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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 3858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3858 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- RA AN RE ed estensore
- ER Guaragnella Componente pronuncia la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 9028/2020 R.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi e pendente tra rappresentata e difesa da Avv. BELLO ANTONIA, Parte_1
-parte attrice-
e
, rappresentato e difeso da Avv. PUGLIESE MARGHERITA ANTONIA;
CP_1
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. et 118 disp. att. c.p.c., lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti risultano già indicati nella sentenza non definitiva n. 1625/2022 del 28/04/2022 con cui questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi ordinando il prosieguo del giudizio per le questioni accessorie.
All'udienza del 08/10/2025, sostituita da deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione di tutte le questioni personali e patrimoniali residue secondo le condizioni pattuite nella convenzione depositata telematicamente in data 03/10/2025.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per espressa richiesta delle parti.
II.- Preliminarmente, sul versante processuale, occorre rilevare che, da un lato, l'esistenza di una precedente pronuncia non definitiva sullo status personae impedisce il mutamento del rito da giudiziale in consensuale e la conseguente omologazione dell'accordo; dall'altro lato,
l'intervento ex lege in giudizio del Pubblico Ministero impedisce di definire la causa per intervenuta conciliazione tra tutte le parti.
Pertanto, deve essere pronunciata sentenza per la decisione definitiva di merito sulle questioni tuttora pendenti.
A tal fine, possono essere del tutto recepite le condizioni pattuite tra i coniugi poiché esse non presentano impedimenti legali ostativi al loro accoglimento, anche per quanto riguarda la prole.
III.- Quanto alle spese di giudizio, le parti nella suddetta convenzione hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo anche sulla loro regolamentazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.
9028/2020 introdotto con ricorso del 14/07/2020 da nei confronti di Parte_1
con l'intervento del P.M., preso atto della propria sentenza non definitiva CP_1
n. 1625/2022 del 28/04/2022, così provvede:
1) DICHIARA che la separazione resta regolata in base alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato telematicamente in data 03/10/2025;
2) DISPONE la compensazione integrale di spese e competenze di giudizio.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente RA AN Giuseppe Disabato
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- RA AN RE ed estensore
- ER Guaragnella Componente pronuncia la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 9028/2020 R.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi e pendente tra rappresentata e difesa da Avv. BELLO ANTONIA, Parte_1
-parte attrice-
e
, rappresentato e difeso da Avv. PUGLIESE MARGHERITA ANTONIA;
CP_1
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. et 118 disp. att. c.p.c., lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti risultano già indicati nella sentenza non definitiva n. 1625/2022 del 28/04/2022 con cui questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi ordinando il prosieguo del giudizio per le questioni accessorie.
All'udienza del 08/10/2025, sostituita da deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione di tutte le questioni personali e patrimoniali residue secondo le condizioni pattuite nella convenzione depositata telematicamente in data 03/10/2025.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per espressa richiesta delle parti.
II.- Preliminarmente, sul versante processuale, occorre rilevare che, da un lato, l'esistenza di una precedente pronuncia non definitiva sullo status personae impedisce il mutamento del rito da giudiziale in consensuale e la conseguente omologazione dell'accordo; dall'altro lato,
l'intervento ex lege in giudizio del Pubblico Ministero impedisce di definire la causa per intervenuta conciliazione tra tutte le parti.
Pertanto, deve essere pronunciata sentenza per la decisione definitiva di merito sulle questioni tuttora pendenti.
A tal fine, possono essere del tutto recepite le condizioni pattuite tra i coniugi poiché esse non presentano impedimenti legali ostativi al loro accoglimento, anche per quanto riguarda la prole.
III.- Quanto alle spese di giudizio, le parti nella suddetta convenzione hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo anche sulla loro regolamentazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.
9028/2020 introdotto con ricorso del 14/07/2020 da nei confronti di Parte_1
con l'intervento del P.M., preso atto della propria sentenza non definitiva CP_1
n. 1625/2022 del 28/04/2022, così provvede:
1) DICHIARA che la separazione resta regolata in base alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato telematicamente in data 03/10/2025;
2) DISPONE la compensazione integrale di spese e competenze di giudizio.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente RA AN Giuseppe Disabato