Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 12/02/2026, n. 2389
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per tardività, in quanto la ricorrente non ha fornito la prova della data di notifica dell'atto impugnato, impedendo la verifica della tempestività del ricorso stesso.

  • Rigettato
    Mancanza di prova della data di notifica dell'atto impugnato

    La mancata prova della data di notifica impedisce la verifica della tempestività del ricorso.

  • Altro
    Eccezione di carenza di legittimazione della Soget

    Non applicabile, dato che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • Altro
    Eccezione di nullità della notifica

    Non applicabile, dato che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • Altro
    Eccezione di omessa ripartizione dei debiti ereditari pro quota

    Non applicabile, dato che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • Altro
    Eccezione di non impugnabilità del sollecito di pagamento

    Non applicabile, dato che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 12/02/2026, n. 2389
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2389
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo