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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/10/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8239/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa EL CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8239/2019 promossa da:
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] [...]
Con
, e CP_1 Controparte_1 Controparte_1
rappresentati e difesi dall'Avv. GIANPAOLO TANCREDI, giusta procura in
[...]
atti; opponenti contro
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. TOMMASO DIMARTINO, giusta procura in atti;
opposta
e con l'intervento di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
per il tramite della propria mandataria e procuratrice speciale CP_4
pagina 1 di 17 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. FABRIZIO SA e dall'Avv. MARIA
GABRIELLA SA, giusta procura in atti;
interventore ex art. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
9.6.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 470.816,95, oltre accessori e spese, vantato da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
quale debitrice principale, e Controparte_1
di e , quali fideiussori, a Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1
titolo di saldo del contratto di finanziamento di credito fondiario a medio termine mediante apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, concesso sino alla concorrenza di € 310.000,00 e in relazione al quale la debitrice principale aveva prestato garanzia ipotecaria sino alla concorrenza di € 610.000,00 e i fideiussori sino a quella di € 403.000,00.
Ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento per la minor somma di €
461.537,50 (decr. ing. n. 2231 del 3.11.2019), Controparte_1
e
[...] Controparte_1 Controparte_1 [...]
, debitori ingiunti, hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. CP_1
eccependo: 1) la carenza di prova del credito, avendo la prodotto il solo CP_2
saldaconto, che hanno disconosciuto, trattandosi di copia non conforme all'originale, insieme alla restante documentazione depositata;
2) la nullità del contratto di finanziamento, che hanno riqualificato come mutuo, per omessa erogazione delle somme e utilizzo delle stesse per il ripianamento di pregressi debiti;
3) la pattuizione pagina 2 di 17 di interessi usurari;
4) la nullità delle garanzie per violazione della normativa antitrust.
Hanno dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese.
Si è costituita la opposta che ha contestato ogni avversa difesa siccome CP_2
infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto della domanda, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione limitatamente alla debitrice principale (ord.
30.12.2020), la causa è stata istruita a mezzo di ctu contabile.
In corso di causa, è intervenuta in giudizio per il tramite della Controparte_3
propria mandataria e procuratrice speciale in qualità Controparte_6 di cessionaria del credito, aderendo alle difese spiegate dall'opposta.
Quindi la causa è pervenuta all'udienza del 9.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe,
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata e pertanto deve essere accolta per quanto di ragione.
In premessa, va rammentato che per principio giurisprudenziale consolidato l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente, e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione (cfr. ex multis
Cass. n. 3649/2012).
Deve essere poi richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, pagina 3 di 17 mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
In tema, poi, di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. nei rapporti bancari, secondo pacifici orientamenti giurisprudenziali occorre distinguere l'ipotesi in cui ad agire in giudizio sia la banca (proponendo un'azione di recupero credito) dall'ipotesi in cui ad agire giudizialmente sia il correntista (proponendo un'azione di ripetizione di indebito). Quando, infatti, come nella specie, è la banca ad agire in giudizio per domandare il pagamento delle somme che le sono dovute, l'onere di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese, tramite la produzione tanto del contratto quanto degli estratti conto, grava sull'istituto di credito, mentre a soluzione opposta si deve pervenire nel caso in cui sia il correntista ad agire per ottenere l'accertamento delle somme indebitamente riscosse dalla banca.
Così riepilogati i principi di diritto a cui il Tribunale intende aderire, deve ritenersi che parte opposta abbia fornito, quanto all'an, idonea prova del fatto costitutivo del credito avendo documentato, sin dalla fase monitoria: 1) il contratto di finanziamento di credito fondiario a medio termine mediante apertura di credito in conto corrente
Contr con garanzia ipotecaria del 18.6.2015, stipulato per atto pubblico, con il quale la di ha concesso a Controparte_2 Controparte_1
l'apertura di credito in conto corrente di € 310.000,00 e con
[...] Controparte_1
il quale e si sono Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1 costituiti fideiussori a favore della sino alla concorrenza di € 403.000,00; 2) la CP_2
lettera di apertura di credito in conto corrente del 18.6.2015.
Risultano altresì prodotti gli estratti conto dall'apertura di credito in conto corrente sino al 31.3.2019; difetta, tuttavia, l'estratto conto relativo al successivo e ultimo trimestre (prima del giro a sofferenza del conto).
In base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, avendo parte opposta assolto, nei termini innanzi indicati, all'onere probatorio su di essa gravante, spettava dunque a parte opponente fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa. pagina 4 di 17 Detta prova può dirsi solo in parte fornita.
Procedendo all'esame delle eccezioni sollevate dall'opponente, occorre anzitutto vagliare quella, sollevata in corso di causa, relativa al difetto di legittimazione attiva
(rectius, di titolarità dal lato attivo del rapporto) in capo alla cessionaria, intervenuta in giudizio.
L'eccezione è infondata.
Come noto, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n.
24798/2020).
Di recente la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”
(cfr. Cass. n. 4277/2023).
Ebbene, dalla documentazione depositata risulta che l'odierna interventrice, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ai sensi della Legge 130/99, è divenuta titolare di un portafoglio di crediti. Di tale cessione è stato dato avviso mediante pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 130/99, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna n. 147 del 11.12.2021. Nell'avviso si legge che “La società ha concluso con… Parte_2 Controparte_2 pagina 5 di 17 Controparte_8 di cessione dei crediti ai sensi degli articoli 1,4 e 7.1 della Legge
[...]
