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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/05/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3005/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3005/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: nullità parziale e ripetizione indebito
TRA
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Parte_1 Parte_2
Vele e Sara Ventimiglia, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Battipaglia (SA), alla via Fiorignano n. 29, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORI
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Enrico de Crescenzo e Alfonso Tagliamonte, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Eboli (SA), alla via Madonna del Soccorso n. 12, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 06/11/24 i difensori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 09/04/18, e convenivano Parte_1 Parte_2
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la assumendo di aver Controparte_1
stipulato con questa, con atto per notaio del 17/05/05, un contratto di mutuo ipotecario Persona_1
(rep. n. 58223, racc. n. 22267) per l'importo di € 240.000,00, da rimborsare in 40 rate trimestrali,
pagina 1 di 7 con TAN originariamente fissato al 4,40% e successivamente parametrato al tasso Euribor a tre mesi, maggiorato del 2,20%; che, in data 23/01/08, le parti contraenti avevano stipulato una scrittura privata modificativa del mutuo, in cui il capitale residuo di € 243.330,72 era stato maggiorato della somma di € 305.190,48, con TAN del 6,396%, per un totale di € 548.521,20, da corrispondere in 360 rate mensili da € 1.523,67 ciascuna;
che il mutuo era stato anticipatamente estinto da essi attori;
che dall'espletata ctp era emerso che il TEG del rapporto, pari al 7,655%
(misura comprensiva del differenziale di mora del 3%), superava il tasso soglia ex l. n. 108/96, pari al 5,805% alla data di stipula del mutuo;
che, per effetto dell'usura originaria, le somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi ammontavano ad € 32.868,17 alla data del 17/11/07; che anche in relazione all'atto di rettifica del mutuo era emerso un TEG del 9,590%, superiore al tasso soglia del 9,120%; che, per effetto dell'usura insita nell'atto di rettifica del mutuo, le somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi ammontavano ad € 133.976,23 alla data del 31/07/17; che nella specie si configurava la nullità parziale del mutuo con applicazione dell'art. 1815, co. 2,
c.c.; che la condotta tenuta dalla convenuta, violativa degli obblighi di correttezza, buona CP_2
fede e trasparenza, aveva cagionato anche un danno non patrimoniale ad essi attori, che erano stati costretti a vendere la propria abitazione per poter estinguere il mutuo;
che era stata espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Tanto premesso, gli attori chiedevano che l'adito Tribunale volesse, previo accertamento dell'applicazione di un TEG usurario, dichiarare la nullità parziale del mutuo e del relativo atto di rettifica, e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente riscosse, pari ad € 32.868,17 per il mutuo del 17/05/05 e ad € 133.976,23 per l'atto di rettifica del
23/01/08, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e trasparenza, da quantificarsi in via equitativa, il tutto con vittoria di spese giudiziali, comprese quelle della fase di mediazione, da attribuirsi ai difensori antistatari.
Con comparsa di risposta, depositata il 20/06/18, si costituiva la la Controparte_1 quale, assumendo l'infondatezza delle avverse doglianze, concludeva per il rigetto delle domande degli attori, con vittoria di spese giudiziali.
Ammessa ed espletata CTU, acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 06/11/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 16/11/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Dalla documentazione in atti risulta che e stipulavano con la Parte_1 Parte_2
in data 17/05/25, con atto per notaio (rep. n. 58223, racc. Controparte_1 Persona_1
pagina 2 di 7 n. 22267), un contratto di mutuo ipotecario per l'importo di € 240.000,00, da rimborsare in 40 rate trimestrali (prima rata di € 2.647,92), con TAN variabile parametrato al tasso Euribor a tre mesi, all'epoca della stipula pari al 4,40%, e, a partire dal 30/10/05, parametrato al tasso Euribor a tre mesi maggiorato del 2,20%, con ISC del 4,5570% e tasso moratorio pari al TAN + 3%, e comunque in misura non superiore al limite massimo stabilito ex l. n. 108/96 (alla data di stipula il tasso di mora era, quindi, pari al 7,40%, ossia 4,40% + 3%).
