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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/11/2025, n. 3700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3700 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8150 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: pagamento corrispettivo appalto di servizi di progettazione, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 domiciliata in Lucca presso lo studio dell'avv. G. Iacopetti, che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Firenze Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. M. Mannama, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: condannare il in persona del suo Sig. Sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento della somma di € 34.211,25 (come meglio specificata nella presente memoria) o della diversa somma di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e onorari del giudizio.
Parte resistente: in via principale e nel merito Respingere le domande di parte ricorrente perché infondate in fatto e diritto per i motivi tutti di cui in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese, funzioni e onorari
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 4.7.23 ha Parte_1 esposto di aver svolto in favore del in relazione ad un appalto dei Controparte_1 lavori per la realizzazione di un nuovo campo da rugby in località “Casenuove”, Via Meucci, le seguenti prestazioni professionali, espressamente commissionate: - in forza Determina n 406 del 5.10.2018 prestazioni professionali inerenti l'esecuzione di operazioni di restituzione grafica ed
1 elaborazione digitale relativamente agli interventi di sistemazione dell'area; - in forza di Determina n 587 del 27.12.2018 prestazioni professionali geologiche e idrauliche, relativamente alla progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, liquidazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e delle correlate prestazioni specialistiche;
- in forza di Determina n 171 del 20.04. 2021 prestazioni professionali relative alla redazione della variante sostanziale, verifiche topografiche, collaudo torri faro, direzione dei lavori e redazione certificato di regolare esecuzione.
Il rapporto si era concluso a seguito di un ingiustificato recesso unilaterale da parte del di CP_1
disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 30.12.2021, CP_1 nonostante il diligente adempimento delle proprie obbligazioni da parte della ricorrente.
A seguito del recesso la società era comunque rimasta creditrice nei confronti del il quale CP_1 aveva pagato soltanto degli acconti, della somma di € 52.020,80, accessori inclusi, comprensiva della maggiorazione del 25% dovuta per le prestazioni non eseguite a causa del recesso unilaterale, trattandosi di una indennità applicabile a tutte le ipotesi di interruzione del rapporto professionale.
Esponeva dunque, in modo analitico, i corrispettivi ritenuti dovuti in relazione alle attività professionali prestate, in applicazione di quanto previsto dal D. M. 17.06.2016 (“approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”).
Richiedeva, in via subordinata, il pagamento del medesimo importo ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Il nel costituirsi in giudizio confermava, volendo riassumere le Controparte_1 ripetitive deduzioni della parte, l'avvenuto conferimento degli incarichi professionali con determina n. 587 del 27.12.2018 per € 40.601,70 e, successivamente, per € 26.644,80 con determina n 171 del 20.04.2021. Rapporti, dunque, oggetto di specifici disciplinari di incarico, sottoscritti dalle parti, e peraltro derivanti da offerte liberamente proposte dalla ricorrente sul portale telematico Start, ed i cui corrispettivi, determinati “a corpo” in modo fisso e invariabile, erano stati integralmente pagati, salvo che per la minor somma di € 380,64 mai fatturata dalla ricorrente.
Evidenziava l'insussistenza, ratione temporis, di un obbligo di rispettare pedissequamente i valori minimi di cui al DM 17.06.2016, sia per il professionista che per la stazione appaltante, nonché l'insussistenza del diritto ad ottenere la pretesa maggiorazione del 25% dei compensi calcolati secondo il DM 17.6.2016, secondo il disposto dell'art 18 L. 143/1949, non applicabile tuttavia allorquando parte del rapporto fosse un ente pubblico, ed in ogni caso in ipotesi di determinazione pattizia dei compensi.
Nell'ambito della memoria integrativa depositata in data 28.3.25 la parte ricorrente, rilevato che in effetti nella determina n 587 del 27.12.2018 l'importo del compenso era stato stabilito in € 40.601,70 e che, pertanto, quanto richiesto in ricorso in relazione alle opere prestate in forza di tale determina dovesse essere contenuto entro tale limite, riduceva la domanda ad € 34.211,25, importo ritenuto dovuto in relazione all'attività prestata in forza della dtermina n 171 del 20.04.2021, e rimasto impagato.
