Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/06/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2116/2023
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere rel. provv. dott. Antonio Picardi Consigliere
riunita in Camera di consiglio;
a scioglimento della riserva,
ha emesso nella causa n. r.g. 2116/2023, pendente tra
Parte_1
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1
PARTE APPELLATA
vista la relazione del relatore provvisorio dott. Marco Cecchi;
la seguente
ORDINANZA letti gli atti;
visto il decreto presidenziale emesso ai sensi degli artt. 127, 127 bis e 127 ter c.p.c., come modificati e/o introdotti dal D.L.vo 10.10.2022 n. 149 di attuazione della L. n.
206/2021, con cui è stata disposta la trattazione scritta della causa ed è stato assegnato alle parti termine fino all'originaria data di udienza per il deposito di note contenenti le sole conclusioni ed istanze, con riserva di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento in conformità dell'art. 127 ter comma 3
c.p.c.;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per trattenere la causa in decisione con pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M
trattiene la causa in decisione pronunciando sentenza ex art. 281 sexies cpc con contestuale motivazione, a far parte integrante del presente verbale.
***
N. R.G. 2116/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
pronuncia mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2116/2023
promossa da: in persona dei procuratori Dott. e Dott. Parte_1 Controparte_2 [...]
, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC CP_3
2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Email_1
Davide Arnaldi come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona del Sindaco pro tempore, dott. Controparte_1 Persona_1
elettivamente domiciliato presso la propria sede in Camaiore (LU), rappresentato e difeso dall'Avv. Monnalisa Terziani come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 345/2023 del Tribunale di Lucca
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di FIRENZE dichiarare nulla e/o riformare parzialmente la Sentenza del Tribunale di Lucca n. 345/2023 resa (nella causa civile iscritta al RG n. 4040/2020) in data 24/03/2023 e pubblicata in pari data e, conseguentemente, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa: IN VIA PRINCIPALE NEL
MERITO: A) confermare la Sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Lucca ha così deciso: condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 4.330,00 oltre a interessi legali dalla domanda al saldo;
B)
[...]
riformare parzialmente la Sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Lucca ha errato e, conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di a ottenere Parte_1
il pagamento da parte del oltre che degli importi indicati sub (A), Controparte_1 dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il al relativo Controparte_1
pagamento in favore di - residuo interessi moratori maturati sulla sorte Parte_1 capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) sino al soddisfo effettivo, - gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
3 con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, - oltre infine alla somma pari ad euro 200,00 (già dedotto l'importo di € 40,00 riconosciuto in primo grado) ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo - euro 4.517,23 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale CP_1
insoluta - gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note debito, che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2
e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, - oltre alla somma di euro 21.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 545 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato CP_1
gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: A) confermare la Sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Lucca ha così deciso: condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 4.330,00 oltre a interessi legali Parte_1
dalla domanda al saldo;
B) riformare parzialmente la Sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Lucca ha errato e, conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da parte del oltre che Parte_1 Controparte_1 degli importi indicati sub (A), dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il
[...]
al relativo pagamento in favore di - residuo interessi CP_1 Parte_1 moratori maturati sulla sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento
– scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3
(colonna “Data Scadenza”) sino al soddisfo effettivo, - gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, - somma ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale,
4 oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo - interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale CP_1
insoluta - gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note debito, che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2
e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, - oltre infine alla somma ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di CP_1
mora oggetto delle Note Debito, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo IN OGNI
CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Per la parte appellata: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, In via preliminare, in rito: - dichiarare l'atto di appello proposto inammissibile e/o illegittimo poiché tardivo, essendo oramai la sentenza impugnata passata in giudicato. Nel merito: - rigettare tutte le domande proposte dall'appellante, sia in via principale che subordinata, per i motivi espressi in atti e per l'effetto rigettare in toto il presente gravame, confermando la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Lucca n. 345 del
24.03.2023. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre oneri di legge”.
MOTIVAZIONE
Part 1) (di seguito: ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
345/2023 del Tribunale di Lucca, con la quale era stata solo parzialmente accolta la
Part domanda della stessa di condanna del (di seguito: il Controparte_1 CP_1
Part al pagamento degli importi relativi ai crediti di cui la predetta era cessionaria, complessivamente superiori ad € 400.000,00. Part 1.1) aveva infatti introdotto il giudizio di prime cure adducendo di essersi resa cessionaria di crediti nei confronti del relativi a fatture emesse a carico di CP_1 quest'ultimo, da maggiorare degli interessi di mora e di quelli anatocistici, con diritto altresì al risarcimento ex art. 6 D.Lgs 231/2002.
5 Part Stante il mancato pagamento da parte del aveva quindi adito il CP_1
Tribunale di Lucca chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito così giudicare: IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_2
ad ottenere il pagamento da parte del dei seguenti crediti e, per Controparte_1
l'effetto, condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 [...]
I. euro 390.415,64 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate Parte_2 nell'elenco prodotto sub doc. 3, oltre ad euro 7.761,20 per interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al 27.10.2020, oltre interessi moratori maturandi sulla suddetta sorte capitale da tale data sino al soddisfo effettivo, oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre infine alla somma pari ad euro 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle 6 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
II. euro 4,517,23 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli CP_1
costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I, oltre gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note debito, che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre infine alla somma pari ad euro 21.800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 545 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato CP_1
gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...]
ad ottenere il pagamento da parte del e, per Parte_2 Controparte_1
l'effetto, condannare il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_2 Pt_2
6 per: - sorte capitale;
- interessi moratori maturati e maturandi Parte_2 sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al saldo - interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici CP_1 prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note debito nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle
Note Debito;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti CP_1
contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di Parte_2 ad ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto,
[...] Controparte_1
condannare il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
degli importi di cui in narrativa o di ogni diversa maggiore o minore somma che
[...]
fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione Parte_2
monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
1.2) Si era costituito in prime cure il che aveva contestato sia la validità CP_1
Part delle cessioni di credito invocate da sia l'esistenza dei crediti ceduti, oltre che l'infondatezza della domanda di pagamento degli interessi moratori e degli interessi anatocistici.
Contestata anche la domanda, subordinata, di arricchimento senza causa, il
Comune aveva chiesto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, In via preliminare: Rigettare la domanda attrice per difetto e/o vizio e/o nullità della notifica degli atti di cessione. Nel
7 merito: - Ridurre la richiesta di parte attrice stralciando la somma relativa alla sorte capitale pari ad euro 390.415,64 integralmente pagata e riducendo quindi le richieste attoree alla somma residua. - Rigettare altresì tutte le domande attrici relative agli interessi moratori, agli interessi anatocistici sugli interessi moratori, al risarcimento del danno ex art. 6, c. 2, D.Lgs. 231/02 s.m.i., sia sulla parte capitale, sia sugli interessi che sulle note di debito, nonché ogni altra voce formulata sia in via principale che subordinata, perché illegittima e infondata in fatto ed in diritto;
- Rigettare la domanda effettuata in via ulteriormente subordinata relativa all'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. poiché inammissibile e comunque infondata. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre oneri di legge”.
