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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 382/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4780/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250057351454000 SPESE GIUSTIZIA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 28/07/2025, al signor Ricorrente_1 veniva notificata la cartella di pagamento numero 06820250057351454, recante l'iscrizione a ruolo delle spese di giustizia liquidate con la sentenza n.
9394/2024 della Corte di Giustizia di primo grado di Roma – sezione 12, depositata il 12/07/2024.
In particolare, detta sentenza aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 700.
Parte ricorrente impugna la cartella lamentando:
- Intervenuta prescrizione;
- Vizio di sostanza e di forma;
- Carente motivazione.
Si costituiscono sia DE che la DP di Roma: DE eccepisce anche una inammissibilità del ricorso per un presunto difetto di delega. La DP di Roma eccepisce l'incompetenza territoriale ed in subordine chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene di rigettare l'istanza di inammissibilità del ricorso avanzata da DE e di esaminarne il merito.
Il ricorso va rigettato: la cartella di pagamento oggetto di impugnazione è pienamente legittima e tempestiva, poiché trae origine da una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Roma, depositata il 12 luglio 2024
e divenuta definitiva in data 12/01/2025. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. 25 gennaio
2025), il termine decennale di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, con scadenza nel 2035.
Gli importi richiesti hanno natura di crediti tributari accessori (spese di giudizio e oneri), soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.
In merito ai dedotti vizi di forma e sostanza e conseguentemente alla carente motivazione della cartella impugnata, le eccezioni devono essere respinte in quanto manifestamente infondate e meramente pretestuose.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, quando la cartella di pagamento trae origine da una sentenza passata in giudicato, il mero richiamo al titolo giudiziario è di per sé sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione, non essendo necessario riprodurre ulteriormente le ragioni della condanna. La cartella, quale atto meramente esecutivo, risulta pertanto pienamente legittima.
Il contribuente adduce la mancata conoscenza della sentenza, sebbene egli sia stato parte processuale del relativo giudizio. Tale affermazione appare del tutto inverosimile, atteso che la partecipazione al processo garantisce la piena consapevolezza delle ragioni della decisione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 150,00 a favore di ciascuna parte resistente.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4780/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250057351454000 SPESE GIUSTIZIA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 28/07/2025, al signor Ricorrente_1 veniva notificata la cartella di pagamento numero 06820250057351454, recante l'iscrizione a ruolo delle spese di giustizia liquidate con la sentenza n.
9394/2024 della Corte di Giustizia di primo grado di Roma – sezione 12, depositata il 12/07/2024.
In particolare, detta sentenza aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 700.
Parte ricorrente impugna la cartella lamentando:
- Intervenuta prescrizione;
- Vizio di sostanza e di forma;
- Carente motivazione.
Si costituiscono sia DE che la DP di Roma: DE eccepisce anche una inammissibilità del ricorso per un presunto difetto di delega. La DP di Roma eccepisce l'incompetenza territoriale ed in subordine chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene di rigettare l'istanza di inammissibilità del ricorso avanzata da DE e di esaminarne il merito.
Il ricorso va rigettato: la cartella di pagamento oggetto di impugnazione è pienamente legittima e tempestiva, poiché trae origine da una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Roma, depositata il 12 luglio 2024
e divenuta definitiva in data 12/01/2025. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. 25 gennaio
2025), il termine decennale di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, con scadenza nel 2035.
Gli importi richiesti hanno natura di crediti tributari accessori (spese di giudizio e oneri), soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.
In merito ai dedotti vizi di forma e sostanza e conseguentemente alla carente motivazione della cartella impugnata, le eccezioni devono essere respinte in quanto manifestamente infondate e meramente pretestuose.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, quando la cartella di pagamento trae origine da una sentenza passata in giudicato, il mero richiamo al titolo giudiziario è di per sé sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione, non essendo necessario riprodurre ulteriormente le ragioni della condanna. La cartella, quale atto meramente esecutivo, risulta pertanto pienamente legittima.
Il contribuente adduce la mancata conoscenza della sentenza, sebbene egli sia stato parte processuale del relativo giudizio. Tale affermazione appare del tutto inverosimile, atteso che la partecipazione al processo garantisce la piena consapevolezza delle ragioni della decisione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 150,00 a favore di ciascuna parte resistente.