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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 10522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10522 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NAPOLI N…………………...rep.
OGGETTO…………….... Udienza del 13/5/2025
G.M. Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
…………………………. Il Giudice NOTIF. SENTENZA
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
………………………….
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.; NOTIF. APPELLO
- disposta la discussione della causa con note di trattazione
…………………………. scritta,
decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26504/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE PERSONALE, pendente
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliata in P.ZZA C.F._1
AMEDEO, 15 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. IANNICELLI ANDREA (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE E
, (C.F. , P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
), con sede legale in Roma, Viale Cesare Pavese P.IVA_2
n°385, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Rumolo (C.F.
), giusta procura generale alle liti conferita C.F._3
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 per atto Notaio Rep. n. 90561, Raccolta Persona_1
n. 26619 del 12/05/2021, allo stesso rilasciata dal Dott. Per_2
nato a [...] il [...], (C.F ),
[...] C.F._4 ex art. 83 c.p.c. ed art. 10 DPR 123/11, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via R. Bracco, 45;
, nato a [...] il [...], (C.F. CP_2
), residente in [...]
Girardi n. 59 CONVENUTI
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 13/11/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di e Controparte_1 CP_2 Parte_1
esponeva che:
[...]
- in data 11/7/2021, alle ore 00,20 circa, Parte_1 viaggiava, in qualità di trasportata, a bordo del motoveicolo Piaggio Beverly tg. KK130X, condotto da;
Controparte_3
- il motoveicolo percorreva la via Galileo Ferraris in Napoli in direzione del C.so A. Lucci, quando, nei pressi del civico 117, veniva violentemente tamponato dall'autovettura Fiat Panda tg. EA749MM, condotta da , che Persona_3 procedeva nella stessa direzione e nella medesima corsia di marcia percorsa dal Beverly;
- a seguito dell'urto ricevuto, l'attrice veniva catapultata al suolo riportando gravi lesioni personali, per le quali si rendeva necessario l'intervento del servizio 118 che provvedeva a trasportare la donna presso l'Ospedale Del Mare;
- poco dopo la collisione, sul luogo del sinistro, interveniva la
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 Polizia Municipale di Napoli che redigeva il Rapporto di Incidente Stradale;
- giunta in ospedale, l'attrice veniva ricoverata sino al 21/7/2021;
- durante il ricovero, i sanitari riscontravano, all'arto inferiore sinistro, una frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale con infossamento dell'emipiatto tibiale laterale, una frattura scomposta pluriframmentaria con angolazione dei frammenti del terzo prossimale della diafisi tibiale ed una frattura pluriframmentaria della testa del perone;
- la paziente, il 19/7/2021, veniva, quindi, sottoposta ad intervento di applicazione di fissatore esterno all'arto inferiore sinistro e di riduzione dell'emipiatto laterale. Per la presenza di dolore acuto, il carico sfiorante veniva concesso solamente in data 23/9/2021 mentre il carico progressivo due mesi più tardi. Il 30/12/2021 veniva rimosso il fissatore esterno ma, dopo ancora due mesi, i sanitari consigliavano per il ginocchio l'uso di un tutore e terapie di recupero. Seguivano ulteriori controlli, accertamenti strumentali, oltre che terapia di recupero funzionale. Nel maggio 2023 veniva, ancora, prescritto l'uso di un tutore a permanenza per la deambulazione, oltre che consigliato un intervento di protesi di ginocchio semivincolata;
- nonostante le cure, le condizioni di salute della donna erano insuscettibili di miglioramento, tanto che le lesioni subite determinavano un danno biologico di natura permanente. L'incidente stradale produceva, tuttavia, conseguenze invalidanti più gravi, perché associate ad un'altra menomazione preesistente. Infatti, tredici anni prima, l'attrice aveva riportato un altro importante trauma ed in particolare una frattura distale di tibia e perone omolaterale, trattata chirurgicamente di riduzione cruenta ed osteosintesi con placca e viti;
- il danno da riconoscere all'attrice è pari alla differenza tra le conseguenze complessivamente patite dalla vittima dopo l'incidente, valutate dal CTP nella misura del 45% del danno biologico e le pregresse conseguenze dannose causate dai pregressi postumi permanenti pari al15%, o
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 della diversa percentuale che emergerà dalle risultanze istruttorie;
- l'attrice era stata costretta ad un periodo di inabilità temporanea di 60 giorni, oltre ulteriori 90 giorni in misura parziale, mediamente al 75% e di ulteriori 150 giorni in misura parziale, mediamente al 50%, durante i quali non aveva potuto attendere alle proprie ordinarie e straordinarie occupazioni;
- durante questo periodo, l'attrice era stata costretta a ricorrere all'assistenza dei familiari per ogni gesto quotidiano;
- la terapia di riabilitazione era stata molto lunga e dolorosa;
- a distanza di diversi mesi dalla guarigione, l'attrice aveva continuato, per molti mesi ancora, a sentirsi sempre stanca e oppressa da un profondo stato di ansia;
- nelle ore successive all'incidente, aveva acquisito un persistente squilibrio dei ritmi sonno/veglia, caratterizzato da brevi addormentamenti, indotti da temporanee sensazioni di torpore, interrotti da subitanei risvegli a seguito degli incubi e ricordi dell'avvenimento traumatico evocati nel sonno;
- a seguito del sinistro, l'attrice aveva subito un profondo cambiamento delle proprie abitudini di vita, sia familiare che sociale, non essendo più in grado di occuparsi della madre anziana con essa convivente e dei figli, in particolar modo di uno di essi, portatore di disturbi psicologici ed affettivi pregressi:
- la sua vita relazionale aveva subito notevoli ripercussioni a causa del decorso della malattia e dell'invalidità permanente residuata: il lungo periodo di cure e riabilitazione aveva lasciato anche un generale senso di insofferenza che la rendono incapace di uscire da sola;
successivamente all'incidente, è spesso Parte_1 irritata e preoccupata per la propria efficienza fisica;
la sua vita sociale, prima impegnata ed appagante (la stessa svolgeva attività sportive e ludiche ed usciva spesso con gli amici) diventava quasi assente;
- ancora oggi è evidente una notevole ipotonotrofia della muscolatura della coscia, in particolare a carico del quadricipite;
l'articolazione del ginocchio è, inoltre,
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 inspessita e deformata, oltre che instabile;
la flessione è limitata ed è impossibilitato l'accasciamento; alla Stazione eretta si rileva, frontalmente, una deviazione dell'asse del ginocchio in valgo de circa 15 ° e lateralmente la presenza anche di una lieve alterazione in recurvato dell'asse tibiale, compenso in varo del retropiede;
a tutto ciò si associa a una deambulazione disarmonica, che avviene con una evidente zoppia sia per il dolore che per l'instabilità articolare;
- la macro-invalidità esplica un'incidenza negativa non solo sugli atti ordinari del vivere comune a tutti, ma anche e soprattutto sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita della danneggiata: le lesioni incidono di grado alto sulla capacità lavorativa specifica di casalinga e l'attrice a seguito ed in conseguenza del medesimo evento dannoso ha anche sostenuto spese per cure, terapie, esami specialistici e strumentali;
- da accertamenti eseguiti presso il P.R.A., era emerso che l'autovettura Fiat Panda tg. EA749MM era, al momento dell'incidente, di proprietà di e garantita CP_2 per la r.c.a. dalla Controparte_4
- per i fatti appena esposti, l'istante inoltrava, pertanto, alla a mezzo lettera raccomandata a.r. Controparte_4 del 6/12/2022, una richiesta di risarcimento danni, con allegata la documentazione medica e l'attestato di valutazione medico legale dalla quale emergeva la stabilizzazione delle lesioni. In mancanza di alcun riscontro, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, l'attrice invitava la anche, a stipulare una Controparte_4 convenzione di negoziazione assistita a mezzo pec del 3/05/2023, che, pure, in questo caso, non trovava alcun tipo di risposta.
