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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/04/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 6851/2023 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. S. Casali
CONTRO
Controparte_1
- Convenuta -
rappresentata e difesa dall'Avv A. Ghirelli
E
Controparte_2
- Chiamata in causa -
rappresentata e difesa dall'Avv E. Forni
in punto a: contratto d'opera, risoluzione, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 4/3/25 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per parte attrice:
“NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la nullità/l'inefficacia o come meglio riterrà il giudicante del D.I. opposto e per
l'effetto revocare il D.I. n. 2144/2023. IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuto dovuto un Con compenso a ridurre il quantum richiesto in quanto eccessivo.
- IN VIA SUBORDINATA E NEI CONFRONTI DELLA TERZA CHIAMATA: nella denegata e Con non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande di dichiarare il terzo
[...] tenuto a manlevare e tenere indenne il e, per l'effetto, Controparte_2 Parte_1Con condannarla al pagamento di quanto il tribunale riterrà dovuto a
- NEI CONFRONTI DELLA TERZA CHIAMATA ED IN VIA AUTONOMA, accertare e Cont dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento di e quindi condannare la stessa al risarcimento dei danni, anche per perdita di chance, subiti dal condominio da quantificarsi nell'importo tra l'importo dell'appalto stabilito nel contratto totalmente detraibile al 110% pari a € 1.523.775,80 (art. 7, pag. 7 doc. n. 8) con l'aliquota minore ora prevista al 50% ossia in totale € 761.887,90 o quella somma ritenuta dal giudice equa, anche in via equitativa. In ogni caso Vinte le spese. Con Si chiede ammettersi CTU al fine di valutare la congruità del compenso richiesto da con l'attività effettivamente svolta”;
per parte convenuta:
“Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa voglia il Tribunale di Modena accogliere le seguenti conclusioni
Nel merito:
1. Rigettarsi l'opposizione avversaria, confermando il D.I. opposto.
2. In subordine condannare l'opponente a pagare la somma di euro 50.752,00 Parte_1 alla soc. salva altra somma, anche maggiore, che dovesse risultare più Controparte_1 esatta, per le prestazioni eseguite di cui è causa oltre ad interessi dalla domanda giudiziale ex art. 1224 4° comma codice civile fino al saldo.
3. In ogni caso, spese e compensi d'avvocato rifusi, compresi quelli relativi alla mediaconciliazione.
In via Istruttoria:
A. Pur evidenziando che sussiste prova scritta sia del conferimento dell'incarico da parte del
alla soc. opposta che dell'avvenuta esecuzione delle relative prestazioni Parte_1 tecniche commissionate per detto incarico, si chiede, qualora ritenuto necessario e senza accettare inversioni all'onere della prova, ammettersi prova per interrogatorio formale dei legali rappresentati del condominio e della terza chiamata, nonché per testimoni, sui seguenti capitoli:
1) Vero che la soc. è stata incaricata dal di effettuare le Controparte_1 Parte_1 prestazioni tecniche costituite da diagnosi energetica preventiva e progettazione esecutiva per l'impianto energetico relativa ai lavori edili di “ ecobonus 110%” relativi all'immobile del predetto condominio sito in Modena, via Franklin n.34.
2) Vero che su incarico del di cui al precedente capitolo Controparte_1 Parte_1 1) ha redatto e presentato la CILA-SUPERBONUS e la relativa documentazione che si rammostra ( doc. 6 di parte opposta con i relativi allegati).
3) Vero che tramite il proprio personale in data 14.04.2022 ha effettuato Controparte_1 sopralluoghi sull'immobile del in Modena, via Franklin n.34, e su ciascun Parte_1 Pt_1 appartamento dello stesso, per verificare l'APE convenzionale del Condominio stesso pre e post intervento.
4) Vero che il compenso per l'incarico affidato a dal per Controparte_1 Parte_1 le prestazioni tecniche costituite da diagnosi energetica preventiva e progettazione esecutiva per l'impianto energetico relativa ai lavori edili di “ ecobonus 110%” fu concordato nella misura di euro 50.752,00 come da verbale di assemblea del del 01.04.2022 ( doc. 6 delle Parte_1 produzioni di parte opponente che si rammostra).
Si indicano come testi su tutti i capitoli:
1. geom. res.te a San Benedetto Po, via Controparte_3 Castiglione della Pescaia n. 30; 2. geom. res.te a Schivenoglia via Vittorio Veneto CP_4 n.60; 3. Ing. res.te a Poggio Rusco via Giuseppe Verdi 45/2. Persona_1 Ci si oppone alla ammissione delle prove avversarie perché assolutamente generiche e non articolate in capitoli specifici.
2 B. Pur evidenziando che il compenso dovuto a e la sua quantificazione risulta Controparte_1 determinato tra le parti, per mero scrupolo difensivo si chiede, qualora il Giudice lo ritenga necessario, ammissione di CTU per la sua quantificazione”;
per parte terza chiamata:
“contrariis reiectis, piaccia all'Ecc.mo Giudice adito,
- IN VIA ISTRUTTORIA:
- rimettere la causa in istruttoria ed ammettere:
>l'interrogatorio formale del Geom. legale rappresentante dello CP_5 Controparte_6 Amministratore del sui seguenti capitoli di prova: Parte_1 1) “vero che il contratto di appalto del 26.10.2022 (doc. 8, fascicolo , che si Parte_1 rammostra), tra il e è stato sottoscritto dallo Parte_1 Controparte_7 CP_6
che Lei rappresenta, senza l'autorizzazione dell'assemblea condominiale”;
[...]
2) “vero che il contratto in parola è stato sottoscritto per consentire alla di Controparte_7 negoziare con gli istituti di credito un accordo volto alla cessione dei crediti di imposta come previsto dal cd Superbonus 110%”;
3) “vero che il testo del contratto di appalto citato è stato predisposto a seguito di trattative tra il legale del Condominio e;
Controparte_7
4) “Dica il teste se lo è stato autorizzato dall'assemblea del a Controparte_6 Parte_1 presentare presso il Comune di Modena il titolo edilizio necessario (Comunicazione di inizio lavori superbonus ai sensi dell'art. 119 del DL n. 34/2020) per l'avvio dei lavori”;
5) “Dica il teste se l'assemblea del Condomio ha approvato l'istituzione di un fondo speciale Pt_1 previsto dall'art. 1135, co. 1, n. 4, c.c.”;
> la prova per testi, sui seguenti capitoli di prova: Co 6) “Vero che il teste, nel corso del 2022, ha curato per conto di le trattative per Controparte_7 la redazione e la sottoscrizione del contratto di appalto del 26.10.2022 (doc. 8, fascicolo Parte_1
, che si rammostra)”;
[...]
