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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3049/2024
Udienza “cartolare” del 25/02/2025
Il Giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle memorie e note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3049/2024, avente ad oggetto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione e confisca n. 2024/947 emessa dalla in data 30.9.2024 e Controparte_1
notificata in data 1.10.2024, promossa da:
(C.F. in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1 C.F._1 della (P.IVA , rappresentati e difesi dall'avv. Fagni Alessandro Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pistoia, Galleria C.F._2
Nazionale n. 12, come da procura speciale allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_3
(C.F. , in persona del proprio legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dal dirigente dott.ssa e dal Controparte_4
funzionario responsabile del settore Compliance Normativa, avv. Pardi Gabriele (C.F.
) elettivamente domiciliato presso la cancelleria, come da procura depositata C.F._3
congiuntamente alla memoria difensiva
RESISTENTE
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis: IN VIA
PRELIMINARE 1) per i motivi esposti in narrativa ed in particolare per il fatto che i beni sottoposti
a sequestro appartengono a soggetto terzo ) disporre, con decreto Controparte_5
pronunciato fuori udienza, l'immediata sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione n.
2024/947 del 01.10.2024 contro e e sospensione dei termini di Parte_1 Controparte_6
pagamento nelle more del procedimento e sospensione della sanzione accessoria della confisca delle attrezzature;
in ipotesi, disporre la predetta sospensione con ordinanza non impugnabile, sentite le parti;
NEL MERITO 2) in via principale: annullare, revocare o comunque dichiarare priva di efficacia l'ordinanza ingiunzione opposta compresa della sanzione accessoria della confisca delle attrezzature per essere le pretese formulate nella stessa non provate e comunque infondate;
3) in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità ovvero la revoca del provvedimento perché infondato in fatto ed in diritto;
Con vittoria in ogni caso della spese e dei compensi di lite”
Per parte resistente: “All'Ill.mo Giudice: In via preliminare, di revocare il provvedimento di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza difettando i presupposti del periculum e del fumus boni iuris;
In via principale, di respingere la domanda dell'attore perché infondata per le ragioni di cui in narrativa, confermando la validità dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese in favore della In via Subordinata, nella denegata ipotesi Controparte_7
di non accoglimento delle richieste di questa difesa, si chiede la compensazione delle spese in ragione della particolarità della materia, come peraltro confermato dal Giudicante in sede di rilascio del provvedimento cautelare”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 e la Asso proponevano Parte_1 CP_6
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione e confisca n. 2024/947 emessa dalla Camera di
Commercio Toscana Nord-Ovest in data 30.9.2024 e notificata in data 1.10.2024 al fine di ottenerne l'annullamento.
L'ordinanza opposta, richiamando il verbale di accertamento e contestazione n. 2024/3-1 del
28.5.2024 e il verbale di sequestro amministrativo n. 28879 del 29.5.2024 elevati dal Gruppo
Carabinieri Forestale di Lucca, accertava in capo agli opponenti la violazione dell'art. 10 comma 2 della Legge 5.2.1992 n. 122 per aver fatto esercizio di attività di autoriparazione pur essendo impresa non iscritta nell'apposito registro, ingiungeva agli stessi il pagamento della somma di €
5.164,33 oltre spese e disponeva la confisca della merce sequestrata.
Con il primo motivo di opposizione i ricorrenti sostenevano che la società non svolgeva in alcun modo attività di riparazione ma attività di commercio e noleggio di mezzi di trasporto in genere nonché di attrezzature meccaniche e, eventualmente, piccoli lavori di manutenzione strumentali all'attività di compravendita come lavaggio, rifornimento di carburante e sostituzione dei filtri. Con il secondo, lamentavano l'insussistenza di prove concrete su cui basare la violazione dal momento che la responsabilità della società veniva basata sul mero rinvenimento di attrezzatura ritenuta strumentale all'attività di autoriparazione.
Congiuntamente all'opposizione, i ricorrenti avanzavano istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione impugnata che veniva accolta con provvedimento del
6.11.2024.
Si costituiva in giudizio la resistente, contestando puntualmente tutte le rimostranze degli opponenti e concludendo per il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
La causa veniva istruita con sole produzioni documentali.
All'udienza del 13.1.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la decisione l'udienza del 25.2.2025 da tenersi con modalità “cartolari”, con termine per memorie e note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione.
