Art. 5. (Intese istituzionali di programma) 1. In ciascuno stato di previsione della spesa e' istituita una unita' previsionale di base per gli interventi di conto capitale denominata a Intesa istituzionale di programma ", cui affluiscono le risorse provenienti dalle autorizzazioni di spesa iscritte nel medesimo stato di previsione da destinare alla realizzazione degli interventi previsti nelle intese istituzionali di programma da stipulare ai sensi dell'articolo' 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e con la modalita' di cui alla delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997.
2. All'unita' di cui al comma 1 affluiscono le quote di finanziamento gia' a disposizione dell'amministrazione competente idonee a consentire il perseguimento degli obiettivi rientranti nelle intese istituzionali di programma da adottare , le quote di risorse destinate alle intese su fondi ripartiti dal CIPE e la guota nazionale di cofinanziamento di programmi comunitari, rientranti nell' " Intesa ", iscritta all'unita' previsionale di base 7.2.1.10 "Fondo di rotazione per le politiche comunitarie" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa ripartizione del CIPE a seguito dell'vvenuta approvazione dei programmi comunitari.
3. All'unita' previsionale di base di cui al comma 1 possono affluire inoltre le risorse provenienti da iniziative non avviate e revocate dal CIPE. Tali somme, ove necessario, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, iscritte in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate dal CIPE alle intese istituzionali di programma che hanno in corso di attuazione programmi, anche con valenza ambientale, con un piu' elevato coefficiente di realizzazione e necessitino di ulteriori risorse.
4. Nell'ambito degli accordi di programma-quadro le risorse destinate a progetti in ritardo di attuazione possono essere diversamente allocate in relazione all'effettivo stato di avanzamento di altri progetti, prioritariamente nell'ambito del medesimo accordo o, in caso di impossibilita', in accordi per settori diversi ((eventualmente anche tra diverse intese istituzionali di programma)) .
5. Restano ferme le procedure di rendicontazione e controllo stabilite dalla normativa vigente e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica informa ogni due mesi il Parlamento sulle operazioni effettuate sulle unita' previsionali di base di cui al comma 1.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio su proposta dell'Amministrazione competente anche in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 .
7. Le regioni sottoscrittrici di intese istituzionali di programma adeguano le strutture dei rispettivi bilanci in sintonia con le previsioni del presente articolo.
2. All'unita' di cui al comma 1 affluiscono le quote di finanziamento gia' a disposizione dell'amministrazione competente idonee a consentire il perseguimento degli obiettivi rientranti nelle intese istituzionali di programma da adottare , le quote di risorse destinate alle intese su fondi ripartiti dal CIPE e la guota nazionale di cofinanziamento di programmi comunitari, rientranti nell' " Intesa ", iscritta all'unita' previsionale di base 7.2.1.10 "Fondo di rotazione per le politiche comunitarie" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa ripartizione del CIPE a seguito dell'vvenuta approvazione dei programmi comunitari.
3. All'unita' previsionale di base di cui al comma 1 possono affluire inoltre le risorse provenienti da iniziative non avviate e revocate dal CIPE. Tali somme, ove necessario, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, iscritte in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate dal CIPE alle intese istituzionali di programma che hanno in corso di attuazione programmi, anche con valenza ambientale, con un piu' elevato coefficiente di realizzazione e necessitino di ulteriori risorse.
4. Nell'ambito degli accordi di programma-quadro le risorse destinate a progetti in ritardo di attuazione possono essere diversamente allocate in relazione all'effettivo stato di avanzamento di altri progetti, prioritariamente nell'ambito del medesimo accordo o, in caso di impossibilita', in accordi per settori diversi ((eventualmente anche tra diverse intese istituzionali di programma)) .
5. Restano ferme le procedure di rendicontazione e controllo stabilite dalla normativa vigente e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica informa ogni due mesi il Parlamento sulle operazioni effettuate sulle unita' previsionali di base di cui al comma 1.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio su proposta dell'Amministrazione competente anche in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 .
7. Le regioni sottoscrittrici di intese istituzionali di programma adeguano le strutture dei rispettivi bilanci in sintonia con le previsioni del presente articolo.