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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 04/07/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 153/2024 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
. Diego Vaccaro) a mezzo ricorso depositato il 9/2/2024
contro
Controparte_1
(che sarà difeso dai funzionari delegati dott. Ernesto Nieri e Francesco Ginanneschi)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 10, letterali):
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa, contrariis reiectis, - accertata la violazione del principio di non discriminazione per opera dell'Amministrazione resistente, dichiarare il diritto della parte ricorrente a vedersi ricostruita la carriera con il riconoscimento della fascia 3-8 sotto forma di assegno
“ad personam”, in applicazione della clausola di salvaguardia delle precedenti fasce stipendiali (art. 2, co. 2, CCNL 4/8/11), con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola agli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato;
- condannare, conseguentemente, l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della differenza stipendiale spettante in virtù del suddetto nuovo riconoscimento, e quindi l'aumento retributivo relativo al passaggio 1 dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3-8 anni” sino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”, oltre interessi legali decorrenti dalla scadenza dei singoli crediti sino al soddisfo;
- dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione resistente a provvedere alla correlata regolarizzazione contributiva previdenziale in favore della parte ricorrente;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte convenuta – - si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 22, letterali):
“Preliminarmente accertare e dichiarare la maturazione della prescrizione quinquennale;
nel merito, respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
*
All'udienza 7/8/2024 nella causa n. 153/2024 rgl sono comparsi: per il ricorrente , l'avv. Diego Vaccaro;
Parte_1 per il , il funzionario Controparte_1 delegato Ernesto Nieri.
Il giudice sente le parti, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 4/7/2025, ore 11:00, con termine per note al 24/6.
All'udienza 4/7/2025 nella causa n. 153/2024 rgl sono comparsi: per il ricorrente , l'avv. Diego Vaccaro;
Parte_1 per il , il funzionario Controparte_1 delegato Francesco Ginanneschi.
2 Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
La controversia attiene – sotto una angolazione specifica - alla ricostruzione della carriera di lavoratore/rice appartenente alla categoria del personale docente del Controparte_1
.
[...]
La ricostruzione è stata attuata ad esito della immissione in ruolo, a mezzo decreto dirigenziale in atti (*), inscrivendosi nella circonferenza casistica di immissione preceduta da rapporti a termine.
(*) Con decreto di ricostruzione della carriera del 22.11.2022, Prot. n. 1066, il (all. 04 – decreto di Controparte_1 ricostruzione di carriera).
3 Nella fattispecie non è in gioco globalmente la classica contrapposizione tra lavoratore/rice, che ritiene pacifico il diritto al riconoscimento integrale, a fini giuridici ed economici, degli anni di servizio pre-ruolo – negato invece dall'Amministrazione scolastica – denunciandosi invero una disparità di trattamento tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato (ovvero già immesso in ruolo), contraria al diritto eurounitario e ad orientamenti maturati nella giurisprudenza di merito, sotto una angolazione, abbiamo premesso, specifica.
Il decreto dirigenziale attribuiva al ricorrente con decorrenza dal 01/09/2019 la seguente anzianità di servizio:
Il lavoratore, a differenza di altri casi, non contesta questo dato, ma denuncia che alla data del 01/09/2019 gli veniva attribuita la prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti, corrispondente all'anzianità di anni “0” (all. 04 – p. 4/7). Il decreto di ricostruzione di carriera sarebbe illegittimo, secondo il ricorrente, nella parte in cui non riconosce lo scatto 3-8. Il ricorrente all'atto dell'immissione in ruolo avrebbe dovuto essere inquadrato nella fascia 3/8.
Non viene qui in contestazione il principio generale di parità nelle condizioni di impiego fra lavoratori assunti a termine e dipendenti in servizio con contratti a tempo indeterminato, poiché si discute unicamente del diritto del lavoratore che abbia ottenuto il riconoscimento dell'anzianità di servizio sulla base di parametri legali eventualmente di miglior favore, non applicati al personale di ruolo, di far valere quella anzianità anche con riferimento alla domandata clausola di salvaguardia.