I ricorrenti lamentano l'insussistenza dei presupposti per l'elevazione della contestazione: si afferma che gli strumenti meccanici rinvenuti presso il capannone della società sono stati acquistati al fine di rivenderli, conformemente all'attività di compravendita svolta dalla stessa;
inoltre, che, in ogni caso, dalla mera presenza degli stessi, vetusti e in parte smontati, non si può presumere lo svolgimento di attività di autoriparazione in quanto, come accertato nei verbali, i locali erano chiusi e non presentavano alcuna insegna, non vi era personale operativo e non vi era strumentazione di diagnosi per esercitare autoriparazione.
L'opposizione non è fondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Agli opponenti è stata contestata la violazione dell'art. 10 comma 2 della Legge 5.2.1992 n. 122 per l'esercizio di attività di autoriparazione da parte di società non iscritta nell'apposito registro.
Come enunciato all'art. 1 comma 1, la Legge n. 122/1992 ha la finalità di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e di qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione.
Nell'attività di autoriparazione, ai sensi dell'art. 1 comma 2, rientrano “tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi”; non vi rientrano, invece, “le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso
essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico
e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli”.
L'ordinanza impugnata ritiene accertato lo svolgimento di tale attività da parte della società opponente sulla base sia della verifica diretta dei luoghi effettuata dagli organi accertatori in più occasioni che delle dichiarazioni rese dagli opponenti anche in sede di scritti difensivi (docc. 1 e 2 di parte resistente).
Nel verbale di accertamento si dà atto del rinvenimento presso il capannone della società di strumentazione per eseguire lavori di riparazione quali ponti e carrelli sollevatori, carrelli contenenti attrezzi e parti meccaniche, apparecchi per il cambio gomme e per la misurazione delle emissioni.
Inoltre, si dà atto che erano presenti “motori di veicoli poggiati a terra, parti meccaniche degli stessi smontate, trattori agricoli in parte smontati ed oggetto con evidenza di lavori di manutenzione. All'interno del capannone erano pure presenti vari parti di carrozzeria disassemblate, un'autovettura Fiat PA completamente smontata (solo scocca)…”.
Nel verbale di dichiarazione del 28.5.2024, affermava che raramente veniva svolta Parte_1
attività di officina per riparare i mezzi della società e che, a chiamata, veniva un meccanico per effettuare singoli e saltuari interventi sui mezzi di proprietà della società con i pezzi di ricambio dalla stessa forniti.
Negli scritti difensivi datati 7.6.2024 i ricorrenti dichiaravano e ribadivano che le attrezzature presenti nei locali servivano “unicamente a piccoli lavori di manutenzione/riparazione
“strumentali” all'attività di compra vendita autoveicoli esercitata dalla società” richiamando l'abrogato art. 2, comma 3, della legge n. 122/1992 in materia di autoriparazione e aggiungendo che
“risulta evidente che nel caso di compravendita di autoveicoli vi sia effettivamente necessità di piccole opere di manutenzione e/o riparazione e/o sostituzione di pezzi sulle auto da rivendere”.
Precisavano, inoltre, in un passo successivo nel quale si fa riferimento a varie parti meccaniche smontate, e quindi non funzionanti, che “la società li aveva acquistati per poi riassemblarli al solo fine della futura vendita o sostituzione nelle vetture acquistate”.
Oltre a ciò, la dimostrazione delle condotte vietate dalla L. 122/1992 proviene anche dal rilievo fotografico trasmesso alla Camera di Commercio dall'organo accertatore a firma del Pt_2
in cui è mostrata la fotografia di un autoveicolo privo di pneumatici e collocato su un Tes_1
ponte. In ragione del fatto che tra le attività di cui agli adempimenti ex L. 122/1992 rientra anche l'attività di gommista (art. 1 comma 3 “Ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di: a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista)”) e che, vista la fotografia, risultava in atto un intervento su pneumatici di un'autovettura, gli organi accertatori hanno correttamente ricavato la messa in atto di un'attività di gommista, rientrante nel concetto di autoriparazione.
Quanto sopra riportato consente di ritenere pienamente provato lo svolgimento, seppur saltuario e in collegamento con l'attività di commercio di veicoli, di attività di autoriparazione da parte degli opponenti.
Rappresentano circostanze pacifiche che la società ingiunta svolge la principale attività di commercio all'ingrosso e noleggio di autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni, macchine operatrici, mezzi di trasporto in genere e che, nell'esercizio della stessa, la società effettua ordinariamente acquisto di attrezzature tecniche presso aste giudiziarie per la rivendita al pubblico.
Tale attività principale, però, non giustifica in alcun modo, neppure in via occasionale, lo svolgimento di attività di autoriparazione su veicoli della stessa società o strettamente strumentale alla successiva commercializzazione in quanto la legge n. 122/1992 vieta in modo rigoroso l'esercizio di ogni attività di autoriparazione da parte di soggetti che non svolgano professionalmente tale attività in forma di impresa a ciò abilitata da parte della Camera di
Commercio.
A ulteriore conferma di ciò, si ribadisce che l'invocato art. 2, comma 3, della legge n. 122/1992, che consentiva operazioni di autoriparazione strettamente strumentali o accessoria rispetto all'attività principale, risulta da tempo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del DPR n. 558/1999.
Come ritenuto nell'ordinanza-ingiunzione opposta, l'occasionalità delle attività che emerge dalle dichiarazioni spontanee ripetutamente rese in varie sedi dagli interessati è compatibile con lo stato dei locali, all'apparenza ingombri di attrezzature varie acquistate dalla società presso aste giudiziarie e da rivendere, nonché con il fatto che i locali erano chiusi, apparentemente inaccessibili all'esterno e senza insegna, e con il fatto che i consumi di energia elettrica erano contenuti.
L'occasionalità menzionata, però, visto il tenore e le finalità della normativa non consente di escludere l'infrazione; al più, la stessa può rilevare in punto di determinazione della sanzione da applicare, come avvenuto nel caso di specie, ove, infatti, è stata quantificata nel minimo.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, i locali chiusi, l'assenza di insegna,
l'assenza di personale operativo e la mancanza di strumentazione adeguata di diagnosi sono del tutto in linea con l'esercizio di una attività abusiva di autoriparazione, ancorché occasionalmente svolta, appunto perché abusiva. Alla luce di quanto sopra, deve essere rigettata integralmente l'opposizione e confermata l'ordinanza-ingiunzione opposta.
Nulla per le spese, attesa la costituzione tramite funzionario, e la mancata produzione di nota delle spese effettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione e conferma integralmente l'ordinanza-ingiunzione n. 2024/947 emessa dalla in data 30.9.2024; Controparte_1
nulla per le spese.
Il Giudice
Giacomo Lucente
Udienza “cartolare” del 25/02/2025
Il Giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle memorie e note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3049/2024, avente ad oggetto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione e confisca n. 2024/947 emessa dalla in data 30.9.2024 e Controparte_1
notificata in data 1.10.2024, promossa da:
(C.F. in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1 C.F._1 della (P.IVA , rappresentati e difesi dall'avv. Fagni Alessandro Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pistoia, Galleria C.F._2
Nazionale n. 12, come da procura speciale allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_3
(C.F. , in persona del proprio legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dal dirigente dott.ssa e dal Controparte_4
funzionario responsabile del settore Compliance Normativa, avv. Pardi Gabriele (C.F.
) elettivamente domiciliato presso la cancelleria, come da procura depositata C.F._3
congiuntamente alla memoria difensiva
RESISTENTE
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis: IN VIA
PRELIMINARE 1) per i motivi esposti in narrativa ed in particolare per il fatto che i beni sottoposti
a sequestro appartengono a soggetto terzo ) disporre, con decreto Controparte_5
pronunciato fuori udienza, l'immediata sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione n.
2024/947 del 01.10.2024 contro e e sospensione dei termini di Parte_1 Controparte_6
pagamento nelle more del procedimento e sospensione della sanzione accessoria della confisca delle attrezzature;
in ipotesi, disporre la predetta sospensione con ordinanza non impugnabile, sentite le parti;
NEL MERITO 2) in via principale: annullare, revocare o comunque dichiarare priva di efficacia l'ordinanza ingiunzione opposta compresa della sanzione accessoria della confisca delle attrezzature per essere le pretese formulate nella stessa non provate e comunque infondate;
3) in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità ovvero la revoca del provvedimento perché infondato in fatto ed in diritto;
Con vittoria in ogni caso della spese e dei compensi di lite”
Per parte resistente: “All'Ill.mo Giudice: In via preliminare, di revocare il provvedimento di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza difettando i presupposti del periculum e del fumus boni iuris;
In via principale, di respingere la domanda dell'attore perché infondata per le ragioni di cui in narrativa, confermando la validità dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese in favore della In via Subordinata, nella denegata ipotesi Controparte_7
di non accoglimento delle richieste di questa difesa, si chiede la compensazione delle spese in ragione della particolarità della materia, come peraltro confermato dal Giudicante in sede di rilascio del provvedimento cautelare”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 e la Asso proponevano Parte_1 CP_6
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione e confisca n. 2024/947 emessa dalla Camera di
Commercio Toscana Nord-Ovest in data 30.9.2024 e notificata in data 1.10.2024 al fine di ottenerne l'annullamento.
