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Sentenza 20 aprile 2023
Sentenza 20 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2023, n. 16776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16776 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IN OV, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 01/02/2022 dalla Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FR NA RE, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione;
lette le conclusioni del difensore della parte civile PA IA, Avv. Rosario Culotta, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del grado;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Carlo Licciardi, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 16776 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 21/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1 febbraio 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione emessa il 12 dicembre 2019 dal Tribunale di Termini Imerese, che dichiarava OV UR colpevole del delitto di cui all'art. 392 cod. pen., così riqualificate le originarie imputazioni di cui agli artt. 81, secondo comma, 393 cod. pen. (capo A) e 81, secondo comma, 646 cod. pen. (capo B), condannandolo alla pena di euro 250,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili PA IA e RD PE e al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile PA IA. 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo con un primo motivo la erronea applicazione della legge penale e la mancanza o apparenza della motivazione in relazione all'omessa declaratoria di non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., per non avere tenuto conto delle deduzioni dalla difesa svolte in sede di gravame. 2.1. Con un secondo motivo si lamentano vizi di mancanza della motivazione con riferimento al quarto ed al quinto motivo di appello, rispettivamente incentrati sull'omessa declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela della parte civile RD PE e sulla entità della liquidazione del danno in favore delle parti civili, non avendo i Giudici di merito dato conto dei relativi criteri di determinazione. 2.2. Con un terzo motivo si deduce l'inosservanza della legge penale ai sensi degli artt. 157, 161 cod. pen. e 531 cod. proc. pen., per l'omessa declaratoria di estinzione del reato - commesso il 25 febbraio 2014 - in ragione della maturazione del termine prescrizionale, considerati anche i periodi di sospensione. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 1 marzo 2023 il Procuratore generale ha illustrato le proprie conclusioni, chiedendo il parziale accoglimento del ricorso limitatamente alla declaratoria di intervenuta prescrizione del reato. 4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 16 marzo 2023 l'Avv. Rosario Culotta, quale difensore della parte civile PA IA, ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del grado, da liquidarsi in favore dell'Erario, essendo la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come cla notula depositata unitamente alle conclusioni. 2 5. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 16 marzo 2023 l'Avv. Carlo Licciardi, quale difensore del predetto imputato, ha replicato alle argomentazioni esposte dal Procuratore generale in ordine ai vizi di mancanza della motivazione oggetto del secondo motivo di ricorso ed ha illustrato le sue conclusioni, insistendo nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITFO 1. Il ricorso deve essere accolto entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato, atteso che la Corte di appello, nel richiamare le condivise valutazioni al riguardo già espresse dal primo Giudice, ha preso in esame e motivatamente rigettato la richiesta di applicazione della evocata causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cit., valorizzando le implicazioni sottese al complesso dei decisivi indici di riferimento rappresentati dalle concrete modalità di realizzazione della condotta, dalle condizioni soggettive del suo autore (Assistente capo della Polizia di Stato) e dall'intensità del dolo, in relazione alla natura e al valore economico dell'oggetto materiale del reato (un veicolo a motore del valore commerciale di circa euro cinquecento). Una motivazione, questa, congruamente articolata, là dove ha considerato prevalenti i su indicati profili fattuali ed implicitamente recessivi gli elementi di valutazione al riguardo prospettati in sede di gravame, facendo buon governo dei principT affermati da questa Suprema Corte, secondo cui il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., senza che si renda necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti nel caso di specie (ex multis v. Sez. 6, n. 55107 del (18/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044). 3. Parimenti infondato, inoltre, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, ove si consideri: a) che il reato, pur essendo stata la querela presentata dalla sola persona offesa PA IA alla Stazione dei Carabinieri di Cefalù il 10 marzo 2014, risulta pacificamente commesso in danno di più persone, ossia anche di RD PE, atteso che il bene arbitrariamente appreso dall'imputato si trovava in quel momento, e da anni, nella disponibilità della predetta PA IA e, da potere di questa, dello stesso RD (v. pag. 4 della sentenza impugnata); b) che il reato commesso in danno di più persone, come è noto, è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse, secondo la regola stabilita dall'art. 122 cod. pen.; c) che in ordine alla completa determinazione dei danni le parti sono state - 3 già in primo grado - correttamente rimesse dinanzi al Giudice civile, per effetto della condanna generica al relativo risarcimento, sulla base di un motivato apprezzamento di merito, che la Corte distrettuale ha implicitamente confermato, pronunciando altresì condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel grado, laddove, come è noto, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale relativamente alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di una decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di Passare in giudicato e destinata ad essere travolta — dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (ex multis v. Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773). 4. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, è maturato il termine prescrizionale del reato. Allo spirare del termine massimo di decorrenza pari ad anni sette e mesi sei, da individuarsi nella data del 25 agosto 2021 in ragione del momento consumativo del reato (cristallizzato nell'imputazione alla data del 25 febbraio 2014), devono aggiungersi, infatti, gli ulteriori periodi di sospensione nelle more intervenuti, pari a complessivi giorni trecentosedici (ossia giorni sessanta, per impedimento difensivo, in relazione al rinvio operato dal 16 giugno 2016 al 11 ottobre 2016; giorni sessanta, per analogo motivo, in relazione al rinvio operato dal 27 febbraio 2017 al 22 giugno 2017; giorni sessanta, per il medesimo motivo, in relazione al rinvio operato dal 1 marzo 2018 al 10 maggio 2018; giorni sessantaquattro, in relazione al rinvio operato su richiesta delle difese dal 11 Dttobre 2016 al 15 dicembre 2016; giorni settantadue, in relazione al rinvio operato su richiesta delle difese dal 15 dicembre 2016 al 27 febbraio 2017), sino a raggiungere la data finale del 1 luglio 2022. Giova richiamare, sotto tale profilo, il principio affermato da questa Suprema Corte, secondo cui il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio ex art. 159 cod. pen., a prescindere dalle ragioni che la stessa parte ha posto a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del difensore poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni (ex multis v. Sez. 3, n. 41349 del 28/05/2014, Zappalorti, Rv. 260753; Sez. 7, n. 8124 del 25/01/2016, Nascio, Rv. 266469). 5. Ne discende, conclusivamente, la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 4 Il Consigliere estensore Il Presidente Vanno altresì confermate le statuizioni civili, con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile PA IA, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, secondo le correlative statuizioni decisorie in dispositivo precisate, alla luce dei principi al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760). P.Q.IM. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile PA IA, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 21 marzo 2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FR NA RE, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione;
lette le conclusioni del difensore della parte civile PA IA, Avv. Rosario Culotta, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del grado;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Carlo Licciardi, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 16776 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 21/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1 febbraio 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione emessa il 12 dicembre 2019 dal Tribunale di Termini Imerese, che dichiarava OV UR colpevole del delitto di cui all'art. 392 cod. pen., così riqualificate le originarie imputazioni di cui agli artt. 81, secondo comma, 393 cod. pen. (capo A) e 81, secondo comma, 646 cod. pen. (capo B), condannandolo alla pena di euro 250,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili PA IA e RD PE e al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile PA IA. 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo con un primo motivo la erronea applicazione della legge penale e la mancanza o apparenza della motivazione in relazione all'omessa declaratoria di non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., per non avere tenuto conto delle deduzioni dalla difesa svolte in sede di gravame. 2.1. Con un secondo motivo si lamentano vizi di mancanza della motivazione con riferimento al quarto ed al quinto motivo di appello, rispettivamente incentrati sull'omessa declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela della parte civile RD PE e sulla entità della liquidazione del danno in favore delle parti civili, non avendo i Giudici di merito dato conto dei relativi criteri di determinazione. 2.2. Con un terzo motivo si deduce l'inosservanza della legge penale ai sensi degli artt. 157, 161 cod. pen. e 531 cod. proc. pen., per l'omessa declaratoria di estinzione del reato - commesso il 25 febbraio 2014 - in ragione della maturazione del termine prescrizionale, considerati anche i periodi di sospensione. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 1 marzo 2023 il Procuratore generale ha illustrato le proprie conclusioni, chiedendo il parziale accoglimento del ricorso limitatamente alla declaratoria di intervenuta prescrizione del reato. 4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 16 marzo 2023 l'Avv. Rosario Culotta, quale difensore della parte civile PA IA, ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del grado, da liquidarsi in favore dell'Erario, essendo la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come cla notula depositata unitamente alle conclusioni. 