TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 12485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12485 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
R.G. 72847/2021
in persona della dott.ssa Mariaelena Francone in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 72847 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, con domicilio eletto in Roma, presso lo Parte_1
studio del procuratore avvocato Davide Binda rappresentante e difensore, per procura in atti
PARTE ATTRICE
E
con domicilio eletto in Roma, presso lo studio CP_1
del procuratore avvocato Pierpaolo Galasso rappresentante e difensore, per procura in atti
PARTE CONVENUTA
E in persona del lrpt, con domicilio eletto in CP_2
Roma, presso lo studio del procuratore avvocato Massimo Biasiotti
Mogliazza rappresentante e difensore per procura in atti
PARTE CONVENUTA
1 2
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti parte attrice chiedeva il ristoro dei danni subiti all'esito del sinistro verificatosi in Roma, in data 23.6.2020, alle ore 12.00 circa, in Roma, Via Q.
Majorana all'altezza del civico 263, mentre si trovava a bordo del suo motoveicolo KYMCO tg EB97826.
Narrava parte attrice di essere stata urtata mentre circolava sul lato destro dell1a via quando il trasportato del furgone Ford Transit tg
DZ333KN, di proprietà della e condotto da Controparte_3 Per_1
, apriva lo sportello andando a colpire l'attore.
[...] CP_1
Quest'ultimo andava a cadere su una Lancia Y tg EW778DY parcheggiata regolarmente.
Sul posto intervenivano i VVUU che redigevano verbale.
L'attore riportava lesioni e veniva ricoverato a mezzo del 118 presso il P.S. dell'azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini ove gli veniva diagnosticato: “…frattura periprotesica femore destro…” con prognosi di gg 30 s.s..
Non riuscendo a comporre la questione il introduceva il Pt_1
presente giudizio.
Si costituivano il convenuto e la compagnia di assicurazioni del furgone che contestavano ogni addebito nei termini riportati in comparsa e chiedevano il rigetto della domanda.
La causa, istruita mediante prove documentali, prove orali e CTU, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
20.2.2025, ed in quella sede trattenuta in decisione con termini di legge
2 3
alle parti per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricostruzione dell'incidente e responsabilità.
La dinamica del sinistro si evince dall'insieme dei documenti versati in atti, in particolare dal verbale redatto dai VVUU, e dalle prove orali espletate.
Ad avviso di chi scrive, stando alle risultanze dei documenti in atti, in particolare dal verbale delle autorità intervenute sul posto, la responsabilità del sinistro è da scrivere alla condotta del , trasportato sul furgone Ford Transit. A pag 2 del verbale dei VVUU il dichiarava che: “…trovandoci a marciare sul margine destro della carreggiata, durante una fase di arresto della circolazione a causa del semaforo rosso, posto poco più avanti, poiché dovevo scendere dal veicolo, aprivo il mio sportello. Non mi avvedevo, tuttavia, del sopraggiungere di un motociclo che stava transitando sul lato destro dell'autocarro…”.
Non v'è dubbio, anche tenendo conto delle deposizioni rese dai testi escussi, che la responsabilità sia da ascrivere alla parte convenuta.
Invero il passeggero del furgone apriva lo sportello per scendere pur trovandosi nella corsia di marcia. Il centauro non poteva certo prevedere, pur adottando ogni cautela, che da un mezzo apparentemente in transito e fermo al semaforo potesse scendere un soggetto. La condotta del passeggero si configura come imprevedibile determinandone l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro de quo. CP_4
nella determinazione del danno deve tenersi conto della condizione dell'attore pregressa al sinistro. Egli era portatore di una protesi d'anca.
Danni subiti da . Parte_1
Danno biologico.
In particolare, il danno biologico va inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata in quanto incidente sul
3 4
valore uomo in tutta la sua concreta dimensione che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. Il danno biologico consistente nella violazione dell'integrità psico-fisica della persona va considerato ai fini della determinazione del risarcimento, sia nel suo aspetto statico (diminuzione del bene primario dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata) sia nel suo aspetto dinamico (manifestazione o espressione quotidiana del bene salute che riguarda sia l'attività lavorativa che le altre attività extra lavorative e che pongono il soggetto in condizione non solo di produrre utilità, ma anche di ricevere utilità).
