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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 10377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10377 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16134/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente
Francesco Frettoni Giudice
Fabrizio Molinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16134/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
RD RD;
- ricorrente -
contro
– Questura di Latina, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente –
OGGETTO: impugnazione del rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.04.2024 cittadino gambiano, ha impugnato Parte_1 il provvedimento con il quale la Questura di Latina ha respinto l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale. Il si è costituito in giudizio e ha chiesto un differimento della Controparte_1 giudizio in quanto non aveva ancora ricevuto la relazione da parte della Questura di Latina;
in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Occorre preliminarmente evidenziare che il D.L. n. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020, applicabile, ratione temporis, al caso di specie – essendo la richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale stata avanzata antecedentemente al 6 maggio 2023 – ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14- 02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la propria elaborazione giurisprudenziale, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di “vita privata” ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Per_1
MA, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e Per_3
c. Regno Unito [GC]). ( e EL c. Italia [GC], § 159). CP_2
La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. MA (n. 2) [GC], § Persona_4
95; c. MA, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività Per_1 Per_5 professionali ( c. Spagna [GC], § 110; LE c. Romania [GC], Persona_6
§ 71; e c. , § 42) o commerciali ( Per_7 Per_8 Per_9 [...]
e Satamedia Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Pag. 2 di 4 Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di avere intrapreso sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa.
In particolare, è presente sul territorio italiano dal 2015, epoca in cui era ancora minorenne;
dispone di una situazione abitativa stabile a Foligno (PG), come da cessione di fabbricato in atti, con relative ricevute di pagamento del canone di locazione;
- ha in essere un contratto di apprendistato di tipo professionalizzante o contratto di mestiere avviato il 10.01.2023 e con scadenza il 09.01.2027 presso C.R. Costruzioni S.N.C. di Cannavacciuolo e Russo, in qualità di muratore.
Sono altresì state depositate al fascicolo le Certificazioni Uniche relative agli anni 2023 e 2024, dalle quali è possibile desumere una retribuzione regolare e dignitosa che consente all'istante di provvedere in autonomia alle proprie esigenze.
Il ricorrente ha inoltre conseguito il livello A2 di conoscenza della lingua italiana, oltre ad aver ottenuto l'attestato di partecipazione al corso Formazione Lavoratori, rischio alto – 16 ore nel settore dell'edilizia.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020.
Le spese di lite devono essere compensate poiché l'accogliento del ricorso si è fondato anche su documentazione che non era stata prodotta in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale:
Dichiara il diritto di nato in [...] il [...], al rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
Spese compensate.
Roma, 15 aprile 2025
Il Giudice est. Il Presidente Fabrizio Molinari Francesco Crisafulli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente
Francesco Frettoni Giudice
Fabrizio Molinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16134/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
RD RD;
- ricorrente -
contro
– Questura di Latina, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente –
OGGETTO: impugnazione del rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.04.2024 cittadino gambiano, ha impugnato Parte_1 il provvedimento con il quale la Questura di Latina ha respinto l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale. Il si è costituito in giudizio e ha chiesto un differimento della Controparte_1 giudizio in quanto non aveva ancora ricevuto la relazione da parte della Questura di Latina;
in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Occorre preliminarmente evidenziare che il D.L. n. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020, applicabile, ratione temporis, al caso di specie – essendo la richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale stata avanzata antecedentemente al 6 maggio 2023 – ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14- 02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la propria elaborazione giurisprudenziale, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di “vita privata” ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Per_1
MA, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e Per_3
c. Regno Unito [GC]). ( e EL c. Italia [GC], § 159). CP_2
La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. MA (n. 2) [GC], § Persona_4
95; c. MA, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività Per_1 Per_5 professionali ( c. Spagna [GC], § 110; LE c. Romania [GC], Persona_6
§ 71; e c. , § 42) o commerciali ( Per_7 Per_8 Per_9 [...]
e Satamedia Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Pag. 2 di 4 Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di avere intrapreso sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa.
In particolare, è presente sul territorio italiano dal 2015, epoca in cui era ancora minorenne;
dispone di una situazione abitativa stabile a Foligno (PG), come da cessione di fabbricato in atti, con relative ricevute di pagamento del canone di locazione;
- ha in essere un contratto di apprendistato di tipo professionalizzante o contratto di mestiere avviato il 10.01.2023 e con scadenza il 09.01.2027 presso C.R. Costruzioni S.N.C. di Cannavacciuolo e Russo, in qualità di muratore.
Sono altresì state depositate al fascicolo le Certificazioni Uniche relative agli anni 2023 e 2024, dalle quali è possibile desumere una retribuzione regolare e dignitosa che consente all'istante di provvedere in autonomia alle proprie esigenze.
Il ricorrente ha inoltre conseguito il livello A2 di conoscenza della lingua italiana, oltre ad aver ottenuto l'attestato di partecipazione al corso Formazione Lavoratori, rischio alto – 16 ore nel settore dell'edilizia.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020.
Le spese di lite devono essere compensate poiché l'accogliento del ricorso si è fondato anche su documentazione che non era stata prodotta in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale:
Dichiara il diritto di nato in [...] il [...], al rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
Spese compensate.
Roma, 15 aprile 2025
Il Giudice est. Il Presidente Fabrizio Molinari Francesco Crisafulli
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