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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/04/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3821/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott. Patrizia Medica Giudice dott. L. Tiziana Marganella Giudice Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3821 R.G. affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara Parte_1 C.F._1 alla piazza Primo Maggio 10, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Paolucci che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara, C.so V. CP_1 C.F._2
Emanuele II n. 161 presso lo studio dell'avv. Maria Rita Di Giambattista e dell'avv. Salvatore Marco
Coco che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione dei coniugi.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) In data 31.10.2009 contraeva matrimonio concordatario con Parte_1 CP_1 come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Matera (PE) in data 8.8.2024, anno
2009, atto n. 254, parte II serie A (cfr. doc.1 allegato fascicolo parte ricorrente), dalla cui unione nasceva il figlio , nato a [...] il [...]. Persona_1
2) Con ricorso depositato in data 20.12.2024 il ricorrente chiedeva pronunciarsi Parte_1 la separazione personale dalla coniuge e, all'esito del passaggio in giudicato della CP_1
sentenza di separazione, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affidamento condiviso del figlio MI, collocando quest'ultimo presso la madre, con assegnazione della casa familiare alla resistente, senza nulla prevedere in ordine al mantenimento della coniuge economicamente indipendente, prevedendo un contributo al mantenimento a carico del ricorrente ed in favore del figlio MI di € 350,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie ed infine proponeva un piano inerente il diritto di visita.
3) La resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
21.2.2025, nella quale aderiva alle richieste del coniuge, chiedendo tuttavia che fosse posto al carico del ricorrente un contributo al mantenimento in favore del figlio MI pari ad € 600,00 mensili.
4) All'udienza del 26.3.2025 le parti, presenti personalmente, dichiaravano di essere addivenute ad un accordo inerente la misura del contributo al mantenimento, riservandosi di depositarlo nel fascicolo telematico;
pertanto, la causa veniva trattenuta in decisione collegiale.
5) La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., atteso che le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale ai sensi del richiamato articolo.
6) Quanto alle ulteriori statuizioni, in data 31.3.2025 le parti hanno depositato l'accordo intervenuto tra le stesse contenente le seguenti condizioni di separazione:
“1) Disporre l'affido condiviso del figlio MI ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre IGnora i quali eserciteranno congiuntamente la CP_1
responsabilità genitoriale precisando che le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica;
pagina 2 di 4 2) Assegnare la casa familiare sita in Pescara alla Via Brunelleschi n. 29, con tutti gli arredi, mobili e pertinenze, alla IG.ra , proprietaria esclusiva, che vi continuerà ad abitare unitamente al CP_1
figlio MI;
Per_1
3) Disporre che il padre, IG. , potrà tenere il figlio con sé: Parte_1
3a) durante la settimana per due giorni, il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 18,30 alle ore 21,00 allorché il figlio sarà riaccompagnato presso l'abitazione della madre;
3b) nei fine settimana alternati, dalle ore 21,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica, allorquando lo riaccompagnerà presso la madre nella abitazione familiare.
Quanto dianzi indicato sub 3a) e 3b) avverrà compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, nonché con gli impegni lavorativi del IGnor secondo quanto sarà Parte_1 all'uopo concordato dai coniugi.
Il figlio trascorrerà, inoltre, con ciascun genitore: a) le festività natalizie, ad anni alterni, Per_1 dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
b) il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore.
Il figlio , nel periodo estivo, trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, Per_1
secondo quanto verrà concordato con la IGnora entro il 31 maggio di ogni anno;
CP_1
4) Disporre a carico del IG. , quale contributo al mantenimento del figlio Parte_1 MI , la somma di € 500,00 da corrispondersi in favore della IG.ra , a far Per_1 CP_1
data dal deposito del ricorso nel mese di Dicembre 2024, entro il giorno 5 di ciascun mese, con rivalutazione annuale ISTAT, come per legge, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie, così come descritte e regolate nel Protocollo di Codesto Tribunale di Pescara;
5) Disporre che nulla è dovuto tra i coniugi a titolo di mantenimento per essere gli stessi economicamente autosufficienti.”.
7) Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e del figlio MI.
8) Va fissata, con separata ordinanza del giudice relatore, una successiva udienza per la decisione sulla domanda di divorzio.
9) All'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e coniugati in Parte_1 CP_1
Matera il 31.10.2009, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 254, parte II, serie A, anno 2009 alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Matera di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dispone la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza del giudice relatore.