Tanto premesso, l'attrice concludeva chiedendo: a) di dichiarare ammissibile è proponibile la domanda;
b) di accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2054 e 2055 c.c., responsabile dell'incidente per cui è causa, il proprietario dell'autovettura Fiat Panda tg EA749MM; c) di condannare i convenuti, in solido tra loro al risarcimento
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 di tutti i danni, diretti e indiretti, di natura patrimoniale e non patrimoniale, conseguente alle lesioni subite da nella misura specificata ovvero nella Parte_1 misura diversa che si riterrà secondo giustizia, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento al soddisfo ed oltre interessi legali anno per anno sulla somma via via rivalutata dall'evento al soddisfo con particolare riferimento:
- al danno patrimoniale per le spese sanitarie già sostenute e per quelle future ancora da sostenere;
- al danno patrimoniale per l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica di casalinga;
- al danno non patrimoniale, procedendo ad un'adeguata personalizzazione del danno biologico residuato, tenuto conto della natura dei postumi e delle componenti interne, relazionali estetiche e dinamiche;
- al danno morale;
d) di condannare i convenuti al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, con attribuzione al difensore anticipatario.
In data 29/2/2024, si costituiva la che Controparte_1 eccepiva: in via preliminare I. la nullità dell'atto di citazione, poiché mancante dei requisiti di cui all'art. 163, comma 3, n. 3 e 4 c.p.c., essendo l'atto introduttivo carente in ordine alla descrizione dei fatti posti a base della domanda, sia per la mancanza di qualsivoglia riferimento all'esatta dinamica e soprattutto per la mancata individuazione dei punti di impatto tra i veicoli coinvolti nel sinistro;
II. l'improcedibilità della domanda, non avendo l'attrice fornito alcuna prova in ordine al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 del DPR 254 del 18/7/2006, che ha integrato le previsioni dell'art. 148 del C.d.A; nel merito III. l'errata ricostruzione della dinamica del sinistro ed il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 commi 1 e 2 c.c., essendo emerso, nella fase stragiudiziale, che il conducente del motociclo a bordo del quale si sarebbe
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 trovata l'attrice al momento della verificazione del sinistro, non era provvisto di patente di guida abilitata per il Piaggio Beverly, tant'è che la Polizia Municipale interventi sui luoghi di causa aveva comminato verbale a ex art. 116 Cds c. 15 bis;
Controparte_3
IV. l'eccessiva quantificazione della domanda di risarcimento, rispetto ai reali postumi riportati dalla stessa a seguito del sinistro;
V. la non configurabilità del danno esistenziale e la non automaticità del danno morale, che deve essere allegato e provato, come allegata e provata deve essere, ai fini della eventuale personalizzazione, la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto;
VI. in relazione al danno da perdita di capacità di lavoro specifica, la circostanza che, mentre nelle lettere di messa in mora che avevano preceduto la citazione,
risultava essere casalinga, all'atto Parte_1 della visita medica risultava cuoca;
la necessità di dimostrare l'esistenza di una contrazione del reddito, nonché l'esistenza di un valido nesso causale tra la contrazione e la menomazione fisica sofferta.
Parte convenuta concludeva, pertanto, chiedendo:
1) In via preliminare ed assorbente, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione, per mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto di cui all'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.;
2) sempre in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato rispetto delle previsioni di cui all'art 148 CDA;
3) nel merito, di rigettare la domanda poiché infondata e non provata e, in via gradata, di dichiarare il concorso di colpa dell'attrice, quantomeno nella misura del 50% o quanto ritenuto adeguato dal Giudice;
con vittoria delle spese e competenze di lite.
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 Espletata una ctu medico legale, la causa viene decisa ex art. 281 sexies cod. proc. civ..
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , CP_2 regolarmente citato e non costituito. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge. Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio, appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum. Quanto al petitum, esso appare emerge chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 Quanto poi alla causa petendi, essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12). Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda dal momento che, l'art. 148 C.d.A., al comma quinto, prevede che “in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi”. Anche secondo la giurisprudenza della cassazione va ritenuta procedibile la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale se preceduta da racc. a/r, anche in mancanza di inoltro della documentazione medica o delle notizie inerenti il reddito, se la Compagnia non formula richiesta di integrazione della documentazione ex. art. 148 V comma Cod. ass. private. L'assicuratore che non abbia provveduto a richiedere nei termini di legge al danneggiato le necessarie integrazioni di dati e/o documenti, non potrà poi invocare in proprio favore l'eccezione di improcedibilità della domanda motivata da incompletezza dei dati e/o dei documenti forniti dal danneggiato all'atto dell'originaria richiesta di risarcimento. In proposito, si osserva che la non ha mai dimostrato CP_4
- né tantomeno dedotto - di aver richiesto all'attrice alcuna integrazione documentale, sicché l'eccezione va senz'altro respinta. Deve quindi ritenersi documentalmente provata la legittimazione delle parti in ragione della documentazione atti.
2. Sul merito. La domanda attorea è fondata e va accolta, nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte. Il terzo trasportato che sia rimasto vittima di un sinistro stradale ha la possibilità di esperire: 1) l'azione diretta contro l'assicurazione del veicolo su cui era
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 a bordo (art. 141 Cod. Ass.), indipendentemente da chi sia il responsabile del sinistro. In tal caso il terzo trasportato deve provare il fatto storico dell'incidente e di essere passeggero.
2) l'azione diretta contro l'assicurazione del veicolo responsabile (art. 144 Cod. Ass.), dovendo però in tal caso provarne la responsabilità;
3) l'azione contro il conducente e/o il proprietario responsabili (art. 2054 c.c.), anche insieme all'azione diretta contro l'assicurazione.
Nel caso di specie l'attrice ha agito con l'azione prevista dall'art. 144 cod. ass., spettando, pertanto, alla stessa, di provare la responsabilità dell'altro conducente in relazione al verificarsi del sinistro. La prova della dinamica del sinistro, così come narrata nell'atto di citazione, risulta fornita dal Rapporto della Polizia Municipale di Napoli n. 394 dell'11/7/2021, suffragata dalle dichiarazioni conformi rese dal conducente responsabile, contumace nel presente giudizio, che confermano che il motoveicolo su cui viaggiava come terza trasportata l'attrice, percorreva la via Galileo Ferraris in Napoli in direzione del C.so A. Lucci, quando, nei pressi del civico 117, veniva violentemente tamponato dall'autovettura Fiat Panda tg. EA749MM, condotto da
[...]
