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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/02/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14181/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14181/2024 promossa da:
1) nata a [...], Provincia di Rio Negro, Parte_1
Argentina, il 31 agosto 1979, in proprio e in rappresentazione delle figlie:
1.1. nata ad [...], circondario General Obligado, Provincia di CP_1
Santa Fe, Argentina, il 09 dicembre 2008
1.2. nata ad [...], circondario General Obligado, Provincia di Parte_2
Santa Fe, Argentina, il 05 maggio 2017
2) nato a [...], Provincia di Rio Negro, Parte_3
Argentina, il 16 giugno 1982, residente in [...], Cordoba, Provincia di
Cordoba, Argentina (CF argentino ); P.IVA_1
3) nato a [...], Provincia di Santa Fe, Argentina, il 7 luglio Parte_4
2004, residente in [...] s/n club de Campo Rural, Citta di Reconquista,
Provincia di Santa Fe, Argentina (CF argentino ); P.IVA_2
tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. TESTINI FRANCESCA PIA, giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
1 RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
«riconoscere e dichiarare, previo accertamento della sussistenza di tutti i requisiti di legge, il possesso, sin dalla nascita, della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti in forza delle circostanze documentate ed esposte nella narrativa del presente atto, da intendersi richiamate nelle presenti conclusioni,e, per l'effetto, ordinarsi al Controparte_2
e/o ad ogni altra competente Autorità amministrativa e consolare di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge. Col favore delle spese di giudizio».
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 23 gennaio 2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora
2 anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_5
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano Parte_6
l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. I ricorrenti hanno documentato di avere provato a prenotare telematicamente l'appuntamento presso il consolato italiano competente per territorio, con tentativi, però, risultati vani [cfr. screenshot del servizio telematico prenot@mi ].
5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2, d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (ora provincia di Vercelli), che ricade nella giurisdizione del
Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale
Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3 Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
4. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti.
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino argentino. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 1-15, in allegato al ricorso].
4 Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
1. L'avo italiano emigrato è da identificarsi in Persona_1
nato il [...] a [...] (attuale provincia di Vercelli) (doc. 01);
[...]
2. In data 14.4.1969, il signor (alias Persona_1 Persona_2
) è deceduto in Argentina (doc. 4; l'atto di morte lo identifica come
[...]
cittadino italiano) ed è attestato che egli non si sia mai naturalizzato, non avendo acquistato la cittadinanza argentina;
egli pertanto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 2; certificato negativo di naturalizzazione che dà conto del fatto che alias o Persona_1 Persona_3 Per_4
on si è mai naturalizzato cittadino argentino).
[...]
3. - sposatosi con RR TA (doc. 3) – ha Persona_1
generato nato in [...] il [...] (doc. 5); Parte_7
4. sposatosi con (doc. 6), ha a sua Parte_7 Persona_5
volta generato , nato il [...] a [...]. 8); Persona_6
5. ha poi (doc. 9) e – dall'unione Persona_6 Persona_7
tra i due – sono nati due tra gli odierni ricorrenti:
5.1. L'odierno ricorrente nato il [...] a [...] Parte_3
de Bariloche, Provincia di Rio Negro, Argentina (doc. 10).-
5.2. L'odierna ricorrente nata il [...] a [...] Parte_1
de Bariloche, Provincia di Rio Negro, Argentina (doc. 11)
6. ha poi sposato il 11 ottobre 2013 Parte_1 Controparte_3
(doc. 12) e dall'unione sono nati tre figli, odierni ricorrenti:
6.1. L'odierno ricorrente nato a [...], Provincia di Santa Parte_4
Fe, Argentina, il 7 luglio 2004 (doc. 13);
6.2. L'odierna ricorrente nata ad [...], circondario General CP_1
Obligado, Provincia di Santa Fe, Argentina, il 09 dicembre 2008(doc. 14);
5 6.3. L'odierna ricorrente nata ad [...], circondario General Parte_2
Obligado, Provincia di Santa Fe, Argentina, il 05 maggio 2017 (doc. 15).
**-***-**
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Né la linea di trasmissione della cittadinanza può dirsi interrotta con riferimento ai rami della famiglia interessati da una trasmissione della cittadinanza per linea femminile in epoca post-costituzionale [in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale nn. 30 del 1983 e n. 87 del 1975].
