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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/02/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Insalata e Parte_1
Maria Roberta Indennitate, ricorrente;
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Maurizio Tafuro, resistente;
oggetto: indennità – rendita vitalizia CP_1
fatto e diritto Con atto depositato in data 21.7.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo di cui CP_1 all'art. 13 D. Lgs. n. 38/00, in relazione a “ernia discale L5-S1 … ampia protrusione L4- L5 con impegno foraminale”, patologia assertivamente contratta in conseguenza dell'attività lavorativa di fattorino magazziniere svolta dal 2011 ad oggi presso l'Unione Sportiva Lecce, con le cadenze temporali e secondo le modalità operative meglio descritte nell'atto introduttivo. Costituitosi, l' ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, CP_1 concludendo per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Si definisce generalmente “malattia professionale” l'evento dannoso che agisce in modo lento e progressivo sull'organismo del lavoratore e che può essere scaturito da proprietà nocive delle sostanze utilizzate o da movimenti violenti e ripetuti, non naturali, cui la struttura corporea risulta adattarsi. La malattia professionale è quindi l'effetto nocivo di materiale o lavoro, protratto nel tempo, sicché si distingue dall'infortunio, poiché non avviene per “causa violenta” (art. 2 comma 1 t.u. n.1124/65), ma secondo un'azione graduale nel tempo. Ed in tal senso, può richiamarsi il condivisibile orientamento del giudice di legittimità secondo cui nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta consiste in un evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive. Orbene, in punto di fatto, la circostanza che il ricorrente abbia svolto le attività lavorative richiamate in premessa, secondo le cadenze temporali e con le modalità operative meglio descritte nell'atto introduttivo, risulta comprovata, in quanto non specificatamente contestata da parte dell' resistente. CP_2
1 A tale riguardo, occorre, infatti, considerare che nel rito del lavoro, se il resistente non ha specificamente contestato le allegazioni del ricorrente trova applicazione il principio di non contestazione, che trae fondamento dall'art. 416 c.p.c., a norma del quale il convenuto nella memoria di costituzione deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, con il corollario che i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione. Ciò posto, all'esito di una visita generale e particolareggiata e di un accurato esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver significativamente chiarito (anche a seguito delle osservazioni promananti dalla parte ricorrente) che:
… il ricorrente non è affetto da un'ernia discale lombare, ma da un'alterazione degenerativa a livello lombare con “…alterazioni degenerative dei dischi intervertebrali sia a livello dorsale che a livello lombare, dove è anche presente una protrusione L4-L5 ed una piccola ernia L5-S1”, quadro di sofferenza generica vertebrale ulteriormente
“confermato dal riscontro EMGrafico con un quadro di radicolopatia cervicale e lombare”, quindi una condizione polidistrettuale e non strettamente localizzata alla zona lombare dove vi potrebbe essere una potenziale sovraccarico funzionale. Inoltre, si precisa che il decreto normativo alla voce 77 delle tabelle per l'industria inquadra specificamente l'ernia discale lombare, e non un generico quadro di spondilo-discoartrosi. A ciò si associano i riscontri anamnestici, anche in questo caso completamente trascurati dal Legale di parte. Infatti, il nel 1990 ha “subito un Parte_1 politraumatismo con fratture multiple ed emiparesi per cui si è reso necessario l'impianto di una protesi di anca a sinistra a distanza di alcuni anni, oltre alla presenza di esiti fratturativi alla caviglia sinistra e l'amputazione del 4° e 5° dito del piede sinistro”, condizione che dal punto di vista biomeccanico ha “favorito uno squilibrio posturale e funzionale a carico della colonna vertebrale” per oltre 30 anni e quindi tale condizione riveste un “ruolo fondamentale nel quadro clinico presente nel periziando e va tenuta in debita considerazione nella valutazione complessiva del caso”; nonché “tenuto conto del tempo medio di esposizione lavorativa e della tipologia e mansioni svolte, ma soprattutto dei riscontri anamnestici con i precedenti traumatici e della caratteristiche anatomo-patologiche delle problematiche vertebrali per cui è causa”, ha, in termini del tutto convincenti, concluso nel senso di ritenere che “il quadro summenzionato, valutato nella sua globalità, riconduce più ad un quadro di generica sofferenza della colonna vertebrale con alterazioni anatomiche costituzionali più che ad una causa e/o concausa legata all'attività lavorativa, in cui in caso di sovraccarico funzionale ci si attenderebbe una localizzazione specifica distrettuale della sofferenza discale e/o artrosica e non una condizione polidistrettuale”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n. 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n. 10123).
