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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/12/2025, n. 3571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3571 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1309/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IR LU Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera dott.ssa ST LL Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1309/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco Camilletti Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(P.IVA. ), con il patrocinio dell'avv. Daniele Controparte_1 P.IVA_1
Cattaneo
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 2782/2025, pubblicata in data 2 aprile 2025; materia: Contratto di assicurazione
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la spettabile Corte, respinta ogni contraria domanda o istanza, accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, l'appello proposto e, per l'effetto, in integrale riforma della Sentenza impugnata n. 2782/2025 del 02 aprile 2025, pubblicata in pari data e resa nel giudizio R.G. 15507/2024 del Tribunale di Milano – Sezione VI Civile, notificata in data 04/05/2025: pagina 1 di 8 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata l'operatività della polizza n. 455°6127, condannare la compagnia assicurativa al pagamento in favore del sig. Controparte_1
, della somma di € 15.877,27 che lo stesso ha versato al sig. a titolo di Parte_1 CP_2 provvisionale, con cessione di ogni diritto di ripetizione delle somme corrisposte dal Pt_1 all' in caso di revisione della sentenza penale di primo grado, o alle diverse maggiore o minori CP_2 somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al saldo. Rifuse le spese di giudizio, comprese quelle di mediazione, con condanna altresì a carico di di CP_1 pagamento delle somme di cui all'art. 12 bis del D. Lgs. 28/2010, ovvero al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, con condanna altresì alla restituzione di ogni somma eventualmente versata dall'appellante in favore dell'appellata a titolo di rifusione spese legali di primo grado. Spese e compensi professionali di entrambi i gradi rifusi”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte di Appello di Milano Ill.mo adita, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE, rigettare l'appello proposto da siccome infondato in fatto ed in Parte_1 diritto, confermando in toto l'appellata sentenza del Tribunale di Milano n. 2782/2025, confermando la motivazione per la quale si è accertato e dichiarato che è privo di titolarità per Parte_1 invocare manleva in proprio e a tutela del proprio patrimonio, non essendo egli, come tale e in proprio, contraente/assicurato o beneficiario della polizza invocata di n. 455A6127, che copre CP_1 il solo patrimonio della società di capitali, oggi fallita, rigettando, per l'effetto, ogni Parte_2 sua domanda. Vinte le spese. IN SUBORDINE, riservato il gravame, rigettare comunque l'appello di anche se lo si Parte_1 ritenesse titolare dell'ipotetico diritto alla manleva e allo indennizzo avanzato, accertando l'intervenuta prescrizione di ogni suo diritto, ex art. 2952 c.c. (16.10.2019 – 3.05.2023), e, per l'effetto, rigettare comunque ogni sua domanda. Vinte le spese. IN VIA DI STRETTO ULTERIORE SUBORDINE, con riserva di gravame, fermi gli oneri probatori gravanti in capo all'assicurato, accogliere la domanda nei limiti del massimale di € 1.000.000,00.=, dedotta la franchigia di € 2.500,00.=. Spese compensate. Con ampia riserva”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 2782/2025, pubblicata in data 2 aprile 2025, il Tribunale di Milano, pronunciando nella causa promossa da contro (nel prosieguo, per Parte_1 Controparte_1 brevità, anche solo ), disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvedeva: CP_1
1) rigetta la domanda;
2) condanna il ricorrente a rifondere alla convenuta le Parte_1 Controparte_1 spese del giudizio liquidate in € 4.237 per compensi oltre al rimborso spese generali pari al 15% pagina 2 di 8 nonché Iva e Cpa.
2. Il giudizio di primo grado
conveniva in giudizio esponendo che: era stato Parte_1 Controparte_1 Pt_1 amministratore unico della società (dichiarata fallita nel dicembre 2021) da novembre Parte_2
2014 a settembre 2018; il 24 maggio 2018 un dipendente della società – – aveva subito un CP_2 infortunio sul lavoro, a seguito del quale era stato instaurato un procedimento penale a carico di
(quale amministratore unico di e, dunque, titolare del rapporto di lavoro con Pt_1 Parte_2
in ordine al reato di cui agli artt. 113, 40 co. 2, 590 c.p.; con sentenza n. 1040/2023 il CP_2
Tribunale di Brescia aveva dichiarato responsabile del reato a lui ascritto e lo aveva Pt_1 condannato, sul versante civile, al risarcimento dei danni patiti da assegnando una CP_2 provvisionale immediatamente esecutiva per € 13.000,00, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile, delle spese generali e degli accessori di legge;
aveva quindi versato Pt_1
a la somma complessiva di € 15.877,27; al momento del verificarsi del sinistro, CP_2 Parte_2 risultava essere assicurata con polizza RCT/RCO presso la compagnia assicuratrice
[...] [...]
