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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 05/11/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 598/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Bellora Fabio del Foro di Alessandria
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Zanarotto Daniela del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 20/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Paola (CS) il
07/08/2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 71, Parte II -
Serie A, Anno 2002.
Dall'unione sono nati i figli oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, e rispettivamente in data 23/08/2007 e 16/12/2010, entrambe Per_2 Per_3 ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 90 del 10/03/2025 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 28/10/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta delle figlie minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
pagina 2 di 4 PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Paola (CS) il 07/08/2002, trascritto nei Registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 71, Parte II - Serie A, Anno 2002, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione n. 90 del 10/03/2025, e precisamente:
1. DISPONE che le figlie minori e vengano affidate congiuntamente Persona_4 Persona_5 ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per ciò che attiene le questioni di ordinaria amministrazione, con colloca-zione e stabile residenza delle minori presso il domicilio materno;
2. DISPONE che il padre in ogni caso, abbia diritto (compatibilmente con lo stato di salute della minore):
▪ di vedere, tenere e condurre con sé a week end alternati, dal venerdì sera alla Per_3 domenica sera;
▪ di trascorrere con la figlia un periodo di due settimane anche non consecutive nel Per_3 mese di luglio e/o agosto da determinarsi in accordo con la madre;
▪ di trascorrere con 1 settimana nelle festività natalizie e 3 giorni in quelle pasquali, Per_3 da determinarsi in accordo con la madre in modo che la figlia trascorra il Natale e la Pasqua ad anni alterni con i genitori;
▪ di trascorrere altri ponti o festività ad anni alterni e altri periodi previo accordo con la madre;
in ogni caso, ciascun genitore dovrà sempre comunicare all'altro il luogo in cui la minore andrà in vacanza specificandone i recapiti;
3. DISPONE che la figlia , diciassettenne ed il figlio maggiorenne, ma non Per_2 Per_1 economicamente indipendente, avranno collocazione e stabile residenza presso il domicilio materno e concorderanno direttamente con il padre i modi ed i tempi di frequentazione;
4. DISPONE che il padre versi alla madre un contributo Parte_1 Parte_2 di mantenimento per i 3 figli pari a complessivi € 1.300,00 mensili, rivalutabili annualmente ed in via automatica su base Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese nonché
a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Vercelli approvato in data 21.12.2018 che si richiama integralmente;
5. AUTORIZZA la madre a percepire in via integrale ed esclusiva Parte_2
l'assegno unico e ogni altra indennità di legge in favore dei figli;
6. ASSEGNA l'abitazione coniugale, sita in via Porta Giuseppe n. 7, 15030 San Maurizio di
ZA (AL), condotta in locazione con tutto quanto in essa contenuto, ad Parte_2 che la abiterà con i figli accollandosi le relative utenze e spese;
[...]
7. DÀ ATTO che i coniugi convengono e si danno reciprocamente atto che l'automobile
BMW targata CN220LE, di proprietà di verrà utilizzata dalla moglie, la Parte_1 quale si accollerà esclusivamente i costi derivanti da eventuali sanzioni amministrative, fino alla data del 30/06/25, quando la stessa riconsegnerà il veicolo al coniuge;
8. DÀ ATTO che a definizione dei rapporti economici tra le parti, si Parte_2 impegna a trasferire entro il 31/12/2025 la propria quota di proprietà pari a 1/2
pagina 3 di 4 dell'immobile, sito in Casale M.to (AL), Strada San Martino 50, censita nel NCEU del
Comune di Alessandria come segue:
• Foglio 101, numero 315, sub. 3, via Strada Martino 50, Piano 1-2, Categoria A/4, F/1, classe 4, vani 6,0, RC € 210,71,
• Foglio 101, numero 315, sub. 4, via Strada Martino 50, Piano T, Categoria F/1, mq 296;
• Foglio 101, numero 315, sub. 6, via Strada Martino 50, Piano T, Categoria F/1, mq 495;
• Foglio 101, numero 315, sub. 2, via Strada Martino 50, Piano 1-S1, Categoria A/4, classe 4, vani 4,0, RC € 140,48;
• Foglio 101, numero 315, sub. 5, via Strada Martino 50, Piano T, Categoria F/1, mq 760; a , il quale provvederà a corrispondere alla moglie l'importo di € 1.500,00 Parte_1 entro pari data. Il trasferimento del predetto immobile avverrà avvalendosi del regime agevolato previsto dall'art. 19, L. 74/1987, così come interpretato alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 176/1992 e n. 154/1999 e della Corte di cassazione 2111/2016,
e pertanto, esente da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa: in ogni caso gli oneri del trasferimento e tutte le spese relative all'immobile, anche se di spettanza di
[...]