Pescara, il 1.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott. Patrizia Medica Giudice dott. L. Tiziana Marganella Giudice Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3821 R.G. affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara Parte_1 C.F._1 alla piazza Primo Maggio 10, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Paolucci che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara, C.so V. CP_1 C.F._2
Emanuele II n. 161 presso lo studio dell'avv. Maria Rita Di Giambattista e dell'avv. Salvatore Marco
Coco che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione dei coniugi.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) In data 31.10.2009 contraeva matrimonio concordatario con Parte_1 CP_1 come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Matera (PE) in data 8.8.2024, anno
2009, atto n. 254, parte II serie A (cfr. doc.1 allegato fascicolo parte ricorrente), dalla cui unione nasceva il figlio , nato a [...] il [...]. Persona_1
2) Con ricorso depositato in data 20.12.2024 il ricorrente chiedeva pronunciarsi Parte_1 la separazione personale dalla coniuge e, all'esito del passaggio in giudicato della CP_1
sentenza di separazione, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affidamento condiviso del figlio MI, collocando quest'ultimo presso la madre, con assegnazione della casa familiare alla resistente, senza nulla prevedere in ordine al mantenimento della coniuge economicamente indipendente, prevedendo un contributo al mantenimento a carico del ricorrente ed in favore del figlio MI di € 350,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie ed infine proponeva un piano inerente il diritto di visita.
3) La resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
21.2.2025, nella quale aderiva alle richieste del coniuge, chiedendo tuttavia che fosse posto al carico del ricorrente un contributo al mantenimento in favore del figlio MI pari ad € 600,00 mensili.
4) All'udienza del 26.3.2025 le parti, presenti personalmente, dichiaravano di essere addivenute ad un accordo inerente la misura del contributo al mantenimento, riservandosi di depositarlo nel fascicolo telematico;
pertanto, la causa veniva trattenuta in decisione collegiale.
5) La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., atteso che le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale ai sensi del richiamato articolo.
6) Quanto alle ulteriori statuizioni, in data 31.3.2025 le parti hanno depositato l'accordo intervenuto tra le stesse contenente le seguenti condizioni di separazione:
“1) Disporre l'affido condiviso del figlio MI ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre IGnora i quali eserciteranno congiuntamente la CP_1
responsabilità genitoriale precisando che le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica;
pagina 2 di 4 2) Assegnare la casa familiare sita in Pescara alla Via Brunelleschi n. 29, con tutti gli arredi, mobili e pertinenze, alla IG.ra , proprietaria esclusiva, che vi continuerà ad abitare unitamente al CP_1
figlio MI;
Per_1
3) Disporre che il padre, IG. , potrà tenere il figlio con sé: Parte_1
3a) durante la settimana per due giorni, il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 18,30 alle ore 21,00 allorché il figlio sarà riaccompagnato presso l'abitazione della madre;
3b) nei fine settimana alternati, dalle ore 21,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica, allorquando lo riaccompagnerà presso la madre nella abitazione familiare.
Quanto dianzi indicato sub 3a) e 3b) avverrà compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, nonché con gli impegni lavorativi del IGnor secondo quanto sarà Parte_1 all'uopo concordato dai coniugi.
Il figlio trascorrerà, inoltre, con ciascun genitore: a) le festività natalizie, ad anni alterni, Per_1 dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
b) il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore.
Il figlio , nel periodo estivo, trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, Per_1
secondo quanto verrà concordato con la IGnora entro il 31 maggio di ogni anno;
CP_1
4) Disporre a carico del IG. , quale contributo al mantenimento del figlio Parte_1 MI , la somma di € 500,00 da corrispondersi in favore della IG.ra , a far Per_1 CP_1
data dal deposito del ricorso nel mese di Dicembre 2024, entro il giorno 5 di ciascun mese, con rivalutazione annuale ISTAT, come per legge, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie, così come descritte e regolate nel Protocollo di Codesto Tribunale di Pescara;
5) Disporre che nulla è dovuto tra i coniugi a titolo di mantenimento per essere gli stessi economicamente autosufficienti.”.
7) Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e del figlio MI.
8) Va fissata, con separata ordinanza del giudice relatore, una successiva udienza per la decisione sulla domanda di divorzio.
9) All'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e coniugati in Parte_1 CP_1
Matera il 31.10.2009, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 254, parte II, serie A, anno 2009 alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Matera di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dispone la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza del giudice relatore.
Pescara, il 1.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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