; aveva quindi denunciato il sinistro a chiedendo, oltre che di Controparte_1 Pt_1 CP_1 essere garantito e manlevato da tutte le somme a lui richieste e risultate dovute in ragione dell'infortunio verificatosi, il rimborso della somma versata a in forza della sentenza del CP_2
Tribunale di Brescia;
a fronte del diniego della compagnia assicurativa, aveva infine agito Pt_1 giudizialmente per far valere la propria pretesa all'indennizzo.
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione in fatto e in diritto Controparte_1 svolta da e chiedendo quindi il rigetto della domanda attorea, deducendo che: i) la polizza Pt_1 assicurativa prevedeva quale unica assicurata (società di capitali con propria personalità Parte_2 giuridica e autonomia patrimoniale perfetta), non anche il quale, dunque, non essendo Pt_1 nemmeno indicato come beneficiario dell'assicurazione, era da ritenere privo di qualsivoglia titolo per avanzare pretese indennitarie nei confronti di;
ii) in ogni caso, era intervenuta la prescrizione del CP_1 diritto all'indennizzo ex art. 2952 c.c.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda proposta da sulla Parte_1 scorta delle seguenti considerazioni:
- era l'unico soggetto assicurato dalla polizza stipulata con , mentre non Parte_2 CP_1 Pt_1 era né contraente, né beneficiario, né assicurato della stessa, come confermato da una corretta pagina 3 di 8 interpretazione delle clausole contrattuali;
- l'assenza di riferimenti – sia pur impliciti – alla figura dell'amministratore ovvero del legale rappresentante della società quali soggetti tutelati dalla polizza sia in veste di assicurati che di beneficiari porta ad escludere l'allegata titolarità, in capo a del diritto all'indennizzo; Pt_1
- la bontà di tale statuizione sarebbe confortata dall'esistenza, nella prassi commerciale, di polizze – diverse da quella oggetto di giudizio – volte a coprire il rischio di responsabilità, oltre che della società, altresì dei soggetti che coprono cariche direttive all'interno dell'ente;
- l'accertato difetto di titolarità di del diritto all'indennizzo assume rilievo assorbente rispetto Pt_1 all'eccezione di prescrizione sollevata da . CP_1
3. L'appello
La sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto l'integrale riforma articolando un Parte_1 unico motivo.
Segnatamente, secondo la prospettazione dell'appellante, il giudice di primo grado avrebbe errato nell'escludere la titolarità di del diritto all'indennizzo, la quale invece emergerebbe Pt_1 chiaramente dalle disposizioni di polizza. In questo senso, in particolare, deporrebbe l'art. 1 lett. B) n. 3 sez. I della polizza assicurativa, laddove prevede che “L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun “prestatore di lavoro” (compresi quadri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell' , per danni conseguenti a fatti colposi Parte_3 verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni arrecati: - alle persone considerate “terzi”
(escluso l'Assicurato/Contraente) in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del Massimale
R.C.T.; - agli altri “Prestatori di lavoro”, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio entro il limite del Massimale pattuito per la garanzia R.C.O.”.
Secondo l'appellante, tale disposizione estenderebbe la tutela assicurativa all'amministratore unico della società assicurata in relazione ai danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni e arrecati, tra gli altri, ai prestatori di lavoro.
L'appellante ha inoltre contestato l'eccezione di prescrizione formulata da e non esaminata – CP_1 per assorbimento – nella sentenza impugnata.