, che procedeva nella stessa direzione e nella medesima Per_3 corsia di marcia percorsa dal;
a seguito dell'urto Per_4 ricevuto, l'attrice veniva catapultata al suolo riportando gravi lesioni personali per le quali si rendeva necessario l'intervento del servizio 118 che provvedeva a trasportare la donna presso l'Ospedale Del Mare. A sostegno della pretesa risarcitoria, l'attrice produceva la documentazione medica attestante le lesioni personali riportate in conseguenza del sinistro nonché l'accesso al P.S. del P.O. Ospedale del Mare, in occasione del quale veniva redatto il referto n. 2021019998 dell'11/7/2021 alle ore 1.09. Né può ritenersi configurabile un concorso di colpa dell'attrice, per aver accettato di essere trasportata su un veicolo condotto da un soggetto privo di patente. Infatti, l'inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l'infrazione
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 commessa, non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima (Cass. Civ. Sez. III 31 maggio 2019 n. 14885; Cass. Civ. Sez. III 22 novembre 2013 n. 26239; Cass. Civ. Sez. III 21 gennaio 1995 n. 699; Cass. Civ. Sez. III 29 novembre 1995 n. 12390). Affinché la violazione di una norma possa costituire causa o concausa di un evento, è necessario che essa sia preordinata ad impedirlo;
in caso contrario la condotta trasgressiva del contravventore assume autonoma rilevanza giuridica, non però costitutiva di un rapporto di causalità con l'evento, in relazione al quale diviene un mero antecedente storico occasionale (Cass. Civ. Sez. III 9 giugno 2010 n. 13830). È necessario, quindi, valutare se la violazione della norma disciplinante la circolazione stradale abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso (Cass. Civ. Sez. III 08 aprile 2010 n. 8366). Nel caso di specie, il fatto che il conducente fosse privo di patente non ha in alcun modo inciso sull'eziologia dell'evento, trattandosi di un tamponamento avvenuto mentre il conducente del veicolo su cui l'attrice era trasportata viaggiava regolarmente. Pertanto, deve ritenersi che la responsabilità del sinistro vada imputata in via esclusiva al conducente della Panda. A questo punto occorre procedere alla liquidazione dei danni patiti dall'attrice, cui si procederà sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal CTU, certamente condivisibili in relazione alla correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti. Il Consulente ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'esame clinico secondo le direttive impartite con i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico. Dall'indagine tecnica svolta, quindi, possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla sussistenza del nesso eziologico fra la dinamica del sinistro e la verificazione dei fatti, avendo affermato il Ctu che “ ha riportato: Parte_1
“Frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e terzo prossimale di tibia, frattura pluriframmentaria epifisi prossimale perone, gamba sinistra”. Le lesioni riportate appaiono compatibili con il meccanismo traumatico riferito;
il nesso di causa appare soddisfatto della suddetta compatibilità in uno con la documentazione prodotta ed in particolare la scheda della
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 centrale operativa del 118 ed il referto del pronto soccorso che consentono di escludere altri momenti etiologici”. Orbene, circa il danno risarcibile, con riferimento al danno, questo giudice fa propria quella nozione di danno non patrimoniale elaborato dalla Giurisprudenza della Cassazione (Cass. Civ., SS.UU. 11 novembre 2008, 26972-26975) e fatta propria anche dalla Tabella Unica Nazionale (approvata con il Regolamento 13 gennaio 2025 n. 12 che ha attuato la delega contenuta nell' art. 138 d. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, Codice delle assicurazioni private), inteso come categoria generale e omnicomprensiva. Il danno non patrimoniale ha, in realtà una duplice essenza. Infatti, all'interno del danno non patrimoniale è possibile distinguere: a. il danno dinamico relazionale, che comprende il danno biologico (medicalmente accertato) ed ogni altra lesione di diritti costituzionalmente rilevanti;
b. il danno morale, che può esistere accanto al danno dinamico relazionale, inteso come sua ripercussione nella sfera interiore (danno morale). Il danno morale non è riscontrabile tramite valutazione medico-legale, ma deve essere provato caso per caso dal danneggiato, attraverso allegazioni o presunzioni (Cass. Civ. Sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901; Cass. Civ. Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2788).
Venendo allora alla quantificazione del danno dinamico relazionale, dall'espletata CTU, emerge che l'attrice, presenta una riduzione della propria integrità psicofisica valutabile intorno al 28 -30 %. Emerge, altresì, un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 60, considerando il ricovero ospedaliero ed il successivo periodo di divieto di carico, e successivi periodi di invalidità temporanea parziale, fino alla guarigione certificata, valutabili a scalare in 60 giorni al 75%, 120 giorni al 50% e 60 giorni al 25%. Con riguardo al danno morale, lo stesso risulta provato attraverso le puntuali allegazioni circa le sofferenze patite dall'attrice e può presumersi sulla base della gravità delle lesioni subite. Non può essere riconosciuto, invece, il danno da ulteriore
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 personalizzazione, che richiede la prova di pregiudizi aggiuntivi legati a circostanze eccezionali del caso concreto che aggravano le conseguenze della lesione, giustificando un incremento del risarcimento, prova che non è stata fornita nel caso di specie (Cass. Civ., Sez. III, (ord.) 12 settembre 2022). Ai fini della quantificazione del danno, questo giudice ritiene di dover fare applicazione della Tabella Unica Nazionale. Non si ignora che la Tun, come stabilisce l'art. 5 del Regolamento 13 gennaio 2025 n. 12, è applicabile ai sinistri accaduti dopo il 5 marzo 2025. Si è però posto immediatamente il problema dell'applicabilità della stessa anche ai sinistri verificatisi prima, o se per essi debbano continuare ad applicarsi le Tabelle di Milano. Nel senso dell'applicabilità della TUN può ritenersi la sentenza del 29 aprile 2025 n. 11319, in cui la Cassazione ha ritenuto che la Tun, fornendo valori equitativi di fonte superiore (perché individuati per legge), potrebbe essere indirettamente (e motivatamente) utilizzata dai giudici di merito “quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'articolo 1226 del Codice civile”. In tal modo la si potrebbe applicare anche fuori dai casi previsti dall'articolo 138 c. ass e, soprattutto, anche per sinistri ante 5 marzo. La scelta di un'applicazione irretroattiva, stante la sostanziale differenza economica per danni di pari percentuale tra tabelle di Milano e la Tun, potrebbe determinare una grave disparità di trattamento. La scelta dell'irretroattività delle norme del d.p.r. 13 Gennaio 2025 n. 12 sembra porsi, almeno in apparenza, anche in contrasto con il principio di diritto che aveva stabilito la Corte di Cassazione (Cass. Civ., III Sez., 11 novembre 2019 n. 28990), che aveva chiarito le ragioni che comportano la applicabilità retroattiva a tutti i sinistri sanitari, non ancora definiti, del meccanismo liquidativo previsto dagli artt. 138 e 139 c. ass. (ex art. 3, comma III della Legge Balduzzi e ora ex art. 7 comma IV della Legge “Gelli-Bianco ). Ed è di tutta evidenza, quindi, infatti, la disparità di trattamento che si potrebbe verificare nella quotidiana prassi applicativa tra i
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 risarcimenti che continueranno ad essere liquidati in base alle Tabelle di Roma e Milano e quelli che dovranno essere liquidati in base alla Tabella Unica Nazionale con conseguente frustrazione della ratio legis del d.p.r. 13 Gennaio 2025 n. 12 volta a uniformare i risarcimenti su tutto il territorio nazionale. Di recente, la Cassazione già citata (2025 n. 11319) , pare abbia preso posizione circa la adottabilità cronologica e per materia della Tabella Unica Nazionale introdotta nel nostro ordinamento con d.p.r. 12 del 2025 in un obiter inserito in contesto ultroneo (un danno differenziale da aggravamento di una patologia preesistente con pacifica applicazione della tabella di Milano invocata dalle parti e coperta quindi da giudicato interno). Pur non essendo necessario per l'economia della decisione, la Corte di Cassazione: “mette conto avvertire che, quanto ai valori da porre a base del calcolo a punto, il giudice di rinvio resta vincolato all'applicazione delle Tabelle di Milano nella versione più aggiornata. Per effetto del giudicato interno sul punto formatosi in mancanza di impugnazione incidentale, la Corte territoriale non potrebbe infatti comunque fare applicazione della Tabella approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (“Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025, applicazione cui – può incidentalmente notarsi – non sarebbero altrimenti d'ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato D.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. “. Nonostante il limite determinato dal giudicato interno che consolida l'uso unico della Tabella di Milano per la determinazione
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 14 del danno alla persona nel caso di specie, la Corte ritiene di poter mettere un chiaro sigillo sul tema della applicazione anche retroattiva e per analogia nella generalità dei casi, ove si ponga necessità di identificare il criterio di riferimento per la liquidazione del danno alla persona. Si legge quindi – nella chiara affermazione di indirizzo - circa l'applicazione generalizzata della recente Tabella di legge, che non sarebbero di ostacolo “né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'art. 5, D.P.R. n. 12/2025 circa l'applicabilità delle disposizioni ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”. Il discrimine legislativo temporale rappresentato da quanto disposto dall'art. 5, del d.p.r . 12 del 2025 varrebbe infatti per
“escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ.”. Ancor più della esplicita indicazione interpretativa e di sistema orientata a indirizzare i risarcimenti futuri (indistintamente per materia o data di accadimento si badi bene) verso la nuova TUN, ci pare dirimente ed incontrovertibile l'esplicito e diretto richiamo all'esigenza di uniformità ed equità (di rilevanza costituzionale) che già nel 2011 aveva indotto la stessa Corte ad elevare la tabella di Milano a parametro normativo nazionale, decisione che all'epoca venne salutata come ineludibile valorizzazione della Tabella Milanese, che da quel momento divenne parametro di pressoché assoluta applicazione equitativa nella liquidazione dei danni alla salute. Peraltro, “il fatto che la Tabella Unica preveda un risarcimento del danno non patrimoniale più contenuto rispetto a quelle del Tribunale di Milano allo scopo di “razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori” non appare un elemento decisivo per escluderne l'utilizzazione anche a fatti precedenti alla loro entrata in vigore, perché l'equità del giudice si manifesta al momento della decisione e non prima”. Nonostante, quindi, l'art. 5 del d.p.r. n. 12 del 25 abbia escluso l'applicazione della TUN ai sinistri verificatisi prima della sua promulgazione, la Corte di Cassazione pare suggerire una sua
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 15 applicazione indiretta, considerando i valori in essa contenuti come espressione di equità in sostituzione di quella che fino ad oggi era stata veicolata (e formalmente riconosciuta tale) dalla tabella milanese. Prima di procedere alla quantificazione del danno, occorre rilevare che il Ctu ha riconosciuto un danno permanente del 28/30, cui va sottratto il 15% di invalidità derivante dalla pregressa menomazione. A fronte di una invalidità cagionata da una condotta che si innesta su di una autonoma e preesistente vicenda patologica (che può riguardare lo stesso organo, in caso di lesioni concorrenti, ovvero organi diversi, in caso di lesioni coesistenti), non appare predicabile il ricorso ad un rigido schema liquidatorio che attui, sempre e comunque, una liquidazione per differenza aritmetica tra diversi gradi di invalidità. Nel procedere all'accertamento e alla liquidazione del danno c.d.
