CASS
Sentenza 6 marzo 2023
Sentenza 6 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2023, n. 9210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9210 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da GH VI nato a [...] il [...]; AL YL nata in [...] il [...]:3; OD AY nata in [...] il [...]; avverso la sentenza del 13/05/2022 del tribunale di Rimini;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Luigi Orsi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore degli imputati, avv.to Totti Alessandro che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 maggio 2022 il tribunale di Rimini condannava GH VI, AL LY e OD AY in ordine ai -reati di cui ai capi c) e d), rispettivamente relativi ai reati ex artt. 95 DPR 380/012 e 75 DPR 380/01, ritenuti avvinti dalla continuazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9210 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 20/01/2023 2. Avverso la predetta sentenza GH VI, AL LY e OD AY tramite il proprio difensore propongono ricorsi mediante la deduzione di quattro comuni motivi di ricorso. 3.Deducono con il primo motivo il vizio ex art. 606 comrna 1 lett. b) cod. proc. pen., per la mancata dichiarazione di intervenuta estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi c) e d). Laddove sarebbe contraddittoria la motivazione nella parte in cui si riconosce la prescrizione per i rea t i di cui ai capi a) e b) e non la si rileva per i reati di cui ai capi c) e d). Si tratterebbe di reati istantanei e anche se li si ritenesse permanenti la permanenza sarebbe cessata al momento della conclusione dei lavori. 4.Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge per la mancata assoluzione degli imputati, non emergendo i reati contestati. Si osserva che le opere abusive cui attengono i reati per cui è intervenuta condanna sarebbero strutture in PVC e legno mentre la contravvenzione ex art. 95 sopra citata atterrebbe ad opere in conglomerato cementizio come anche l'altra fattispecie attribuita. Quindi, le opere realizzate con il predetto materiale come anche i modesti ampliamenti in laterizio non potrebbero integrare i reati attribuiti al ricorrente. 5.Con il terzo motivo deducono il vizio di violazione di legge per la mancata assoluzione di OD RA, posto che la stessa non sarebbe proprietaria dell'opera né risulta dimostrato che ella sia committente o esecutrice delle opere. 6.Con il quarto motivo rappresentano il vizio di violazione di legge per il mancato e immotivato proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, come richiesto dalla difesa in sede di discussione. CONSIDERATO IIN DIRITTO 1.Per ragioni di priorità logico - giuridica occorre esaminare il secondo motivo di ricorso. Esso è manifestamente infondato con rigLardo al capo c), atteso che le disposizioni previste dagli artt. 83 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, anche alle opere edili con struttura in legno, a prescindere dai materiali utilizzati e dalle relative strutture, nonché dalla natura precaria o permanente dell'intervento (Sez. 3 n. 4567 del 10/10/2017 (dep. 31/01/2018) Rv. 273068 - 01). E' egualmente inammissibile in ordine al capo d). In proposito occorre premettere che ai sensi dell'art. 53 in tema di definizioni di opere in conglomerato e metallo cui va ricondotto l'art. 75 del DPR 380/01 ((cfr. da ultimo, non massimata, sent. nrg 2 28955/2021 del 11/01/2022) si dispone che "ai fini del presente testo unico si considerano: a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli". Tanto precisato si osserva che in sentenza il giudice richiama e condivide quanto riferito da tecnici sentiti sulla necessità di collaudo per le opere contestate. Tale aspetto non appare adeguatamente contrastato dal ricorrente se non con riguardo al portico e alla citata copertura che, nello stesso precedente capo a), descrittivo delle opere contestate, risultano effettivamente rispettivamente in PVC e legno. Per le altre opere ascritte è meramente assertiva la tesi per cui sarebbero state realizzate in laterizio. Nel contempo va altresì osservato che il capo d) è contestato come unico reato, come emerge dallo stesso trattamento sanzionatorio che fa riferimento alla continuazione tra il reato di cui asl capo c) e quello di cui al capo d). Pertanto alla luce di quanto sopra rilevato e in particolare del dato per cui solo alcune delle opere integranti il reato unico di cui al capo d) risultano in legno e pvc (id est materiale plastico che ha origine da materie prime naturali), ossia in materiale esulante dall'operatività del reato ex art. 75 del DPR 380/01, è del tutto indimostrata la tesi della riconduzione della unitaria fattispecie concreta al di fuori dei requisiti di cui al predetto articolo. 2.Quanto al secondo motivo, da esaminare ancor prima del terzo riferito a unicamente ad OD RA, esso è fondato con riguardo al capo c). Come noto, in tema di legislazione antisismica, le contravvenzioni di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione. (Sez. 3 - , n. 2210 del 16/12/2021 (dep. 19/01/2022) Rv. 282410 - 01). Nel caso in esame, dalla sentenza impugnata emerge l'ultimazione delle opere al maggio del 2016, ovvero all'inizio del predetto mese, per cui il predetto reato deve ritenersi estinto per prescrizione già alla data di pubblicazione della sentenza in esame, del 13 maggio 2022. In questa sede non 3 è possibile fare applicazione nei confronti di GH e AL del disposto dell'art. 129, comma 2. cod. proc. pen., che non è stato neppure sollecitato dal ricorrente con il motivo di impugnazione, non risultando evidente per essi il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nell'iter argomentativo a supporto della decisione impugnata e in assenza di contestazioni con riferimento alle predette posizioni. Mentre deve riconoscersi l'evidenza della mancata commissione del fatto complessivo, con incidenza anche in ordine al capo d), da parte della OD, alla luce delle contestazioni di cui al terzo motivo e della mancata illustrazione del ruolo della stessa. Quanto al residuo reato di cui al capo d) e per esso, limitatamente alle residue posizioni di GH e AL, deve escludersi la dedotta prescrizione e ribadirsi che ha natura di reato permanente a condotta mista in quanto (:omprende, da un lato, un aspetto commissivo costituito dall'utilizzazione dell'edificio e, dall'altro, un aspetto omissivo, costituito dalla mancata richiesta di collaudo all'autorità competente, con la conseguenza che il momento di cessazione della condotta antigiuridica, da cui far decorrere il termine di prescrizione, coincide con il momento di dismissione dell'utilizzo dell'immobile ovvero con il collaudo (Sez. 3, n. 36095 del 30/06/2016, dep. 01/09/2016, Ercoli, Rv. 267917; Sez. 3, n. 1411 del 03/11/2011, dep. 17/01/2012, p.m. in c. Iazzetta, Rv. 251880). Circostanze queste ultime non emergenti. 3. Con riferimento al quarto motivo, residuante, per quanto sinora osservato, solo per il reato di cui al capo d) limitatamente alle posizioni di GH e AL, esso è fondato, per la mancata motivazione rispetto alla richiesta di riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen. avanzata in sede di discussione, come emerge dalla rubrica della sentenza impugnata. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene di dover annullare senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OD AY con riferimento ai residui reati di cui ai capi c) e d) per non aver commesso il fatto. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GH VI e AL YL limitatamente al residuo reato di cui al capo c) perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di GH VI e di AL YL limitatamente al reato di cui al capo d) in relazione al punto concernente l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Rimini, in diversa persona fisica. Dispone in relazione al reato di cui al capo c), la comunicazione ai sensi 4 dell'art. 101 del DPR 380/01 di copia della sentenza irrevocabile a cura del cancelliere al competente ufficio tecnico della regione Emilia Romagna. 5. Va evidenziato che il predetto tribunale in sede di rinvio non potrà rilevare l'eventuale decorso della prescrizione. Infatti, qualora la Corte di Cassazione annulli con rinvio limitatamente all'accertamento dell'esistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio è tenuto a verificare esclusivamente l'applicabilità in fatto di tale causa ci esclusione della punibilità, ma non può rilevare l'eventuale decorso del termine di prescrizione, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016 Rv. 267590 - 01; Sez. 3, n. 38380 del 15/07,2015 Ud. (dep. 22/09/2015) Rv. 264796 - 01).
P.Q.M.
, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OD AY con riferimento ai residui reati di cui ai capi c) e d) per non aver commesso il fatto. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GH VI e AL YL limitatamente al residuo reato di cui al capo c) perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di GH VI e di AL YL limitatamente al reato di cui al capo d) in relazione al punto concernente l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. peri, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Rimini, in diversa persona fisica. Dispone in relazione al reato di cui al capo c), la comunicazione di copia della sentenza irrevocabile a cura del cancelliere al competente ufficio tecnico della regione Emilia Romagna. Così deciso il 20/01/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Luigi Orsi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore degli imputati, avv.to Totti Alessandro che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 maggio 2022 il tribunale di Rimini condannava GH VI, AL LY e OD AY in ordine ai -reati di cui ai capi c) e d), rispettivamente relativi ai reati ex artt. 95 DPR 380/012 e 75 DPR 380/01, ritenuti avvinti dalla continuazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9210 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 20/01/2023 2. Avverso la predetta sentenza GH VI, AL LY e OD AY tramite il proprio difensore propongono ricorsi mediante la deduzione di quattro comuni motivi di ricorso. 3.Deducono con il primo motivo il vizio ex art. 606 comrna 1 lett. b) cod. proc. pen., per la mancata dichiarazione di intervenuta estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi c) e d). Laddove sarebbe contraddittoria la motivazione nella parte in cui si riconosce la prescrizione per i rea t i di cui ai capi a) e b) e non la si rileva per i reati di cui ai capi c) e d). Si tratterebbe di reati istantanei e anche se li si ritenesse permanenti la permanenza sarebbe cessata al momento della conclusione dei lavori. 4.Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge per la mancata assoluzione degli imputati, non emergendo i reati contestati. Si osserva che le opere abusive cui attengono i reati per cui è intervenuta condanna sarebbero strutture in PVC e legno mentre la contravvenzione ex art. 95 sopra citata atterrebbe ad opere in conglomerato cementizio come anche l'altra fattispecie attribuita. Quindi, le opere realizzate con il predetto materiale come anche i modesti ampliamenti in laterizio non potrebbero integrare i reati attribuiti al ricorrente. 5.Con il terzo motivo deducono il vizio di violazione di legge per la mancata assoluzione di OD RA, posto che la stessa non sarebbe proprietaria dell'opera né risulta dimostrato che ella sia committente o esecutrice delle opere. 6.Con il quarto motivo rappresentano il vizio di violazione di legge per il mancato e immotivato proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, come richiesto dalla difesa in sede di discussione. CONSIDERATO IIN DIRITTO 1.Per ragioni di priorità logico - giuridica occorre esaminare il secondo motivo di ricorso. Esso è manifestamente infondato con rigLardo al capo c), atteso che le disposizioni previste dagli artt. 83 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, anche alle opere edili con struttura in legno, a prescindere dai materiali utilizzati e dalle relative strutture, nonché dalla natura precaria o permanente dell'intervento (Sez. 3 n. 4567 del 10/10/2017 (dep. 31/01/2018) Rv. 273068 - 01). E' egualmente inammissibile in ordine al capo d). In proposito occorre premettere che ai sensi dell'art. 53 in tema di definizioni di opere in conglomerato e metallo cui va ricondotto l'art. 75 del DPR 380/01 ((cfr. da ultimo, non massimata, sent. nrg 2 28955/2021 del 11/01/2022) si dispone che "ai fini del presente testo unico si considerano: a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli". Tanto precisato si osserva che in sentenza il giudice richiama e condivide quanto riferito da tecnici sentiti sulla necessità di collaudo per le opere contestate. Tale aspetto non appare adeguatamente contrastato dal ricorrente se non con riguardo al portico e alla citata copertura che, nello stesso precedente capo a), descrittivo delle opere contestate, risultano effettivamente rispettivamente in PVC e legno. Per le altre opere ascritte è meramente assertiva la tesi per cui sarebbero state realizzate in laterizio. Nel contempo va altresì osservato che il capo d) è contestato come unico reato, come emerge dallo stesso trattamento sanzionatorio che fa riferimento alla continuazione tra il reato di cui asl capo c) e quello di cui al capo d). Pertanto alla luce di quanto sopra rilevato e in particolare del dato per cui solo alcune delle opere integranti il reato unico di cui al capo d) risultano in legno e pvc (id est materiale plastico che ha origine da materie prime naturali), ossia in materiale esulante dall'operatività del reato ex art. 75 del DPR 380/01, è del tutto indimostrata la tesi della riconduzione della unitaria fattispecie concreta al di fuori dei requisiti di cui al predetto articolo. 