Art. 9.
I posti in aumento nelle tre piu' elevate qualifiche della carriera direttiva previste dalla tabella I allegata alla presente legge sono conferiti annualmente in tre quote uguali con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno a partire dal 1962.
Gli altri posti in aumento diversi da quelli indicati nel comma precedente sono conferiti in due quote uguali con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno a partire dal 1962.
I posti in aumento nelle tre piu' elevate qualifiche della carriera direttiva previste dalla tabella I allegata alla presente legge sono conferiti annualmente in tre quote uguali con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno a partire dal 1962.
Gli altri posti in aumento diversi da quelli indicati nel comma precedente sono conferiti in due quote uguali con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno a partire dal 1962.