7) “Vero che per conto del ha seguito le trattative l'Avv. Serena Casali del Foro Parte_1 di Modena”;
8) “Vero che la clausola 7bis del contratto citato è stata oggetto di specifica negoziazione tra i legali delle parti”, come da corrispondenza che si rammostra (docc. 1 e 2, fascicolo . Parte_2
- Si indica quale teste l'Avv. , con Studio in Piazza B. Zumbini n. 39, Testimone_1 Cosenza (CS).
- NEL MERITO:
- rigettare le domande del , in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi Parte_1 indicati negli atti di causa;
accertando specificamente che il contratto di appalto del 26.10.2022 non ha mai spiegato i suoi effetti per il mancato avveramento delle condizioni sospensive ivi previste, specificamente anche quella di cui all'art. 7Bis.
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre alle spese generali, i.v.a. e
c.p.a. come per legge”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3 Sempre preliminarmente va rilevata la sussistenza della condizione di procedibilità essendo documentato l'esperimento della negoziazione assistita, con il deposito in data 26/11/2024del verbale negativo di mediazione.
3. La vicenda riguarda la contrattazione di opere edili nell'immobile condominiale di parte attrice opponente, in particolare la richiesta di pagamento (nella somma di €
50.752,00, oltre accessori, quali compensi professionali richiesti in via monitoria
(doc. n. 1 att.) da parte convenuta e relativi alla progettazione per lavori edili di manutenzione straordinaria con utilizzo di incentivi fiscali -di cui al D.L. n. 34/2020- poi non eseguiti.
Parte attrice opponente ha chiamato in causa l'impresa appaltatrice non solo al fine di essere manlevata e tenuta indenne dalla pretesa di parte convenuta ma anche rivolgendo alla terza chiamata autonoma domanda di risarcimento danni da inadempimento, anche per perdita di chance.
Non è contestato che le parti attrice e chiamata in causa abbiano stipulato il
26/10/222 un contratto di appalto con la quale la società appaltatrice si impegnava ad eseguire i lavori di ristrutturazione a carico della committente nel quale si prevede, tra l'altro, il conferimento di un mandato all'appaltatore per la gestione e il coordinamento di tutte le figure professionali occorrenti per svolgere le attività di progettazione, direzione lavori e realizzazione delle opere.
Secondo parte opponente, riscontrate dalle produzioni documentali, il condominio all'assemblea del 13/9/2021 (doc. n. 2 att.), presente il Geom. CP_8 della società di progettazione convenuta opposta, deliberò di procedere con l'esecuzione delle opere straordinarie usufruendo del superbonus individuando come impresa la terza chiamata, sul presupposto esplicitato che l'opera sarebbe stata eseguita e tutti i costi coperti dagli incentivi previsti per il cd. Superbonus, salvo che fosse il condominio stesso a rinunciare all'opera appaltata e progettata;
dopo di che la convenuta venne affiancata alla terza chiamata come “General Contractor” (doc. n.
3 e 4 att.); inoltre, la convenuta presenziava alle assemblee condominiali per presentare l'opera, il preventivo e per fornire chiarimenti, e forniva istruzioni all'amministratore condominiale sulle delibere da prendere e su quale impresa avrebbe poi eseguito materialmente i lavori (doc. n. 5 att.).
In data 31/3/2022, l'impresa appaltatrice comunica al condominio ed alla convenuta di essere in grado di far partire i lavori in alcuni cantieri tra cui l'odierno opponente (doc. n. 3 att.), e quindi all'assemblea condominiale dell'1/4/22 l'arch.
4 per conto della convenuta rende spiegazioni inerenti l'opera, precisando che Per_2 il compenso per la fase di progettazione sarebbe stato da corrispondere solo se il condominio avesse rinunciato alle opere appaltate (doc. n. 6 att., punto 4); la circostanza che ogni compenso professionale fosse coperto dagli incentivi, salvo che per causa imputabile al condominio, veniva sottoscritto il preventivo relativo al
“Progetto di efficientamento energetico di immobile sito a Modena in Via Franklin 34
– Superbonus 110% - D.L. 34/2020 ( Decreto Rilancio)” (doc. n. 3 conv. e n. 12 att.) nel quale, quanto ai costi per la fase di progettazione esecutiva, si prevede espressamente: <La suddetta casistica è prevista esclusivamente nel caso in cui venga terminata la progettazione esecutiva e il decida di NON Parte_1 procedere all'esecuzione dell'intervento>>. Il concetto viene ribadito anche nella comunicazione email del 6/4/22, con la quale l'amministratore del condominio, inviando il preventivo, fa riferimento a somme “non dovranno essere ricostruite se i condomini non dovessero proseguire con le lavorazioni delle opere” (doc. n. 7 att.).
In data 26/10/2022 veniva quindi sottoscritto il contratto di appalto tra impresa e condominio (doc. n. 8 att.) che prevedeva come inizio lavori il 25.1.2023; il geom. della convenuta, con email del 17/11/2022, informava il condominio CP_4 che il deposito della IL sarebbe stato effettuato nei termini di legge (25/11/22), indicando come impresa esecutrice A&C (doc. n. 9 att.).
Anche nel corpo del contratto di appalto con la chiamata in causa veniva confermato che compenso della convenuta sarebbe stato pagato dall'impresa (doc. n.
8 att. art. 1), essendo anche previsto il conferimento di mandato da parte del committente per coordinare le varie attività professionali connesse all'opera da eseguire doc. n. 8 att. art. 3), e che il pagamento ai professionisti venga effettuato dall'impresa appaltatrice (art. 3, comma 2). Correlativamente, le spese dei professionisti connesse all'opera vengono fatturate al condominio per ragioni fiscali ma corrisposte dall'impresa (doc. n. 8).