2 Sulla scorta di una istruttoria documentale, precisate le conclusioni all'udienza del 13.11.25 all'esito della discussione orale la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, nuova formulazione.
******
Tanto premesso la domanda, sia pure con riferimento al minore importo alfine richiesto dalla parte ricorrente, è infondata e va dunque respinta.
L'esistenza dei rapporti contrattuali, inerenti all'attività di progettazione svolta dalla società ricorrente in relazione all'appalto dei lavori per la realizzazione di un nuovo campo da rugby in località “Casenuove”, Via Meucci, come indicati in ricorso, risulta documentalmente, e non è stata del resto mai contestata dall'ente resistente.
Come riportato in epigrafe la società ricorrente ha ridotto la propria domanda ad € 34.211,25 e ciò in quanto ha riconosciuto che “nella determina n 587 del 27.12.2018 l'importo del compenso è stato stabilito in € 40.601,70 e che, pertanto, quanto richiesto in ricorso in relazione alle opere prestate in forza di tale determina deve essere contenuto entro tale limite”.
Tuttavia anche con riferimento all'attività prestata in forza della determina n 171 del 20.04.2021, in relazione alla quale l'importo di € 34.211,25 si assume dovuto, prevede in realtà un ben preciso importo quale compenso per le attività professionali ivi indicate, pari ad € 26.644,80 accessori inclusi (v. doc. 5 resistente), come ripetutamente evidenziato dalla parte resistente sin dalla comparsa di risposta. Nonostante ciò la parte ricorrente non applica l'identico principio da essa stessa ritenuto applicabile con riferimento alle attività professionali svolte in forza della determina n 587 del 27.12.2018, e cioè che il compenso dovuto sia quello “stabilito” dalle parti, ed indicato nella determina, quantificandolo invece in forza del D. M. 17.06.2016. Ciò in quanto, parrebbe di capire, in questo caso non si troverebbe, “nella determina stessa alcun limite di cifra”. Ma tale affermazione è all'evidenza errata, in quanto come si è detto anche la determina citata prevede una ben specificata misura dei compensi dovuti.
In realtà, sia pure in modo non bene esplicitato ma comunque evincibile dai conteggi effettuati nell'ambito della memoria integrativa, parrebbe che la misura ulteriore dei compensi pretesi dalla parte ricorrente derivi dall'applicazione della maggiorazione del 25%, che assume dovuta in conseguenza del recesso anticipato dell'amministrazione dal contratto, ritenuto ingiustificato. Infatti, nel conteggio effettuato dalla parte, tale maggiorazione viene quantificata in ben € 24.466,44 (v. pag. 6).
La parte ha richiamato, a fondamento della propria pretesa, Cass. n. 451 del 2020, secondo la quale
“il compenso spettante a un architetto o ingegnere per le prestazioni parziali rese deve essere aumentato, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 143 del 1949, indipendentemente dalla causa relativa al mancato completamento dell'incarico, anche se esso sia dipeso dalla revoca di quest'ultimo, proveniente dal committente e determinata dall'inadempimento del professionista, trattandosi di obbligazione di natura indennitaria, distinta e non cumulabile con l'obbligazione risarcitoria di cui all'art. 10, comma 2, della cit. legge…”.
3 Tale principio è stato, tuttavia, affermato in una controversia tra privati, ed in relazione ad un contratto di incarico professionale stipulato nella vigenza della l. n. 143 del 1949 (recante
“approvazione della tariffa degli architetti e degli ingegneri”), poi come noto abrogata con il D.L.
24/01/2012 n.
1. Esso non era, in ogni caso, applicabile nei casi in cui parte fosse un ente pubblico, e vi fosse inoltre “una valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso”, operando essa solo in mancanza di determinazione pattizia, come in più occasioni precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 40182 del 2021; Cass. n. 15206 del 2011).
L'importo dovuto a titolo di compenso per le attività professionali svolte è dunque pari, (anche) per le attività svolte in forza della determina n. 171 del 20.04.2021 e del conseguente disciplinare di incarico, ad € 26.644,80, come espressamente concordato dalle parti.
In relazione a tale importo la parte ricorrente afferma, sia pure in modo generico, che: “per tale attività… non è stato certamente corrisposto alcun compenso”, precisando che gli importi indicati a titolo di acconto dovrebbero essere imputati, ex art. 1194 c.c., alle somme dovute per le attività svolte in forza della determina n 587 del 27.12.2018.
Il discorso sull'imputazione dei pagamenti, sul quale si dilungano le parti, assume tuttavia scarso rilievo nella vicenda in esame occorrendo soltanto verificare, in relazione agli importi nel complesso dovuti per gli incarichi di cui alle due determine, se essi siano stati o meno integralmente pagati dall'amministrazione.
Gli acconti ricevuti, di cui la società ricorrente ha dato atto nel ricorso introduttivo, sono i seguenti:
“fatt. 01/19 del 14.03.2019 € 6.400,00; fatt. 02/19 del 21.01.2020 € 9.600,00; fatt. 05/20 del 30.11.2020 € 9.600,00; fatt. 02/21 del 21.04.2021 € 11.200,00; fatt. 02/21 del 21.04.2021 € 6.400,00; fatt. 02/21 del 12.11.2021 € 9.500,00. Per un totale di acconti, ammessi come liquidati, pari ad € 52.700,00.
L'amministrazione resistente afferma invece di aver pagato l'importo di € 66.865,76 (v. tabella riepilogativa doc. 11, la quale indica in modo specifico il numero e gli importi delle fatture emesse dalla ricorrente e pagate), restando da pagare un residuo di € 380,64, non corrisposto in quanto non fatturato dalla ricorrente. Ha inoltre prodotto i relativi mandati di pagamento emessi, in relazione alle fatture indicate (v. doc. 10).
In relazione alla predetta documentazione la società ricorrente nulla ha replicato, neppure in modo generico, se non la laconica e generica affermazione in precedenza richiamata, e cioè che in relazione alle attività di cui alla determina non sarebbe stato “corrisposto alcun compenso”, il che è tuttavia smentito dalle stesse affermazioni della parte ricorrente nel ricorso introduttivo, laddove come si è detto si è dato atto della ricezione di acconti per € 52.700,00. Acconti che, una volta estinta l'obbligazione di pagamento di € 40.601,70 relativa alla determina n 587 del 27.12.2018 (importo assunto come dovuto dalla stessa parte), non avrebbero potuto che riferirsi agli importi dovuti in relazione alla successiva determina n. 171 del 20.04.2021. La documentazione prodotta dall'amministrazione (mandati di pagamento) in uno alla generica o meglio inesistente contestazione della controparte in relazione ad essa, ed alla contraddittorietà delle difese spiegate dalla parte, vale a confermare che i pagamenti siano avvenuti nei termini indicati da CP_1
4 Neppure una qualche posizione specifica è stata assunta in merito alla mancata fatturazione del residuo importo di € 380,64, da considerarsi dunque allo stato debito non ancora esigibile e che, comunque, l'amministrazione si è sempre dichiarata disponibile a pagare.
La parte ricorrente ha infine, del tutto genericamente, richiesto il pagamento delle somme oggetto di domanda, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c.. La citata disposizione ha tuttavia, come noto, portata residuale, non trovando applicazione allorquando sussista un valido titolo (nel caso di specie, contrattuale) in base al quale le somme siano dovute, come appunto nel caso di specie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di una fase propriamente istruttoria, della snellezza della fase decisionale, priva di memorie finali, dell'approssimarsi del valore della lite al minimo del parametro di riferimento (da € 52.000 ad € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta le domande;
c) Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.000,00, oltre RSG, IVA e CPA come per legge.
Firenze, il 18.11.25
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8150 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: pagamento corrispettivo appalto di servizi di progettazione, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 domiciliata in Lucca presso lo studio dell'avv. G. Iacopetti, che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Firenze Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. M. Mannama, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: condannare il in persona del suo Sig. Sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento della somma di € 34.211,25 (come meglio specificata nella presente memoria) o della diversa somma di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e onorari del giudizio.
Parte resistente: in via principale e nel merito Respingere le domande di parte ricorrente perché infondate in fatto e diritto per i motivi tutti di cui in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese, funzioni e onorari
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 4.7.23 ha Parte_1 esposto di aver svolto in favore del in relazione ad un appalto dei Controparte_1 lavori per la realizzazione di un nuovo campo da rugby in località “Casenuove”, Via Meucci, le seguenti prestazioni professionali, espressamente commissionate: - in forza Determina n 406 del 5.10.2018 prestazioni professionali inerenti l'esecuzione di operazioni di restituzione grafica ed
1 elaborazione digitale relativamente agli interventi di sistemazione dell'area; - in forza di Determina n 587 del 27.12.2018 prestazioni professionali geologiche e idrauliche, relativamente alla progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, liquidazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e delle correlate prestazioni specialistiche;
- in forza di Determina n 171 del 20.04. 2021 prestazioni professionali relative alla redazione della variante sostanziale, verifiche topografiche, collaudo torri faro, direzione dei lavori e redazione certificato di regolare esecuzione.
Il rapporto si era concluso a seguito di un ingiustificato recesso unilaterale da parte del di CP_1
disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 30.12.2021, CP_1 nonostante il diligente adempimento delle proprie obbligazioni da parte della ricorrente.
A seguito del recesso la società era comunque rimasta creditrice nei confronti del il quale CP_1 aveva pagato soltanto degli acconti, della somma di € 52.020,80, accessori inclusi, comprensiva della maggiorazione del 25% dovuta per le prestazioni non eseguite a causa del recesso unilaterale, trattandosi di una indennità applicabile a tutte le ipotesi di interruzione del rapporto professionale.
Esponeva dunque, in modo analitico, i corrispettivi ritenuti dovuti in relazione alle attività professionali prestate, in applicazione di quanto previsto dal D. M. 17.06.2016 (“approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”).
Richiedeva, in via subordinata, il pagamento del medesimo importo ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Il nel costituirsi in giudizio confermava, volendo riassumere le Controparte_1 ripetitive deduzioni della parte, l'avvenuto conferimento degli incarichi professionali con determina n. 587 del 27.12.2018 per € 40.601,70 e, successivamente, per € 26.644,80 con determina n 171 del 20.04.2021. Rapporti, dunque, oggetto di specifici disciplinari di incarico, sottoscritti dalle parti, e peraltro derivanti da offerte liberamente proposte dalla ricorrente sul portale telematico Start, ed i cui corrispettivi, determinati “a corpo” in modo fisso e invariabile, erano stati integralmente pagati, salvo che per la minor somma di € 380,64 mai fatturata dalla ricorrente.
Evidenziava l'insussistenza, ratione temporis, di un obbligo di rispettare pedissequamente i valori minimi di cui al DM 17.06.2016, sia per il professionista che per la stazione appaltante, nonché l'insussistenza del diritto ad ottenere la pretesa maggiorazione del 25% dei compensi calcolati secondo il DM 17.6.2016, secondo il disposto dell'art 18 L. 143/1949, non applicabile tuttavia allorquando parte del rapporto fosse un ente pubblico, ed in ogni caso in ipotesi di determinazione pattizia dei compensi.
Nell'ambito della memoria integrativa depositata in data 28.3.25 la parte ricorrente, rilevato che in effetti nella determina n 587 del 27.12.2018 l'importo del compenso era stato stabilito in € 40.601,70 e che, pertanto, quanto richiesto in ricorso in relazione alle opere prestate in forza di tale determina dovesse essere contenuto entro tale limite, riduceva la domanda ad € 34.211,25, importo ritenuto dovuto in relazione all'attività prestata in forza della dtermina n 171 del 20.04.2021, e rimasto impagato.