130… in data 1 dicembre 2021… in forza dei quali ha acquistato pro soluto tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e crediti di firma sorti nel periodo compreso tra gennaio 1979 e ottobre
2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della
CA d'TA n. 272/2008 (Matrice dei Conti)”.
Nel caso di specie, detti elementi consentono di ritenere con sufficiente certezza che il credito qui azionato rientri tra quelli oggetto di cessione atteso che esso deriva da un contratto di finanziamento ipotecario in capo a Controparte_9
sorto nel 18.6.2015, dunque nel periodo compreso tra quello indicato, ed
[...]
è stato classificato a sofferenza (cfr. lettera raccomandata del 28.6.2019).
Deve dunque ritenersi provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria, fermo restando che la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio non essendo stata chiesta da tutte le parti costituite l'estromissione della opposta.
Va infatti rammentato che la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111
c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424/2009). Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione pagina 6 di 17 dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio” (cfr. Cass. n. 22503/2014; SS.UU. n.
22727/2011).
È invece parzialmente fondata l'eccezione di carenza di prova del credito.
Premesso che l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dall'opposta non può, in alcun modo, dirsi scalfita dal disconoscimento operato dall'opponente, siccome del tutto generico (è noto che il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. deve essere effettuato in modo circostanziato e specifico, non essendo sufficiente un generico riferimento, come avvenuto nella specie, all'intera “documentazione prodotta” o, nel caso del saldaconto, alla non conformità all'originale: cfr., tra le altre,
Cass. n. 18042/201 e Cass. n. 28096/2009), va osservato che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente” (cfr. Cass. n. 33355/2018; 21092/2016;
6705/2009; 14234/2003).
La necessità di produrre gli estratti conto deriva dalla unitarietà del rapporto, il cui saldo passivo finale è provato contabilmente con l'annotazione di tutte le precedenti operazioni svolte sul conto a partire dall'apertura dello stesso. pagina 7 di 17 Ai fini della dimostrazione dell'entità delle somme dovute, la prova del credito della banca è dunque ancorata alla produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente: invero, soltanto una siffatta completa produzione consente l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, certificando detti documenti contabili in dettaglio le movimentazioni debitorie e creditorie con le condizioni attive e passive praticate dalla banca al cliente (cfr. Cass. n. 14887/2014), mentre ad analogo risultato non può pervenirsi con la prova del saldo, comprensivo di capitali ed interessi, al momento della chiusura del conto, in quanto esso non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma a sua volta discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi.
Né la prova del quantum del credito può trarsi dall'elenco movimenti, trattandosi di meri atti interni della privi di qualsiasi valenza probatoria, o dall'estratto CP_2
conto scalare, che consente solo una ricostruzione sintetica del rapporto e non è idoneo al calcolo dell'esatto ammontare del conto.
Nel caso di specie, va rimarcato che, costituendosi in giudizio, la opposta ha CP_2
prodotto la copia del contratto di finanziamento, la lettera di apertura del credito in c/c e la serie pressoché integrale degli estratti conto, dall'apertura del conto sino al trimestre precedente alla sua chiusura per passaggio a sofferenza. Non è stato tuttavia prodotto l'estratto conto relativo all'ultimo trimestre.
Deve dunque ritenersi che, solo limitatamente al periodo documentato con gli estratti conto, è provata la misura del credito.
Sebbene non sia stato prodotto l'estratto conto relativo all'ultimo trimestre, è stato comunque possibile procedere alla ricostruzione del saldo del rapporto con riferimento al periodo documentato con gli estratti conto.
Infatti, il puntuale e completo riconteggio effettuato dal c.t.u. nell'elaborato – le cui conclusioni vengono qui integralmente richiamate e pienamente condivise in quanto immuni da vizi logici e/o metodologici – ha consentito di accertare che il saldo debitore ammonta a € 447.110,78. pagina 8 di 17 Risulta conseguentemente solo parzialmente fondata la contestazione di parte opponente circa la mancata prova del credito, avendo la assolto in buona parte, CP_2
rectius pressoché totalmente, all'onere della prova che su di lei incombeva, provando l'ammontare del credito nella (seppur inferiore) misura di € 447.110,78.
È poi infondata l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento.
Va innanzitutto evidenziata l'erroneità della prospettazione degli opponenti secondo cui il contratto sarebbe qualificabile come mutuo e non come apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria.
Al riguardo, va osservato che i due contratti sono connotati da una causa del tutto differente tra loro.
Mentre il mutuo è un contratto reale con il quale una parte consegna all'altra, che si obbliga a restituirla, una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili di cui diviene immediatamente proprietaria per il solo effetto della traditio, con il contratto di apertura di credito bancario, ai sensi degli artt. 1842 e 1852 c.c., la banca si obbliga a tenere una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato a disposizione del cliente, il quale ha diritto di disporre della stessa in più volte, secondo le forme di uso se non è stato altrimenti convenuto potendo con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità ex art. 1843 c.c. (cfr. Cass. n. 1225/2000).
Affinché possa configurarsi un contratto di mutuo, occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo, ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass.
n. 17194/2015). Per quanto la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non debba essere intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro
(o di altre cose fungibili), essa non può mancare e deve configurarsi idonea a produrre il conseguimento da parte del mutuatario della disponibilità giuridica della somma o dei beni mutuati.
pagina 9 di 17 Tale peculiarità manca del tutto nell'apertura di credito bancario, nel quale si determina solo una disponibilità di fondi, mentre la semplice annotazione in conto corrente della somma messa a disposizione del cliente non concretizza l'ipotesi della tradizione simbolica, idonea e sufficiente a realizzare l'estremo della consegna, e il vero rapporto obbligatorio, in ragione del quale l'accreditante può dirsi creditore dell'accreditato, sorge soltanto nel momento ed a causa del prelievo della somma messa a disposizione (Cass. n. 18182/2004).
