Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 21.1.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 9692/2024 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti Domenico Licciardi e Alfonso Licciardi
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.4.2024 la ricorrente premesso di aver lavorato alle dipendenze della fino al 29.2.2020, data in cui si è dimessa per giusta causa Controparte_2 costituita dal mancato pagamento delle retribuzioni, ha dedotto:
- che, con sentenza n. 34 del 04.02.2020, il Tribunale di Torino dichiarava lo stato di insolvenza della ponendo la stessa in amministrazione Controparte_2 straordinaria;
- che provvedeva a depositare istanza di insinuazione al passivo, rubricata al n. 908, con la quale, tra l'altro, chiedeva il riconoscimento dei crediti costituiti dalle retribuzioni non ricevute dei mesi di dicembre 2019, gennaio 2020, la 13^ 2019, il rateo 13^ di gennaio
2020, nonché i ratei (7/12) di 14^ mensilità;
- che veniva ammessa al passivo per l'importo di complessivi € 3.769,56 per i crediti retributivi omessi;
- che lo stato passivo veniva approvato e dichiarato esecutivo il 30.06.2022;
- che, in data 07.12.2022, presentava domanda all' per l'intervento del Fondo di CP_1
Garanzia per i Crediti Diversi dal TFR;
- che l'importo relativo ai crediti diversi resta contenuto nei limiti fissati ex art. 2 n.2 D. Lgs. 80/92, pari a tre volte la cassa integrazione guadagni del 2020, così, come determinata per l'anno 2020 con la Circolare n. 20 del 10.02.2020; CP_1
- che tale importo, “poiché la ricorrente percepiva una retribuzione lorda entro euro 2.159,48, corrisponde ad euro 998,18 lorde mensili, che moltiplicati per tre volte darà un massimale di euro 2.994.54”; CP_
- che con nota datata 12.07.2023, ricevuta il 21.10.2023, l' accoglieva parzialmente la domanda e le versava complessivi € 1.993,70 lordi per i crediti retributivi, oltre euro 1,91 per interessi legali, operando la ritenuta fiscale a tassazione separata, il tutto per complessivi € 1.536,62 netti”;
- che, pertanto, è creditrice della somma di € 1.000,84 (2.994,54 massimale - 1.993,70 corrisposti);
- che, inoltre, “la rivalutazione monetaria e gli interessi legali liquidati è errata, giacché essi non sono stati computati dalla data di invio della domanda, che era completa, non
1
- che in data 19.01.2024, presentava ricorso amministrativo al Comitato Provinciale CP_ dell' ma di non aver ricevuto riscontro. CP_ Sulla base di tali premesse, ha concluso per la condanna dell' al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 1.000,84 a titolo di crediti diversi dal TFR, “oltre interessi e rivalutazione monetaria computati dalla domanda (07.12.22), al dì di effettivo soddisfo, detraendosi quanto per tali titoli liquidato”, vinte le spese di lite, con attribuzione.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, rappresentando l'infondatezza della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso.
*** Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione preliminare di improcedibilità CP_ sollevata dall' visto che unitamente al ricorso l'istante ha depositato la ricevuta del 19.1.2024 del deposito del ricorso amministrativo.
Venendo al merito, deve premettersi che sono pacifiche tra le parti le seguenti circostanze:
- che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della ino al 29.2.2020 Controparte_2 si è dimessa il 29.2.2020;
- che, con sentenza n. 34 del 04.02.2020, il Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza di tale società, ponendola in amministrazione straordinaria;
- che l'istante è stata ammessa al passivo per l'importo complessivo di € 3.769,56 per i crediti retributivi diversi dal TFR;
- che lo stato passivo è stato approvato e dichiarato esecutivo il 30.06.2022;
- che in data 07.12.2022 la ricorrente medesima ha presentato domanda all' per CP_1 l'intervento del Fondo di Garanzia per i Crediti Diversi dal TFR.
Deve, inoltre, rilevarsi: che dallo stato passivo reso esecutivo si evince che l'importo complessivo di € 3.769,56 per i crediti retributivi diversi dal TFR indicato dal Tribunale di Torino è così composto:
- € 2.144,93 a titolo di “crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92”;
- € 1.624,63 a titolo di “crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni da omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (..)”, danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n. 1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall' sono collocati in altre categorie. CP_1 Escluso per € 277,98 in quanto le mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute previdenziali e i ratei maturati dopo il 4.2.2020 verranno liquidati in continuità da Manital in A.S. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. …;
Dal suindicato provvedimento del Tribunale di Torino, si evince che, quanto ai crediti maturati gli ultimi tre mesi, la ricorrente è stata ammessa allo stato passivo unicamente per l'importo € 2.144,93.
Ed invero, posto che nel concetto di retribuzione sono comprese anche le mensilità aggiuntive, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente (cfr. anche note difensive autorizzate depositate l'8.1.2025), e come si evince dalla specifica dei crediti indicati nel
2 suindicato stato passivo, l'importo di € 1.624,63 è relativo a crediti diversi da quelli maturati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.
Il Tribunale di Torino, peraltro, ha anche specificato che è stato escluso l'importo di € 277,98
“in quanto le mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute previdenziali e i ratei maturati dopo il 4.2.2020 verranno liquidati in continuità da Manital in A.S.”.