Il rileva che il lavoratore al momento della immissione CP_1 in ruolo poteva vantare un'anzianità effettiva inferiore a quella riconosciuta e, di conseguenza, avendo già goduto dell'applicazione di un trattamento più favorevole rispetto al docente a tempo indeterminato comparabile, non potrebbe poi pretendere anche la
4 disapplicazione della norma contrattuale sulla clausola di salvaguardia. Richiama il principio affermato ad es. da Cass. n. 31149/2019 per sostenere che in tema di ricostruzione della carriera e di conseguente trattamento economico non è ammissibile una commistione di regimi, che è quella che si realizzerebbe nella fattispecie con l'attribuzione del trattamento ad personam in aggiunta al vantaggio dell'anticipazione per il passaggio alla fascia successiva. Deduce che il principio di non discriminazione va applicato senza che si determini una mortificazione per il lavoratore comparabile assunto ab initio a tempo indeterminato, che nella specie va individuato in quello avente la medesima anzianità di servizio effettivo.
*
Il compito del giudice di merito è anche in questo caso facilitato dall'assestamento della interpretazione del giudice di legittimità, che nella sent. 2025/n. 6132, della Sezione Lavoro nuovamente ha affermato il principio di diritto: “L'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 per il personale del comparto della scuola contrasta con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita al solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010 la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3-8 e riconosce al medesimo personale il diritto a percepire, sempre ad personam, l'incremento stipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0-2. La disposizione deve essere, pertanto, disapplicata, nella parte in cui esclude gli assunti a tempo determinato in servizio alla medesima data del 1° settembre 2010, ai quali, dopo l'immissione in ruolo, va estesa la clausola di salvaguardia anche qualora il docente faccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 197/1994, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 13 giugno 2023 n. 69. La diversità nella condizione di impiego va verificata al momento in cui si realizza la dedotta disparità e non può essere esclusa facendo leva su un trattamento, anche se eventualmente più favorevole, che sia futuro, incerto e non idoneo a compensare integralmente il trattamento discriminatorio subito».
5 La Cassazione ritiene che, correttamente, la sentenza impugnata ha deciso la controversia sulla base del principio di diritto enunciato da Cass. 7 febbraio 2020 n. 2924, ribadito da successive pronunce conformi (cfr. fra le più recenti Cass. 11 giugno 2024 n. 16144), secondo cui la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non consente alle parti collettive di prevedere, nel caso di passaggio fra sistemi diversi di sviluppo professionale rilevante ai fini del trattamento economico, di riservare ai soli assunti a tempo indeterminato la conservazione ad personam degli effetti, più favorevoli, del regime previgente.
Si tratta di un principio alla cui enunciazione la Corte è pervenuta alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale anche nella recente pronuncia del del 17 ottobre 2024, in causa C-322/23, nel ribadire quanto già affermato a partire da CGUE 8 settembre 2011, , in Persona_1 causa C-177/10, ha evidenziato che «norme, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, relative ai periodi di servizio necessari per poter essere classificato in una categoria retributiva rientrano nella nozione di «condizioni di impiego»» e, pertanto, non si sottraggono al divieto «di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che un diverso trattamento non sia giustificato da ragioni oggettive» (punti 33 e 34 della pronuncia citata).
*
La domanda di condanna deve certamente essere accolta nei limiti della prescrizione quinquennale, ma, nel caso concreto, interrotta.
Sul tema della prescrizione, Cass. SL ord. 2020/n. 2232, ricorda che “2.1 questa Corte ha già da tempo fissato, con plurimi precedenti, un principio generale che, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, dopo la contrattualizzazione, anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico;
2.2. l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di
6 lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 10 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonché la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131); 2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna - richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
7 2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”.
Nella applicazione dell'istituto il dovrà Controparte_1 attenersi a queste cogenti linee direttive di interpretazione.
Il ha solo genericamente Controparte_1 eccepita la prescrizione quinquennale, deducendo: “La richieste avanzate sono da ritenersi inammissibili a causa dal superamento del tempo utile per far valere i diritti patrimoniali connessi alla retribuzione. Afferma infatti l'art. 2948 del Codice Civile:
“Si prescrivono in cinque anni: [...]
Sarebbe possibile argomentare che il diritto alla percezione di differenze retributive non richieda come fatto costitutivo la ricostruzione della carriera, e che pertanto possa essere fatto valere anche nella prospettiva decorrenziale della prescrizione ex art. 2935 cpc sin dalla sua maturazione sul piano del diritto sostanziale.
