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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6654/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5 giugno 2025 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente a [...] con l'Avv. Valeria De Vellis presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], l'[...] cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente a [...] con l'Avv. Lidia Barbaro presso la quale ha eletto domicilio telematico con la seguente figlia minore: , cittadina italiana, nata a [...], il 4 Parte_3 luglio 2016 (8 anni)
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5 giugno 2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. La figlia minore è affidata in via condivisa a entrambi i genitori, con Parte_3 pagina 1 di 7 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
2. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei tempi di rispettiva spettanza, con l'obbligo di decidere di comune accordo le questioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto della capacità e delle aspirazioni della figlia. In particolare, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso, ciascun genitore si obbliga a riferire all'altro genitore i fatti significativi e rilevanti della vita della figlia.
3. Il Signor potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario, salvo Parte_2 diverso e migliore accordo tra le parti:
- a week end alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
- nelle settimane che terminano con il week end di spettanza paterna, il giovedì, con prelievo a scuola (oppure dall'abitazione materna, nei periodi non scolastici) e riaccompagnamento direttamente a scuola il venerdì mattina (oppure presso l'abitazione materna o alle attività estive/ricreative, nei periodi non scolastici);
- nelle settimane che terminano con il week end di spettanza materna, dal mercoledì, con prelievo a scuola (oppure dall'abitazione materna, nei periodi non scolastici), al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola (oppure presso l'abitazione materna o alle attività estive/ricreative, nei periodi non scolastici);
- durante le vacanze scolastiche estive, a far data dall'estate 2026, la figlia trascorrerà con il padre tre settimane di vacanza, di cui una a giugno o a luglio e due in agosto, queste ultime anche consecutive, in periodi che i genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno;
la figlia trascorrerà tre settimane di vacanza con la madre, durante le quali il diritto di visita paterno rimarrà sospeso, in periodi da concordare nel medesimo termine;
negli altri periodi di vacanza scolastica estiva, il padre starà con la figlia a week end alterni, anche eventualmente raggiungendola in Sardegna, come da consuetudine familiare consolidata. I genitori concordano di trascorrere insieme le vacanze estive 2025 in Sardegna, presso la casa dei nonni materni della minore. Poiché nessuno dei due genitori ha la disponibilità né giuridica né di fatto di tale abitazione, i ricorrenti sono consci che le pattuizioni che precedono, e quelle che in seguito fossero assunte fra di loro, in ordine alla loro presenza anche solo temporanea (ad es. per week end, festività, occasioni varie, ecc.) nella predetta abitazione, non hanno e non avranno alcuna efficacia senza che risulti il consenso espresso degli unici aventi diritto, e cioè i genitori della ricorrente in mancanza del quale i ricorrenti non Parte_1 avranno accesso alla predetta abitazione;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando, di anno in anno, con la madre, il primo (dalla sospensione delle lezioni scolastiche al 30 dicembre sera) e il secondo (dal 30 dicembre sera alla ripresa delle lezioni scolastiche) periodo di vacanza;
- durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni con la madre e in alternanza alle vacanze scolastiche di Carnevale;
- i c.d. ponti saranno divisi a metà tra i genitori e preferibilmente agganciati ai fine settimana di competenza di ciascun genitore;
le festività infrasettimanali saranno trascorse dal genitore cui spetta il giorno festivo secondo il calendario ordinario;
- nel giorno della Festa della Mamma e del compleanno materno, la figlia starà con la madre e, pagina 2 di 7 parimenti, nel giorno della Festa del Papà e del compleanno paterno la figlia starà con il padre;
- il compleanno di verrà festeggiato dalla figlia con entrambi i genitori, salvo Parte_3 diverso e migliore accordo;
in difetto di accordo, varrà il principio dell'alternanza annuale.
4. I genitori si impegnano per quanto possibile ad accompagnare e ad andare a prendere la figlia a scuola personalmente senza delegare l'incombente a terzi, salvo i casi di impossibilità, almeno sino alla fine della scuola primaria.