“incrementativo/differenziale” (da non confondersi con il danno differenziale propriamente detto, previsto nelle liquidazioni da parte degli enti previdenziali), va premesso che il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale, l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 cod. pen., così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita anche in presenza di concause etiologicamente efficienti alla sua produzione, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica, allo scopo di evitare l'attribuzione all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano dell'imputazione dell'evento, di un obbligo risarcitorio che comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì alla pregressa situazione patologica del danneggiato (Cass. 21 luglio 2011 n. 15991; Cass. 3893/2016; Cass. 20829/2018). Di eventuali preesistenze si deve tenere conto nella liquidazione del risarcimento, non nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, il quale va determinato sempre e comunque in base all'invalidità concreta e complessiva riscontrata;
di eventuali preesistenze si deve tenere conto, al momento della liquidazione, monetizzando l'invalidità accertata e quella ipotizzabile in caso di assenza dell'illecito, e sottraendo
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 16 l'una dall'altra entità. Occorrerà stimare in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), e convertendola in denaro;
poi si dovrà stimare in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito, e convertendola in denaro;
si dovrà sottrarre il secondo importo dal primo importo. Nel calcolare l'invalidità complessiva dell'individuo, si terrà conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (anni 35) e delle risultanze della richiamata CTU, riconoscendo un danno morale nell'importo minimo, giungendo ad una somma complessiva di € 176.354,79. L'invalidità risultante dalla menomazione preesistente è pari ad € 41.473,47. Sottraendo il secondo importo al primo, si giunge alla somma di
€ 134.881,22. Passando ai danni patrimoniali, va rilevato che parte attrice ha provato l'esborso della somma di € 51,07 per spese mediche, non avendo in alcun modo allegato né provato spese future. Con riguardo alla perdita di capacità lavorativa specifica, la Corte di Cassazione (sentenza 21 marzo 2025 n.7604), confermando il suo costante orientamento, ribadisce che: “il soggetto che svolge attività lavorativa domestica, pur non percependo reddito monetizzato, svolge tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica, con la conseguenza che la riduzione della sua capacità lavorativa configura un danno patrimoniale risarcibile, autonomo rispetto al danno biologico, in presenza della allegazione, prima ancora che della prova seppur anche presuntiva, del carattere se non sistematico, perlomeno continuativo, dello svolgimento di tale attività a suo stesso favore oltre che in adempimento dei doveri di solidarietà familiare (v. Cass., 19/03/2009, n. 6658; Cass., 18/07/2023, n. 20922)“. La richiesta deve essere circostanziata con l'indicazione sia delle concrete limitazioni determinate dai postumi riportati dalla danneggiata allo svolgimento della sua attività di casalinga sia di elementi tali da far desumere, almeno in via presuntiva, una perdita o riduzione del reddito, che, si ribadisce, nel caso del lavoro domestico va inteso come effettivo valore economicamente apprezzabile degli apporti della lavoratrice
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 17 casalinga. A riguardo, è utile fare applicazione delle tabelle di capitalizzazione di cui al RD 1403/1922, calcolo che si effettua moltiplicando il reddito lavorativo – o, in mancanza di reddito come sub specie, la somma corrispondente al triplo della pensione sociale – annuo per il coefficiente di capitalizzazione relativo alla vita media indicato nelle tabelle e, poi, per la percentuale di incidenza delle menomazioni irreversibili con l'avvertenza che, essendo la vita media sensibilmente aumentata ed il tasso di interesse stabilmente diminuito rispetto al 1922, occorre attualizzare lo strumento tabellare in un ambito comunque connotato da un criterio di liquidazione equitativo. Pertanto, si ritiene equo liquidare, tenuto conto del grado di menomazione (15%) e dell'aspettativa lavorativa di una casalinga fino a 65 anni, la somma di € 1616,00 (triplo pensione) X 12 mensilità= 19392,00 X 30 anni= 581.760,00. Il 15% di tale somma è pari ad € 87.264,00. Spetta pertanto all'attrice la somma complessiva di € 222.196,29. Per quanto riguarda poi le richieste di rivalutazione monetaria ed interessi, va precisato, quanto alla prima, che i danni sono già stati liquidati all'attualità; con riferimento alla seconda, invece, si osserva che nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. ex multis, Cass., S.U., 1712/95, nonché Cass. n. 2796/00). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, si ritiene opportuno ordinare il pagamento
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 18 in favore di degli interessi al tasso legale dalla Parte_2 data del sinistro, per cui sull'importo di € 222.196,29 andrà computata l'ulteriore somma di € 22392,41 a titolo di interessi compensativi, calcolati sulla sorta capitale prima devalutata, secondo l'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi, alla data del sinistro (11/7/2021) - e pari ad € 190.236,30 - e quindi rivalutata annualmente, secondo il medesimo indice, fino alla data della presente decisione, sicché andrà corrisposta la somma complessiva finale, comprensiva di capitale ed interessi compensativi, di € 244.588,70. Infine, deve trovare applicazione l'orientamento della Suprema Corte (SS.UU. n. 1712/1995) in forza del quale sulle somme liquidate all'attualità, devalutate e rivalutate all'attualità secondo gli indici ISTAT, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data dell'evento e sino al soddisfo, posto che, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che provvede sulla liquidazione del danno, l'obbligazione risarcitoria, che è debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ragguagliate nella specie al decisum. Le spese della CTU espletata nel corso del giudizio vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 26504 /2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE PERSONALE, pendente tra Parte_1
, E
[...] Controparte_1 CP_2
, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia di;
CP_2
2. accoglie parzialmente la domanda attorea;
3. condanna, in solido, e la CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma di € 244.588,70, oltre interessi al
[...] tasso legale dalla data del deposito della presente sentenza e sino al soddisfo;
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 19 4. condanna, in solido, e la CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in € 545,00
[...] per spese vive ed € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
5. pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico di e della CP_2
in solido tra loro. Controparte_1
Così deciso in Napoli, il 14/11/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 20
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NAPOLI N…………………...rep.