2 Sulla scorta delle brevi e assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, quindi, disatteso. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. I costi della c.t.u. espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso depositato in data 21.7.2023 da nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
Parte_1 CP_1 dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il costo CP_1 dell'accertamento peritale, liquidato con separato decreto. Lecce, 26 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Insalata e Parte_1
Maria Roberta Indennitate, ricorrente;
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Maurizio Tafuro, resistente;
oggetto: indennità – rendita vitalizia CP_1
fatto e diritto Con atto depositato in data 21.7.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo di cui CP_1 all'art. 13 D. Lgs. n. 38/00, in relazione a “ernia discale L5-S1 … ampia protrusione L4- L5 con impegno foraminale”, patologia assertivamente contratta in conseguenza dell'attività lavorativa di fattorino magazziniere svolta dal 2011 ad oggi presso l'Unione Sportiva Lecce, con le cadenze temporali e secondo le modalità operative meglio descritte nell'atto introduttivo. Costituitosi, l' ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, CP_1 concludendo per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Si definisce generalmente “malattia professionale” l'evento dannoso che agisce in modo lento e progressivo sull'organismo del lavoratore e che può essere scaturito da proprietà nocive delle sostanze utilizzate o da movimenti violenti e ripetuti, non naturali, cui la struttura corporea risulta adattarsi. La malattia professionale è quindi l'effetto nocivo di materiale o lavoro, protratto nel tempo, sicché si distingue dall'infortunio, poiché non avviene per “causa violenta” (art. 2 comma 1 t.u. n.1124/65), ma secondo un'azione graduale nel tempo. Ed in tal senso, può richiamarsi il condivisibile orientamento del giudice di legittimità secondo cui nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta consiste in un evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive. Orbene, in punto di fatto, la circostanza che il ricorrente abbia svolto le attività lavorative richiamate in premessa, secondo le cadenze temporali e con le modalità operative meglio descritte nell'atto introduttivo, risulta comprovata, in quanto non specificatamente contestata da parte dell' resistente. CP_2
1 A tale riguardo, occorre, infatti, considerare che nel rito del lavoro, se il resistente non ha specificamente contestato le allegazioni del ricorrente trova applicazione il principio di non contestazione, che trae fondamento dall'art. 416 c.p.c., a norma del quale il convenuto nella memoria di costituzione deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, con il corollario che i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione. Ciò posto, all'esito di una visita generale e particolareggiata e di un accurato esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver significativamente chiarito (anche a seguito delle osservazioni promananti dalla parte ricorrente) che:
… il ricorrente non è affetto da un'ernia discale lombare, ma da un'alterazione degenerativa a livello lombare con “…alterazioni degenerative dei dischi intervertebrali sia a livello dorsale che a livello lombare, dove è anche presente una protrusione L4-L5 ed una piccola ernia L5-S1”, quadro di sofferenza generica vertebrale ulteriormente
“confermato dal riscontro EMGrafico con un quadro di radicolopatia cervicale e lombare”, quindi una condizione polidistrettuale e non strettamente localizzata alla zona lombare dove vi potrebbe essere una potenziale sovraccarico funzionale. Inoltre, si precisa che il decreto normativo alla voce 77 delle tabelle per l'industria inquadra specificamente l'ernia discale lombare, e non un generico quadro di spondilo-discoartrosi. A ciò si associano i riscontri anamnestici, anche in questo caso completamente trascurati dal Legale di parte. Infatti, il nel 1990 ha “subito un Parte_1 politraumatismo con fratture multiple ed emiparesi per cui si è reso necessario l'impianto di una protesi di anca a sinistra a distanza di alcuni anni, oltre alla presenza di esiti fratturativi alla caviglia sinistra e l'amputazione del 4° e 5° dito del piede sinistro”, condizione che dal punto di vista biomeccanico ha “favorito uno squilibrio posturale e funzionale a carico della colonna vertebrale” per oltre 30 anni e quindi tale condizione riveste un “ruolo fondamentale nel quadro clinico presente nel periziando e va tenuta in debita considerazione nella valutazione complessiva del caso”; nonché “tenuto conto del tempo medio di esposizione lavorativa e della tipologia e mansioni svolte, ma soprattutto dei riscontri anamnestici con i precedenti traumatici e della caratteristiche anatomo-patologiche delle problematiche vertebrali per cui è causa”, ha, in termini del tutto convincenti, concluso nel senso di ritenere che “il quadro summenzionato, valutato nella sua globalità, riconduce più ad un quadro di generica sofferenza della colonna vertebrale con alterazioni anatomiche costituzionali più che ad una causa e/o concausa legata all'attività lavorativa, in cui in caso di sovraccarico funzionale ci si attenderebbe una localizzazione specifica distrettuale della sofferenza discale e/o artrosica e non una condizione polidistrettuale”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n. 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n. 10123).
2 Sulla scorta delle brevi e assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, quindi, disatteso. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. I costi della c.t.u. espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso depositato in data 21.7.2023 da nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
Parte_1 CP_1 dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il costo CP_1 dell'accertamento peritale, liquidato con separato decreto. Lecce, 26 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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