Ordinanza cautelare 2 dicembre 2021
Sentenza 23 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 02/12/2021, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/12/2021
N. 01257/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1257 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicoletta Ciriello e Andrea Buranello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ulss -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa Miazzi e Chiara Tomiola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Capo e Giorgio Spadaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'atto di accertamento n. -OMISSIS-del 19.08.2021, emanato dall'Azienda ULSS -OMISSIS-, comunicato a mezzo raccomandata A.R., ricevuta dalla ricorrente, in data 24.08.2021 alle ore 12,30;
- dell'atto / provvedimento, privo di protocollo e firmato digitalmente in data 2.09.2021, emesso dall'Ordine Provinciale dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri -OMISSIS- - avente ad oggetto: ”Comunicazione sospensione ex art. 4 D.L. 44/20201, convertito dalla L. 28 maggio 2021 n. 76”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ulss -OMISSIS- e dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che merita uno specifico approfondimento in sede di merito la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’intera vicenda per cui è causa;
che, nei limiti e ai soli fini della domanda cautelare, in punto fumus boni iuris, la domanda predetta non appare prima facie suscettibile di accoglimento, alla luce delle difese e della documentazione prodotta dalle parti resistenti;
che, non risulta sufficientemente dimostrato nemmeno il pregiudizio nel ritardo, che non consentirebbe di attendere una decisione nel merito, poiché il pregiudizio lamentato ha comunque natura essenzialmente patrimoniale e certamente ristorabile, in caso di eventuale accoglimento delle doglianze;
che parte ricorrente non ha, per converso, fornito elementi atti a far ritenere che in assenza di un provvedimento sospensivo potrebbero derivare a lei o alla sua famiglia, nel periodo di tempo necessario per giungere ad una decisione nel merito, danni irreparabili;
che, inoltre, va sottolineato come, nel necessario bilanciamento degli interessi, considerata la gravità della situazione di emergenza sanitaria, l’interesse di parte ricorrente è recessivo rispetto a quello cui mirano i provvedimenti assunti dall’amministrazione nell’ambito dell’attuazione del complesso Piano vaccinale;
che, pertanto, la domanda cautelare deve essere respinta;
che le spese della presente fase cautelare devono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare;
compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.