OGGETTO…………….... Udienza del 13/5/2025
G.M. Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
…………………………. Il Giudice NOTIF. SENTENZA
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
………………………….
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.; NOTIF. APPELLO
- disposta la discussione della causa con note di trattazione
…………………………. scritta,
decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26504/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE PERSONALE, pendente
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliata in P.ZZA C.F._1
AMEDEO, 15 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. IANNICELLI ANDREA (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE E
, (C.F. , P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
), con sede legale in Roma, Viale Cesare Pavese P.IVA_2
n°385, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Rumolo (C.F.
), giusta procura generale alle liti conferita C.F._3
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 per atto Notaio Rep. n. 90561, Raccolta Persona_1
n. 26619 del 12/05/2021, allo stesso rilasciata dal Dott. Per_2
nato a [...] il [...], (C.F ),
[...] C.F._4 ex art. 83 c.p.c. ed art. 10 DPR 123/11, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via R. Bracco, 45;
, nato a [...] il [...], (C.F. CP_2
), residente in [...]
Girardi n. 59 CONVENUTI
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 13/11/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di e Controparte_1 CP_2 Parte_1
esponeva che:
[...]
- in data 11/7/2021, alle ore 00,20 circa, Parte_1 viaggiava, in qualità di trasportata, a bordo del motoveicolo Piaggio Beverly tg. KK130X, condotto da;
Controparte_3
- il motoveicolo percorreva la via Galileo Ferraris in Napoli in direzione del C.so A. Lucci, quando, nei pressi del civico 117, veniva violentemente tamponato dall'autovettura Fiat Panda tg. EA749MM, condotta da , che Persona_3 procedeva nella stessa direzione e nella medesima corsia di marcia percorsa dal Beverly;
- a seguito dell'urto ricevuto, l'attrice veniva catapultata al suolo riportando gravi lesioni personali, per le quali si rendeva necessario l'intervento del servizio 118 che provvedeva a trasportare la donna presso l'Ospedale Del Mare;
- poco dopo la collisione, sul luogo del sinistro, interveniva la
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 Polizia Municipale di Napoli che redigeva il Rapporto di Incidente Stradale;
- giunta in ospedale, l'attrice veniva ricoverata sino al 21/7/2021;
- durante il ricovero, i sanitari riscontravano, all'arto inferiore sinistro, una frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale con infossamento dell'emipiatto tibiale laterale, una frattura scomposta pluriframmentaria con angolazione dei frammenti del terzo prossimale della diafisi tibiale ed una frattura pluriframmentaria della testa del perone;
- la paziente, il 19/7/2021, veniva, quindi, sottoposta ad intervento di applicazione di fissatore esterno all'arto inferiore sinistro e di riduzione dell'emipiatto laterale. Per la presenza di dolore acuto, il carico sfiorante veniva concesso solamente in data 23/9/2021 mentre il carico progressivo due mesi più tardi. Il 30/12/2021 veniva rimosso il fissatore esterno ma, dopo ancora due mesi, i sanitari consigliavano per il ginocchio l'uso di un tutore e terapie di recupero. Seguivano ulteriori controlli, accertamenti strumentali, oltre che terapia di recupero funzionale. Nel maggio 2023 veniva, ancora, prescritto l'uso di un tutore a permanenza per la deambulazione, oltre che consigliato un intervento di protesi di ginocchio semivincolata;
- nonostante le cure, le condizioni di salute della donna erano insuscettibili di miglioramento, tanto che le lesioni subite determinavano un danno biologico di natura permanente. L'incidente stradale produceva, tuttavia, conseguenze invalidanti più gravi, perché associate ad un'altra menomazione preesistente. Infatti, tredici anni prima, l'attrice aveva riportato un altro importante trauma ed in particolare una frattura distale di tibia e perone omolaterale, trattata chirurgicamente di riduzione cruenta ed osteosintesi con placca e viti;
- il danno da riconoscere all'attrice è pari alla differenza tra le conseguenze complessivamente patite dalla vittima dopo l'incidente, valutate dal CTP nella misura del 45% del danno biologico e le pregresse conseguenze dannose causate dai pregressi postumi permanenti pari al15%, o
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 della diversa percentuale che emergerà dalle risultanze istruttorie;
- l'attrice era stata costretta ad un periodo di inabilità temporanea di 60 giorni, oltre ulteriori 90 giorni in misura parziale, mediamente al 75% e di ulteriori 150 giorni in misura parziale, mediamente al 50%, durante i quali non aveva potuto attendere alle proprie ordinarie e straordinarie occupazioni;
- durante questo periodo, l'attrice era stata costretta a ricorrere all'assistenza dei familiari per ogni gesto quotidiano;
- la terapia di riabilitazione era stata molto lunga e dolorosa;
- a distanza di diversi mesi dalla guarigione, l'attrice aveva continuato, per molti mesi ancora, a sentirsi sempre stanca e oppressa da un profondo stato di ansia;
- nelle ore successive all'incidente, aveva acquisito un persistente squilibrio dei ritmi sonno/veglia, caratterizzato da brevi addormentamenti, indotti da temporanee sensazioni di torpore, interrotti da subitanei risvegli a seguito degli incubi e ricordi dell'avvenimento traumatico evocati nel sonno;
- a seguito del sinistro, l'attrice aveva subito un profondo cambiamento delle proprie abitudini di vita, sia familiare che sociale, non essendo più in grado di occuparsi della madre anziana con essa convivente e dei figli, in particolar modo di uno di essi, portatore di disturbi psicologici ed affettivi pregressi:
- la sua vita relazionale aveva subito notevoli ripercussioni a causa del decorso della malattia e dell'invalidità permanente residuata: il lungo periodo di cure e riabilitazione aveva lasciato anche un generale senso di insofferenza che la rendono incapace di uscire da sola;
successivamente all'incidente, è spesso Parte_1 irritata e preoccupata per la propria efficienza fisica;
la sua vita sociale, prima impegnata ed appagante (la stessa svolgeva attività sportive e ludiche ed usciva spesso con gli amici) diventava quasi assente;
- ancora oggi è evidente una notevole ipotonotrofia della muscolatura della coscia, in particolare a carico del quadricipite;
l'articolazione del ginocchio è, inoltre,
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 inspessita e deformata, oltre che instabile;
la flessione è limitata ed è impossibilitato l'accasciamento; alla Stazione eretta si rileva, frontalmente, una deviazione dell'asse del ginocchio in valgo de circa 15 ° e lateralmente la presenza anche di una lieve alterazione in recurvato dell'asse tibiale, compenso in varo del retropiede;
a tutto ciò si associa a una deambulazione disarmonica, che avviene con una evidente zoppia sia per il dolore che per l'instabilità articolare;
- la macro-invalidità esplica un'incidenza negativa non solo sugli atti ordinari del vivere comune a tutti, ma anche e soprattutto sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita della danneggiata: le lesioni incidono di grado alto sulla capacità lavorativa specifica di casalinga e l'attrice a seguito ed in conseguenza del medesimo evento dannoso ha anche sostenuto spese per cure, terapie, esami specialistici e strumentali;
- da accertamenti eseguiti presso il P.R.A., era emerso che l'autovettura Fiat Panda tg. EA749MM era, al momento dell'incidente, di proprietà di e garantita CP_2 per la r.c.a. dalla Controparte_4
- per i fatti appena esposti, l'istante inoltrava, pertanto, alla a mezzo lettera raccomandata a.r. Controparte_4 del 6/12/2022, una richiesta di risarcimento danni, con allegata la documentazione medica e l'attestato di valutazione medico legale dalla quale emergeva la stabilizzazione delle lesioni. In mancanza di alcun riscontro, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, l'attrice invitava la anche, a stipulare una Controparte_4 convenzione di negoziazione assistita a mezzo pec del 3/05/2023, che, pure, in questo caso, non trovava alcun tipo di risposta.