Infine, con memoria conclusionale depositata nell'odierno giudizio di appello, l'appellante ha rilevato che, in forza dell'art. 2049 c.c., e erano responsabili in solido nei confronti dei Parte_2 Pt_1 dipendenti danneggiati (nel caso di specie, di . Di conseguenza, la circostanza che sia CP_2 pagina 4 di 8 stato il solo a versare interamente la quota di risarcimento dovuta a titolo di provvisionale al Pt_1 danneggiato avrebbe comportato, ai sensi dell'art. 1203 c.c., la surrogazione di medesimo Pt_1 nella posizione creditoria di nei confronti di , con conseguente titolarità del diritto Parte_2 CP_1 all'indennizzo.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
4. Decisione
L'appello è infondato.
Infatti, come correttamente accertato dal primo giudice, il soggetto assicurato, nonché beneficiario della polizza per cui è causa, era la sola società non anche L'interpretazione Parte_2 Pt_1 cui il decidente è pervenuto in ordine al soggetto effettivamente titolare del diritto all'indennizzo assicurativo appare coerente col tenore complessivo dell'intero contratto di polizza, da cui inequivocabilmente emerge come il rischio assicurativo fosse perimetrato al solo patrimonio della società stipulante (in ciò sostanziandosi la concreta causa del contratto assicurativo in disamina), ma anche con la clausola contrattuale che è stata invocata dallo stesso appellante quale preciso titolo fondativo dell'asserita estensione, nei suoi confronti, della copertura assicurativa.
In particolare, con riferimento all'oggetto del contratto di polizza n. 455A6127, in essere all'epoca dei fatti e stipulato tra - attualmente fallita- e , l'articolo 1, sezione I, della polizza Parte_2 CP_1
(doc. 3, fasc. ), prevedeva espressamente che l'obbligazione della compagnia fosse quella di CP_1
“tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai Parte_3 sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali e per danni materiali a Cose in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alle attività dichiarate in Polizza comprese quelle complementari e accessorie”, laddove “assicurato” risulta essere proprio (e unicamente) la società La polizza, alla voce Parte_2
“contraente/assicurato”, reca infatti la sola indicazione di – persona giuridica, autonomo Parte_2 centro di imputazione e interessi – senza menzionare ulteriori soggetti, come organi societari o altre persone fisiche, né come ulteriori assicurati né, tantomeno, quali beneficiari di polizza. Ne discende che la prestazione dell'assicuratore risulta essere fisiologicamente connessa al verificarsi di un evento pagina 5 di 8 incidente sul patrimonio della detta società.
Alla luce di quanto sopra, dunque, appare del tutto inconferente il continuo richiamo dell'appellante alla locuzione “prestatore di lavoro” di cui alla citata clausola sub art. 1 lett. B) n. 3 sez. I della polizza assicurativa, la quale porterebbe, a suo dire, a estendere la copertura assicurativa al patrimonio personale del legale rappresentante ovvero dell'amministratore della società e, conseguentemente, ad allargare il perimetro del rischio assicurato anche a patrimoni estranei a quello societario.
Invero, tale clausola – se correttamente interpretata alla luce della rammentata funzione assegnata dalle parti al contratto in esame (trasferire sull'assicuratore il rischio di eventi negativi minaccianti il patrimonio dell'assicurata, i.e. – non estende in alcun modo la copertura assicurativa ai Parte_2 singoli “prestatori di lavoro”, per danni, conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati a terzi, ma, piuttosto, si limita a definire (ampliandolo) il campo di coloro le cui condotte, pregiudicando, direttamente o indirettamente, (pur sempre) il patrimonio societario, stante il vincolo solidaristico di cui all'art. 2049 c.c., possono assumere rilevanza ai fini dell'attivazione della polizza.
In altre parole, con tale previsione le parti avevano inteso estendere la copertura assicurativa non ai patrimoni dei prestatori di lavoro, e, segnatamente, degli amministratori – il soggetto assicurato risultando pur sempre la sola società di capitali e il patrimonio protetto essendo comunque solo quello della società medesima, che è autonomo e distinto da quelli personali degli amministratori – bensì alle conseguenze dannose connesse all'operato di costoro e riverberantesi, secondo il criterio dell'art. 2049
c.c., sul patrimonio della società.
