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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/06/2025, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
30 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 479/2022 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Prizzi, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
, poi divenuto , in persona Controparte_1 Controparte_2
del pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. a mezzo del funzionario CP_3
delegato dott. Vito Failla;
-Resistente-
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, giusta procura generale alle liti;
-Litisconsorte necessario-
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.01.2022, la ricorrente indicata in epigrafe ha agito in giudizio esponendo: di essere un'assistente tecnica precaria appartenente all'area AR02
(Elettronica, elettrotecnica ed informatica) del personale ATA dell'Amministrazione
1 scolastica statale;
che, all'inizio dell'anno scolastico 2021/2022, ha ricevuto un incarico di supplenza per 18 ore settimanali fino al 31.08.2022 presso l' di Controparte_5
Bronte; che il 13.10.2022 l' di ER ha eseguito una convocazione Controparte_6 degli assistenti tecnici dell'area AR02 al fine di coprire le 36 ore settimanali disponibili presso l'Istituto fino al 30.06.2022 e che ella, prima avente titolo, ha accettato l'incarico per 18 ore settimanali;
che, a seguito dell'accettazione, ella ha preso regolarmente servizio in data
18.10.2021 e l' di ER le ha consegnato la documentazione Controparte_6
relativa alla presa di servizio che è stata debitamente compilata, sottoscritta e consegnata;
che, in tal modo, ella aveva completato la propria disponibilità lavorativa di 36 ore settimanali quantomeno fino al 30.6.2022 (18 ore settimanali presso l' di Bronte CP_6 Controparte_5 fino al 31.08.2022 + 18 ore settimanali presso l' di ER fino al Controparte_6
30.06.2022); che, tuttavia, “l'inesperto personale della segreteria dell'
[...]
, non è stato in grado di “inserire il contratto di lavoro nel sistema Parte_2 informatico del ed il Dirigente Scolastico invece che sollecitare il Controparte_2
personale di segreteria a risolvere il problema informatico ovvero, in subordine, a trasmettere il contratto in modalità cartacea, incredibilmente, con nota prot. 9528/3.1.b del 10/11/2021” ha revocato “l'incarico”.
Tanto premesso, assunta l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 51 del C.C.N.L. di Comparto e dell'art. 4 comma 1 del D.M. 430/2000 e ritenuta l'inesistenza di qualsiasi incompatibilità tra i due incarichi, la ricorrente ha domandato al
Tribunale adito di: annullare, dichiarare nullo o, con qualunque altra formula, privare di effetti giuridici il provvedimento con cui il dirigente scolastico dell' di Controparte_6
ER ha revocato l'incarico di supplenza conferitole per 18 ore settimanali dal 16.10.2021 al 30.06.2022; dichiarare il suo diritto a svolgere l'incarico di supplenza come assistente tecnico dell'Area AR02 per 18 ore settimanali dal 16.10.2021 al 30.06.2022 presso l'
[...]
di ER;
reintegrarla nel posto di assistente tecnico dell'Area AR02 per Controparte_6
18 ore settimanali dal 16.10.2021 al 30.06.2022 presso l' di ER;
Controparte_6 condannare il al pagamento in suo favore della somma di euro Controparte_2
8.595,81 – o della diversa somma che sarà ritenuta equa – oltre interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda e fino al soddisfo ed oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
condannare il al pagamento di spese e Controparte_2
compensi del giudizio con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2 Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 01.04.2022 l'Amministrazione scolastica intimata si è regolarmente costituita in giudizio, spiegando difese volte a perorare l'infondatezza del ricorso nel merito e, in particolare, segnalando che il primo incarico conferito alla ricorrente per 18 ore settimanali presso l' di Bronte Controparte_5
fino al 31.08.2022 era un incarico su un posto ad orario intero di 36 ore settimanali su
“organico di diritto” ed era stato ridotto a 18 ore settimanali su richiesta della dipendente, per cui, assunto che “se si chiede di spezzare un posto intero su organico di diritto si perde il diritto al completamento” dell'orario, il secondo incarico conferito per ulteriori 18 ore settimanali presso l' di ER su un posto in “organico di fatto” CP_6 Controparte_6
sarebbe divenuto incompatibile e, per tale ragione, è stato revocato.
Ordinata ed eseguita in corso di causa l'integrazione del contraddittorio nei confronti CP_ dell' quest'ultimo si è costituito in giudizio, dichiarandosi pronto a ricevere la corresponsione dei contributi previdenziali collegati all'eventuale accoglimento del ricorso.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale ed autorizzato il deposito di note conclusive, all'esito dell'udienza del 30.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia.
