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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 5829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5829 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1391/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MA LO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da in proprio e in qualità di esercente della responsabilità genitoriale - unitamente CP_1
a dei minori , Controparte_2 Persona_1
; Persona_2
in proprio e in qualità di esercente della responsabilità Controparte_3 genitoriale - unitamente a del minore Controparte_4 Persona_3
;
[...]
; Controparte_3 rappresentati e difesi dall'avv. CAROSI VINCENZO , come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_5
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_5
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dall'avo capostipite , nato il [...] a [...] Persona_4 in Colle successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
La linea di discendenza è stata così allegata nel ricorso introduttivo: “descrizione della discendenza della/del capostipite italiano e padre/madre della signora: , Controparte_3
Figlio, nato il [...] a [...], (Brasile) (doc. 12) che, unitamente, al coniuge (doc. 13) é genitore di: , Nipote, nato il [...] a [...]_5
UL, (Brasile) (doc.14) che, unitamente, al coniuge (doc. 15) é genitore di: , CP_1
Bisnipote, ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...], (Brasile) (doc. 1) che, unitamente, al coniuge (doc. 2) é genitore di: , , Persona_1 Per_6 ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...], (Brasile) (doc. 3) Persona_2
, , ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...], (Brasile)
[...] Per_6
(doc. 4 , Bisnipote, ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...]_3
UL, (Brasile) (doc. 9) genitore di: , , ed odierno Persona_3 Per_6 ricorrente, nato il [...] a [...], (Brasile) (doc. 7) , Nipote, ed Persona_3 odierno ricorrente, nato il [...] a [...], (Brasile) (doc. 8) sposato (doc. 16).”.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
2 - Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'amministrazione intimata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 - Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_5
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Va pertanto riconosciuto l'interesse dei ricorrenti ad azionare il riconoscimento del diritto avanti all'autorità giurisdizionale.
5 - Venendo ora al merito, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Consegue che l'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza deve provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la
Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n. 25317 del24/08/2022).
6 - Ritiene il Tribunale che i ricorrenti non abbiano assolto all'onere probatorio secondo i principi richiamati, affidando la prova della discendenza da un avo italiano ai documenti indicati nel ricorso introduttivo del giudizio, che tuttavia non hanno prodotto fino al momento in cui il Tribunale ha riservato la decisione all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c..
Stante il disposto dell'art. 281 duodecies, quarto comma c.p.c., in assenza della costituzione del convenuto, non è possibile concedere un rinvio del presente procedimento, richiesto CP_5 dal procuratore dei ricorrenti “al fine di poter regolarizzare la procura e la documentazione necessaria per il riconoscimento di cittadinanza” come dedotto in sede di note depositate ex art. 127 ter c.p.c..
Il quarto comma dell'art. 281 duodecies c.p.c. prescrive infatti che “…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
La fase successiva al deposito degli atti introduttivi e l'udienza ex art. 281 duodecies c.p.c. costituiscono pertanto il momento di confronto fra le parti e di eventuale integrazione, che tuttavia non ha senso che venga effettuata se tale esigenza non sorge, come nel caso in esame, dalle difese della controparte, appunto, non costituitasi.
Il rinvio, non essendo stato dedotto dalla parte interessata un impedimento assoluto alla produzione documentale, non è peraltro compatibile con gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione che hanno indotto il legislatore ad imporre l'applicazione del rito semplificato di cognizione alle cause in materia di cittadinanza proprio in considerazione della natura documentale della prova e della non articolata attività istruttoria cui la parte è consapevole fin da quando radica il giudizio di affidare la prova degli elementi costituivi della propria domanda.
7 - Alla stregua delle considerazioni svolte, la domanda deve essere rigettata.
8 – Nulla per le spese in quanto l'Amministrazione intimata non si è costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
1391/2025 , definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_5
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese.
Venezia, 02/12/2025
Il Giudice
UR LO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MA LO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da in proprio e in qualità di esercente della responsabilità genitoriale - unitamente CP_1
a dei minori , Controparte_2 Persona_1
; Persona_2
in proprio e in qualità di esercente della responsabilità Controparte_3 genitoriale - unitamente a del minore Controparte_4 Persona_3
;
[...]
; Controparte_3 rappresentati e difesi dall'avv. CAROSI VINCENZO , come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_5
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_5
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dall'avo capostipite , nato il [...] a [...] Persona_4 in Colle successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
La linea di discendenza è stata così allegata nel ricorso introduttivo: “descrizione della discendenza della/del capostipite italiano e padre/madre della signora: , Controparte_3
Figlio, nato il [...] a [...], (Brasile) (doc. 12) che, unitamente, al coniuge (doc. 13) é genitore di: , Nipote, nato il [...] a [...]_5
UL, (Brasile) (doc.14) che, unitamente, al coniuge (doc. 15) é genitore di: , CP_1
Bisnipote, ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...], (Brasile) (doc. 1) che, unitamente, al coniuge (doc. 2) é genitore di: , , Persona_1 Per_6 ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...], (Brasile) (doc. 3) Persona_2
, , ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...], (Brasile)
[...] Per_6
(doc. 4 , Bisnipote, ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...]_3
UL, (Brasile) (doc. 9) genitore di: , , ed odierno Persona_3 Per_6 ricorrente, nato il [...] a [...], (Brasile) (doc. 7) , Nipote, ed Persona_3 odierno ricorrente, nato il [...] a [...], (Brasile) (doc. 8) sposato (doc. 16).”.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
2 - Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'amministrazione intimata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 - Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_5
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Va pertanto riconosciuto l'interesse dei ricorrenti ad azionare il riconoscimento del diritto avanti all'autorità giurisdizionale.
5 - Venendo ora al merito, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Consegue che l'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza deve provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la
Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n. 25317 del24/08/2022).
6 - Ritiene il Tribunale che i ricorrenti non abbiano assolto all'onere probatorio secondo i principi richiamati, affidando la prova della discendenza da un avo italiano ai documenti indicati nel ricorso introduttivo del giudizio, che tuttavia non hanno prodotto fino al momento in cui il Tribunale ha riservato la decisione all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c..
Stante il disposto dell'art. 281 duodecies, quarto comma c.p.c., in assenza della costituzione del convenuto, non è possibile concedere un rinvio del presente procedimento, richiesto CP_5 dal procuratore dei ricorrenti “al fine di poter regolarizzare la procura e la documentazione necessaria per il riconoscimento di cittadinanza” come dedotto in sede di note depositate ex art. 127 ter c.p.c..
Il quarto comma dell'art. 281 duodecies c.p.c. prescrive infatti che “…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
La fase successiva al deposito degli atti introduttivi e l'udienza ex art. 281 duodecies c.p.c. costituiscono pertanto il momento di confronto fra le parti e di eventuale integrazione, che tuttavia non ha senso che venga effettuata se tale esigenza non sorge, come nel caso in esame, dalle difese della controparte, appunto, non costituitasi.
Il rinvio, non essendo stato dedotto dalla parte interessata un impedimento assoluto alla produzione documentale, non è peraltro compatibile con gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione che hanno indotto il legislatore ad imporre l'applicazione del rito semplificato di cognizione alle cause in materia di cittadinanza proprio in considerazione della natura documentale della prova e della non articolata attività istruttoria cui la parte è consapevole fin da quando radica il giudizio di affidare la prova degli elementi costituivi della propria domanda.
7 - Alla stregua delle considerazioni svolte, la domanda deve essere rigettata.
8 – Nulla per le spese in quanto l'Amministrazione intimata non si è costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
1391/2025 , definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_5
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese.
Venezia, 02/12/2025
Il Giudice
UR LO