TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 22/10/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 748/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 748/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Olmo Francesca
RICORRENTE
contro
:
nato in [...] il [...] CP_1 RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: divorzio giudiziale
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente all'udienza del 21.10.2025 ha rassegnato le conclusioni di seguito ritrascritte: conferma dell'affidamento delle figlie minori e alla madre secondo le regole Per_1 Persona_2 dell'affidamento esclusivo rafforzato ex art. 337 quater ultimo comma c.c., con collocazione e residenza anagrafica presso la madre che potrà adottare tutte le decisioni di maggiore interesse per le minori;
frequentazione del padre con le figlie, qualora egli lo richiedesse, unicamente alle condizioni e con i modi da indicarsi a cura del Servizio Sociale in ragione della necessaria tutela da garantire alle minori;
conferma a carico del Sig. del contributo al mantenimento delle figlie minori di € CP_2
400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuna figlia) da versarsi alla Sig.ra entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per le figlie con rinvio al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli;
assegno unico universale interamente a favore della ricorrente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio in Khourigba (Marocco) il 30.9.2000 Parte_1 CP_1
(l'atto di matrimonio non risulta trascritto in Italia); sono genitori di (4.9.2001), Persona_3
(28.7.2008) e (16.8.2012). Per_1 Persona_2
Le parti sono separate giudizialmente con sentenza del Tribunale di Vercelli n. 330/2024 con la quale è stato disposto l'affido esclusivo rafforzato delle figlie minori alla madre e un mantenimento a carico del padre pari ad euro 400 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Vercelli.
Con ricorso depositato in data 23.5.2025 la ricorrente ha chiesto la pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale, chiedendo la conferma delle disposizioni in punto affido delle figlie minori e dell'importo per il mantenimento a carico del padre.
All'udienza del 21.10.2025 – assente il convenuto, che è stato altresì dichiarato contumace- la causa, di natura documentale, è stata immediatamente discussa e trattenuta a decisione.
pagina 2 di 6 COMPETENZA GIURISDIZIONALE
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), del REGOLAMENTO (UE)
2019/1111 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2003, oltre che la competenza territoriale del giudice adito, peraltro non messe in discussione da alcuno, essendo stata in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e ivi risiedendovi ancora la ricorrente.
In particolare, con riferimento alle domande relative all'affidamento dei figli minori, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 2019/1111.
Il richiamato art. 7 stabilisce che le autorità di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su minore, quando il minore risieda abitualmente nello Stato adito al momento della domanda, anche qualora parti del procedimento siano cittadini di Stati terzi.
Quanto alla domanda relativa alla determinazione di un assegno per il mantenimento della prole da porre a carico del padre, nonché quanto al mantenimento del coniuge, la giurisdizione e la legge applicabile devono essere determinati applicando il regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni ed alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 4/2009, nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice italiano sia in quanto luogo di residenza abituale del convenuto sia in quanto luogo di residenza abituale del creditore.
LEGGE APPLICABILE
Ritiene il Collegio che alla fattispecie debba applicarsi l'art. 8 del regolamento CE 1259/10 entrato in vigore nel giugno 2012 essendo indubbio che le parti non abbiano inteso scegliere, ex art. 5 del menzionato regolamento, la legge da applicarsi al procedimento per separazione o divorzio.
Pertanto, non essendo stata operata dai coniugi alcuna scelta, deve ricorrersi ai criteri del già menzionato art. 8 regolamento.
In particolare l' art. 8 del regolamento CE n. 1259/10 dispone che "(Legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti) “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi pagina 3 di 6 nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
In tema di esercizio della responsabilità genitoriale si rileva quanto segue.
I minori non risultano avere nazionalità italiana ma risiedono abitualmente in Italia. Quanto alle statuizioni da assumersi in punto responsabilità genitoriale soccorre la Convenzione dell'Aja del
19.10.1996 (in vigore per l'Italia con legge di ratifica del 18 giugno 2015 n. 101), i cui artt. 5 e 15 prevedono la competenza dello stato di abituale residenza del minore nell'adozione delle misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni, con applicazione della legge di quello Stato.
Ne deriva quindi la necessaria applicazione della legge italiana.
Quanto alle obbligazioni 'alimentari' viene infine in applicazione il Protocollo Aja sulla Legge
Applicabile alle obbligazioni Alimentari del 23.11.07 in vigore per l'Italia a far data dall'agosto 2013.