Tanto premesso, l'attrice concludeva chiedendo: a) di dichiarare ammissibile è proponibile la domanda;
b) di accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2054 e 2055 c.c., responsabile dell'incidente per cui è causa, il proprietario dell'autovettura Fiat Panda tg EA749MM; c) di condannare i convenuti, in solido tra loro al risarcimento
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 di tutti i danni, diretti e indiretti, di natura patrimoniale e non patrimoniale, conseguente alle lesioni subite da nella misura specificata ovvero nella Parte_1 misura diversa che si riterrà secondo giustizia, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento al soddisfo ed oltre interessi legali anno per anno sulla somma via via rivalutata dall'evento al soddisfo con particolare riferimento:
- al danno patrimoniale per le spese sanitarie già sostenute e per quelle future ancora da sostenere;
- al danno patrimoniale per l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica di casalinga;
- al danno non patrimoniale, procedendo ad un'adeguata personalizzazione del danno biologico residuato, tenuto conto della natura dei postumi e delle componenti interne, relazionali estetiche e dinamiche;
- al danno morale;
d) di condannare i convenuti al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, con attribuzione al difensore anticipatario.
In data 29/2/2024, si costituiva la che Controparte_1 eccepiva: in via preliminare I. la nullità dell'atto di citazione, poiché mancante dei requisiti di cui all'art. 163, comma 3, n. 3 e 4 c.p.c., essendo l'atto introduttivo carente in ordine alla descrizione dei fatti posti a base della domanda, sia per la mancanza di qualsivoglia riferimento all'esatta dinamica e soprattutto per la mancata individuazione dei punti di impatto tra i veicoli coinvolti nel sinistro;
II. l'improcedibilità della domanda, non avendo l'attrice fornito alcuna prova in ordine al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 del DPR 254 del 18/7/2006, che ha integrato le previsioni dell'art. 148 del C.d.A; nel merito III. l'errata ricostruzione della dinamica del sinistro ed il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 commi 1 e 2 c.c., essendo emerso, nella fase stragiudiziale, che il conducente del motociclo a bordo del quale si sarebbe
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 trovata l'attrice al momento della verificazione del sinistro, non era provvisto di patente di guida abilitata per il Piaggio Beverly, tant'è che la Polizia Municipale interventi sui luoghi di causa aveva comminato verbale a ex art. 116 Cds c. 15 bis;
Controparte_3
IV. l'eccessiva quantificazione della domanda di risarcimento, rispetto ai reali postumi riportati dalla stessa a seguito del sinistro;
V. la non configurabilità del danno esistenziale e la non automaticità del danno morale, che deve essere allegato e provato, come allegata e provata deve essere, ai fini della eventuale personalizzazione, la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto;
VI. in relazione al danno da perdita di capacità di lavoro specifica, la circostanza che, mentre nelle lettere di messa in mora che avevano preceduto la citazione,
risultava essere casalinga, all'atto Parte_1 della visita medica risultava cuoca;
la necessità di dimostrare l'esistenza di una contrazione del reddito, nonché l'esistenza di un valido nesso causale tra la contrazione e la menomazione fisica sofferta.
Parte convenuta concludeva, pertanto, chiedendo:
1) In via preliminare ed assorbente, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione, per mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto di cui all'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.;
2) sempre in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato rispetto delle previsioni di cui all'art 148 CDA;
3) nel merito, di rigettare la domanda poiché infondata e non provata e, in via gradata, di dichiarare il concorso di colpa dell'attrice, quantomeno nella misura del 50% o quanto ritenuto adeguato dal Giudice;
con vittoria delle spese e competenze di lite.
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 Espletata una ctu medico legale, la causa viene decisa ex art. 281 sexies cod. proc. civ..
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , CP_2 regolarmente citato e non costituito. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge. Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio, appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum. Quanto al petitum, esso appare emerge chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 Quanto poi alla causa petendi, essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12). Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda dal momento che, l'art. 148 C.d.A., al comma quinto, prevede che “in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi”. Anche secondo la giurisprudenza della cassazione va ritenuta procedibile la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale se preceduta da racc. a/r, anche in mancanza di inoltro della documentazione medica o delle notizie inerenti il reddito, se la Compagnia non formula richiesta di integrazione della documentazione ex. art. 148 V comma Cod. ass. private. L'assicuratore che non abbia provveduto a richiedere nei termini di legge al danneggiato le necessarie integrazioni di dati e/o documenti, non potrà poi invocare in proprio favore l'eccezione di improcedibilità della domanda motivata da incompletezza dei dati e/o dei documenti forniti dal danneggiato all'atto dell'originaria richiesta di risarcimento. In proposito, si osserva che la non ha mai dimostrato CP_4
- né tantomeno dedotto - di aver richiesto all'attrice alcuna integrazione documentale, sicché l'eccezione va senz'altro respinta. Deve quindi ritenersi documentalmente provata la legittimazione delle parti in ragione della documentazione atti.
2. Sul merito. La domanda attorea è fondata e va accolta, nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte. Il terzo trasportato che sia rimasto vittima di un sinistro stradale ha la possibilità di esperire: 1) l'azione diretta contro l'assicurazione del veicolo su cui era
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 a bordo (art. 141 Cod. Ass.), indipendentemente da chi sia il responsabile del sinistro. In tal caso il terzo trasportato deve provare il fatto storico dell'incidente e di essere passeggero.
2) l'azione diretta contro l'assicurazione del veicolo responsabile (art. 144 Cod. Ass.), dovendo però in tal caso provarne la responsabilità;
3) l'azione contro il conducente e/o il proprietario responsabili (art. 2054 c.c.), anche insieme all'azione diretta contro l'assicurazione.
Nel caso di specie l'attrice ha agito con l'azione prevista dall'art. 144 cod. ass., spettando, pertanto, alla stessa, di provare la responsabilità dell'altro conducente in relazione al verificarsi del sinistro. La prova della dinamica del sinistro, così come narrata nell'atto di citazione, risulta fornita dal Rapporto della Polizia Municipale di Napoli n. 394 dell'11/7/2021, suffragata dalle dichiarazioni conformi rese dal conducente responsabile, contumace nel presente giudizio, che confermano che il motoveicolo su cui viaggiava come terza trasportata l'attrice, percorreva la via Galileo Ferraris in Napoli in direzione del C.so A. Lucci, quando, nei pressi del civico 117, veniva violentemente tamponato dall'autovettura Fiat Panda tg. EA749MM, condotto da
[...]
