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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/09/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2115/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2115/2022 promossa da:
(c.f.: ), in persona dell'Amministratore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Assunta Trento e dall'avv. Luca Salvati, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovi difensori depositata il 9.5.2024;
- opponente - contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Falduti, Controparte_1 C.F._1 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- opposto – avente ad oggetto: opposizione a precetto.
a cui è riunita la causa civile iscritta al n. r.g. 2130/2022 promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Falduti, Controparte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione;
- opponente - contro
(c.f.: ),, in persona dell'Amministratore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Assunta Trento e dall'avv. Luca Salvati, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovi difensori depositata il 9.5.2024;
- opposto –
pagina 1 di 12 avente ad oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione Parte_1 avverso il precetto in rinnovazione notificato, in data 12.5.2022, da per conseguire il Controparte_1 pagamento della somma di € 94.724,25, fondato sulle sentenze n. 1371/18 della Corte di Appello di
Catanzaro e n. 1335/2012 del Tribunale di Cosenza.
A fondamento dell'opposizione eccepiva, preliminarmente, la nullità dell'atto di precetto per omessa indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, nonché per la mancata notificazione del titolo stesso;
nel merito, contestava l'indeterminatezza della somma ivi riportata, non essendo specificata alcuna distinzione fra sorte capitale, interessi, rivalutazione, spese vive e compenso legale dei singoli titoli indicati, al fine di verificare la correttezza dei relativi calcoli, nonché la duplicazione delle spese e competenze dell'ultimo precetto in rinnovazione notificato dal creditore.
Il Condominio, inoltre, sollevava eccezione di compensazione in relazione ad altri crediti vantati nei confronti di , rilevando che, in data 19.5.2022, aveva notificato atto di precetto per il Controparte_1 pagamento della somma complessiva di € 18.946,11 fondata sul d.i. n. 638/2016 e che vantava ulteriori crediti, pari ad € 2.509,21, a titolo di spese legali liquidate con sentenza n. 1931/21, e ad € 10.395,00, a titolo di riparto delle spese di cui ai bilanci condominiali approvati in forza di delibere condominiali.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'opposizione, fosse dichiarata la nullità del precetto opposto o che, in subordine, ne fosse dichiarata la nullità parziale, riducendo la pretesa creditoria in relazione alle spese e compensi precettuali duplicati, ed accertando e dichiarando, altresì, la compensazione con il credito vantato dall'attore opponente nei confronti di in Controparte_1 relazione ai controcrediti indicati.
Si costituiva che contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che risultava Controparte_1 creditore, nei confronti del della complessiva somma di €.94.724,25, Parte_1 oltre interessi legali sulla sorte capitale di €.58.082,09 dal 25 Marzo 2019 ad oggi, come già indicato nell'atto di precetto in rinnovazione notificato, a mani proprie dell'Amministratore Condominiale ed a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario dell'UNEP del Tribunale di Cosenza, il 12 Maggio 2022, nonché dell'ulteriore somma di € 12.000,00, a titolo di risarcimento del danno, oggetto di riconoscimento in forza di sentenza n. 250/2023 emessa dal Tribunale di Cosenza;
che, in merito ai crediti vantati dal
Condominio, il aveva sempre contestato l'esattezza delle quote condominiali allo stesso CP_1 addebitate, in quanto i millesimi di cui alla tabella applicata erano ritenuti errati ed esorbitanti rispetto alla effettiva proprietà, tanto da avere instaurato autonomo giudizio (n.4139/2019 rgac) dinanzi al pagina 2 di 12 Tribunale di Cosenza, per far verificare giudiziariamente la tabella ed il valore millesimale dell'immobile-magazzino;
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e/o la rideterminazione del credito vantato nei confronti del Condominio, previa compensazione con quello, di minore importo, che fosse riconosciuto come dovuto.
Nell'ambito del distinto giudizio iscritto al n. 2130/2022 r.g., proponeva opposizione Controparte_1 avverso l'atto di precetto in rinnovazione, notificato dal in data Parte_1
19.5.2022, intimante il pagamento della complessiva somma di €.18.946,11, in forza del decreto ingiuntivo n.638/2016.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva la nullità parziale dell'atto di precetto, rilevando che l'importo di €.5.539,51, richiesto a titolo di interessi, fosse eccessivo e non dovuto anche in ragione del disposto di cui all'art.1284 Cc;
rilevava, poi, che fosse creditore, nei confronti del
[...]
, della complessiva somma di €.94.724,25, oltre interessi legali sulla sorte capitale di Parte_1
€.58.082,09 dal 25 Marzo 2019 ad oggi, come indicato nell'atto di precetto in rinnovazione notificato, a mani proprie dell'Amministratore Condominiale ed a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario dell'UNEP del
Tribunale di Cosenza, il 12 Maggio 2022, in forza della sentenza n.1335/2012 pubblicata il 23 Agosto
2012 dal Tribunale Civile di Cosenza, confermata dalla sentenza n.1371/2018 pubblicata il 4 Luglio
2018 dalla Corte d'Appello di Catanzaro;
che, pertanto, occorreva procedere alla compensazione legale e giudiziale dei rispettivi crediti, ai sensi e per gli effetti dell'art.1243 c.c..
Concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia anche parziale e/o la nullità dell'atto di precetto notificato il 19/5/2022 e che fosse disposta la compensazione legale e giudiziale del credito – evidentemente ridotto – del con parte del credito – di maggiore Parte_1 importo - ancora vantato da nei confronti dello stesso Condominio. Controparte_1
Si costituiva in giudizio il che contestava la fondatezza Parte_1 dell'opposizione, rilevando che gli interessi richiesti nel precetto erano quelli riconosciuti dal giudice del monitorio su domanda specifica del e che eventuali doglianze circa l'illegittima Parte_1 attribuzione di tale tipologia di tasso di interesse avrebbero dovuto essere sollevate nell'eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, risultando ormai coperte dal giudicato.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 12.9.2022 veniva disposta la riunione dei giudizi nn. 2115/2022 e 2130/2022 r.g., per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
pagina 3 di 12 Il con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., specificava la Parte_1 propria domanda, deducendo di vantare gli ulteriori crediti, pari a:
-€ 2.585,49 (di cui € 1.662,36 per capitale, € 31,00 per spese nonché € 437,44 per diritti e onorari, oltre rimborso forf. Iva e CPA, oltre € 454,69 a titolo di interessi legali maturati sulla sorte capitale), in forza del decreto ingiuntivo n. 14/04 – GdP di Cosenza;
- € 2.529,96 (di cui € 1.626,97 per capitale, € 31,00 per spese nonché € 437,44 per diritti e onorari, oltre rimb. Forf. Iva e CPA, oltre € 434,65 a titolo di interessi legali maturati sulla sorte capitale) in forza del decreto ingiuntivo n. 509/04 – GdP di Cosenza;
- € 1.701,28 (di cui € 1.018,81 per capitale, € 31,00 per spese nonché € 378,60 per diritti e onorari, oltre rimb. Forf. Iva e CPA, oltre € 272,87 a titolo di interessi legali maturati sulla sorte capitale), in forza del decreto ingiuntivo n. 512/04 – GdP di Cosenza;
- € 2.469,80 (di cui € 1.579,74 per capitale, € 31,00 per spese nonché € 437,44 per diritti e onorari, oltre rimb. Forf. Iva e CPA, oltre € 421,62 a titolo di interessi legali maturati sulla sorte capitale) in forza del decreto ingiuntivo n. 537/04 – GdP di Cosenza, evidenziando che gli stessi fossero stati richiamati nell'atto di transazione del 21.10.2013 con cui aveva riconosciuto l'esistenza dei suddetti debiti;
Controparte_1
-€ 7.056,08 (di cui € 4.884,39 (£ 9.457.500) per capitale, € 66,93 (£ 129.600) per spese nonché €
243,76 (£ 472.000) per diritti e € 118,78 (£ 230.000) per onorari, oltre rimb. Forf. Iva e CPA, oltre €
1.742,22 a titolo di interessi legali maturati sulla sorte capitale), in forza del decreto ingiuntivo n.