saranno a carico di;
Parte_2 Parte_1
9. DÀ ATTO che in relazione al trasferimento dell'immobile sopra descritto le parti a sensi dell'art 19 D.L. n 78/2010 concordemente dichiarano quanti segue:
• che gli immobili oggetto di trasferimento sono pervenuti in forza di compravendite a rogito
Notaio e Notaio;
Persona_6 Persona_7
• ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive proroghe e modifiche, la parte titolare dell'immobile trasferito dichiara di non essere in grado di precisare gli estremi della licenza edilizia in base alla quale fu costruito l'edificio di cui fa parte l'immobile trasferito. Dichiara peraltro, sotto la sua personale responsabilità, previa l'ammonizione di rito, consapevole delle pene stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni false o reticenti, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che i lavori di costruzione di tale immobile sono stati iniziati in data anteriore al 1° settembre 1967 e che l'immobile dopo l'acquisto non è stato oggetto di lavori edili che comportino concessione edilizia;
• si dà atto che in ogni caso, tutte le spese relative all'immobile medesimo, anche se di spettanza di saranno totalmente a carico del sig. Parte_2 Pt_1
10. DÀ ATTO che le spese della presente procedura saranno a carico delle parti e per
[...]
è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato. Parte_2
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 598/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Bellora Fabio del Foro di Alessandria
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Zanarotto Daniela del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 20/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Paola (CS) il
07/08/2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 71, Parte II -
Serie A, Anno 2002.
Dall'unione sono nati i figli oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, e rispettivamente in data 23/08/2007 e 16/12/2010, entrambe Per_2 Per_3 ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 90 del 10/03/2025 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 28/10/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta delle figlie minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
pagina 2 di 4 PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Paola (CS) il 07/08/2002, trascritto nei Registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 71, Parte II - Serie A, Anno 2002, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione n. 90 del 10/03/2025, e precisamente:
1. DISPONE che le figlie minori e vengano affidate congiuntamente Persona_4 Persona_5 ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per ciò che attiene le questioni di ordinaria amministrazione, con colloca-zione e stabile residenza delle minori presso il domicilio materno;
2. DISPONE che il padre in ogni caso, abbia diritto (compatibilmente con lo stato di salute della minore):
▪ di vedere, tenere e condurre con sé a week end alternati, dal venerdì sera alla Per_3 domenica sera;
▪ di trascorrere con la figlia un periodo di due settimane anche non consecutive nel Per_3 mese di luglio e/o agosto da determinarsi in accordo con la madre;
▪ di trascorrere con 1 settimana nelle festività natalizie e 3 giorni in quelle pasquali, Per_3 da determinarsi in accordo con la madre in modo che la figlia trascorra il Natale e la Pasqua ad anni alterni con i genitori;
▪ di trascorrere altri ponti o festività ad anni alterni e altri periodi previo accordo con la madre;
in ogni caso, ciascun genitore dovrà sempre comunicare all'altro il luogo in cui la minore andrà in vacanza specificandone i recapiti;
3. DISPONE che la figlia , diciassettenne ed il figlio maggiorenne, ma non Per_2 Per_1 economicamente indipendente, avranno collocazione e stabile residenza presso il domicilio materno e concorderanno direttamente con il padre i modi ed i tempi di frequentazione;
4. DISPONE che il padre versi alla madre un contributo Parte_1 Parte_2 di mantenimento per i 3 figli pari a complessivi € 1.300,00 mensili, rivalutabili annualmente ed in via automatica su base Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese nonché
a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Vercelli approvato in data 21.12.2018 che si richiama integralmente;
5. AUTORIZZA la madre a percepire in via integrale ed esclusiva Parte_2
l'assegno unico e ogni altra indennità di legge in favore dei figli;
6. ASSEGNA l'abitazione coniugale, sita in via Porta Giuseppe n. 7, 15030 San Maurizio di
ZA (AL), condotta in locazione con tutto quanto in essa contenuto, ad Parte_2 che la abiterà con i figli accollandosi le relative utenze e spese;
[...]