8 Si prende atto, tuttavia, del ragionevole orientamento assunto ad es. dalla Corte di Appello di Torino, ad es. con sent. 2022/n. 188, in continuità con propri precedenti, che ha avuto modo di rilevare come la lavoratrice, immessa in ruolo, all'1/9/20xx, quindi confermata l'1/9 dell'anno seguente ad esito del positivo esperimento dell'anno di prova, avesse interrotto la prescrizione con la necessaria domanda stessa di ricostruzione della carriera, con la quale aveva chiesto il riconoscimento dell'anzianità maturata nel periodo pre-ruolo e il corretto inquadramento stipendiale spettantegli. Afferma la Corte torinese che prima del compimento dell'anno di prova la prescrizione non avrebbe neanche potuto essere interrotta, prevedendo l'art. 490, co. 4 T.U. 1994/n. 297 che il riconoscimento dei servizi pre-ruolo sia disposto all'atto della conferma in ruolo. Le domande di ricostruzione di carriera, inoltre, devono essere presentate dall'a.s. 2015/2016, in forza della novella introdotta dalla l. 2015/n. 107, tra l'1/9 e il 31/12 di ogni anno e definite al più tardi entro 90 giorni, per cui è inibita ai dipendenti del Comparto Scuola la possibilità stessa di far valere diritti retributivi derivanti dal decreto di ricostruzione di carriera prima del decorso di tale termine. L'interpretazione predetta appare condivisibile.
Oggetto del presente giudizio è il mancato riconoscimento giuridico ed economico dello scatto 3/8 nel decreto di ricostruzione da parte dell'Amministrazione scolastica. Il ricorrente è stato immesso in ruolo il 1^ settembre 2018 e il decreto di ricostruzione è del 22.11.2022, Prot. n. 1066, previa domanda presentata in data 21.10.2020 (doc. 3 ricorso).
La prescrizione è stata interrotta dalla notifica del ricorso (18 aprile 2024), ma ancor prima lo sarebbe dalla domanda di ricostruzione di carriera protocollata in data 21.10.2020, in atti depositata e richiamata nel decreto di ricostruzione, per cui in ogni caso sarebbero prescritte le differenze anteriori al 21.10.2015.
Infondata, infine, l'eccezione ministeriale secondo cui l'assenza di titolo di accesso renderebbe il servizio prestato dal docente ricorrente, , come oggettivamente e qualitativamente Parte_1 diverso rispetto a quello del personale a tempo indeterminato munito del titolo. Invero, la stessa anzianità viene riconosciuta dal MIM ai
9 fini dello scatto “9-14”, per negarne illogicamente validità ai fini della maturazione dello scatto “3-8”. Sotto questo profilo, v. già Cass. SL, ord. n. 12507/2024: “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE (di diretta applicazione) impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato, senza che rilevi, ai fini del riconoscimento dell'anzianità, la mancanza del titolo abilitante, dovendosi considerare, ai predetti fini, la sola identità delle mansioni svolte dal docente precario e da quello di ruolo”.
P.Q.M.
accerta la violazione del principio di non discriminazione da parte del , ed accerta il diritto Controparte_1 della parte ricorrente, , a vedersi ricostruita la carriera Parte_1 con il riconoscimento -8 sotto forma di assegno “ad personam”, in applicazione della clausola di salvaguardia delle precedenti fasce stipendiali (art. 2, co. 2, CCNL 4/8/11), con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola agli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato;
condanna, conseguentemente, l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del docente ricorrente della differenza stipendiale spettante in virtù del suddetto nuovo riconoscimento, e quindi l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3-8 anni” sino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”, oltre interessi legali decorrenti dalla scadenza dei singoli crediti fino al pagamento, e nei limiti della prescrizione quinquennale per i crediti anteriori al 21/10/2015; condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese processuali, liquidate in € 4.766,00 per compensi professionali (causa di valore indeterminato, bassa complessità e
10 parametro minimo per la serialità del contenzioso, per tutte le fasi: studio, fase introduttiva, istruttoria/trattazione e decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge, con aumento del 15 % in ragione dell'adozione di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione dell'atto, ex art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014, con distrazione a favore del procuratore antistatario, oltre
€ 49,00 per spese (contributo unificato).