L'ordinanza opposta, richiamando il verbale di accertamento e contestazione n. 2024/3-1 del
28.5.2024 e il verbale di sequestro amministrativo n. 28879 del 29.5.2024 elevati dal Gruppo
Carabinieri Forestale di Lucca, accertava in capo agli opponenti la violazione dell'art. 10 comma 2 della Legge 5.2.1992 n. 122 per aver fatto esercizio di attività di autoriparazione pur essendo impresa non iscritta nell'apposito registro, ingiungeva agli stessi il pagamento della somma di €
5.164,33 oltre spese e disponeva la confisca della merce sequestrata.
Con il primo motivo di opposizione i ricorrenti sostenevano che la società non svolgeva in alcun modo attività di riparazione ma attività di commercio e noleggio di mezzi di trasporto in genere nonché di attrezzature meccaniche e, eventualmente, piccoli lavori di manutenzione strumentali all'attività di compravendita come lavaggio, rifornimento di carburante e sostituzione dei filtri. Con il secondo, lamentavano l'insussistenza di prove concrete su cui basare la violazione dal momento che la responsabilità della società veniva basata sul mero rinvenimento di attrezzatura ritenuta strumentale all'attività di autoriparazione.
Congiuntamente all'opposizione, i ricorrenti avanzavano istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione impugnata che veniva accolta con provvedimento del
6.11.2024.
Si costituiva in giudizio la resistente, contestando puntualmente tutte le rimostranze degli opponenti e concludendo per il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
La causa veniva istruita con sole produzioni documentali.
All'udienza del 13.1.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la decisione l'udienza del 25.2.2025 da tenersi con modalità “cartolari”, con termine per memorie e note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione.
I ricorrenti lamentano l'insussistenza dei presupposti per l'elevazione della contestazione: si afferma che gli strumenti meccanici rinvenuti presso il capannone della società sono stati acquistati al fine di rivenderli, conformemente all'attività di compravendita svolta dalla stessa;
inoltre, che, in ogni caso, dalla mera presenza degli stessi, vetusti e in parte smontati, non si può presumere lo svolgimento di attività di autoriparazione in quanto, come accertato nei verbali, i locali erano chiusi e non presentavano alcuna insegna, non vi era personale operativo e non vi era strumentazione di diagnosi per esercitare autoriparazione.
L'opposizione non è fondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Agli opponenti è stata contestata la violazione dell'art. 10 comma 2 della Legge 5.2.1992 n. 122 per l'esercizio di attività di autoriparazione da parte di società non iscritta nell'apposito registro.
Come enunciato all'art. 1 comma 1, la Legge n. 122/1992 ha la finalità di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e di qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione.
Nell'attività di autoriparazione, ai sensi dell'art. 1 comma 2, rientrano “tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi”; non vi rientrano, invece, “le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso
essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico
e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli”.
L'ordinanza impugnata ritiene accertato lo svolgimento di tale attività da parte della società opponente sulla base sia della verifica diretta dei luoghi effettuata dagli organi accertatori in più occasioni che delle dichiarazioni rese dagli opponenti anche in sede di scritti difensivi (docc. 1 e 2 di parte resistente).
Nel verbale di accertamento si dà atto del rinvenimento presso il capannone della società di strumentazione per eseguire lavori di riparazione quali ponti e carrelli sollevatori, carrelli contenenti attrezzi e parti meccaniche, apparecchi per il cambio gomme e per la misurazione delle emissioni.
Inoltre, si dà atto che erano presenti “motori di veicoli poggiati a terra, parti meccaniche degli stessi smontate, trattori agricoli in parte smontati ed oggetto con evidenza di lavori di manutenzione. All'interno del capannone erano pure presenti vari parti di carrozzeria disassemblate, un'autovettura Fiat PA completamente smontata (solo scocca)…”.
Nel verbale di dichiarazione del 28.5.2024, affermava che raramente veniva svolta Parte_1
attività di officina per riparare i mezzi della società e che, a chiamata, veniva un meccanico per effettuare singoli e saltuari interventi sui mezzi di proprietà della società con i pezzi di ricambio dalla stessa forniti.