7. DÀ ATTO che i coniugi convengono e si danno reciprocamente atto che l'automobile
BMW targata CN220LE, di proprietà di verrà utilizzata dalla moglie, la Parte_1 quale si accollerà esclusivamente i costi derivanti da eventuali sanzioni amministrative, fino alla data del 30/06/25, quando la stessa riconsegnerà il veicolo al coniuge;
8. DÀ ATTO che a definizione dei rapporti economici tra le parti, si Parte_2 impegna a trasferire entro il 31/12/2025 la propria quota di proprietà pari a 1/2
pagina 3 di 4 dell'immobile, sito in Casale M.to (AL), Strada San Martino 50, censita nel NCEU del
Comune di Alessandria come segue:
• Foglio 101, numero 315, sub. 3, via Strada Martino 50, Piano 1-2, Categoria A/4, F/1, classe 4, vani 6,0, RC € 210,71,
• Foglio 101, numero 315, sub. 4, via Strada Martino 50, Piano T, Categoria F/1, mq 296;
• Foglio 101, numero 315, sub. 6, via Strada Martino 50, Piano T, Categoria F/1, mq 495;
• Foglio 101, numero 315, sub. 2, via Strada Martino 50, Piano 1-S1, Categoria A/4, classe 4, vani 4,0, RC € 140,48;
• Foglio 101, numero 315, sub. 5, via Strada Martino 50, Piano T, Categoria F/1, mq 760; a , il quale provvederà a corrispondere alla moglie l'importo di € 1.500,00 Parte_1 entro pari data. Il trasferimento del predetto immobile avverrà avvalendosi del regime agevolato previsto dall'art. 19, L. 74/1987, così come interpretato alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 176/1992 e n. 154/1999 e della Corte di cassazione 2111/2016,
e pertanto, esente da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa: in ogni caso gli oneri del trasferimento e tutte le spese relative all'immobile, anche se di spettanza di
[...]
saranno a carico di;
Parte_2 Parte_1
9. DÀ ATTO che in relazione al trasferimento dell'immobile sopra descritto le parti a sensi dell'art 19 D.L. n 78/2010 concordemente dichiarano quanti segue:
• che gli immobili oggetto di trasferimento sono pervenuti in forza di compravendite a rogito
Notaio e Notaio;
Persona_6 Persona_7
• ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive proroghe e modifiche, la parte titolare dell'immobile trasferito dichiara di non essere in grado di precisare gli estremi della licenza edilizia in base alla quale fu costruito l'edificio di cui fa parte l'immobile trasferito. Dichiara peraltro, sotto la sua personale responsabilità, previa l'ammonizione di rito, consapevole delle pene stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni false o reticenti, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che i lavori di costruzione di tale immobile sono stati iniziati in data anteriore al 1° settembre 1967 e che l'immobile dopo l'acquisto non è stato oggetto di lavori edili che comportino concessione edilizia;
• si dà atto che in ogni caso, tutte le spese relative all'immobile medesimo, anche se di spettanza di saranno totalmente a carico del sig. Parte_2 Pt_1
10. DÀ ATTO che le spese della presente procedura saranno a carico delle parti e per
[...]
è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato. Parte_2
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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