Le opere, comunque, non venivano svolte, e in data 22/5/2023 l'impresa invia sia al condominio che ai progettisti comunicazione (doc. n. 10 att.) del seguente tenore: <(…) siamo a comunicare di non essere più nelle condizioni di poter accordare lo sconto in fattura;
come contrattualmente specificato tuttavia ci rendiamo disponibili ad eseguire i lavori e consentirvi così, di poter ristrutturare le
Vostre abitazioni fruendo ancora degli incentivi fiscali, e ricordando che in relazione alle CILAS già presentate nei termini di legge, potete usufruire ancora dell' aliquota al 110%.
5 Qualora foste interessati a procedere comunque con l'esecuzione dei lavori, vi chiediamo di ottenere la delibera di approvazione dell'appalto dei lavori entro e non oltre il 30_06_2023, al fine di poter programmare i cantieri e gli approvvigionamenti>>.
4. Parte attrice contesta, come primo motivo di opposizione, che secondo gli accordi intercorsi tra le parti -e specificamente nella scrittura privata “preventivo” su cui si fonda la pretesa monitoria- era previsto che l'obbligazione di pagamento sussisteva in capo al solo in caso in caso di rinuncia all'esecuzione delle opere da Parte_1 parte del stesso;
pertanto. essendo stata l'impresa a comunicare di non Parte_1 poter proseguire con le opere, e non il condominio, il credito non era esigibile al momento dell'emissione del decreto.
Parte attrice e parte chiamata in causa, in modo sostanzialmente uniforme, allegano che in realtà la mancata esecuzione delle opere è riconducibile alla volontà del condominio committente, in quanto con comunicazione del 22.5.2023 (doc. n.
10, att.), l'appaltatore informava il di non essere nelle Parte_1 condizioni di accordare lo sconto in fattura, rendendosi tuttavia, disponibile ad eseguire i lavori, consentendo così al Condominio di ristrutturare l'immobile usufruendo non solo dei classici incentivi fiscali, ma anche del bonus al 110% , essendo state già presentate le CILAS nei termini di legge, e a quale punto era condominio a decidere di non procedere.
In proposito, l'appaltatore allega il mancato avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 7 bis del contratto di appalto sottoscritto tra le parti, a norma de quale: <<(…) il presente Contratto avrà efficacia nel momento in cui si verificheranno entrambe queste condizioni: “a) che l'assemblea condominiale abbia deliberato in via definitiva l'esecuzione dei lavori di miglioramento energetico di cui alla legge 77/2020 presso il Condominio sito in Modena (MO), Via Parte_1
Franklin n. 34, C.F. , nonché la scelta di opzione del pagamento;
b) P.IVA_1 che l'appaltatore abbia la certezza dell'acquisto di tutti i crediti derivanti dal presente Contratto da parte dell'istituto di credito/operatore di settore qualificato di cui alla lettera g) della premesse mediante apposito accordo definitivo e che, infine, l'assemblea condominiale, con delibera di cui sopra, si dichiari edotta che tali crediti verranno acquistati dal predetto istituto di credito/operatore di settore qualificato>>.
6 Allega parte attrice che non si è verificata né la prima condizione, poiché non c'è una delibera assembleare che conferisca il mandato ad di Controparte_7 eseguire l'appalto, dato che nella delibera dell'1.4.2022 l'assemblea ha approvato la proposta di appaltare le opere per la riqualificazione energetica ad Controparte_9 soggetto diverso da e, dunque, l'amministratore
[...] Controparte_7 condominiale era comunque sprovvisto dei poteri per firmare il contratto di appalto del 26.10.2022, e nemmeno la seconda condizione, che racchiude al suo interno due ulteriori condizioni (“certezza dell'acquisto di tutti i crediti derivanti dal presente
Contratto da parte dell'istituto di credito”; e che l'“assemblea condominiale, con delibera (…), si dichiari edotta che tali crediti verranno acquistati dal predetto istituto”), eventi non verificatisi per circostanze estranee alla volontà dell'appaltatore.
5. Le esposte risultanze documentali forniscono sufficienti elementi di convincimento per le questioni poste dalle domande delle parti, svolgendo diversi e separati effetti rispetto ai due diversi temi del decidere: da un lato il rapporto tra parte attrice e convenuta, dall'altro il rapporto tra parte attrice e terza chiamata.
Per ragioni ricostruttive occorre partire dal secondo punto, in quanto, a fronte delle reciproche allegazioni di inadempimento di committente ed appaltatore, è emerso con evidenza che la svolta della vicenda -con irreversibile compromissione dei rapporti reciproci- avviene al omento in cui l'impresa comunica di non intendere applicare lo sconto in fattura;
la questione dirimente consiste, quindi, nell'accertare se il venir meno dello sconto in fattura legittima il comportamento del condominio committente.
La risposta è positiva in ragione di una lettura ragionata delle già richiamate risultanze documentali, e in particolare la lettura coordinata del verbale dell'assemblea condominiale del 13/9/21 (doc. n. 1 fasc. monitorio) e 21/4/22 (doc.
n. 6 att.), lascia chiaramente intendere che le parti erano, tutte e tre, a conoscenza del presupposto della modalità di pagamento mediante sconto in fattura come elemento essenziale dell'accordo, e ciò sia per l'opera edile che per lo studio di fattibilità ad essa connesso.
Di tale circostanza -o meglio elemento essenziale dell'accordo- era stata posta a conoscenza anche l'impresa appaltatrice, posto che nella comunicazione e-mail del
6/4/22 (doc. n. 7 att.) inviata anche al geom. era stato riportato lo stralcio CP_4
7 del deliberato assembleare ove si menziona espressamente la cessione del credito mediante sconto in fattura.
Il comportamento del condominio committente, che vede venire meno un elemento imprescindibile, espresso ripetutamente in sede di formazione della volontà assembleare, relativamente alla esigenza di non sostenere esborsi e di procedere mediante le modalità dello sconto in fattura, è quindi, non solo legittimo, ma nemmeno qualificabile come manifestazione di una volontà attribuibile allo stesso di non dar corso alle opere di cui si tratta. Non è, infatti, nemmeno Parte_1 individuabile una volontà revocabile e revocata dal committente, laddove una volontà poteva ritenersi formata e sussistente solo in relazione a specifiche modalità di pagamento delle opere da eseguire: sull'esecuzione delle opere senza sconto in fattura, nessuna volontà comune può considerarsi formata in sede assembleare.
Al riguardo è, anche, improprio il riferimento al tema dell'inadempimento, in quanto, come spiegato dalla stessa impresa appaltatrice chiamata in causa, non è configurabile inadempimento in relazione a un contratto nel quale non si erano realizzate due condizioni sospensive, per eventi per circostanze estranee alla volontà dell'appaltatore stesso.
Al riguardo va rilevato che, sul punto non sono contestate da parte attrice le circostanze addotte da parte terza chiamata nella comunicazione del 22/5/2023 (doc.
n. 10 att.) circa le ragioni del rifiuto di procedere con lo sconto in fattura, ovvero i riferimenti agli effetti della crisi economica causata dalla pandemia, alla successiva necessità del Governo di porre un freno all'uso degli incentivi fiscali, la sopravvenienza del Decreto legge 11/2023, e le connesse difficoltà delle imprese ad incassare, avendo le banche esaurito gli spazi fiscali per acquistare i crediti.
Per tali ragioni, non è nemmeno configurabile inadempimento della terza chiamata nei confronti del attore opponente. Risultano pertanto Parte_1 infondate le domande che presuppongono la sussistenza dell'inadempimento, sia quella di risoluzione contrattuale che quella consequenziale risarcitoria.
5. Quanto, invece, al primo punto, relativo alla pretesa di pagamento di parte convenuta verso parte chiamata, va rilevato che la questione si concentra sulla sussistenza o meno dell'obbligazione del committente in relazione all'attività di progettazione, in mancanza di svolgimento delle opere, ovvero la giustificazione o meno dell'inadempimento allegato dal preteso creditore.
8 Al riguardo va considerato che l'impostazione in termini condizionali effettuata dalle parti risulta parzialmente fuorviante, perché nella specie non risulta effettivamente apposto un elemento negoziale accessorio incidente sull'efficacia del medesimo;
nella specie risulta, invece, che parte opponente eccepisce la non esigibilità della somma ingiunta in pagamento alla luce del contenuto del preventivo stipulato, nel quale si prevedeva la corresponsione del corrispettivo da parte del solo in caso di rinuncia di quest'ultimo all'esecuzione delle opere;
Parte_1 trattasi, dunque, di una esplicita previsione rientrante nell'oggetto del contratto, in mancanza del quale può sì dirsi mancante una condizione indispensabile per azionare la pretesa di pagamento, ma non in ragione del mancato avveramento di una condizione, bensì per l'insussistenza dell'obbligazione; infatti, una volta accertato -come emerge dai paragrafi precedenti- che a seguito del venir meno dello sconto in fattura il comportamento del committente era legittimo, e che la mancata prosecuzione delle opere non è dipesa da volontà del committente, ma, appunto, dalla impossibilità di realizzare un elemento essenziale del contratto circa le modalità di pagamento, non ricorre la -unica- fattispecie negoziale che avrebbe dato luogo al sorgere dell'obbligazione diretta del committente per l'attività di progettazione. Ciò è quanto emerge in modo inequivocabile dal tenore letterale delle espressioni usate dai contraenti, giacché le parti hanno voluto subordinare il diritto al compenso spettante al professionista al fatto che l'opera progettata proseguisse o meno per volontà del
. Parte_1
L'obbligazione di pagamento azionata con la pretesa monitoria non è, quindi, sussistente. In altri termini, il credito azionato in sede monitoria, non può definirsi ai sensi dell'art. 633 C.p.c., certo, liquido ed esigibile.
6. Ai fini sopra evidenziati, l'istruttoria orale richiesta -anche in sede di precisazione delle conclusioni- dalle parti convenuta e chiamata è inutile.
Al riguardo con l'ordinanza in data 10/12/2024 si era precisato che: <in ogni caso, nella specie l'opposizione si fonda anche su documentazione diversa da quella contestata da parte convenuta, in quanto: la lettura coordinata dell'Assemblea del 13/9/21 (doc. n. 1 fasc. monitorio) e 21/4/22 (doc. 6 att..), fa intendere che le parti erano tutte a conoscenza del presupposto della modalità di pagamento mediante sconto in fattura come elemento essenziale, sia per l'opera che per lo studio di fattibilità;
(…)
9 rilevato, peraltro, che la causa appare matura per la decisione sulla base delle produzioni documentali, senza necessità dell'istruttoria orale richiesta>>; nel corso dell'istruttoria non sono, peraltro, emerse circostanze di senso diverso, idonee a modificare le valutazioni già espresse e, di conseguenza, anche la riproposizione del medesimo capitolato di prova in sede di precisazione delle conclusioni in via istruttoria, risulta immotivata e finalizzata esclusivamente a indurre una diversa valutazione da parte del giudicante, non sostenuta da un mutamento delle condizioni di fatto e diritto poste alla base della precedente statuizione e, pertanto, inammissibile.
7. In conseguenza di quanto precede, l'opposizione è risultata, in definitiva, fondata,
e ciò comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto (anche per quanto concerne accessori e spese).
In forza degli accordi di cui alla documentazione prodotta, parte attrice nulla deve a parte convenuta, la domanda di pagamento è infondata, anche in riferimento alla prospettazione subordinata, non essendo parte attrice il soggetto tenuto al pagamento.
La domanda di risoluzione svolta tra parte attrice e parte chiamata in causa è risultata infondata e come tale va respinta, unitamente a quella di risarcimento danni.
Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e, pertanto, parte convenuta rifondere le spese a parte attrice, e quest'ultima a parte chiamata in causa;
le stesse -per valore dichiarato e bassa complessità, si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, in accoglimento dell'opposizione di avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n° 2144 del 22/9/2023 del Tri revoca il predetto decreto ingiuntivo;
rigetta le domande svolte da nei confronti di Parte_1 [...] con l'atto di e del 24/11/202 Controparte_2 a e condanna la società a rifondere a Controparte_1
le spese processuali, ch € 4.380,35, di Parte_1 cui € 571,35 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
dichiara tenuto e condanna il a rifondere a Parte_1 [...]
le spese processuali, c i € 4.380,35, di c Parte_3 oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il giorno 1/4/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
10
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 6851/2023 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. S. Casali
CONTRO
Controparte_1
- Convenuta -
rappresentata e difesa dall'Avv A. Ghirelli
E
Controparte_2
- Chiamata in causa -
rappresentata e difesa dall'Avv E. Forni
in punto a: contratto d'opera, risoluzione, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 4/3/25 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per parte attrice:
“NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la nullità/l'inefficacia o come meglio riterrà il giudicante del D.I. opposto e per
l'effetto revocare il D.I. n. 2144/2023. IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuto dovuto un Con compenso a ridurre il quantum richiesto in quanto eccessivo.
- IN VIA SUBORDINATA E NEI CONFRONTI DELLA TERZA CHIAMATA: nella denegata e Con non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande di dichiarare il terzo
[...] tenuto a manlevare e tenere indenne il e, per l'effetto, Controparte_2 Parte_1Con condannarla al pagamento di quanto il tribunale riterrà dovuto a
- NEI CONFRONTI DELLA TERZA CHIAMATA ED IN VIA AUTONOMA, accertare e Cont dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento di e quindi condannare la stessa al risarcimento dei danni, anche per perdita di chance, subiti dal condominio da quantificarsi nell'importo tra l'importo dell'appalto stabilito nel contratto totalmente detraibile al 110% pari a € 1.523.775,80 (art. 7, pag. 7 doc. n. 8) con l'aliquota minore ora prevista al 50% ossia in totale € 761.887,90 o quella somma ritenuta dal giudice equa, anche in via equitativa. In ogni caso Vinte le spese. Con Si chiede ammettersi CTU al fine di valutare la congruità del compenso richiesto da con l'attività effettivamente svolta”;
per parte convenuta:
“Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa voglia il Tribunale di Modena accogliere le seguenti conclusioni
Nel merito:
1. Rigettarsi l'opposizione avversaria, confermando il D.I. opposto.
2. In subordine condannare l'opponente a pagare la somma di euro 50.752,00 Parte_1 alla soc. salva altra somma, anche maggiore, che dovesse risultare più Controparte_1 esatta, per le prestazioni eseguite di cui è causa oltre ad interessi dalla domanda giudiziale ex art. 1224 4° comma codice civile fino al saldo.
3. In ogni caso, spese e compensi d'avvocato rifusi, compresi quelli relativi alla mediaconciliazione.
In via Istruttoria:
A. Pur evidenziando che sussiste prova scritta sia del conferimento dell'incarico da parte del
alla soc. opposta che dell'avvenuta esecuzione delle relative prestazioni Parte_1 tecniche commissionate per detto incarico, si chiede, qualora ritenuto necessario e senza accettare inversioni all'onere della prova, ammettersi prova per interrogatorio formale dei legali rappresentati del condominio e della terza chiamata, nonché per testimoni, sui seguenti capitoli:
1) Vero che la soc. è stata incaricata dal di effettuare le Controparte_1 Parte_1 prestazioni tecniche costituite da diagnosi energetica preventiva e progettazione esecutiva per l'impianto energetico relativa ai lavori edili di “ ecobonus 110%” relativi all'immobile del predetto condominio sito in Modena, via Franklin n.34.
2) Vero che su incarico del di cui al precedente capitolo Controparte_1 Parte_1 1) ha redatto e presentato la CILA-SUPERBONUS e la relativa documentazione che si rammostra ( doc. 6 di parte opposta con i relativi allegati).
3) Vero che tramite il proprio personale in data 14.04.2022 ha effettuato Controparte_1 sopralluoghi sull'immobile del in Modena, via Franklin n.34, e su ciascun Parte_1 Pt_1 appartamento dello stesso, per verificare l'APE convenzionale del Condominio stesso pre e post intervento.
4) Vero che il compenso per l'incarico affidato a dal per Controparte_1 Parte_1 le prestazioni tecniche costituite da diagnosi energetica preventiva e progettazione esecutiva per l'impianto energetico relativa ai lavori edili di “ ecobonus 110%” fu concordato nella misura di euro 50.752,00 come da verbale di assemblea del del 01.04.2022 ( doc. 6 delle Parte_1 produzioni di parte opponente che si rammostra).
Si indicano come testi su tutti i capitoli:
1. geom. res.te a San Benedetto Po, via Controparte_3 Castiglione della Pescaia n. 30; 2. geom. res.te a Schivenoglia via Vittorio Veneto CP_4 n.60; 3. Ing. res.te a Poggio Rusco via Giuseppe Verdi 45/2. Persona_1 Ci si oppone alla ammissione delle prove avversarie perché assolutamente generiche e non articolate in capitoli specifici.
2 B. Pur evidenziando che il compenso dovuto a e la sua quantificazione risulta Controparte_1 determinato tra le parti, per mero scrupolo difensivo si chiede, qualora il Giudice lo ritenga necessario, ammissione di CTU per la sua quantificazione”;
per parte terza chiamata:
“contrariis reiectis, piaccia all'Ecc.mo Giudice adito,
- IN VIA ISTRUTTORIA:
- rimettere la causa in istruttoria ed ammettere:
>l'interrogatorio formale del Geom. legale rappresentante dello CP_5 Controparte_6 Amministratore del sui seguenti capitoli di prova: Parte_1 1) “vero che il contratto di appalto del 26.10.2022 (doc. 8, fascicolo , che si Parte_1 rammostra), tra il e è stato sottoscritto dallo Parte_1 Controparte_7 CP_6
che Lei rappresenta, senza l'autorizzazione dell'assemblea condominiale”;
[...]
2) “vero che il contratto in parola è stato sottoscritto per consentire alla di Controparte_7 negoziare con gli istituti di credito un accordo volto alla cessione dei crediti di imposta come previsto dal cd Superbonus 110%”;
3) “vero che il testo del contratto di appalto citato è stato predisposto a seguito di trattative tra il legale del Condominio e;
Controparte_7
4) “Dica il teste se lo è stato autorizzato dall'assemblea del a Controparte_6 Parte_1 presentare presso il Comune di Modena il titolo edilizio necessario (Comunicazione di inizio lavori superbonus ai sensi dell'art. 119 del DL n. 34/2020) per l'avvio dei lavori”;
5) “Dica il teste se l'assemblea del Condomio ha approvato l'istituzione di un fondo speciale Pt_1 previsto dall'art. 1135, co. 1, n. 4, c.c.”;
> la prova per testi, sui seguenti capitoli di prova: Co 6) “Vero che il teste, nel corso del 2022, ha curato per conto di le trattative per Controparte_7 la redazione e la sottoscrizione del contratto di appalto del 26.10.2022 (doc. 8, fascicolo Parte_1
, che si rammostra)”;
[...]
7) “Vero che per conto del ha seguito le trattative l'Avv. Serena Casali del Foro Parte_1 di Modena”;
8) “Vero che la clausola 7bis del contratto citato è stata oggetto di specifica negoziazione tra i legali delle parti”, come da corrispondenza che si rammostra (docc. 1 e 2, fascicolo . Parte_2
- Si indica quale teste l'Avv. , con Studio in Piazza B. Zumbini n. 39, Testimone_1 Cosenza (CS).
- NEL MERITO:
- rigettare le domande del , in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi Parte_1 indicati negli atti di causa;
accertando specificamente che il contratto di appalto del 26.10.2022 non ha mai spiegato i suoi effetti per il mancato avveramento delle condizioni sospensive ivi previste, specificamente anche quella di cui all'art. 7Bis.
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre alle spese generali, i.v.a. e
c.p.a. come per legge”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3 Sempre preliminarmente va rilevata la sussistenza della condizione di procedibilità essendo documentato l'esperimento della negoziazione assistita, con il deposito in data 26/11/2024del verbale negativo di mediazione.
3. La vicenda riguarda la contrattazione di opere edili nell'immobile condominiale di parte attrice opponente, in particolare la richiesta di pagamento (nella somma di €
50.752,00, oltre accessori, quali compensi professionali richiesti in via monitoria
(doc. n. 1 att.) da parte convenuta e relativi alla progettazione per lavori edili di manutenzione straordinaria con utilizzo di incentivi fiscali -di cui al D.L. n. 34/2020- poi non eseguiti.
Parte attrice opponente ha chiamato in causa l'impresa appaltatrice non solo al fine di essere manlevata e tenuta indenne dalla pretesa di parte convenuta ma anche rivolgendo alla terza chiamata autonoma domanda di risarcimento danni da inadempimento, anche per perdita di chance.
Non è contestato che le parti attrice e chiamata in causa abbiano stipulato il
26/10/222 un contratto di appalto con la quale la società appaltatrice si impegnava ad eseguire i lavori di ristrutturazione a carico della committente nel quale si prevede, tra l'altro, il conferimento di un mandato all'appaltatore per la gestione e il coordinamento di tutte le figure professionali occorrenti per svolgere le attività di progettazione, direzione lavori e realizzazione delle opere.
Secondo parte opponente, riscontrate dalle produzioni documentali, il condominio all'assemblea del 13/9/2021 (doc. n. 2 att.), presente il Geom. CP_8 della società di progettazione convenuta opposta, deliberò di procedere con l'esecuzione delle opere straordinarie usufruendo del superbonus individuando come impresa la terza chiamata, sul presupposto esplicitato che l'opera sarebbe stata eseguita e tutti i costi coperti dagli incentivi previsti per il cd. Superbonus, salvo che fosse il condominio stesso a rinunciare all'opera appaltata e progettata;
dopo di che la convenuta venne affiancata alla terza chiamata come “General Contractor” (doc. n.
3 e 4 att.); inoltre, la convenuta presenziava alle assemblee condominiali per presentare l'opera, il preventivo e per fornire chiarimenti, e forniva istruzioni all'amministratore condominiale sulle delibere da prendere e su quale impresa avrebbe poi eseguito materialmente i lavori (doc. n. 5 att.).
In data 31/3/2022, l'impresa appaltatrice comunica al condominio ed alla convenuta di essere in grado di far partire i lavori in alcuni cantieri tra cui l'odierno opponente (doc. n. 3 att.), e quindi all'assemblea condominiale dell'1/4/22 l'arch.
4 per conto della convenuta rende spiegazioni inerenti l'opera, precisando che Per_2 il compenso per la fase di progettazione sarebbe stato da corrispondere solo se il condominio avesse rinunciato alle opere appaltate (doc. n. 6 att., punto 4); la circostanza che ogni compenso professionale fosse coperto dagli incentivi, salvo che per causa imputabile al condominio, veniva sottoscritto il preventivo relativo al
“Progetto di efficientamento energetico di immobile sito a Modena in Via Franklin 34
– Superbonus 110% - D.L. 34/2020 ( Decreto Rilancio)” (doc. n. 3 conv. e n. 12 att.) nel quale, quanto ai costi per la fase di progettazione esecutiva, si prevede espressamente: <La suddetta casistica è prevista esclusivamente nel caso in cui venga terminata la progettazione esecutiva e il decida di NON Parte_1 procedere all'esecuzione dell'intervento>>. Il concetto viene ribadito anche nella comunicazione email del 6/4/22, con la quale l'amministratore del condominio, inviando il preventivo, fa riferimento a somme “non dovranno essere ricostruite se i condomini non dovessero proseguire con le lavorazioni delle opere” (doc. n. 7 att.).
In data 26/10/2022 veniva quindi sottoscritto il contratto di appalto tra impresa e condominio (doc. n. 8 att.) che prevedeva come inizio lavori il 25.1.2023; il geom. della convenuta, con email del 17/11/2022, informava il condominio CP_4 che il deposito della IL sarebbe stato effettuato nei termini di legge (25/11/22), indicando come impresa esecutrice A&C (doc. n. 9 att.).
Anche nel corpo del contratto di appalto con la chiamata in causa veniva confermato che compenso della convenuta sarebbe stato pagato dall'impresa (doc. n.
8 att. art. 1), essendo anche previsto il conferimento di mandato da parte del committente per coordinare le varie attività professionali connesse all'opera da eseguire doc. n. 8 att. art. 3), e che il pagamento ai professionisti venga effettuato dall'impresa appaltatrice (art. 3, comma 2). Correlativamente, le spese dei professionisti connesse all'opera vengono fatturate al condominio per ragioni fiscali ma corrisposte dall'impresa (doc. n. 8).
Le opere, comunque, non venivano svolte, e in data 22/5/2023 l'impresa invia sia al condominio che ai progettisti comunicazione (doc. n. 10 att.) del seguente tenore: <(…) siamo a comunicare di non essere più nelle condizioni di poter accordare lo sconto in fattura;
come contrattualmente specificato tuttavia ci rendiamo disponibili ad eseguire i lavori e consentirvi così, di poter ristrutturare le
Vostre abitazioni fruendo ancora degli incentivi fiscali, e ricordando che in relazione alle CILAS già presentate nei termini di legge, potete usufruire ancora dell' aliquota al 110%.
5 Qualora foste interessati a procedere comunque con l'esecuzione dei lavori, vi chiediamo di ottenere la delibera di approvazione dell'appalto dei lavori entro e non oltre il 30_06_2023, al fine di poter programmare i cantieri e gli approvvigionamenti>>.
4. Parte attrice contesta, come primo motivo di opposizione, che secondo gli accordi intercorsi tra le parti -e specificamente nella scrittura privata “preventivo” su cui si fonda la pretesa monitoria- era previsto che l'obbligazione di pagamento sussisteva in capo al solo in caso in caso di rinuncia all'esecuzione delle opere da Parte_1 parte del stesso;
pertanto. essendo stata l'impresa a comunicare di non Parte_1 poter proseguire con le opere, e non il condominio, il credito non era esigibile al momento dell'emissione del decreto.
Parte attrice e parte chiamata in causa, in modo sostanzialmente uniforme, allegano che in realtà la mancata esecuzione delle opere è riconducibile alla volontà del condominio committente, in quanto con comunicazione del 22.5.2023 (doc. n.
10, att.), l'appaltatore informava il di non essere nelle Parte_1 condizioni di accordare lo sconto in fattura, rendendosi tuttavia, disponibile ad eseguire i lavori, consentendo così al Condominio di ristrutturare l'immobile usufruendo non solo dei classici incentivi fiscali, ma anche del bonus al 110% , essendo state già presentate le CILAS nei termini di legge, e a quale punto era condominio a decidere di non procedere.
In proposito, l'appaltatore allega il mancato avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 7 bis del contratto di appalto sottoscritto tra le parti, a norma de quale: <<(…) il presente Contratto avrà efficacia nel momento in cui si verificheranno entrambe queste condizioni: “a) che l'assemblea condominiale abbia deliberato in via definitiva l'esecuzione dei lavori di miglioramento energetico di cui alla legge 77/2020 presso il Condominio sito in Modena (MO), Via Parte_1
Franklin n. 34, C.F. , nonché la scelta di opzione del pagamento;
b) P.IVA_1 che l'appaltatore abbia la certezza dell'acquisto di tutti i crediti derivanti dal presente Contratto da parte dell'istituto di credito/operatore di settore qualificato di cui alla lettera g) della premesse mediante apposito accordo definitivo e che, infine, l'assemblea condominiale, con delibera di cui sopra, si dichiari edotta che tali crediti verranno acquistati dal predetto istituto di credito/operatore di settore qualificato>>.
6 Allega parte attrice che non si è verificata né la prima condizione, poiché non c'è una delibera assembleare che conferisca il mandato ad di Controparte_7 eseguire l'appalto, dato che nella delibera dell'1.4.2022 l'assemblea ha approvato la proposta di appaltare le opere per la riqualificazione energetica ad Controparte_9 soggetto diverso da e, dunque, l'amministratore
[...] Controparte_7 condominiale era comunque sprovvisto dei poteri per firmare il contratto di appalto del 26.10.2022, e nemmeno la seconda condizione, che racchiude al suo interno due ulteriori condizioni (“certezza dell'acquisto di tutti i crediti derivanti dal presente
Contratto da parte dell'istituto di credito”; e che l'“assemblea condominiale, con delibera (…), si dichiari edotta che tali crediti verranno acquistati dal predetto istituto”), eventi non verificatisi per circostanze estranee alla volontà dell'appaltatore.
5. Le esposte risultanze documentali forniscono sufficienti elementi di convincimento per le questioni poste dalle domande delle parti, svolgendo diversi e separati effetti rispetto ai due diversi temi del decidere: da un lato il rapporto tra parte attrice e convenuta, dall'altro il rapporto tra parte attrice e terza chiamata.
Per ragioni ricostruttive occorre partire dal secondo punto, in quanto, a fronte delle reciproche allegazioni di inadempimento di committente ed appaltatore, è emerso con evidenza che la svolta della vicenda -con irreversibile compromissione dei rapporti reciproci- avviene al omento in cui l'impresa comunica di non intendere applicare lo sconto in fattura;
la questione dirimente consiste, quindi, nell'accertare se il venir meno dello sconto in fattura legittima il comportamento del condominio committente.
La risposta è positiva in ragione di una lettura ragionata delle già richiamate risultanze documentali, e in particolare la lettura coordinata del verbale dell'assemblea condominiale del 13/9/21 (doc. n. 1 fasc. monitorio) e 21/4/22 (doc.
n. 6 att.), lascia chiaramente intendere che le parti erano, tutte e tre, a conoscenza del presupposto della modalità di pagamento mediante sconto in fattura come elemento essenziale dell'accordo, e ciò sia per l'opera edile che per lo studio di fattibilità ad essa connesso.
Di tale circostanza -o meglio elemento essenziale dell'accordo- era stata posta a conoscenza anche l'impresa appaltatrice, posto che nella comunicazione e-mail del
6/4/22 (doc. n. 7 att.) inviata anche al geom. era stato riportato lo stralcio CP_4
7 del deliberato assembleare ove si menziona espressamente la cessione del credito mediante sconto in fattura.
Il comportamento del condominio committente, che vede venire meno un elemento imprescindibile, espresso ripetutamente in sede di formazione della volontà assembleare, relativamente alla esigenza di non sostenere esborsi e di procedere mediante le modalità dello sconto in fattura, è quindi, non solo legittimo, ma nemmeno qualificabile come manifestazione di una volontà attribuibile allo stesso di non dar corso alle opere di cui si tratta. Non è, infatti, nemmeno Parte_1 individuabile una volontà revocabile e revocata dal committente, laddove una volontà poteva ritenersi formata e sussistente solo in relazione a specifiche modalità di pagamento delle opere da eseguire: sull'esecuzione delle opere senza sconto in fattura, nessuna volontà comune può considerarsi formata in sede assembleare.
Al riguardo è, anche, improprio il riferimento al tema dell'inadempimento, in quanto, come spiegato dalla stessa impresa appaltatrice chiamata in causa, non è configurabile inadempimento in relazione a un contratto nel quale non si erano realizzate due condizioni sospensive, per eventi per circostanze estranee alla volontà dell'appaltatore stesso.
Al riguardo va rilevato che, sul punto non sono contestate da parte attrice le circostanze addotte da parte terza chiamata nella comunicazione del 22/5/2023 (doc.
n. 10 att.) circa le ragioni del rifiuto di procedere con lo sconto in fattura, ovvero i riferimenti agli effetti della crisi economica causata dalla pandemia, alla successiva necessità del Governo di porre un freno all'uso degli incentivi fiscali, la sopravvenienza del Decreto legge 11/2023, e le connesse difficoltà delle imprese ad incassare, avendo le banche esaurito gli spazi fiscali per acquistare i crediti.
Per tali ragioni, non è nemmeno configurabile inadempimento della terza chiamata nei confronti del attore opponente. Risultano pertanto Parte_1 infondate le domande che presuppongono la sussistenza dell'inadempimento, sia quella di risoluzione contrattuale che quella consequenziale risarcitoria.
5. Quanto, invece, al primo punto, relativo alla pretesa di pagamento di parte convenuta verso parte chiamata, va rilevato che la questione si concentra sulla sussistenza o meno dell'obbligazione del committente in relazione all'attività di progettazione, in mancanza di svolgimento delle opere, ovvero la giustificazione o meno dell'inadempimento allegato dal preteso creditore.
8 Al riguardo va considerato che l'impostazione in termini condizionali effettuata dalle parti risulta parzialmente fuorviante, perché nella specie non risulta effettivamente apposto un elemento negoziale accessorio incidente sull'efficacia del medesimo;
nella specie risulta, invece, che parte opponente eccepisce la non esigibilità della somma ingiunta in pagamento alla luce del contenuto del preventivo stipulato, nel quale si prevedeva la corresponsione del corrispettivo da parte del solo in caso di rinuncia di quest'ultimo all'esecuzione delle opere;
Parte_1 trattasi, dunque, di una esplicita previsione rientrante nell'oggetto del contratto, in mancanza del quale può sì dirsi mancante una condizione indispensabile per azionare la pretesa di pagamento, ma non in ragione del mancato avveramento di una condizione, bensì per l'insussistenza dell'obbligazione; infatti, una volta accertato -come emerge dai paragrafi precedenti- che a seguito del venir meno dello sconto in fattura il comportamento del committente era legittimo, e che la mancata prosecuzione delle opere non è dipesa da volontà del committente, ma, appunto, dalla impossibilità di realizzare un elemento essenziale del contratto circa le modalità di pagamento, non ricorre la -unica- fattispecie negoziale che avrebbe dato luogo al sorgere dell'obbligazione diretta del committente per l'attività di progettazione. Ciò è quanto emerge in modo inequivocabile dal tenore letterale delle espressioni usate dai contraenti, giacché le parti hanno voluto subordinare il diritto al compenso spettante al professionista al fatto che l'opera progettata proseguisse o meno per volontà del
. Parte_1
L'obbligazione di pagamento azionata con la pretesa monitoria non è, quindi, sussistente. In altri termini, il credito azionato in sede monitoria, non può definirsi ai sensi dell'art. 633 C.p.c., certo, liquido ed esigibile.
6. Ai fini sopra evidenziati, l'istruttoria orale richiesta -anche in sede di precisazione delle conclusioni- dalle parti convenuta e chiamata è inutile.
Al riguardo con l'ordinanza in data 10/12/2024 si era precisato che: <in ogni caso, nella specie l'opposizione si fonda anche su documentazione diversa da quella contestata da parte convenuta, in quanto: la lettura coordinata dell'Assemblea del 13/9/21 (doc. n. 1 fasc. monitorio) e 21/4/22 (doc. 6 att..), fa intendere che le parti erano tutte a conoscenza del presupposto della modalità di pagamento mediante sconto in fattura come elemento essenziale, sia per l'opera che per lo studio di fattibilità;
(…)
9 rilevato, peraltro, che la causa appare matura per la decisione sulla base delle produzioni documentali, senza necessità dell'istruttoria orale richiesta>>; nel corso dell'istruttoria non sono, peraltro, emerse circostanze di senso diverso, idonee a modificare le valutazioni già espresse e, di conseguenza, anche la riproposizione del medesimo capitolato di prova in sede di precisazione delle conclusioni in via istruttoria, risulta immotivata e finalizzata esclusivamente a indurre una diversa valutazione da parte del giudicante, non sostenuta da un mutamento delle condizioni di fatto e diritto poste alla base della precedente statuizione e, pertanto, inammissibile.
7. In conseguenza di quanto precede, l'opposizione è risultata, in definitiva, fondata,
e ciò comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto (anche per quanto concerne accessori e spese).
In forza degli accordi di cui alla documentazione prodotta, parte attrice nulla deve a parte convenuta, la domanda di pagamento è infondata, anche in riferimento alla prospettazione subordinata, non essendo parte attrice il soggetto tenuto al pagamento.
La domanda di risoluzione svolta tra parte attrice e parte chiamata in causa è risultata infondata e come tale va respinta, unitamente a quella di risarcimento danni.
Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e, pertanto, parte convenuta rifondere le spese a parte attrice, e quest'ultima a parte chiamata in causa;
le stesse -per valore dichiarato e bassa complessità, si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, in accoglimento dell'opposizione di avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n° 2144 del 22/9/2023 del Tri revoca il predetto decreto ingiuntivo;
rigetta le domande svolte da nei confronti di Parte_1 [...] con l'atto di e del 24/11/202 Controparte_2 a e condanna la società a rifondere a Controparte_1
le spese processuali, ch € 4.380,35, di Parte_1 cui € 571,35 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
dichiara tenuto e condanna il a rifondere a Parte_1 [...]
le spese processuali, c i € 4.380,35, di c Parte_3 oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il giorno 1/4/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
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Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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