In data 23/01/08, le parti stipulavano un atto di rettifica del predetto mutuo, incrementando l'importo finanziato a complessivi € 548.521,20 (di cui € 243.330,72, quale capitale finanziato residuo, € 260,00 per spese di trasformazione ed € 304.930,48 a titolo di interessi corrispettivi) da restituire in 360 rate mensili da € 1.523,67 ciascuna, con TAN fisso del 6,400%, ISC del 6,6020%
e tasso moratorio pari al TAN + 3% (e, dunque, pari al 9,400% all'atto della stipula). Si prevedeva, altresì, una penale dell'1% del capitale residuo in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Il mutuo veniva anticipatamente estinto in data 31/07/17 con un versamento di € 166.803,08.
In ordine alle doglianze con cui gli attori hanno lamentato l'applicazione di interessi superiori alla soglia usuraria, è opportuno rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha attribuito rilevanza alla sola usura originaria, specificando che “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass. S.U. n. 24675/17, Cass. n. 24743/23).
Inoltre, secondo Cass. n. 31615/21 (conf. Cass. n. 14214/22), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per
l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”. Tuttavia, “qualora il contratto
pagina 3 di 7 preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/19).
In relazione alla commissione di estinzione anticipata del finanziamento, si è condivisibilmente sostenuto che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. n. 7352/22, secondo cui, quindi, la natura di penale per il recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratti di voce non computabile ai fini della verifica della non usurarietà).
In ogni caso, “La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.” (Cass. n. 16526/24, n. 34437/23, n.
8103/23, n. 9237/20).
Tenendo conto dei predetti principi, dalla CTU redatta dalla dott.ssa è emerso Persona_2
che:
a) al momento della stipula del mutuo, avvenuta in data 17/05/05, in relazione agli interessi corrispettivi, il T.E.G. era pari al 4,573%, e dunque inferiore al tasso soglia usura del
5,850%, come rilevato ex l. n. 108/96 per il II trimestre 2005 per le operazioni classificate come “Mutui ipotecari a tasso variabile”;
b) anche alla successiva data di rettifica del mutuo del 23/01/08, si riscontra un tasso corrispettivo non usurario, poiché il T.E.G. era pari al 6,602%, e dunque inferiore al tasso soglia usura del 9,120%, rilevato per il I trimestre 2008 per le operazioni classificate come
“Mutui ipotecari a tasso fisso”.
Per quanto attiene agli interessi moratori, pattuiti nella misura del TAN + 3%, deve ugualmente escludersi l'avvenuto superamento del tasso soglia ex l. n. 108/96.
In proposito, ritiene il Tribunale di dover aderire all'ormai consolidato orientamento della Suprema
Corte secondo cui “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui
pagina 4 di 7 mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti” (Cass. S.U. n. 19597/20).
In tale pronuncia, invero, le Sezioni Unite – affrontando, tra le altre, la questione della
“disomogeneità” tra il T.e.g.m. (che rappresenta la base di calcolo del tasso-soglia di cui all'art. 2, co. 4, l. n. 108/96, ed è attualmente determinato in base alla rilevazione dei tassi dei soli interessi corrispettivi) e la tipologia degli interessi moratori, i quali invece entrano a far parte (insieme a tutte le altre “voci di costo”) del T.e.g. relativo al singolo rapporto - hanno rilevato che l'esigenza di simmetria rispetto al T.e.g.m. può essere soddisfatta incrementando quest'ultimo della maggiorazione media indicata (con riferimento alle diverse categorie di operazioni finanziarie) nelle rilevazioni statistiche della Banca d'Italia, dal momento che “la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria, quando essa si ponga “fuori dal mercato”, in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate”. Pertanto, il tasso-soglia comprendente gli interessi moratori va calcolato (prendendo come esempio i contratti di mutuo ipotecario di durata ultraquinquennale ex d.m. 21/12/17) sulla base della seguente formula: (T.e.g.m. + 1,9) x
1,25 + 4 (dove 1,9 è la maggiorazione media, rispetto ai tassi d'interesse corrispettivi, dei tassi di mora previsti per il tipo di operazione indicata, mentre il secondo fattore è rappresentato dalla somma degli incrementi – di un quarto, più ulteriori quattro punti percentuali – di cui all'art. 2, co.
