CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 563/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
VASATURO IMMACOLATAMARIA, RE
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 3920/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Srl - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIGNORAMENTO n. 1008420250000173001 LL
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6418/2025 depositato il
23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione, notificato il 24/7/2025 alla soc. Resistente_2 srl ed a Resistente_1 in seguito all'ordinanza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Salerno - Ufficio esecuzione mobiliare all'udienza del
12/6/2025 nell'ambito del giudizio RGE 1124/2025 instaurato dalla soc. Resistente_2 SRL con ricorso ex art. 615 2° comma cpc avverso atto di pignoramento presso terzi (codice identificativo procedura esecutiva n.10084202500001731001) notificato in data 17/3/2025 dall'Agenzia delle ON (codice identificativo del fascicolo n. 100/2025/9848), che aveva ordinato al terzo, Resistente_1, di pagare nel termine di 60 gg le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del debitore (Resistente_2 SRL) era maturato anteriormente alla data della notifica, e alle rispettive scadenze le restanti somme fino alla concorrenza del credito di euro 24.213,54.
Con tale ricorso in riassunzione l'agente della riscossione intendeva ottenere “l'accertamento del credito” relativo ad 8 delle 18 cartelle sottostanti il pignoramento, in quanto aventi ad oggetto tributi di competenza di questa CGT (c.u. e tasse auto).
A tal fine l'AdER rappresentava che le eccezioni sollevate dalla ricorrente Resistente_2 SRL con l'opposizione ex art.615 cpc, di omessa notifica degli atti presupposti e conseguente prescrizione della pretesa, erano infondate poiché le cartelle erano state regolarmente notificate così come la successiva intimazione di pagamento quale atto interruttivo.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso in riassunzione con declaratoria di regolarità del pignoramento presso terzi e delle sottese cartelle e con assegnazione delle somme all'AdER, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio Resistente_1, che esponeva l'evoluzione dei fatti;
in particolare rappresentava alla data della notifica del pignoramento il credito da erogare alla Resistente_2 SRL ammontava ad euro 5.081,25; evidenziava la correttezza e la legittimità della sua condotta nell'accantonamento della somma pignorata, ancora detenuta in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria competente, cui si rimetteva.
La soc. Resistente_2 SRL non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile, per quanto di seguito rappresentato.
In realtà competeva al debitore-opponente (la Resistente_2 srl) riassumere il giudizio avverso il pignoramento di crediti presso terzi limitatamente alle somme richieste per tributi rientranti nella competenza delle Corti di Giustizia Tributaria, e non al creditore – opposto (l'ADER).
Com'è noto, infatti, il processo tributario è un giudizio di tipo impugnatorio, che non consente azioni di mero accertamento: significa che il processo tributario non è un'azione di accertamento "puro", ma serve al contribuente per contestare specifici atti dell'Agenzia delle Entrate, degli enti locali o dell'agente della riscossione (come avvisi di accertamento, cartelle, ecc.) che si ritengono illegittimi, fungendo quindi da strumento di difesa del contribuente. Alla luce della mancata riassunzione del giudizio innanzi questa Corte, peraltro, ed indipendentemente dalla regolarità degli atti presupposti, la società debitrice non potrà più eccepire alcun vizio afferente il merito né la prescrizione, almeno limitatamente alle 8 cartelle afferenti tributi di competenza di questa CGT.
P.Q.M.
LA CORTE DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO. NULLA PER LE SPESE.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
VASATURO IMMACOLATAMARIA, RE
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 3920/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Srl - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIGNORAMENTO n. 1008420250000173001 LL
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6418/2025 depositato il
23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione, notificato il 24/7/2025 alla soc. Resistente_2 srl ed a Resistente_1 in seguito all'ordinanza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Salerno - Ufficio esecuzione mobiliare all'udienza del
12/6/2025 nell'ambito del giudizio RGE 1124/2025 instaurato dalla soc. Resistente_2 SRL con ricorso ex art. 615 2° comma cpc avverso atto di pignoramento presso terzi (codice identificativo procedura esecutiva n.10084202500001731001) notificato in data 17/3/2025 dall'Agenzia delle ON (codice identificativo del fascicolo n. 100/2025/9848), che aveva ordinato al terzo, Resistente_1, di pagare nel termine di 60 gg le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del debitore (Resistente_2 SRL) era maturato anteriormente alla data della notifica, e alle rispettive scadenze le restanti somme fino alla concorrenza del credito di euro 24.213,54.
Con tale ricorso in riassunzione l'agente della riscossione intendeva ottenere “l'accertamento del credito” relativo ad 8 delle 18 cartelle sottostanti il pignoramento, in quanto aventi ad oggetto tributi di competenza di questa CGT (c.u. e tasse auto).
A tal fine l'AdER rappresentava che le eccezioni sollevate dalla ricorrente Resistente_2 SRL con l'opposizione ex art.615 cpc, di omessa notifica degli atti presupposti e conseguente prescrizione della pretesa, erano infondate poiché le cartelle erano state regolarmente notificate così come la successiva intimazione di pagamento quale atto interruttivo.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso in riassunzione con declaratoria di regolarità del pignoramento presso terzi e delle sottese cartelle e con assegnazione delle somme all'AdER, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio Resistente_1, che esponeva l'evoluzione dei fatti;
in particolare rappresentava alla data della notifica del pignoramento il credito da erogare alla Resistente_2 SRL ammontava ad euro 5.081,25; evidenziava la correttezza e la legittimità della sua condotta nell'accantonamento della somma pignorata, ancora detenuta in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria competente, cui si rimetteva.
La soc. Resistente_2 SRL non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile, per quanto di seguito rappresentato.
In realtà competeva al debitore-opponente (la Resistente_2 srl) riassumere il giudizio avverso il pignoramento di crediti presso terzi limitatamente alle somme richieste per tributi rientranti nella competenza delle Corti di Giustizia Tributaria, e non al creditore – opposto (l'ADER).
Com'è noto, infatti, il processo tributario è un giudizio di tipo impugnatorio, che non consente azioni di mero accertamento: significa che il processo tributario non è un'azione di accertamento "puro", ma serve al contribuente per contestare specifici atti dell'Agenzia delle Entrate, degli enti locali o dell'agente della riscossione (come avvisi di accertamento, cartelle, ecc.) che si ritengono illegittimi, fungendo quindi da strumento di difesa del contribuente. Alla luce della mancata riassunzione del giudizio innanzi questa Corte, peraltro, ed indipendentemente dalla regolarità degli atti presupposti, la società debitrice non potrà più eccepire alcun vizio afferente il merito né la prescrizione, almeno limitatamente alle 8 cartelle afferenti tributi di competenza di questa CGT.
P.Q.M.
LA CORTE DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO. NULLA PER LE SPESE.