, che procedeva nella stessa direzione e nella medesima Per_3 corsia di marcia percorsa dal;
a seguito dell'urto Per_4 ricevuto, l'attrice veniva catapultata al suolo riportando gravi lesioni personali per le quali si rendeva necessario l'intervento del servizio 118 che provvedeva a trasportare la donna presso l'Ospedale Del Mare. A sostegno della pretesa risarcitoria, l'attrice produceva la documentazione medica attestante le lesioni personali riportate in conseguenza del sinistro nonché l'accesso al P.S. del P.O. Ospedale del Mare, in occasione del quale veniva redatto il referto n. 2021019998 dell'11/7/2021 alle ore 1.09. Né può ritenersi configurabile un concorso di colpa dell'attrice, per aver accettato di essere trasportata su un veicolo condotto da un soggetto privo di patente. Infatti, l'inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l'infrazione
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 commessa, non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima (Cass. Civ. Sez. III 31 maggio 2019 n. 14885; Cass. Civ. Sez. III 22 novembre 2013 n. 26239; Cass. Civ. Sez. III 21 gennaio 1995 n. 699; Cass. Civ. Sez. III 29 novembre 1995 n. 12390). Affinché la violazione di una norma possa costituire causa o concausa di un evento, è necessario che essa sia preordinata ad impedirlo;
in caso contrario la condotta trasgressiva del contravventore assume autonoma rilevanza giuridica, non però costitutiva di un rapporto di causalità con l'evento, in relazione al quale diviene un mero antecedente storico occasionale (Cass. Civ. Sez. III 9 giugno 2010 n. 13830). È necessario, quindi, valutare se la violazione della norma disciplinante la circolazione stradale abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso (Cass. Civ. Sez. III 08 aprile 2010 n. 8366). Nel caso di specie, il fatto che il conducente fosse privo di patente non ha in alcun modo inciso sull'eziologia dell'evento, trattandosi di un tamponamento avvenuto mentre il conducente del veicolo su cui l'attrice era trasportata viaggiava regolarmente. Pertanto, deve ritenersi che la responsabilità del sinistro vada imputata in via esclusiva al conducente della Panda. A questo punto occorre procedere alla liquidazione dei danni patiti dall'attrice, cui si procederà sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal CTU, certamente condivisibili in relazione alla correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti. Il Consulente ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'esame clinico secondo le direttive impartite con i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico. Dall'indagine tecnica svolta, quindi, possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla sussistenza del nesso eziologico fra la dinamica del sinistro e la verificazione dei fatti, avendo affermato il Ctu che “ ha riportato: Parte_1
“Frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e terzo prossimale di tibia, frattura pluriframmentaria epifisi prossimale perone, gamba sinistra”. Le lesioni riportate appaiono compatibili con il meccanismo traumatico riferito;
il nesso di causa appare soddisfatto della suddetta compatibilità in uno con la documentazione prodotta ed in particolare la scheda della
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 centrale operativa del 118 ed il referto del pronto soccorso che consentono di escludere altri momenti etiologici”. Orbene, circa il danno risarcibile, con riferimento al danno, questo giudice fa propria quella nozione di danno non patrimoniale elaborato dalla Giurisprudenza della Cassazione (Cass. Civ., SS.UU. 11 novembre 2008, 26972-26975) e fatta propria anche dalla Tabella Unica Nazionale (approvata con il Regolamento 13 gennaio 2025 n. 12 che ha attuato la delega contenuta nell' art. 138 d. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, Codice delle assicurazioni private), inteso come categoria generale e omnicomprensiva. Il danno non patrimoniale ha, in realtà una duplice essenza. Infatti, all'interno del danno non patrimoniale è possibile distinguere: a. il danno dinamico relazionale, che comprende il danno biologico (medicalmente accertato) ed ogni altra lesione di diritti costituzionalmente rilevanti;
b. il danno morale, che può esistere accanto al danno dinamico relazionale, inteso come sua ripercussione nella sfera interiore (danno morale). Il danno morale non è riscontrabile tramite valutazione medico-legale, ma deve essere provato caso per caso dal danneggiato, attraverso allegazioni o presunzioni (Cass. Civ. Sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901; Cass. Civ. Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2788).
Venendo allora alla quantificazione del danno dinamico relazionale, dall'espletata CTU, emerge che l'attrice, presenta una riduzione della propria integrità psicofisica valutabile intorno al 28 -30 %. Emerge, altresì, un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 60, considerando il ricovero ospedaliero ed il successivo periodo di divieto di carico, e successivi periodi di invalidità temporanea parziale, fino alla guarigione certificata, valutabili a scalare in 60 giorni al 75%, 120 giorni al 50% e 60 giorni al 25%. Con riguardo al danno morale, lo stesso risulta provato attraverso le puntuali allegazioni circa le sofferenze patite dall'attrice e può presumersi sulla base della gravità delle lesioni subite. Non può essere riconosciuto, invece, il danno da ulteriore
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 personalizzazione, che richiede la prova di pregiudizi aggiuntivi legati a circostanze eccezionali del caso concreto che aggravano le conseguenze della lesione, giustificando un incremento del risarcimento, prova che non è stata fornita nel caso di specie (Cass. Civ., Sez. III, (ord.) 12 settembre 2022). Ai fini della quantificazione del danno, questo giudice ritiene di dover fare applicazione della Tabella Unica Nazionale. Non si ignora che la Tun, come stabilisce l'art. 5 del Regolamento 13 gennaio 2025 n. 12, è applicabile ai sinistri accaduti dopo il 5 marzo 2025. Si è però posto immediatamente il problema dell'applicabilità della stessa anche ai sinistri verificatisi prima, o se per essi debbano continuare ad applicarsi le Tabelle di Milano. Nel senso dell'applicabilità della TUN può ritenersi la sentenza del 29 aprile 2025 n. 11319, in cui la Cassazione ha ritenuto che la Tun, fornendo valori equitativi di fonte superiore (perché individuati per legge), potrebbe essere indirettamente (e motivatamente) utilizzata dai giudici di merito “quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'articolo 1226 del Codice civile”. In tal modo la si potrebbe applicare anche fuori dai casi previsti dall'articolo 138 c. ass e, soprattutto, anche per sinistri ante 5 marzo. La scelta di un'applicazione irretroattiva, stante la sostanziale differenza economica per danni di pari percentuale tra tabelle di Milano e la Tun, potrebbe determinare una grave disparità di trattamento. La scelta dell'irretroattività delle norme del d.p.r. 13 Gennaio 2025 n. 12 sembra porsi, almeno in apparenza, anche in contrasto con il principio di diritto che aveva stabilito la Corte di Cassazione (Cass. Civ., III Sez., 11 novembre 2019 n. 28990), che aveva chiarito le ragioni che comportano la applicabilità retroattiva a tutti i sinistri sanitari, non ancora definiti, del meccanismo liquidativo previsto dagli artt. 138 e 139 c. ass. (ex art. 3, comma III della Legge Balduzzi e ora ex art. 7 comma IV della Legge “Gelli-Bianco ). Ed è di tutta evidenza, quindi, infatti, la disparità di trattamento che si potrebbe verificare nella quotidiana prassi applicativa tra i
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 risarcimenti che continueranno ad essere liquidati in base alle Tabelle di Roma e Milano e quelli che dovranno essere liquidati in base alla Tabella Unica Nazionale con conseguente frustrazione della ratio legis del d.p.r. 13 Gennaio 2025 n. 12 volta a uniformare i risarcimenti su tutto il territorio nazionale. Di recente, la Cassazione già citata (2025 n. 11319) , pare abbia preso posizione circa la adottabilità cronologica e per materia della Tabella Unica Nazionale introdotta nel nostro ordinamento con d.p.r. 12 del 2025 in un obiter inserito in contesto ultroneo (un danno differenziale da aggravamento di una patologia preesistente con pacifica applicazione della tabella di Milano invocata dalle parti e coperta quindi da giudicato interno). Pur non essendo necessario per l'economia della decisione, la Corte di Cassazione: “mette conto avvertire che, quanto ai valori da porre a base del calcolo a punto, il giudice di rinvio resta vincolato all'applicazione delle Tabelle di Milano nella versione più aggiornata. Per effetto del giudicato interno sul punto formatosi in mancanza di impugnazione incidentale, la Corte territoriale non potrebbe infatti comunque fare applicazione della Tabella approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (“Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025, applicazione cui – può incidentalmente notarsi – non sarebbero altrimenti d'ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato D.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. “. Nonostante il limite determinato dal giudicato interno che consolida l'uso unico della Tabella di Milano per la determinazione
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 14 del danno alla persona nel caso di specie, la Corte ritiene di poter mettere un chiaro sigillo sul tema della applicazione anche retroattiva e per analogia nella generalità dei casi, ove si ponga necessità di identificare il criterio di riferimento per la liquidazione del danno alla persona. Si legge quindi – nella chiara affermazione di indirizzo - circa l'applicazione generalizzata della recente Tabella di legge, che non sarebbero di ostacolo “né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'art. 5, D.P.R. n. 12/2025 circa l'applicabilità delle disposizioni ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”. Il discrimine legislativo temporale rappresentato da quanto disposto dall'art. 5, del d.p.r . 12 del 2025 varrebbe infatti per
“escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ.”. Ancor più della esplicita indicazione interpretativa e di sistema orientata a indirizzare i risarcimenti futuri (indistintamente per materia o data di accadimento si badi bene) verso la nuova TUN, ci pare dirimente ed incontrovertibile l'esplicito e diretto richiamo all'esigenza di uniformità ed equità (di rilevanza costituzionale) che già nel 2011 aveva indotto la stessa Corte ad elevare la tabella di Milano a parametro normativo nazionale, decisione che all'epoca venne salutata come ineludibile valorizzazione della Tabella Milanese, che da quel momento divenne parametro di pressoché assoluta applicazione equitativa nella liquidazione dei danni alla salute. Peraltro, “il fatto che la Tabella Unica preveda un risarcimento del danno non patrimoniale più contenuto rispetto a quelle del Tribunale di Milano allo scopo di “razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori” non appare un elemento decisivo per escluderne l'utilizzazione anche a fatti precedenti alla loro entrata in vigore, perché l'equità del giudice si manifesta al momento della decisione e non prima”. Nonostante, quindi, l'art. 5 del d.p.r. n. 12 del 25 abbia escluso l'applicazione della TUN ai sinistri verificatisi prima della sua promulgazione, la Corte di Cassazione pare suggerire una sua
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 15 applicazione indiretta, considerando i valori in essa contenuti come espressione di equità in sostituzione di quella che fino ad oggi era stata veicolata (e formalmente riconosciuta tale) dalla tabella milanese. Prima di procedere alla quantificazione del danno, occorre rilevare che il Ctu ha riconosciuto un danno permanente del 28/30, cui va sottratto il 15% di invalidità derivante dalla pregressa menomazione. A fronte di una invalidità cagionata da una condotta che si innesta su di una autonoma e preesistente vicenda patologica (che può riguardare lo stesso organo, in caso di lesioni concorrenti, ovvero organi diversi, in caso di lesioni coesistenti), non appare predicabile il ricorso ad un rigido schema liquidatorio che attui, sempre e comunque, una liquidazione per differenza aritmetica tra diversi gradi di invalidità. Nel procedere all'accertamento e alla liquidazione del danno c.d.
“incrementativo/differenziale” (da non confondersi con il danno differenziale propriamente detto, previsto nelle liquidazioni da parte degli enti previdenziali), va premesso che il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale, l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 cod. pen., così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita anche in presenza di concause etiologicamente efficienti alla sua produzione, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica, allo scopo di evitare l'attribuzione all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano dell'imputazione dell'evento, di un obbligo risarcitorio che comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì alla pregressa situazione patologica del danneggiato (Cass. 21 luglio 2011 n. 15991; Cass. 3893/2016; Cass. 20829/2018). Di eventuali preesistenze si deve tenere conto nella liquidazione del risarcimento, non nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, il quale va determinato sempre e comunque in base all'invalidità concreta e complessiva riscontrata;
di eventuali preesistenze si deve tenere conto, al momento della liquidazione, monetizzando l'invalidità accertata e quella ipotizzabile in caso di assenza dell'illecito, e sottraendo
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 16 l'una dall'altra entità. Occorrerà stimare in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), e convertendola in denaro;
poi si dovrà stimare in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito, e convertendola in denaro;
si dovrà sottrarre il secondo importo dal primo importo. Nel calcolare l'invalidità complessiva dell'individuo, si terrà conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (anni 35) e delle risultanze della richiamata CTU, riconoscendo un danno morale nell'importo minimo, giungendo ad una somma complessiva di € 176.354,79. L'invalidità risultante dalla menomazione preesistente è pari ad € 41.473,47. Sottraendo il secondo importo al primo, si giunge alla somma di
€ 134.881,22. Passando ai danni patrimoniali, va rilevato che parte attrice ha provato l'esborso della somma di € 51,07 per spese mediche, non avendo in alcun modo allegato né provato spese future. Con riguardo alla perdita di capacità lavorativa specifica, la Corte di Cassazione (sentenza 21 marzo 2025 n.7604), confermando il suo costante orientamento, ribadisce che: “il soggetto che svolge attività lavorativa domestica, pur non percependo reddito monetizzato, svolge tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica, con la conseguenza che la riduzione della sua capacità lavorativa configura un danno patrimoniale risarcibile, autonomo rispetto al danno biologico, in presenza della allegazione, prima ancora che della prova seppur anche presuntiva, del carattere se non sistematico, perlomeno continuativo, dello svolgimento di tale attività a suo stesso favore oltre che in adempimento dei doveri di solidarietà familiare (v. Cass., 19/03/2009, n. 6658; Cass., 18/07/2023, n. 20922)“. La richiesta deve essere circostanziata con l'indicazione sia delle concrete limitazioni determinate dai postumi riportati dalla danneggiata allo svolgimento della sua attività di casalinga sia di elementi tali da far desumere, almeno in via presuntiva, una perdita o riduzione del reddito, che, si ribadisce, nel caso del lavoro domestico va inteso come effettivo valore economicamente apprezzabile degli apporti della lavoratrice
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 17 casalinga. A riguardo, è utile fare applicazione delle tabelle di capitalizzazione di cui al RD 1403/1922, calcolo che si effettua moltiplicando il reddito lavorativo – o, in mancanza di reddito come sub specie, la somma corrispondente al triplo della pensione sociale – annuo per il coefficiente di capitalizzazione relativo alla vita media indicato nelle tabelle e, poi, per la percentuale di incidenza delle menomazioni irreversibili con l'avvertenza che, essendo la vita media sensibilmente aumentata ed il tasso di interesse stabilmente diminuito rispetto al 1922, occorre attualizzare lo strumento tabellare in un ambito comunque connotato da un criterio di liquidazione equitativo. Pertanto, si ritiene equo liquidare, tenuto conto del grado di menomazione (15%) e dell'aspettativa lavorativa di una casalinga fino a 65 anni, la somma di € 1616,00 (triplo pensione) X 12 mensilità= 19392,00 X 30 anni= 581.760,00. Il 15% di tale somma è pari ad € 87.264,00. Spetta pertanto all'attrice la somma complessiva di € 222.196,29. Per quanto riguarda poi le richieste di rivalutazione monetaria ed interessi, va precisato, quanto alla prima, che i danni sono già stati liquidati all'attualità; con riferimento alla seconda, invece, si osserva che nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. ex multis, Cass., S.U., 1712/95, nonché Cass. n. 2796/00). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, si ritiene opportuno ordinare il pagamento
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 18 in favore di degli interessi al tasso legale dalla Parte_2 data del sinistro, per cui sull'importo di € 222.196,29 andrà computata l'ulteriore somma di € 22392,41 a titolo di interessi compensativi, calcolati sulla sorta capitale prima devalutata, secondo l'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi, alla data del sinistro (11/7/2021) - e pari ad € 190.236,30 - e quindi rivalutata annualmente, secondo il medesimo indice, fino alla data della presente decisione, sicché andrà corrisposta la somma complessiva finale, comprensiva di capitale ed interessi compensativi, di € 244.588,70. Infine, deve trovare applicazione l'orientamento della Suprema Corte (SS.UU. n. 1712/1995) in forza del quale sulle somme liquidate all'attualità, devalutate e rivalutate all'attualità secondo gli indici ISTAT, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data dell'evento e sino al soddisfo, posto che, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che provvede sulla liquidazione del danno, l'obbligazione risarcitoria, che è debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ragguagliate nella specie al decisum. Le spese della CTU espletata nel corso del giudizio vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 26504 /2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE PERSONALE, pendente tra Parte_1
, E
[...] Controparte_1 CP_2
, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia di;
CP_2
2. accoglie parzialmente la domanda attorea;
3. condanna, in solido, e la CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma di € 244.588,70, oltre interessi al
[...] tasso legale dalla data del deposito della presente sentenza e sino al soddisfo;
N.R.G. 26504/2023 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 19 4. condanna, in solido, e la CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in € 545,00
[...] per spese vive ed € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
5. pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico di e della CP_2
in solido tra loro. Controparte_1
Così deciso in Napoli, il 14/11/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
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