Da respingere, d'altra parte, è anche la prospettazione offerta dall'appellante in sede di memoria conclusionale nel presente giudizio di appello, in accordo alla quale avrebbe agito in Pt_1 surrogazione di ex art. 1203 c.c. in ordine al credito vantato da quest'ultima nei Parte_2 confronti di . CP_1
A tal proposito, occorre anzi tutto evidenziare che la domanda di surrogazione avanzata dall'appellante
è inammissibile in questa sede in quanto nuova, poiché fondata su una causa petendi diversa da quella posta alla base della domanda originariamente proposta (e che non può essere soggetta a mutatio in corso di causa), come si evince pianamente dalla lettura degli atti di primo grado. Invero, il titolo della domanda muta radicalmente allorché dal titolo contrattuale si passa al titolo surrogatorio legale: un conto è agire spendendo la propria qualità di soggetto assicurato e, quindi, a titolo di adempimento pagina 6 di 8 negoziale, nel qual caso alla base della “causa petendi” v'è un contratto intervenuto inter partes; altro conto è, invece, agire a titolo di surrogazione legale, ai sensi dell'art. 1203 n. 3 c.c., nel qual caso è assunto quale “causa petendi” il diritto di surroga, correlato all'adempimento di un rapporto di garanzia intervenuto con il reale contraente assicurato.
In ogni caso, l'assunto da cui muove la prospettazione dell'appellante sarebbe comunque erroneo.
Nell'ipotesi di surrogazione di diritto di cui all'art. 1203 n. 3 c.c. rientra il caso in cui il condebitore solidale paghi l'intero debito;
infatti, il debitore adempie il proprio obbligo estinguendolo e, al contempo, adempie l'obbligo degli altri debitori, subentrando nel relativo credito. L'azione di surrogazione si pone dunque in rapporto di complementarietà rispetto all'azione di regresso di cui all'art. 1299 c.c. (sul punto, v. per tutte Cass. civ., n. 22860/2007), essendo comunque entrambe volte a ottenere dal condebitore solidale quanto spettante per l'eccedenza rispetto al credito oggetto della vicenda successoria della surrogazione.
Ora: anche ammettendo la responsabilità solidale ex art. 2049 c.c. di in relazione Parte_2 all'evento dannoso verificatosi (in realtà non provata, tenuto peraltro conto che la società, nel processo penale tenutosi presso il Tribunale di Brescia, non è stata chiamata quale responsabile civile) e anche prescindendo dall'accertamento della quota di responsabilità imputabile alla società medesima
(ricordando infatti che la responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. è oggettiva nei confronti del terzo danneggiato, ma modulabile in relazione al grado di colpa ex art. 2055 c.c. nell'ambito dei rapporti interni tra i condebitori solidali), quel che appare prioritariamente dirimente è che, interpretando correttamente l'art. 1203 n. 3 c.c. invocato dall'appellante, avrebbe potuto Pt_1 tutt'al più surrogarsi nella posizione creditoria del terzo danneggiato ( verso CP_2 [...]
, poiché il terzo danneggiato non dispone di azione diretta nei confronti dell'assicuratore del Parte_4 debitore (possibilità prevista dal legislatore solo in ipotesi eccezionali e derogatorie, segnatamente in materia di trasporto mediante veicoli a motore o natanti – art. 141 cod. ass. – e di trasporto aereo – art. 942 co. 2 cod. nav. – insuscettibili di estensione analogica), ne consegue che anche Pt_1 ricorrendo allo strumento della surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 3 c.c., non avrebbe potuto avanzare la propria pretesa direttamente nei confronti di , ma semmai – proprio in virtù della CP_1 disposizione normativa richiamata dall'appellante – della sola quale (asserito) Parte_2 condebitore solidale.
Il rigetto dell'appello e, segnatamente, l'acclarato difetto (a monte) di titolarità attiva nel rapporto pagina 7 di 8 dedotto in giudizio, fa venire meno la necessità di affrontare le difese che parte appellante ha reiterato in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia resistente in prime cure.