2 5. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 16 marzo 2023 l'Avv. Carlo Licciardi, quale difensore del predetto imputato, ha replicato alle argomentazioni esposte dal Procuratore generale in ordine ai vizi di mancanza della motivazione oggetto del secondo motivo di ricorso ed ha illustrato le sue conclusioni, insistendo nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITFO 1. Il ricorso deve essere accolto entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato, atteso che la Corte di appello, nel richiamare le condivise valutazioni al riguardo già espresse dal primo Giudice, ha preso in esame e motivatamente rigettato la richiesta di applicazione della evocata causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cit., valorizzando le implicazioni sottese al complesso dei decisivi indici di riferimento rappresentati dalle concrete modalità di realizzazione della condotta, dalle condizioni soggettive del suo autore (Assistente capo della Polizia di Stato) e dall'intensità del dolo, in relazione alla natura e al valore economico dell'oggetto materiale del reato (un veicolo a motore del valore commerciale di circa euro cinquecento). Una motivazione, questa, congruamente articolata, là dove ha considerato prevalenti i su indicati profili fattuali ed implicitamente recessivi gli elementi di valutazione al riguardo prospettati in sede di gravame, facendo buon governo dei principT affermati da questa Suprema Corte, secondo cui il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., senza che si renda necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti nel caso di specie (ex multis v. Sez. 6, n. 55107 del (18/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044). 3. Parimenti infondato, inoltre, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, ove si consideri: a) che il reato, pur essendo stata la querela presentata dalla sola persona offesa PA IA alla Stazione dei Carabinieri di Cefalù il 10 marzo 2014, risulta pacificamente commesso in danno di più persone, ossia anche di RD PE, atteso che il bene arbitrariamente appreso dall'imputato si trovava in quel momento, e da anni, nella disponibilità della predetta PA IA e, da potere di questa, dello stesso RD (v. pag. 4 della sentenza impugnata); b) che il reato commesso in danno di più persone, come è noto, è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse, secondo la regola stabilita dall'art. 122 cod. pen.; c) che in ordine alla completa determinazione dei danni le parti sono state - 3 già in primo grado - correttamente rimesse dinanzi al Giudice civile, per effetto della condanna generica al relativo risarcimento, sulla base di un motivato apprezzamento di merito, che la Corte distrettuale ha implicitamente confermato, pronunciando altresì condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel grado, laddove, come è noto, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale relativamente alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di una decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di Passare in giudicato e destinata ad essere travolta — dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (ex multis v. Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773). 4. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, è maturato il termine prescrizionale del reato. Allo spirare del termine massimo di decorrenza pari ad anni sette e mesi sei, da individuarsi nella data del 25 agosto 2021 in ragione del momento consumativo del reato (cristallizzato nell'imputazione alla data del 25 febbraio 2014), devono aggiungersi, infatti, gli ulteriori periodi di sospensione nelle more intervenuti, pari a complessivi giorni trecentosedici (ossia giorni sessanta, per impedimento difensivo, in relazione al rinvio operato dal 16 giugno 2016 al 11 ottobre 2016; giorni sessanta, per analogo motivo, in relazione al rinvio operato dal 27 febbraio 2017 al 22 giugno 2017; giorni sessanta, per il medesimo motivo, in relazione al rinvio operato dal 1 marzo 2018 al 10 maggio 2018; giorni sessantaquattro, in relazione al rinvio operato su richiesta delle difese dal 11 Dttobre 2016 al 15 dicembre 2016; giorni settantadue, in relazione al rinvio operato su richiesta delle difese dal 15 dicembre 2016 al 27 febbraio 2017), sino a raggiungere la data finale del 1 luglio 2022. Giova richiamare, sotto tale profilo, il principio affermato da questa Suprema Corte, secondo cui il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio ex art. 159 cod. pen., a prescindere dalle ragioni che la stessa parte ha posto a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del difensore poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni (ex multis v. Sez. 3, n. 41349 del 28/05/2014, Zappalorti, Rv. 260753; Sez. 7, n. 8124 del 25/01/2016, Nascio, Rv. 266469). 5. Ne discende, conclusivamente, la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 4 Il Consigliere estensore Il Presidente Vanno altresì confermate le statuizioni civili, con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile PA IA, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, secondo le correlative statuizioni decisorie in dispositivo precisate, alla luce dei principi al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760). P.Q.IM. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile PA IA, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 21 marzo 2023