500/01 – Tribunale di Cosenza confermato con sentenza n. 1335/2012 del Tribunale di Cosenza.
Concludeva precisando che l'importo complessivo del credito portato in compensazione dal nei confronti di , era pari ad € 48.192,93. Parte_1 Controparte_1
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza dell'11.12.2024 sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 3.4.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo ai fini dell'espletamento di c.t.u. contabile.
Quindi, all'udienza del 23.6.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Si deve premettere che nel giudizio di opposizione all'esecuzione spetta all'opponente che intende contestare il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che si pagina 4 di 12 siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo e che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo stesso.
In particolare, nel caso in cui l'esecuzione sia stata promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore, in sede di opposizione, può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr. Cass. Civ., n. 26089 del 30.11.2005).
Ciò posto, nel caso di specie, i due giudizi riuniti (n. 2115/2022 r.g. e n. 2130/2022 r.g.) hanno ad oggetto le opposizioni ai precetti rispettivamente notificati da ciascuna delle due parti – CP_1
e – in relazione a crediti reciprocamente vantati, rispetto ai
[...] Parte_1 quali entrambi – oltre a sollevare contestazioni circa l'esattezza degli importi intimati – hanno invocato la relativa compensazione.
In particolare, ha notificato, in data 12.5.2022, al atto Controparte_1 Parte_1 di precetto in rinnovazione, per il pagamento della somma di € 94.724,25, fondato sulle sentenze n.ri1371/18 della Corte di Appello di Catanzaro e 1335/2012 del Tribunale di Cosenza, ed ha, poi, dedotto di vantare l'ulteriore credito di € 12.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oggetto di riconoscimento in forza di sentenza n. 250/2023 emessa dal Tribunale di Cosenza.
Il , da parte sua, ha notificato a , in data 19.5.2022, atto Parte_1 Controparte_1 di precetto per il pagamento della somma complessiva di € 18.946,11 fondata sul d.i. n. 638/2016 e che ha dedotto di vantare ulteriori crediti, pari ad € 2.509,21, a titolo di spese legali liquidate con sentenza n. 1931/21 e ad € 10.395,00, a titolo di riparto delle spese di cui ai bilanci condominiali approvati in forza di delibere condominiali, nonché, con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., gli ulteriori crediti, pari ad € 2.585,49 (di cui € 1.662,36 per capitale, € 31,00 per spese nonché € 437,44 per diritti e onorari, oltre rimborso forf. Iva e CPA, oltre € 454,69 a titolo di interessi legali maturati sulla sorte capitale), in forza del decreto ingiuntivo n. 14/04 – GdP di Cosenza;
€ 2.529,96 (di cui € 1.626,97 per capitale, € 31,00 per spese nonché € 437,44 per diritti e onorari, oltre rimb. Forf. Iva e CPA, oltre €
434,65 a titolo di interessi legali maturati sulla sorte capitale) in forza del decreto ingiuntivo n. 509/04
– GdP di Cosenza;
€ 1.701,28 (di cui € 1.018,81 per capitale, € 31,00 per spese nonché € 378,60 per diritti e onorari, oltre rimb. Forf. Iva e CPA, oltre € 272,87 a titolo di interessi legali maturati sulla sorte capitale), in forza del decreto ingiuntivo n. 512/04 – GdP di Cosenza;
€ 2.469,80 (di cui € 1.579,74 per capitale, € 31,00 per spese nonché € 437,44 per diritti e onorari, oltre rimb. Forf. Iva e CPA, oltre €
421,62 a titolo di interessi legali maturati sulla sorte capitale) in forza del decreto ingiuntivo n. 537/04
– GdP di Cosenza, deducendo che gli stessi fossero stati richiamati nell'atto di transazione del pagina 5 di 12 21.10.2013; nonché il credito di € 7.056,08 (di cui € 4.884,39 (£ 9.457.500) per capitale, € 66,93 (£
129.600) per spese nonché € 243,76 (£ 472.000) per diritti e € 118,78 (£ 230.000) per onorari, oltre rimb. Forf. Iva e CPA, oltre € 1.742,22 a titolo di interessi legali maturati sulla sorte capitale), in forza del decreto ingiuntivo n. 500/01 – Tribunale di Cosenza confermato con sentenza n. 1335/2012 del
Tribunale di Cosenza.
In merito alle eccezioni preliminari di nullità del precetto per omessa notifica titolo esecutivo, sollevate dal le stesse vanno disattese, in quanto infondate. Parte_1
In particolare, dall'esame della documentazione allegata, risulta che la sentenza di primo grado,
n.1335/2012 emessa dal Tribunale di Cosenza il 21/23 Agosto 2012, è stata notificata, munita di formula esecutiva apposta il 15 Ottobre 2012, tramite l'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del
Tribunale di Cosenza, a mani della moglie dell'Amministratore in carica del Parte_1
, Dott. , il 19 Ottobre 2012 e che la sentenza n.1371/2018 emessa dalla
[...] Parte_2
Corte di Appello di Catanzaro sia stata regolarmente notificata, munita di formula esecutiva apposta l'8
Marzo 2019, tramite Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale di Cosenza, contestualmente ed in uno all'atto di precetto, in data 1 Aprile 2019, per il pagamento della complessiva somma di
€.93.511,37.
In merito, va ribadito che la sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado (cfr. Cass.Civ., Sez.III n. 29021 del 13/11/2018).
Nello specifico, si evidenzia che “In materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificatamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza di legittimità attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa” (cfr. Cass.
n.2885/73; n.6438/92; n.586/99; n.6911/02; n.29205/08; n.7537/09).
Consegue che la sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado, che viene eliminata e non torna a rivivere neppure se, a seguito di cassazione senza rinvio, la stessa sentenza di appello venga eliminata (in questo senso da ultimo v. anche Cass. n.2955 del
2013).
Inoltre, l'atto di precetto datato 25 marzo 2019, in premessa, riporta “dettagliatamente” tutte le somme per come riconosciute in sentenza, in tal modo superandosi anche l'eccezione di indeterminatezza della somma intimata sollevata dal Condominio.
pagina 6 di 12 Passando all'esame del merito, per come ammesso dalle stesse parti, il Parte_1
e risultano, reciprocamente e rispettivamente, creditore/debitore l'uno nei confronti Controparte_1 dell'altro, in forza di titoli giudiziari (sentenze e/o decreti ingiuntivi definitivi), sicchè – una volta determinati gli esatti importi dei crediti di cui gli stessi risultano titolari, alla stregua delle contestazioni rispettivamente sollevate – occorre procedere alla compensazione legale e giudiziale delle somme reciprocamente vantate, ai sensi dell'art. 1243 c.c..