*
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m.
n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa e della non espletata fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 2782/2025, pubblicata in data 2 aprile 2025, così dispone:
1) respinge l'appello; per l'effetto:
2) conferma integralmente la sentenza impugnata;
3) condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese di lite del Controparte_1 presente grado d'appello, che si liquidano nell'importo di € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali
(15%), IVA, se dovuta, e CPA;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
La Cons. rel. est. La Presidente
ST LL IR LU
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IR LU Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera dott.ssa ST LL Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1309/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco Camilletti Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(P.IVA. ), con il patrocinio dell'avv. Daniele Controparte_1 P.IVA_1
Cattaneo
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 2782/2025, pubblicata in data 2 aprile 2025; materia: Contratto di assicurazione
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la spettabile Corte, respinta ogni contraria domanda o istanza, accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, l'appello proposto e, per l'effetto, in integrale riforma della Sentenza impugnata n. 2782/2025 del 02 aprile 2025, pubblicata in pari data e resa nel giudizio R.G. 15507/2024 del Tribunale di Milano – Sezione VI Civile, notificata in data 04/05/2025: pagina 1 di 8 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata l'operatività della polizza n. 455°6127, condannare la compagnia assicurativa al pagamento in favore del sig. Controparte_1
, della somma di € 15.877,27 che lo stesso ha versato al sig. a titolo di Parte_1 CP_2 provvisionale, con cessione di ogni diritto di ripetizione delle somme corrisposte dal Pt_1 all' in caso di revisione della sentenza penale di primo grado, o alle diverse maggiore o minori CP_2 somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al saldo. Rifuse le spese di giudizio, comprese quelle di mediazione, con condanna altresì a carico di di CP_1 pagamento delle somme di cui all'art. 12 bis del D. Lgs. 28/2010, ovvero al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, con condanna altresì alla restituzione di ogni somma eventualmente versata dall'appellante in favore dell'appellata a titolo di rifusione spese legali di primo grado. Spese e compensi professionali di entrambi i gradi rifusi”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte di Appello di Milano Ill.mo adita, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE, rigettare l'appello proposto da siccome infondato in fatto ed in Parte_1 diritto, confermando in toto l'appellata sentenza del Tribunale di Milano n. 2782/2025, confermando la motivazione per la quale si è accertato e dichiarato che è privo di titolarità per Parte_1 invocare manleva in proprio e a tutela del proprio patrimonio, non essendo egli, come tale e in proprio, contraente/assicurato o beneficiario della polizza invocata di n. 455A6127, che copre CP_1 il solo patrimonio della società di capitali, oggi fallita, rigettando, per l'effetto, ogni Parte_2 sua domanda. Vinte le spese. IN SUBORDINE, riservato il gravame, rigettare comunque l'appello di anche se lo si Parte_1 ritenesse titolare dell'ipotetico diritto alla manleva e allo indennizzo avanzato, accertando l'intervenuta prescrizione di ogni suo diritto, ex art. 2952 c.c. (16.10.2019 – 3.05.2023), e, per l'effetto, rigettare comunque ogni sua domanda. Vinte le spese. IN VIA DI STRETTO ULTERIORE SUBORDINE, con riserva di gravame, fermi gli oneri probatori gravanti in capo all'assicurato, accogliere la domanda nei limiti del massimale di € 1.000.000,00.=, dedotta la franchigia di € 2.500,00.=. Spese compensate. Con ampia riserva”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 2782/2025, pubblicata in data 2 aprile 2025, il Tribunale di Milano, pronunciando nella causa promossa da contro (nel prosieguo, per Parte_1 Controparte_1 brevità, anche solo ), disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvedeva: CP_1
1) rigetta la domanda;
2) condanna il ricorrente a rifondere alla convenuta le Parte_1 Controparte_1 spese del giudizio liquidate in € 4.237 per compensi oltre al rimborso spese generali pari al 15% pagina 2 di 8 nonché Iva e Cpa.
2. Il giudizio di primo grado
conveniva in giudizio esponendo che: era stato Parte_1 Controparte_1 Pt_1 amministratore unico della società (dichiarata fallita nel dicembre 2021) da novembre Parte_2
2014 a settembre 2018; il 24 maggio 2018 un dipendente della società – – aveva subito un CP_2 infortunio sul lavoro, a seguito del quale era stato instaurato un procedimento penale a carico di
(quale amministratore unico di e, dunque, titolare del rapporto di lavoro con Pt_1 Parte_2
in ordine al reato di cui agli artt. 113, 40 co. 2, 590 c.p.; con sentenza n. 1040/2023 il CP_2
Tribunale di Brescia aveva dichiarato responsabile del reato a lui ascritto e lo aveva Pt_1 condannato, sul versante civile, al risarcimento dei danni patiti da assegnando una CP_2 provvisionale immediatamente esecutiva per € 13.000,00, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile, delle spese generali e degli accessori di legge;
aveva quindi versato Pt_1
a la somma complessiva di € 15.877,27; al momento del verificarsi del sinistro, CP_2 Parte_2 risultava essere assicurata con polizza RCT/RCO presso la compagnia assicuratrice
[...] [...]
