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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/07/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di NAnza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 11 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1851 / 2023 promosso da:
1. nata a [...]/MG, Brasile, il Controparte_1
25/01/1970,
2. nata a [...]/MG, Controparte_2
Brasile, il 17/10/1995,
3. nato a [...]/MG, Bra- Controparte_3 sile, il 25/05/2001,
4. nato a [...]/MG, Brasi- Parte_1 le, il 25/05/2001; tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in
Massa in Via Marina vecchia n. 75, presso lo studio dell'avv. Licia
Celi, che li rappresenta e difende, giuste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Controparte_4
Ministro p.t.
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della NAnza italiana
FATTO E DI DIRITTO
1.- I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il CP_4
Pag. 2 di 11 dell'Interno al fine di ottenere il riconoscimento della NAnza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di “1. nato il Persona_1
15.5.1883, nel Comune di San Pietro al Tanagro (Salerno) in Ita- lia e deceduto in data 6.10.1950, il quale ha vissuto i primi anni di vita in Italia, per poi trasferirsi in Brasile, dove non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano;
(cfr. doc. 02 certificato nascita
03 certificato morte Persona_1 Persona_2
04 05 06 , 07
[...] CP_5 CP_6 CP_7
CP_8
In particolare, gli odierni ricorrenti hanno dedotto in fatto quanto segue:
“ 2. In data 31.12.1917, il Sig. ha contrat- Persona_1 to matrimonio con la Sig.ra ed Controparte_9 ha generato la Sig.ra nata il [...]; (cfr. Persona_3 doc. 08 matrimonio 09 certificato nascita Persona_1
). 3. In data 25.10.1946, la Sig.ra Sig.ra Persona_3 ha contratto matrimonio con il Sig. Persona_3 [...] ed ha generato la Sig.ra nata il CP_10 Parte_2
19.11.1947. (cfr. doc. 10 matrimonio 11 cer- Persona_3 tificato di nascita ). 4. In data 16.1.1968, la Persona_4
Sig.ra ha contratto matrimonio con il Sig. Parte_2 [...]
ed ha generato la Sig.ra Parte_3 Parte_4
nata il [...]; (cfr. doc. 12 matrimonio
[...] Persona_4
13 certificato nascita ). 5. In data
[...] Controparte_1
14.1.1994, la Sig.ra ha contratto matrimo- Controparte_1 nio con il Sig. (assumendo il suo cognome) ed Parte_5 ha generato tre figli: la Sig.ra nata in [...] [...], il Sig. nato in [...]_3
25.5.2001 ed il Sig. nato il [...]. Parte_1
(cfr. doc. 14 matrimonio , 15 certificato na- Controparte_1 scita 16 certificato nascita Controparte_2 [...]
17 certificato nascita ”. Controparte_3 Parte_1
A sostegno della domanda, gli odierni istanti hanno prodotto do- cumenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Pag. 3 di 11 Il , nonostante la regolare notifica Controparte_4 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2.- Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di NAnza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della DR o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'en- trata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la com- petenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il
Comune di nascita del padre, della DR o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U- nione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 apri- le 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di NAnza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il sig. , co- Persona_1 nosciuto in Brasile come Parte_6
o nasceva a San Pietro al Tanagro Parte_6
(SA), città che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il
Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3.- In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato
Pag. 4 di 11 come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione.
Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno sta- to di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dun- que, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dal- la necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadi- nanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, difatti, in base alla legislazione vigente ratione temporis, la trasmissione della NAnza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dal- la necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadi- nanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di discendenza dei ricorrenti, di passaggi generazionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cit- tadinanza italiana iure sanguinis.
E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge che dal matrimonio contratto dal sig. conosciuto Persona_1 in Brasile come o Parte_6 Parte_6
con la Sig.ra nel 1917,
[...] Controparte_9 nasceva Sig.ra il 16.9.1927, la quale, in da- Persona_3 ta 25.10.1946, contraeva matrimonio con Controparte_10 cittadino brasiliano, generando in data 19.11.1947 la figlia
[...]
