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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/11/2024, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 5.11.2024, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 722 del ruolo generale lavoro dell'anno 20245 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Francesco Della Mura, con il quale è elettivamente domiciliata in
Salerno, alla via Balzico n. 9, presso lo studio dell'avv. Antonio Damiano
Balestrieri;
Ricorrente
E
-, in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio
Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi
n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.2.2024 proponeva opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 400 2023 00035949 89 000, notificato il 29.12.2023, con il quale l'Istituito previdenziale le aveva chiesto il pagamento della complessiva somma di € 4.559,10 a titolo di contributi dovuti alla gestione
Commercianti per gli anni 2021 e 2022.
A sostegno dell'opposizione la deduceva di aver ricoperto la carica Parte_1
di amministratrice della fino al CP_2 Parte_2
7.1.2019, allorquando la compagine era stata trasformata in s.r.l. e la carica di amministratore era passata in capo a , che, peraltro, ne era socio CP_3
di maggioranza.
Asseriva, in ogni caso, di non essere tenuta all'iscrizione nella gestione commercianti, essendo detentrice di una quota di minoranza, pari al 30% del capitale, e non svolgendo più alcuna mansione imprenditoriale e/o gestionale.
Precisava, altresì, di essere stata assunta dalla società con qualifica di impiegata, come poteva evincersi dalle buste paga versate in atti.
La IN adiva, quindi, il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno al fine di sentir dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'impugnato avviso di addebito, con il favore delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 16.2.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in Controparte_4
giudizio ed evidenziava l'infondatezza dell'avversa pretesa, della quale invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
Indi, il giudice, ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è fondata e va, pertanto, accolta. Parte_1
Come già evidenziato nella parte espositiva, la ricorrente ha contestato, nel merito, la pretesa contributiva fatta valere dall , asserendo di non essere CP_1
più amministratrice della ià s.n.c.), Controparte_5 carica dalla quale era decaduta a far tempo dal gennaio 2019, e di non aver svolto, negli anni 2021 e 2022, alcuna attività di amministrazione e/o di gestione della prefata società, al cui espletamento aveva sempre provveduto l'amministratore , regolarmente iscritto alla gestione CP_3
commercianti.
A fronte di tale prospettazione, l ha sostenuto che l'obbligo di iscrizione CP_1
nella citata gestione era nella specie sussistente in quanto, da un lato, la era “socia amministratrice” della predetta società e, dall'altro, era Parte_1
titolare del 30% delle quote societarie e risultava, quindi, “abilitata a compiere atti in nome della stessa, con conseguente piena e diretta responsabilità dello svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale della medesima”.
Orbene, ai fini di una compiuta illustrazione dei motivi posti dal giudicante a base del proprio decisum, è opportuno dar corso ad una ricognizione della normativa di riferimento.
L'art. 1, commi 202 e ss., della legge n. 662/96 recita:
c. 202 A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d) , della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti.
c. 203 Il primo comma dell'art. 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita, nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
c. 204 I familiari coadiutori preposti al punto di vendita devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
c. 205 Sono altresì compresi nell'ambito di applicazione dei commi da 185 a
216 i soggetti che esercitino le attività di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio
1983, n. 217.
c. 206 L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, è estesa ai parenti ed affini entro il terzo grado che non siano compresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della predetta legge e che siano in possesso dei requisiti ivi previsti.
c. 207 I soggetti per i quali l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali diviene obbligatoria per effetto del presente articolo possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo nei limiti della prescrizione. L'eventuale regolarizzazione del periodo pregresso comporta il versamento di contributi già previsti per i rispettivi anni di competenza secondo le modalità fissate dal comitato amministratore di cui all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Sull'ammontare del debito contributivo complessivo non sono dovuti oneri accessori, fatti salvi gli interessi legali. Per gli stessi soggetti è ammessa, altresì, la facoltà di riscattare periodi precedenti quelli caduti in prescrizione con i criteri di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. c. 208 Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere sulla Controparte_1
iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell , il quale CP_1
decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.