Oggetto del contendere è l'asserita illegittimità del provvedimento di revoca dell'incarico di supplenza conferito per 18 ore settimanali alla ricorrente sino al termine delle attività didattiche e l'accertamento del conseguente diritto al mantenimento dello stesso incarico sino alla sua naturale scadenza.
Si deve rammentare al riguardo che, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, “l'orario ordinario di lavoro” del personale ATA è di 36 ore settimanali;
l'art. 4 (significativamente rubricato
“Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico”) del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 430 del 13.12.2000, poi, prevede che il dipendente “cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza,
a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.” (comma 1), e che “nel predetto limite
3 orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato”, a condizione che ciò avvenga “nel limite massimo di due scuole”.
Pertanto, sulla scorta di tali semplici ed elementari norme pattizie e regolamentari, deve ritenersi che l'attrice, già titolare di una supplenza per 18 ore settimanali presso l'
[...] di Bronte, aveva pieno diritto a completare il proprio orario lavorativo Controparte_5
acquisendo altre 18 ore settimanali di supplenza presso altro istituto scolastico.
Né, a differenza di quanto sostenuto dall'Amministrazione resistente, tale diritto poteva essere escluso adducendo quale causa ostativa lo “spezzone” dell'orario di lavoro relativo al primo incarico di supplenza, ridotto da 36 a 18 ore settimanali, il che avrebbe reso incompatibili i due incarichi.
La tesi della resistente è errata, atteso che, come chiarito dalla circolare della Direzione generale per il personale scolastico del , allegata al n. 8 del ricorso, a norma dell'art. CP_2
4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, “per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento” e “il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo”: pertanto, nel caso di specie, la ricorrente, assegnataria di incarico su spezzone orario di 18 ore settimanali presso l' di Bronte ha Controparte_5 legittimamente chiesto ed ottenuto il completamento dell'orario settimanale mediante la stipulazione di un altro contratto di supplenza a tempo parziale per ulteriori 18 ore settimanali e per lo stesso profilo professionale di assistente tecnico di Area AR02.
Ed ancora, non è sostenibile che a rendere incompatibile i due incarichi di supplenza sia stato il fatto che l'orario di lavoro relativo al primo incarico di supplenza, su posto in organico di diritto, sia stato spezzato e ridotto a 18 ore su specifica richiesta della dipendente, sia perché, alla luce di quanto sopra detto, tale circostanza non può avere carattere preclusivo, sia perché, comunque, dalla documentazione in atti si ricava che la ricorrente è stata convocata presso l'I.S.S. “Benedetto Radice” di Bronte per la copertura di un posto per 18 ore su 36 diurne (v. doc. allegato alla memoria del 13.04.2022), per cui, come giustamente evidenziato dalla difesa dell'attrice, non corrisponde al vero “che vi fosse la disponibilità di 36 ore e che sia stata la ricorrente a chiederne solo 18 ore ma è stata l'Amministrazione ad avere la disponibilità della supplenza per solo 18 ore diurne”.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, deve reputarsi che il provvedimento di revoca dell'incarico di supplenza sia stato illegittimo e che la ricorrente avesse il diritto alla conservazione dello stesso incarico sino alla sua naturale scadenza del 30.06.2022, eventuali
4 disfunzioni telematiche o difficoltà nell'inserimento di dati nei programmi informatici ministeriali non potendo ovviamente avere carattere escludente.
Quanto agli effetti della dichiarata illegittimità del recesso ante tempus dell'Amministrazione scolastica dal contratto a tempo determinato stipulato con la ricorrente, essi non possono coincidere con quelli della declaratoria di illegittimità del licenziamento da un contratto stipulato a tempo indeterminato, atteso che, anche a seguito della reintegrazione dai lavoratori, il rapporto di lavoro è destinato poi a risolversi alla scadenza del termine originariamente apposto al contratto.
Considerato che il termine del 30.06.2022 è abbondantemente spirato al momento della emanazione della presente sentenza, la reintegrazione cui la ricorrente avrebbe avuto diritto fino a tale data non può essere oggetto di condanna nei confronti dell'Amministrazione, che va invece condannata al pagamento delle retribuzioni che la docente avrebbe percepito dalla data di efficacia del provvedimento di recesso e sino alla scadenza del termine suindicato, e cioè dal 16.10.2021 al 30.06.2022.