dai quali discendono gli odierni ricorrenti. Parte_2
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità ap- plicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effet- to della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la tito-
Pag. 5 di 11 larità della NAnza italiana va riconosciuta, in sede giudizia- ria, a tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno ac- quisito quello status esclusivamente per effetto di una legge inco- stituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di NAnza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considera- zione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al ri- conoscimento della NAnza (cfr. Cass. Sezioni Unite
4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Si ritiene dunque sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4.- Nel merito, il ricorso è fondata e merita accoglimento.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della NAnza ita- liana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di DR cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apo- lidi, ovvero se il figlio non segue la NAnza dei genitori se- condo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Leg- ge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della NAnza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e fi- glio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica italiana,nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla NAnza
Pag. 6 di 11 n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la NAnza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano Persona_1
conosciuto in Brasile come
[...] Persona_5
o abbia mai rinunciato
[...] Parte_6 alla NAnza italiana in favore di quella brasiliana, come si evince dai certificati negativi di naturalizzazione n. NumeroDi_1
(rilasciato in data 02.05.2023 a favore della ricorrente
[...]
, n. (rilasciato in data 02.05.2023 a Parte_4 NumeroDi_2 favore del ricorrente , n. Controparte_3 NumeroDi_3
(rilasciato in data 02.05.2023 a favore del ricorrente
[...]
, n. (rilasciato in data 02.05.2023 a fa- Parte_7 Numero_4 vore della ricorrente , rilasciati dal Controparte_2
Ministero della Giustizia, Segreteria Nazionale di Giustizia, Uffi- cio Migrazione della Repubblica Federale del Brasile, sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la NAnza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esat- to riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di trasmissione della NAnza italiana: in particolare, il matrimonio contratto dalla sig.ra (figlia del capostipite) con Persona_3 [...]
(cittadino brasiliano) in data 25.10.1946, dalla cui CP_10 unione nasceva in data 19.11.1947 la figlia dai Parte_2 quali discendono gli odierni ricorrenti.
Orbene, per tutti tali casi vengono in rilievo, ratione temporis, le
Pag. 7 di 11 allora vigenti norme contenute negli artt. 1 e 10 della Legge n.
555/1912, che prevedevano, rispettivamente, che salvo casi mar- ginali non ricorrenti nel caso di specie la trasmissione della cit- tadinanza italiana non poteva avvenire per via materna, essendo peraltro previsto che <la donna NA che si marita a uno straniero perde la NAnza italiana, sempre ché il marito pos- sieda una NAnza che pel fatto del matrimonio a lei si comu- nichi>> (art. 10 Legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del
1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sul- la NAnza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della NAnza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravis- sima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e po- neva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola au- tomaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cit- tadino italiano.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L.
555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il fi- glio di DR NA .
È appena il caso di rilevare che le norme dichiarate incostituzio- nali con le predette sentenze sono sostanzialmente riproduttive di quelle contenute nel codice civile del 1865, sicché può ritenersi che i principi ed il precipitato normativo conseguenti alle stesse pro- nunce di incostituzionalità vengano in rilievo anche nel caso di specie, in cui una o più delle ipotesi di trasmissione della cittadi- nanza italiana per via materna si sono verificate sotto la vigenza delle norme del citato Codice civile del 1865.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il
Pag. 8 di 11 caso di figli nati da DR NA italiana a partire dal 1° gen- naio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da DR NA italiana dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegit- tima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cit- tadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata de- finitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio
2009, ha stabilito che va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla di- chiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quan- to la perdita senza la volontà della titolare della NAnza è ef- fetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzio- nale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio riacquista la NAnza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione de- scritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vi- gore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadi- no, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminato- ria>>.
L'interpretazione del Suprema Collegio consente, così di ricono- scere lo status civitatis di tutti coloro che potenziali cittadini ita- liani non hanno acquisito quello status esclusivamente per effet- to di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di NAnza originario illegitti- mamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legisla- tivo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrit-
Pag. 9 di 11 tibile del diritto al riconoscimento della NAnza (cfr. Cass.
s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014). Ne consegue che il ma- trimonio della donna NA italiana con un cittadino straniero non è valso a privare la prima della NAnza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertan- to, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla na- scita la NAnza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita acco- glimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italia- ni e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti.
5. Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_4
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. nata a [...]/MG, Brasile, il Controparte_1
25/01/1970,
2. nata a [...]/MG, Controparte_2
Brasile, il 17/10/1995,
3. nato a [...]/MG, Bra- Controparte_3 sile, il 25/05/2001,
4. nato a [...]/MG, Brasi- Parte_1 le, il 25/05/2001; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- e per esso, Parte_8 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Pietro al Tanagro
(SA), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della NAnza della persona indicata, provvedendo alle even- tuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Pag. 10 di 11 - DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 26.06.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 11 di 11
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di NAnza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 11 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1851 / 2023 promosso da:
1. nata a [...]/MG, Brasile, il Controparte_1
25/01/1970,
2. nata a [...]/MG, Controparte_2
Brasile, il 17/10/1995,
3. nato a [...]/MG, Bra- Controparte_3 sile, il 25/05/2001,
4. nato a [...]/MG, Brasi- Parte_1 le, il 25/05/2001; tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in
Massa in Via Marina vecchia n. 75, presso lo studio dell'avv. Licia
Celi, che li rappresenta e difende, giuste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Controparte_4
Ministro p.t.
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della NAnza italiana
FATTO E DI DIRITTO
1.- I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il CP_4
Pag. 2 di 11 dell'Interno al fine di ottenere il riconoscimento della NAnza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di “1. nato il Persona_1
15.5.1883, nel Comune di San Pietro al Tanagro (Salerno) in Ita- lia e deceduto in data 6.10.1950, il quale ha vissuto i primi anni di vita in Italia, per poi trasferirsi in Brasile, dove non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano;
(cfr. doc. 02 certificato nascita
03 certificato morte Persona_1 Persona_2
04 05 06 , 07
[...] CP_5 CP_6 CP_7
CP_8
In particolare, gli odierni ricorrenti hanno dedotto in fatto quanto segue:
“ 2. In data 31.12.1917, il Sig. ha contrat- Persona_1 to matrimonio con la Sig.ra ed Controparte_9 ha generato la Sig.ra nata il [...]; (cfr. Persona_3 doc. 08 matrimonio 09 certificato nascita Persona_1
). 3. In data 25.10.1946, la Sig.ra Sig.ra Persona_3 ha contratto matrimonio con il Sig. Persona_3 [...] ed ha generato la Sig.ra nata il CP_10 Parte_2
19.11.1947. (cfr. doc. 10 matrimonio 11 cer- Persona_3 tificato di nascita ). 4. In data 16.1.1968, la Persona_4
Sig.ra ha contratto matrimonio con il Sig. Parte_2 [...]
ed ha generato la Sig.ra Parte_3 Parte_4
nata il [...]; (cfr. doc. 12 matrimonio
[...] Persona_4
13 certificato nascita ). 5. In data
[...] Controparte_1
14.1.1994, la Sig.ra ha contratto matrimo- Controparte_1 nio con il Sig. (assumendo il suo cognome) ed Parte_5 ha generato tre figli: la Sig.ra nata in [...] [...], il Sig. nato in [...]_3
25.5.2001 ed il Sig. nato il [...]. Parte_1
(cfr. doc. 14 matrimonio , 15 certificato na- Controparte_1 scita 16 certificato nascita Controparte_2 [...]
17 certificato nascita ”. Controparte_3 Parte_1
A sostegno della domanda, gli odierni istanti hanno prodotto do- cumenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Pag. 3 di 11 Il , nonostante la regolare notifica Controparte_4 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2.- Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di NAnza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della DR o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'en- trata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la com- petenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il
Comune di nascita del padre, della DR o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U- nione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 apri- le 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di NAnza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il sig. , co- Persona_1 nosciuto in Brasile come Parte_6
o nasceva a San Pietro al Tanagro Parte_6
(SA), città che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il
Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3.- In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato
Pag. 4 di 11 come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione.
Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno sta- to di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dun- que, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dal- la necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadi- nanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, difatti, in base alla legislazione vigente ratione temporis, la trasmissione della NAnza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dal- la necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadi- nanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di discendenza dei ricorrenti, di passaggi generazionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cit- tadinanza italiana iure sanguinis.
E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge che dal matrimonio contratto dal sig. conosciuto Persona_1 in Brasile come o Parte_6 Parte_6
con la Sig.ra nel 1917,
[...] Controparte_9 nasceva Sig.ra il 16.9.1927, la quale, in da- Persona_3 ta 25.10.1946, contraeva matrimonio con Controparte_10 cittadino brasiliano, generando in data 19.11.1947 la figlia
[...]
