CA
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/10/2025, n. 6180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6180 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta: dott. Silvia Di Matteo Presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 6189/2020 R.G. posto in decisione all'udienza del 30.6.2025
TRA
, con l'avv. Alessandro Pucci Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Pierbiagio Tavaniello Controparte_1
APPELLATA
E
, e CP_2 Controparte_3 CP_4
APPELLATI- CONTUMACI
E
Controparte_5
APPELLATA- CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 100/2020 del Tribunale di Rieti, pubblicata in data 18.2.2020 in materia di opposizione di terzo SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , proprietario Parte_1
di due appartamenti ubicati nell'edificio condominiale censito al foglio 6 particella 368, si oppone alla sentenza definitiva n. 170/2015, resa inter alios, con cui il Tribunale di Rieti ha accolto la domanda di rivendica della proprietà proposta da nei confronti delle convenute Controparte_1 CP_2
e e, per l'effetto, ha condannato queste ultime a Controparte_3
rilasciare/restituire a il terreno occupato sine titulo Controparte_1
censito al catasto terreni del Comune di Montasola al foglio 6, particelle nn. 3 e
367.
In particolare, secondo il le suddette particelle nn. 367 e 3, per come Pt_1
rappresentate in catasto, ingloberebbero una larghissima parte del vialetto di accesso agli immobili di cui alla particella n. 368, che sarebbero sostanzialmente interclusi.
Si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione di terzo.
Il Tribunale di Rieti, dopo aver dichiarato la contumacia di , CP_4
, CP_2 Controparte_6
ritualmente evocati in giudizio, rigetta l'opposizione di terzo proposta
[...]
da con condanna alle spese di lite, quantificate nella somma di Parte_1
complessivi € 5.885,00, oltre spese generali ed accessori.
La sentenza afferma, infatti, l'insussistenza di una delle condizioni per la proponibilità dell'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404, co. 1, c.p.c., ossia l'affermazione della titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti.
In primo luogo, si evidenzia che il diritto di proprietà vantato dal è stato Pt_1
acquistato soltanto in data 20.9.2016, successivamente alla pubblicazione della sentenza opposta avvenuta in data 9.4.2015. In secondo luogo, si osserva che la vendita forzata avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile, e dalle risultanze catastali, conosciute o conoscibili dall'aggiudicatario-opponente, emergeva già che il vialetto d'accesso fosse situato all'interno delle particelle n. 367 e 3 di proprietà della
[...]
Controparte_1
Infine, atteso che la pronuncia impugnata aveva ad oggetto la rivendica della proprietà di altre porzioni immobiliari e non già il regolamento dei confini, non si ravvisa alcun pregiudizio al diritto autonomo e incompatibile di . Parte_1
Il Tribunale rigetta, altresì, sia la domanda subordinata sull'avvenuta usucapione della proprietà del vialetto di accesso o della servitù di passaggio del medesimo in forza dell'unione del possesso con i propri danti causa, sia la domanda di costituzione di servitù coattiva per interclusione del bene.
Avverso la suddetta sentenza, il propone appello chiedendone la Pt_1
totale riforma.
Si costituisce in giudizio deducendo Controparte_1
l'inammissibilità dei motivi di appello per genericità, oltre che l'infondatezza nel merito.
Alla prima udienza del 21.4.2021, , , CP_4 CP_2
e Controparte_3 Controparte_5
ritualmente evocati in giudizio, sono dichiarati contumaci.
La causa, all'esito di udienza di precisazione delle conclusioni, viene trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo, il sig. censura la sentenza nella parte in cui Pt_1
non ravvisa tutte le condizioni di proponibilità dell'opposizione di terzo. In particolare, si osserva che la sentenza pregiudica l'attore nella parte in cui comprende il “passaggio” nella dedotta proprietà lo pregiudica per i CP_1
confini catastali dei fondi rivendicati dalla signora e lo pregiudica in CP_1 maniera ancora più grave per il modo in cui ha subito esecuzione. Secondo
l'appellante, l'azione della signora incardinata per la rivendica della CP_1
proprietà, ha anche comportato una sostanziale determinazione di confini, incidendo inoltre anche nella sua fase esecutiva sui diritti di un terzo che doveva essere parte del giudizio (o avrebbe dovuto esserlo, ratione temporis, il suo dante causa).
In merito alla necessità della preesistenza del diritto controverso, si evidenzia che il diritto di proprietà sul viale era esistente ed era in capo al soggetto esecutato nel procedimento all'esito del quale il divenne proprietario, ed era Pt_1
incompatibile con quello della signora CP_1
Il motivo è infondato.
L'art. 404, co. 1, c.p.c. dispone che un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronuncia tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti.
La giurisprudenza afferma che «la legittimazione ad impugnare la sentenza con
l'opposizione di terzo ordinaria, a norma dell'art. 404, comma 1, c.p.c., presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti.» (cfr. Cass., civ., Sez. II, Ordinanza, 30/07/2024, n.
21230).
A tal proposito, il Collegio ritiene di condividere un orientamento giurisprudenziale consolidato, correttamente richiamato anche dal Tribunale, in base al quale «il rimedio di cui all'art. 404, primo comma, c.p.c. consente di superare, in via eccezionale, le preclusioni del giudicato al solo fine di rimuovere il pregiudizio ad un diritto autonomo del terzo, che questi non sia stato messo in grado di far valere nei confronti delle (o di una delle) parti in lite, ma che egli avrebbe potuto a quel momento - ossia nel medesimo contesto, fattuale e normativo, preso in considerazione e cristallizzato dalla sentenza opponendo - viceversa far valere, ove avesse preso parte al giudizio. Ne deriva che l'opposizione di terzo, mentre si giustifica in funzione di tutela di situazioni coeve
e confliggenti con quelle di una o di entrambe le parti, non può essere utilizzata per consentire la formazione di situazione soggettive future nei confronti delle parti, che postulino, a tal fine, la rimozione dell'assetto dei rapporti, tra le parti medesime, consolidato nel giudicato.» (cfr. Cass. n. 9500/2003).
Nel caso di specie, il vanta un diritto di proprietà su un immobile censito Pt_1
al catasto terreni del Comune di Montasola al foglio 6, particella n. 368 – diverso da quello oggetto del giudizio di rivendica (foglio 6, particelle n. 3 e 367) definito con sentenza n. 170/2015 – ed in ogni caso acquistato soltanto in data successiva
(20.9.2016) al sorgere della situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti.
Pertanto, il Collegio rileva che il pregiudizio fatto valere dal nel presente Pt_1
giudizio e riproposto in appello sulla base degli stessi argomenti non ha ragion d'essere, non sussistendo alcun diritto autonomo e incompatibile al momento della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Rieti n. 170 del 9.4.2015.
Con un secondo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui non rinviene nel giudizio di rivendica una violazione del litisconsorzio necessario riguardo alla società (dante causa del e già proprietaria dell'intero CP_6 Pt_1
edificio). Secondo il l'uso condiviso del vialetto, da parte degli occupanti Pt_1
dei terreni di cui alle particelle 367 e 3, e degli aventi diritto agli appartamenti dell'edificio insistente sulla particella 368, emerso dall'istruttoria del giudizio di rivendica, risultava già dalla sentenza n. 170/2015, ed avrebbe dovuto indurre il
Tribunale di Rieti ad ordinare l'integrazione del contraddittorio.
La doglianza è priva di pregio.
Come si è accennato, l'oggetto del giudizio di rivendica definito con la sentenza n. 170/2015 riguarda particelle diverse (nn. 3 e 367) rispetto a quella di cui era proprietaria la (n. 368). Pertanto, quest'ultima non era da ritenersi CP_6
legittimata a partecipare al giudizio di rivendica. Con un terzo motivo, il sig. critica la sentenza nella parte in cui Pt_1
afferma che egli era senza dubbio edotto della situazione di fatto e quindi in grado di autodeterminarsi all'acquisto in modo pienamente consapevole. Sul punto si ribadisce che al momento dell'acquisto da parte dell'odierno appellante, il vialetto appariva pacificamente al servizio dell'immobile condominiale, né risultava trascritta alcuna citazione né alcuna sentenza. In altri termini, solo dalle pretese della signora emerse successivamente all'acquisto, il ha saputo CP_1 Pt_1
del disposto della decisione gravata con l'opposizione di terzo.
Il motivo è infondato.
L'appellante ha, infatti, acquistato il diritto di proprietà in forza di decreto di trasferimento emesso in data 20.9.2016 nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare.