5. Il genitore che terrà con sé la figlia dovrà garantirne la partecipazione alle attività scolastiche, extrascolastiche e sportive e verificare il corretto svolgimento dei compiti scolastici da parte della minore.
6. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e preventivamente i recapiti dei luoghi di vacanza ove si recheranno con la figlia.
7. Entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale a ogni evento, anche religioso, che veda protagonista la figlia, indipendentemente dai giorni e dai fine settimana di spettanza. Ciascun genitore si impegna a rendere note all'altro le eventuali comunicazioni ricevute dagli organi scolastici e non disponibili sui siti internet dell'istituto frequentato e in particolare quelle inerenti a colloqui e assemblee in modo che l'altro possa parteciparvi.
8. I genitori si obbligano reciprocamente a garantire un contatto telefonico quotidiano di
[...]
con il genitore assente. Parte_3
9. La casa familiare, sita a Milano, Via Vincenzo Monti n. 7, è assegnata alla Signora in Pt_1 qualità di genitore collocatario della figlia, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti.
10. Il Signor si impegna a rilasciare la casa familiare entro il 30 ottobre 2025, portando Parte_2 con sé i propri effetti personali nonché gli arredi e le suppellettili di sua esclusiva proprietà indicati nell'elenco che si allega al presente ricorso (doc. 3). Tutti gli altri arredi e corredi presenti in casa restano attribuiti definitivamente alla Signora Dal momento del rilascio della casa familiare, Pt_1 il Signor non avrà libero accesso a essa, salvo che ne chieda e ottenga l'assenso della Parte_2
Signora Pt_1
11. Le parti concordano che il Signor continuerà a pagare le rate del mutuo cointestato Parte_2 alle parti fino alla mensilità dalla quale decorrerà il canone di locazione della nuova abitazione in cui egli si trasferirà a far data dal rilascio della casa familiare. Dopodiché, le rate del mutuo cointestato alle parti saranno pagate integralmente dalla Signora la quale continuerà a pagare il mutuo Pt_1 residuo da sola, quale mutuataria già direttamente obbligata nei confronti dell'istituto mutuante fin dall'origine, liberando il Signor da ogni responsabilità nei confronti della Banca creditrice. Parte_2
Le parti si adopereranno presso l'istituto mutuante quale creditore per ottenere la liberazione - anche da parte di esso - del Signor dagli obblighi da lui assunti con il contratto di mutuo. Parte_2
12. La Signora si impegna a subentrare nei contratti relativi alle utenze della casa Pt_1 familiare quando il Signor la rilascerà. Parte_2
13. Le parti si impegnano a non instaurare rapporti di convivenza con nuovi partners per almeno un anno dalla sottoscrizione del presente accordo.