A tal fine, alla stregua delle eccezioni sollevate dalle parti in merito al calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme reciprocamente vantate, nonché tenuto conto delle produzioni documentali relative ai provvedimenti giudiziari emessi successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e dell'esigenza di aggiornare il computo degli interessi, così da garantire l'omogeneità dei crediti di entrambe le parti, è stata disposta c.t.u. contabile.
Il consulente, uniformandosi ai criteri indicati dal giudicante, ha ricalcolato, all'attualità, i crediti reciprocamente vantati dalle parti, nei seguenti termini.
Quanto al credito di € 94.724,25 vantato da , lo stesso si fonda sulle sentenze n. Controparte_1
1335/2012 del Tribunale di Cosenza e n. 1371/18 della Corte di Appello di Catanzaro ed il relativo pagamento è stato richiesto con atto di precetto in rinnovazione datato 5/05/22 e notificato in data
12/5/2022.
Nell'originario atto di precetto datato 25/03/19 e notificato l'1/04/19 era riportato il seguente dettaglio degli importi ingiunti:
- € 55.299,78 a titolo di sorte capitale riconosciuta in sentenza;
- € 2.782,31 a titolo di compensi professionali parimenti riconosciuti in sentenza;
- € 12.165,95 a titolo di IVA sul capitale;
- € 18.997,45 a titolo di “interessi legali sull'importo di € 58.082,09 dal 28/09/2001 al
25/03/2019”;
- € 2.500,00 a titolo di spese legali del giudizio di II grado;
- € 375,00 a titolo di spese generali;
- € 115,00 a titolo di cpa 4%;
- € 657,80 a titolo di IVA 22%;
- € 27,14 a titolo di spese copie autentiche sentenza;
- € 605,94 a titolo di spese complessive del precetto.
In riferimento al calcolo degli interessi, occorre ribadire che l'art. 17 comma 1 del D.L. 12 settembre
2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 ha introdotto il quarto comma dell'art. 1284 cc, secondo il quale “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta pagina 7 di 12 domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” e che la Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 61 del 3.01.2023) ha precisato che “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.”
Al fine di procedere all'esatto calcolo della somma dovuta in favore di , va ribadito che Controparte_1 la sorte capitale deve essere maggiorata degli interessi legali, da calcolare in applicazione della norma di cui all'art 1284 quarto comma c.c., in riferimento ai crediti riconosciuti in forza di procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore della norma ovvero, quanto ai crediti sorti in epoca precedente, della norma di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., con esclusione della rivalutazione monetaria
(trattandosi di debiti di valuta).
Ciò posto, poiché il procedimento conclusosi con sentenza n. 1335/2012 del Tribunale di Cosenza è stato introdotto in data antecedente rispetto all'entrata in vigore della norma di cui all'art. 1284 c.c. IV comma (11/12/2014), il c.t.u., dott.ssa ha provveduto alla maggiorazione della sorte Persona_1 capitale con i soli interessi legali ex art. 1284 c.c. comma I, dal 28/09/01, data della messa in mora, fino alla data di trasmissione della relazione peritale alle parti (25/10/2024), pervenendo all'importo di €
98.738,65 (di cui € 58.082,09 a titolo di sorte capitale, € 12.165,95 a titolo di Iva, € 4280,88 a titolo di spese di un solo atto di precetto ed € 24.209,73 a titolo di interessi legali).
In ordine al credito di € 12.000,00 vantato da , lo stesso è fondato sulla sentenza n. 250 Controparte_1 del 12/02/2023 del Tribunale di Cosenza che ha accolto “la domanda proposta e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € Parte_1
12.000,00 oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo”.
Sulla sorte capitale sono stati computati gli interessi legali ex art. 1284 c.c. comma IV, dalla data di introduzione del giudizio fino alla data di trasmissione della relazione peritale alle parti (25/10/2024), pari all'importo di € 7.014,82, con conseguente credito complessivo di € 19.014,82.
Passando all'esame dei crediti vantati dal , si osserva quanto segue. Parte_1 Parte_1
a) Il credito di € 18.946,11 trae origine dal saldo debitore di cui al Decreto Ingiuntivo n. 638/16 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 15/03/16 e confermato dalla successiva sentenza n.
1931 del 5/10/21, divenuta definitiva nelle more del presente procedimento. Il credito è stato oggetto di precetto in rinnovazione notificato il 19/05/2022, che specifica la composizione dell'importo in € 11.244,59 a titolo di capitale, € 81,00 a titolo di spese, € 1.166,53 a titolo di pagina 8 di 12 oneri vari di procedura ed € 5.539,51 a titolo di interessi computati al tasso ex art. 1284 c.c. dal
17/03/2016 (data della domanda) al 12/05/2022 (data del precetto in rinnovazione).
In merito, va evidenziato che “La sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall'art. 69 disp. att. c.c., avendo natura costitutiva, non ha efficacia retroattiva e non consente, pertanto, di ricalcolare la ripartizione delle spese pregresse tra i condomini” (cfr. Cass. Civ., n. 4844 del 24.2.2017).
Consegue che, nella fattispecie in esame, la sentenza n. 2113/2022 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 14.12.2022 che, in accoglimento della domanda proposta da , ha accertato il suo Controparte_1 diritto alla revisione delle tabelle millesimali del condominio ” nei termini di cui alla Parte_1
c.t.u. espletata nel suddetto giudizio, non può assumere rilevanza ai fini dell'estinzione parziale e/o riduzione del credito riconosciuto in forza del Decreto Ingiuntivo n. 638/16, confermato con sentenza passata in giudicato in epoca antecedente la revisione delle tabelle disposta con la sentenza citata.
Sulla sorte capitale, pari ad € 11.244,59 sono stati computati gli interessi legali ex art. 1284 c.c. comma
IV, dalla data della domanda (17/03/2016) fino alla data del 25.10.2024, per un importo pari ad €
8.524,34, e sono state aggiunte le spese di un solo atto di precetto, pari ad € 1.247,53, per un totale di €
21.016,46.
b) Il credito di € 2.509,21 trae origine dalle spese legali liquidate in favore del nella Parte_1 sentenza n. 1931 emessa in data 5/10/21 (€ 2.098,00 più accessori).
Gli interessi legali sulle spese di lite tardivamente corrisposte decorrono dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha condannato la parte a tale rimborso, perché è solo da quel momento che diventa definitivo l'accertamento giudiziale. Poiché non si ha prova della eventuale notifica della sentenza a , il passaggio in giudicato è stato considerato avvenuto in data 5/04/22, con Controparte_1 conseguente decorrenza degli interessi legali ex art. 1284 c.c. comma IV, per un importo di € 573,92.
Consegue che il credito vantato, a tale titolo, dal risulta pari alla somma di € 3.083,13, Parte_1 comprensiva delle spese del precetto pari ad € 411,21.
c) Il credito di € 10.395,95 è costituito dalle somme dovute da e risultanti dai Controparte_1 riparti approvati relativi ai bilanci consuntivi del Condominio per gli anni 2016 – 2021 e del bilancio preventivo 2022, che in base alla documentazione probatoria prodotta dal Condominio
risultano essere pari a: Parte_1
- € 1.306,18 documentati dal rendiconto condominiale dell'anno 2016, datato 31/12/16;
- € 2.147,94 documentati dal rendiconto condominiale dell'anno 2017, datato 26/04/18;
- € 1.385,67 documentati dal bilancio consuntivo delle spese condominiali dell'anno 2018, privo di data;
pagina 9 di 12 -€ 137,80 documentati dal bilancio consuntivo delle spese condominiali dell'anno 2019, approvato con delibera del 9/07/20;
- € 1.698,81 documentati dal bilancio consuntivo delle spese condominiali dell'anno 2020, approvato con delibera del 28/10/21;
- € 1.672,02 documentati dal bilancio consuntivo delle spese condominiali dell'anno 2021, datato
8/04/22;
- € 714,00 documentati dal bilancio preventivo delle spese condominiali dell'anno 2022, approvato con delibera del 27/04/22.