; aveva quindi denunciato il sinistro a chiedendo, oltre che di Controparte_1 Pt_1 CP_1 essere garantito e manlevato da tutte le somme a lui richieste e risultate dovute in ragione dell'infortunio verificatosi, il rimborso della somma versata a in forza della sentenza del CP_2
Tribunale di Brescia;
a fronte del diniego della compagnia assicurativa, aveva infine agito Pt_1 giudizialmente per far valere la propria pretesa all'indennizzo.
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione in fatto e in diritto Controparte_1 svolta da e chiedendo quindi il rigetto della domanda attorea, deducendo che: i) la polizza Pt_1 assicurativa prevedeva quale unica assicurata (società di capitali con propria personalità Parte_2 giuridica e autonomia patrimoniale perfetta), non anche il quale, dunque, non essendo Pt_1 nemmeno indicato come beneficiario dell'assicurazione, era da ritenere privo di qualsivoglia titolo per avanzare pretese indennitarie nei confronti di;
ii) in ogni caso, era intervenuta la prescrizione del CP_1 diritto all'indennizzo ex art. 2952 c.c.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda proposta da sulla Parte_1 scorta delle seguenti considerazioni:
- era l'unico soggetto assicurato dalla polizza stipulata con , mentre non Parte_2 CP_1 Pt_1 era né contraente, né beneficiario, né assicurato della stessa, come confermato da una corretta pagina 3 di 8 interpretazione delle clausole contrattuali;
- l'assenza di riferimenti – sia pur impliciti – alla figura dell'amministratore ovvero del legale rappresentante della società quali soggetti tutelati dalla polizza sia in veste di assicurati che di beneficiari porta ad escludere l'allegata titolarità, in capo a del diritto all'indennizzo; Pt_1
- la bontà di tale statuizione sarebbe confortata dall'esistenza, nella prassi commerciale, di polizze – diverse da quella oggetto di giudizio – volte a coprire il rischio di responsabilità, oltre che della società, altresì dei soggetti che coprono cariche direttive all'interno dell'ente;
- l'accertato difetto di titolarità di del diritto all'indennizzo assume rilievo assorbente rispetto Pt_1 all'eccezione di prescrizione sollevata da . CP_1
3. L'appello
La sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto l'integrale riforma articolando un Parte_1 unico motivo.
Segnatamente, secondo la prospettazione dell'appellante, il giudice di primo grado avrebbe errato nell'escludere la titolarità di del diritto all'indennizzo, la quale invece emergerebbe Pt_1 chiaramente dalle disposizioni di polizza. In questo senso, in particolare, deporrebbe l'art. 1 lett. B) n. 3 sez. I della polizza assicurativa, laddove prevede che “L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun “prestatore di lavoro” (compresi quadri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell' , per danni conseguenti a fatti colposi Parte_3 verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni arrecati: - alle persone considerate “terzi”
(escluso l'Assicurato/Contraente) in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del Massimale
R.C.T.; - agli altri “Prestatori di lavoro”, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio entro il limite del Massimale pattuito per la garanzia R.C.O.”.
Secondo l'appellante, tale disposizione estenderebbe la tutela assicurativa all'amministratore unico della società assicurata in relazione ai danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni e arrecati, tra gli altri, ai prestatori di lavoro.
L'appellante ha inoltre contestato l'eccezione di prescrizione formulata da e non esaminata – CP_1 per assorbimento – nella sentenza impugnata.