Negli scritti difensivi datati 7.6.2024 i ricorrenti dichiaravano e ribadivano che le attrezzature presenti nei locali servivano “unicamente a piccoli lavori di manutenzione/riparazione
“strumentali” all'attività di compra vendita autoveicoli esercitata dalla società” richiamando l'abrogato art. 2, comma 3, della legge n. 122/1992 in materia di autoriparazione e aggiungendo che
“risulta evidente che nel caso di compravendita di autoveicoli vi sia effettivamente necessità di piccole opere di manutenzione e/o riparazione e/o sostituzione di pezzi sulle auto da rivendere”.
Precisavano, inoltre, in un passo successivo nel quale si fa riferimento a varie parti meccaniche smontate, e quindi non funzionanti, che “la società li aveva acquistati per poi riassemblarli al solo fine della futura vendita o sostituzione nelle vetture acquistate”.
Oltre a ciò, la dimostrazione delle condotte vietate dalla L. 122/1992 proviene anche dal rilievo fotografico trasmesso alla Camera di Commercio dall'organo accertatore a firma del Pt_2
in cui è mostrata la fotografia di un autoveicolo privo di pneumatici e collocato su un Tes_1
ponte. In ragione del fatto che tra le attività di cui agli adempimenti ex L. 122/1992 rientra anche l'attività di gommista (art. 1 comma 3 “Ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di: a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista)”) e che, vista la fotografia, risultava in atto un intervento su pneumatici di un'autovettura, gli organi accertatori hanno correttamente ricavato la messa in atto di un'attività di gommista, rientrante nel concetto di autoriparazione.
Quanto sopra riportato consente di ritenere pienamente provato lo svolgimento, seppur saltuario e in collegamento con l'attività di commercio di veicoli, di attività di autoriparazione da parte degli opponenti.
Rappresentano circostanze pacifiche che la società ingiunta svolge la principale attività di commercio all'ingrosso e noleggio di autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni, macchine operatrici, mezzi di trasporto in genere e che, nell'esercizio della stessa, la società effettua ordinariamente acquisto di attrezzature tecniche presso aste giudiziarie per la rivendita al pubblico.
Tale attività principale, però, non giustifica in alcun modo, neppure in via occasionale, lo svolgimento di attività di autoriparazione su veicoli della stessa società o strettamente strumentale alla successiva commercializzazione in quanto la legge n. 122/1992 vieta in modo rigoroso l'esercizio di ogni attività di autoriparazione da parte di soggetti che non svolgano professionalmente tale attività in forma di impresa a ciò abilitata da parte della Camera di
Commercio.
A ulteriore conferma di ciò, si ribadisce che l'invocato art. 2, comma 3, della legge n. 122/1992, che consentiva operazioni di autoriparazione strettamente strumentali o accessoria rispetto all'attività principale, risulta da tempo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del DPR n. 558/1999.
Come ritenuto nell'ordinanza-ingiunzione opposta, l'occasionalità delle attività che emerge dalle dichiarazioni spontanee ripetutamente rese in varie sedi dagli interessati è compatibile con lo stato dei locali, all'apparenza ingombri di attrezzature varie acquistate dalla società presso aste giudiziarie e da rivendere, nonché con il fatto che i locali erano chiusi, apparentemente inaccessibili all'esterno e senza insegna, e con il fatto che i consumi di energia elettrica erano contenuti.
L'occasionalità menzionata, però, visto il tenore e le finalità della normativa non consente di escludere l'infrazione; al più, la stessa può rilevare in punto di determinazione della sanzione da applicare, come avvenuto nel caso di specie, ove, infatti, è stata quantificata nel minimo.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, i locali chiusi, l'assenza di insegna,
l'assenza di personale operativo e la mancanza di strumentazione adeguata di diagnosi sono del tutto in linea con l'esercizio di una attività abusiva di autoriparazione, ancorché occasionalmente svolta, appunto perché abusiva. Alla luce di quanto sopra, deve essere rigettata integralmente l'opposizione e confermata l'ordinanza-ingiunzione opposta.
Nulla per le spese, attesa la costituzione tramite funzionario, e la mancata produzione di nota delle spese effettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione e conferma integralmente l'ordinanza-ingiunzione n. 2024/947 emessa dalla in data 30.9.2024; Controparte_1
nulla per le spese.
Il Giudice
Giacomo Lucente