2 Sulla scorta di una istruttoria documentale, precisate le conclusioni all'udienza del 13.11.25 all'esito della discussione orale la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, nuova formulazione.
******
Tanto premesso la domanda, sia pure con riferimento al minore importo alfine richiesto dalla parte ricorrente, è infondata e va dunque respinta.
L'esistenza dei rapporti contrattuali, inerenti all'attività di progettazione svolta dalla società ricorrente in relazione all'appalto dei lavori per la realizzazione di un nuovo campo da rugby in località “Casenuove”, Via Meucci, come indicati in ricorso, risulta documentalmente, e non è stata del resto mai contestata dall'ente resistente.
Come riportato in epigrafe la società ricorrente ha ridotto la propria domanda ad € 34.211,25 e ciò in quanto ha riconosciuto che “nella determina n 587 del 27.12.2018 l'importo del compenso è stato stabilito in € 40.601,70 e che, pertanto, quanto richiesto in ricorso in relazione alle opere prestate in forza di tale determina deve essere contenuto entro tale limite”.
Tuttavia anche con riferimento all'attività prestata in forza della determina n 171 del 20.04.2021, in relazione alla quale l'importo di € 34.211,25 si assume dovuto, prevede in realtà un ben preciso importo quale compenso per le attività professionali ivi indicate, pari ad € 26.644,80 accessori inclusi (v. doc. 5 resistente), come ripetutamente evidenziato dalla parte resistente sin dalla comparsa di risposta. Nonostante ciò la parte ricorrente non applica l'identico principio da essa stessa ritenuto applicabile con riferimento alle attività professionali svolte in forza della determina n 587 del 27.12.2018, e cioè che il compenso dovuto sia quello “stabilito” dalle parti, ed indicato nella determina, quantificandolo invece in forza del D. M. 17.06.2016. Ciò in quanto, parrebbe di capire, in questo caso non si troverebbe, “nella determina stessa alcun limite di cifra”. Ma tale affermazione è all'evidenza errata, in quanto come si è detto anche la determina citata prevede una ben specificata misura dei compensi dovuti.
In realtà, sia pure in modo non bene esplicitato ma comunque evincibile dai conteggi effettuati nell'ambito della memoria integrativa, parrebbe che la misura ulteriore dei compensi pretesi dalla parte ricorrente derivi dall'applicazione della maggiorazione del 25%, che assume dovuta in conseguenza del recesso anticipato dell'amministrazione dal contratto, ritenuto ingiustificato. Infatti, nel conteggio effettuato dalla parte, tale maggiorazione viene quantificata in ben € 24.466,44 (v. pag. 6).
La parte ha richiamato, a fondamento della propria pretesa, Cass. n. 451 del 2020, secondo la quale
“il compenso spettante a un architetto o ingegnere per le prestazioni parziali rese deve essere aumentato, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 143 del 1949, indipendentemente dalla causa relativa al mancato completamento dell'incarico, anche se esso sia dipeso dalla revoca di quest'ultimo, proveniente dal committente e determinata dall'inadempimento del professionista, trattandosi di obbligazione di natura indennitaria, distinta e non cumulabile con l'obbligazione risarcitoria di cui all'art. 10, comma 2, della cit. legge…”.
3 Tale principio è stato, tuttavia, affermato in una controversia tra privati, ed in relazione ad un contratto di incarico professionale stipulato nella vigenza della l. n. 143 del 1949 (recante
“approvazione della tariffa degli architetti e degli ingegneri”), poi come noto abrogata con il D.L.
24/01/2012 n.
1. Esso non era, in ogni caso, applicabile nei casi in cui parte fosse un ente pubblico, e vi fosse inoltre “una valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso”, operando essa solo in mancanza di determinazione pattizia, come in più occasioni precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 40182 del 2021; Cass. n. 15206 del 2011).