Siena, 4/7/2025
il giudice Delio Cammarosano
11 12
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 153/2024 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
. Diego Vaccaro) a mezzo ricorso depositato il 9/2/2024
contro
Controparte_1
(che sarà difeso dai funzionari delegati dott. Ernesto Nieri e Francesco Ginanneschi)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 10, letterali):
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa, contrariis reiectis, - accertata la violazione del principio di non discriminazione per opera dell'Amministrazione resistente, dichiarare il diritto della parte ricorrente a vedersi ricostruita la carriera con il riconoscimento della fascia 3-8 sotto forma di assegno
“ad personam”, in applicazione della clausola di salvaguardia delle precedenti fasce stipendiali (art. 2, co. 2, CCNL 4/8/11), con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola agli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato;
- condannare, conseguentemente, l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della differenza stipendiale spettante in virtù del suddetto nuovo riconoscimento, e quindi l'aumento retributivo relativo al passaggio 1 dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3-8 anni” sino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”, oltre interessi legali decorrenti dalla scadenza dei singoli crediti sino al soddisfo;
- dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione resistente a provvedere alla correlata regolarizzazione contributiva previdenziale in favore della parte ricorrente;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte convenuta – - si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 22, letterali):
“Preliminarmente accertare e dichiarare la maturazione della prescrizione quinquennale;
nel merito, respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
*
All'udienza 7/8/2024 nella causa n. 153/2024 rgl sono comparsi: per il ricorrente , l'avv. Diego Vaccaro;
Parte_1 per il , il funzionario Controparte_1 delegato Ernesto Nieri.
Il giudice sente le parti, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 4/7/2025, ore 11:00, con termine per note al 24/6.
All'udienza 4/7/2025 nella causa n. 153/2024 rgl sono comparsi: per il ricorrente , l'avv. Diego Vaccaro;
Parte_1 per il , il funzionario Controparte_1 delegato Francesco Ginanneschi.
2 Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
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Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
La controversia attiene – sotto una angolazione specifica - alla ricostruzione della carriera di lavoratore/rice appartenente alla categoria del personale docente del Controparte_1
.
[...]
La ricostruzione è stata attuata ad esito della immissione in ruolo, a mezzo decreto dirigenziale in atti (*), inscrivendosi nella circonferenza casistica di immissione preceduta da rapporti a termine.
(*) Con decreto di ricostruzione della carriera del 22.11.2022, Prot. n. 1066, il (all. 04 – decreto di Controparte_1 ricostruzione di carriera).
3 Nella fattispecie non è in gioco globalmente la classica contrapposizione tra lavoratore/rice, che ritiene pacifico il diritto al riconoscimento integrale, a fini giuridici ed economici, degli anni di servizio pre-ruolo – negato invece dall'Amministrazione scolastica – denunciandosi invero una disparità di trattamento tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato (ovvero già immesso in ruolo), contraria al diritto eurounitario e ad orientamenti maturati nella giurisprudenza di merito, sotto una angolazione, abbiamo premesso, specifica.
Il decreto dirigenziale attribuiva al ricorrente con decorrenza dal 01/09/2019 la seguente anzianità di servizio:
Il lavoratore, a differenza di altri casi, non contesta questo dato, ma denuncia che alla data del 01/09/2019 gli veniva attribuita la prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti, corrispondente all'anzianità di anni “0” (all. 04 – p. 4/7). Il decreto di ricostruzione di carriera sarebbe illegittimo, secondo il ricorrente, nella parte in cui non riconosce lo scatto 3-8. Il ricorrente all'atto dell'immissione in ruolo avrebbe dovuto essere inquadrato nella fascia 3/8.
Non viene qui in contestazione il principio generale di parità nelle condizioni di impiego fra lavoratori assunti a termine e dipendenti in servizio con contratti a tempo indeterminato, poiché si discute unicamente del diritto del lavoratore che abbia ottenuto il riconoscimento dell'anzianità di servizio sulla base di parametri legali eventualmente di miglior favore, non applicati al personale di ruolo, di far valere quella anzianità anche con riferimento alla domandata clausola di salvaguardia.
