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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 12/02/2026, n. 2389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2389 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2389/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
AN BR, AT
NOSCHESE CLAUDIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15110/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 285650 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2599/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv.to Difensore_1 , impugna la comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido - n. 285650/2025 del 05.05.2025 indicata come notificata il 03.06.2025, relativo alla IMU degli anni 2015, 2016 e 2017 dell'importo di euro 10523,40 quale erede del sig. Nominativo_1
, defunto il 06.03.2024.
Nel merito la ricorrente eccepisce di non aver ancora accettato dell'eredità.
Eccepisce la carenza di legittimazione della Soget, concessionaria del Comune di Casamicciola Terme;
la nullità della notifica , l'omessa ripartizione dei debiti ereditari pro quota” di cui all'art. 752 c.c
Si costituisce in data 14.10.2025 la Soget che depositando controdeduzioni resiste al ricorso chiedendone il rigetto .
In data 29.12.2025 la ricorrente deposita memorie con le quali evidenziando che non avendo il resistente provato la accettazione all'eredità della ricorrente, insiste nell'accoglimento del ricorso e nell'annullamento l'atto impugnato.
In data 19.1.2026 parte resistente deposita memorie eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in quanto il ricorrente non ha specificato né documentato in alcun modo la data esatta di notifica dell'atto impugnato nonché eccepisce la non impugnabilità del sollecito di pagamento
Il processoè stato introdotto con ricorso notificato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 546/92 in data 1.9.2025 , il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 1.9.2025; la resistente si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXIII sezione;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza del 11.2.2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da ritenersi inammissibile per tardività, stante la omessa prova da parte della ricorrente della data di notifica del provvedimento impugnato, nonostante l'espressa contestazione della data di ricezione dell'atto sollevata dalla resistente costituita (cfr. Corte di Cassazione Sez. 5 Ordinanza N. 25107 del
11.11.2020; sent. n. 23060/2019).
Non risulta, dall'esame della documentazione , comprovata, in violazione del disposto di cui all'art 22 dlgs
546/92, la data di avvenuta notifica dell'atto impugnato, impedendosi, in tal modo, la verifica della tempestività del ricorso medesimo. Le peculiarità e specificità della vicenda induce alla compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art 15
d.lgs. 546/92.
L'assenza di questioni di merito giustifica la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di promo grado di Napoli, sezione XXXIII, in composizione collegiale così
decide; dichiara il ricorso inammissibile spese compensate.
Napoli il 11/02/2026 il Presidente
(ES Caputo)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
AN BR, AT
NOSCHESE CLAUDIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15110/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 285650 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2599/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv.to Difensore_1 , impugna la comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido - n. 285650/2025 del 05.05.2025 indicata come notificata il 03.06.2025, relativo alla IMU degli anni 2015, 2016 e 2017 dell'importo di euro 10523,40 quale erede del sig. Nominativo_1
, defunto il 06.03.2024.
Nel merito la ricorrente eccepisce di non aver ancora accettato dell'eredità.
Eccepisce la carenza di legittimazione della Soget, concessionaria del Comune di Casamicciola Terme;
la nullità della notifica , l'omessa ripartizione dei debiti ereditari pro quota” di cui all'art. 752 c.c
Si costituisce in data 14.10.2025 la Soget che depositando controdeduzioni resiste al ricorso chiedendone il rigetto .
In data 29.12.2025 la ricorrente deposita memorie con le quali evidenziando che non avendo il resistente provato la accettazione all'eredità della ricorrente, insiste nell'accoglimento del ricorso e nell'annullamento l'atto impugnato.
In data 19.1.2026 parte resistente deposita memorie eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in quanto il ricorrente non ha specificato né documentato in alcun modo la data esatta di notifica dell'atto impugnato nonché eccepisce la non impugnabilità del sollecito di pagamento
Il processoè stato introdotto con ricorso notificato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 546/92 in data 1.9.2025 , il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 1.9.2025; la resistente si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXIII sezione;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza del 11.2.2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da ritenersi inammissibile per tardività, stante la omessa prova da parte della ricorrente della data di notifica del provvedimento impugnato, nonostante l'espressa contestazione della data di ricezione dell'atto sollevata dalla resistente costituita (cfr. Corte di Cassazione Sez. 5 Ordinanza N. 25107 del
11.11.2020; sent. n. 23060/2019).
Non risulta, dall'esame della documentazione , comprovata, in violazione del disposto di cui all'art 22 dlgs
546/92, la data di avvenuta notifica dell'atto impugnato, impedendosi, in tal modo, la verifica della tempestività del ricorso medesimo. Le peculiarità e specificità della vicenda induce alla compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art 15
d.lgs. 546/92.
L'assenza di questioni di merito giustifica la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di promo grado di Napoli, sezione XXXIII, in composizione collegiale così
decide; dichiara il ricorso inammissibile spese compensate.
Napoli il 11/02/2026 il Presidente
(ES Caputo)