Il Tribunale ha correttamente evidenziato che «…la vendita forzata avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile, e dalle risultanze catastali, senz'altro conosciute o conoscibili dall'aggiudicatario-odierno opponente, emergeva che il vialetto d'accesso fosse situato all'interno delle particelle n. 367
e 3 di proprietà della ». Controparte_1
Dunque, considerate le peculiarità della procedura nell'ambito del quale è avvenuto l'acquisto, va osservato che l'opponente avrebbe potuto certamente conoscere la situazione dell'immobile e conseguentemente autodeterminarsi all'acquisto in modo pienamente consapevole.
Con un quarto motivo, l'appellante censura la sentenza per aver respinto la domanda, avanzata in subordine, di accertamento dell'usucapione della proprietà del vialetto di accesso o della servitù di passaggio sul medesimo. A tal proposito, si ribadisce che il vialetto, o rampa, è sempre stato utilizzato dai proprietari degli appartamenti dell'edificio come strada di accesso alle proprie case, come confermato anche dai numerosi testi escussi in prime cure nell'ambito del giudizio di rivendica. Secondo l'appellante, dal fatto che il vialetto fosse già esistente al momento dell'acquisto dell discenderebbe comunque che, ove si CP_1 volesse affermare che l' ha acquistato anche una porzione del vialetto, CP_1
in tal caso sul vialetto medesimo i condomini dell'edificio avrebbero usucapito una servitù di passaggio.
Anche tale motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità insegna che «l'onere della prova dell'usucapione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile ricade sulla parte che la invoca,
e tale prova può risultare dalle testimonianze e dalle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) che confermino il possesso continuato ventennale nei termini previsti dall' cod. civ.» (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 24/01/2025, n.
1754).
A tal proposito, il Collegio ritiene insufficienti gli elementi offerti dall'appellante, il quale si limita a riferire di “numerosi testi escussi in prime cure…” e di una
“perizia d'Ufficio espletata nella procedura esecutiva N.R.G.E. 137/99…”, senza assolvere all' onere probatorio sul possesso utile ad usucapire.
Con un quinto motivo, il sig. si duole della reiezione anche della Pt_1
domanda, proposta in via subordinata, di costituzione di una servitù coattiva per poter accedere a casa propria, ove risiede con il padre gravemente invalido, sul vialetto de quo per tutta la sua estensione, sia in larghezza che in lunghezza. Sul punto si rammenta che l'attuale vialetto di 2,5 metri di larghezza che consente l'accesso con un cancelletto pedonale è conseguenza di una precaria e sine titulo
“concessione” della signora la quale in qualunque momento potrebbe CP_1
dare impulso alla esecuzione per consegna e rilascio, privando il sig. Pt_1
dell'accesso ai propri appartamenti.
Il motivo è infondato.
In disparte il fatto che non appare questa la sede più opportuna per una domanda che richiederebbe un autonomo giudizio, circostanza dirimente è l'assenza dei presupposti per richiedere la costituzione di una servitù coattiva. Anche in questo caso, l'appellante si limita a sostenere che “le porzioni di fabbricato acquistate dall'attore non hanno alcun altro accesso sulla pubblica via, nè potrebbero procurarselo”, in contrasto con quanto risulta dagli atti.
Infatti, come rilevato correttamente dal Tribunale, «dalle risultanze del verbale di rilascio e dalle fotografie dello stato attuale dei luoghi, nonché dalla planimetria prodotta dalla convenuta costituita, si evince che allo stato vi è un vialetto di almeno 2.50 metri di larghezza che consente l'accesso e l'ostacolo all'accesso con veicoli è costituito da un cancellato pedonale posto su porzione dell'opponente e di alcuni dei convenuti, che può essere dalla stessa parte rimosso o sostituito».
In conclusione, l'appello va rigettato perché infondato.
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente e sono liquidate mediante applicazione dei parametri medi previsti dal DM Giustizia n. 147/2022, esclusa la fase istruttoria.
Infine, poiché l'impugnazione è sottoposta alla disciplina di cui alla legge
228/2012 (che ha modificato l'art. 13 t.u. di cui al d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, introducendo dopo il comma 1 ter il comma 1 quater) l'appellante principale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 100/2020 del Tribunale di Rieti, così decide:
-respinge l'appello;
-condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 6.946,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
-dichiara l'appellante tenuta al versamento di un ulteriore importo pari a quello per il contributo unificato
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2025 Il Presidente estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta: dott. Silvia Di Matteo Presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 6189/2020 R.G. posto in decisione all'udienza del 30.6.2025
TRA
, con l'avv. Alessandro Pucci Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Pierbiagio Tavaniello Controparte_1
APPELLATA
E
, e CP_2 Controparte_3 CP_4
APPELLATI- CONTUMACI
E
Controparte_5
APPELLATA- CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 100/2020 del Tribunale di Rieti, pubblicata in data 18.2.2020 in materia di opposizione di terzo SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , proprietario Parte_1
di due appartamenti ubicati nell'edificio condominiale censito al foglio 6 particella 368, si oppone alla sentenza definitiva n. 170/2015, resa inter alios, con cui il Tribunale di Rieti ha accolto la domanda di rivendica della proprietà proposta da nei confronti delle convenute Controparte_1 CP_2
e e, per l'effetto, ha condannato queste ultime a Controparte_3
rilasciare/restituire a il terreno occupato sine titulo Controparte_1
censito al catasto terreni del Comune di Montasola al foglio 6, particelle nn. 3 e
367.
In particolare, secondo il le suddette particelle nn. 367 e 3, per come Pt_1
rappresentate in catasto, ingloberebbero una larghissima parte del vialetto di accesso agli immobili di cui alla particella n. 368, che sarebbero sostanzialmente interclusi.
Si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione di terzo.
Il Tribunale di Rieti, dopo aver dichiarato la contumacia di , CP_4
, CP_2 Controparte_6
ritualmente evocati in giudizio, rigetta l'opposizione di terzo proposta
[...]
da con condanna alle spese di lite, quantificate nella somma di Parte_1
complessivi € 5.885,00, oltre spese generali ed accessori.
La sentenza afferma, infatti, l'insussistenza di una delle condizioni per la proponibilità dell'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404, co. 1, c.p.c., ossia l'affermazione della titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti.
In primo luogo, si evidenzia che il diritto di proprietà vantato dal è stato Pt_1
acquistato soltanto in data 20.9.2016, successivamente alla pubblicazione della sentenza opposta avvenuta in data 9.4.2015. In secondo luogo, si osserva che la vendita forzata avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile, e dalle risultanze catastali, conosciute o conoscibili dall'aggiudicatario-opponente, emergeva già che il vialetto d'accesso fosse situato all'interno delle particelle n. 367 e 3 di proprietà della
[...]
Controparte_1
Infine, atteso che la pronuncia impugnata aveva ad oggetto la rivendica della proprietà di altre porzioni immobiliari e non già il regolamento dei confini, non si ravvisa alcun pregiudizio al diritto autonomo e incompatibile di . Parte_1
Il Tribunale rigetta, altresì, sia la domanda subordinata sull'avvenuta usucapione della proprietà del vialetto di accesso o della servitù di passaggio del medesimo in forza dell'unione del possesso con i propri danti causa, sia la domanda di costituzione di servitù coattiva per interclusione del bene.
Avverso la suddetta sentenza, il propone appello chiedendone la Pt_1
totale riforma.
Si costituisce in giudizio deducendo Controparte_1
l'inammissibilità dei motivi di appello per genericità, oltre che l'infondatezza nel merito.
Alla prima udienza del 21.4.2021, , , CP_4 CP_2
e Controparte_3 Controparte_5
ritualmente evocati in giudizio, sono dichiarati contumaci.
La causa, all'esito di udienza di precisazione delle conclusioni, viene trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo, il sig. censura la sentenza nella parte in cui Pt_1
non ravvisa tutte le condizioni di proponibilità dell'opposizione di terzo. In particolare, si osserva che la sentenza pregiudica l'attore nella parte in cui comprende il “passaggio” nella dedotta proprietà lo pregiudica per i CP_1
confini catastali dei fondi rivendicati dalla signora e lo pregiudica in CP_1 maniera ancora più grave per il modo in cui ha subito esecuzione. Secondo
l'appellante, l'azione della signora incardinata per la rivendica della CP_1
proprietà, ha anche comportato una sostanziale determinazione di confini, incidendo inoltre anche nella sua fase esecutiva sui diritti di un terzo che doveva essere parte del giudizio (o avrebbe dovuto esserlo, ratione temporis, il suo dante causa).
In merito alla necessità della preesistenza del diritto controverso, si evidenzia che il diritto di proprietà sul viale era esistente ed era in capo al soggetto esecutato nel procedimento all'esito del quale il divenne proprietario, ed era Pt_1
incompatibile con quello della signora CP_1
Il motivo è infondato.
L'art. 404, co. 1, c.p.c. dispone che un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronuncia tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti.
La giurisprudenza afferma che «la legittimazione ad impugnare la sentenza con
l'opposizione di terzo ordinaria, a norma dell'art. 404, comma 1, c.p.c., presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti.» (cfr. Cass., civ., Sez. II, Ordinanza, 30/07/2024, n.
21230).
A tal proposito, il Collegio ritiene di condividere un orientamento giurisprudenziale consolidato, correttamente richiamato anche dal Tribunale, in base al quale «il rimedio di cui all'art. 404, primo comma, c.p.c. consente di superare, in via eccezionale, le preclusioni del giudicato al solo fine di rimuovere il pregiudizio ad un diritto autonomo del terzo, che questi non sia stato messo in grado di far valere nei confronti delle (o di una delle) parti in lite, ma che egli avrebbe potuto a quel momento - ossia nel medesimo contesto, fattuale e normativo, preso in considerazione e cristallizzato dalla sentenza opponendo - viceversa far valere, ove avesse preso parte al giudizio. Ne deriva che l'opposizione di terzo, mentre si giustifica in funzione di tutela di situazioni coeve
e confliggenti con quelle di una o di entrambe le parti, non può essere utilizzata per consentire la formazione di situazione soggettive future nei confronti delle parti, che postulino, a tal fine, la rimozione dell'assetto dei rapporti, tra le parti medesime, consolidato nel giudicato.» (cfr. Cass. n. 9500/2003).
Nel caso di specie, il vanta un diritto di proprietà su un immobile censito Pt_1
al catasto terreni del Comune di Montasola al foglio 6, particella n. 368 – diverso da quello oggetto del giudizio di rivendica (foglio 6, particelle n. 3 e 367) definito con sentenza n. 170/2015 – ed in ogni caso acquistato soltanto in data successiva
(20.9.2016) al sorgere della situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti.
Pertanto, il Collegio rileva che il pregiudizio fatto valere dal nel presente Pt_1
giudizio e riproposto in appello sulla base degli stessi argomenti non ha ragion d'essere, non sussistendo alcun diritto autonomo e incompatibile al momento della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Rieti n. 170 del 9.4.2015.
Con un secondo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui non rinviene nel giudizio di rivendica una violazione del litisconsorzio necessario riguardo alla società (dante causa del e già proprietaria dell'intero CP_6 Pt_1
edificio). Secondo il l'uso condiviso del vialetto, da parte degli occupanti Pt_1
dei terreni di cui alle particelle 367 e 3, e degli aventi diritto agli appartamenti dell'edificio insistente sulla particella 368, emerso dall'istruttoria del giudizio di rivendica, risultava già dalla sentenza n. 170/2015, ed avrebbe dovuto indurre il
Tribunale di Rieti ad ordinare l'integrazione del contraddittorio.
La doglianza è priva di pregio.
Come si è accennato, l'oggetto del giudizio di rivendica definito con la sentenza n. 170/2015 riguarda particelle diverse (nn. 3 e 367) rispetto a quella di cui era proprietaria la (n. 368). Pertanto, quest'ultima non era da ritenersi CP_6
legittimata a partecipare al giudizio di rivendica. Con un terzo motivo, il sig. critica la sentenza nella parte in cui Pt_1
afferma che egli era senza dubbio edotto della situazione di fatto e quindi in grado di autodeterminarsi all'acquisto in modo pienamente consapevole. Sul punto si ribadisce che al momento dell'acquisto da parte dell'odierno appellante, il vialetto appariva pacificamente al servizio dell'immobile condominiale, né risultava trascritta alcuna citazione né alcuna sentenza. In altri termini, solo dalle pretese della signora emerse successivamente all'acquisto, il ha saputo CP_1 Pt_1
del disposto della decisione gravata con l'opposizione di terzo.
Il motivo è infondato.
L'appellante ha, infatti, acquistato il diritto di proprietà in forza di decreto di trasferimento emesso in data 20.9.2016 nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare.
Il Tribunale ha correttamente evidenziato che «…la vendita forzata avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile, e dalle risultanze catastali, senz'altro conosciute o conoscibili dall'aggiudicatario-odierno opponente, emergeva che il vialetto d'accesso fosse situato all'interno delle particelle n. 367
e 3 di proprietà della ». Controparte_1
Dunque, considerate le peculiarità della procedura nell'ambito del quale è avvenuto l'acquisto, va osservato che l'opponente avrebbe potuto certamente conoscere la situazione dell'immobile e conseguentemente autodeterminarsi all'acquisto in modo pienamente consapevole.
Con un quarto motivo, l'appellante censura la sentenza per aver respinto la domanda, avanzata in subordine, di accertamento dell'usucapione della proprietà del vialetto di accesso o della servitù di passaggio sul medesimo. A tal proposito, si ribadisce che il vialetto, o rampa, è sempre stato utilizzato dai proprietari degli appartamenti dell'edificio come strada di accesso alle proprie case, come confermato anche dai numerosi testi escussi in prime cure nell'ambito del giudizio di rivendica. Secondo l'appellante, dal fatto che il vialetto fosse già esistente al momento dell'acquisto dell discenderebbe comunque che, ove si CP_1 volesse affermare che l' ha acquistato anche una porzione del vialetto, CP_1
in tal caso sul vialetto medesimo i condomini dell'edificio avrebbero usucapito una servitù di passaggio.
Anche tale motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità insegna che «l'onere della prova dell'usucapione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile ricade sulla parte che la invoca,
e tale prova può risultare dalle testimonianze e dalle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) che confermino il possesso continuato ventennale nei termini previsti dall' cod. civ.» (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 24/01/2025, n.
1754).
A tal proposito, il Collegio ritiene insufficienti gli elementi offerti dall'appellante, il quale si limita a riferire di “numerosi testi escussi in prime cure…” e di una
“perizia d'Ufficio espletata nella procedura esecutiva N.R.G.E. 137/99…”, senza assolvere all' onere probatorio sul possesso utile ad usucapire.
Con un quinto motivo, il sig. si duole della reiezione anche della Pt_1
domanda, proposta in via subordinata, di costituzione di una servitù coattiva per poter accedere a casa propria, ove risiede con il padre gravemente invalido, sul vialetto de quo per tutta la sua estensione, sia in larghezza che in lunghezza. Sul punto si rammenta che l'attuale vialetto di 2,5 metri di larghezza che consente l'accesso con un cancelletto pedonale è conseguenza di una precaria e sine titulo
“concessione” della signora la quale in qualunque momento potrebbe CP_1
dare impulso alla esecuzione per consegna e rilascio, privando il sig. Pt_1
dell'accesso ai propri appartamenti.
Il motivo è infondato.
In disparte il fatto che non appare questa la sede più opportuna per una domanda che richiederebbe un autonomo giudizio, circostanza dirimente è l'assenza dei presupposti per richiedere la costituzione di una servitù coattiva. Anche in questo caso, l'appellante si limita a sostenere che “le porzioni di fabbricato acquistate dall'attore non hanno alcun altro accesso sulla pubblica via, nè potrebbero procurarselo”, in contrasto con quanto risulta dagli atti.
Infatti, come rilevato correttamente dal Tribunale, «dalle risultanze del verbale di rilascio e dalle fotografie dello stato attuale dei luoghi, nonché dalla planimetria prodotta dalla convenuta costituita, si evince che allo stato vi è un vialetto di almeno 2.50 metri di larghezza che consente l'accesso e l'ostacolo all'accesso con veicoli è costituito da un cancellato pedonale posto su porzione dell'opponente e di alcuni dei convenuti, che può essere dalla stessa parte rimosso o sostituito».
In conclusione, l'appello va rigettato perché infondato.
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente e sono liquidate mediante applicazione dei parametri medi previsti dal DM Giustizia n. 147/2022, esclusa la fase istruttoria.
Infine, poiché l'impugnazione è sottoposta alla disciplina di cui alla legge
228/2012 (che ha modificato l'art. 13 t.u. di cui al d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, introducendo dopo il comma 1 ter il comma 1 quater) l'appellante principale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 100/2020 del Tribunale di Rieti, così decide:
-respinge l'appello;
-condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 6.946,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
-dichiara l'appellante tenuta al versamento di un ulteriore importo pari a quello per il contributo unificato
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2025 Il Presidente estensore