Il rileva che il lavoratore al momento della immissione CP_1 in ruolo poteva vantare un'anzianità effettiva inferiore a quella riconosciuta e, di conseguenza, avendo già goduto dell'applicazione di un trattamento più favorevole rispetto al docente a tempo indeterminato comparabile, non potrebbe poi pretendere anche la
4 disapplicazione della norma contrattuale sulla clausola di salvaguardia. Richiama il principio affermato ad es. da Cass. n. 31149/2019 per sostenere che in tema di ricostruzione della carriera e di conseguente trattamento economico non è ammissibile una commistione di regimi, che è quella che si realizzerebbe nella fattispecie con l'attribuzione del trattamento ad personam in aggiunta al vantaggio dell'anticipazione per il passaggio alla fascia successiva. Deduce che il principio di non discriminazione va applicato senza che si determini una mortificazione per il lavoratore comparabile assunto ab initio a tempo indeterminato, che nella specie va individuato in quello avente la medesima anzianità di servizio effettivo.
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Il compito del giudice di merito è anche in questo caso facilitato dall'assestamento della interpretazione del giudice di legittimità, che nella sent. 2025/n. 6132, della Sezione Lavoro nuovamente ha affermato il principio di diritto: “L'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 per il personale del comparto della scuola contrasta con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita al solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010 la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3-8 e riconosce al medesimo personale il diritto a percepire, sempre ad personam, l'incremento stipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0-2. La disposizione deve essere, pertanto, disapplicata, nella parte in cui esclude gli assunti a tempo determinato in servizio alla medesima data del 1° settembre 2010, ai quali, dopo l'immissione in ruolo, va estesa la clausola di salvaguardia anche qualora il docente faccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 197/1994, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 13 giugno 2023 n. 69. La diversità nella condizione di impiego va verificata al momento in cui si realizza la dedotta disparità e non può essere esclusa facendo leva su un trattamento, anche se eventualmente più favorevole, che sia futuro, incerto e non idoneo a compensare integralmente il trattamento discriminatorio subito».
5 La Cassazione ritiene che, correttamente, la sentenza impugnata ha deciso la controversia sulla base del principio di diritto enunciato da Cass. 7 febbraio 2020 n. 2924, ribadito da successive pronunce conformi (cfr. fra le più recenti Cass. 11 giugno 2024 n. 16144), secondo cui la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non consente alle parti collettive di prevedere, nel caso di passaggio fra sistemi diversi di sviluppo professionale rilevante ai fini del trattamento economico, di riservare ai soli assunti a tempo indeterminato la conservazione ad personam degli effetti, più favorevoli, del regime previgente.
Si tratta di un principio alla cui enunciazione la Corte è pervenuta alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale anche nella recente pronuncia del del 17 ottobre 2024, in causa C-322/23, nel ribadire quanto già affermato a partire da CGUE 8 settembre 2011, , in Persona_1 causa C-177/10, ha evidenziato che «norme, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, relative ai periodi di servizio necessari per poter essere classificato in una categoria retributiva rientrano nella nozione di «condizioni di impiego»» e, pertanto, non si sottraggono al divieto «di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che un diverso trattamento non sia giustificato da ragioni oggettive» (punti 33 e 34 della pronuncia citata).
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La domanda di condanna deve certamente essere accolta nei limiti della prescrizione quinquennale, ma, nel caso concreto, interrotta.
Sul tema della prescrizione, Cass. SL ord. 2020/n. 2232, ricorda che “2.1 questa Corte ha già da tempo fissato, con plurimi precedenti, un principio generale che, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, dopo la contrattualizzazione, anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico;
2.2. l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di
6 lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 10 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonché la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131); 2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna - richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
7 2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”.
Nella applicazione dell'istituto il dovrà Controparte_1 attenersi a queste cogenti linee direttive di interpretazione.
Il ha solo genericamente Controparte_1 eccepita la prescrizione quinquennale, deducendo: “La richieste avanzate sono da ritenersi inammissibili a causa dal superamento del tempo utile per far valere i diritti patrimoniali connessi alla retribuzione. Afferma infatti l'art. 2948 del Codice Civile:
“Si prescrivono in cinque anni: [...]
Sarebbe possibile argomentare che il diritto alla percezione di differenze retributive non richieda come fatto costitutivo la ricostruzione della carriera, e che pertanto possa essere fatto valere anche nella prospettiva decorrenziale della prescrizione ex art. 2935 cpc sin dalla sua maturazione sul piano del diritto sostanziale.