L'importo dovuto a titolo di compenso per le attività professionali svolte è dunque pari, (anche) per le attività svolte in forza della determina n. 171 del 20.04.2021 e del conseguente disciplinare di incarico, ad € 26.644,80, come espressamente concordato dalle parti.
In relazione a tale importo la parte ricorrente afferma, sia pure in modo generico, che: “per tale attività… non è stato certamente corrisposto alcun compenso”, precisando che gli importi indicati a titolo di acconto dovrebbero essere imputati, ex art. 1194 c.c., alle somme dovute per le attività svolte in forza della determina n 587 del 27.12.2018.
Il discorso sull'imputazione dei pagamenti, sul quale si dilungano le parti, assume tuttavia scarso rilievo nella vicenda in esame occorrendo soltanto verificare, in relazione agli importi nel complesso dovuti per gli incarichi di cui alle due determine, se essi siano stati o meno integralmente pagati dall'amministrazione.
Gli acconti ricevuti, di cui la società ricorrente ha dato atto nel ricorso introduttivo, sono i seguenti:
“fatt. 01/19 del 14.03.2019 € 6.400,00; fatt. 02/19 del 21.01.2020 € 9.600,00; fatt. 05/20 del 30.11.2020 € 9.600,00; fatt. 02/21 del 21.04.2021 € 11.200,00; fatt. 02/21 del 21.04.2021 € 6.400,00; fatt. 02/21 del 12.11.2021 € 9.500,00. Per un totale di acconti, ammessi come liquidati, pari ad € 52.700,00.
L'amministrazione resistente afferma invece di aver pagato l'importo di € 66.865,76 (v. tabella riepilogativa doc. 11, la quale indica in modo specifico il numero e gli importi delle fatture emesse dalla ricorrente e pagate), restando da pagare un residuo di € 380,64, non corrisposto in quanto non fatturato dalla ricorrente. Ha inoltre prodotto i relativi mandati di pagamento emessi, in relazione alle fatture indicate (v. doc. 10).
In relazione alla predetta documentazione la società ricorrente nulla ha replicato, neppure in modo generico, se non la laconica e generica affermazione in precedenza richiamata, e cioè che in relazione alle attività di cui alla determina non sarebbe stato “corrisposto alcun compenso”, il che è tuttavia smentito dalle stesse affermazioni della parte ricorrente nel ricorso introduttivo, laddove come si è detto si è dato atto della ricezione di acconti per € 52.700,00. Acconti che, una volta estinta l'obbligazione di pagamento di € 40.601,70 relativa alla determina n 587 del 27.12.2018 (importo assunto come dovuto dalla stessa parte), non avrebbero potuto che riferirsi agli importi dovuti in relazione alla successiva determina n. 171 del 20.04.2021. La documentazione prodotta dall'amministrazione (mandati di pagamento) in uno alla generica o meglio inesistente contestazione della controparte in relazione ad essa, ed alla contraddittorietà delle difese spiegate dalla parte, vale a confermare che i pagamenti siano avvenuti nei termini indicati da CP_1
4 Neppure una qualche posizione specifica è stata assunta in merito alla mancata fatturazione del residuo importo di € 380,64, da considerarsi dunque allo stato debito non ancora esigibile e che, comunque, l'amministrazione si è sempre dichiarata disponibile a pagare.
La parte ricorrente ha infine, del tutto genericamente, richiesto il pagamento delle somme oggetto di domanda, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c.. La citata disposizione ha tuttavia, come noto, portata residuale, non trovando applicazione allorquando sussista un valido titolo (nel caso di specie, contrattuale) in base al quale le somme siano dovute, come appunto nel caso di specie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di una fase propriamente istruttoria, della snellezza della fase decisionale, priva di memorie finali, dell'approssimarsi del valore della lite al minimo del parametro di riferimento (da € 52.000 ad € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta le domande;
c) Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.000,00, oltre RSG, IVA e CPA come per legge.
Firenze, il 18.11.25
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
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