Quanto al computo degli interessi, il c.t.u. ha applicato i tassi legali ex art. 1284 c.c. I comma, dalla data in cui è sorto il credito (pari alla data del rendiconto condominiale o della delibera di approvazione del bilancio ove disponibile) fino al 31/05/22 – data di introduzione del presente giudizio di opposizione – ed i tassi legali previsti dal comma IV dell'art. 1284 c.c. per il periodo successivo e fino al 25.10.2024, per un importo di € 2.457,34, pervenendosi al totale di € 11.519,76.
d) Il credito di € 2.585,49 è fondato sul Decreto Ingiuntivo n. 14/04 del Giudice di Pace di
Cosenza, emesso per sorte capitale di € 1.662,36, spese per € 31,00, altri oneri per € 437,44 e interessi legali per € 454,69.
Sulla sorte capitale di tale credito, la cui domanda è stata instaurata prima dell'entrata in vigore dell'art. 1284 c.c., IV comma, devono essere riconosciuti i soli interessi legali ex art. 1284 c.c. I comma, dalla data del deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo del 7/01/2004 fino al 25.10.2024, per un importo pari ad € 577,49 ed un totale complessivo di € 2.708,29.
e) Il credito di € 2.529,96 è fondato sul Decreto Ingiuntivo n. 509/04 del Giudice di Pace di
Cosenza, emesso per sorte capitale di € 1.626,97, spese per € 31,00, altri oneri per € 437,44 e interessi legali per € 434,65.
Sulla sorte capitale di tale credito, la cui domanda è stata instaurata prima dell'entrata in vigore dell'art. 1284 c.c., IV comma, devono essere riconosciuti i soli interessi legali ex art. 1284 c.c. I comma, dalla data del deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo del 1/04/04 fino al 25.10.2024, per un importo pari ad € 555,73 ed una somma complessiva di € 2.651,14.
f) Il credito di € 1.701,28 è fondato sul decreto Ingiuntivo n. 512/04 del Giudice di Pace di
Cosenza, emesso per sorte capitale di € 1.018,81, spese per € 31,00, altri oneri per € 378,60 ed interessi legali per € 272,87.
Sulla sorte capitale di tale credito, la cui domanda è stata instaurata prima dell'entrata in vigore dell'art. 1284 c.c., IV comma, devono essere riconosciuti i soli interessi legali ex art. 1284 c.c. I comma, dalla pagina 10 di 12 data del deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo dell'1/04/04 fino al 25.10.2024, per un importo pari ad € 348,00 ed una somma complessiva di € 1.776,41.
g) Il credito di € 2.469,80 è fondato sul decreto Ingiuntivo n. 537/04 del Giudice di Pace di
Cosenza, emesso per sorte capitale di € 1.579,74, spese per € 31,00, altri oneri per € 437,44 e interessi legali per € 421,62.
Sulla sorte capitale di tale credito, la cui domanda è stata instaurata prima dell'entrata in vigore dell'art. 1284 c.c., IV comma, devono essere riconosciuti i soli interessi legali ex art. 1284 c.c. I comma, dalla data del deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo dell'1/04/04 fino al 25.10.2024, per un importo pari ad € 539,60 ed una somma complessiva di € 2.587,78.
h) Il credito di € 7.056,08 è fondato sul Decreto Ingiuntivo n. 500/01 del Tribunale di Cosenza, (di cui: sorte capitale per € 4.884,39, spese per € 66,93, altri oneri per € 362,52 e interessi legali per
€ 1.742,22).
Sulla sorte capitale di tale credito, la cui domanda è stata instaurata prima dell'entrata in vigore dell'art. 1284 c.c., IV comma, devono essere riconosciuti i soli interessi legali ex art. 1284 c.c. I comma, dalla data del deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo del 5/05/01 fino al 25.10.2024, per un importo pari ad € 2.104,76 ed una somma complessiva di € 7.418,60.
In ordine ai crediti vantati dal va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da Parte_1 CP_1
, atteso che gli stessi hanno formato oggetto di riconoscimento in forza della transazione
[...] sottoscritta in data 21.10.2013. Né, in senso contrario, rileva che la suddetta transazione sia stata dichiarata risolta con sentenza n. 125/2023 del Tribunale di Cosenza, atteso che, come ribadito dalla
Suprema Corte, la declaratoria di risoluzione della transazione “restituisce il rapporto transatto nella situazione giuridica preesistente, facendo risorgere tutte le ragioni, azioni ed eccezioni di cui potevano disporre originariamente le parti” (cfr. Cass. Civ., n. 1690/2006).
In esito a tali ricalcoli, il c.t.u. ha quantificato il credito complessivamente vantato da , Controparte_1 comprensivo di interessi ex art. 1284 c.c. al 25/10/2024, nell'importo di € 117.753,47, e quello vantato dal Condominio ”, valutato alla medesima data, nell'importo di € 52.761.56. Parte_1
Consegue che, procedendo alla compensazione delle reciproche poste di dare e di avere, risulta che vanti un credito, nei confronti del pari ad € 64.991,91 Controparte_1 Parte_1 che va maggiorato degli ulteriori interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 IV comma c.c., dal
26.10.2024 fino al soddisfo.
In conclusione, va accertato il diritto di di procedere ad esecuzione forzata e la validità Controparte_1 del precetto in rinnovazione notificato, in data 12.5.2022, nei confronti del Parte_1
, limitatamente alla somma di 64.991,91 oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 IV
[...]
pagina 11 di 12 comma c.c., dal 26.10.2024 fino al soddisfo, mentre va dichiarata l'inefficacia del precetto in rinnovazione, notificato dal in data 19.5.2022, per il pagamento della Parte_1 complessiva somma di €.18.946,11.
In considerazione delle ragioni della decisione e del comportamento processuale delle parti, appaiono ravvisabili fondati motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese del presente giudizio, in misura della metà, ponendosi la residua parte, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00) avuto riguardo alla natura documentale ed allo svolgimento del giudizio, a carico del
. Parte_1
Le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, sono poste definitivamente a carico del Parte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta il diritto di di procedere ad esecuzione forzata e la validità del precetto Controparte_1 in rinnovazione notificato, in data 12.5.2022, nei confronti del Parte_1 limitatamente alla somma di 64.991,91 oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 IV comma c.c., dal 26.10.2024 fino al soddisfo;
2) dichiara l'inefficacia del precetto in rinnovazione, notificato dal Parte_1
in data 19.5.2022, per il pagamento della complessiva somma di €.18.946,11;
[...]