Solo per completezza si evidenzia:
- che nella domanda di intervento del Fondo di Garanzia la ricorrente (il cui rapporto di lavoro è cessato il 29.9.2020) ha chiesto il pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020, nonché “ratei mensilità aggiuntive (13^ - 14^) maturati negli ultimi tre mesi del rapporto” (oltre le mensilità aggiuntive maturate dopo il 4.2.2020 escluse dal Giudice delegato);
- che in relazione a tali emolumenti, nella insinuazione al passivo (cfr. produzione attorea), la stessa aveva chiesto di essere ammessa al passivo per € 1.308,00 ed € 250,16 a titolo di retribuzioni relative, rispettivamente, ai mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020, nonché
€ 967,95 a titolo di 13^ anno 2019;
- che, pertanto, l'importo di € 2.144,93 ammesso a titolo di “crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione” comprende necessariamente somme ulteriori a quelle richieste a titolo di retribuzioni per i mesi di dicembre 2019 e marzo 2020 (visto che queste ultime ammontano alla somma complessiva ed inferiore di € 1.558,16), presumibilmente a titolo di 13^ mensilità anno 2019;
- che l'istante non ha dedotto e provato di aver proposto opposizione allo stato passivo.
Appurato, dunque, che per quanto rileva ai fini di causa, la ricorrente è stata ammessa al passivo per l'importo complessivo di € 2.144,93, si osserva quanto segue.
In primo luogo, deve ricordarsi (come peraltro dedotto da entrambe le parti) che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.lgs. 80/1992, l'intervento del fondo di garanzia “non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”.
Tale importo (tenuto conto della misura massima del trattamento di integrazione salariale netto di € 935,21 quanto al 2019 e di € 939,89 quanto al 2020) è pari ad € 2.814,99.
CP_ Dunque, la somma ammessa al passivo è erogabile interamente dall'
Deve, inoltre, rilevarsi che nella domanda amministrativa del 7.12.2022 la ricorrente ha chiesto, a titolo di crediti relativi agli ultimi tre mesi (compresi specificamente i ratei delle mensilità aggiuntive) la complessiva somma di € 2.705,69; importo inferiore a quella allegata in ricorso come spettante.
In sede giudiziale, pertanto, non potrebbe essere riconosciuta come dovuta la somma superiore indicata in ricorso;
quest'ultima peraltro è superiore a quella ammessa al passivo.
Per quanto innanzi esposto, visto che la ricorrente è stata ammessa al passivo per la somma CP_ lorda di € 2.144,93 , mentre ha ricevuto dall' quella di € 1.993,70, alla stessa spetta la
3 differenza, al lordo delle trattenute di legge, di € 151,23, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
Quanto alla decorrenza degli interessi legali, è opportuno richiamare la normativa di riferimento.
L'art. 2 del D.lgs. 80/1992, al comma 3 dispone:
3. Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata.
La L. 297/1982, all'art. 2, comma 7, primo periodo, dispone: I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta [dell'interessato] mediante accredito sul conto corrente del beneficiario. …
Nel caso in esame, visto che (come dedotto in ricorso) l'istante ha presentato la domanda CP_ CP_ amministrativa all' il 7.12.2022, l' avrebbe dovuto erogare la prestazione entro il 5.2.2023.
Conseguentemente, gli interessi sulla suindicata somma di € 151,23 sono dovuti dal 6.2.2023 al saldo.
CP_ In tali termini, pertanto, deve essere disposta la condanna dell'
Quanto alla differenza sugli accessori erogati sulla sorta capitale di € 1.993,70 già percepita, si osserva quanto segue.
Come innanzi evidenziato, essi sono dovuti dal 6.2.2023 (61° giorno successivo alla domanda amministrativa); non, dunque, dalla domanda amministrativa come ritenuto dalla ricorrente (cfr. anche il conteggio depositato unitamente alle note difensive dell'8.1.2025).
CP_ Pertanto, considerato che l' ha pacificamente erogato la prestazione in data 12.7.2023, gli interessi legali dal 6.2.2021 al 12.7.2023 sono pari ad € 42,61.
CP_ Conseguentemente, avendo l' erogato a titolo di interessi solo l'importo di € 1,91, alla ricorrente spetta la differenza di € 40,07.
Nulla, invece, è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, stante il disposto di cui all'art. 16, comma 6, della L. 412/91, applicabile alla fattispecie in esame.
Quanto, infine, alle spese di lite, considerato l'accoglimento parziale della domanda, le stesse vengono compensate nella misura di un quarto;
il residuo, liquidato come in dispositivo, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 152, penultimo periodo, disp. att. c.p.c. (“Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni
4 previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio”), segue la soccombenza.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
CP_ a) condanna l' a pagare in favore della ricorrente la somma di € 151,23 a titolo di crediti di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs 80/1992, oltre interessi legali dal 6.2.2023 al soddisfo;
CP_ b) condanna l' a pagare in favore della ricorrente la somma di € 40,07 a titolo di interessi
CP_ legali sulla sorta capitale già alla stessa erogata dall' c) rigetta nel resto la domanda;
CP_ d) compensa le spese di lite nella misura di un quarto e condanna l' a pagare in favore della ricorrente il residuo;
residuo che liquida in complessivi € 190,00, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
In Napoli, il 21.1.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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