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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/07/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 275/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 275 /2025, promossa da (c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Luana NIGITO parte ricorrente E (c.f. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia BAGNO parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte ricorrente e parte resistente hanno chiesto emettersi sentenza sullo status Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/02/2025, ha rappresentato di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile che veniva trascritto nei registri di stato civile del Comune di Borgomanero, al n. 19, parte I, anno 2006, con . Ha, quindi, rappresentato Controparte_2 che dal matrimonio nascevano il 3 novembre 2006 e il 10 febbraio 2009. Per_1 Per_2
Pag. 1 Con ricorso congiunto del 6 ottobre 2023, veniva omologata la separazione alle seguenti condizioni
“
1. autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. pronunciare la separazione consensuale dei sig.ri e e dare atto che si dichiarano economicamente indipendenti ed Controparte_1 Parte_1 Per_ autosufficienti e rinunciano a richiedere reciprocamente un assegno di mantenimento;
3. disporre che le figlie ed attualmente rimangano affidate ai sig.ri e così come disposto dal Giudice Per_1 CP_3 CP_4
Tutelare;
4. disporre che le visite tra i genitori e le figlie avvengano come da calendario che sarà predisposto dal CP_5 nella prossima relazione;
5. disporre che, in aggiunta al contributo versato dal CISS ai coniugi affidatari, il padre Per_ versi ai sigg. e a titolo di contributo al mantenimento delle figlie ed € CP_6 CP_4 Per_1
430,00 mensili, pari all'importo percepito a titolo di assegno unico, a mezzo intestato a e CP_6 [...]
cod. IBAN: [...], entro il 27 di ogni mese, rivalutabile annualmente in CP_4 base agli indici Istat;
6. dare atto che i coniugi si scambiano sin da ora reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto, ovvero, di altro documento equipollente valido per l'espatrio;
7. le parti chiedono l'omologa della separazione” Chiedeva, quindi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70 e la regolamentazione degli aspetti economici per nel frattempo diventata Per_1 maggiorenne. Si costituiva tempestivamente parte resistente che, pur aderendo alla domanda di divorzio, formulava conclusioni difformi per quanto concerne sia gli aspetti economiche sia gli aspetti attinenti alla prole. All'udienza del 3/7/2025, durante cui si è costituta anche le parti chiedevano pronunciarsi Per_1 sentenza parziale in punto status. La causa è stata, quindi, rimessa in decisione sul punto.
* La domanda relativa alla declaratoria degli effetti civili del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. . Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Pag. 2 Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Le spese dovranno essere regolate unitamente al merito. Con separata ordinanza si deve procedere alla rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_7
2. dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
4. provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 11/07/2025
Il Presidente Dr. Andrea GHINETTI Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 275 /2025, promossa da (c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Luana NIGITO parte ricorrente E (c.f. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia BAGNO parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte ricorrente e parte resistente hanno chiesto emettersi sentenza sullo status Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/02/2025, ha rappresentato di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile che veniva trascritto nei registri di stato civile del Comune di Borgomanero, al n. 19, parte I, anno 2006, con . Ha, quindi, rappresentato Controparte_2 che dal matrimonio nascevano il 3 novembre 2006 e il 10 febbraio 2009. Per_1 Per_2
Pag. 1 Con ricorso congiunto del 6 ottobre 2023, veniva omologata la separazione alle seguenti condizioni
“
1. autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. pronunciare la separazione consensuale dei sig.ri e e dare atto che si dichiarano economicamente indipendenti ed Controparte_1 Parte_1 Per_ autosufficienti e rinunciano a richiedere reciprocamente un assegno di mantenimento;
3. disporre che le figlie ed attualmente rimangano affidate ai sig.ri e così come disposto dal Giudice Per_1 CP_3 CP_4
Tutelare;
4. disporre che le visite tra i genitori e le figlie avvengano come da calendario che sarà predisposto dal CP_5 nella prossima relazione;
5. disporre che, in aggiunta al contributo versato dal CISS ai coniugi affidatari, il padre Per_ versi ai sigg. e a titolo di contributo al mantenimento delle figlie ed € CP_6 CP_4 Per_1
430,00 mensili, pari all'importo percepito a titolo di assegno unico, a mezzo intestato a e CP_6 [...]
cod. IBAN: [...], entro il 27 di ogni mese, rivalutabile annualmente in CP_4 base agli indici Istat;
6. dare atto che i coniugi si scambiano sin da ora reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto, ovvero, di altro documento equipollente valido per l'espatrio;
7. le parti chiedono l'omologa della separazione” Chiedeva, quindi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70 e la regolamentazione degli aspetti economici per nel frattempo diventata Per_1 maggiorenne. Si costituiva tempestivamente parte resistente che, pur aderendo alla domanda di divorzio, formulava conclusioni difformi per quanto concerne sia gli aspetti economiche sia gli aspetti attinenti alla prole. All'udienza del 3/7/2025, durante cui si è costituta anche le parti chiedevano pronunciarsi Per_1 sentenza parziale in punto status. La causa è stata, quindi, rimessa in decisione sul punto.
* La domanda relativa alla declaratoria degli effetti civili del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. . Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Pag. 2 Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Le spese dovranno essere regolate unitamente al merito. Con separata ordinanza si deve procedere alla rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_7
2. dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
4. provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 11/07/2025
Il Presidente Dr. Andrea GHINETTI Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
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