3) condanna il alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che, previa compensazione in misura della metà, si liquidano in complessivi €
3.526,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del
15%, iva e cpa come per legge;
4) pone le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico del Parte_1
Cosenza, 16.9.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2115/2022 promossa da:
(c.f.: ), in persona dell'Amministratore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Assunta Trento e dall'avv. Luca Salvati, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovi difensori depositata il 9.5.2024;
- opponente - contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Falduti, Controparte_1 C.F._1 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- opposto – avente ad oggetto: opposizione a precetto.
a cui è riunita la causa civile iscritta al n. r.g. 2130/2022 promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Falduti, Controparte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione;
- opponente - contro
(c.f.: ),, in persona dell'Amministratore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Assunta Trento e dall'avv. Luca Salvati, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovi difensori depositata il 9.5.2024;
- opposto –
pagina 1 di 12 avente ad oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione Parte_1 avverso il precetto in rinnovazione notificato, in data 12.5.2022, da per conseguire il Controparte_1 pagamento della somma di € 94.724,25, fondato sulle sentenze n. 1371/18 della Corte di Appello di
Catanzaro e n. 1335/2012 del Tribunale di Cosenza.
A fondamento dell'opposizione eccepiva, preliminarmente, la nullità dell'atto di precetto per omessa indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, nonché per la mancata notificazione del titolo stesso;
nel merito, contestava l'indeterminatezza della somma ivi riportata, non essendo specificata alcuna distinzione fra sorte capitale, interessi, rivalutazione, spese vive e compenso legale dei singoli titoli indicati, al fine di verificare la correttezza dei relativi calcoli, nonché la duplicazione delle spese e competenze dell'ultimo precetto in rinnovazione notificato dal creditore.
Il Condominio, inoltre, sollevava eccezione di compensazione in relazione ad altri crediti vantati nei confronti di , rilevando che, in data 19.5.2022, aveva notificato atto di precetto per il Controparte_1 pagamento della somma complessiva di € 18.946,11 fondata sul d.i. n. 638/2016 e che vantava ulteriori crediti, pari ad € 2.509,21, a titolo di spese legali liquidate con sentenza n. 1931/21, e ad € 10.395,00, a titolo di riparto delle spese di cui ai bilanci condominiali approvati in forza di delibere condominiali.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'opposizione, fosse dichiarata la nullità del precetto opposto o che, in subordine, ne fosse dichiarata la nullità parziale, riducendo la pretesa creditoria in relazione alle spese e compensi precettuali duplicati, ed accertando e dichiarando, altresì, la compensazione con il credito vantato dall'attore opponente nei confronti di in Controparte_1 relazione ai controcrediti indicati.
Si costituiva che contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che risultava Controparte_1 creditore, nei confronti del della complessiva somma di €.94.724,25, Parte_1 oltre interessi legali sulla sorte capitale di €.58.082,09 dal 25 Marzo 2019 ad oggi, come già indicato nell'atto di precetto in rinnovazione notificato, a mani proprie dell'Amministratore Condominiale ed a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario dell'UNEP del Tribunale di Cosenza, il 12 Maggio 2022, nonché dell'ulteriore somma di € 12.000,00, a titolo di risarcimento del danno, oggetto di riconoscimento in forza di sentenza n. 250/2023 emessa dal Tribunale di Cosenza;
che, in merito ai crediti vantati dal
Condominio, il aveva sempre contestato l'esattezza delle quote condominiali allo stesso CP_1 addebitate, in quanto i millesimi di cui alla tabella applicata erano ritenuti errati ed esorbitanti rispetto alla effettiva proprietà, tanto da avere instaurato autonomo giudizio (n.4139/2019 rgac) dinanzi al pagina 2 di 12 Tribunale di Cosenza, per far verificare giudiziariamente la tabella ed il valore millesimale dell'immobile-magazzino;
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e/o la rideterminazione del credito vantato nei confronti del Condominio, previa compensazione con quello, di minore importo, che fosse riconosciuto come dovuto.
Nell'ambito del distinto giudizio iscritto al n. 2130/2022 r.g., proponeva opposizione Controparte_1 avverso l'atto di precetto in rinnovazione, notificato dal in data Parte_1
19.5.2022, intimante il pagamento della complessiva somma di €.18.946,11, in forza del decreto ingiuntivo n.638/2016.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva la nullità parziale dell'atto di precetto, rilevando che l'importo di €.5.539,51, richiesto a titolo di interessi, fosse eccessivo e non dovuto anche in ragione del disposto di cui all'art.1284 Cc;
rilevava, poi, che fosse creditore, nei confronti del
[...]
, della complessiva somma di €.94.724,25, oltre interessi legali sulla sorte capitale di Parte_1
€.58.082,09 dal 25 Marzo 2019 ad oggi, come indicato nell'atto di precetto in rinnovazione notificato, a mani proprie dell'Amministratore Condominiale ed a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario dell'UNEP del
Tribunale di Cosenza, il 12 Maggio 2022, in forza della sentenza n.1335/2012 pubblicata il 23 Agosto
2012 dal Tribunale Civile di Cosenza, confermata dalla sentenza n.1371/2018 pubblicata il 4 Luglio
2018 dalla Corte d'Appello di Catanzaro;
che, pertanto, occorreva procedere alla compensazione legale e giudiziale dei rispettivi crediti, ai sensi e per gli effetti dell'art.1243 c.c..
Concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia anche parziale e/o la nullità dell'atto di precetto notificato il 19/5/2022 e che fosse disposta la compensazione legale e giudiziale del credito – evidentemente ridotto – del con parte del credito – di maggiore Parte_1 importo - ancora vantato da nei confronti dello stesso Condominio. Controparte_1
Si costituiva in giudizio il che contestava la fondatezza Parte_1 dell'opposizione, rilevando che gli interessi richiesti nel precetto erano quelli riconosciuti dal giudice del monitorio su domanda specifica del e che eventuali doglianze circa l'illegittima Parte_1 attribuzione di tale tipologia di tasso di interesse avrebbero dovuto essere sollevate nell'eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, risultando ormai coperte dal giudicato.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 12.9.2022 veniva disposta la riunione dei giudizi nn. 2115/2022 e 2130/2022 r.g., per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
pagina 3 di 12 Il con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., specificava la Parte_1 propria domanda, deducendo di vantare gli ulteriori crediti, pari a:
-€ 2.585,49 (di cui € 1.662,36 per capitale, € 31,00 per spese nonché € 437,44 per diritti e onorari, oltre rimborso forf. Iva e CPA, oltre € 454,69 a titolo di interessi legali maturati sulla sorte capitale), in forza del decreto ingiuntivo n. 14/04 – GdP di Cosenza;
- € 2.529,96 (di cui € 1.626,97 per capitale, € 31,00 per spese nonché € 437,44 per diritti e onorari, oltre rimb. Forf. Iva e CPA, oltre € 434,65 a titolo di interessi legali maturati sulla sorte capitale) in forza del decreto ingiuntivo n. 509/04 – GdP di Cosenza;
- € 1.701,28 (di cui € 1.018,81 per capitale, € 31,00 per spese nonché € 378,60 per diritti e onorari, oltre rimb. Forf. Iva e CPA, oltre € 272,87 a titolo di interessi legali maturati sulla sorte capitale), in forza del decreto ingiuntivo n. 512/04 – GdP di Cosenza;
- € 2.469,80 (di cui € 1.579,74 per capitale, € 31,00 per spese nonché € 437,44 per diritti e onorari, oltre rimb. Forf. Iva e CPA, oltre € 421,62 a titolo di interessi legali maturati sulla sorte capitale) in forza del decreto ingiuntivo n. 537/04 – GdP di Cosenza, evidenziando che gli stessi fossero stati richiamati nell'atto di transazione del 21.10.2013 con cui aveva riconosciuto l'esistenza dei suddetti debiti;
Controparte_1
-€ 7.056,08 (di cui € 4.884,39 (£ 9.457.500) per capitale, € 66,93 (£ 129.600) per spese nonché €
243,76 (£ 472.000) per diritti e € 118,78 (£ 230.000) per onorari, oltre rimb. Forf. Iva e CPA, oltre €
1.742,22 a titolo di interessi legali maturati sulla sorte capitale), in forza del decreto ingiuntivo n.