4, l. n. 108/96). In mancanza della rilevazione dei tassi moratori medi nel decreto ministeriale
“ratione temporis” applicabile (in ragione dell'epoca di conclusione del contratto), il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori concretamente applicati, dovrà essere comparato con il T.e.g.m. di riferimento.
Occorre, quindi, distinguere tra i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.m. 25/03/03 e quelli, tra i quali rientra quello in esame, stipulati successivamente a tale data, in quanto solo per i secondi occorre procedere all'applicazione del tasso moratorio per la prima volta oggetto di disciplina normativa, con il d.m. 2003, cioè la maggiorazione del 2,1%; per quelli stipulati pagina 5 di 7 antecedentemente il rilievo del tasso usura andrà effettuato con la comparazione tra il tasso effettivo globale del singolo rapporto ed il T.e.g.m. rilevato nei suddetti decreti.
Pertanto, per i contratti conclusi fino al 31/03/03, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i d.m. anteriori a quello del 25/03/03 (applicabile alle operazioni di credito dall'01/04/03) non indicano la maggiorazione media degli interessi moratori, sicchè la formula da utilizzare è: T.E.G.M. x 1,5; invece, per i contratti conclusi dall'01/04/03 (data di entrata in vigore del d.m. 25/03/03) al 30/06/11, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei d.m.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, co. 4, l. n. 108/1996 “pro tempore” vigente, sicchè la formula da utilizzare è: (T.E.G.M. + 2,1%) x 1,5.
Conforme al principio espresso dalle Sezioni Unite risulta anche la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 31615/21, n. 34437/23, n. 16526/24).
Nel caso in esame, come appurato anche dal CTU:
c) il tasso di mora, inizialmente convenuto (alla data di stipula del mutuo del 17/05/05) nella misura del 7,40% (TAN 4,40% + 3%), non è usurario, essendo inferiore al tasso soglia dell'8,955%, ottenuto maggiorando di 2,1 punti percentuali il T.E.G.M. rilevato per il periodo e la classe di operazioni “Mutui ipotecari a tasso variabile”;
d) il tasso di mora, pattuito con l'atto di rettifica del 23/01/08 nella misura del 9,40% (TAN
6,40% + 3%), non è usurario, essendo inferiore al tasso soglia del 12,270%, ottenuto maggiorando di 2,1 punti percentuali il T.E.G.M. rilevato per il periodo e la classe di operazioni “Mutui ipotecari a tasso fisso”.
Alla luce delle anzidette considerazioni, tutte le domande di parte attrice vanno rigettate in quanto infondate.
Considerato che le pronunce della giurisprudenza dirimenti ai fini della decisione sono state emesse in corso di causa, le spese giudiziali possono essere interamente compensate, ad eccezione di quelle di CTU, che vanno poste in via definitiva a carico degli attori in quanto soccombenti.