Inoltre, l'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, come modificato, in sede di conversione, dall'art. 1 della legge n. 122 del 2010, dispone:
“l'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' . CP_1
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n.
662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n.
335”.
Con l'emanazione della disposizione da ultimo citata, recante l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, il legislatore ha inteso affermare il principio della non esclusività dell'iscrizione, stabilendo, da un lato, che il problema dell'iscrizione alla gestione unica presso la quale si esercita l'attività prevalente, fra le varie esercitate da un soggetto, si pone solo per le attività autonome esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, ed escludendo, dall'altro, dall'unicità dell'iscrizione, secondo il principio della concorrenza ex lege n. 335 del 1995,
i rapporti di lavoro per i quali è prevista l'iscrizione alla gestione separata.
Com'è stato puntualmente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(cfr. la sent. n. 17076 dell'8.8.2011), l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l , non fa scattare il criterio della < CP_1
prevalente>>; rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa.
Non opera il criterio “semplificante" (dell'art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione con una sorta di fictio juris per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l'iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un'unica attività d'impresa
- quella “prevalente” - con la conseguenza che unica è la posizione previdenziale.
Con la stessa sentenza sono stati quindi enunciati i seguenti principi di diritto:
“a) il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, - che prevede che l'art. 1, comma
208, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' , mentre restano esclusi CP_1
dall'applicazione del citato art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 (art. 2, comma 26), - costituisce disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata, e pertanto, in quanto tale, non è lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost.
b) in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti,
o artigiani, o coltivatori diretti, contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208".
Con la sentenza n. 15 del 26.1.2012, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge n. 78/2010 cit. (sollevata dalla Corte d'appello di Genova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma,
102, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 6 CEDU), osservando in particolare che la norma censurata si è legittimamente “limitata ad enucleare una delle possibili opzioni ermeneutiche dell'originario testo normativo, peraltro già fatta propria da parte consistente della giurisprudenza di merito” e che “tale soluzione ha superato una situazione di oggettiva incertezza, contribuendo così a realizzare principi d'indubbio interesse generale e di rilievo costituzionale, quali sono la certezza del diritto e l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge”.
Se, quindi, è ormai da ritenere che l'iscrizione nella gestione commercianti non sia impedita dall'iscrizione nella gestione ex art. 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, ma sia possibile la coesistenza tra le due iscrizioni, deve tuttavia osservarsi che, per la suddetta iscrizione, devono pur sempre sussistere i già ricordati requisiti, tra i quali in particolare quello della partecipazione personale al lavoro aziendale “con carattere di abitualità e prevalenza”.
La ratio di tale requisito è evidente e risponde al generale criterio per il quale il rapporto assicurativo previdenziale nasce per effetto della sussistenza di un'attività lavorativa che si connoti per un'apprezzabile consistenza, e non per attività sporadiche o comunque di scarso momento, per le quali risulterebbe inappropriata e sproporzionata l'obbligatoria imposizione di un pesante regime contributivo.
Non è certo commerciante, ad esempio, chi occasionalmente acquista o cede qualche bene, mentre lo è sicuramente colui il quale stabilmente e professionalmente svolge tali attività.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 203, della legge n. 662/96 intende evitare che il soggetto tenuto all'iscrizione nella gestione commercianti si sottragga a tale obbligo celando la propria attività dietro uno schermo societario (cfr. circ. n. 215 del 9.10.1998 e parere C.d.S. ivi richiamato), CP_1
ma non persegue affatto l'obiettivo di imporre l'iscrizione nella suddetta gestione di soggetti per i quali mancherebbero i relativi requisiti di base.
I princìpi sin qui enunciati sono stati ribaditi dalla Corte Regolatrice, che, con le sentenze della Sezione Lavoro n. 8945 del 14 maggio 2020 e n. 3635 del
13 febbraio 2020, ha ancora una volta affermato che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è pur sempre lo svolgimento di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente in seno all'azienda.