500/01 – Tribunale di Cosenza confermato con sentenza n. 1335/2012 del Tribunale di Cosenza.
Concludeva precisando che l'importo complessivo del credito portato in compensazione dal nei confronti di , era pari ad € 48.192,93. Parte_1 Controparte_1
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza dell'11.12.2024 sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 3.4.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo ai fini dell'espletamento di c.t.u. contabile.
Quindi, all'udienza del 23.6.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Si deve premettere che nel giudizio di opposizione all'esecuzione spetta all'opponente che intende contestare il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che si pagina 4 di 12 siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo e che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo stesso.
In particolare, nel caso in cui l'esecuzione sia stata promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore, in sede di opposizione, può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr. Cass. Civ., n. 26089 del 30.11.2005).
Ciò posto, nel caso di specie, i due giudizi riuniti (n. 2115/2022 r.g. e n. 2130/2022 r.g.) hanno ad oggetto le opposizioni ai precetti rispettivamente notificati da ciascuna delle due parti – CP_1
e – in relazione a crediti reciprocamente vantati, rispetto ai
[...] Parte_1 quali entrambi – oltre a sollevare contestazioni circa l'esattezza degli importi intimati – hanno invocato la relativa compensazione.
In particolare, ha notificato, in data 12.5.2022, al atto Controparte_1 Parte_1 di precetto in rinnovazione, per il pagamento della somma di € 94.724,25, fondato sulle sentenze n.ri1371/18 della Corte di Appello di Catanzaro e 1335/2012 del Tribunale di Cosenza, ed ha, poi, dedotto di vantare l'ulteriore credito di € 12.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oggetto di riconoscimento in forza di sentenza n. 250/2023 emessa dal Tribunale di Cosenza.
Il , da parte sua, ha notificato a , in data 19.5.2022, atto Parte_1 Controparte_1 di precetto per il pagamento della somma complessiva di € 18.946,11 fondata sul d.i. n. 638/2016 e che ha dedotto di vantare ulteriori crediti, pari ad € 2.509,21, a titolo di spese legali liquidate con sentenza n. 1931/21 e ad € 10.395,00, a titolo di riparto delle spese di cui ai bilanci condominiali approvati in forza di delibere condominiali, nonché, con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., gli ulteriori crediti, pari ad € 2.585,49 (di cui € 1.662,36 per capitale, € 31,00 per spese nonché € 437,44 per diritti e onorari, oltre rimborso forf. Iva e CPA, oltre € 454,69 a titolo di interessi legali maturati sulla sorte capitale), in forza del decreto ingiuntivo n. 14/04 – GdP di Cosenza;
€ 2.529,96 (di cui € 1.626,97 per capitale, € 31,00 per spese nonché € 437,44 per diritti e onorari, oltre rimb. Forf. Iva e CPA, oltre €
434,65 a titolo di interessi legali maturati sulla sorte capitale) in forza del decreto ingiuntivo n. 509/04
– GdP di Cosenza;
€ 1.701,28 (di cui € 1.018,81 per capitale, € 31,00 per spese nonché € 378,60 per diritti e onorari, oltre rimb. Forf. Iva e CPA, oltre € 272,87 a titolo di interessi legali maturati sulla sorte capitale), in forza del decreto ingiuntivo n. 512/04 – GdP di Cosenza;
€ 2.469,80 (di cui € 1.579,74 per capitale, € 31,00 per spese nonché € 437,44 per diritti e onorari, oltre rimb. Forf. Iva e CPA, oltre €
421,62 a titolo di interessi legali maturati sulla sorte capitale) in forza del decreto ingiuntivo n. 537/04
– GdP di Cosenza, deducendo che gli stessi fossero stati richiamati nell'atto di transazione del pagina 5 di 12 21.10.2013; nonché il credito di € 7.056,08 (di cui € 4.884,39 (£ 9.457.500) per capitale, € 66,93 (£
129.600) per spese nonché € 243,76 (£ 472.000) per diritti e € 118,78 (£ 230.000) per onorari, oltre rimb. Forf. Iva e CPA, oltre € 1.742,22 a titolo di interessi legali maturati sulla sorte capitale), in forza del decreto ingiuntivo n. 500/01 – Tribunale di Cosenza confermato con sentenza n. 1335/2012 del
Tribunale di Cosenza.
In merito alle eccezioni preliminari di nullità del precetto per omessa notifica titolo esecutivo, sollevate dal le stesse vanno disattese, in quanto infondate. Parte_1
In particolare, dall'esame della documentazione allegata, risulta che la sentenza di primo grado,
n.1335/2012 emessa dal Tribunale di Cosenza il 21/23 Agosto 2012, è stata notificata, munita di formula esecutiva apposta il 15 Ottobre 2012, tramite l'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del
Tribunale di Cosenza, a mani della moglie dell'Amministratore in carica del Parte_1
, Dott. , il 19 Ottobre 2012 e che la sentenza n.1371/2018 emessa dalla
[...] Parte_2
Corte di Appello di Catanzaro sia stata regolarmente notificata, munita di formula esecutiva apposta l'8
Marzo 2019, tramite Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale di Cosenza, contestualmente ed in uno all'atto di precetto, in data 1 Aprile 2019, per il pagamento della complessiva somma di
€.93.511,37.
In merito, va ribadito che la sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado (cfr. Cass.Civ., Sez.III n. 29021 del 13/11/2018).
Nello specifico, si evidenzia che “In materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificatamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza di legittimità attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa” (cfr. Cass.
n.2885/73; n.6438/92; n.586/99; n.6911/02; n.29205/08; n.7537/09).
Consegue che la sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado, che viene eliminata e non torna a rivivere neppure se, a seguito di cassazione senza rinvio, la stessa sentenza di appello venga eliminata (in questo senso da ultimo v. anche Cass. n.2955 del
2013).
Inoltre, l'atto di precetto datato 25 marzo 2019, in premessa, riporta “dettagliatamente” tutte le somme per come riconosciute in sentenza, in tal modo superandosi anche l'eccezione di indeterminatezza della somma intimata sollevata dal Condominio.
pagina 6 di 12 Passando all'esame del merito, per come ammesso dalle stesse parti, il Parte_1
e risultano, reciprocamente e rispettivamente, creditore/debitore l'uno nei confronti Controparte_1 dell'altro, in forza di titoli giudiziari (sentenze e/o decreti ingiuntivi definitivi), sicchè – una volta determinati gli esatti importi dei crediti di cui gli stessi risultano titolari, alla stregua delle contestazioni rispettivamente sollevate – occorre procedere alla compensazione legale e giudiziale delle somme reciprocamente vantate, ai sensi dell'art. 1243 c.c..