2.Quanto al secondo motivo, da esaminare ancor prima del terzo riferito a unicamente ad OD RA, esso è fondato con riguardo al capo c). Come noto, in tema di legislazione antisismica, le contravvenzioni di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione. (Sez. 3 - , n. 2210 del 16/12/2021 (dep. 19/01/2022) Rv. 282410 - 01). Nel caso in esame, dalla sentenza impugnata emerge l'ultimazione delle opere al maggio del 2016, ovvero all'inizio del predetto mese, per cui il predetto reato deve ritenersi estinto per prescrizione già alla data di pubblicazione della sentenza in esame, del 13 maggio 2022. In questa sede non 3 è possibile fare applicazione nei confronti di GH e AL del disposto dell'art. 129, comma 2. cod. proc. pen., che non è stato neppure sollecitato dal ricorrente con il motivo di impugnazione, non risultando evidente per essi il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nell'iter argomentativo a supporto della decisione impugnata e in assenza di contestazioni con riferimento alle predette posizioni. Mentre deve riconoscersi l'evidenza della mancata commissione del fatto complessivo, con incidenza anche in ordine al capo d), da parte della OD, alla luce delle contestazioni di cui al terzo motivo e della mancata illustrazione del ruolo della stessa. Quanto al residuo reato di cui al capo d) e per esso, limitatamente alle residue posizioni di GH e AL, deve escludersi la dedotta prescrizione e ribadirsi che ha natura di reato permanente a condotta mista in quanto (:omprende, da un lato, un aspetto commissivo costituito dall'utilizzazione dell'edificio e, dall'altro, un aspetto omissivo, costituito dalla mancata richiesta di collaudo all'autorità competente, con la conseguenza che il momento di cessazione della condotta antigiuridica, da cui far decorrere il termine di prescrizione, coincide con il momento di dismissione dell'utilizzo dell'immobile ovvero con il collaudo (Sez. 3, n. 36095 del 30/06/2016, dep. 01/09/2016, Ercoli, Rv. 267917; Sez. 3, n. 1411 del 03/11/2011, dep. 17/01/2012, p.m. in c. Iazzetta, Rv. 251880). Circostanze queste ultime non emergenti. 3. Con riferimento al quarto motivo, residuante, per quanto sinora osservato, solo per il reato di cui al capo d) limitatamente alle posizioni di GH e AL, esso è fondato, per la mancata motivazione rispetto alla richiesta di riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen. avanzata in sede di discussione, come emerge dalla rubrica della sentenza impugnata. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene di dover annullare senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OD AY con riferimento ai residui reati di cui ai capi c) e d) per non aver commesso il fatto. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GH VI e AL YL limitatamente al residuo reato di cui al capo c) perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di GH VI e di AL YL limitatamente al reato di cui al capo d) in relazione al punto concernente l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Rimini, in diversa persona fisica. Dispone in relazione al reato di cui al capo c), la comunicazione ai sensi 4 dell'art. 101 del DPR 380/01 di copia della sentenza irrevocabile a cura del cancelliere al competente ufficio tecnico della regione Emilia Romagna. 5. Va evidenziato che il predetto tribunale in sede di rinvio non potrà rilevare l'eventuale decorso della prescrizione. Infatti, qualora la Corte di Cassazione annulli con rinvio limitatamente all'accertamento dell'esistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio è tenuto a verificare esclusivamente l'applicabilità in fatto di tale causa ci esclusione della punibilità, ma non può rilevare l'eventuale decorso del termine di prescrizione, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016 Rv. 267590 - 01; Sez. 3, n. 38380 del 15/07,2015 Ud. (dep. 22/09/2015) Rv. 264796 - 01).
P.Q.M.
, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OD AY con riferimento ai residui reati di cui ai capi c) e d) per non aver commesso il fatto. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GH VI e AL YL limitatamente al residuo reato di cui al capo c) perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di GH VI e di AL YL limitatamente al reato di cui al capo d) in relazione al punto concernente l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. peri, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Rimini, in diversa persona fisica. Dispone in relazione al reato di cui al capo c), la comunicazione di copia della sentenza irrevocabile a cura del cancelliere al competente ufficio tecnico della regione Emilia Romagna. Così deciso il 20/01/2023