A ciò va aggiunto che la normativa in materia di credito fondiario non restringe lo stesso solo al modello del mutuo, ben potendosi estendere anche ad altre e diverse forme di finanziamento, tra cui, per l'appunto, l'apertura di credito su conto corrente ipotecario. Depone in tal senso, innanzitutto, il dato letterale dell'art. 38 T.U.B., che fa riferimento genericamente alla “concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine”. Per come evidenziato da attenta dottrina, il legislatore, con l'introduzione del T.U.B., ha imposto il superamento delle tipicità oggettive e strutturali delle operazioni di specie, definite con il termine generico di finanziamenti a medio lungo termine e, quindi, tendenzialmente estese a tutte le forme di impiego ordinario non esclusa l'intera gamma delle operazioni regolate in conto corrente, il cui presidio ipotecario non è di intuitiva attuazione.
Ciò chiarito, nel caso di specie l'esame del contenuto delle clausole contrattuali non autorizza la riqualificazione proposta dall'opponente.
Il nomen dato al contratto – stipulato per atto pubblico – è del tutto chiaro “contratto di finanziamento di credito fondiario a medio termine mediante apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria” e tutte le clausole sono con esso coerenti:
- nel contratto, Controparte_1 viene definita “parte correntista”;
[...]
- nell'art. 1 si legge: “il finanziamento viene accordato ed accettato ai patti e sotto gli obblighi portati, oltre che dal presente contratto, anche: dal
“Capitolato dei Patti e delle “Condizioni Generali dei Contratti di
Finanziamento a medio termine mediante apertura di credito in conto corrente pagina 10 di 17 con garanzia ipotecaria”; dal “Documento di Sintesi”: ebbene, nel primo è previsto, all'art. 4, che “l'utilizzo è consentito in conto corrente e potrà avvenire in una o più volte e così pure potrà essere ripristinata, con successivi versamenti, la disponibilità del credito” e, all'art. 11, che “La CA si riserva di ritenere risolto di pieno diritto il contratto, anche quando sia stata già prelevata, in tutto o in parte, la somma messa a disposizione sul c/c a valere sull'apertura di credito”; nel secondo, gli interessi debitori sono calcolati sulle
“somme utilizzate”.
Si tratta di disciplina pattizia poco compatibile con lo schema del mutuo fondiario conosciuto nella prassi: in particolare non vi è previsione di una rateizzazione e gli interessi sono commisurati sul debito del correntista in relazione all'andamento del conto corrente e non su un piano di ammortamento.
Lo stesso andamento del rapporto, concretatosi nella specie con numerosi prelievi, dimostra che si tratta di un contratto di apertura di credito in conto corrente e non di un mutuo. Infatti, dall'esame degli estratti conto e dalla ulteriore documentazione prodotta dalla (cfr. all. memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c.) si ricava che la CP_2
correntista ha impiegato i fondi messi a disposizione emettendo plurimi assegni circolari ed effettuando prelievi di contanti.
Riqualificato pertanto il contratto come apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, ne discende l'infondatezza dell'eccezione di nullità (rectius, inefficacia) del contratto per omessa erogazione delle somme (tenuto conto che la traditio non è elemento costitutivo del contratto di apertura di credito in conto corrente) e di quella di nullità per utilizzo delle stesse per il ripianamento di pregresse esposizioni debitorie.
A tal proposito, si osserva che già con riguardo al mutuo fondiario, la Cassazione ha affermato che “il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui al D. Lgs. n.
385 del 1993, artt. 38 e ss., non è mutuo di scopo: di esso, cioè, non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità” (cfr. Cass. n.
4792/2012). In quanto lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, pagina 11 di 17 che è data dalla immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con obbligo di restituzione della somma mutuata, il contratto di mutuo fondiario ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono: se questo è costituito dall'utilizzo della somma per sanare debiti pregressi verso la banca, non per ciò solo può dunque predicarsene l'illiceità (cfr.
Cass. n. 28663/2013 in motivazione;
19282/2014 in motivazione).
Tali considerazioni devono necessariamente valere quando si faccia questione non già di mutuo (fondiario), ma di altro contratto di finanziamento come quello di apertura di credito in conto corrente. Con tale contratto infatti, come si è detto, la banca si obbliga a tenere una somma di danaro per un dato periodo di tempo, o a tempo indeterminato, a disposizione del cliente, il quale ha diritto – come previsto dall'art. 1843 c.c. – se non è stato convenuto altrimenti, di disporre della stessa in più volte, secondo le forme di uso ovvero in qualsiasi momento e quindi anche immediatamente dopo l'apertura del credito. Anche l'apertura di credito, così come il credito fondiario, non costituisce quindi un finanziamento di scopo, con la conseguenza che i motivi per cui viene attuato il finanziamento sono irrilevanti.
Passando ora ad esaminare l'eccepita usurarietà dei tassi, è sufficiente osservare che il ctu – al cui elaborato, per completezza ed esaustività, si rinvia – ha correttamente eseguito i propri conteggi ed ha escluso che, alla data di stipula del contratto, fossero stati pattuiti interessi superiori al tasso soglia ex L. 108/1996. Ne discende l'infondatezza del motivo di opposizione sollevato al riguardo dagli opponenti.
