Rigetto
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/04/2025, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02912/2025REG.PROV.COLL.
N. 08289/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8289 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Enzo Napolano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quinta, n. 4370/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 il Cons. Ezio Fedullo e dato atto che nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con l’appellata sentenza in forma semplificata, il T.A.R. per la Campania ha dichiarato di essere carente di giurisdizione in relazione al ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- avverso il provvedimento emesso in data -OMISSIS- dal Direttore dell’Ufficio Motorizzazione civile di Napoli, di non ammissione del suddetto alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida di categoria “B” a causa della ritenuta mancanza dei requisiti morali ex art. 120, comma 1, C.d.S.: tanto in ragione della presenza di “ un ostativo al rilascio della patente di guida ” inserito dalla Prefettura di Napoli nel sistema informativo del Dipartimento dei Trasporti e della Navigazione (che dagli atti di causa – dà atto il T.A.R. – risulta essere “ fondato su una condanna che il ricorrente ha riportato per reati in materia di stupefacenti, riconducibili, secondo la ricostruzione di parte, alla fattispecie di cui all’art. 73, comma 5 del D.P.R. n. 309/1990 ”).
Il T.A.R., ai fini declinatori della giurisdizione, ha richiamato il “ consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso avente a oggetto il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida e conseguentemente di non ammissione alla relativa prova pratica, per la mancanza dei requisiti morali ex art. 120, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). Il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell’art. 120, comma 1, Codice della strada, dà luogo all’esercizio di un’attività del tutto vincolata, con vincolo posto nell’esclusivo interesse del privato, di talché la posizione giuridica del ricorrente va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto e la giurisdizione va declinata in favore del giudice ordinario” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 16/01/2023, n. 354, cfr. conformi: T.A.R. Piemonte, Sez. II, 29/07/2021, n. 784, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 26/02/2020, n. 140, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 22/11/2019, n. 1166, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 24/05/2018, n. 645) ”.
Il T.A.R. ha ritenuto di uniformarsi al suddetto orientamento “ anche alla luce della necessità di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 120 del D.Lgs. 285/1992, fondata sulla diversa considerazione che l’ordinamento penale riserverebbe alle fattispecie di cui all’art. 73, comma 5 citato (droghe leggere e fattispecie di lieve entità) rispetto alle restanti ipotesi di reato per cui il codice della strada prevede l’automatismo dell’esclusione; anche in questo caso, infatti, un consolidato orientamento giurisprudenziale sostiene che “l’art. 120, comma 1, del Codice della strada [...] non prevede alcuna distinzione della rilevanza della condanna per la lieve entità del fatto di reato, imponendo comunque all’amministrazione l’emanazione di un provvedimento di diniego del rilascio della patente di guida ai soggetti condannati per i reati di cui all’art. 73 e 74 del D.P.R. n. 309 del 1990. La distinzione delle condotte descritte nei commi 1 e 5 dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 rileva in sede penale ma non anche ai fini dell’applicazione dell’art. 120, comma 1, del codice della strada, per il quale la misura dell’esclusione dal conseguimento della patente di guida deve essere sempre applicata quando la condanna riguardi i reati previsti dall’art. 73, commi 1 e 5, del D.P.R. n. 309 del 1990 (in tal senso si vedano Consiglio di Stato, sez. V, 25 luglio 2017, n. 3673; id., sez. III, 15 novembre 2016, n. 4723) [...] la sentenza n. 152 del 2021 la Corte Costituzionale ha ritenuto invece che le ragioni che avevano portato al superamento dell’automatismo della revoca prefettizia non fossero ugualmente riferibili al diniego del titolo abilitativo di cui al comma 1 dell’art. 120 del codice della strada. Tale conclusione si fonda sul fatto che il diniego di cui all’art. 120, comma 1, “riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell’interessato. Inoltre non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, diversamente da quanto presupposto dal giudice a quo, l’effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo “indifferenziato” sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 del codice penale), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida” (così Corte Costituzionale, sentenza 10 giugno 2021, n. 152, che richiama anche la sentenza n. 80 del 2019 e l’ordinanza n. 81 del 2020)” (Cons. Stato, sez. V, 28/10/2022, n. 9314) ”.
La statuizione declinatoria della giurisdizione viene censurata dall’originario ricorrente, in vista della restituzione della causa al T.A.R. ai sensi dell’art. 105 c.p.a., sulla scorta di quanto statuito - “ in fattispecie analoga alla presente ” - dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana con la sentenza n. 663 del 19 agosto 2024.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere all’appello, il Ministero dell’Interno ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Tanto premesso, l’appello non può essere accolto.
Come si è visto, la sentenza appellata fonda la statuizione negativa in punto di giurisdizione del giudice amministrativo su due argomenti concorrenti: l’uno incentrato sul carattere vincolato del provvedimento impugnato, che determinerebbe l’attrazione del relativo sindacato alla giurisdizione ordinaria, l’altro su una “ lettura costituzionalmente orientata dell’art. 120 del D.Lgs. 285/1992 ”, nei termini innanzi riferiti ed ai quali si rinvia.
Ebbene, la parte appellante, nel basare la critica da essa rivolta alla sentenza appellata sulle argomentazioni contenute nel citato precedente giurisprudenziale, testualmente riprodotto nell’atto di appello, ha aggredito solo il primo tassello motivazionale della sentenza di primo grado, omettendo di formulare “ specifiche censure ”, come richiesto dall’art. 101 c.p.a. (con regola valevole nei confronti di tutte le sentenze, comprese quelle declinatorie della giurisdizione), nei confronti del secondo.
Poiché entrambi i suindicati segmenti motivazionali concorrono, in pari grado, a giustificare la soluzione in rito cui ha aderito il giudice di primo grado, l’appello in esame, circoscrivendo la sua portata critica nei confronti di uno solo di essi, non riesce ad inficiare la sentenza appellata in tutti i suoi pilastri argomentativi, con la conseguente preclusione – in rito prima ancora che nel merito – al suo accoglimento.
L’entità dell’attività difensiva dell’Amministrazione giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 8289/2024, lo respinge.
Spese del giudizio di appello compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola D'Angelo, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Nicola D'Angelo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.