1.3) Il Tribunale di Lucca aveva infine ritenuto che:
• parte attrice aveva riconosciuto, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, che la sorte capitale del debito ascritto in capo alla convenuta era già stata interamente pagata;
• la documentazione in atti dimostrava che una parte di tale pagamento era avvenuta prima dell'instaurazione della causa, mentre il residuo era stato pagato subito dopo, mentre alcune fatture non erano ancora scadute al momento della notifica della citazione;
• gli interessi moratori erano dovuti unicamente con riferimento agli importi di cui alle fatture pagate in ritardo, così come gli interessi anatocistici;
• la farraginosità della produzione documentale di parte attrice non consentiva un Part calcolo esatto, sì che la liquidazione di quanto effettivamente dovuto a doveva essere effettuata in via approssimativa, pari ad € 4.250,00;
• era poi dovuto l'importo di € 80,00 ex art. 6, 2° comma, d.lgs 231/12, computato considerando € 40,00 per due delle fatture azionate (considerando i contratti di riferimento, in tutto due) e non potendosi invece riconoscere tale importo per ciascuna fattura pagata in ritardo;
• sussistevano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
1.3.1) Su tali basi, il Tribunale di Lucca aveva dunque emesso la seguente statuizione: “1) condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 4.330,00 oltre a interessi legali dalla domanda al saldo;
2)
[...] compensa le spese processuali”. Part 2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello contestando in parte la sentenza predetta e chiedendone dunque la parziale riforma.
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
8 1°. “SULL'ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN
CUI HA RESPINTO LE ULTERIORI DOMANDE PROPOSTE DA Parte_1
AVENTI A OGGETTO LA CONDANNA DEL
[...] Controparte_1
AL PAGAMENTO DELLE SOMME € 40,00 PER OGNI FATTURA E PER OGNI
FATTURA ULTERIORE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 D.LGS 231/2002”, contestando la decisione del giudice di prime cure di non riconoscere, in capo al la debenza dell'importo di € 40,00 per ciascuna delle fatture pagate in CP_1
ritardo;
2°. “SULL'ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN
CUI NON HA RICONOSCIUTO GLI INTERESSI MORATORI E GLI INTERESSI
SUCCESSIVI ALLA DATA DI NOTIFICA DELLA CITAZIONE SINO AL
SALDO”, censurando la valutazione operata dal Tribunale in ordine all'arco temporale di riferimento da prendere in considerazione al fine della debenza degli interessi in questione.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, il ha anzitutto eccepito l'inammissibilità CP_1
del gravame per la dedotta tardività della sua presentazione, in quanto:
→ la sentenza impugnata era stata depositata in data 24.3.2023;
→ l'appello era stato notificato in data 25.10.2023;
→ il termine semestrale doveva computarsi “ex nominatione dierum”, sì che il giorno di scadenza dello stesso doveva individuarsi in quello corrispondente al giorno del mese iniziale di computo e, dunque, nel 24 ottobre 2023 (considerando anche la sospensione feriale dei termini).
La predetta parte appellata ha contestato anche la fondatezza in merito delle censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, stigmatizzando l'oscurità dei computi operati da controparti onde pervenire all'indicazione degli importi richiesti nella presente sede ed adducendo la piena condivisibilità dei rilievi svolti dal giudice di prime cure, chiedendo quindi la reiezione del gravame.
3) Ciò premesso, deve prendersi in considerazione l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata con riferimento alla prospettata tardività della proposizione del gravame in oggetto, onde rilevarne l'infondatezza.
A) In proposito va anzitutto rilevato come risulti per tabulas la correttezza della prospettazione operata dal con riferimento ai dati cronologici della questione (già CP_1
sopra ricordati), dal momento che la sentenza impugnata risulta depositata in data
9 24.3.2023 e l'atto di citazione in appello risulta notificato in data 25.10.2023 (e ciò, peraltro, è pacifico nella presente causa).
B) Parte appellante ha contestato la fondatezza di tale eccezione rilevando che
“...l'assunto avversario sia smentito dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria secondo cui, a norma dell'art 155 cpc., per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osservi il calendario comune e non si tenga conto del dies a quo,: “I termini ad anno si computano secondo il calendario comune (art. 155 c.p.c.), cioè secondo il calendario gregoriano non "ex numero sed ex numeratione dierum", sicché, il "dies a quo" va escluso dal calcolo e la scadenza si ha all'ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato”. (Cassazione civile, Sez. VI-5, ordinanza n. 1543 del
22 gennaio 2018 e Cass. Civile 30.3.2005 n. 6679). L'odierno gravame, notificato in data
25.10.2023, è, pertanto, tempestivo e ammissibile”.
C) In questo senso va rilevato come entrambe le parti, in effetti, convergano nell'argomentare – sul piano giuridico – che il criterio di computo dei termini da adottare nella presente fattispecie sia quello “ex numeratione dierum”.
La giurisprudenza di legittimità risulta del resto in effetti attestata nei termini indicati dalle parti, essendo ormai consolidato l'orientamento per cui “Per il computo del termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt.
155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", sicché il termine scade nell'ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza” (così, da ultimo, Cass. 22518 del 26.7.2023 – nel solco di Cass. 17949 del
23.6.2021, Cass. 17640 del 25.8.2020, Cass. 1543 del 22.1.2018, per citare le più recenti –
, resa peraltro in fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché la sentenza d'appello, non notificata, era stata pubblicata il 5 ottobre 2017 ed il termine semestrale era scaduto alle ore 23:59:59 del 5 aprile 2018, mentre il ricorso era stato notificato, a mezzo p.e.c., il 6 aprile 2018, come risultante dalla ricevuta di accettazione, e, quindi, tardivamente).
D) Deve tuttavia osservarsi come il criterio di computo predetto risulti tuttavia integrato da ulteriori rilievi, sempre con riferimento all'approccio interpretativo della giurisprudenza di legittimità, afferenti all'ipotesi in cui l'arco cronologico considerato per il decorso del termine ex art. 327 c.p.c. comprenda anche il periodo interessato dalla sospensione feriale dei termini.
In questo caso, infatti, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che
“...trattandosi di ricorso successivo al 4 luglio 2009 posto che la causa è stata iscritta
10 davanti al Giudice di pace nel 2013, il termine c.d. lungo per impugnare è di sei mesi;
la sospensione feriale applicabile, a decorrere dal 2015 (decreto legge n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014), ha la durata di 31 giorni dal 10 agosto al 31 agosto;
questa Corte ha costantemente ribadito che il computo del termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. è operato, ai sensi degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ., e 2963, quarto comma, cod. civ., non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", sicché, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere (Cass., 31/08/2015, n.
17313, Cass., 30/05/2018, n. 13546); al contempo, è costante indirizzo nomofilattico quello per cui il periodo di sospensione sia computato "ex numeratione dierum" ai sensi del combinato disposto degli artt. 155 primo comma, cod. proc. civ., e 1, primo comma, della legge n. 742 del 1969, proprio per la differente dicitura di quest'ultimo precetto
(immutata, ai fini in parola, dopo la novella del 2014) (Cass., 24/03/1998, n. 3112, Cass.,
07/07/2000, n. 9068, Cass., 04/10/2013, n. 22699, pag. 4); ne deriva che al 28 febbraio
2018 (ultimo giorno del sesto mese, corrispondente al "dies" iniziale dato dall'ultimo giorno di luglio 2017), si debbono aggiungere 31 giorni, giungendo a sabato 3 marzo
2018, con l'ulteriore conseguenza che la notifica, via p.e.c., effettuata lunedì 5 marzo
2018 è da considerare tempestiva ex art. 155, quarto comma, cod. proc. civ.” (così Cass.
n. 2186 dell'1.2.2021, in motivazione, che si pone nel solco argomentativo già tracciato da
Cass. 15029 del 15.7.2020).
La Suprema Corte ha dunque operato un contemperamento, nei termini predetti, nell'ipotesi di convergenza (nel medesimo arco cronologico) di termini computati secondo i due diversi criteri “ex nominatione dierum” (per determinare l'eventuale decadenza dall'impugnazione) ed “ex numeratione dierum” (per il calcolo della sospensione feriale dei termini processuali).
L'esito, dunque (come nella fattispecie esemplificata nella citata Cass. 2186/2021)
è uno “spostamento” del giorno di scadenza del termine, computato “ex nominatione dierum” che, nel caso di specie, consiste di un giorno e conduce pertanto ad individuare il termine finale per la proposizione dell'impugnazione nel 25.10.2023 e cioè il giorno in cui, effettivamente, è avvenuta la notificazione della citazione nel presente grado di giudizio, con conseguente tempestività dell'impugnazione stessa.
3.1) Passando all'analisi del merito del gravame, deve rilevarsi come il primo Part motivo di appello concerna la decisione del Tribunale di riconoscere a l'importo di €
80,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, 2 comma d.lgs 231/02.
Part
3.1.1) aveva chiesto il riconoscimento, a tale titolo, di:
11 • “una somma pari ad euro 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle 6 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
• oltre infine alla somma pari ad euro 21.800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.
Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 545 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli CP_1 interessi di mora oggetto delle Note Debito”.
Il giudice di prime cure ha invece riconosciuto unicamente il predetto importo di €
80,00 adducendo che:
o “A titolo di risarcimento del danno ex art. 6, co 2 d. Lgs 231/02, si liquidano €
80,00 (€ 40,00 per ciascuna delle transazioni commerciali, quella riguardante i crediti pagati tardivamente per i quali era stata chiesta in giudizio la somma capitale e quella per i crediti pagati tardivamente per i quali non era stata chiesta la somma capitale)”;
o “Non si ritiene che la norma citata possa giustificare una richiesta di € 40 per ciascuna fattura tardivamente pagata, sia perché essa usa il termini “importo forfettario” sia perché la legge citata si applica alle transazioni commerciali, ossia ai contratti, mentre nel caso in esame si tratta di molteplici fatture, relative ad altrettante prestazioni periodiche (di fornitura di energia) facenti parte di
(unici) contratti di somministrazione (e deve pertanto ritenersi che la stessa
Unione Europea intenda € 40 per fattura, per il caso, ordinario, che il contratto/transazione commerciale si concretizzi in prestazioni che diano luogo ad una fatture)”.
Part 3.1.2) A sostegno del motivo di gravame in analisi, ha quindi argomentato che:
− lo stesso giudice di prime cure aveva riconosciuto che il pagamento delle fatture era avvenuto in ritardo, non comprendendosi quindi l'esclusione del riconoscimento del predetto importo di € 40,00 per ciascuna delle fatture saldate in ritardo;
− non era mai stata mossa alcuna contestazione all'esistenza del rapporto sostanziale né all'effettiva esistenza delle prestazioni;
− l'art. 6, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, dispone che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del
12 maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito” e l'Unione Europea “...in riscontro alle “FAQS” formulate in relazione alla portata del predetto art. 6 della Direttiva e, dunque, la portata dell'importo di
Euro 40 ivi previsto, ha espressamente dichiarato che tale importo “è dovuto per ciascuna fattura non pagata” Ed invero, a fronte della specifica richiesta: “what is included in the fixed sum of Euro 40?” (“cosa è compreso nella somma prefissata di Euro 40?”), l'Unione Europea ha espressamente chiarito che: “this fixed sum is intended for each unpaid invoice. If the creditor has different transactions on different invoices, even if the claim has to do with the same debtor, the creditor will have a separate fixed amount of Euro 40 for invoice. The
Directive gives the creditor the right to claim the Euro 40 plus any other costs that you have reasonably incurred to receive the payment that is already late” (“la somma prefissata di Euro 40 è considerata dovuta per ciascuna fattura insoluta.
Se il creditore ha differenti fatture, perfino se la richiesta di pagamento deve essere fatta nei confronti del medesimo debitore, il creditore dovrà ottenere un separato importo prefissato di Euro 40 per ciascuna fattura. La Direttiva attribuisce al creditore il diritto di richiedere l'importo di Euro 40 oltre ad ogni altro costo in cui è ragionevolmente incorso per ottenere il pagamento tardivo del credito”).”;
− la necessità di una ferma reazione nei confronti dei fenomeni di ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali era stata evidenziata anche dalla Corte di
Giustizia UE, ribadendo la debenza dell'importo di € 40,00 per ciascuna fattura ed anche se le stesse erano state emesse nell'ambito di un unico contratto (sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C 585/20, EU:C:2022:806).
3.1.3) In proposito va rilevato come la ratio dell'art. 6, co. 2, D.Lgs. 231/2002 può cogliersi, da un lato, nell'intento punitivo-dissuasivo rispetto al ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali che ispira tutta la disciplina recata dal D.Lgs. citato (attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa proprio alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) e, dall'altro, nell'esigenza di garantire, anche in assenza di specifica prova, un indennizzo per i costi ordinariamente sostenuti dal creditore.
Trattasi, invero, di costi "interni" o "amministrativi" diversi da quelli eventualmente sostenuti in ragione del conferimento di incarichi di recupero crediti a soggetti esterni.
Tale importo forfettario spetta all'odierna appellante a fronte del tardivo pagamento di tutte le fatture oggetto del giudizio (cfr. la già menzionata sentenza CGCE, sez 3, del 20 ottobre 2022).
13 D'altra parte, non vi è dubbio che il rimborso delle spese di recupero ex art. 6, comma 2, del d.lgs n. 231/2002 rientri tra gli accessori del credito che, per effetto della cessione, sono trasferiti al cessionario ex art. 1263 c.c.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di cessione del credito, la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione” (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 9.4.2024, n. 9479; in senso conforme cfr. Cass. civ. n.
21275/2024).
Orbene, è innegabile che tale voce risarcitoria rientri tra le “utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto” ed integri il contenuto economico di Part quest'ultimo, sicché deve riconoscersi a il diritto a percepire la relativa somma.
3.1.3.1) Deve a questo punto rilevarsi, tuttavia, che:
Part A. in prime cure, come già accennato, aveva chiesto il pagamento (per il titolo in questione) dell'importo di € 240,00 “per il mancato pagamento delle 6 fatture costituenti la predetta sorte capitale” (di cui era stato chiesto il pagamento) e di €
21.800,00 per “n. 545 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha CP_1 generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito”;
B. dunque, il titolo posto a fondamento della richiesta di pagamento in oggetto risulta duplice: da un lato, le sei fatture in forza delle quali era stato chiesto il pagamento della sorte capitale di € 390.415,64 e, dall'altro, un gruppo di 545 fatture non attinenti al credito concernente la sorte capitale predetta ma a crediti diversi, correlati alle “Note Debito Interessi” (prodotte sub doc. 5 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 6);
C. il ha contestato la fondatezza di tale domanda, adducendo Controparte_1 che “molte” di tali fatture sarebbero state oggetto di tempestivo pagamento, sì da Part non poter generare un credito risarcitorio quale quello invocato da
D. la questione concernente la verifica, in concreto, di quali fatture siano state tempestivamente pagate (non constando, neppure a livello di allegazione dell'odierna appellata) che le stesse siano tutte state oggetto di tempestivo pagamento, assume rilievo ai fini dell'individuazione del numero complessivo delle fatture da prendere in considerazione onde determinare il perimetro applicativo dell'art. 6 D.Lgs 231/2002 e degli interessi moratori;
14 E. tale individuazione, in considerazione del numero delle fatture in oggetto e dei computi da operare sulle stesse, richiede l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio.
4) Deve pertanto procedersi all'emissione di sentenza non definitiva sulla questione preliminare di rito concernente l'ammissibilità dell'appello e quindi a rimettere la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per il conferimento di incarico a consulente tecnico d'ufficio.
5) Rinvia alla decisione definitiva sul merito la statuizione in ordine alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, NON definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 345/2023 del Tribunale di Lucca, così Parte_1
statuisce:
1) dichiara ammissibile l'appello;
2) rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.6.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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