CA
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 4336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4336 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Maria Rizzo Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 489/2020 vertente
TRA
(C.F.: ) con l'Avv. Sabrina Mastropaolo Parte_1 C.F._1
Appellante
E
C.F.: ) in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Domenico Vizzone
Appellata
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 7 maggio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la sentenza n. Parte_1 14947/2019 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha respinto il reclamo da lei proposto nei confronti di e ha compensato le spese di lite. Controparte_2
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con ricorso depositato il 27/03/19,
[...] roponeva reclamo avverso l'ordinanza del 12.3.2019, con la quale il G.E., a norma Pt_1 dell'art. 624, comma 3, c.p.c., dichiarava l'estinzione del procedimento di esecuzione presso terzi n. 19724/13 R.G.E., intrapreso da nei confronti dell'odierno Controparte_2 reclamante.
1 Deduceva la “VIOLAZIONE ARTICOLI 91, 92, 100 E 112 CPC con riferimento alla novella legislativa n. 69/09”, e in particolare: a) - che il G.E. “pur accogliendo integralmente l'istanza di estinzione svolta dall'apparente esecutata - ha, inopinatamente, compensato le spese di lite, senza addurre alcuna motivazione sul punto”;
b) - che il G.E. aveva dichiarato l'estinzione del procedimento esecutivo senza nemmeno tener conto che “la si era sempre vibratamente opposta alla declaratoria di estinzione, CP_2 ragion per cui il GE doveva necessariamente delibare la stessa applicando la normativa sulle spese di lite disciplinata dagli articoli 91-95 cpc e non già la disposizione dell'art. 310 cpc”, norma quest'ultima che “non trova applicazione quando insorga controversia in ordine all'estinzione del processo e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 cpc e quindi innanzi tutto il criterio della soccombenza" (Cass. n. 4097/88)”;
c) - che “la compensazione totale o parziale delle spese legali può avvenire solo quando l'esecutato abbia adottato posizioni difensive concilianti o di parziale contestazione degli assunti avversari (cfr. Cass. n. 4755/04)”, mentre nel caso de quo, tenuto conto della condotta dell' , doveva invece applicarsi l'art. 91 c.p.c., norma che “trova fondamento non CP_2 solo quando la soccombenza deriva da ragioni di merito, ma anche quando la stessa derivi da ragioni di ordine processuale (cfr. Cass. N. 583/99 SS.UU.)”.
E concludeva, pertanto, chiedendo la riforma del provvedimento impugnato nella parte che ha disposto la compensazione delle spese di lite e non ha condannato la alle stesse, CP_2 con vittoria di spese.
Con decreto del 10.4.2019 venivano disposte le comunicazioni di cui agli artt. 630 e 178 c.p.c.. Con memoria di replica tempestivamente depositata si costituiva l' che contestava CP_2 la fondatezza in fatto e in diritto del reclamo, precisando che il provvedimento oggetto del reclamo non è una sentenza che dichiara l'estinzione di un processo di appello, bensì un'ordinanza che ha dichiarato l'estinzione di un'esecuzione nella quale “le spese non seguono e meno che mai possono essere liquidate a favore del debitore esecutato, posto che l'art. 632 c.p.c. (che all'ultimo comma richiama l'art. 310 c.p.c.) prevede che le spese del processo esecutivo restano a carico della parte che le ha anticipate”, e deducendo “la correttezza del provvedimento adottato dal Tribunale in relazione alla disposta compensazione, perfettamente aderente al dettato normativo”; la parte creditrice concludeva per il rigetto del reclamo e la condanna del reclamante alle spese di lite.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Preliminarmente deve chiarirsi che la legge prevede lo strumento del reclamo ai sensi dell'art. 630, comma 3, c.p.c. avverso il provvedimento di cui all'art. 624, comma 3, c.p.c., che dichiara l'estinzione del processo, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e provvede sulle spese, anche d'ufficio, nel caso della mancata riassunzione del giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione sospesa ex artt. 616 e 619 c.p.c e, in virtù del richiamo operato dall'art. 624 ultimo comma c.p.c., ex art. 618 c.p.c..