14. Il Signor si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia Parte_2 Parte_3
, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della stessa e fino a quando
[...] convivrà con la madre, con le seguenti modalità: a) versando alla Signora in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici Pt_1 mensilità all'anno, l'importo di € 300,00 mensili a titolo di rimborso forfettario delle spese pagina 3 di 7 dell'energia elettrica della casa già familiare o di altra casa ove la stessa si trasferisse eventualmente con la figlia, importo rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita;
b) pagando direttamente le spese condominiali ordinarie e gli abbonamenti (Sky, internet) della casa già familiare di Milano, Via Vicenzo Monti n. 7, o di altra casa ove la Signora si Pt_1 trasferisse eventualmente con la figlia;
c) pagando lo stipendio, i contributi INPS e ogni altra spettanza contrattuale della collaboratrice domestica attualmente in servizio e di quella che in futuro dovesse sostituirla - anche per iniziativa della sola Signora - nel rapporto di lavoro da svolgersi in Via Vincenzo Monti n. 7; alla stessa Pt_1 collaboratrice potrà essere richiesto di prestare la sua attività, in via marginale non paritetica, anche presso l'abitazione del Signor a Milano, in Via De Togni, solo se consenziente, con la Parte_2 specifica assicurazione che, in mancanza del suo consenso, non verrà per tale motivo sanzionata con un licenziamento;
d) pagando direttamente e integralmente tutti i costi dell'abbigliamento della figlia, mentre i costi del vitto saranno sostenuti da ciascuno dei genitori durante il periodo di permanenza della figlia presso di sé, senza intromissione da parte di nessuno dei due genitori nella gestione della figlia nei periodi di competenza dell'altro; e) pagando il 100% delle spese straordinarie della figlia, così come indicate e secondo le modalità di concertazione, richiesta e rimborso previste dalle Linee Guida del Tribunale di Milano, e cioè: I. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
II. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
III. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES), e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) mensa scolastica;
i) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus, treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
IV. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'Estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
V. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati pagina 4 di 7 da scuole pubbliche o da enti territoriali); VI. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e corsi di lingua;
pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy – scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'Estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, e-mail con prova di avvenuta ricezione, messaggio o WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. In particolare, le parti convengono che la figlia continui a frequentare la scuola privata “Collegio San Carlo” di Milano e che il Signor si farà carico integralmente di tutti i costi del predetto Parte_2 istituto, inclusa la mensa. 15. Il Signor si obbliga a mantenere la copertura assicurativa “Fasdac” in favore della Parte_2
Signora e della figlia, fermo l'obbligo di pagare integralmente le spese mediche e ortodontiche Pt_1 della figlia eventualmente non rimborsate dall'assicurazione. 16. Fermo quanto previsto al punto 13), le parti convengono che, ove la Signora dovesse Pt_1 instaurare una convivenza stabile e continuativa con un nuovo partner, sarà tenuta al pagamento del 50% delle spese condominiali ordinarie della casa da lei abitata con la figlia e il contributo a carico del Signor di cui al punto 14a) sarà ridotto del 50%. Parte_2
17. La Signora non si opporrà alla candidatura del Signor come socio effettivo dello Pt_1 Parte_2
Yacht Club di Porto Cervo già a far data dal 2025. In tal caso, il Signor pagherà la quota Parte_2 annuale del predetto Club anche per la Signora sino a quando egli rimarrà socio e per la di lei Pt_1 figlia fino a quando quest'ultima sarà nella categoria juniores. Per_1
18. La parti si obbligano a risolvere per mutuo consenso il contratto preliminare di compravendita avente a oggetto l'immobile adibito a casa familiare sito a Milano, in Via Vincenzo Monti n. 7, da loro sottoscritto in qualità di promissari acquirenti in data 30 gennaio 2018, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Varese - Ufficio territoriale di Gallarate, in data 1° febbraio 2018, al n. 237, Serie 3, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso. In ogni caso, il Signor rinuncia a qualsiasi diritto derivante dal predetto contratto Parte_2 preliminare di compravendita o da altra scrittura privata avente a oggetto l'immobile che precede e/o a qualsiasi azione finalizzata a ottenere l'esecuzione in forma specifica del predetto contratto preliminare o a ottenere il risarcimento dei danni per la mancata stipula del relativo contratto definitivo di compravendita.
19. Le parti danno atto che, con la corretta esecuzione delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, avendo risolto con reciproca soddisfazione tutti i loro reciproci rapporti, personali ed economici, maturati fino alla data odierna e aventi titolo nella pregressa convivenza, nella relazione genitoriale e a qualsivoglia altro titolo. In particolare, il Signor rinuncia a qualsiasi pretesa creditoria, per quanto non riconosciuta, Parte_2 pagina 5 di 7 in relazione alle somme impiegate nell'acquisto e nella ristrutturazione della casa familiare di Milano, Via Vincenzo Monti n. 7. 20. Ciascuna delle parti terrà a suo carico le spese del proprio legale e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, L. 247/2012”.
* Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51, terzo comma, c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni del ricorso introduttivo.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5 giugno 2025 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente a [...] con l'Avv. Valeria De Vellis presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], l'[...] cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente a [...] con l'Avv. Lidia Barbaro presso la quale ha eletto domicilio telematico con la seguente figlia minore: , cittadina italiana, nata a [...], il 4 Parte_3 luglio 2016 (8 anni)
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5 giugno 2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. La figlia minore è affidata in via condivisa a entrambi i genitori, con Parte_3 pagina 1 di 7 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
2. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei tempi di rispettiva spettanza, con l'obbligo di decidere di comune accordo le questioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto della capacità e delle aspirazioni della figlia. In particolare, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso, ciascun genitore si obbliga a riferire all'altro genitore i fatti significativi e rilevanti della vita della figlia.
3. Il Signor potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario, salvo Parte_2 diverso e migliore accordo tra le parti:
- a week end alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
- nelle settimane che terminano con il week end di spettanza paterna, il giovedì, con prelievo a scuola (oppure dall'abitazione materna, nei periodi non scolastici) e riaccompagnamento direttamente a scuola il venerdì mattina (oppure presso l'abitazione materna o alle attività estive/ricreative, nei periodi non scolastici);
- nelle settimane che terminano con il week end di spettanza materna, dal mercoledì, con prelievo a scuola (oppure dall'abitazione materna, nei periodi non scolastici), al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola (oppure presso l'abitazione materna o alle attività estive/ricreative, nei periodi non scolastici);
- durante le vacanze scolastiche estive, a far data dall'estate 2026, la figlia trascorrerà con il padre tre settimane di vacanza, di cui una a giugno o a luglio e due in agosto, queste ultime anche consecutive, in periodi che i genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno;
la figlia trascorrerà tre settimane di vacanza con la madre, durante le quali il diritto di visita paterno rimarrà sospeso, in periodi da concordare nel medesimo termine;
negli altri periodi di vacanza scolastica estiva, il padre starà con la figlia a week end alterni, anche eventualmente raggiungendola in Sardegna, come da consuetudine familiare consolidata. I genitori concordano di trascorrere insieme le vacanze estive 2025 in Sardegna, presso la casa dei nonni materni della minore. Poiché nessuno dei due genitori ha la disponibilità né giuridica né di fatto di tale abitazione, i ricorrenti sono consci che le pattuizioni che precedono, e quelle che in seguito fossero assunte fra di loro, in ordine alla loro presenza anche solo temporanea (ad es. per week end, festività, occasioni varie, ecc.) nella predetta abitazione, non hanno e non avranno alcuna efficacia senza che risulti il consenso espresso degli unici aventi diritto, e cioè i genitori della ricorrente in mancanza del quale i ricorrenti non Parte_1 avranno accesso alla predetta abitazione;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando, di anno in anno, con la madre, il primo (dalla sospensione delle lezioni scolastiche al 30 dicembre sera) e il secondo (dal 30 dicembre sera alla ripresa delle lezioni scolastiche) periodo di vacanza;
- durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni con la madre e in alternanza alle vacanze scolastiche di Carnevale;
- i c.d. ponti saranno divisi a metà tra i genitori e preferibilmente agganciati ai fine settimana di competenza di ciascun genitore;
le festività infrasettimanali saranno trascorse dal genitore cui spetta il giorno festivo secondo il calendario ordinario;
- nel giorno della Festa della Mamma e del compleanno materno, la figlia starà con la madre e, pagina 2 di 7 parimenti, nel giorno della Festa del Papà e del compleanno paterno la figlia starà con il padre;
- il compleanno di verrà festeggiato dalla figlia con entrambi i genitori, salvo Parte_3 diverso e migliore accordo;
in difetto di accordo, varrà il principio dell'alternanza annuale.
4. I genitori si impegnano per quanto possibile ad accompagnare e ad andare a prendere la figlia a scuola personalmente senza delegare l'incombente a terzi, salvo i casi di impossibilità, almeno sino alla fine della scuola primaria.
5. Il genitore che terrà con sé la figlia dovrà garantirne la partecipazione alle attività scolastiche, extrascolastiche e sportive e verificare il corretto svolgimento dei compiti scolastici da parte della minore.
6. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e preventivamente i recapiti dei luoghi di vacanza ove si recheranno con la figlia.
7. Entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale a ogni evento, anche religioso, che veda protagonista la figlia, indipendentemente dai giorni e dai fine settimana di spettanza. Ciascun genitore si impegna a rendere note all'altro le eventuali comunicazioni ricevute dagli organi scolastici e non disponibili sui siti internet dell'istituto frequentato e in particolare quelle inerenti a colloqui e assemblee in modo che l'altro possa parteciparvi.
8. I genitori si obbligano reciprocamente a garantire un contatto telefonico quotidiano di
[...]
con il genitore assente. Parte_3
9. La casa familiare, sita a Milano, Via Vincenzo Monti n. 7, è assegnata alla Signora in Pt_1 qualità di genitore collocatario della figlia, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti.
10. Il Signor si impegna a rilasciare la casa familiare entro il 30 ottobre 2025, portando Parte_2 con sé i propri effetti personali nonché gli arredi e le suppellettili di sua esclusiva proprietà indicati nell'elenco che si allega al presente ricorso (doc. 3). Tutti gli altri arredi e corredi presenti in casa restano attribuiti definitivamente alla Signora Dal momento del rilascio della casa familiare, Pt_1 il Signor non avrà libero accesso a essa, salvo che ne chieda e ottenga l'assenso della Parte_2
Signora Pt_1
11. Le parti concordano che il Signor continuerà a pagare le rate del mutuo cointestato Parte_2 alle parti fino alla mensilità dalla quale decorrerà il canone di locazione della nuova abitazione in cui egli si trasferirà a far data dal rilascio della casa familiare. Dopodiché, le rate del mutuo cointestato alle parti saranno pagate integralmente dalla Signora la quale continuerà a pagare il mutuo Pt_1 residuo da sola, quale mutuataria già direttamente obbligata nei confronti dell'istituto mutuante fin dall'origine, liberando il Signor da ogni responsabilità nei confronti della Banca creditrice. Parte_2
Le parti si adopereranno presso l'istituto mutuante quale creditore per ottenere la liberazione - anche da parte di esso - del Signor dagli obblighi da lui assunti con il contratto di mutuo. Parte_2
12. La Signora si impegna a subentrare nei contratti relativi alle utenze della casa Pt_1 familiare quando il Signor la rilascerà. Parte_2
13. Le parti si impegnano a non instaurare rapporti di convivenza con nuovi partners per almeno un anno dalla sottoscrizione del presente accordo.