Con le citate sentenze è stato altresì chiarito che, con riferimento alle società, non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo, appunto, necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
I giudici della nomofilachia hanno in particolare precisato che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995: va assicurato, cioè, alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
Le regulae iuris testè illustrate sono state riaffermate da una recente pronunzia della Suprema Corte, con la quale è stato ancora una volta precisato che, in tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa (v.
Cass. Civ., Sez. Lav., 10 agosto 2023, n. 24439).
Nessun dubbio vi è, poi, che sia l'Istituto creditore, quale attore in senso sostanziale, a dover dedurre e dimostrare, ove contestata, la sussistenza dei requisiti in questione (cfr., sul punto, tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. Lav.,
5 settembre 2023, n. 25867; v., altresì, Sez. Lav., 25 ottobre 2021, n. 29914, che ha posto in risalto che l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente e abituale all'interno della società, rispetto alla quale la mera posizione di socio amministratore o le indicazioni dell'atto costitutivo della società o, ancora, le dichiarazioni reddituali possono solo svolgere una funzione probatoria a condizione che gli stessi offrano gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato; v., inoltre, negli stessi termini, Sez. Lav., 11 marzo 2020, n. 6944; 28 febbraio 2017, n.
5210; 26 febbraio 2016, n. 3835).
Illustrati i princìpi di diritto affermati, in subiecta materia, dai giudici della nomofilachia, deve ora precisarsi che, nella vicenda in esame, l' non ha CP_1
adempiuto all'onere, su di lui gravante, di dimostrare che la Parte_1
partecipasse personalmente all'attività aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
L'Istituto previdenziale, infatti, si è limitato a dedurre che la ricorrente era amministratrice della società ed era titolare di una quota pari al 30%, sicchè poteva “compiere atti in nome della stessa”, con conseguente assunzione della “responsabilità dello svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale della medesima”, anche in considerazione del fatto che la società non aveva dipendenti, come poteva evincersi dalla visura camerale prodotta in giudizio.
Osserva in proposito il giudicante che la circostanza inerente alla qualifica di amministratrice della società, asseritamente rivestita dalla negli Parte_1
anni di riferimento, è smentita dalla documentazione prodotta in giudizio dallo stesso Istituto Previdenziale e, in particolare, dalla “scheda personale” e dalla visura camerale allegate sub nn. 1 e 3, da cui emerge che la ricorrente è decaduta dalla carica nel gennaio del 2019 e che l'amministratore unico della
è tale . Controparte_5 CP_3
Anche la presunta mancanza di dipendenti della citata società non trova riscontro nelle risultanze di carattere documentale, che attestano, di contro, che nell'arco temporale oggetto di disamina essa aveva sei dipendenti (v., al riguardo, la visura camerale allegata al fascicolo telematico dell'opponente).
Deve da ultimo precisarsi che nessun rilievo può esplicare, ai fini che interessano nella presente sede, il fatto che la ricorrente risulti assunta dalla società con contratto di lavoro subordinato e con mansioni di impiegata: tale circostanza, invero, induce vieppiù ad escludere che ella fosse tenuta a versare la contribuzione in favore della gestione commercianti
In definitiva, la conclusione cui è pervenuto l'Ente di previdenza in ordine alla sussistenza, in capo alla ricorrente, dell'obbligo di iscrizione nella suddetta gestione per gli anni 2021 e 2022 non può dirsi suffragata da validi e convincenti elementi di riscontro.
Si impone, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
, cui consegue la declaratoria di illegittimità dell'avviso di addebito n.
[...]