Nel caso di specie, il provvedimento cautelare emesso in sede di opposizione agli atti esecutivi era la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di assegnazione opposta ex art. 617 c.p.c.. Allorquando non venga riassunto il giudizio di merito dell'opposizione ex artt. 615, 617 o 619 c.p.c. nel termine previsto dall'ordinanza cautelare, per ragioni di economia processuale l'ordinamento prevede che il giudizio di merito non possa essere più introdotto e che il processo esecutivo sospeso si estingua. Se, invece, il provvedimento cautelare non ha disposto la
2 sospensione del processo, ma, come nel caso in esame, la sospensione dell'efficacia esecutiva di un provvedimento del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 618 c.p.c, alla mancata riassunzione nel merito non consegue l'estinzione del processo esecutivo, ma l'estinzione del giudizio di opposizione e la ripresa dell'efficacia del provvedimento del giudice dell'esecuzione. Ciò si evince dal chiaro disposto dell'art. 624 c.p.c, comma 4, c.p.c. che fa riferimento al solo “caso di sospensione del processo disposto ai sensi dell'art. 618 c.p.c.” Nel caso in esame, però, non è stato reclamato il provvedimento che ha dichiarato l'estinzione del processo esecutivo, sicché questo è divenuto irrevocabile.
Tanto premesso, il Collegio ritiene di non modificare l'impugnata decisione in ordine alle spese processuali, in considerazione del fatto che la debitrice esecutata non avrebbe dovuto beneficiare dell'estinzione del processo 2) - Le spese della presente fase vengono compensate tenuto conto della condotta processuale delle parti e della novità delle questioni giuridiche esaminate.”
3.- ha proposto appello, mentre la ha chiesto Parte_1 Controparte_2 rigettarsi integralmente il gravame condannando l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari;
3.1.- Con l'unico motivo l'appellante lamenta la '“VIOLAZIONE DI DIRITTO con riguardo all'art. 324 cpc- 630 cpc.”
Secondo la parte il provvedimento del giudice dell'esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo sarebbe divenuto irrevocabile, stante la non impugnazione della nel termine di legge. Pertanto, si censura la decisione di primo grado nella CP_2 parte in cui ha rigettato il gravame relativo alle spese adducendo l'illegittimità del provvedimento di estinzione. La decisione del Tribunale si baserebbe erroneamente su un implicito annullamento del provvedimento in oggetto.
Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe errato nell'affermare che la sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione non poteva condurre all'estinzione del processo esecutivo. L'estinzione deriverebbe infatti dal mancato rispetto del termine perentorio concesso dal g.e.
In definitiva, è contestata la mancata motivazione sulla statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite, in violazione dell'art. 91 c.p.c., stante l'accoglimento da parte del G.E. dell'istanza di estinzione. Invero, l'appellante sostiene che la compensazione delle spese possa avvenire solo quando l'esecutato adotti posizioni difensive concilianti o di parziale contestazione;
nel caso di specie, ciò non sarebbe accaduto in quanto la si sarebbe CP_2 costituita all'udienza per l'estinzione e opposta alla declaratoria della stessa.
L'appellante chiede che dunque l'esecutato venga condannato alle spese del doppio grado connesse all'estinzione dell'esecuzione.
4.- Nelle note in sostituzione dell'udienza l'appellante ha addotto la nullità della sentenza appellata in quanto il giudice relatore del Collegio che ha confermato l'estinzione è la medesima persona fisica che ha emesso l'ordinanza di estinzione dell'esecuzione (G.E. dott. Andreas Gasperl Carl), in violazione dell'art. 630. Comma 3, c.p.c. come riformulato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 2023.
3 La menzionata decisione ha dichiarato l'art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui stabilisce che, contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al collegio con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178, commi quarto e quinto, cod. proc. civ., senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
Ne conseguono l'obbligo per il giudice dell'esecuzione di astenersi e la facoltà per le parti di ricusarlo, ai sensi dell'art. 52 cod. proc. civ.»
5.- L'ordine logico delle questioni impone la prioritaria disamina della dedotta nullità del provvedimento impugnato in considerazione della (sopravvenuta) incompatibilità del g.e. nella composizione del Collegio giudicante.
Il rilievo non ha pregio.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte «In caso di violazione da parte del giudice, dell'obbligo di astenersi nella ipotesi di cui all'art. 51, n. 4, cod. proc. civ. (per aver conosciuto della causa in altro grado del processo), unico rimedio consentito alle parti è quello della ricusazione, che deve essere proposta nei modi e nei termini previsti dal successivo art. 52 cod. proc. civ., mentre non è configurabile la nullità della sentenza in relazione alla menzionata irregolarità processuale» (Cass. n. 9418 del 2001).