8 Si prende atto, tuttavia, del ragionevole orientamento assunto ad es. dalla Corte di Appello di Torino, ad es. con sent. 2022/n. 188, in continuità con propri precedenti, che ha avuto modo di rilevare come la lavoratrice, immessa in ruolo, all'1/9/20xx, quindi confermata l'1/9 dell'anno seguente ad esito del positivo esperimento dell'anno di prova, avesse interrotto la prescrizione con la necessaria domanda stessa di ricostruzione della carriera, con la quale aveva chiesto il riconoscimento dell'anzianità maturata nel periodo pre-ruolo e il corretto inquadramento stipendiale spettantegli. Afferma la Corte torinese che prima del compimento dell'anno di prova la prescrizione non avrebbe neanche potuto essere interrotta, prevedendo l'art. 490, co. 4 T.U. 1994/n. 297 che il riconoscimento dei servizi pre-ruolo sia disposto all'atto della conferma in ruolo. Le domande di ricostruzione di carriera, inoltre, devono essere presentate dall'a.s. 2015/2016, in forza della novella introdotta dalla l. 2015/n. 107, tra l'1/9 e il 31/12 di ogni anno e definite al più tardi entro 90 giorni, per cui è inibita ai dipendenti del Comparto Scuola la possibilità stessa di far valere diritti retributivi derivanti dal decreto di ricostruzione di carriera prima del decorso di tale termine. L'interpretazione predetta appare condivisibile.
Oggetto del presente giudizio è il mancato riconoscimento giuridico ed economico dello scatto 3/8 nel decreto di ricostruzione da parte dell'Amministrazione scolastica. Il ricorrente è stato immesso in ruolo il 1^ settembre 2018 e il decreto di ricostruzione è del 22.11.2022, Prot. n. 1066, previa domanda presentata in data 21.10.2020 (doc. 3 ricorso).
La prescrizione è stata interrotta dalla notifica del ricorso (18 aprile 2024), ma ancor prima lo sarebbe dalla domanda di ricostruzione di carriera protocollata in data 21.10.2020, in atti depositata e richiamata nel decreto di ricostruzione, per cui in ogni caso sarebbero prescritte le differenze anteriori al 21.10.2015.
Infondata, infine, l'eccezione ministeriale secondo cui l'assenza di titolo di accesso renderebbe il servizio prestato dal docente ricorrente, , come oggettivamente e qualitativamente Parte_1 diverso rispetto a quello del personale a tempo indeterminato munito del titolo. Invero, la stessa anzianità viene riconosciuta dal MIM ai
9 fini dello scatto “9-14”, per negarne illogicamente validità ai fini della maturazione dello scatto “3-8”. Sotto questo profilo, v. già Cass. SL, ord. n. 12507/2024: “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE (di diretta applicazione) impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato, senza che rilevi, ai fini del riconoscimento dell'anzianità, la mancanza del titolo abilitante, dovendosi considerare, ai predetti fini, la sola identità delle mansioni svolte dal docente precario e da quello di ruolo”.
P.Q.M.
accerta la violazione del principio di non discriminazione da parte del , ed accerta il diritto Controparte_1 della parte ricorrente, , a vedersi ricostruita la carriera Parte_1 con il riconoscimento -8 sotto forma di assegno “ad personam”, in applicazione della clausola di salvaguardia delle precedenti fasce stipendiali (art. 2, co. 2, CCNL 4/8/11), con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola agli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato;
condanna, conseguentemente, l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del docente ricorrente della differenza stipendiale spettante in virtù del suddetto nuovo riconoscimento, e quindi l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3-8 anni” sino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”, oltre interessi legali decorrenti dalla scadenza dei singoli crediti fino al pagamento, e nei limiti della prescrizione quinquennale per i crediti anteriori al 21/10/2015; condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese processuali, liquidate in € 4.766,00 per compensi professionali (causa di valore indeterminato, bassa complessità e
10 parametro minimo per la serialità del contenzioso, per tutte le fasi: studio, fase introduttiva, istruttoria/trattazione e decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge, con aumento del 15 % in ragione dell'adozione di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione dell'atto, ex art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014, con distrazione a favore del procuratore antistatario, oltre
€ 49,00 per spese (contributo unificato).
Siena, 4/7/2025
il giudice Delio Cammarosano
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