400 2023 00035949 89 000, notificato il 29.12.2023.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91, 1° comma, cod. proc. civ., e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 722 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, promosso da contro l' Parte_3 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 400 2023 00035949 89 000, notificato il 29.12.2023; 2) condanna l al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del CP_1
giudizio, che liquida in € 1.216,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Salerno, il 5.11.2024.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 5.11.2024, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 722 del ruolo generale lavoro dell'anno 20245 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Francesco Della Mura, con il quale è elettivamente domiciliata in
Salerno, alla via Balzico n. 9, presso lo studio dell'avv. Antonio Damiano
Balestrieri;
Ricorrente
E
-, in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio
Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi
n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.2.2024 proponeva opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 400 2023 00035949 89 000, notificato il 29.12.2023, con il quale l'Istituito previdenziale le aveva chiesto il pagamento della complessiva somma di € 4.559,10 a titolo di contributi dovuti alla gestione
Commercianti per gli anni 2021 e 2022.
A sostegno dell'opposizione la deduceva di aver ricoperto la carica Parte_1
di amministratrice della fino al CP_2 Parte_2
7.1.2019, allorquando la compagine era stata trasformata in s.r.l. e la carica di amministratore era passata in capo a , che, peraltro, ne era socio CP_3
di maggioranza.
Asseriva, in ogni caso, di non essere tenuta all'iscrizione nella gestione commercianti, essendo detentrice di una quota di minoranza, pari al 30% del capitale, e non svolgendo più alcuna mansione imprenditoriale e/o gestionale.
Precisava, altresì, di essere stata assunta dalla società con qualifica di impiegata, come poteva evincersi dalle buste paga versate in atti.
La IN adiva, quindi, il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno al fine di sentir dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'impugnato avviso di addebito, con il favore delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 16.2.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in Controparte_4
giudizio ed evidenziava l'infondatezza dell'avversa pretesa, della quale invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
Indi, il giudice, ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è fondata e va, pertanto, accolta. Parte_1
Come già evidenziato nella parte espositiva, la ricorrente ha contestato, nel merito, la pretesa contributiva fatta valere dall , asserendo di non essere CP_1
più amministratrice della ià s.n.c.), Controparte_5 carica dalla quale era decaduta a far tempo dal gennaio 2019, e di non aver svolto, negli anni 2021 e 2022, alcuna attività di amministrazione e/o di gestione della prefata società, al cui espletamento aveva sempre provveduto l'amministratore , regolarmente iscritto alla gestione CP_3
commercianti.
A fronte di tale prospettazione, l ha sostenuto che l'obbligo di iscrizione CP_1
nella citata gestione era nella specie sussistente in quanto, da un lato, la era “socia amministratrice” della predetta società e, dall'altro, era Parte_1
titolare del 30% delle quote societarie e risultava, quindi, “abilitata a compiere atti in nome della stessa, con conseguente piena e diretta responsabilità dello svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale della medesima”.
Orbene, ai fini di una compiuta illustrazione dei motivi posti dal giudicante a base del proprio decisum, è opportuno dar corso ad una ricognizione della normativa di riferimento.
L'art. 1, commi 202 e ss., della legge n. 662/96 recita:
c. 202 A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d) , della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti.
c. 203 Il primo comma dell'art. 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita, nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
c. 204 I familiari coadiutori preposti al punto di vendita devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
c. 205 Sono altresì compresi nell'ambito di applicazione dei commi da 185 a
216 i soggetti che esercitino le attività di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio
1983, n. 217.
c. 206 L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, è estesa ai parenti ed affini entro il terzo grado che non siano compresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della predetta legge e che siano in possesso dei requisiti ivi previsti.
c. 207 I soggetti per i quali l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali diviene obbligatoria per effetto del presente articolo possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo nei limiti della prescrizione. L'eventuale regolarizzazione del periodo pregresso comporta il versamento di contributi già previsti per i rispettivi anni di competenza secondo le modalità fissate dal comitato amministratore di cui all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Sull'ammontare del debito contributivo complessivo non sono dovuti oneri accessori, fatti salvi gli interessi legali. Per gli stessi soggetti è ammessa, altresì, la facoltà di riscattare periodi precedenti quelli caduti in prescrizione con i criteri di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. c. 208 Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere sulla Controparte_1
iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell , il quale CP_1
decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.