A tal fine, alla stregua delle eccezioni sollevate dalle parti in merito al calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme reciprocamente vantate, nonché tenuto conto delle produzioni documentali relative ai provvedimenti giudiziari emessi successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e dell'esigenza di aggiornare il computo degli interessi, così da garantire l'omogeneità dei crediti di entrambe le parti, è stata disposta c.t.u. contabile.
Il consulente, uniformandosi ai criteri indicati dal giudicante, ha ricalcolato, all'attualità, i crediti reciprocamente vantati dalle parti, nei seguenti termini.
Quanto al credito di € 94.724,25 vantato da , lo stesso si fonda sulle sentenze n. Controparte_1
1335/2012 del Tribunale di Cosenza e n. 1371/18 della Corte di Appello di Catanzaro ed il relativo pagamento è stato richiesto con atto di precetto in rinnovazione datato 5/05/22 e notificato in data
12/5/2022.
Nell'originario atto di precetto datato 25/03/19 e notificato l'1/04/19 era riportato il seguente dettaglio degli importi ingiunti:
- € 55.299,78 a titolo di sorte capitale riconosciuta in sentenza;
- € 2.782,31 a titolo di compensi professionali parimenti riconosciuti in sentenza;
- € 12.165,95 a titolo di IVA sul capitale;
- € 18.997,45 a titolo di “interessi legali sull'importo di € 58.082,09 dal 28/09/2001 al
25/03/2019”;
- € 2.500,00 a titolo di spese legali del giudizio di II grado;
- € 375,00 a titolo di spese generali;
- € 115,00 a titolo di cpa 4%;
- € 657,80 a titolo di IVA 22%;
- € 27,14 a titolo di spese copie autentiche sentenza;
- € 605,94 a titolo di spese complessive del precetto.
In riferimento al calcolo degli interessi, occorre ribadire che l'art. 17 comma 1 del D.L. 12 settembre
2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 ha introdotto il quarto comma dell'art. 1284 cc, secondo il quale “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta pagina 7 di 12 domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” e che la Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 61 del 3.01.2023) ha precisato che “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.”
Al fine di procedere all'esatto calcolo della somma dovuta in favore di , va ribadito che Controparte_1 la sorte capitale deve essere maggiorata degli interessi legali, da calcolare in applicazione della norma di cui all'art 1284 quarto comma c.c., in riferimento ai crediti riconosciuti in forza di procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore della norma ovvero, quanto ai crediti sorti in epoca precedente, della norma di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., con esclusione della rivalutazione monetaria
(trattandosi di debiti di valuta).
Ciò posto, poiché il procedimento conclusosi con sentenza n. 1335/2012 del Tribunale di Cosenza è stato introdotto in data antecedente rispetto all'entrata in vigore della norma di cui all'art. 1284 c.c. IV comma (11/12/2014), il c.t.u., dott.ssa ha provveduto alla maggiorazione della sorte Persona_1 capitale con i soli interessi legali ex art. 1284 c.c. comma I, dal 28/09/01, data della messa in mora, fino alla data di trasmissione della relazione peritale alle parti (25/10/2024), pervenendo all'importo di €
98.738,65 (di cui € 58.082,09 a titolo di sorte capitale, € 12.165,95 a titolo di Iva, € 4280,88 a titolo di spese di un solo atto di precetto ed € 24.209,73 a titolo di interessi legali).
In ordine al credito di € 12.000,00 vantato da , lo stesso è fondato sulla sentenza n. 250 Controparte_1 del 12/02/2023 del Tribunale di Cosenza che ha accolto “la domanda proposta e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € Parte_1
12.000,00 oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo”.
Sulla sorte capitale sono stati computati gli interessi legali ex art. 1284 c.c. comma IV, dalla data di introduzione del giudizio fino alla data di trasmissione della relazione peritale alle parti (25/10/2024), pari all'importo di € 7.014,82, con conseguente credito complessivo di € 19.014,82.
Passando all'esame dei crediti vantati dal , si osserva quanto segue. Parte_1 Parte_1
a) Il credito di € 18.946,11 trae origine dal saldo debitore di cui al Decreto Ingiuntivo n. 638/16 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 15/03/16 e confermato dalla successiva sentenza n.
1931 del 5/10/21, divenuta definitiva nelle more del presente procedimento. Il credito è stato oggetto di precetto in rinnovazione notificato il 19/05/2022, che specifica la composizione dell'importo in € 11.244,59 a titolo di capitale, € 81,00 a titolo di spese, € 1.166,53 a titolo di pagina 8 di 12 oneri vari di procedura ed € 5.539,51 a titolo di interessi computati al tasso ex art. 1284 c.c. dal
17/03/2016 (data della domanda) al 12/05/2022 (data del precetto in rinnovazione).
In merito, va evidenziato che “La sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall'art. 69 disp. att. c.c., avendo natura costitutiva, non ha efficacia retroattiva e non consente, pertanto, di ricalcolare la ripartizione delle spese pregresse tra i condomini” (cfr. Cass. Civ., n. 4844 del 24.2.2017).
Consegue che, nella fattispecie in esame, la sentenza n. 2113/2022 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 14.12.2022 che, in accoglimento della domanda proposta da , ha accertato il suo Controparte_1 diritto alla revisione delle tabelle millesimali del condominio ” nei termini di cui alla Parte_1
c.t.u. espletata nel suddetto giudizio, non può assumere rilevanza ai fini dell'estinzione parziale e/o riduzione del credito riconosciuto in forza del Decreto Ingiuntivo n. 638/16, confermato con sentenza passata in giudicato in epoca antecedente la revisione delle tabelle disposta con la sentenza citata.
Sulla sorte capitale, pari ad € 11.244,59 sono stati computati gli interessi legali ex art. 1284 c.c. comma
IV, dalla data della domanda (17/03/2016) fino alla data del 25.10.2024, per un importo pari ad €
8.524,34, e sono state aggiunte le spese di un solo atto di precetto, pari ad € 1.247,53, per un totale di €
21.016,46.
b) Il credito di € 2.509,21 trae origine dalle spese legali liquidate in favore del nella Parte_1 sentenza n. 1931 emessa in data 5/10/21 (€ 2.098,00 più accessori).
Gli interessi legali sulle spese di lite tardivamente corrisposte decorrono dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha condannato la parte a tale rimborso, perché è solo da quel momento che diventa definitivo l'accertamento giudiziale. Poiché non si ha prova della eventuale notifica della sentenza a , il passaggio in giudicato è stato considerato avvenuto in data 5/04/22, con Controparte_1 conseguente decorrenza degli interessi legali ex art. 1284 c.c. comma IV, per un importo di € 573,92.
Consegue che il credito vantato, a tale titolo, dal risulta pari alla somma di € 3.083,13, Parte_1 comprensiva delle spese del precetto pari ad € 411,21.
c) Il credito di € 10.395,95 è costituito dalle somme dovute da e risultanti dai Controparte_1 riparti approvati relativi ai bilanci consuntivi del Condominio per gli anni 2016 – 2021 e del bilancio preventivo 2022, che in base alla documentazione probatoria prodotta dal Condominio
risultano essere pari a: Parte_1
- € 1.306,18 documentati dal rendiconto condominiale dell'anno 2016, datato 31/12/16;
- € 2.147,94 documentati dal rendiconto condominiale dell'anno 2017, datato 26/04/18;
- € 1.385,67 documentati dal bilancio consuntivo delle spese condominiali dell'anno 2018, privo di data;
pagina 9 di 12 -€ 137,80 documentati dal bilancio consuntivo delle spese condominiali dell'anno 2019, approvato con delibera del 9/07/20;
- € 1.698,81 documentati dal bilancio consuntivo delle spese condominiali dell'anno 2020, approvato con delibera del 28/10/21;
- € 1.672,02 documentati dal bilancio consuntivo delle spese condominiali dell'anno 2021, datato
8/04/22;
- € 714,00 documentati dal bilancio preventivo delle spese condominiali dell'anno 2022, approvato con delibera del 27/04/22.
Quanto al computo degli interessi, il c.t.u. ha applicato i tassi legali ex art. 1284 c.c. I comma, dalla data in cui è sorto il credito (pari alla data del rendiconto condominiale o della delibera di approvazione del bilancio ove disponibile) fino al 31/05/22 – data di introduzione del presente giudizio di opposizione – ed i tassi legali previsti dal comma IV dell'art. 1284 c.c. per il periodo successivo e fino al 25.10.2024, per un importo di € 2.457,34, pervenendosi al totale di € 11.519,76.
d) Il credito di € 2.585,49 è fondato sul Decreto Ingiuntivo n. 14/04 del Giudice di Pace di
Cosenza, emesso per sorte capitale di € 1.662,36, spese per € 31,00, altri oneri per € 437,44 e interessi legali per € 454,69.
Sulla sorte capitale di tale credito, la cui domanda è stata instaurata prima dell'entrata in vigore dell'art. 1284 c.c., IV comma, devono essere riconosciuti i soli interessi legali ex art. 1284 c.c. I comma, dalla data del deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo del 7/01/2004 fino al 25.10.2024, per un importo pari ad € 577,49 ed un totale complessivo di € 2.708,29.
e) Il credito di € 2.529,96 è fondato sul Decreto Ingiuntivo n. 509/04 del Giudice di Pace di
Cosenza, emesso per sorte capitale di € 1.626,97, spese per € 31,00, altri oneri per € 437,44 e interessi legali per € 434,65.
Sulla sorte capitale di tale credito, la cui domanda è stata instaurata prima dell'entrata in vigore dell'art. 1284 c.c., IV comma, devono essere riconosciuti i soli interessi legali ex art. 1284 c.c. I comma, dalla data del deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo del 1/04/04 fino al 25.10.2024, per un importo pari ad € 555,73 ed una somma complessiva di € 2.651,14.
f) Il credito di € 1.701,28 è fondato sul decreto Ingiuntivo n. 512/04 del Giudice di Pace di
Cosenza, emesso per sorte capitale di € 1.018,81, spese per € 31,00, altri oneri per € 378,60 ed interessi legali per € 272,87.
Sulla sorte capitale di tale credito, la cui domanda è stata instaurata prima dell'entrata in vigore dell'art. 1284 c.c., IV comma, devono essere riconosciuti i soli interessi legali ex art. 1284 c.c. I comma, dalla pagina 10 di 12 data del deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo dell'1/04/04 fino al 25.10.2024, per un importo pari ad € 348,00 ed una somma complessiva di € 1.776,41.
g) Il credito di € 2.469,80 è fondato sul decreto Ingiuntivo n. 537/04 del Giudice di Pace di
Cosenza, emesso per sorte capitale di € 1.579,74, spese per € 31,00, altri oneri per € 437,44 e interessi legali per € 421,62.
Sulla sorte capitale di tale credito, la cui domanda è stata instaurata prima dell'entrata in vigore dell'art. 1284 c.c., IV comma, devono essere riconosciuti i soli interessi legali ex art. 1284 c.c. I comma, dalla data del deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo dell'1/04/04 fino al 25.10.2024, per un importo pari ad € 539,60 ed una somma complessiva di € 2.587,78.
h) Il credito di € 7.056,08 è fondato sul Decreto Ingiuntivo n. 500/01 del Tribunale di Cosenza, (di cui: sorte capitale per € 4.884,39, spese per € 66,93, altri oneri per € 362,52 e interessi legali per
€ 1.742,22).
Sulla sorte capitale di tale credito, la cui domanda è stata instaurata prima dell'entrata in vigore dell'art. 1284 c.c., IV comma, devono essere riconosciuti i soli interessi legali ex art. 1284 c.c. I comma, dalla data del deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo del 5/05/01 fino al 25.10.2024, per un importo pari ad € 2.104,76 ed una somma complessiva di € 7.418,60.
In ordine ai crediti vantati dal va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da Parte_1 CP_1
, atteso che gli stessi hanno formato oggetto di riconoscimento in forza della transazione
[...] sottoscritta in data 21.10.2013. Né, in senso contrario, rileva che la suddetta transazione sia stata dichiarata risolta con sentenza n. 125/2023 del Tribunale di Cosenza, atteso che, come ribadito dalla
Suprema Corte, la declaratoria di risoluzione della transazione “restituisce il rapporto transatto nella situazione giuridica preesistente, facendo risorgere tutte le ragioni, azioni ed eccezioni di cui potevano disporre originariamente le parti” (cfr. Cass. Civ., n. 1690/2006).
In esito a tali ricalcoli, il c.t.u. ha quantificato il credito complessivamente vantato da , Controparte_1 comprensivo di interessi ex art. 1284 c.c. al 25/10/2024, nell'importo di € 117.753,47, e quello vantato dal Condominio ”, valutato alla medesima data, nell'importo di € 52.761.56. Parte_1
Consegue che, procedendo alla compensazione delle reciproche poste di dare e di avere, risulta che vanti un credito, nei confronti del pari ad € 64.991,91 Controparte_1 Parte_1 che va maggiorato degli ulteriori interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 IV comma c.c., dal
26.10.2024 fino al soddisfo.
In conclusione, va accertato il diritto di di procedere ad esecuzione forzata e la validità Controparte_1 del precetto in rinnovazione notificato, in data 12.5.2022, nei confronti del Parte_1
, limitatamente alla somma di 64.991,91 oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 IV
[...]
pagina 11 di 12 comma c.c., dal 26.10.2024 fino al soddisfo, mentre va dichiarata l'inefficacia del precetto in rinnovazione, notificato dal in data 19.5.2022, per il pagamento della Parte_1 complessiva somma di €.18.946,11.
In considerazione delle ragioni della decisione e del comportamento processuale delle parti, appaiono ravvisabili fondati motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese del presente giudizio, in misura della metà, ponendosi la residua parte, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00) avuto riguardo alla natura documentale ed allo svolgimento del giudizio, a carico del
. Parte_1
Le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, sono poste definitivamente a carico del Parte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta il diritto di di procedere ad esecuzione forzata e la validità del precetto Controparte_1 in rinnovazione notificato, in data 12.5.2022, nei confronti del Parte_1 limitatamente alla somma di 64.991,91 oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 IV comma c.c., dal 26.10.2024 fino al soddisfo;
2) dichiara l'inefficacia del precetto in rinnovazione, notificato dal Parte_1
in data 19.5.2022, per il pagamento della complessiva somma di €.18.946,11;
[...]
3) condanna il alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che, previa compensazione in misura della metà, si liquidano in complessivi €
3.526,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del
15%, iva e cpa come per legge;
4) pone le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico del Parte_1
Cosenza, 16.9.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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