14. Il Signor si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia Parte_2 Parte_3
, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della stessa e fino a quando
[...] convivrà con la madre, con le seguenti modalità: a) versando alla Signora in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici Pt_1 mensilità all'anno, l'importo di € 300,00 mensili a titolo di rimborso forfettario delle spese pagina 3 di 7 dell'energia elettrica della casa già familiare o di altra casa ove la stessa si trasferisse eventualmente con la figlia, importo rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita;
b) pagando direttamente le spese condominiali ordinarie e gli abbonamenti (Sky, internet) della casa già familiare di Milano, Via Vicenzo Monti n. 7, o di altra casa ove la Signora si Pt_1 trasferisse eventualmente con la figlia;
c) pagando lo stipendio, i contributi INPS e ogni altra spettanza contrattuale della collaboratrice domestica attualmente in servizio e di quella che in futuro dovesse sostituirla - anche per iniziativa della sola Signora - nel rapporto di lavoro da svolgersi in Via Vincenzo Monti n. 7; alla stessa Pt_1 collaboratrice potrà essere richiesto di prestare la sua attività, in via marginale non paritetica, anche presso l'abitazione del Signor a Milano, in Via De Togni, solo se consenziente, con la Parte_2 specifica assicurazione che, in mancanza del suo consenso, non verrà per tale motivo sanzionata con un licenziamento;
d) pagando direttamente e integralmente tutti i costi dell'abbigliamento della figlia, mentre i costi del vitto saranno sostenuti da ciascuno dei genitori durante il periodo di permanenza della figlia presso di sé, senza intromissione da parte di nessuno dei due genitori nella gestione della figlia nei periodi di competenza dell'altro; e) pagando il 100% delle spese straordinarie della figlia, così come indicate e secondo le modalità di concertazione, richiesta e rimborso previste dalle Linee Guida del Tribunale di Milano, e cioè: I. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
II. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
III. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES), e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) mensa scolastica;
i) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus, treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
IV. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'Estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
V. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati pagina 4 di 7 da scuole pubbliche o da enti territoriali); VI. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e corsi di lingua;
pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy – scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'Estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, e-mail con prova di avvenuta ricezione, messaggio o WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. In particolare, le parti convengono che la figlia continui a frequentare la scuola privata “Collegio San Carlo” di Milano e che il Signor si farà carico integralmente di tutti i costi del predetto Parte_2 istituto, inclusa la mensa. 15. Il Signor si obbliga a mantenere la copertura assicurativa “Fasdac” in favore della Parte_2
Signora e della figlia, fermo l'obbligo di pagare integralmente le spese mediche e ortodontiche Pt_1 della figlia eventualmente non rimborsate dall'assicurazione. 16. Fermo quanto previsto al punto 13), le parti convengono che, ove la Signora dovesse Pt_1 instaurare una convivenza stabile e continuativa con un nuovo partner, sarà tenuta al pagamento del 50% delle spese condominiali ordinarie della casa da lei abitata con la figlia e il contributo a carico del Signor di cui al punto 14a) sarà ridotto del 50%. Parte_2
17. La Signora non si opporrà alla candidatura del Signor come socio effettivo dello Pt_1 Parte_2
Yacht Club di Porto Cervo già a far data dal 2025. In tal caso, il Signor pagherà la quota Parte_2 annuale del predetto Club anche per la Signora sino a quando egli rimarrà socio e per la di lei Pt_1 figlia fino a quando quest'ultima sarà nella categoria juniores. Per_1
18. La parti si obbligano a risolvere per mutuo consenso il contratto preliminare di compravendita avente a oggetto l'immobile adibito a casa familiare sito a Milano, in Via Vincenzo Monti n. 7, da loro sottoscritto in qualità di promissari acquirenti in data 30 gennaio 2018, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Varese - Ufficio territoriale di Gallarate, in data 1° febbraio 2018, al n. 237, Serie 3, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso. In ogni caso, il Signor rinuncia a qualsiasi diritto derivante dal predetto contratto Parte_2 preliminare di compravendita o da altra scrittura privata avente a oggetto l'immobile che precede e/o a qualsiasi azione finalizzata a ottenere l'esecuzione in forma specifica del predetto contratto preliminare o a ottenere il risarcimento dei danni per la mancata stipula del relativo contratto definitivo di compravendita.
19. Le parti danno atto che, con la corretta esecuzione delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, avendo risolto con reciproca soddisfazione tutti i loro reciproci rapporti, personali ed economici, maturati fino alla data odierna e aventi titolo nella pregressa convivenza, nella relazione genitoriale e a qualsivoglia altro titolo. In particolare, il Signor rinuncia a qualsiasi pretesa creditoria, per quanto non riconosciuta, Parte_2 pagina 5 di 7 in relazione alle somme impiegate nell'acquisto e nella ristrutturazione della casa familiare di Milano, Via Vincenzo Monti n. 7. 20. Ciascuna delle parti terrà a suo carico le spese del proprio legale e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, L. 247/2012”.
* Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51, terzo comma, c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni del ricorso introduttivo.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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