Infine, con memoria conclusionale depositata nell'odierno giudizio di appello, l'appellante ha rilevato che, in forza dell'art. 2049 c.c., e erano responsabili in solido nei confronti dei Parte_2 Pt_1 dipendenti danneggiati (nel caso di specie, di . Di conseguenza, la circostanza che sia CP_2 pagina 4 di 8 stato il solo a versare interamente la quota di risarcimento dovuta a titolo di provvisionale al Pt_1 danneggiato avrebbe comportato, ai sensi dell'art. 1203 c.c., la surrogazione di medesimo Pt_1 nella posizione creditoria di nei confronti di , con conseguente titolarità del diritto Parte_2 CP_1 all'indennizzo.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
4. Decisione
L'appello è infondato.
Infatti, come correttamente accertato dal primo giudice, il soggetto assicurato, nonché beneficiario della polizza per cui è causa, era la sola società non anche L'interpretazione Parte_2 Pt_1 cui il decidente è pervenuto in ordine al soggetto effettivamente titolare del diritto all'indennizzo assicurativo appare coerente col tenore complessivo dell'intero contratto di polizza, da cui inequivocabilmente emerge come il rischio assicurativo fosse perimetrato al solo patrimonio della società stipulante (in ciò sostanziandosi la concreta causa del contratto assicurativo in disamina), ma anche con la clausola contrattuale che è stata invocata dallo stesso appellante quale preciso titolo fondativo dell'asserita estensione, nei suoi confronti, della copertura assicurativa.
In particolare, con riferimento all'oggetto del contratto di polizza n. 455A6127, in essere all'epoca dei fatti e stipulato tra - attualmente fallita- e , l'articolo 1, sezione I, della polizza Parte_2 CP_1
(doc. 3, fasc. ), prevedeva espressamente che l'obbligazione della compagnia fosse quella di CP_1
“tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai Parte_3 sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali e per danni materiali a Cose in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alle attività dichiarate in Polizza comprese quelle complementari e accessorie”, laddove “assicurato” risulta essere proprio (e unicamente) la società La polizza, alla voce Parte_2
“contraente/assicurato”, reca infatti la sola indicazione di – persona giuridica, autonomo Parte_2 centro di imputazione e interessi – senza menzionare ulteriori soggetti, come organi societari o altre persone fisiche, né come ulteriori assicurati né, tantomeno, quali beneficiari di polizza. Ne discende che la prestazione dell'assicuratore risulta essere fisiologicamente connessa al verificarsi di un evento pagina 5 di 8 incidente sul patrimonio della detta società.
Alla luce di quanto sopra, dunque, appare del tutto inconferente il continuo richiamo dell'appellante alla locuzione “prestatore di lavoro” di cui alla citata clausola sub art. 1 lett. B) n. 3 sez. I della polizza assicurativa, la quale porterebbe, a suo dire, a estendere la copertura assicurativa al patrimonio personale del legale rappresentante ovvero dell'amministratore della società e, conseguentemente, ad allargare il perimetro del rischio assicurato anche a patrimoni estranei a quello societario.
Invero, tale clausola – se correttamente interpretata alla luce della rammentata funzione assegnata dalle parti al contratto in esame (trasferire sull'assicuratore il rischio di eventi negativi minaccianti il patrimonio dell'assicurata, i.e. – non estende in alcun modo la copertura assicurativa ai Parte_2 singoli “prestatori di lavoro”, per danni, conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati a terzi, ma, piuttosto, si limita a definire (ampliandolo) il campo di coloro le cui condotte, pregiudicando, direttamente o indirettamente, (pur sempre) il patrimonio societario, stante il vincolo solidaristico di cui all'art. 2049 c.c., possono assumere rilevanza ai fini dell'attivazione della polizza.
In altre parole, con tale previsione le parti avevano inteso estendere la copertura assicurativa non ai patrimoni dei prestatori di lavoro, e, segnatamente, degli amministratori – il soggetto assicurato risultando pur sempre la sola società di capitali e il patrimonio protetto essendo comunque solo quello della società medesima, che è autonomo e distinto da quelli personali degli amministratori – bensì alle conseguenze dannose connesse all'operato di costoro e riverberantesi, secondo il criterio dell'art. 2049
c.c., sul patrimonio della società.