La quantificazione delle relative spettanze, effettuata in ricorso con riferimento allo stipendio mensile lordo di euro 866,81, risultante dalla busta paga versata in atti, per un totale di euro
8.595,81 (dei quali euro 7.367,89 quali retribuzioni non corrisposte dal 16.10.2021 al
30.06.2022, euro 613,96 quali ratei di tredicesima mensilità ed euro 613,96 quali quote di
TFS), non è stata specificamente contestata dalla controparte.
La ricorrente ha poi diritto alla relativa contribuzione previdenziale, trattandosi di domanda avanzata ex art. 18 St. Lav. e succ. mod. da parte del nuovo testo dell'art. 63 TUPI, che pure espressamente prevede la condanna dell'Amministrazione al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
In questi limiti, quindi, va accolta la domanda risarcitoria proposta dall'attrice.
3. Il ricorso, pertanto, è meritevole di accoglimento nei limiti sopra precisati.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, si ritiene che le spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.540,00 con riferimento ai parametri minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisoria in relazione alle cause di lavoro aventi valore compreso tra 5.201 e 26.000 euro, debbano essere compensate nella misura di 1/5, mentre si ritiene che i restanti 4/5 vadano posti a carico dell'Amministrazione scolastica convenuta, da ritenere soccombente su profili più pregnanti e significativi della controversia.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 479/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara l'illegittimità della risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato che era stato stipulato tra la ricorrente e la resistente amministrazione per il periodo dal 16.10.2021 al
30.06.2022; dichiara che la ricorrente aveva diritto a svolgere l'incarico di supplenza come assistente tecnico dell'Area AR02 per 18 ore settimanali dal 16.10.2021 al 30.06.2022 presso l'
[...]
di ER;
Controparte_6
condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro CP_2
8.595,81 per le causali di cui in motivazione, oltre alla maggiora somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo, nonché alla CP_ corresponsione dei relativi contributi previdenziali in favore dell' rigetta nel resto il ricorso;
condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione dei 4/5 delle spese di lite sostenute dalla ricorrente per l'importo di euro 2.032,00, oltre a rimborso del c.u. eventualmente versato, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore anticipatario, avv. Filippo Prizzi;
compensa il restante 1/5 delle spese di giudizio.
Catania, 12 giugno 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
30 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 479/2022 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Prizzi, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
, poi divenuto , in persona Controparte_1 Controparte_2
del pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. a mezzo del funzionario CP_3
delegato dott. Vito Failla;
-Resistente-
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, giusta procura generale alle liti;
-Litisconsorte necessario-
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.01.2022, la ricorrente indicata in epigrafe ha agito in giudizio esponendo: di essere un'assistente tecnica precaria appartenente all'area AR02
(Elettronica, elettrotecnica ed informatica) del personale ATA dell'Amministrazione
1 scolastica statale;
che, all'inizio dell'anno scolastico 2021/2022, ha ricevuto un incarico di supplenza per 18 ore settimanali fino al 31.08.2022 presso l' di Controparte_5
Bronte; che il 13.10.2022 l' di ER ha eseguito una convocazione Controparte_6 degli assistenti tecnici dell'area AR02 al fine di coprire le 36 ore settimanali disponibili presso l'Istituto fino al 30.06.2022 e che ella, prima avente titolo, ha accettato l'incarico per 18 ore settimanali;
che, a seguito dell'accettazione, ella ha preso regolarmente servizio in data
18.10.2021 e l' di ER le ha consegnato la documentazione Controparte_6
relativa alla presa di servizio che è stata debitamente compilata, sottoscritta e consegnata;
che, in tal modo, ella aveva completato la propria disponibilità lavorativa di 36 ore settimanali quantomeno fino al 30.6.2022 (18 ore settimanali presso l' di Bronte CP_6 Controparte_5 fino al 31.08.2022 + 18 ore settimanali presso l' di ER fino al Controparte_6
30.06.2022); che, tuttavia, “l'inesperto personale della segreteria dell'
[...]
, non è stato in grado di “inserire il contratto di lavoro nel sistema Parte_2 informatico del ed il Dirigente Scolastico invece che sollecitare il Controparte_2
personale di segreteria a risolvere il problema informatico ovvero, in subordine, a trasmettere il contratto in modalità cartacea, incredibilmente, con nota prot. 9528/3.1.b del 10/11/2021” ha revocato “l'incarico”.
