Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24907 anno 2024
TRA
, nata il [...] a [...] C. F. , in qualità Parte_1 C.F._1 di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , Persona_1 nato il [...] a [...] - C.F. elett.te dom.to in Sant'Antimo (Na) C.F._2 alla via Roma 157, presso lo studio dell'Avv. Antonietta Chiariello che la rappresenta e difende
RICORRENTE
E
- in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in AP alla via De Gasperi 55 presso la sede dell'istituto, rappresentato e difeso dal funzionario Mario De Martino
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18 novembre 2024 parte ricorrente deduceva:
1
AP – sez. Lavoro e Previdenza - nella persona del Giudice dott. Peluso veniva riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di febbraio 2023; che l'istante provvedeva a notificare in data 11/07/2024 e in data 18/07/2024 a mezzo pec all' il suddetto decreto di omologa unitamente alla modulistica occorrente al fine della CP_1
liquidazione della prestazione;
che l' non provvedeva al pagamento di quanto dovuto e pertanto l'istante adiva codesto CP_1
Tribunale per sentir emettere i seguenti provvedimenti: “
1. Accertare e dichiarare il diritto del minore , riconosciuto con Decreto di Omologa R.G. 11569/2023 del 07/05/2024, emesso Persona_1 dal Tribunale di AP – Sezione Lavoro e Previdenza, all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal Febbraio 2023; 2. Condannare, per l'effetto, l' in persona del legale rapp.te pro CP_1 tempore, dom.to per la carica presso la sede di Roma, alla Via Ciro il Grande, in persona del CP_1 legale rapp.te pro tempore, dom.to per la carica presso la Direzione Provinciale di AP in via Alcide
De Gasperi 55, al pagamento, in favore del minore , dei ratei dell'indennità di Persona_1 accompagnamento di cui alle leggi 509/88 e124/98 e succ. modificazioni, con decorrenza da Febbraio
2023, oltre interessi legali e svalutazione monetaria come per legge;
3. Condannare, i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva l' in data 03.03.2025 rappresentando che la prestazione riconosciuta in CP_1 omologa rg. 11569/23, indennità di accompagnamento dal mese di febbraio 2023, è stata liquidata in data 28 gennaio 2025 con pagamento disposto per il mese di marzo 2025 con la precisazione che dagli arretrati spettanti per l'indennità di accompagnamento, sono state sottratte tutte le somme corrisposte per l'indennità di frequenza per minori. Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione di spese legali.
Con le note di trattazione scritta in atti parte ricorrente, preso atto dell'avvenuto pagamento, si associava alla richiesta dell' di dichiarazione di cessata materia del contendere con CP_1 condanna alle spese di giudizio.
Non veniva svolta istruttoria ed all'udienza del 12 marzo 2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, il giudice decideva la causa.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da
2 pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E'noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto
è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593;
Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno CP_ l'oggetto del contendere, dal momento che l' ha provveduto alla liquidazione dei ratei dell'indennità di accompagnamento.
La circostanza che il pagamento integrale è di poco successivo al deposito del ricorso giustifica la compensazione per ½ delle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di AP, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2) Dichiara compensate per ½ le spese di lite e per la restante parte condanna l' al pagamento delle spese che liquida in euro 600,00 oltre accessori con attribuzione.
AP
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
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