La banca convenuta, non avendo partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo (cfr. verbale di mediazione dell'08/01/18), va condannata al pagamento, in favore dello
Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 8, co. 5, d.lgs. n. 28/10, nella formulazione “ratione temporis” vigente.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 3005/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande degli attori;
2) compensa le spese giudiziali e pone quelle di CTU in via definitiva a carico di parte attrice;
3) condanna la al pagamento, in favore dello Stato, di una somma Controparte_1
pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Salerno, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3005/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: nullità parziale e ripetizione indebito
TRA
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Parte_1 Parte_2
Vele e Sara Ventimiglia, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Battipaglia (SA), alla via Fiorignano n. 29, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORI
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Enrico de Crescenzo e Alfonso Tagliamonte, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Eboli (SA), alla via Madonna del Soccorso n. 12, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 06/11/24 i difensori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 09/04/18, e convenivano Parte_1 Parte_2
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la assumendo di aver Controparte_1
stipulato con questa, con atto per notaio del 17/05/05, un contratto di mutuo ipotecario Persona_1
(rep. n. 58223, racc. n. 22267) per l'importo di € 240.000,00, da rimborsare in 40 rate trimestrali,
pagina 1 di 7 con TAN originariamente fissato al 4,40% e successivamente parametrato al tasso Euribor a tre mesi, maggiorato del 2,20%; che, in data 23/01/08, le parti contraenti avevano stipulato una scrittura privata modificativa del mutuo, in cui il capitale residuo di € 243.330,72 era stato maggiorato della somma di € 305.190,48, con TAN del 6,396%, per un totale di € 548.521,20, da corrispondere in 360 rate mensili da € 1.523,67 ciascuna;
che il mutuo era stato anticipatamente estinto da essi attori;
che dall'espletata ctp era emerso che il TEG del rapporto, pari al 7,655%
(misura comprensiva del differenziale di mora del 3%), superava il tasso soglia ex l. n. 108/96, pari al 5,805% alla data di stipula del mutuo;
che, per effetto dell'usura originaria, le somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi ammontavano ad € 32.868,17 alla data del 17/11/07; che anche in relazione all'atto di rettifica del mutuo era emerso un TEG del 9,590%, superiore al tasso soglia del 9,120%; che, per effetto dell'usura insita nell'atto di rettifica del mutuo, le somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi ammontavano ad € 133.976,23 alla data del 31/07/17; che nella specie si configurava la nullità parziale del mutuo con applicazione dell'art. 1815, co. 2,
c.c.; che la condotta tenuta dalla convenuta, violativa degli obblighi di correttezza, buona CP_2
fede e trasparenza, aveva cagionato anche un danno non patrimoniale ad essi attori, che erano stati costretti a vendere la propria abitazione per poter estinguere il mutuo;
che era stata espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Tanto premesso, gli attori chiedevano che l'adito Tribunale volesse, previo accertamento dell'applicazione di un TEG usurario, dichiarare la nullità parziale del mutuo e del relativo atto di rettifica, e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente riscosse, pari ad € 32.868,17 per il mutuo del 17/05/05 e ad € 133.976,23 per l'atto di rettifica del
23/01/08, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e trasparenza, da quantificarsi in via equitativa, il tutto con vittoria di spese giudiziali, comprese quelle della fase di mediazione, da attribuirsi ai difensori antistatari.
Con comparsa di risposta, depositata il 20/06/18, si costituiva la la Controparte_1 quale, assumendo l'infondatezza delle avverse doglianze, concludeva per il rigetto delle domande degli attori, con vittoria di spese giudiziali.
Ammessa ed espletata CTU, acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 06/11/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 16/11/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Dalla documentazione in atti risulta che e stipulavano con la Parte_1 Parte_2
in data 17/05/25, con atto per notaio (rep. n. 58223, racc. Controparte_1 Persona_1
pagina 2 di 7 n. 22267), un contratto di mutuo ipotecario per l'importo di € 240.000,00, da rimborsare in 40 rate trimestrali (prima rata di € 2.647,92), con TAN variabile parametrato al tasso Euribor a tre mesi, all'epoca della stipula pari al 4,40%, e, a partire dal 30/10/05, parametrato al tasso Euribor a tre mesi maggiorato del 2,20%, con ISC del 4,5570% e tasso moratorio pari al TAN + 3%, e comunque in misura non superiore al limite massimo stabilito ex l. n. 108/96 (alla data di stipula il tasso di mora era, quindi, pari al 7,40%, ossia 4,40% + 3%).