dai quali discendono gli odierni ricorrenti. Parte_2
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità ap- plicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effet- to della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la tito-
Pag. 5 di 11 larità della NAnza italiana va riconosciuta, in sede giudizia- ria, a tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno ac- quisito quello status esclusivamente per effetto di una legge inco- stituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di NAnza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considera- zione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al ri- conoscimento della NAnza (cfr. Cass. Sezioni Unite
4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Si ritiene dunque sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4.- Nel merito, il ricorso è fondata e merita accoglimento.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della NAnza ita- liana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di DR cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apo- lidi, ovvero se il figlio non segue la NAnza dei genitori se- condo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Leg- ge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della NAnza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e fi- glio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica italiana,nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla NAnza
Pag. 6 di 11 n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la NAnza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano Persona_1
conosciuto in Brasile come
[...] Persona_5
o abbia mai rinunciato
[...] Parte_6 alla NAnza italiana in favore di quella brasiliana, come si evince dai certificati negativi di naturalizzazione n. NumeroDi_1
(rilasciato in data 02.05.2023 a favore della ricorrente
[...]
, n. (rilasciato in data 02.05.2023 a Parte_4 NumeroDi_2 favore del ricorrente , n. Controparte_3 NumeroDi_3
(rilasciato in data 02.05.2023 a favore del ricorrente
[...]
, n. (rilasciato in data 02.05.2023 a fa- Parte_7 Numero_4 vore della ricorrente , rilasciati dal Controparte_2
Ministero della Giustizia, Segreteria Nazionale di Giustizia, Uffi- cio Migrazione della Repubblica Federale del Brasile, sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la NAnza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esat- to riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di trasmissione della NAnza italiana: in particolare, il matrimonio contratto dalla sig.ra (figlia del capostipite) con Persona_3 [...]
(cittadino brasiliano) in data 25.10.1946, dalla cui CP_10 unione nasceva in data 19.11.1947 la figlia dai Parte_2 quali discendono gli odierni ricorrenti.
Orbene, per tutti tali casi vengono in rilievo, ratione temporis, le
Pag. 7 di 11 allora vigenti norme contenute negli artt. 1 e 10 della Legge n.
555/1912, che prevedevano, rispettivamente, che salvo casi mar- ginali non ricorrenti nel caso di specie la trasmissione della cit- tadinanza italiana non poteva avvenire per via materna, essendo peraltro previsto che <la donna NA che si marita a uno straniero perde la NAnza italiana, sempre ché il marito pos- sieda una NAnza che pel fatto del matrimonio a lei si comu- nichi>> (art. 10 Legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del
1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sul- la NAnza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della NAnza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravis- sima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e po- neva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola au- tomaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cit- tadino italiano.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L.
555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il fi- glio di DR NA .
È appena il caso di rilevare che le norme dichiarate incostituzio- nali con le predette sentenze sono sostanzialmente riproduttive di quelle contenute nel codice civile del 1865, sicché può ritenersi che i principi ed il precipitato normativo conseguenti alle stesse pro- nunce di incostituzionalità vengano in rilievo anche nel caso di specie, in cui una o più delle ipotesi di trasmissione della cittadi- nanza italiana per via materna si sono verificate sotto la vigenza delle norme del citato Codice civile del 1865.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il
Pag. 8 di 11 caso di figli nati da DR NA italiana a partire dal 1° gen- naio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da DR NA italiana dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegit- tima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cit- tadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata de- finitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio
2009, ha stabilito che va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla di- chiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quan- to la perdita senza la volontà della titolare della NAnza è ef- fetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzio- nale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio riacquista la NAnza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione de- scritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vi- gore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadi- no, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminato- ria>>.
L'interpretazione del Suprema Collegio consente, così di ricono- scere lo status civitatis di tutti coloro che potenziali cittadini ita- liani non hanno acquisito quello status esclusivamente per effet- to di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di NAnza originario illegitti- mamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legisla- tivo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrit-
Pag. 9 di 11 tibile del diritto al riconoscimento della NAnza (cfr. Cass.
s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014). Ne consegue che il ma- trimonio della donna NA italiana con un cittadino straniero non è valso a privare la prima della NAnza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertan- to, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla na- scita la NAnza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita acco- glimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italia- ni e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti.
5. Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_4
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. nata a [...]/MG, Brasile, il Controparte_1
25/01/1970,
2. nata a [...]/MG, Controparte_2
Brasile, il 17/10/1995,
3. nato a [...]/MG, Bra- Controparte_3 sile, il 25/05/2001,
4. nato a [...]/MG, Brasi- Parte_1 le, il 25/05/2001; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- e per esso, Parte_8 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Pietro al Tanagro
(SA), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della NAnza della persona indicata, provvedendo alle even- tuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Pag. 10 di 11 - DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 26.06.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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