Ne consegue che, non essendo stata tempestivamente formulata istanza di ricusazione (corredata, nel caso in esame, dell'eccezione di illegittimità costituzionale), l'evocata sentenza non esplica i suoi effetti in questo giudizio, essendosi la situazione consolidata per effetto di intervenute decadenze (Cass. ordinanza n. 1644 del 2019: L'efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento emesse dalla Corte costituzionale incontra un limite nelle situazioni consolidate per effetto di intervenute decadenze;
tale limite, tuttavia, non opera quando la dichiarazione di illegittimità costituzionale investe proprio la norma che avrebbe dovuto rendere operante la decadenza). In particolare, in materia di incompatibilità del giudice, la Suprema Corte è costante nell'affermare che «Le cause di incompatibilità del giudice debbono essere eccepite con dichiarazione di ricusazione la quale ha la valenza di instaurazione di giudizio incidentale. Pertanto, la proposizione diretta di una questione di legittimità costituzionale in ordine alla normativa sulla incompatibilità è irrilevante se non preceduta da dichiarazione di ricusazione. Consegue che la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma sulla incompatibilità intervenuta successivamente alla risoluzione della questione stessa non può essere invocata con effetto "ex tunc" in quanto la sua retroattività non si estende a situazioni processuali esaurite: ed invero, può definirsi esaurita la situazione processuale quando la causa di incompatibilità sia insorta, sulla base di una sentenza della Corte Costituzionale, in epoca successiva alla chiusura del grado di procedimento cui l'incompatibilità, non eccepita in quella sede con espressa dichiarazione di ricusazione, si riferisce» (Cass. pen. n. 4521 del 1998; id. 1168 del 1997; id 36838 del 2002). Né la sopravvenuta causa di nullità della sentenza di primo grado potrebbe essere fatta valere come motivo di appello ai sensi dell'orientamento per cui: «In tema di incompatibilità del giudice, poiché le cause di incompatibilità devono essere eccepite con dichiarazione di ricusazione, ove il giudice di primo grado, in mancanza di tale dichiarazione, abbia dichiarato manifestamente infondata una questione di costituzionalità dell'art. 34 cod. proc. pen., e ove detta questione sia stata successivamente accolta (nelle more tra la pronuncia di primo grado e il giudizio di appello), la parte non può far valere con i motivi di appello come causa sopravvenuta di nullità
4 della sentenza di primo grado il nuovo caso di incompatibilità affermato dalla Corte costituzionale, essendosi ormai esaurito il grado di giudizio al quale la situazione di incompatibilità si riferiva, e non incidendo la incompatibilità sulla capacità del giudice (Cass.Sez. 6, Sentenza n. 313 del 1999)».
6.- L'odierno giudizio investe dunque il regime delle spese della sentenza che decide sul reclamo avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti ai sensi dell'art. 630, terzo comma, c.p.c.
Nello specifico, l'odierno appellante ritiene che nell'odierna fattispecie tornerebbe ad essere operante la regola generale degli artt. 91 c.p.c., e non quella dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c., in ragione del comportamento della controparte che si è opposta a detta estinzione.
Al riguardo, secondo l'orientamento giurisprudenziale da ultimo ribadito Il principio fissato dall'art. 310, u.c., c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza (Cass. Ordinanza n. 20073 del 14/07/2021). Nei confronti di una sentenza con la quale sia stata pronunziata l'estinzione del processo per inattività delle parti è difatti impossibile identificare quale sia la parte soccombente, su cui far gravare le spese di lite (arg. da Cass. Sez. 3, 14/02/1976, n. 478; Cass. Sez. 3, 13/03/2012, n. 3967).
Ritiene questa Corte che nel caso in esame la contestazione del verificarsi della causa di estinzione, riconducibile ad una mera attività difensiva, non abbia comportato attività ultronee dell'esecutata tali da giustificarne il rimborso delle spese secondo soccombenza;
d'altronde l'estinzione è stata decisa con ordinanza ai sensi dell'art. 632 c.p.c. non ricorrendo dunque l'ipotesi in cui insorga una
“controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza” individuata come necessaria ai fini dell'applicazione dei principi generali in materia del governo delle spese di lite dall'indirizzo giurisprudenziale sopra riportato. Ne consegue l'infondatezza dell'appello.
5.- É parimenti infondata la domanda di condanna alle spese ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellata, non sussistendo i presupposti per la configurabilità della responsabilità aggravata e lite temeraria, consistenti secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità, nella mala fede o la colpa grave della parte soccombente, che si verifica nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
6.- Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , avverso Parte_1 la sentenza n. 14947/2019 del Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:
- respinge l'appello;
5 - respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata nei confronti di;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di Parte_1 CP_2 liquidate in Euro 2.400 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR
n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 8 luglio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
6