Inoltre, l'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, come modificato, in sede di conversione, dall'art. 1 della legge n. 122 del 2010, dispone:
“l'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' . CP_1
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n.
662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n.
335”.
Con l'emanazione della disposizione da ultimo citata, recante l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, il legislatore ha inteso affermare il principio della non esclusività dell'iscrizione, stabilendo, da un lato, che il problema dell'iscrizione alla gestione unica presso la quale si esercita l'attività prevalente, fra le varie esercitate da un soggetto, si pone solo per le attività autonome esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, ed escludendo, dall'altro, dall'unicità dell'iscrizione, secondo il principio della concorrenza ex lege n. 335 del 1995,
i rapporti di lavoro per i quali è prevista l'iscrizione alla gestione separata.
Com'è stato puntualmente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(cfr. la sent. n. 17076 dell'8.8.2011), l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l , non fa scattare il criterio della < CP_1
prevalente>>; rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa.
Non opera il criterio “semplificante" (dell'art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione con una sorta di fictio juris per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l'iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un'unica attività d'impresa
- quella “prevalente” - con la conseguenza che unica è la posizione previdenziale.
Con la stessa sentenza sono stati quindi enunciati i seguenti principi di diritto:
“a) il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, - che prevede che l'art. 1, comma
208, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' , mentre restano esclusi CP_1
dall'applicazione del citato art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 (art. 2, comma 26), - costituisce disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata, e pertanto, in quanto tale, non è lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost.
b) in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti,
o artigiani, o coltivatori diretti, contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208".
Con la sentenza n. 15 del 26.1.2012, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge n. 78/2010 cit. (sollevata dalla Corte d'appello di Genova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma,
102, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 6 CEDU), osservando in particolare che la norma censurata si è legittimamente “limitata ad enucleare una delle possibili opzioni ermeneutiche dell'originario testo normativo, peraltro già fatta propria da parte consistente della giurisprudenza di merito” e che “tale soluzione ha superato una situazione di oggettiva incertezza, contribuendo così a realizzare principi d'indubbio interesse generale e di rilievo costituzionale, quali sono la certezza del diritto e l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge”.
Se, quindi, è ormai da ritenere che l'iscrizione nella gestione commercianti non sia impedita dall'iscrizione nella gestione ex art. 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, ma sia possibile la coesistenza tra le due iscrizioni, deve tuttavia osservarsi che, per la suddetta iscrizione, devono pur sempre sussistere i già ricordati requisiti, tra i quali in particolare quello della partecipazione personale al lavoro aziendale “con carattere di abitualità e prevalenza”.
La ratio di tale requisito è evidente e risponde al generale criterio per il quale il rapporto assicurativo previdenziale nasce per effetto della sussistenza di un'attività lavorativa che si connoti per un'apprezzabile consistenza, e non per attività sporadiche o comunque di scarso momento, per le quali risulterebbe inappropriata e sproporzionata l'obbligatoria imposizione di un pesante regime contributivo.
Non è certo commerciante, ad esempio, chi occasionalmente acquista o cede qualche bene, mentre lo è sicuramente colui il quale stabilmente e professionalmente svolge tali attività.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 203, della legge n. 662/96 intende evitare che il soggetto tenuto all'iscrizione nella gestione commercianti si sottragga a tale obbligo celando la propria attività dietro uno schermo societario (cfr. circ. n. 215 del 9.10.1998 e parere C.d.S. ivi richiamato), CP_1
ma non persegue affatto l'obiettivo di imporre l'iscrizione nella suddetta gestione di soggetti per i quali mancherebbero i relativi requisiti di base.
I princìpi sin qui enunciati sono stati ribaditi dalla Corte Regolatrice, che, con le sentenze della Sezione Lavoro n. 8945 del 14 maggio 2020 e n. 3635 del
13 febbraio 2020, ha ancora una volta affermato che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è pur sempre lo svolgimento di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente in seno all'azienda.
