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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
2.4.25 il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa iscritta al n. 2988/22 R.G.
TRA in persona del presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi Pt_1
APPELLANTE principale
E
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Tundo CP_1
APPELLATO
Appellante incidentale
1) rigetta l'appello proposto in via principale e l'appello incidentale;
2) spese di lite del presente grado di giudizio compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambi gli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
2.4.25 il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa iscritta al n. 2988/22 R.G.
TRA in persona del presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi Pt_1
APPELLANTE principale
E
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Tundo CP_1
APPELLATO
Appellante incidentale
1) rigetta l'appello proposto in via principale e l'appello incidentale;
2) spese di lite del presente grado di giudizio compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambi gli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
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