Tanto premesso, assunta l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 51 del C.C.N.L. di Comparto e dell'art. 4 comma 1 del D.M. 430/2000 e ritenuta l'inesistenza di qualsiasi incompatibilità tra i due incarichi, la ricorrente ha domandato al
Tribunale adito di: annullare, dichiarare nullo o, con qualunque altra formula, privare di effetti giuridici il provvedimento con cui il dirigente scolastico dell' di Controparte_6
ER ha revocato l'incarico di supplenza conferitole per 18 ore settimanali dal 16.10.2021 al 30.06.2022; dichiarare il suo diritto a svolgere l'incarico di supplenza come assistente tecnico dell'Area AR02 per 18 ore settimanali dal 16.10.2021 al 30.06.2022 presso l'
[...]
di ER;
reintegrarla nel posto di assistente tecnico dell'Area AR02 per Controparte_6
18 ore settimanali dal 16.10.2021 al 30.06.2022 presso l' di ER;
Controparte_6 condannare il al pagamento in suo favore della somma di euro Controparte_2
8.595,81 – o della diversa somma che sarà ritenuta equa – oltre interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda e fino al soddisfo ed oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
condannare il al pagamento di spese e Controparte_2
compensi del giudizio con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2 Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 01.04.2022 l'Amministrazione scolastica intimata si è regolarmente costituita in giudizio, spiegando difese volte a perorare l'infondatezza del ricorso nel merito e, in particolare, segnalando che il primo incarico conferito alla ricorrente per 18 ore settimanali presso l' di Bronte Controparte_5
fino al 31.08.2022 era un incarico su un posto ad orario intero di 36 ore settimanali su
“organico di diritto” ed era stato ridotto a 18 ore settimanali su richiesta della dipendente, per cui, assunto che “se si chiede di spezzare un posto intero su organico di diritto si perde il diritto al completamento” dell'orario, il secondo incarico conferito per ulteriori 18 ore settimanali presso l' di ER su un posto in “organico di fatto” CP_6 Controparte_6
sarebbe divenuto incompatibile e, per tale ragione, è stato revocato.
Ordinata ed eseguita in corso di causa l'integrazione del contraddittorio nei confronti CP_ dell' quest'ultimo si è costituito in giudizio, dichiarandosi pronto a ricevere la corresponsione dei contributi previdenziali collegati all'eventuale accoglimento del ricorso.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale ed autorizzato il deposito di note conclusive, all'esito dell'udienza del 30.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia.
Oggetto del contendere è l'asserita illegittimità del provvedimento di revoca dell'incarico di supplenza conferito per 18 ore settimanali alla ricorrente sino al termine delle attività didattiche e l'accertamento del conseguente diritto al mantenimento dello stesso incarico sino alla sua naturale scadenza.
Si deve rammentare al riguardo che, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, “l'orario ordinario di lavoro” del personale ATA è di 36 ore settimanali;
l'art. 4 (significativamente rubricato
“Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico”) del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 430 del 13.12.2000, poi, prevede che il dipendente “cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza,
a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.” (comma 1), e che “nel predetto limite
3 orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato”, a condizione che ciò avvenga “nel limite massimo di due scuole”.
Pertanto, sulla scorta di tali semplici ed elementari norme pattizie e regolamentari, deve ritenersi che l'attrice, già titolare di una supplenza per 18 ore settimanali presso l'
[...] di Bronte, aveva pieno diritto a completare il proprio orario lavorativo Controparte_5
acquisendo altre 18 ore settimanali di supplenza presso altro istituto scolastico.
Né, a differenza di quanto sostenuto dall'Amministrazione resistente, tale diritto poteva essere escluso adducendo quale causa ostativa lo “spezzone” dell'orario di lavoro relativo al primo incarico di supplenza, ridotto da 36 a 18 ore settimanali, il che avrebbe reso incompatibili i due incarichi.
La tesi della resistente è errata, atteso che, come chiarito dalla circolare della Direzione generale per il personale scolastico del , allegata al n. 8 del ricorso, a norma dell'art. CP_2
4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, “per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento” e “il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo”: pertanto, nel caso di specie, la ricorrente, assegnataria di incarico su spezzone orario di 18 ore settimanali presso l' di Bronte ha Controparte_5 legittimamente chiesto ed ottenuto il completamento dell'orario settimanale mediante la stipulazione di un altro contratto di supplenza a tempo parziale per ulteriori 18 ore settimanali e per lo stesso profilo professionale di assistente tecnico di Area AR02.
