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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7883/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Sandra Macis CP_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Sandra Macis CP_2 C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio nella quale hanno esposto:
Pag. 1 a 5 “ premesso che:
1. in data 26/3/1988, in Selargius, i ricorrenti contraevano matrimonio concordatario,
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 13, parte 2, serie A,
in regime di comunione dei beni (doc. n. 3);
2. dall'unione coniugale nascevano in Cagliari due figli: , in data 16/7/1991 e , Per_1 Per_2
in data 3/7/1994;
3. con sentenza n. 395/2024 dell'8/2/2024, emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n.
7828/2023 R.G., il Tribunale di Cagliari pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti (doc. n. 4);
Cont 4. in tale sede, tra l'altro, veniva previsto in capo al sig. l'obbligo di versare alla sig.ra
Con n assegno mensile di € 400,00, di cui € 200,00 a titolo di mantenimento della figlia , Per_2
al tempo maggiorenne ma economicamente non indipendente ed € 200,00 a titolo di assegno divorzile, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. dalla data della pronuncia della sopraccitata sentenza di divorzio la situazione lavorativa,
in particolare della figlia, è mutata in melius in maniera tale da rendere legittima la richiesta di modifica delle disposizioni di natura economica di cui alla citata pronuncia;
6. Segnatamente, la figlia si è trasferita a Londra ove da circa un anno orsono ha Per_2
reperito una stabile un'occupazione lavorativa quale manager di un centro medico, attività che le garantisce una piena autonomia finanziaria;
pertanto, i ricorrenti convengono che l'assegno di mantenimento previsto nel suo interesse e posto a carico del padre vada allo stato revocato in ragione della raggiunta indipendenza economica della medesima;
Con 7. Contestualmente le parti concordano che l'assegno divorzile previsto in favore della
Cont sarà aumentato a € 300,00, anche in conseguenza della cessazione da parte dell'
dell'obbligo di mantenimento verso la figlia e considerato l'aumento Istat;
Pag. 2 a 5 Cont 8. Le parti danno, altresì, atto che il sig. ha parzialmente omesso di versare l'assegno di
€ 400,00 posto a suo carico e concordano che, a definizione delle pendenze economiche derivanti dagli obblighi di mantenimento, pari ad oggi a complessivi € 21.200,00 e a tacitazione
Cont Con di ogni pretesa, il sig. si obbliga a trasferire alla sig.ra che accetta, la quota di 1/6
della piena proprietà dei locali commerciali, siti in Decimoputzu (CA) alla via Roma n. 40 e
42, identificati rispettivamente in Catasto Fabbricati del predetto Comune al Fg. 25, particella
337, sub. 10 (mq 26) e sub 9 (mq. 71), categoria C1, quota di valore pari a circa il suddetto debito di € 21.200,00 (doc. n. 5).
Le parti concordano, altresì, che l'atto di trasferimento relativo al predetto bene dovrà essere stipulato con atto pubblico notarile entro sessanta giorni dalla emananda sentenza a spese del
Cont sig.
***
Tutto ciò premesso, e , come sopra rappresentati e difesi, dichiarano di CP_1 CP_2
essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di rinunciare alla presenza fisica, e congiuntamente chiedono e concludono affinché l'Ill.mo Tribunale di Cagliari, espletati gli incombenti di rito e previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., a parziale modifica delle condizioni economiche contenute nella sentenza del Tribunale di Cagliari n. 395/2024
dell'8/2/2024 Voglia:
- revocare, con decorrenza dal deposito della domanda, l'obbligo a carico del sig. CP_2
della corresponsione della somma di € 200,00 in favore di per il mantenimento CP_1
della figlia;
Persona_3
Pag. 3 a 5 - porre a carico del sig. e a favore della l'obbligo di corrispondere un CP_2 CP_1
assegno divorzile di € 300,00 mensili, da versare entro il 5 di ogni mese oltre rivalutazione
ISTAT annuale;
- dare atto che le parti concordano che, a definizione delle pendenze economiche derivanti dagli obblighi di mantenimento, e a definizione dei rapporti patrimoniali, come specificato in parte motiva del ricorso, il sig. si obbliga a trasferire alla sig.ra , che CP_2 CP_1
accetta, la quota di 1/6 della piena proprietà dei locali commerciali siti in Decimoputzu (CA)
alla via Roma n. 40 e 42, rispettivamente identificati al Catasto Fabbricati del predetto Comune
al Fg. 25, particella 337, sub. 10 (mq 26) e sub 9 (mq 71), categoria C1;
- ferme restando le altre condizioni della sentenza di divorzio in quanto compatibili;
- spese legali integralmente compensate”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra e CP_1
CP_2
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e dei figli.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a modifica di quanto disposto con sentenza n. 395/2024 emessa dal Tribunale di Cagliari –
Sezione Civile in data 08/02/2024 nel procedimento R.G. 7828/2023,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 15.12.2025
Il Presidente
Pag. 4 a 5 dott. Giorgio Latti
Pag. 5 a 5