Con le citate sentenze è stato altresì chiarito che, con riferimento alle società, non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo, appunto, necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
I giudici della nomofilachia hanno in particolare precisato che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995: va assicurato, cioè, alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
Le regulae iuris testè illustrate sono state riaffermate da una recente pronunzia della Suprema Corte, con la quale è stato ancora una volta precisato che, in tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa (v.
Cass. Civ., Sez. Lav., 10 agosto 2023, n. 24439).
Nessun dubbio vi è, poi, che sia l'Istituto creditore, quale attore in senso sostanziale, a dover dedurre e dimostrare, ove contestata, la sussistenza dei requisiti in questione (cfr., sul punto, tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. Lav.,
5 settembre 2023, n. 25867; v., altresì, Sez. Lav., 25 ottobre 2021, n. 29914, che ha posto in risalto che l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente e abituale all'interno della società, rispetto alla quale la mera posizione di socio amministratore o le indicazioni dell'atto costitutivo della società o, ancora, le dichiarazioni reddituali possono solo svolgere una funzione probatoria a condizione che gli stessi offrano gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato; v., inoltre, negli stessi termini, Sez. Lav., 11 marzo 2020, n. 6944; 28 febbraio 2017, n.
5210; 26 febbraio 2016, n. 3835).
Illustrati i princìpi di diritto affermati, in subiecta materia, dai giudici della nomofilachia, deve ora precisarsi che, nella vicenda in esame, l' non ha CP_1
adempiuto all'onere, su di lui gravante, di dimostrare che la Parte_1
partecipasse personalmente all'attività aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
L'Istituto previdenziale, infatti, si è limitato a dedurre che la ricorrente era amministratrice della società ed era titolare di una quota pari al 30%, sicchè poteva “compiere atti in nome della stessa”, con conseguente assunzione della “responsabilità dello svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale della medesima”, anche in considerazione del fatto che la società non aveva dipendenti, come poteva evincersi dalla visura camerale prodotta in giudizio.
Osserva in proposito il giudicante che la circostanza inerente alla qualifica di amministratrice della società, asseritamente rivestita dalla negli Parte_1
anni di riferimento, è smentita dalla documentazione prodotta in giudizio dallo stesso Istituto Previdenziale e, in particolare, dalla “scheda personale” e dalla visura camerale allegate sub nn. 1 e 3, da cui emerge che la ricorrente è decaduta dalla carica nel gennaio del 2019 e che l'amministratore unico della
è tale . Controparte_5 CP_3
Anche la presunta mancanza di dipendenti della citata società non trova riscontro nelle risultanze di carattere documentale, che attestano, di contro, che nell'arco temporale oggetto di disamina essa aveva sei dipendenti (v., al riguardo, la visura camerale allegata al fascicolo telematico dell'opponente).
Deve da ultimo precisarsi che nessun rilievo può esplicare, ai fini che interessano nella presente sede, il fatto che la ricorrente risulti assunta dalla società con contratto di lavoro subordinato e con mansioni di impiegata: tale circostanza, invero, induce vieppiù ad escludere che ella fosse tenuta a versare la contribuzione in favore della gestione commercianti
In definitiva, la conclusione cui è pervenuto l'Ente di previdenza in ordine alla sussistenza, in capo alla ricorrente, dell'obbligo di iscrizione nella suddetta gestione per gli anni 2021 e 2022 non può dirsi suffragata da validi e convincenti elementi di riscontro.
Si impone, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
, cui consegue la declaratoria di illegittimità dell'avviso di addebito n.
[...]
400 2023 00035949 89 000, notificato il 29.12.2023.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91, 1° comma, cod. proc. civ., e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 722 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, promosso da contro l' Parte_3 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 400 2023 00035949 89 000, notificato il 29.12.2023; 2) condanna l al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del CP_1
giudizio, che liquida in € 1.216,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Salerno, il 5.11.2024.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni