 58.222,80, all'attualità, a titolo di danno non patrimoniale.
Sull'importo così determinato occorre riconoscere anche il c.d. lucro cessante, ossia il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
Detto danno non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 1226 (e 2056, co. 2), c.c.
Non avendo nel caso in esame l'odierna parte attrice fornito alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il c.d. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712/1995 e Cass.
Civ., sez. 3, n. 2325/2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato - devalutato all'epoca del verificarsi del fatto e poi rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat - un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
18 All'importo così calcolato deve aggiungersi la liquidazione del danno patrimoniale, rappresentato dalle spese mediche documentate. Sebbene infatti il c.t.u. non abbia risposto al quesito formulato sul punto (né le parti hanno avanzato alcun rilievo in merito), questo Giudice ritiene di poter formulare un vaglio di congruità delle spese sanitarie sulla scorta della documentazione allegata all'atto di citazione, nei seguenti limiti: € 20,00 (all. 3) + € 30,50 (all. 8) + € 102,00 (all. 15) + €
30,50 (all. 17) + € 30,50 (all. 21) + € 20,00 (all. 23) + € 30,50 (all. 27) + € 30,50 (all. 36) + € 38,60
(all. 40), per un totale di € 333,10.
Pertanto, deve essere liquidato l'ulteriore importo di € 333,10 per le spese sanitarie, oltre interessi e rivalutazione a far data da ciascun esborso.
Non è invece possibile tener conto dell'importo di € 502,00 (all. 42) per l'“esame medico-legale con relazione”, in virtù del principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (Cass. civ., Sez. 3, n. 21402/2022).
Nella fattispecie in esame, la ricevuta n. 1/2019 del 30.01.2019 reca soltanto l'indicazione dell'importo “da pagare” ed è sprovvista di sottoscrizione, per quietanza, da parte del dott.
. Pertanto, in difetto di prova dell'esborso, non è possibile computare la predetta Controparte_8
somma.
Alla luce di tutto quanto esposto, la società (già Controparte_1 Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e devono
[...] Controparte_3 CP_4 essere condannati, in solido, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
58.222,80, all'attualità, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi come sopra specificato, nonché dell'importo di € 333,10, oltre interessi e rivalutazione a far data da ciascun esborso, per le spese sanitarie.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti gli interessi legali sulla somma così determinata.
Tenuto conto dell'accertamento di una (seppur limitata) concorrente responsabilità in capo all'odierno attore, le spese di lite devono essere compensate nella misura di un quinto tra le parti,
19 con conseguente condanna dei convenuti, in solido, a rifondere i restanti quattro quinti all'Erario, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, stante l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello
Stato, il tutto con la precisazione che non si procede alla dimidiazione ex art. 130 D.P.R. 115/2002 alla luce dell'orientamento più recente della giurisprudenza civile della Corte di Cassazione, in forza del quale “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n.
115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, n.
777/2021; Cass. civ., Sez. II, n. 22017/2018).
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012 e del successivo d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento, in base al decisum (scaglione compreso tra
€ 52.000,01 ed € 260,000,00 parametri tra i minimi e i medi), nel seguente modo: € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 4.500,00 per la fase istruttoria, € 3.300,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 11.000,00, oltre le spese anticipate o prenotate a debito e quant'altro previsto dalla legge, importi su cui operare la compensazione.
Anche le spese di entrambe le c.t.u., per ciò che concerne i rapporti interni tra le parti, sono compensate per un quinto, sicché i restanti quattro quinti devono essere posti definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie nei limiti di cui in motivazione la domanda attorea e, per l'effetto:
a) accerta e dichiara che la responsabilità per il sinistro stradale verificatosi in data
20 3.08.2018, alle ore 14:00 circa, in agro del Comune di Gioiosa Jonica (RC), in c.da S.
Antonio, è da imputare per il 90% ad e per il restante 10% a CP_4 Parte_1
[...]
b) condanna la società (già , in Controparte_1 Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, ed , in Controparte_3 CP_4
solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € 58.222,80, Parte_1 all'attualità, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi per come indicato in motivazione, nonché dell'importo di € 333,10 per le spese sanitarie, oltre interessi e rivalutazione a far data da ciascun esborso;
- compensa per un quinto le spese di lite tra le parti e condanna i convenuti in solido a rifondere i restanti quattro quinti nei confronti dell'Erario ex art. 133 D.P.R. 115/2002, che liquida in complessivi € 8.800,00 per compensi (già applicata la compensazione), oltre le spese anticipate o prenotate a debito e quant'altro previsto dalla legge, su cui operare la disposta compensazione;
- nei rapporti tra le parti, compensa per un quinto le spese di entrambe le c.t.u., ponendo definitivamente i restanti quattro quinti a carico dei convenuti in solido.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 17/06/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
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