Criteri di liquidazione del danno biologico e della invalidità temporanea
Tra i possibili criteri di liquidazione adottati dalla giurisprudenza, si è ritenuto di adottare quello basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto dì invalidità, si è tenuto conto contemporaneamente della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del leso al momento del sinistro. Ed infatti la scienza medica ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità di un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che aritmetica rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va poi considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale,
4 5
oltretutto, è compresa la parte della vita che di solito è sotto ogni profilo la più ricca e dinamica.
L'evento biologico e la valutazione della sua incidenza
La valutazione del danno biologico subito dal ricorrente deve tener conto della situazione sanitaria pregressa al sinistro, - il era portatore di protesi d'anca- nonché della documentazione medica prodotta al momento della introduzione del ricorso.
La situazione veniva valutata dal CTU nominato dal giudice in corso di causa e l'elaborato viene condiviso pienamente sia nell'esecuzione che nei risultati raggiunti.
La quantificazione del danno biologico e dell'invalidità temporanea
La CTU, nelle modalità di effettuazione, si condivide pienamente.
Alla luce di quanto esposto dovrà essere liquidato il danno alla persona del nella misura di seguito descritta: Pt_1
1.- Danno alla persona: in occasione del sinistro oggetto di causa l'attore ha subito un evento biologico inteso quale lesione alla integrità fisica che dev'essere determinata tenuto conto della percentuale di danno all'esito del sinistro -30%-, dedotta la percentuale di danno già presente al momento del sinistro -18%-:
.- invalidità permanente: 30% meno 18%
.- incapacità temporanea assoluta: gg. 60
.- incapacità temporanea relativa: gg. 60 (al 50%)
Per quanto riguarda il danno biologico, si ritiene di dover liquidare l'importo di euro 63.565,81, importo che opportunamente devalutato e rivalutato è pari ad €69.759,02 al valore attuale, sulla base della natura della malattia e della consistenza dei postumi, dell'età del danneggiato stesso al momento del fatto (53 anni) e del valore del punto determinato attraverso i parametri di legge comprensivo di ITA ed ITP al 50%.
5 6
2.- Spese sostenute e sostenende
Sono state documentate spese mediche per €14.038,59 ritenute congrue.
3.- La personalizzazione della quantificazione del danno: il danno non patrimoniale
Compete all'attore il risarcimento del danno inteso come residuo danno non patrimoniale alla luce della entità delle conseguenze subite che viene commisurata nel 20 % del danno biologico pari ad €13.951,80.
Totale liquidato a . Parte_1
In totale per i titoli su indicati spettano all'attore € 97.749,41 per danni alla persona detratti gli importi versati stragiudizialmente.
Tanto premesso considerato che, per i motivi suesposti, parte convenuta è risultata responsabile nella causazione del sinistro, condanna le parti convenute in solido al ristoro del danno in favore di parte attrice per l'importo di €97.749,41, detratti eventuali importi versati antecedentemente al giudizio. Condanna in via definitiva parte convenuta al pagamento delle spese di CTU.
Infine in ordine al danno materiale non v'è traccia in atti di alcuna fattura di riparazione che comprovi l'effettività e l'entità dei danni subiti.
La domanda, pertanto non può trovare accoglimento.
Condanna, infine, parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese sostenute per il presente giudizio che liquida in complessivi €14.103,00 di cui €750,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di nonché nei confronti della Pt_1 CP_1
in persona del lrpt, così provvede: CP_2
6 7
1.- accoglie la domanda proposta da e condanna i Parte_1
convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno in suo favore nella misura di €97.749,41- detratte le somme eventualmente percepite medio tempore- per danni alla persona, importo già devalutato e rivalutato;
2.- Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese sostenute per il presente giudizio che liquida in complessivi €14.103,00 di cui €750,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge;
3.- pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute in solido;
4.- rigetta la domanda avanzata da parte attrice relativa ai danni al veicolo.
Così deciso in Roma il giorno 11.9.2025
Il Giudice.
Mariaelena Francone
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
R.G. 72847/2021
in persona della dott.ssa Mariaelena Francone in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 72847 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, con domicilio eletto in Roma, presso lo Parte_1
studio del procuratore avvocato Davide Binda rappresentante e difensore, per procura in atti
PARTE ATTRICE
E
con domicilio eletto in Roma, presso lo studio CP_1
del procuratore avvocato Pierpaolo Galasso rappresentante e difensore, per procura in atti
PARTE CONVENUTA
E in persona del lrpt, con domicilio eletto in CP_2
Roma, presso lo studio del procuratore avvocato Massimo Biasiotti
Mogliazza rappresentante e difensore per procura in atti
PARTE CONVENUTA
1 2
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti parte attrice chiedeva il ristoro dei danni subiti all'esito del sinistro verificatosi in Roma, in data 23.6.2020, alle ore 12.00 circa, in Roma, Via Q.
Majorana all'altezza del civico 263, mentre si trovava a bordo del suo motoveicolo KYMCO tg EB97826.
Narrava parte attrice di essere stata urtata mentre circolava sul lato destro dell1a via quando il trasportato del furgone Ford Transit tg
DZ333KN, di proprietà della e condotto da Controparte_3 Per_1
, apriva lo sportello andando a colpire l'attore.
[...] CP_1
Quest'ultimo andava a cadere su una Lancia Y tg EW778DY parcheggiata regolarmente.
Sul posto intervenivano i VVUU che redigevano verbale.
L'attore riportava lesioni e veniva ricoverato a mezzo del 118 presso il P.S. dell'azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini ove gli veniva diagnosticato: “…frattura periprotesica femore destro…” con prognosi di gg 30 s.s..
Non riuscendo a comporre la questione il introduceva il Pt_1
presente giudizio.
Si costituivano il convenuto e la compagnia di assicurazioni del furgone che contestavano ogni addebito nei termini riportati in comparsa e chiedevano il rigetto della domanda.
La causa, istruita mediante prove documentali, prove orali e CTU, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
20.2.2025, ed in quella sede trattenuta in decisione con termini di legge
2 3
alle parti per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricostruzione dell'incidente e responsabilità.
La dinamica del sinistro si evince dall'insieme dei documenti versati in atti, in particolare dal verbale redatto dai VVUU, e dalle prove orali espletate.
Ad avviso di chi scrive, stando alle risultanze dei documenti in atti, in particolare dal verbale delle autorità intervenute sul posto, la responsabilità del sinistro è da scrivere alla condotta del , trasportato sul furgone Ford Transit. A pag 2 del verbale dei VVUU il dichiarava che: “…trovandoci a marciare sul margine destro della carreggiata, durante una fase di arresto della circolazione a causa del semaforo rosso, posto poco più avanti, poiché dovevo scendere dal veicolo, aprivo il mio sportello. Non mi avvedevo, tuttavia, del sopraggiungere di un motociclo che stava transitando sul lato destro dell'autocarro…”.
Non v'è dubbio, anche tenendo conto delle deposizioni rese dai testi escussi, che la responsabilità sia da ascrivere alla parte convenuta.
Invero il passeggero del furgone apriva lo sportello per scendere pur trovandosi nella corsia di marcia. Il centauro non poteva certo prevedere, pur adottando ogni cautela, che da un mezzo apparentemente in transito e fermo al semaforo potesse scendere un soggetto. La condotta del passeggero si configura come imprevedibile determinandone l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro de quo. CP_4
nella determinazione del danno deve tenersi conto della condizione dell'attore pregressa al sinistro. Egli era portatore di una protesi d'anca.
Danni subiti da . Parte_1
Danno biologico.
In particolare, il danno biologico va inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata in quanto incidente sul
3 4
valore uomo in tutta la sua concreta dimensione che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. Il danno biologico consistente nella violazione dell'integrità psico-fisica della persona va considerato ai fini della determinazione del risarcimento, sia nel suo aspetto statico (diminuzione del bene primario dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata) sia nel suo aspetto dinamico (manifestazione o espressione quotidiana del bene salute che riguarda sia l'attività lavorativa che le altre attività extra lavorative e che pongono il soggetto in condizione non solo di produrre utilità, ma anche di ricevere utilità).
Criteri di liquidazione del danno biologico e della invalidità temporanea
Tra i possibili criteri di liquidazione adottati dalla giurisprudenza, si è ritenuto di adottare quello basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto dì invalidità, si è tenuto conto contemporaneamente della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del leso al momento del sinistro. Ed infatti la scienza medica ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità di un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che aritmetica rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va poi considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale,
4 5
oltretutto, è compresa la parte della vita che di solito è sotto ogni profilo la più ricca e dinamica.
L'evento biologico e la valutazione della sua incidenza
La valutazione del danno biologico subito dal ricorrente deve tener conto della situazione sanitaria pregressa al sinistro, - il era portatore di protesi d'anca- nonché della documentazione medica prodotta al momento della introduzione del ricorso.
La situazione veniva valutata dal CTU nominato dal giudice in corso di causa e l'elaborato viene condiviso pienamente sia nell'esecuzione che nei risultati raggiunti.
La quantificazione del danno biologico e dell'invalidità temporanea
La CTU, nelle modalità di effettuazione, si condivide pienamente.
Alla luce di quanto esposto dovrà essere liquidato il danno alla persona del nella misura di seguito descritta: Pt_1
1.- Danno alla persona: in occasione del sinistro oggetto di causa l'attore ha subito un evento biologico inteso quale lesione alla integrità fisica che dev'essere determinata tenuto conto della percentuale di danno all'esito del sinistro -30%-, dedotta la percentuale di danno già presente al momento del sinistro -18%-:
.- invalidità permanente: 30% meno 18%
.- incapacità temporanea assoluta: gg. 60
.- incapacità temporanea relativa: gg. 60 (al 50%)
Per quanto riguarda il danno biologico, si ritiene di dover liquidare l'importo di euro 63.565,81, importo che opportunamente devalutato e rivalutato è pari ad €69.759,02 al valore attuale, sulla base della natura della malattia e della consistenza dei postumi, dell'età del danneggiato stesso al momento del fatto (53 anni) e del valore del punto determinato attraverso i parametri di legge comprensivo di ITA ed ITP al 50%.
5 6
2.- Spese sostenute e sostenende
Sono state documentate spese mediche per €14.038,59 ritenute congrue.
3.- La personalizzazione della quantificazione del danno: il danno non patrimoniale
Compete all'attore il risarcimento del danno inteso come residuo danno non patrimoniale alla luce della entità delle conseguenze subite che viene commisurata nel 20 % del danno biologico pari ad €13.951,80.
Totale liquidato a . Parte_1
In totale per i titoli su indicati spettano all'attore € 97.749,41 per danni alla persona detratti gli importi versati stragiudizialmente.
Tanto premesso considerato che, per i motivi suesposti, parte convenuta è risultata responsabile nella causazione del sinistro, condanna le parti convenute in solido al ristoro del danno in favore di parte attrice per l'importo di €97.749,41, detratti eventuali importi versati antecedentemente al giudizio. Condanna in via definitiva parte convenuta al pagamento delle spese di CTU.
Infine in ordine al danno materiale non v'è traccia in atti di alcuna fattura di riparazione che comprovi l'effettività e l'entità dei danni subiti.
La domanda, pertanto non può trovare accoglimento.
Condanna, infine, parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese sostenute per il presente giudizio che liquida in complessivi €14.103,00 di cui €750,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di nonché nei confronti della Pt_1 CP_1
in persona del lrpt, così provvede: CP_2
6 7
1.- accoglie la domanda proposta da e condanna i Parte_1
convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno in suo favore nella misura di €97.749,41- detratte le somme eventualmente percepite medio tempore- per danni alla persona, importo già devalutato e rivalutato;
2.- Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese sostenute per il presente giudizio che liquida in complessivi €14.103,00 di cui €750,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge;
3.- pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute in solido;
4.- rigetta la domanda avanzata da parte attrice relativa ai danni al veicolo.
Così deciso in Roma il giorno 11.9.2025
Il Giudice.
Mariaelena Francone
7