Infine, è infondata l'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate da CP_1
, e in quanto costituenti la
[...] Controparte_1 Controparte_1
sottoscrizione di moduli redatti in modo conforme allo schema ABI, censurato dalla
CA d'TA con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, perché contenenti clausole (le n. 2, 6 e 8) di “sopravvivenza”, di “reviviscenza” e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., nulle siccome integranti un'intesa restrittiva della concorrenza, ossia per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della legge 287/1990. pagina 12 di 17 Come noto, i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti
(cfr. Cass. Sez. un. n. 41994/2021).
Ciò detto, come recentemente affermato da Cass. n. 1170/2025, “è però cosa nota che la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass.
n. 34053/2023”. Occorre poi aggiungere che l'accertamento della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè:
i) l'esistenza del provvedimento della CA d'TA; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della CA d'TA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione CAria TAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora
Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della CA d'TA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire pagina 13 di 17 di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova (così Cass. n. 1170/2025).
Ebbene, nella specie deve rilevarsi che , e Controparte_1 Controparte_1 [...]
si sono costituiti fidejussori solidali della correntista a favore della CP_1
“per tutte le obbligazioni assunte dalla parte correntista con il presente CP_2
contratto, sino alla concorrenza di Euro 403.000,00”: si tratta, all'evidenza, di fideiussione specifica, riferita alle obbligazioni derivanti da uno specifico rapporto contrattuale stipulato dalla società debitrice principale, e non già di fideiussione omnibus, con la conseguenza che gli opponenti non possono giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole del contratto di fideiussione omnibus a quelle dello schema ABI sanzionato dal provvedimento n.
55/2005 della CA di TA (nella specie, tra l'altro, neppure prodotto). A ciò si aggiunga che la fideiussione specifica per cui è causa, rilasciata in data 18.6.2015, si colloca al di fuori dell'arco temporale oggetto dell'istruttoria condotta dalla CA di
TA e del conseguente ambito di produzione di effetti del provvedimento n. 55/2005 scaturito da tale istruttoria. Conseguentemente, gli opponenti erano gravati dall'onere di provare l'esistenza all'epoca della stipula della fideiussione per cui è causa (2015) della persistenza di una intesa anticoncorrenziale fra istituti di credito, costituente indefettibile presupposto per la declaratoria di nullità della fideiussione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. n. 13846/2019).
Tale onere probatorio, tuttavia, non è stato assolto dagli opponenti che, in assenza di produzioni documentali e di istanze istruttorie, si sono limitati ad affermare la nullità della fideiussione specifica prestata in quanto riproduttiva delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI per le fideiussioni omnibus, oggetto del provvedimento n.55/2005 della pagina 14 di 17 CA di TA, senza tuttavia provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale, perdurante al momento della stipula della fideiussione, finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate, intesa che è invece elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per configurare una violazione della normativa antitrust.
Ne discende l'infondatezza del motivo di opposizione.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, l'opposizione va dunque solo in parte accolta e, previa revoca del decreto ingiuntivo, Controparte_1
in qualità di debitrice principale, e
[...] CP_1
, e in qualità di fideiussori nei limiti
[...] Controparte_1 Controparte_1
della garanzia prestata, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 447.110,78, oltre interessi convenzionali dal 28.6.2019
(data della messa in mora) sino al soddisfo.
L'esito complessivo del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento in minima parte dell'opposizione, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, con i restanti 2/3 a carico degli opponenti in solido tra loro.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Nei prospetti seguenti sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, tenendo conto dello scaglione applicabile secondo il credito effettivamente accertato, liquidati, quanto a quelli spettanti all'opposta, con una riduzione sul valore medio del
30% alla luce della non particolare complessità delle questioni trattate.
Nei confronti della interventrice, le spese vengono liquidate ai valori minimi, tenuto conto delle difese in concreto espletate, e per le sole fasi di istruttoria e decisoria essendo la stessa intervenuta dopo lo spirare dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Scaglione: da € 260.001,00 a € 520.000,00
Parte_3
[...]
Studio 3544 -30% 2480,80
pagina 15 di 17 Introduttiva 2338 -30% 1636,60
Istruttoria 10.411 -30% 7287,70
Decisoria 6164 -30% 4314,80
Totale 15719,90
2/3 10.479,93
Scaglione: da € 260.001,00 a € 520.000,00
Parte_3
[...]
// // CP_10
// Controparte_11
10.411 -50% 5205,50 CP_12
6164 -50% 3082 CP_13
Totale 8287,50
2/3 5.525,00
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto:
a) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2231 del 3.11.2019;
b) NN Controparte_1
in qualità di debitrice principale, e ,
[...] Controparte_1 [...]
e in qualità di fideiussori nei limiti Controparte_1 Controparte_1
della garanzia prestata, al pagamento, in solido tra loro, in favore pagina 16 di 17 dell'opposta della somma di € 447.110,78, oltre interessi convenzionali dal 28.6.2019 sino al soddisfo;
2) NN gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'opposta dei 2/3 delle spese di lite, parte che liquida in € 10.479,93 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
DICHIARA le spese compensate per il restante terzo;
3) NN gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'interventrice dei 2/3 delle spese di lite, parte che liquida in € 5.525,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge;
DICHIARA le spese compensate per il restante terzo;
4) PONE le spese di ctu, come liquidate in corso di causa con separato decreto, definitivamente a carico degli opponenti in solido tra loro.
Foggia, 30.10.2025
IL GIUDICE
EL CE
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa EL CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8239/2019 promossa da:
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] [...]
Con
, e CP_1 Controparte_1 Controparte_1
rappresentati e difesi dall'Avv. GIANPAOLO TANCREDI, giusta procura in
[...]
atti; opponenti contro
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. TOMMASO DIMARTINO, giusta procura in atti;
opposta
e con l'intervento di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
per il tramite della propria mandataria e procuratrice speciale CP_4
pagina 1 di 17 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. FABRIZIO SA e dall'Avv. MARIA
GABRIELLA SA, giusta procura in atti;
interventore ex art. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
9.6.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 470.816,95, oltre accessori e spese, vantato da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
quale debitrice principale, e Controparte_1
di e , quali fideiussori, a Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1
titolo di saldo del contratto di finanziamento di credito fondiario a medio termine mediante apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, concesso sino alla concorrenza di € 310.000,00 e in relazione al quale la debitrice principale aveva prestato garanzia ipotecaria sino alla concorrenza di € 610.000,00 e i fideiussori sino a quella di € 403.000,00.
Ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento per la minor somma di €
461.537,50 (decr. ing. n. 2231 del 3.11.2019), Controparte_1
e
[...] Controparte_1 Controparte_1 [...]
, debitori ingiunti, hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. CP_1
eccependo: 1) la carenza di prova del credito, avendo la prodotto il solo CP_2
saldaconto, che hanno disconosciuto, trattandosi di copia non conforme all'originale, insieme alla restante documentazione depositata;
2) la nullità del contratto di finanziamento, che hanno riqualificato come mutuo, per omessa erogazione delle somme e utilizzo delle stesse per il ripianamento di pregressi debiti;
3) la pattuizione pagina 2 di 17 di interessi usurari;
4) la nullità delle garanzie per violazione della normativa antitrust.
Hanno dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese.
Si è costituita la opposta che ha contestato ogni avversa difesa siccome CP_2
infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto della domanda, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione limitatamente alla debitrice principale (ord.
30.12.2020), la causa è stata istruita a mezzo di ctu contabile.
In corso di causa, è intervenuta in giudizio per il tramite della Controparte_3
propria mandataria e procuratrice speciale in qualità Controparte_6 di cessionaria del credito, aderendo alle difese spiegate dall'opposta.
Quindi la causa è pervenuta all'udienza del 9.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe,
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata e pertanto deve essere accolta per quanto di ragione.
In premessa, va rammentato che per principio giurisprudenziale consolidato l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente, e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione (cfr. ex multis
Cass. n. 3649/2012).
Deve essere poi richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, pagina 3 di 17 mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
In tema, poi, di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. nei rapporti bancari, secondo pacifici orientamenti giurisprudenziali occorre distinguere l'ipotesi in cui ad agire in giudizio sia la banca (proponendo un'azione di recupero credito) dall'ipotesi in cui ad agire giudizialmente sia il correntista (proponendo un'azione di ripetizione di indebito). Quando, infatti, come nella specie, è la banca ad agire in giudizio per domandare il pagamento delle somme che le sono dovute, l'onere di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese, tramite la produzione tanto del contratto quanto degli estratti conto, grava sull'istituto di credito, mentre a soluzione opposta si deve pervenire nel caso in cui sia il correntista ad agire per ottenere l'accertamento delle somme indebitamente riscosse dalla banca.
Così riepilogati i principi di diritto a cui il Tribunale intende aderire, deve ritenersi che parte opposta abbia fornito, quanto all'an, idonea prova del fatto costitutivo del credito avendo documentato, sin dalla fase monitoria: 1) il contratto di finanziamento di credito fondiario a medio termine mediante apertura di credito in conto corrente
Contr con garanzia ipotecaria del 18.6.2015, stipulato per atto pubblico, con il quale la di ha concesso a Controparte_2 Controparte_1
l'apertura di credito in conto corrente di € 310.000,00 e con
[...] Controparte_1
il quale e si sono Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1 costituiti fideiussori a favore della sino alla concorrenza di € 403.000,00; 2) la CP_2
lettera di apertura di credito in conto corrente del 18.6.2015.
Risultano altresì prodotti gli estratti conto dall'apertura di credito in conto corrente sino al 31.3.2019; difetta, tuttavia, l'estratto conto relativo al successivo e ultimo trimestre (prima del giro a sofferenza del conto).
In base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, avendo parte opposta assolto, nei termini innanzi indicati, all'onere probatorio su di essa gravante, spettava dunque a parte opponente fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa. pagina 4 di 17 Detta prova può dirsi solo in parte fornita.
Procedendo all'esame delle eccezioni sollevate dall'opponente, occorre anzitutto vagliare quella, sollevata in corso di causa, relativa al difetto di legittimazione attiva
(rectius, di titolarità dal lato attivo del rapporto) in capo alla cessionaria, intervenuta in giudizio.
L'eccezione è infondata.
Come noto, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n.
24798/2020).
Di recente la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”
(cfr. Cass. n. 4277/2023).
Ebbene, dalla documentazione depositata risulta che l'odierna interventrice, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ai sensi della Legge 130/99, è divenuta titolare di un portafoglio di crediti. Di tale cessione è stato dato avviso mediante pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 130/99, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna n. 147 del 11.12.2021. Nell'avviso si legge che “La società ha concluso con… Parte_2 Controparte_2 pagina 5 di 17 Controparte_8 di cessione dei crediti ai sensi degli articoli 1,4 e 7.1 della Legge
[...]
130… in data 1 dicembre 2021… in forza dei quali ha acquistato pro soluto tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e crediti di firma sorti nel periodo compreso tra gennaio 1979 e ottobre
2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della
CA d'TA n. 272/2008 (Matrice dei Conti)”.
Nel caso di specie, detti elementi consentono di ritenere con sufficiente certezza che il credito qui azionato rientri tra quelli oggetto di cessione atteso che esso deriva da un contratto di finanziamento ipotecario in capo a Controparte_9
sorto nel 18.6.2015, dunque nel periodo compreso tra quello indicato, ed
[...]
è stato classificato a sofferenza (cfr. lettera raccomandata del 28.6.2019).
Deve dunque ritenersi provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria, fermo restando che la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio non essendo stata chiesta da tutte le parti costituite l'estromissione della opposta.
Va infatti rammentato che la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111
c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424/2009). Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione pagina 6 di 17 dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio” (cfr. Cass. n. 22503/2014; SS.UU. n.
22727/2011).
È invece parzialmente fondata l'eccezione di carenza di prova del credito.
Premesso che l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dall'opposta non può, in alcun modo, dirsi scalfita dal disconoscimento operato dall'opponente, siccome del tutto generico (è noto che il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. deve essere effettuato in modo circostanziato e specifico, non essendo sufficiente un generico riferimento, come avvenuto nella specie, all'intera “documentazione prodotta” o, nel caso del saldaconto, alla non conformità all'originale: cfr., tra le altre,
Cass. n. 18042/201 e Cass. n. 28096/2009), va osservato che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente” (cfr. Cass. n. 33355/2018; 21092/2016;
6705/2009; 14234/2003).
La necessità di produrre gli estratti conto deriva dalla unitarietà del rapporto, il cui saldo passivo finale è provato contabilmente con l'annotazione di tutte le precedenti operazioni svolte sul conto a partire dall'apertura dello stesso. pagina 7 di 17 Ai fini della dimostrazione dell'entità delle somme dovute, la prova del credito della banca è dunque ancorata alla produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente: invero, soltanto una siffatta completa produzione consente l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, certificando detti documenti contabili in dettaglio le movimentazioni debitorie e creditorie con le condizioni attive e passive praticate dalla banca al cliente (cfr. Cass. n. 14887/2014), mentre ad analogo risultato non può pervenirsi con la prova del saldo, comprensivo di capitali ed interessi, al momento della chiusura del conto, in quanto esso non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma a sua volta discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi.
Né la prova del quantum del credito può trarsi dall'elenco movimenti, trattandosi di meri atti interni della privi di qualsiasi valenza probatoria, o dall'estratto CP_2
conto scalare, che consente solo una ricostruzione sintetica del rapporto e non è idoneo al calcolo dell'esatto ammontare del conto.
Nel caso di specie, va rimarcato che, costituendosi in giudizio, la opposta ha CP_2
prodotto la copia del contratto di finanziamento, la lettera di apertura del credito in c/c e la serie pressoché integrale degli estratti conto, dall'apertura del conto sino al trimestre precedente alla sua chiusura per passaggio a sofferenza. Non è stato tuttavia prodotto l'estratto conto relativo all'ultimo trimestre.
Deve dunque ritenersi che, solo limitatamente al periodo documentato con gli estratti conto, è provata la misura del credito.
Sebbene non sia stato prodotto l'estratto conto relativo all'ultimo trimestre, è stato comunque possibile procedere alla ricostruzione del saldo del rapporto con riferimento al periodo documentato con gli estratti conto.
Infatti, il puntuale e completo riconteggio effettuato dal c.t.u. nell'elaborato – le cui conclusioni vengono qui integralmente richiamate e pienamente condivise in quanto immuni da vizi logici e/o metodologici – ha consentito di accertare che il saldo debitore ammonta a € 447.110,78. pagina 8 di 17 Risulta conseguentemente solo parzialmente fondata la contestazione di parte opponente circa la mancata prova del credito, avendo la assolto in buona parte, CP_2
rectius pressoché totalmente, all'onere della prova che su di lei incombeva, provando l'ammontare del credito nella (seppur inferiore) misura di € 447.110,78.
È poi infondata l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento.
Va innanzitutto evidenziata l'erroneità della prospettazione degli opponenti secondo cui il contratto sarebbe qualificabile come mutuo e non come apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria.
Al riguardo, va osservato che i due contratti sono connotati da una causa del tutto differente tra loro.
Mentre il mutuo è un contratto reale con il quale una parte consegna all'altra, che si obbliga a restituirla, una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili di cui diviene immediatamente proprietaria per il solo effetto della traditio, con il contratto di apertura di credito bancario, ai sensi degli artt. 1842 e 1852 c.c., la banca si obbliga a tenere una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato a disposizione del cliente, il quale ha diritto di disporre della stessa in più volte, secondo le forme di uso se non è stato altrimenti convenuto potendo con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità ex art. 1843 c.c. (cfr. Cass. n. 1225/2000).
Affinché possa configurarsi un contratto di mutuo, occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo, ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass.
n. 17194/2015). Per quanto la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non debba essere intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro
(o di altre cose fungibili), essa non può mancare e deve configurarsi idonea a produrre il conseguimento da parte del mutuatario della disponibilità giuridica della somma o dei beni mutuati.
pagina 9 di 17 Tale peculiarità manca del tutto nell'apertura di credito bancario, nel quale si determina solo una disponibilità di fondi, mentre la semplice annotazione in conto corrente della somma messa a disposizione del cliente non concretizza l'ipotesi della tradizione simbolica, idonea e sufficiente a realizzare l'estremo della consegna, e il vero rapporto obbligatorio, in ragione del quale l'accreditante può dirsi creditore dell'accreditato, sorge soltanto nel momento ed a causa del prelievo della somma messa a disposizione (Cass. n. 18182/2004).
A ciò va aggiunto che la normativa in materia di credito fondiario non restringe lo stesso solo al modello del mutuo, ben potendosi estendere anche ad altre e diverse forme di finanziamento, tra cui, per l'appunto, l'apertura di credito su conto corrente ipotecario. Depone in tal senso, innanzitutto, il dato letterale dell'art. 38 T.U.B., che fa riferimento genericamente alla “concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine”. Per come evidenziato da attenta dottrina, il legislatore, con l'introduzione del T.U.B., ha imposto il superamento delle tipicità oggettive e strutturali delle operazioni di specie, definite con il termine generico di finanziamenti a medio lungo termine e, quindi, tendenzialmente estese a tutte le forme di impiego ordinario non esclusa l'intera gamma delle operazioni regolate in conto corrente, il cui presidio ipotecario non è di intuitiva attuazione.
Ciò chiarito, nel caso di specie l'esame del contenuto delle clausole contrattuali non autorizza la riqualificazione proposta dall'opponente.
Il nomen dato al contratto – stipulato per atto pubblico – è del tutto chiaro “contratto di finanziamento di credito fondiario a medio termine mediante apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria” e tutte le clausole sono con esso coerenti:
- nel contratto, Controparte_1 viene definita “parte correntista”;
[...]
- nell'art. 1 si legge: “il finanziamento viene accordato ed accettato ai patti e sotto gli obblighi portati, oltre che dal presente contratto, anche: dal
“Capitolato dei Patti e delle “Condizioni Generali dei Contratti di
Finanziamento a medio termine mediante apertura di credito in conto corrente pagina 10 di 17 con garanzia ipotecaria”; dal “Documento di Sintesi”: ebbene, nel primo è previsto, all'art. 4, che “l'utilizzo è consentito in conto corrente e potrà avvenire in una o più volte e così pure potrà essere ripristinata, con successivi versamenti, la disponibilità del credito” e, all'art. 11, che “La CA si riserva di ritenere risolto di pieno diritto il contratto, anche quando sia stata già prelevata, in tutto o in parte, la somma messa a disposizione sul c/c a valere sull'apertura di credito”; nel secondo, gli interessi debitori sono calcolati sulle
“somme utilizzate”.
Si tratta di disciplina pattizia poco compatibile con lo schema del mutuo fondiario conosciuto nella prassi: in particolare non vi è previsione di una rateizzazione e gli interessi sono commisurati sul debito del correntista in relazione all'andamento del conto corrente e non su un piano di ammortamento.
Lo stesso andamento del rapporto, concretatosi nella specie con numerosi prelievi, dimostra che si tratta di un contratto di apertura di credito in conto corrente e non di un mutuo. Infatti, dall'esame degli estratti conto e dalla ulteriore documentazione prodotta dalla (cfr. all. memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c.) si ricava che la CP_2
correntista ha impiegato i fondi messi a disposizione emettendo plurimi assegni circolari ed effettuando prelievi di contanti.
Riqualificato pertanto il contratto come apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, ne discende l'infondatezza dell'eccezione di nullità (rectius, inefficacia) del contratto per omessa erogazione delle somme (tenuto conto che la traditio non è elemento costitutivo del contratto di apertura di credito in conto corrente) e di quella di nullità per utilizzo delle stesse per il ripianamento di pregresse esposizioni debitorie.
A tal proposito, si osserva che già con riguardo al mutuo fondiario, la Cassazione ha affermato che “il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui al D. Lgs. n.
385 del 1993, artt. 38 e ss., non è mutuo di scopo: di esso, cioè, non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità” (cfr. Cass. n.
4792/2012). In quanto lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, pagina 11 di 17 che è data dalla immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con obbligo di restituzione della somma mutuata, il contratto di mutuo fondiario ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono: se questo è costituito dall'utilizzo della somma per sanare debiti pregressi verso la banca, non per ciò solo può dunque predicarsene l'illiceità (cfr.
Cass. n. 28663/2013 in motivazione;
19282/2014 in motivazione).
Tali considerazioni devono necessariamente valere quando si faccia questione non già di mutuo (fondiario), ma di altro contratto di finanziamento come quello di apertura di credito in conto corrente. Con tale contratto infatti, come si è detto, la banca si obbliga a tenere una somma di danaro per un dato periodo di tempo, o a tempo indeterminato, a disposizione del cliente, il quale ha diritto – come previsto dall'art. 1843 c.c. – se non è stato convenuto altrimenti, di disporre della stessa in più volte, secondo le forme di uso ovvero in qualsiasi momento e quindi anche immediatamente dopo l'apertura del credito. Anche l'apertura di credito, così come il credito fondiario, non costituisce quindi un finanziamento di scopo, con la conseguenza che i motivi per cui viene attuato il finanziamento sono irrilevanti.
Passando ora ad esaminare l'eccepita usurarietà dei tassi, è sufficiente osservare che il ctu – al cui elaborato, per completezza ed esaustività, si rinvia – ha correttamente eseguito i propri conteggi ed ha escluso che, alla data di stipula del contratto, fossero stati pattuiti interessi superiori al tasso soglia ex L. 108/1996. Ne discende l'infondatezza del motivo di opposizione sollevato al riguardo dagli opponenti.
Infine, è infondata l'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate da CP_1
, e in quanto costituenti la
[...] Controparte_1 Controparte_1
sottoscrizione di moduli redatti in modo conforme allo schema ABI, censurato dalla
CA d'TA con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, perché contenenti clausole (le n. 2, 6 e 8) di “sopravvivenza”, di “reviviscenza” e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., nulle siccome integranti un'intesa restrittiva della concorrenza, ossia per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della legge 287/1990. pagina 12 di 17 Come noto, i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti
(cfr. Cass. Sez. un. n. 41994/2021).
Ciò detto, come recentemente affermato da Cass. n. 1170/2025, “è però cosa nota che la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass.
n. 34053/2023”. Occorre poi aggiungere che l'accertamento della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè:
i) l'esistenza del provvedimento della CA d'TA; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della CA d'TA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione CAria TAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora
Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della CA d'TA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire pagina 13 di 17 di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova (così Cass. n. 1170/2025).
Ebbene, nella specie deve rilevarsi che , e Controparte_1 Controparte_1 [...]
si sono costituiti fidejussori solidali della correntista a favore della CP_1
“per tutte le obbligazioni assunte dalla parte correntista con il presente CP_2
contratto, sino alla concorrenza di Euro 403.000,00”: si tratta, all'evidenza, di fideiussione specifica, riferita alle obbligazioni derivanti da uno specifico rapporto contrattuale stipulato dalla società debitrice principale, e non già di fideiussione omnibus, con la conseguenza che gli opponenti non possono giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole del contratto di fideiussione omnibus a quelle dello schema ABI sanzionato dal provvedimento n.
55/2005 della CA di TA (nella specie, tra l'altro, neppure prodotto). A ciò si aggiunga che la fideiussione specifica per cui è causa, rilasciata in data 18.6.2015, si colloca al di fuori dell'arco temporale oggetto dell'istruttoria condotta dalla CA di
TA e del conseguente ambito di produzione di effetti del provvedimento n. 55/2005 scaturito da tale istruttoria. Conseguentemente, gli opponenti erano gravati dall'onere di provare l'esistenza all'epoca della stipula della fideiussione per cui è causa (2015) della persistenza di una intesa anticoncorrenziale fra istituti di credito, costituente indefettibile presupposto per la declaratoria di nullità della fideiussione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. n. 13846/2019).
Tale onere probatorio, tuttavia, non è stato assolto dagli opponenti che, in assenza di produzioni documentali e di istanze istruttorie, si sono limitati ad affermare la nullità della fideiussione specifica prestata in quanto riproduttiva delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI per le fideiussioni omnibus, oggetto del provvedimento n.55/2005 della pagina 14 di 17 CA di TA, senza tuttavia provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale, perdurante al momento della stipula della fideiussione, finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate, intesa che è invece elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per configurare una violazione della normativa antitrust.
Ne discende l'infondatezza del motivo di opposizione.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, l'opposizione va dunque solo in parte accolta e, previa revoca del decreto ingiuntivo, Controparte_1
in qualità di debitrice principale, e
[...] CP_1
, e in qualità di fideiussori nei limiti
[...] Controparte_1 Controparte_1
della garanzia prestata, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 447.110,78, oltre interessi convenzionali dal 28.6.2019
(data della messa in mora) sino al soddisfo.
L'esito complessivo del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento in minima parte dell'opposizione, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, con i restanti 2/3 a carico degli opponenti in solido tra loro.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Nei prospetti seguenti sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, tenendo conto dello scaglione applicabile secondo il credito effettivamente accertato, liquidati, quanto a quelli spettanti all'opposta, con una riduzione sul valore medio del
30% alla luce della non particolare complessità delle questioni trattate.
Nei confronti della interventrice, le spese vengono liquidate ai valori minimi, tenuto conto delle difese in concreto espletate, e per le sole fasi di istruttoria e decisoria essendo la stessa intervenuta dopo lo spirare dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Scaglione: da € 260.001,00 a € 520.000,00
Parte_3
[...]
Studio 3544 -30% 2480,80
pagina 15 di 17 Introduttiva 2338 -30% 1636,60
Istruttoria 10.411 -30% 7287,70
Decisoria 6164 -30% 4314,80
Totale 15719,90
2/3 10.479,93
Scaglione: da € 260.001,00 a € 520.000,00
Parte_3
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// // CP_10
// Controparte_11
10.411 -50% 5205,50 CP_12
6164 -50% 3082 CP_13
Totale 8287,50
2/3 5.525,00
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto:
a) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2231 del 3.11.2019;
b) NN Controparte_1
in qualità di debitrice principale, e ,
[...] Controparte_1 [...]
e in qualità di fideiussori nei limiti Controparte_1 Controparte_1
della garanzia prestata, al pagamento, in solido tra loro, in favore pagina 16 di 17 dell'opposta della somma di € 447.110,78, oltre interessi convenzionali dal 28.6.2019 sino al soddisfo;
2) NN gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'opposta dei 2/3 delle spese di lite, parte che liquida in € 10.479,93 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
DICHIARA le spese compensate per il restante terzo;
3) NN gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'interventrice dei 2/3 delle spese di lite, parte che liquida in € 5.525,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge;
DICHIARA le spese compensate per il restante terzo;
4) PONE le spese di ctu, come liquidate in corso di causa con separato decreto, definitivamente a carico degli opponenti in solido tra loro.
Foggia, 30.10.2025
IL GIUDICE
EL CE
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