In data 23/01/08, le parti stipulavano un atto di rettifica del predetto mutuo, incrementando l'importo finanziato a complessivi € 548.521,20 (di cui € 243.330,72, quale capitale finanziato residuo, € 260,00 per spese di trasformazione ed € 304.930,48 a titolo di interessi corrispettivi) da restituire in 360 rate mensili da € 1.523,67 ciascuna, con TAN fisso del 6,400%, ISC del 6,6020%
e tasso moratorio pari al TAN + 3% (e, dunque, pari al 9,400% all'atto della stipula). Si prevedeva, altresì, una penale dell'1% del capitale residuo in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Il mutuo veniva anticipatamente estinto in data 31/07/17 con un versamento di € 166.803,08.
In ordine alle doglianze con cui gli attori hanno lamentato l'applicazione di interessi superiori alla soglia usuraria, è opportuno rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha attribuito rilevanza alla sola usura originaria, specificando che “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass. S.U. n. 24675/17, Cass. n. 24743/23).
Inoltre, secondo Cass. n. 31615/21 (conf. Cass. n. 14214/22), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per
l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”. Tuttavia, “qualora il contratto
pagina 3 di 7 preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/19).
In relazione alla commissione di estinzione anticipata del finanziamento, si è condivisibilmente sostenuto che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. n. 7352/22, secondo cui, quindi, la natura di penale per il recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratti di voce non computabile ai fini della verifica della non usurarietà).
In ogni caso, “La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.” (Cass. n. 16526/24, n. 34437/23, n.
8103/23, n. 9237/20).
Tenendo conto dei predetti principi, dalla CTU redatta dalla dott.ssa è emerso Persona_2
che:
a) al momento della stipula del mutuo, avvenuta in data 17/05/05, in relazione agli interessi corrispettivi, il T.E.G. era pari al 4,573%, e dunque inferiore al tasso soglia usura del
5,850%, come rilevato ex l. n. 108/96 per il II trimestre 2005 per le operazioni classificate come “Mutui ipotecari a tasso variabile”;
b) anche alla successiva data di rettifica del mutuo del 23/01/08, si riscontra un tasso corrispettivo non usurario, poiché il T.E.G. era pari al 6,602%, e dunque inferiore al tasso soglia usura del 9,120%, rilevato per il I trimestre 2008 per le operazioni classificate come
“Mutui ipotecari a tasso fisso”.
Per quanto attiene agli interessi moratori, pattuiti nella misura del TAN + 3%, deve ugualmente escludersi l'avvenuto superamento del tasso soglia ex l. n. 108/96.
In proposito, ritiene il Tribunale di dover aderire all'ormai consolidato orientamento della Suprema
Corte secondo cui “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui
pagina 4 di 7 mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti” (Cass. S.U. n. 19597/20).
In tale pronuncia, invero, le Sezioni Unite – affrontando, tra le altre, la questione della
“disomogeneità” tra il T.e.g.m. (che rappresenta la base di calcolo del tasso-soglia di cui all'art. 2, co. 4, l. n. 108/96, ed è attualmente determinato in base alla rilevazione dei tassi dei soli interessi corrispettivi) e la tipologia degli interessi moratori, i quali invece entrano a far parte (insieme a tutte le altre “voci di costo”) del T.e.g. relativo al singolo rapporto - hanno rilevato che l'esigenza di simmetria rispetto al T.e.g.m. può essere soddisfatta incrementando quest'ultimo della maggiorazione media indicata (con riferimento alle diverse categorie di operazioni finanziarie) nelle rilevazioni statistiche della Banca d'Italia, dal momento che “la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria, quando essa si ponga “fuori dal mercato”, in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate”. Pertanto, il tasso-soglia comprendente gli interessi moratori va calcolato (prendendo come esempio i contratti di mutuo ipotecario di durata ultraquinquennale ex d.m. 21/12/17) sulla base della seguente formula: (T.e.g.m. + 1,9) x
1,25 + 4 (dove 1,9 è la maggiorazione media, rispetto ai tassi d'interesse corrispettivi, dei tassi di mora previsti per il tipo di operazione indicata, mentre il secondo fattore è rappresentato dalla somma degli incrementi – di un quarto, più ulteriori quattro punti percentuali – di cui all'art. 2, co.
