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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 17/02/2026, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 661/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente
DI COSTANZO PASQUALE, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3755/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003845443000 SPESE GIUDIZIO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003845443000 SPESE GIUDIZIO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003845443000 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003845443000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120026597938000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120026597938000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140015606920000 SPESE GIUDIZIO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140015606920000 SPESE GIUDIZIO 2002
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento n.02820259003845443000, notificata in data 27.08.2025, con cui si chiede pagamento delle somme di cui alla cartella n. 02820120026597938000, notificata il 04/03/2013 per il pagamento di €.63.645,76 per Irpef, sanzioni e interessi, anni 2001 e 2002, e alla cartella n. 02820140015606920000, notificata il 29/05/2014, in cui si chiede il pagamento di €.4.321,70
a titolo di somme per spese giudiziarie da giudizio tributario ex D.Lgs. 546/92, anni 2001 e 2002 e chiama in causa Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
L' Agenzia delle Entrate si è costituita, ha depositato memorie di difesa, chiede il rigetto del ricorso perché infondato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita, ha depositato memorie di difesa, chiede il rigetto del ricorso.
Il ricorrente contesta la prescrizione del diritto della P.A. a ricevere le somme iscritte a ruolo e la violazione del diritto alla difesa del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 21 D.L vo n. 547/92 il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato e la questione di inammissibilità – ex art.22 del citato decreto legislativo-
è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e precede logicamente ogni altra questione.
Non può revocarsi in dubbio che l'onere della prova del dies a quo della decorrenza dei sessanta giorni per l'utile proposizione del ricorso grava sul ricorrente (arg ex Cass. Ordinanza del 15224/24), sia perché trattasi di circostanza di fatto rientrante nella sua sfera di conoscenza, sia perché il termine non è stabilito dalla legge nel suo esclusivo interesse quanto piuttosto nell'interesse pubblico alla certezza e stabilità dei rapporti giuridici che con l'opposizione si procrastina nel tempo fino alla definizione del giudizio.
La parte ricorrente non ha fornito la prova della tempestività del ricorso ossia della data certa di notifica dell'atto impugnato;
invero la stampa di una pagina on line del sito delle poste private non ha efficacia probante ( arg. ex Cass.sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19387 del 08/11/2012).
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente
DI COSTANZO PASQUALE, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3755/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003845443000 SPESE GIUDIZIO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003845443000 SPESE GIUDIZIO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003845443000 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003845443000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120026597938000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120026597938000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140015606920000 SPESE GIUDIZIO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140015606920000 SPESE GIUDIZIO 2002
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento n.02820259003845443000, notificata in data 27.08.2025, con cui si chiede pagamento delle somme di cui alla cartella n. 02820120026597938000, notificata il 04/03/2013 per il pagamento di €.63.645,76 per Irpef, sanzioni e interessi, anni 2001 e 2002, e alla cartella n. 02820140015606920000, notificata il 29/05/2014, in cui si chiede il pagamento di €.4.321,70
a titolo di somme per spese giudiziarie da giudizio tributario ex D.Lgs. 546/92, anni 2001 e 2002 e chiama in causa Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
L' Agenzia delle Entrate si è costituita, ha depositato memorie di difesa, chiede il rigetto del ricorso perché infondato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita, ha depositato memorie di difesa, chiede il rigetto del ricorso.
Il ricorrente contesta la prescrizione del diritto della P.A. a ricevere le somme iscritte a ruolo e la violazione del diritto alla difesa del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 21 D.L vo n. 547/92 il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato e la questione di inammissibilità – ex art.22 del citato decreto legislativo-
è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e precede logicamente ogni altra questione.
Non può revocarsi in dubbio che l'onere della prova del dies a quo della decorrenza dei sessanta giorni per l'utile proposizione del ricorso grava sul ricorrente (arg ex Cass. Ordinanza del 15224/24), sia perché trattasi di circostanza di fatto rientrante nella sua sfera di conoscenza, sia perché il termine non è stabilito dalla legge nel suo esclusivo interesse quanto piuttosto nell'interesse pubblico alla certezza e stabilità dei rapporti giuridici che con l'opposizione si procrastina nel tempo fino alla definizione del giudizio.
La parte ricorrente non ha fornito la prova della tempestività del ricorso ossia della data certa di notifica dell'atto impugnato;
invero la stampa di una pagina on line del sito delle poste private non ha efficacia probante ( arg. ex Cass.sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19387 del 08/11/2012).
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.