Da respingere, d'altra parte, è anche la prospettazione offerta dall'appellante in sede di memoria conclusionale nel presente giudizio di appello, in accordo alla quale avrebbe agito in Pt_1 surrogazione di ex art. 1203 c.c. in ordine al credito vantato da quest'ultima nei Parte_2 confronti di . CP_1
A tal proposito, occorre anzi tutto evidenziare che la domanda di surrogazione avanzata dall'appellante
è inammissibile in questa sede in quanto nuova, poiché fondata su una causa petendi diversa da quella posta alla base della domanda originariamente proposta (e che non può essere soggetta a mutatio in corso di causa), come si evince pianamente dalla lettura degli atti di primo grado. Invero, il titolo della domanda muta radicalmente allorché dal titolo contrattuale si passa al titolo surrogatorio legale: un conto è agire spendendo la propria qualità di soggetto assicurato e, quindi, a titolo di adempimento pagina 6 di 8 negoziale, nel qual caso alla base della “causa petendi” v'è un contratto intervenuto inter partes; altro conto è, invece, agire a titolo di surrogazione legale, ai sensi dell'art. 1203 n. 3 c.c., nel qual caso è assunto quale “causa petendi” il diritto di surroga, correlato all'adempimento di un rapporto di garanzia intervenuto con il reale contraente assicurato.
In ogni caso, l'assunto da cui muove la prospettazione dell'appellante sarebbe comunque erroneo.
Nell'ipotesi di surrogazione di diritto di cui all'art. 1203 n. 3 c.c. rientra il caso in cui il condebitore solidale paghi l'intero debito;
infatti, il debitore adempie il proprio obbligo estinguendolo e, al contempo, adempie l'obbligo degli altri debitori, subentrando nel relativo credito. L'azione di surrogazione si pone dunque in rapporto di complementarietà rispetto all'azione di regresso di cui all'art. 1299 c.c. (sul punto, v. per tutte Cass. civ., n. 22860/2007), essendo comunque entrambe volte a ottenere dal condebitore solidale quanto spettante per l'eccedenza rispetto al credito oggetto della vicenda successoria della surrogazione.
Ora: anche ammettendo la responsabilità solidale ex art. 2049 c.c. di in relazione Parte_2 all'evento dannoso verificatosi (in realtà non provata, tenuto peraltro conto che la società, nel processo penale tenutosi presso il Tribunale di Brescia, non è stata chiamata quale responsabile civile) e anche prescindendo dall'accertamento della quota di responsabilità imputabile alla società medesima
(ricordando infatti che la responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. è oggettiva nei confronti del terzo danneggiato, ma modulabile in relazione al grado di colpa ex art. 2055 c.c. nell'ambito dei rapporti interni tra i condebitori solidali), quel che appare prioritariamente dirimente è che, interpretando correttamente l'art. 1203 n. 3 c.c. invocato dall'appellante, avrebbe potuto Pt_1 tutt'al più surrogarsi nella posizione creditoria del terzo danneggiato ( verso CP_2 [...]
, poiché il terzo danneggiato non dispone di azione diretta nei confronti dell'assicuratore del Parte_4 debitore (possibilità prevista dal legislatore solo in ipotesi eccezionali e derogatorie, segnatamente in materia di trasporto mediante veicoli a motore o natanti – art. 141 cod. ass. – e di trasporto aereo – art. 942 co. 2 cod. nav. – insuscettibili di estensione analogica), ne consegue che anche Pt_1 ricorrendo allo strumento della surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 3 c.c., non avrebbe potuto avanzare la propria pretesa direttamente nei confronti di , ma semmai – proprio in virtù della CP_1 disposizione normativa richiamata dall'appellante – della sola quale (asserito) Parte_2 condebitore solidale.
Il rigetto dell'appello e, segnatamente, l'acclarato difetto (a monte) di titolarità attiva nel rapporto pagina 7 di 8 dedotto in giudizio, fa venire meno la necessità di affrontare le difese che parte appellante ha reiterato in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia resistente in prime cure.
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Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m.
n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa e della non espletata fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 2782/2025, pubblicata in data 2 aprile 2025, così dispone:
1) respinge l'appello; per l'effetto:
2) conferma integralmente la sentenza impugnata;
3) condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese di lite del Controparte_1 presente grado d'appello, che si liquidano nell'importo di € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali
(15%), IVA, se dovuta, e CPA;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
La Cons. rel. est. La Presidente
ST LL IR LU
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