Per determinare la legge applicabile all'obbligazione alimentare, l'art. 15 del regolamento n. 4/2009 rinvia al protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 che detta criteri per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio e di affinità, vincolante per gli Stati membri dell'Unione (ad eccezione di Regno Unito e Danimarca) a seguito della ratifica compiuta dall'Unione europea.
L'art. 4 del protocollo dell'Aja del 2007 individua una serie di criteri, applicabili a cascata, il primo dei quali dispone che qualora il creditore abbia adito l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore si applicherà la lex fori. Nel caso di specie, avendo il creditore alimentare adito l'autorità giurisdizionale italiana, luogo di residenza abituale del debitore, per l'individuazione e determinazione dell'obbligazione alimentare si applicherà la legge italiana.
PRONUNCIA DI DIVORZIO
Sussistono i presupposti per la pronunzia diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio risultando inconfutabilmente dimostrato che i coniugi vivono separati dall'udienza di comparizione in sede di separazione giudiziale in data 21.5.2024, con la conseguenza che sussistono i presupposti temporali per l'accoglimento della relativa domanda (ricorso per divorzio depositato in data 23.5.2025).
pagina 4 di 6 AFFIDAMENTO dei FIGLI MINORI
Quanto all'affidamento di (28.7.2008) e (16.8.2012), ritiene il Tribunale Per_1 Persona_2 che non vi siano margini nella fattispecie concreta per procedere a un affidamento condiviso, dovendosi confermare l'affido monogenitoriale rafforzato alla madre già stabilito in sede di separazione giudiziale.
Non sussistono infatti i presupposti per mutare la decisione era stata assunta in sede di separazione nell'interesse delle minori, stante il completo disinteresse paterno. In allora, il convenuto, dopo essersi allontanato improvvisamente e con decisione unilaterale dalla casa familiare ed essere rimasto diversi mesi in Marocco, era poi rientrato a vivere nell'abitazione, senza tuttavia provvedere in alcun modo al mantenimento e all'accudimento delle figlie minori, di cui è rimasta investita totalmente la ricorrente;
dopo la separazione madre e minori hanno trovato alloggio temporaneo in
Vercelli presso il convento delle Suore della Fraternità della Trasfigurazione, ove il nucleo dispone di una dimora in attesa dell'assegnazione di casa di edilizia residenziale pubblica, e ove la ricorrente presta attività lavorativa come badante.
Per quanto attiene al regime di visita, stante il disinteresse paterno, non si procede a redigere alcun calendario;
eventuali incontri con le figlie (soprattutto con la figlia più piccola ) Persona_2 potranno avvenire previo accordo con la madre ricorrente.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento dei figli, il Collegio ritiene congrua la somma di euro 400 mensili già stabilita in sede di separazione, non essendo comprovati mutamenti significativi della situazione registrata in separazione.
Le parti si faranno carico nella misura del 50% delle spese straordinarie relative alle figlie minori, con rinvio alla disciplina del Protocollo del Tribunale di Vercelli.
SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, la soccombenza del resistente determina altresì l'obbligo per lo stesso di rifondere alla ricorrente le spese di lite relative alla presente vertenza.
L'ammissione della ricorrente al patrocinio a Spese dello Stato determina la sussistenza in capo al resistente dell'obbligo di provvedere alla rifusione direttamente in favore dello Stato ex art 133 Dpr
pagina 5 di 6 115/2002, come da liquidazione che verrà effettuata con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 748/2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Khourigba (Marocco) il 30.9.2000. CP_1
2. Conferma l'affidamento delle figlie minori e alla madre Per_1 Persona_2
secondo le regole dell'affidamento esclusivo rafforzato ex art. 337 Parte_1 quater ultimo comma c.c., con collocazione e residenza anagrafica presso la madre.
3. Dispone che il padre continui a versare un contributo al CP_2 mantenimento indiretto delle figlie minori di euro 400 mensili (euro 200 per ciascuna minore), all'attualità, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex ISTAT-FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli con rinvio al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli;
l'assegno unico universale potrà essere richiesto e trattenuto dalla ricorrente per l'intero.
4. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, disponendo che ex art 133 Dpr
115/2002 il pagamento avvenga direttamente in favore dello Stato ad esito della liquidazione da disporsi con separato decreto.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE ORDINARIO di
Vercelli il 21.10.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel./est. dott.ssa Simona Francese
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 748/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Olmo Francesca
RICORRENTE
contro
:
nato in [...] il [...] CP_1 RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: divorzio giudiziale
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente all'udienza del 21.10.2025 ha rassegnato le conclusioni di seguito ritrascritte: conferma dell'affidamento delle figlie minori e alla madre secondo le regole Per_1 Persona_2 dell'affidamento esclusivo rafforzato ex art. 337 quater ultimo comma c.c., con collocazione e residenza anagrafica presso la madre che potrà adottare tutte le decisioni di maggiore interesse per le minori;
frequentazione del padre con le figlie, qualora egli lo richiedesse, unicamente alle condizioni e con i modi da indicarsi a cura del Servizio Sociale in ragione della necessaria tutela da garantire alle minori;
conferma a carico del Sig. del contributo al mantenimento delle figlie minori di € CP_2
400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuna figlia) da versarsi alla Sig.ra entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per le figlie con rinvio al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli;
assegno unico universale interamente a favore della ricorrente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio in Khourigba (Marocco) il 30.9.2000 Parte_1 CP_1
(l'atto di matrimonio non risulta trascritto in Italia); sono genitori di (4.9.2001), Persona_3
(28.7.2008) e (16.8.2012). Per_1 Persona_2
Le parti sono separate giudizialmente con sentenza del Tribunale di Vercelli n. 330/2024 con la quale è stato disposto l'affido esclusivo rafforzato delle figlie minori alla madre e un mantenimento a carico del padre pari ad euro 400 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Vercelli.
Con ricorso depositato in data 23.5.2025 la ricorrente ha chiesto la pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale, chiedendo la conferma delle disposizioni in punto affido delle figlie minori e dell'importo per il mantenimento a carico del padre.
All'udienza del 21.10.2025 – assente il convenuto, che è stato altresì dichiarato contumace- la causa, di natura documentale, è stata immediatamente discussa e trattenuta a decisione.
pagina 2 di 6 COMPETENZA GIURISDIZIONALE
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), del REGOLAMENTO (UE)
2019/1111 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2003, oltre che la competenza territoriale del giudice adito, peraltro non messe in discussione da alcuno, essendo stata in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e ivi risiedendovi ancora la ricorrente.
In particolare, con riferimento alle domande relative all'affidamento dei figli minori, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 2019/1111.
Il richiamato art. 7 stabilisce che le autorità di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su minore, quando il minore risieda abitualmente nello Stato adito al momento della domanda, anche qualora parti del procedimento siano cittadini di Stati terzi.
Quanto alla domanda relativa alla determinazione di un assegno per il mantenimento della prole da porre a carico del padre, nonché quanto al mantenimento del coniuge, la giurisdizione e la legge applicabile devono essere determinati applicando il regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni ed alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 4/2009, nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice italiano sia in quanto luogo di residenza abituale del convenuto sia in quanto luogo di residenza abituale del creditore.
LEGGE APPLICABILE
Ritiene il Collegio che alla fattispecie debba applicarsi l'art. 8 del regolamento CE 1259/10 entrato in vigore nel giugno 2012 essendo indubbio che le parti non abbiano inteso scegliere, ex art. 5 del menzionato regolamento, la legge da applicarsi al procedimento per separazione o divorzio.
Pertanto, non essendo stata operata dai coniugi alcuna scelta, deve ricorrersi ai criteri del già menzionato art. 8 regolamento.
In particolare l' art. 8 del regolamento CE n. 1259/10 dispone che "(Legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti) “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi pagina 3 di 6 nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
In tema di esercizio della responsabilità genitoriale si rileva quanto segue.
I minori non risultano avere nazionalità italiana ma risiedono abitualmente in Italia. Quanto alle statuizioni da assumersi in punto responsabilità genitoriale soccorre la Convenzione dell'Aja del
19.10.1996 (in vigore per l'Italia con legge di ratifica del 18 giugno 2015 n. 101), i cui artt. 5 e 15 prevedono la competenza dello stato di abituale residenza del minore nell'adozione delle misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni, con applicazione della legge di quello Stato.
Ne deriva quindi la necessaria applicazione della legge italiana.
Quanto alle obbligazioni 'alimentari' viene infine in applicazione il Protocollo Aja sulla Legge
Applicabile alle obbligazioni Alimentari del 23.11.07 in vigore per l'Italia a far data dall'agosto 2013.
Per determinare la legge applicabile all'obbligazione alimentare, l'art. 15 del regolamento n. 4/2009 rinvia al protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 che detta criteri per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio e di affinità, vincolante per gli Stati membri dell'Unione (ad eccezione di Regno Unito e Danimarca) a seguito della ratifica compiuta dall'Unione europea.
L'art. 4 del protocollo dell'Aja del 2007 individua una serie di criteri, applicabili a cascata, il primo dei quali dispone che qualora il creditore abbia adito l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore si applicherà la lex fori. Nel caso di specie, avendo il creditore alimentare adito l'autorità giurisdizionale italiana, luogo di residenza abituale del debitore, per l'individuazione e determinazione dell'obbligazione alimentare si applicherà la legge italiana.
PRONUNCIA DI DIVORZIO
Sussistono i presupposti per la pronunzia diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio risultando inconfutabilmente dimostrato che i coniugi vivono separati dall'udienza di comparizione in sede di separazione giudiziale in data 21.5.2024, con la conseguenza che sussistono i presupposti temporali per l'accoglimento della relativa domanda (ricorso per divorzio depositato in data 23.5.2025).
pagina 4 di 6 AFFIDAMENTO dei FIGLI MINORI
Quanto all'affidamento di (28.7.2008) e (16.8.2012), ritiene il Tribunale Per_1 Persona_2 che non vi siano margini nella fattispecie concreta per procedere a un affidamento condiviso, dovendosi confermare l'affido monogenitoriale rafforzato alla madre già stabilito in sede di separazione giudiziale.
Non sussistono infatti i presupposti per mutare la decisione era stata assunta in sede di separazione nell'interesse delle minori, stante il completo disinteresse paterno. In allora, il convenuto, dopo essersi allontanato improvvisamente e con decisione unilaterale dalla casa familiare ed essere rimasto diversi mesi in Marocco, era poi rientrato a vivere nell'abitazione, senza tuttavia provvedere in alcun modo al mantenimento e all'accudimento delle figlie minori, di cui è rimasta investita totalmente la ricorrente;
dopo la separazione madre e minori hanno trovato alloggio temporaneo in
Vercelli presso il convento delle Suore della Fraternità della Trasfigurazione, ove il nucleo dispone di una dimora in attesa dell'assegnazione di casa di edilizia residenziale pubblica, e ove la ricorrente presta attività lavorativa come badante.
Per quanto attiene al regime di visita, stante il disinteresse paterno, non si procede a redigere alcun calendario;
eventuali incontri con le figlie (soprattutto con la figlia più piccola ) Persona_2 potranno avvenire previo accordo con la madre ricorrente.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento dei figli, il Collegio ritiene congrua la somma di euro 400 mensili già stabilita in sede di separazione, non essendo comprovati mutamenti significativi della situazione registrata in separazione.
Le parti si faranno carico nella misura del 50% delle spese straordinarie relative alle figlie minori, con rinvio alla disciplina del Protocollo del Tribunale di Vercelli.
SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, la soccombenza del resistente determina altresì l'obbligo per lo stesso di rifondere alla ricorrente le spese di lite relative alla presente vertenza.
L'ammissione della ricorrente al patrocinio a Spese dello Stato determina la sussistenza in capo al resistente dell'obbligo di provvedere alla rifusione direttamente in favore dello Stato ex art 133 Dpr
pagina 5 di 6 115/2002, come da liquidazione che verrà effettuata con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 748/2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Khourigba (Marocco) il 30.9.2000. CP_1
2. Conferma l'affidamento delle figlie minori e alla madre Per_1 Persona_2
secondo le regole dell'affidamento esclusivo rafforzato ex art. 337 Parte_1 quater ultimo comma c.c., con collocazione e residenza anagrafica presso la madre.
3. Dispone che il padre continui a versare un contributo al CP_2 mantenimento indiretto delle figlie minori di euro 400 mensili (euro 200 per ciascuna minore), all'attualità, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex ISTAT-FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli con rinvio al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli;
l'assegno unico universale potrà essere richiesto e trattenuto dalla ricorrente per l'intero.
4. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, disponendo che ex art 133 Dpr
115/2002 il pagamento avvenga direttamente in favore dello Stato ad esito della liquidazione da disporsi con separato decreto.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE ORDINARIO di
Vercelli il 21.10.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel./est. dott.ssa Simona Francese
pagina 6 di 6