4, l. n. 108/96). In mancanza della rilevazione dei tassi moratori medi nel decreto ministeriale
“ratione temporis” applicabile (in ragione dell'epoca di conclusione del contratto), il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori concretamente applicati, dovrà essere comparato con il T.e.g.m. di riferimento.
Occorre, quindi, distinguere tra i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.m. 25/03/03 e quelli, tra i quali rientra quello in esame, stipulati successivamente a tale data, in quanto solo per i secondi occorre procedere all'applicazione del tasso moratorio per la prima volta oggetto di disciplina normativa, con il d.m. 2003, cioè la maggiorazione del 2,1%; per quelli stipulati pagina 5 di 7 antecedentemente il rilievo del tasso usura andrà effettuato con la comparazione tra il tasso effettivo globale del singolo rapporto ed il T.e.g.m. rilevato nei suddetti decreti.
Pertanto, per i contratti conclusi fino al 31/03/03, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i d.m. anteriori a quello del 25/03/03 (applicabile alle operazioni di credito dall'01/04/03) non indicano la maggiorazione media degli interessi moratori, sicchè la formula da utilizzare è: T.E.G.M. x 1,5; invece, per i contratti conclusi dall'01/04/03 (data di entrata in vigore del d.m. 25/03/03) al 30/06/11, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei d.m.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, co. 4, l. n. 108/1996 “pro tempore” vigente, sicchè la formula da utilizzare è: (T.E.G.M. + 2,1%) x 1,5.
Conforme al principio espresso dalle Sezioni Unite risulta anche la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 31615/21, n. 34437/23, n. 16526/24).
Nel caso in esame, come appurato anche dal CTU:
c) il tasso di mora, inizialmente convenuto (alla data di stipula del mutuo del 17/05/05) nella misura del 7,40% (TAN 4,40% + 3%), non è usurario, essendo inferiore al tasso soglia dell'8,955%, ottenuto maggiorando di 2,1 punti percentuali il T.E.G.M. rilevato per il periodo e la classe di operazioni “Mutui ipotecari a tasso variabile”;
d) il tasso di mora, pattuito con l'atto di rettifica del 23/01/08 nella misura del 9,40% (TAN
6,40% + 3%), non è usurario, essendo inferiore al tasso soglia del 12,270%, ottenuto maggiorando di 2,1 punti percentuali il T.E.G.M. rilevato per il periodo e la classe di operazioni “Mutui ipotecari a tasso fisso”.
Alla luce delle anzidette considerazioni, tutte le domande di parte attrice vanno rigettate in quanto infondate.
Considerato che le pronunce della giurisprudenza dirimenti ai fini della decisione sono state emesse in corso di causa, le spese giudiziali possono essere interamente compensate, ad eccezione di quelle di CTU, che vanno poste in via definitiva a carico degli attori in quanto soccombenti.
La banca convenuta, non avendo partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo (cfr. verbale di mediazione dell'08/01/18), va condannata al pagamento, in favore dello
Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 8, co. 5, d.lgs. n. 28/10, nella formulazione “ratione temporis” vigente.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 3005/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande degli attori;
2) compensa le spese giudiziali e pone quelle di CTU in via definitiva a carico di parte attrice;
3) condanna la al pagamento, in favore dello Stato, di una somma Controparte_1
pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Salerno, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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