Ed ancora, non è sostenibile che a rendere incompatibile i due incarichi di supplenza sia stato il fatto che l'orario di lavoro relativo al primo incarico di supplenza, su posto in organico di diritto, sia stato spezzato e ridotto a 18 ore su specifica richiesta della dipendente, sia perché, alla luce di quanto sopra detto, tale circostanza non può avere carattere preclusivo, sia perché, comunque, dalla documentazione in atti si ricava che la ricorrente è stata convocata presso l'I.S.S. “Benedetto Radice” di Bronte per la copertura di un posto per 18 ore su 36 diurne (v. doc. allegato alla memoria del 13.04.2022), per cui, come giustamente evidenziato dalla difesa dell'attrice, non corrisponde al vero “che vi fosse la disponibilità di 36 ore e che sia stata la ricorrente a chiederne solo 18 ore ma è stata l'Amministrazione ad avere la disponibilità della supplenza per solo 18 ore diurne”.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, deve reputarsi che il provvedimento di revoca dell'incarico di supplenza sia stato illegittimo e che la ricorrente avesse il diritto alla conservazione dello stesso incarico sino alla sua naturale scadenza del 30.06.2022, eventuali
4 disfunzioni telematiche o difficoltà nell'inserimento di dati nei programmi informatici ministeriali non potendo ovviamente avere carattere escludente.
Quanto agli effetti della dichiarata illegittimità del recesso ante tempus dell'Amministrazione scolastica dal contratto a tempo determinato stipulato con la ricorrente, essi non possono coincidere con quelli della declaratoria di illegittimità del licenziamento da un contratto stipulato a tempo indeterminato, atteso che, anche a seguito della reintegrazione dai lavoratori, il rapporto di lavoro è destinato poi a risolversi alla scadenza del termine originariamente apposto al contratto.
Considerato che il termine del 30.06.2022 è abbondantemente spirato al momento della emanazione della presente sentenza, la reintegrazione cui la ricorrente avrebbe avuto diritto fino a tale data non può essere oggetto di condanna nei confronti dell'Amministrazione, che va invece condannata al pagamento delle retribuzioni che la docente avrebbe percepito dalla data di efficacia del provvedimento di recesso e sino alla scadenza del termine suindicato, e cioè dal 16.10.2021 al 30.06.2022.
La quantificazione delle relative spettanze, effettuata in ricorso con riferimento allo stipendio mensile lordo di euro 866,81, risultante dalla busta paga versata in atti, per un totale di euro
8.595,81 (dei quali euro 7.367,89 quali retribuzioni non corrisposte dal 16.10.2021 al
30.06.2022, euro 613,96 quali ratei di tredicesima mensilità ed euro 613,96 quali quote di
TFS), non è stata specificamente contestata dalla controparte.
La ricorrente ha poi diritto alla relativa contribuzione previdenziale, trattandosi di domanda avanzata ex art. 18 St. Lav. e succ. mod. da parte del nuovo testo dell'art. 63 TUPI, che pure espressamente prevede la condanna dell'Amministrazione al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
In questi limiti, quindi, va accolta la domanda risarcitoria proposta dall'attrice.
3. Il ricorso, pertanto, è meritevole di accoglimento nei limiti sopra precisati.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, si ritiene che le spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.540,00 con riferimento ai parametri minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisoria in relazione alle cause di lavoro aventi valore compreso tra 5.201 e 26.000 euro, debbano essere compensate nella misura di 1/5, mentre si ritiene che i restanti 4/5 vadano posti a carico dell'Amministrazione scolastica convenuta, da ritenere soccombente su profili più pregnanti e significativi della controversia.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 479/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara l'illegittimità della risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato che era stato stipulato tra la ricorrente e la resistente amministrazione per il periodo dal 16.10.2021 al
30.06.2022; dichiara che la ricorrente aveva diritto a svolgere l'incarico di supplenza come assistente tecnico dell'Area AR02 per 18 ore settimanali dal 16.10.2021 al 30.06.2022 presso l'
[...]
di ER;
Controparte_6
condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro CP_2
8.595,81 per le causali di cui in motivazione, oltre alla maggiora somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo, nonché alla CP_ corresponsione dei relativi contributi previdenziali in favore dell' rigetta nel resto il ricorso;
condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione dei 4/5 delle spese di lite sostenute dalla ricorrente per l'importo di euro 2.032,00, oltre a rimborso del c.u. eventualmente versato, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore anticipatario, avv. Filippo Prizzi;
compensa il restante 1/5 delle spese di giudizio.
Catania, 12 giugno 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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