**-***-**
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
− nato in [...] il [...] Parte_3
− nata in [...] il [...] Parte_1
− nata in [...] il [...] CP_1
− nata in [...] il [...] Parte_2
− nato in [...] il [...] Parte_4
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle
Autorità Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 23 gennaio 2025 Il Giudice
Andrea Natale
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14181/2024 promossa da:
1) nata a [...], Provincia di Rio Negro, Parte_1
Argentina, il 31 agosto 1979, in proprio e in rappresentazione delle figlie:
1.1. nata ad [...], circondario General Obligado, Provincia di CP_1
Santa Fe, Argentina, il 09 dicembre 2008
1.2. nata ad [...], circondario General Obligado, Provincia di Parte_2
Santa Fe, Argentina, il 05 maggio 2017
2) nato a [...], Provincia di Rio Negro, Parte_3
Argentina, il 16 giugno 1982, residente in [...], Cordoba, Provincia di
Cordoba, Argentina (CF argentino ); P.IVA_1
3) nato a [...], Provincia di Santa Fe, Argentina, il 7 luglio Parte_4
2004, residente in [...] s/n club de Campo Rural, Citta di Reconquista,
Provincia di Santa Fe, Argentina (CF argentino ); P.IVA_2
tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. TESTINI FRANCESCA PIA, giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
1 RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
«riconoscere e dichiarare, previo accertamento della sussistenza di tutti i requisiti di legge, il possesso, sin dalla nascita, della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti in forza delle circostanze documentate ed esposte nella narrativa del presente atto, da intendersi richiamate nelle presenti conclusioni,e, per l'effetto, ordinarsi al Controparte_2
e/o ad ogni altra competente Autorità amministrativa e consolare di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge. Col favore delle spese di giudizio».
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 23 gennaio 2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora
2 anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_5
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano Parte_6
l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. I ricorrenti hanno documentato di avere provato a prenotare telematicamente l'appuntamento presso il consolato italiano competente per territorio, con tentativi, però, risultati vani [cfr. screenshot del servizio telematico prenot@mi ].
5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2, d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (ora provincia di Vercelli), che ricade nella giurisdizione del
Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale
Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3 Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
4. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti.
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino argentino. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 1-15, in allegato al ricorso].
4 Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
1. L'avo italiano emigrato è da identificarsi in Persona_1
nato il [...] a [...] (attuale provincia di Vercelli) (doc. 01);
[...]
2. In data 14.4.1969, il signor (alias Persona_1 Persona_2
) è deceduto in Argentina (doc. 4; l'atto di morte lo identifica come
[...]
cittadino italiano) ed è attestato che egli non si sia mai naturalizzato, non avendo acquistato la cittadinanza argentina;
egli pertanto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 2; certificato negativo di naturalizzazione che dà conto del fatto che alias o Persona_1 Persona_3 Per_4
on si è mai naturalizzato cittadino argentino).
[...]
3. - sposatosi con RR TA (doc. 3) – ha Persona_1
generato nato in [...] il [...] (doc. 5); Parte_7
4. sposatosi con (doc. 6), ha a sua Parte_7 Persona_5
volta generato , nato il [...] a [...]. 8); Persona_6
5. ha poi (doc. 9) e – dall'unione Persona_6 Persona_7
tra i due – sono nati due tra gli odierni ricorrenti:
5.1. L'odierno ricorrente nato il [...] a [...] Parte_3
de Bariloche, Provincia di Rio Negro, Argentina (doc. 10).-
5.2. L'odierna ricorrente nata il [...] a [...] Parte_1
de Bariloche, Provincia di Rio Negro, Argentina (doc. 11)
6. ha poi sposato il 11 ottobre 2013 Parte_1 Controparte_3
(doc. 12) e dall'unione sono nati tre figli, odierni ricorrenti:
6.1. L'odierno ricorrente nato a [...], Provincia di Santa Parte_4
Fe, Argentina, il 7 luglio 2004 (doc. 13);
6.2. L'odierna ricorrente nata ad [...], circondario General CP_1
Obligado, Provincia di Santa Fe, Argentina, il 09 dicembre 2008(doc. 14);
5 6.3. L'odierna ricorrente nata ad [...], circondario General Parte_2
Obligado, Provincia di Santa Fe, Argentina, il 05 maggio 2017 (doc. 15).
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Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Né la linea di trasmissione della cittadinanza può dirsi interrotta con riferimento ai rami della famiglia interessati da una trasmissione della cittadinanza per linea femminile in epoca post-costituzionale [in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale nn. 30 del 1983 e n. 87 del 1975].
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Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
− nato in [...] il [...] Parte_3
− nata in [...] il [...] Parte_1
− nata in [...] il [...] CP_1
− nata in [...] il [...] Parte_2
− nato in [...] il [...] Parte_4
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle
Autorità Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 23 gennaio 2025 Il Giudice
Andrea Natale
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